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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/09/2025, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 912/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente Rel. dott.ssa Tania Monetti Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 912/2025 promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Rosita Screti, Parte_1 C.F._1 giusta procura alle liti rilasciata su separato foglio allegato all'atto introduttivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, via Monti n. 42,
RICORRENTE
Contro
c.f. nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
24.12.1956 e residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Latina alla Via Leone Zeppieri snc, presso lo studio dell'Avv. Cristiana Palumbo del Foro di Latina, giusta procura in atti,
RESISTENTE
E con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: Divorzio Contenzioso
Conclusioni: come da note scritte del 09/09/2025.
IN FATTO Con ricorso l'istante domandava la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate.
Parte resistente si costituiva aderendo alla domanda.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. b) Legge 898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
I coniugi, infatti, si sono regolarmente separati con accordo concluso dinanzi all'Ufficiale di
Stato civile in data 16.04.2024 di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio dell'ufficio di stato civile al n. 127 p. II s.c. anno 2024 e confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri al n. 185 parte II s.c. anno 2024.
È da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della volontà espressa di addivenire alla pronunzia divorzile.
Le parti hanno dichiarato che ognuna di esse provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambe economicamente indipendenti e percettrici di autonoma pensione e che non avranno reciprocamente null'altro a pretendere.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa, attesa la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data
10.01.2013 e , Registrato al N.3 Parte Prima dell'anno Controparte_1 Parte_1
2013 degli atti dello Stato Civile del Comune di Latina, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza come per legge. compensa le spese di causa.
Latina, 09/09/2025
Il Presidente Relatore Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente Rel. dott.ssa Tania Monetti Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 912/2025 promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Rosita Screti, Parte_1 C.F._1 giusta procura alle liti rilasciata su separato foglio allegato all'atto introduttivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, via Monti n. 42,
RICORRENTE
Contro
c.f. nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
24.12.1956 e residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Latina alla Via Leone Zeppieri snc, presso lo studio dell'Avv. Cristiana Palumbo del Foro di Latina, giusta procura in atti,
RESISTENTE
E con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: Divorzio Contenzioso
Conclusioni: come da note scritte del 09/09/2025.
IN FATTO Con ricorso l'istante domandava la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate.
Parte resistente si costituiva aderendo alla domanda.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. b) Legge 898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
I coniugi, infatti, si sono regolarmente separati con accordo concluso dinanzi all'Ufficiale di
Stato civile in data 16.04.2024 di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio dell'ufficio di stato civile al n. 127 p. II s.c. anno 2024 e confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri al n. 185 parte II s.c. anno 2024.
È da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della volontà espressa di addivenire alla pronunzia divorzile.
Le parti hanno dichiarato che ognuna di esse provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambe economicamente indipendenti e percettrici di autonoma pensione e che non avranno reciprocamente null'altro a pretendere.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa, attesa la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data
10.01.2013 e , Registrato al N.3 Parte Prima dell'anno Controparte_1 Parte_1
2013 degli atti dello Stato Civile del Comune di Latina, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza come per legge. compensa le spese di causa.
Latina, 09/09/2025
Il Presidente Relatore Dott.ssa Concetta Serino