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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/07/2025, n. 2476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2476 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5758/ 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice rel. Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data 13/05/2025 da 1) Parte_1
Nata il 29/11/1959 a BARI (BA) cittadina: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 13, MILANO con l'Avv. PINTUCCI MARIA, presso il quale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti e 2) Parte_2
Nato il 15/04/1959 a GENOVA (GE) cittadino: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 18, ANGROGNA con l'Avv. PIAZZA CARLO, presso il quale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
FATTO Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto, depositato in data 13/05/2025, e hanno congiuntamente chiesto la Parte_3 Parte_2 parziale modifica delle condizioni della sentenza di divorzio n. 590/2020 emessa dal Tribunale di Milano il 15.1.2020, pubblicata il 23.1.2020, come modificata dalla sentenza n. 1011/2023 della Corte d'Appello di Milano, pubblicata il 24/03/2023 (confermata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 11054/2024 del 24/04/2024). Le parti, in particolare, hanno chiesto al Tribunale di recepire in provvedimento le condizioni congiunte come di seguito riportate: A) Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.
Pagina 1 B) Il signor si obbliga a corrispondere, in un'unica soluzione, alla signora Parte_2
l'importo di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) a titolo di "una tantum Parte_3 divorzile" ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della 1. n. 898/1970 a mezzo assegni circolari intestati alla stessa. Detti assegni circolari dovranno essere consegnati in deposito fiduciario presso un notaio italiano indicato dal signor o dal promissario acquirente Parte_2 dell'immobile di cui al precedente punto 10, ai sensi dell'art. 6 Legge 12 gennaio 1934 n. 64, al fine di garantire, con tale deposito, il pagamento del suddetto importo una tantum di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) e con precisa pattuizione, ai sensi dell'art. 1773 c.c., che preveda che il deposito è costituito nell'interesse della signora e che tale somma verrà liberata Parte_3 solo in favore della signora mediante consegna degli assegni circolari, al Parte_3 provvedimento di estinzione/revoca dei pignoramenti/sequestro di cui in premessa nonché previa consegna al notaio incaricato dei documenti specificati al successivo punto C). Con la precisazione che, ogni costo notarile di cui al deposito sopra indicato sarà a esclusivo carico del signor
[...]
, il quale si impegna dunque a tenere indenne la signora da ogni Parte_2 Parte_3 relativo costo. C) A richiesta del signor , documentata della consegna degli assegni circolari Parte_2 al notaio incaricato con il relativo deposito fiduciario di cui al precedente punto B), la signora depositerà nelle sedi competenti: Parte_3
i) atto di remissione della querela di cui in premessa;
ii) atto di rinuncia alla procedura esecutiva n. 525/2021 RGE pendente presso il Tribunale di Milano;
iii) atto di rinuncia alla procedura esecutiva n. 730/2023 RGE pendente presso il Tribunale di Torino;
iv) atto di rinuncia del sequestro previsto dall'art. 473-bis.36 co. 3 c.p.c. (RG. 4109/2023) emesso dal Tribunale di Como;
v) atto di assenso alle cancellazioni occorrenti alla liberazione degli immobili di proprietà del signor dalla iscrizione ipotecaria di cui in premessa;
Parte_2 dando altresì prova dell'avvenuto deposito non appena effettuato. Con la precisazione che alla materiale cancellazione del sequestro e dell'ipoteca nonché della trascrizione dei pignoramenti provvederà il signor , senza dilazione anche nell'interesse della signora Parte_2
a proprie cure e spese. Parte_3
Pagina 2 D) La signora nel più ampio contesto transattivo, si impegna a cedere al signor Parte_3
al prezzo di 1 euro (euro uno/00) ciascuna le sue partecipazioni societarie Parte_2 nella società "STEFANO CANNARA RAPPRESENTANZE S.A.S. di FA AR AL (pari al 46%) e nella società Co.Me.Ri.Ma. S.r.l. (pari all'1%) senza indugio su invito di quest'ultimo, una volta incassata la somma di cui al punto B). La determinazione del suddetto corrispettivo trova la propria giustificazione causale negli ulteriori impegni, obblighi e prestazioni assunti dalle parti nel presente accordo transattivo, non essendo qualificabile come prezzo meramente simbolico o vile, in quanto elemento di un'operazione negoziale complessa caratterizzata da reciproche concessioni e dall'assunzione di obbligazioni ulteriori economicamente rilevanti. Le parti, inoltre, stabiliscono che spese e oneri del trasferimento saranno a carico esclusivo del signor il quale, Parte_2
a sua volta, con il presente atto si obbliga a manlevare e tenere indenne la signora Parte_3 da ogni eventuale pretesa o domanda di terzi anche relative a tasse e imposte, comprensive di sanzioni e interessi, direttamente imputate alla signora che abbiano origine dalla gestione, Parte_3 da negligenze o inadempienze o mancanze nella gestione delle Società da parte del signor
[...]
nonché dalla eventuale mancata distribuzione di utili proporzionalmente ai soci Parte_2 secondo legge, fino al momento in cui si perfezionerà l'annotazione della cessione a titolo gratuito delle quote di cui al presente articolo, anche ove già pervenute o eventualmente pervenute successivamente, restando inteso che gli obblighi di manleva e garanzia, qui previsti, rimarranno efficaci anche successivamente al trasferimento delle quote della signora al Parte_3 signor limitatamente a pretese di terzi relative al periodo antecedente a tale Parte_2 trasferimento. E) La signora fino all'incasso dell'importo di euro 400.000,00 Parte_3
(quattrocentomila/00) a titolo di una tantum divorzile sopra pattuito, continuerà a ricevere dal signor l'assegno divorzile mensile ut supra stabilito in esecuzione della sentenza n. Parte_2
1011/2023 della Corte d'Appello di Milano nonché eventuali somme che nel mentre matureranno dalle procedure esecutive in corso. F) Tutti gli oneri e spese inerenti e consequenziali all'esecuzione del presente atto rimarranno a carico esclusivo del signor . Parte_2
Le spese legali del presente atto e delle procedure in premessa verranno integralmente compensate tra le parti con separata rinuncia degli avvocati di ciascuna parte alla solidarietà professionale ex art. 68 L.P. ad eccezione di quanto incassato e da incassare nelle procedure esecutive di cui supra al punto 4)a e 4)b fino alla completa esecuzione del presente accordo. G) Le parti si impegnano a sottoporre senza indugio il presente accordo al vaglio del Tribunale di Milano - scelto convenzionalmente dalle parti - per la necessaria verifica di equità, consapevoli che, come previsto dall'art. 5 comma 8 della Legge sul divorzio, solo a seguito della ratifica giudiziale di equità l'accordo potrà produrre i suoi effetti, dandosi reciprocamente atto che, prima di tale ratifica, il presente accordo non costituisce titolo idoneo a produrre effetti traslativi o estintivi dei rapporti in esso contemplati. In caso di mancata ratifica giudiziale del presente accordo, lo stesso si intenderà definitivamente inefficace e continuerà ad applicarsi il regime dell'assegno periodico già stabilito, senza che le parti possano reciprocamente avanzare pretese in relazione al presente accordo il quale non produrrà alcun effetto tra le parti e non potrà essere utilizzato se non nei limiti strettamente necessari per ottenere la predetta ratifica. H) Con il puntuale adempimento del presente accordo transattivo le parti non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra in dipendenza dei rapporti ivi indicati incluse le premesse e saranno considerati rinunciati e/o privi di effetto qualsivoglia ulteriore diritto, azione o ragione, ferma restando la manleva pattuita supra al punto D).
Pagina 3
DIRITTO Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene, altresì, il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso. Ritiene, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e Parte_3 Parte_2
, a parziale modifica delle condizioni della sentenza di divorzio n. 590/2020 emessa dal
[...]
Tribunale di Milano il 15.1.2020, pubblicata il 23.1.2020, come modificata dalla sentenza n. 1011/2023 della Corte d'Appello di Milano, pubblicata il 24/03/2023 (confermata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 11054/2024 del 24/04/2024):
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Milano, il 18.6.2025
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice rel. Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data 13/05/2025 da 1) Parte_1
Nata il 29/11/1959 a BARI (BA) cittadina: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 13, MILANO con l'Avv. PINTUCCI MARIA, presso il quale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti e 2) Parte_2
Nato il 15/04/1959 a GENOVA (GE) cittadino: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 18, ANGROGNA con l'Avv. PIAZZA CARLO, presso il quale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
FATTO Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto, depositato in data 13/05/2025, e hanno congiuntamente chiesto la Parte_3 Parte_2 parziale modifica delle condizioni della sentenza di divorzio n. 590/2020 emessa dal Tribunale di Milano il 15.1.2020, pubblicata il 23.1.2020, come modificata dalla sentenza n. 1011/2023 della Corte d'Appello di Milano, pubblicata il 24/03/2023 (confermata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 11054/2024 del 24/04/2024). Le parti, in particolare, hanno chiesto al Tribunale di recepire in provvedimento le condizioni congiunte come di seguito riportate: A) Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.
Pagina 1 B) Il signor si obbliga a corrispondere, in un'unica soluzione, alla signora Parte_2
l'importo di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) a titolo di "una tantum Parte_3 divorzile" ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della 1. n. 898/1970 a mezzo assegni circolari intestati alla stessa. Detti assegni circolari dovranno essere consegnati in deposito fiduciario presso un notaio italiano indicato dal signor o dal promissario acquirente Parte_2 dell'immobile di cui al precedente punto 10, ai sensi dell'art. 6 Legge 12 gennaio 1934 n. 64, al fine di garantire, con tale deposito, il pagamento del suddetto importo una tantum di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) e con precisa pattuizione, ai sensi dell'art. 1773 c.c., che preveda che il deposito è costituito nell'interesse della signora e che tale somma verrà liberata Parte_3 solo in favore della signora mediante consegna degli assegni circolari, al Parte_3 provvedimento di estinzione/revoca dei pignoramenti/sequestro di cui in premessa nonché previa consegna al notaio incaricato dei documenti specificati al successivo punto C). Con la precisazione che, ogni costo notarile di cui al deposito sopra indicato sarà a esclusivo carico del signor
[...]
, il quale si impegna dunque a tenere indenne la signora da ogni Parte_2 Parte_3 relativo costo. C) A richiesta del signor , documentata della consegna degli assegni circolari Parte_2 al notaio incaricato con il relativo deposito fiduciario di cui al precedente punto B), la signora depositerà nelle sedi competenti: Parte_3
i) atto di remissione della querela di cui in premessa;
ii) atto di rinuncia alla procedura esecutiva n. 525/2021 RGE pendente presso il Tribunale di Milano;
iii) atto di rinuncia alla procedura esecutiva n. 730/2023 RGE pendente presso il Tribunale di Torino;
iv) atto di rinuncia del sequestro previsto dall'art. 473-bis.36 co. 3 c.p.c. (RG. 4109/2023) emesso dal Tribunale di Como;
v) atto di assenso alle cancellazioni occorrenti alla liberazione degli immobili di proprietà del signor dalla iscrizione ipotecaria di cui in premessa;
Parte_2 dando altresì prova dell'avvenuto deposito non appena effettuato. Con la precisazione che alla materiale cancellazione del sequestro e dell'ipoteca nonché della trascrizione dei pignoramenti provvederà il signor , senza dilazione anche nell'interesse della signora Parte_2
a proprie cure e spese. Parte_3
Pagina 2 D) La signora nel più ampio contesto transattivo, si impegna a cedere al signor Parte_3
al prezzo di 1 euro (euro uno/00) ciascuna le sue partecipazioni societarie Parte_2 nella società "STEFANO CANNARA RAPPRESENTANZE S.A.S. di FA AR AL (pari al 46%) e nella società Co.Me.Ri.Ma. S.r.l. (pari all'1%) senza indugio su invito di quest'ultimo, una volta incassata la somma di cui al punto B). La determinazione del suddetto corrispettivo trova la propria giustificazione causale negli ulteriori impegni, obblighi e prestazioni assunti dalle parti nel presente accordo transattivo, non essendo qualificabile come prezzo meramente simbolico o vile, in quanto elemento di un'operazione negoziale complessa caratterizzata da reciproche concessioni e dall'assunzione di obbligazioni ulteriori economicamente rilevanti. Le parti, inoltre, stabiliscono che spese e oneri del trasferimento saranno a carico esclusivo del signor il quale, Parte_2
a sua volta, con il presente atto si obbliga a manlevare e tenere indenne la signora Parte_3 da ogni eventuale pretesa o domanda di terzi anche relative a tasse e imposte, comprensive di sanzioni e interessi, direttamente imputate alla signora che abbiano origine dalla gestione, Parte_3 da negligenze o inadempienze o mancanze nella gestione delle Società da parte del signor
[...]
nonché dalla eventuale mancata distribuzione di utili proporzionalmente ai soci Parte_2 secondo legge, fino al momento in cui si perfezionerà l'annotazione della cessione a titolo gratuito delle quote di cui al presente articolo, anche ove già pervenute o eventualmente pervenute successivamente, restando inteso che gli obblighi di manleva e garanzia, qui previsti, rimarranno efficaci anche successivamente al trasferimento delle quote della signora al Parte_3 signor limitatamente a pretese di terzi relative al periodo antecedente a tale Parte_2 trasferimento. E) La signora fino all'incasso dell'importo di euro 400.000,00 Parte_3
(quattrocentomila/00) a titolo di una tantum divorzile sopra pattuito, continuerà a ricevere dal signor l'assegno divorzile mensile ut supra stabilito in esecuzione della sentenza n. Parte_2
1011/2023 della Corte d'Appello di Milano nonché eventuali somme che nel mentre matureranno dalle procedure esecutive in corso. F) Tutti gli oneri e spese inerenti e consequenziali all'esecuzione del presente atto rimarranno a carico esclusivo del signor . Parte_2
Le spese legali del presente atto e delle procedure in premessa verranno integralmente compensate tra le parti con separata rinuncia degli avvocati di ciascuna parte alla solidarietà professionale ex art. 68 L.P. ad eccezione di quanto incassato e da incassare nelle procedure esecutive di cui supra al punto 4)a e 4)b fino alla completa esecuzione del presente accordo. G) Le parti si impegnano a sottoporre senza indugio il presente accordo al vaglio del Tribunale di Milano - scelto convenzionalmente dalle parti - per la necessaria verifica di equità, consapevoli che, come previsto dall'art. 5 comma 8 della Legge sul divorzio, solo a seguito della ratifica giudiziale di equità l'accordo potrà produrre i suoi effetti, dandosi reciprocamente atto che, prima di tale ratifica, il presente accordo non costituisce titolo idoneo a produrre effetti traslativi o estintivi dei rapporti in esso contemplati. In caso di mancata ratifica giudiziale del presente accordo, lo stesso si intenderà definitivamente inefficace e continuerà ad applicarsi il regime dell'assegno periodico già stabilito, senza che le parti possano reciprocamente avanzare pretese in relazione al presente accordo il quale non produrrà alcun effetto tra le parti e non potrà essere utilizzato se non nei limiti strettamente necessari per ottenere la predetta ratifica. H) Con il puntuale adempimento del presente accordo transattivo le parti non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra in dipendenza dei rapporti ivi indicati incluse le premesse e saranno considerati rinunciati e/o privi di effetto qualsivoglia ulteriore diritto, azione o ragione, ferma restando la manleva pattuita supra al punto D).
Pagina 3
DIRITTO Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene, altresì, il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso. Ritiene, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e Parte_3 Parte_2
, a parziale modifica delle condizioni della sentenza di divorzio n. 590/2020 emessa dal
[...]
Tribunale di Milano il 15.1.2020, pubblicata il 23.1.2020, come modificata dalla sentenza n. 1011/2023 della Corte d'Appello di Milano, pubblicata il 24/03/2023 (confermata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 11054/2024 del 24/04/2024):
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Milano, il 18.6.2025
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
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