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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/05/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2445 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 127 ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
CALABRIA Pt_1 con l'avv. BARBIERI RICCARDO
- RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8.11.2024 esponeva: Parte_2 a) che, a seguito dell'accertamento del proprio stato di invalidità, da maggio 2018 aveva iniziato a percepire dall' l'assegno di invalidità ex art. 1 L. 222/1984 numero 19501531 categoria IO CP_1
(doc.1);
b) che successivamente era stato riconosciuto invalido al 18% dall' per due malattie CP_2
professionali iniziando a percepire anche la relativa provvidenza a decorrere da luglio 2022 (doc.2, costituzione rendita ); CP_2
c) che in data 21.10.2022 l' lo aveva invitato a indicare la forma di pagamento dei ratei di CP_2
rendita con richiesta di compilazione dei relativi moduli (doc.4);
d) che in data 24.10.2022, con l'assistenza del patronato di Brescia, aveva inviato una CP_3 missiva pec all' con la quale aveva specificato di essere titolare di “assegno invalidità CP_2 CP_1
CAT. IO 19501531” e, a pagina 3, “di essere inabile al lavoro invalidità dal 1 maggio 2018”
(doc.6);
e) che aveva quindi ricevuto dall' un unico importo per le due prestazioni come da certificati CP_1
di pagamento (docc. da 3.1 a 3.35, certificati mensili di pagamento); CP_1
f) che da gennaio 2023 l' , nel corrispondere il pagamento unico, aveva iniziato a specificare CP_1 che € 1.253,18 erano a titolo di pensione INPS ed € 191,23 a titolo di rendita (doc.3.13); CP_2
g) che anche l'estratto dei pagamenti ricevuti, scaricato dal sito , chiariva come nel pagamento CP_1
fossero comprese la prestazione e quella : «Prestazioni incluse nel pagamento: [I0] CP_1 CP_2
002, 1595,19501531 (PENS. DI INV/INAB/ASS. DI INV., DEI LAV. DIP.) [ ] 705, 9993, CP_2
19510211 (RENDITA DIRETTA EROGATA DALL )» (doc.7, rendicontazione dei pagamenti CP_2 ricevuti dall' anni 2024-2023); CP_1
h) che a distanza di quasi due anni in data 02.05.2024 l' gli aveva comunicato che dal 1^ CP_1
luglio 2022 al 31 maggio 2024 aveva ricevuto un pagamento non dovuto sulla sua pensione INPS per € 5.144,20 con la motivazione che la sua pensione IO non era cumulabile con la rendita vitalizia liquidata dall' per lo stesso evento invalidante (doc.8); CP_2
i) che il ricorso amministrativo, presentato in data 12.06.2024, era stato rigettato dal Comitato
Provinciale dell' in data 31.07.2024 poiché l'Istituto aveva affermato di aver avuto contezza CP_1
della rendita solo con pec del 15.05.2023 e che solo in data 13.10.2023 il Centro medico CP_2 dell' aveva ritenuto incumulabili le due prestazioni (doc.10); CP_1
l) che siffatte motivazioni non potevano condividersi in quanto aveva tempestivamente comunicato all' di godere della prestazione IO ed in quanto lo stesso aveva corrisposto CP_2 CP_1 CP_1 anche la rendita specificando l'esistenza delle due prestazioni (IO e Rendita); inoltre, se CP_2
davvero avesse saputo che la rendita era stata riconosciuta per la medesima situazione CP_1 CP_2
2 invalidate solo in data 15.05.2023, allora avrebbe dovuto sospendere immediatamente la prestazione senza attendere un ulteriore anno per contestare l'indebito.
A sostegno richiamava la disciplina speciale di cui all'art. 52 L. n. 88/1989 così come integrata dall'art. 13 L. n. 412/1991 che, in materia di trattamenti pensionistici , in deroga alla disciplina CP_1 di cui all'art. 2033 c.c., escludeva la ripetibilità dell'indebito su provvedimenti formali definitivi, comunicati all'interessato e che fossero risultati viziati da errori di qualsiasi natura imputabili all'ente erogatore, salvo il dolo dell'assicurato.
Chiedeva quindi che fosse dichiarata non dovuta la somma di € 5.144,20 trattenuta e chiesta in restituzione dall' con condanna dell'Istituto alla restituzione delle somme medio tempore CP_1
recuperate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla richiesta al saldo, con vittoria di spese legali e con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, anticipatario.
2. Si costituiva rilevando: CP_1
a) che solo in data 15.05.2023 l' gli aveva comunicato il riconoscimento del diritto del CP_2 ricorrente all'erogazione della rendita per le malattie professionali riscontrate, trasmettendo il relativo verbale di accertamento e il provvedimento di concessione (doc.4);
b) che quindi solo una volta in possesso di tale documentazione era venuto a conoscenza del fatto che la rendita e l'assegno di invalidità erano generati dal medesimo fatto morboso e che CP_2 quindi le patologie venivano indennizzate due volte in violazione dell'art. 1 co. 43 L. n. 335/1995;
c) che nella materia in esame doveva essere applicata la disciplina di cui all'art. 2033 c.c. trattandosi in sostanza di una duplicazione di pagamento e non già quella speciale richiamata dal ricorrente limitata al settore pensionistico, tanto più che mancava del tutto l'errore dell' che CP_1 aveva erogato l'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal maggio 2018 e dunque in data anteriore al riconoscimento della rendita costituita solo il 21 ottobre 2022 con decorrenza da CP_2
luglio dello stesso anno;
d) che, in subordine, trovava applicazione l'art. 13 della legge n. 412/1991 potendo la fattispecie
“essere ricondotta ad una questione di cumulo di redditi non cumulabili”.
Concludeva quindi chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
3. Il ricorso non è fondato.
3 3.1. È pacifico e documentalmente provato che con decorrenza da maggio 2018 il ricorrente ha iniziato a percepire l'assegno ordinario di invalidità e che, con decorrenza da luglio 2022, gli è stata riconosciuta una rendita . CP_2
Risulta inoltre dai documenti prodotti (pagamenti ricevuti, documenti 3.13 ricorso e 2 memoria) che la rendita , pur riconosciuta con decorrenza da luglio 2022, iniziava ad essere liquidata CP_2 dall' solo a partire da gennaio 2023. Infatti, dalla ricevuta di pagamento in atti risulta che oltre CP_1 all'importo di € 1.253,18 dovuto per l'assegno di invalidità, l' aveva riconosciuto l'ulteriore CP_1 importo netto di € 191,23 per la rendita . CP_2
Parimenti non è contestato (per lo meno in questa sede) che, in base alla normativa di riferimento
(art. 1 co. 43 L. n. 335/1995)1, i due trattamenti, originando dal medesimo evento invalidante, non avrebbero potuto essere cumulati.
3.2. Punto controverso attiene all'individuazione della normativa applicabile alle prestazioni indebitamente erogate al ricorrente dal 2022 fino al maggio 2024.
Il ricorrente evoca l'applicazione della speciale disciplina di cui agli artt. 52 L. n. 88/1989 e 13 L. n.
412/19912 e quindi il principio della non ripetibilità dei pagamenti non dovuti, salvo il dolo dell'accipiens, dolo da ritenersi insussistente in quanto il ricorrente aveva fin da subito comunicato all' (nella compilazione del modulo per la scelta di pagamento della rendita inviato CP_2 all' in data 24.10.2022, doc.6 ricorso) di essere titolare dell'assegno di invalidità e CP_2 CP_1 1 art. 1, comma 43, L. 335/1995: Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti>.
4 inabile al lavoro dal 1^ maggio 2018, sicché l'errata liquidazione dell'assegno di invalidità unitamente alla rendita non era certamente dipesa da una sua dichiarazione od omissione, CP_2 tant'è che era lo stesso che, distinguendo le due voci nell'unico pagamento mensile, aveva CP_1
proceduto alla loro erogazione fino a maggio 2024.
L' sostiene invece che difetterebbero nel caso in esame i requisiti di applicabilità della speciale CP_1
normativa richiamata non solo perché limitata al settore pensionistico, ma anche per mancanza dei suoi presupposti e nello specifico: a) dell'errore dell'Ente in quanto è pacifico che le due prestazioni non sono cumulabili;
b) di un provvedimento di attribuzione, erogazione o riliquidazione frutto di errore, in quanto l'assegno ordinario di invalidità era stato liquidato a maggio del 2018 e quindi in data anteriore al riconoscimento della rendita , avvenuto nel 2022, e non era affetto da alcun CP_2 vizio. Richiama quindi l'applicabilità dell'art. 2033 c.c. riconoscendo la rilevanza della buona fede del ricevente solo in punto di frutti ed interessi.
3.3. Stima il Tribunale che nella fattispecie in esame debba trovare applicazione la disciplina codicistica dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c.
3.4. È vero, infatti, che, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza della S.C. (Cass.
28771/2018) il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale
13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)>.
Del pari, non può condividersi la tesi dell' in ordine all'inapplicabilità della disciplina CP_1 indicata dal ricorrente all'assegno di invalidità, perché non si tratterebbe di una pensione. Infatti,
l'assegno ordinario di invalidità, a prescindere dal termine usato che lo distingue dalla pensione di inabilità, è comunque un trattamento pensionistico e l'art. 52 citato utilizza una terminologia generica “pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità vecchiaia e superstiti…”, sicché non vi è alcun motivo per cui, in tema di ripetibilità, l'assegno di invalidità debba essere trattato diversamente dalla pensione di inabilità.
3.5.Tuttavia, nel caso in esame, non è in discussione la mancanza originaria o sopravvenuta di un requisito sanitario o reddituale a cui la legge condiziona il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico o assistenziale, bensì l'incompatibilità sancita dall'art. 1, co. 43, L. 335/1995 fra
5 l'assegno ordinario di invalidità e la rendita in quanto erogate entrambe per il medesimo CP_2
evento morboso.
Sul tema si è espressa la Suprema Corte (con la sentenza n.15759/2019) esaminando un caso di incompatibilità fra pensione di invalidità civile e assegno ordinario.
Al riguardo la Corte, richiamando propri precedenti in materia (da ultimo ord. n 15304/2016), ha precisato che le situazioni di incompatibilità come quelle in esame “non costituiscono un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma devono solo essere verificate in sede di erogazione della prestazione e comportano semplicemente la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, rilevando, dunque, solo nella fase successiva all'insorgenza del diritto”
e che, pertanto, la condizione della mancata percezione di altro trattamento “si pone come elemento esterno alla prestazione goduta che costituisce ostacolo non al suo riconoscimento, bensì all'erogazione della stessa in presenza della percezione di altro analogo trattamento”.
Ha quindi concluso che, in mancanza di una specifica disciplina derogatoria, non potesse trovare applicazione in via analogica quella applicata dalla Corte territoriale, avente riferimento all'insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge dovendo, conseguentemente, applicarsi il principio generale di cui all'art. 2033 cod. civ. in materia di indebito oggettivo che “è applicabile all'ipotesi in cui sia stata accertata, come nella fattispecie,
l'insussistenza della condizione di erogabilità della prestazione consistente nella mancata percezione di altro trattamento incompatibile secondo il dettato legislativo” e, per quel che qui interessa, ha evidenziato come “... la ratio che disciplina il particolare regime di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici illegittimamente percepiti non opera nella presente fattispecie in cui il pensionato continua a godere di uno dei due trattamenti (cfr. per un caso analogo Cass. 5059/2018 secondo cui “In materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033
c.c.”)”.
Ne deriva che il godimento contemporaneo di due prestazioni, fra loro incompatibili per disciplina legislativa, esclude la buona fede/affidamento sulla liceità dell'erogazione e con ciò la possibilità di dare applicazione alla disciplina di settore che intende apprestare tutela solo in favore del percipiente che versa in una condizione di affidamento.
3.6. Pertanto, nel caso in esame, essendo pacifica la contemporanea erogazione di due prestazioni fra di loro incompatibili ed escluso che possa essere riconosciuta la maturazione in capo al
6 ricorrente di un affidamento legittimo sulla liceità dell'erogazione dei ratei della rendita vitalizia godendo già dell'assegno ordinario di invalidità, la domanda non può trovare accoglimento.
4. La sussistenza di contrasti giurisprudenziali in materia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia, il 7 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Chiara Desenzani
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 art. 52 L. 88/1989 (Prestazioni indebite): <1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave>.
La legge 30 dicembre 1991, n. 412 ha così disposto (con l'art. 13, comma 1): Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite>.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 127 ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
CALABRIA Pt_1 con l'avv. BARBIERI RICCARDO
- RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8.11.2024 esponeva: Parte_2 a) che, a seguito dell'accertamento del proprio stato di invalidità, da maggio 2018 aveva iniziato a percepire dall' l'assegno di invalidità ex art. 1 L. 222/1984 numero 19501531 categoria IO CP_1
(doc.1);
b) che successivamente era stato riconosciuto invalido al 18% dall' per due malattie CP_2
professionali iniziando a percepire anche la relativa provvidenza a decorrere da luglio 2022 (doc.2, costituzione rendita ); CP_2
c) che in data 21.10.2022 l' lo aveva invitato a indicare la forma di pagamento dei ratei di CP_2
rendita con richiesta di compilazione dei relativi moduli (doc.4);
d) che in data 24.10.2022, con l'assistenza del patronato di Brescia, aveva inviato una CP_3 missiva pec all' con la quale aveva specificato di essere titolare di “assegno invalidità CP_2 CP_1
CAT. IO 19501531” e, a pagina 3, “di essere inabile al lavoro invalidità dal 1 maggio 2018”
(doc.6);
e) che aveva quindi ricevuto dall' un unico importo per le due prestazioni come da certificati CP_1
di pagamento (docc. da 3.1 a 3.35, certificati mensili di pagamento); CP_1
f) che da gennaio 2023 l' , nel corrispondere il pagamento unico, aveva iniziato a specificare CP_1 che € 1.253,18 erano a titolo di pensione INPS ed € 191,23 a titolo di rendita (doc.3.13); CP_2
g) che anche l'estratto dei pagamenti ricevuti, scaricato dal sito , chiariva come nel pagamento CP_1
fossero comprese la prestazione e quella : «Prestazioni incluse nel pagamento: [I0] CP_1 CP_2
002, 1595,19501531 (PENS. DI INV/INAB/ASS. DI INV., DEI LAV. DIP.) [ ] 705, 9993, CP_2
19510211 (RENDITA DIRETTA EROGATA DALL )» (doc.7, rendicontazione dei pagamenti CP_2 ricevuti dall' anni 2024-2023); CP_1
h) che a distanza di quasi due anni in data 02.05.2024 l' gli aveva comunicato che dal 1^ CP_1
luglio 2022 al 31 maggio 2024 aveva ricevuto un pagamento non dovuto sulla sua pensione INPS per € 5.144,20 con la motivazione che la sua pensione IO non era cumulabile con la rendita vitalizia liquidata dall' per lo stesso evento invalidante (doc.8); CP_2
i) che il ricorso amministrativo, presentato in data 12.06.2024, era stato rigettato dal Comitato
Provinciale dell' in data 31.07.2024 poiché l'Istituto aveva affermato di aver avuto contezza CP_1
della rendita solo con pec del 15.05.2023 e che solo in data 13.10.2023 il Centro medico CP_2 dell' aveva ritenuto incumulabili le due prestazioni (doc.10); CP_1
l) che siffatte motivazioni non potevano condividersi in quanto aveva tempestivamente comunicato all' di godere della prestazione IO ed in quanto lo stesso aveva corrisposto CP_2 CP_1 CP_1 anche la rendita specificando l'esistenza delle due prestazioni (IO e Rendita); inoltre, se CP_2
davvero avesse saputo che la rendita era stata riconosciuta per la medesima situazione CP_1 CP_2
2 invalidate solo in data 15.05.2023, allora avrebbe dovuto sospendere immediatamente la prestazione senza attendere un ulteriore anno per contestare l'indebito.
A sostegno richiamava la disciplina speciale di cui all'art. 52 L. n. 88/1989 così come integrata dall'art. 13 L. n. 412/1991 che, in materia di trattamenti pensionistici , in deroga alla disciplina CP_1 di cui all'art. 2033 c.c., escludeva la ripetibilità dell'indebito su provvedimenti formali definitivi, comunicati all'interessato e che fossero risultati viziati da errori di qualsiasi natura imputabili all'ente erogatore, salvo il dolo dell'assicurato.
Chiedeva quindi che fosse dichiarata non dovuta la somma di € 5.144,20 trattenuta e chiesta in restituzione dall' con condanna dell'Istituto alla restituzione delle somme medio tempore CP_1
recuperate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla richiesta al saldo, con vittoria di spese legali e con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, anticipatario.
2. Si costituiva rilevando: CP_1
a) che solo in data 15.05.2023 l' gli aveva comunicato il riconoscimento del diritto del CP_2 ricorrente all'erogazione della rendita per le malattie professionali riscontrate, trasmettendo il relativo verbale di accertamento e il provvedimento di concessione (doc.4);
b) che quindi solo una volta in possesso di tale documentazione era venuto a conoscenza del fatto che la rendita e l'assegno di invalidità erano generati dal medesimo fatto morboso e che CP_2 quindi le patologie venivano indennizzate due volte in violazione dell'art. 1 co. 43 L. n. 335/1995;
c) che nella materia in esame doveva essere applicata la disciplina di cui all'art. 2033 c.c. trattandosi in sostanza di una duplicazione di pagamento e non già quella speciale richiamata dal ricorrente limitata al settore pensionistico, tanto più che mancava del tutto l'errore dell' che CP_1 aveva erogato l'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal maggio 2018 e dunque in data anteriore al riconoscimento della rendita costituita solo il 21 ottobre 2022 con decorrenza da CP_2
luglio dello stesso anno;
d) che, in subordine, trovava applicazione l'art. 13 della legge n. 412/1991 potendo la fattispecie
“essere ricondotta ad una questione di cumulo di redditi non cumulabili”.
Concludeva quindi chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
3. Il ricorso non è fondato.
3 3.1. È pacifico e documentalmente provato che con decorrenza da maggio 2018 il ricorrente ha iniziato a percepire l'assegno ordinario di invalidità e che, con decorrenza da luglio 2022, gli è stata riconosciuta una rendita . CP_2
Risulta inoltre dai documenti prodotti (pagamenti ricevuti, documenti 3.13 ricorso e 2 memoria) che la rendita , pur riconosciuta con decorrenza da luglio 2022, iniziava ad essere liquidata CP_2 dall' solo a partire da gennaio 2023. Infatti, dalla ricevuta di pagamento in atti risulta che oltre CP_1 all'importo di € 1.253,18 dovuto per l'assegno di invalidità, l' aveva riconosciuto l'ulteriore CP_1 importo netto di € 191,23 per la rendita . CP_2
Parimenti non è contestato (per lo meno in questa sede) che, in base alla normativa di riferimento
(art. 1 co. 43 L. n. 335/1995)1, i due trattamenti, originando dal medesimo evento invalidante, non avrebbero potuto essere cumulati.
3.2. Punto controverso attiene all'individuazione della normativa applicabile alle prestazioni indebitamente erogate al ricorrente dal 2022 fino al maggio 2024.
Il ricorrente evoca l'applicazione della speciale disciplina di cui agli artt. 52 L. n. 88/1989 e 13 L. n.
412/19912 e quindi il principio della non ripetibilità dei pagamenti non dovuti, salvo il dolo dell'accipiens, dolo da ritenersi insussistente in quanto il ricorrente aveva fin da subito comunicato all' (nella compilazione del modulo per la scelta di pagamento della rendita inviato CP_2 all' in data 24.10.2022, doc.6 ricorso) di essere titolare dell'assegno di invalidità e CP_2 CP_1 1 art. 1, comma 43, L. 335/1995: Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti>.
4 inabile al lavoro dal 1^ maggio 2018, sicché l'errata liquidazione dell'assegno di invalidità unitamente alla rendita non era certamente dipesa da una sua dichiarazione od omissione, CP_2 tant'è che era lo stesso che, distinguendo le due voci nell'unico pagamento mensile, aveva CP_1
proceduto alla loro erogazione fino a maggio 2024.
L' sostiene invece che difetterebbero nel caso in esame i requisiti di applicabilità della speciale CP_1
normativa richiamata non solo perché limitata al settore pensionistico, ma anche per mancanza dei suoi presupposti e nello specifico: a) dell'errore dell'Ente in quanto è pacifico che le due prestazioni non sono cumulabili;
b) di un provvedimento di attribuzione, erogazione o riliquidazione frutto di errore, in quanto l'assegno ordinario di invalidità era stato liquidato a maggio del 2018 e quindi in data anteriore al riconoscimento della rendita , avvenuto nel 2022, e non era affetto da alcun CP_2 vizio. Richiama quindi l'applicabilità dell'art. 2033 c.c. riconoscendo la rilevanza della buona fede del ricevente solo in punto di frutti ed interessi.
3.3. Stima il Tribunale che nella fattispecie in esame debba trovare applicazione la disciplina codicistica dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c.
3.4. È vero, infatti, che, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza della S.C. (Cass.
28771/2018) il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale
13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)>.
Del pari, non può condividersi la tesi dell' in ordine all'inapplicabilità della disciplina CP_1 indicata dal ricorrente all'assegno di invalidità, perché non si tratterebbe di una pensione. Infatti,
l'assegno ordinario di invalidità, a prescindere dal termine usato che lo distingue dalla pensione di inabilità, è comunque un trattamento pensionistico e l'art. 52 citato utilizza una terminologia generica “pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità vecchiaia e superstiti…”, sicché non vi è alcun motivo per cui, in tema di ripetibilità, l'assegno di invalidità debba essere trattato diversamente dalla pensione di inabilità.
3.5.Tuttavia, nel caso in esame, non è in discussione la mancanza originaria o sopravvenuta di un requisito sanitario o reddituale a cui la legge condiziona il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico o assistenziale, bensì l'incompatibilità sancita dall'art. 1, co. 43, L. 335/1995 fra
5 l'assegno ordinario di invalidità e la rendita in quanto erogate entrambe per il medesimo CP_2
evento morboso.
Sul tema si è espressa la Suprema Corte (con la sentenza n.15759/2019) esaminando un caso di incompatibilità fra pensione di invalidità civile e assegno ordinario.
Al riguardo la Corte, richiamando propri precedenti in materia (da ultimo ord. n 15304/2016), ha precisato che le situazioni di incompatibilità come quelle in esame “non costituiscono un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma devono solo essere verificate in sede di erogazione della prestazione e comportano semplicemente la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, rilevando, dunque, solo nella fase successiva all'insorgenza del diritto”
e che, pertanto, la condizione della mancata percezione di altro trattamento “si pone come elemento esterno alla prestazione goduta che costituisce ostacolo non al suo riconoscimento, bensì all'erogazione della stessa in presenza della percezione di altro analogo trattamento”.
Ha quindi concluso che, in mancanza di una specifica disciplina derogatoria, non potesse trovare applicazione in via analogica quella applicata dalla Corte territoriale, avente riferimento all'insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge dovendo, conseguentemente, applicarsi il principio generale di cui all'art. 2033 cod. civ. in materia di indebito oggettivo che “è applicabile all'ipotesi in cui sia stata accertata, come nella fattispecie,
l'insussistenza della condizione di erogabilità della prestazione consistente nella mancata percezione di altro trattamento incompatibile secondo il dettato legislativo” e, per quel che qui interessa, ha evidenziato come “... la ratio che disciplina il particolare regime di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici illegittimamente percepiti non opera nella presente fattispecie in cui il pensionato continua a godere di uno dei due trattamenti (cfr. per un caso analogo Cass. 5059/2018 secondo cui “In materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033
c.c.”)”.
Ne deriva che il godimento contemporaneo di due prestazioni, fra loro incompatibili per disciplina legislativa, esclude la buona fede/affidamento sulla liceità dell'erogazione e con ciò la possibilità di dare applicazione alla disciplina di settore che intende apprestare tutela solo in favore del percipiente che versa in una condizione di affidamento.
3.6. Pertanto, nel caso in esame, essendo pacifica la contemporanea erogazione di due prestazioni fra di loro incompatibili ed escluso che possa essere riconosciuta la maturazione in capo al
6 ricorrente di un affidamento legittimo sulla liceità dell'erogazione dei ratei della rendita vitalizia godendo già dell'assegno ordinario di invalidità, la domanda non può trovare accoglimento.
4. La sussistenza di contrasti giurisprudenziali in materia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia, il 7 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Chiara Desenzani
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 art. 52 L. 88/1989 (Prestazioni indebite): <1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave>.
La legge 30 dicembre 1991, n. 412 ha così disposto (con l'art. 13, comma 1): Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite>.