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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/07/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 432/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 26 agosto 2024 da
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f.: ),
[...] C.F._2 Parte_3
(c.f.: ), (c.f.: C.F._3 Parte_4
), (c.f.: C.F._4 Parte_5
, (c.f.: , C.F._5 Parte_6 C.F._6
(c.f.: , Parte_7 C.F._7 Parte_8
(c.f.: ), tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti C.F._8
Mauro Sandri e Olav Gianmaria Taraldsen, giusta procura alle liti allegata al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC
Email_1 Email_2
-appellanti-
Contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
– , in persona Controparte_2
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Venezia, presso cui è ex lege domiciliato in
Piazza San Marco n. 63, Venezia, con domicilio digitale PEC:
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- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 219/24 del Tribunale di Padova – sezione Lavoro
In punto: obbligo vaccinale – illegittimità provvedimento di sospensione dal servizio – differenze retributive.
Causa trattata all'udienza del 26 giugno 2025.
Conclusioni per parti appellanti: “IN VIA PRINCIPALE dichiarare l'illegittimità della sospensione dal lavoro notificata a ciascuna delle parti ricorrenti-appellanti non avendo queste ultime violato l'art. 4 ter del DL n. 44/2021 e conseguentemente disapplicare i provvedimenti impugnati.
IN VIA SUBORDINATA
A) il rinvio alla Corte Costituzionale dell'art. 4 del DL N. 44/2021 e succ. modifiche ed, in particolare dell'art. 1 c.1 del DL n. 1/2022
pag. 2/17 affinchè ne scrutini la costituzionalità in relazione all'art. 32 Cost. qualora la esclusivamente da laboratori privati, che agiscono in conflitto di interessi, non verificati e non controllati da alcuna autorità pubblica.
B) il rinvio alla Corte Costituzionale dell'art. 4 del dl N. 44/2021 e succ. modifiche ed,in particolare dell'art. 1 c.1 del DL n. 1/2022 affinchè ne scrutini la costituzionalità in abbiano effettuato i test in vitro rt-PCR in violazione delle linee guida dell'OMS, dell'ECDC, del Ministero della Salute e, quindi, delle autorità sanitarie nazionali ed internazionali preposte all'accertamento dei dati scientifici.
C) il rinvio alla Corte Costituzionale dell'art. 4 del DL n. 44/2021 e succ. modifiche ed, in particolare dell'art. 1 c.1 del DL n. 1/2022, affinchè ne scrutini la costituzionalità in relazione all'art. 32 Cost. qualora la predetta norma si fondi, come provato, su dati scientifici epidemiologici, microbiologici statistici di diffusione del virus sars cov 2 e della malattia covid 19, di comparazione tra vaccinati e non vaccianti che siano tutti falsi, erronei e comunque, tutti incontrovertibilmente indeterminati violi, pertanto, i principi statuiti dalla Corte Costituzionale di necessario rispetto dei fondamenti dello Stato di diritto.
D) il rinvio alla Corte Costituzionale dell'art. 4 del DL n. 44/2021 e successive modifiche ed, in particolare. dell'art. 1 c.1 del DL n.
1/2022 affinchè ne scrutini la costituzionalità in relazione all'art. 32
Cost. qualora la predetta norma si fondi, come provato, su dati clinici tutti dolosamente falsi, erronei e comunque,
pag. 3/17 incontrovertibilmente indeterminati perché mai accertati come tali dall' ente incaricato di svolgere questa Parte_9
incombenza ai sensi dell'art. 3 Ordinanza del Capo della Protezione
Civile n.640/2020 in vigore fino al 31 marzo 2022, e violi, pertanto, i principi statuiti dalla Corte Costituzionale di necessario rispetto dei fondamenti dello Stato di diritto.
Condannare controparte al versamento a favore delle parti appellanti degli importi delle retribuzioni non percepite, dell'anzianità di servizio, degli accantonamenti, delle ferie, dei permessi e dei contributi previsti dal contratto di lavoro per il periodo di illegittima sospensione dal lavoro con interessi e rivalutazione;
In tutte le ipotesi, condannarsi controparte al pagamento delle spese di lite e dei compensi professionali per il doppio grado di giudizio, ovvero, in subordine, disporre la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni per parte appellata: “-in via preliminare, dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta ex adverso in quanto non rilevante e/o manifestamente infondata;
- nel merito: rigettare l'appello, confermando la Sentenza di I grado
Con vittoria sulle spese
In via istruttoria, ci si oppone ad ogni istanza di produzione documentale perché tardiva.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 26 agosto 2024 i ricorrenti indicati in epigrafe hanno impugnato la sentenza n.219/24 del giudice del lavoro pag. 4/17 del Tribunale di Padova con la quale ha rigettato la domanda tesa alla declaratoria dell'illegittima sospensione dal servizio e dalla retribuzione disposta nei suoi confronti per violazione dell' obbligo vaccinale “Covid”.
Con memoria depositata il 19 giugno 2025 si è costituita il
[...]
chiedendo di respingere l'impugnazione. Controparte_1
La causa è stata discussa all'odierna udienza e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Con la sentenza impugnata il giudice patavino, superata la questione circa il difetto di giurisdizione, nel merito ha premesso che non era in discussione il richiamo all'art. 9 ter del D.L. n. 52 del 2021, inserito dal
D.L. 111/2021 nel testo del D.L. n. 52/2021 quale norma fondante la sospensione della cui legittimità si discute.
Ha ricordato che la normativa è stata ulteriormente oggetto di modifica a seguito dell'approvazione del D.L. del 24 dicembre 2021 n. 221, che ha prorogato lo stato di emergenza sino al 31 marzo 2022.
Quanto ai requisiti per il possesso della c.d. certificazione verde per il personale scolastico il D.L. 172/2021, modificando il DL 44/2021 ed inserendovi l'art. 4 ter, ha stabilito che dal 15.12.2021 fosse previsto l'obbligo vaccinale per lo svolgimento dell'attività lavorativa del personale della scuola, per cui non era più sufficiente, ai fini del suo ottenimento,
l'effettuazione di un tampone antigenico. Ha dato atto, quindi, che i dirigenti scolastici avevano soltanto dato doverosamente applicazione alla suddetta normativa allora vigente. Ha mostrato di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale è impedita al giudice ogni valutazione circa il merito delle scelte legislative, risultando dunque del tutto irrilevanti pag. 5/17 le argomentazioni sulla idoneità, o meno, della vaccinazione a prevenire il contagio del virus SARS COV- 2 e a impedire le forme norme citate in contrasto con la Costituzione o con la normativa europea. Ha richiamato in tale senso la motivazione di un precedente dello stesso Tribunale riportandone testuali ampi stralci.
A rafforzamento della decisione circa la legittimità dell'atto di sospensione ha pure richiamato le diverse pronunce della Corte Costituzionale che hanno confermato la piena legittimità dell'obbligo vaccinale contro il
COVID 19 (nn. 14/2023, 15/2023, 16/2023, 171/2023, 185/2023,
186/2023), rinviando, in particolare, alla motivazione della pronuncia n.
15/2023 della Corte costituzionale, anche per tale richiamo riportando ampiamente la motivazione.
Ha aggiunto, sotto un diverso profilo, che il non era in alcun CP_1
modo obbligato a tentare il ricollocamento del personale scolastico in assenza di previsione di un siffatto obbligo dalla normativa precedentemente applicabile, di cui al D.L. 172/2021 che ha modificato il
D.L. 44/2021, normativa eccezionale e per altro successiva e prevalente rispetto alle diverse disposizioni legislative e contrattuali richiamate dai ricorrenti.
Infine, ha ritenuto infondata la domanda di pagamento dell'assegno alimentare, essendo stata la sospensione adottata a norma dell'art.
4-ter comma 3, del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, introdotto dall'art. 2 del
Decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, atteso il carattere di trattamento non disciplinare della sospensine di cui si discute.
2) L'appello si articola sulla base di tre motivi.
pag. 6/17 Col primo premette che “L'obbligo vaccinale previsto dal legislatore con l'art. 4 ter del DL n. 44 è stato quello per la funzione di prevenzione del virus sars cov 2.L'art. 9 del DL n. 52/2021 in coordinato con l'art. 4 ter del
DL n. 44, ha previsto a, sua volta, per il rilascio del certificato verde covid
19, l'effettuazione obbligatoria del vaccino avente la funzione terapeutica di prevenzione della diffusione del virus sars cov 2.”.
Su tale premessa osserva che “Licenziando il contenuto motivazionale sopra riprodotto il Giudice di prime cure ha evidentemente ritenuto, o che il legislatore abbia obbligato il personale scolastico all'inoculazione del vaccino anticovid 19 o che i vaccini approvati per la funzione di prevenzione della malattia covid 19 siano i medesimi vaccini che il legislatore ha imposto per la finalità di prevenzione della diffusione del virus sars cov 2. Ha, altresì, evidentemente, ritenuto che in atti fossero state riversate prove attestanti dette circostanze. La filiera normativa di approvazione di vaccini è sottoposta a riserva assoluta di legge ed è di competenza esclusiva della Commissione Europea che la esercita nel rispetto di precise fonti di legge. Il presupposto che deve sussistere affinchè la Commissione Europea possa deliberare l'autorizzazione al commercio Parte_ di vaccini è quello che l'ente europeo del farmaco rilasci un parere di positivo del rapporto “rischi benefici.” Quest'ultimo viene licenziato dopo l'effettuazione di verifiche e controlli di sicurezza ed efficacia dei Parte_ vaccini da parte del che è l'ente interno ad che si occupa dei Pt_11
farmaci ad uso umano. ll procedimento di verifica da parte del CHMP dell'efficacia e sicurezza dei vaccini è diviso in vari segmenti che si definiscono “fasi”.”.
pag. 7/17 Aggiunge che “Precisato il corretto contesto normativo si evidenzia che la
Commissione Europea non ha autorizzato, né con CMA, né con provvedimento definitivo, il commercio di alcun vaccino per la prevenzione dell'infezione da sars cov 2. EMA/ CHMP non ha, a sua volta, rilasciato alcun parere positivo alla commercializzazione di vaccini per la prevenzione dell'infezione da sars cov 2.
Nessuna casa farmaceutica ha prodotto vaccini per la prevenzione dell'infezione da sars cov 2.
A ciò si aggiunga che nemmeno nell' elenco generale dei farmaci adottati nel nostro Paese, consultabile al link https://www.starbene.it/farmaci/ , risulta presente alcun vaccino autorizzato da autorità sanitarie internazionali ed italiane per la prevenzione della diffusione dell'infezione sars cov 2.”.
Sulla base di tali dati osserva che “Il legislatore, a cui non può certamente essere addebitata alcuna grossolanità medico-scientifica come accadrebbe se si sostenesse il contrario, ha optato per imporre l'obbligatorietà di vaccini idonei non a contenere la malattia Covid 19, ma idonei a fermare il rischio di diffusione del contagio: circostanza che è, assolutamente pacifica.”.
Propugna, quindi, un'interpretazione letterale in forza della quale “Se, pertanto, non esistono in commercio vaccini autorizzati dalla Commissione
Europea per la funzione di prevenzione della diffusione del virus sars cov
2, è provato che gli appellanti non abbiano potuto violare e non abbiano violato ne l'art. 4 ter DL n. 44/2021 e succ. modifiche ne l'art. 9 DL n.
52/2021.”.
pag. 8/17 Puntualizza che attraverso il richiamo a passaggi della motivazione della
Corte Costituzionale va avversata la prospettazione seppure indirettamente circa a funzione di prevenzione della diffusione del virus cov 2 mediante il richiamo all' “affermazione dell' asserita prova della capacità immunizzante anti sars cov 2 dei vaccini anti covid 19.”.
Osserva che “L'eventuale utilizzo dei vaccini anti COVID-19 per la funzione anti SARS-CoV-2, non prevista dall'autorizzazione rilasciata dalla Commissione Europea, si definisce nella pratica clinica come "off- label".”, per il quale va osservato il principio di riserva di legge. Conclude, quindi, rilevando che un vaccino può essere prescritto e somministrato off label solo sono rispettate le prescrizioni espresse nelle specifiche normative: Legge 648/1996, Legge 94/1998 sull'uso speciale dei farmaci
(anche conosciuta come "Legge Di Bella"), Decreto Ministeriale 18 maggio
2001, Decreto Ministeriale 8 maggio 2003. Situazione non integrata nel caso di specie, in mancanza delle procedure previste per l'autorizzazione nei termini prima enunciati.
Da tutto ciò l'esercizio contra legem del potere di sospensione.
Col secondo motivo lamenta l'omesso esame circa l' “erroneità manifesta,
e comunque, l'irrimediabile indeterminatezza di tutti dati epidemiologici acquisiti dai laboratori privati e locali nel nostro Paese.”. Dopo aver introdotto nel contradittorio il tema della falsificazione dei dati di rilevamento del virus sars cov 2 e della malattia covid 19 con l'allegazione di una pluralità di documenti. (3-8-12-14-15-16-17-18-20-22-23-24-30-
31delle note di trattazione scritta 15 settembre 2023), non vi era stata contestazione sul punto e non era stata mossa alcuna critica al fondamento ed alla veridicità dei documenti prodotti.
pag. 9/17 Richiama, quindi le difese nei termini ora enunciati e offre ulteriore documentazione a sostegno della propria ricostruzione.
Col terzo motivo lamenta l'ingiusta pronuncia sulle spese.
Richiama la previsione dell'art. 92 c.p.c., che prevede la possibilità di compensare le spese, parzialmente o per intero, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. La questione in scrutino è definita “l'emblema sia della assoluta novità sia del mutamento della giurisprudenza”: il ricorso di primo grado è del 21 gennaio 2022 e ha impugnato provvedimenti di sospensione basati sul decreto Legge 44/2021 del 1° aprile 2021, così come modificato dal d.l.
172/2021 del 26 novembre 2021; inoltre l'intervento della Corte
Costituzionale sul tema degli obblighi vaccinali “è di per sé conclusiva quanto all'incertezza giurisprudenziale sulla questione. A queste si aggiungano anche le citate sentenze di segno contrario dei giudici di
IT e Treviso che, in casi identici, hanno condannato il .”. CP_1
3) L'appello non merita accoglimento.
Quanto al primo motivo va osservato che è indubbio che la norma (art.
4- ter d.l. n. 44 del 2021) facesse riferimento all'obbligo vaccinale come funzionale alla 'prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2', ma ciò altro non significa se non che l'immunizzazione del singolo aveva un effetto di limitazione della trasmissione idoneo a realizzare la perseguita prevenzione sul piano collettivo (c.d. effetto gregge) e dunque il risultato avuto di mira dal legislatore attraverso la campagna vaccinale. In questa logica non hanno pregio altre distinzioni ed è il rifiuto a sottoporsi alle vaccinazioni esistenti ed autorizzate, che rileva. Né vi è luogo a pensare che il vaccino pag. 10/17 abbia avuto una utilizzazione diversa da quella autorizzata. L'utilizzo del vaccino rispetto al singolo è quello suo proprio di sua protezione e l'effetto di prevenzione deriverebbe dall'immunizzazione del singolo e non da un'utilizzazione del presidio sanitario per scopi diversi. In tale senso si richiama la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n.31218 del
2024).
Anche il secondo motivo è infondato.
Al riguardo va richiamato arresto di questa Corte (sentenza n.540 del 2025 della quale vanno mutui gli argomenti di seguito esposti) ai sensi dell'art.118 disp att. c.p.c. :“3 – Il … motivo d'appello è infondato e presenta anche profili di inammissibilità. Gli appellanti sostengono la falsità di tutti i dati divulgati dall' a conforto Controparte_3
dell'asserita diffusione della pandemia, con la conseguenza che sarebbero falsi, a cascata, i dati del numero più elevato di ricoveri dei non vaccinati negli ospedali e nelle terapie intensive, per poi giungere all'affermazione – invero contraria al dato empirico in ordine al carattere globale e diffusivo dell'emergenza sanitaria a livello globale – che non si sarebbe verificata alcuna pandemia da covid19. In buona sostanza, le modalità di effettuazione dei test antigenici sarebbero state inidonee a fornire una chiara e veritiera rappresentazione del numero dei soggetti positivi al
Sars-Cov2 e l' avrebbe erroneamente fatto Controparte_3
rientrare tra i casi confermati di Covid19 anche le mere positività al virus rilevate da test antigenici o molecolari, in assenza di riscontri sulla presenza di sintomi, la cui sussistenza sarebbe necessaria per poter parlare di un caso confermato di Covid19 in base alle più recenti linee guida dell'OMS e dell'ECDC. Sulla base di tali presupposti, gli appellanti pag. 11/17 sostengono che i provvedimenti di sospensione sarebbero illegittimi perché violerebbero il diritto di uguaglianza e di proporzionalità, oltre che i principi espressi dalla Corte costituzionale (il richiamo è alla sentenza n.
5/2018) inerenti alla sostenibilità dell'obbligo vaccinale “selettivo”. 3.1 –
Come anticipato, il motivo risulta inammissibile perché in esso si formulano delle doglianze non prospettate nel ricorso introduttivo di primo grado. Solamente nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza di discussione (in primo grado) sono stati introdotti questi argomenti (concernenti l'asserita falsità dei dati epidemiologici pubblicati Par dall' ) dando ingresso tardivamente ad un ulteriore motivo di doglianza, rispetto ai contestati provvedimenti di sospensione, non prospettato nel ricorso introduttivo. 3.2 – Ad ogni modo, il motivo è anche infondato. Il dato di partenza, ineludibile e ricordato anche da Corte cost. n. 15/2023, è che l'OMS, con la dichiarazione del 30 gennaio 2020, ha valutato l'epidemia da COVID-19 come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, con la dichiarazione dell'11 marzo 2020, ha valutato la situazione sanitaria come
«pandemia». L'OMS, la Commissione europea ed altri organismi internazionali si sono, quindi, impegnati da subito per il coordinamento della ricerca scientifica e la successiva somministrazione del vaccino.
Proprio per effetto dell'intervento pubblico e del sostegno dato alla ricerca scientifica, sono stati approntati dei vaccini in tempi particolarmente rapidi. Una volta che questi sono divenuti disponibili, si è quindi proceduto alla predisposizione di uno specifico piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 (decreti del Ministro
pag. 12/17 della salute 2 gennaio e 12 marzo 2021, adottati ai sensi dell'art. 1, comma
457, della legge n. 178 del 2020) e, solo nell'aprile del 2021, è stato introdotto l'obbligo vaccinale qui in discussione. La pandemia, quindi, si è verificata e la vaccinazione è stata indicata come la misura più efficace per limitarne gli effetti nefasti. Come ricordato dalla Consulta “Il fatto che il legislatore abbia operato le proprie scelte sulla base di valutazioni e di dati di natura medico-scientifica, tuttavia, non vale a sottrarre quelle scelte al sindacato di questa Corte, ma comporta che lo stesso dovrà avere ad oggetto l'accertamento della non irragionevolezza e della proporzionalità della disciplina rispetto al dato scientifico posto a disposizione”.
L'articolata pronuncia prosegue poi affermando: “Contrariamente all'assunto del giudice rimettente, gli stessi dati esposti nei rapporti Par dell' menzionati nell'ordinanza di rimessione, lungi dall'evidenziare la inutilità dei vaccini, dimostrano come, soprattutto nella fase iniziale della campagna di vaccinazione, l'efficacia del vaccino – intesa quale riduzione percentuale del rischio rispetto ai non vaccinati – sia stata altamente significativa tanto nel prevenire l'infezione da SARS-CoV-2, quanto nell'evitare casi di malattia severa;
e come tale efficacia sia aumentata in rapporto al completamento del ciclo vaccinale. «[I]n presenza di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque (sentenza n. 127 del 2022)», la decisione del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale in esame (nei limiti soggettivi e temporali di cui si è detto) non può, dunque, reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti
Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale vaccinazione era destinata ad affrontare. La scelta si è rivelata,
pag. 13/17 altresì, ragionevolmente correlata al fine perseguito di ridurre la circolazione del virus attraverso la somministrazione dei vaccini […] Par Come osservato dall , «anche se l'efficacia vaccinale non è pari al 100 per cento (come del resto per tutti gli altri vaccini), l'elevata circolazione del virus SARS CoV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile mediante la somministrazione dei vaccini» (sul punto, e più in generale sui dati medico-scientifici a disposizione del legislatore, si veda anche la sentenza n. 14 del 2023, punti 10 e seguenti). In base a tali considerazioni, l'imposizione di un obbligo vaccinale selettivo, come condizione di idoneità per l'espletamento di attività che espongono gli operatori ad un potenziale rischio di contagio, e dunque a tutela della salute dei terzi e della collettività, si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico”. Sotto altro profilo, come correttamente e condivisibilmente affermato da Corte App. Milano, sez. lav., 10.12.2024, n.
1146 (proprio rigettando il motivo d'appello avanzato dalla stessa difesa degli odierni appellanti in un giudizio omologo), “tanto meno le asserite criticità nella raccolta dei dati inficiano le evidenze scientifiche in punto di efficacia e sicurezza dei vaccini, accertata dalle autorità sanitarie Parte_ nazionali e internazionali (tra cui OMS, …, AIFA e …) all'esito di sperimentazioni, di studi validati dalla comunità scientifica e dell'iter di autorizzazione all'immissione in commercio. Non si vede, pertanto, come le lamentate criticità possano riverberarsi sulla normativa inerente agli obblighi vaccinali, minandone ragionevolezza e legittimità. Come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 14/2023, ciò che occorre vagliare al riguardo è se “il legislatore – utilizzando il dato medico-scientifico posto a disposizione dalle autorità di settore – si sia pag. 14/17 mantenuto in un'area di “attendibilità scientifica” e se abbia assunto una decisione non irragionevole nonché idonea e non sproporzionata rispetto alla finalità perseguita”. I dati scientifici forniti dalle autorità di settore – precisa la Consulta - non possono “essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a “esperti” del settore” ed è proprio sui dati forniti dalle autorità di settore “che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a “esperti” non è dato vedere con quali criteri scelti”. La Corte costituzionale ha, infatti, esaminato le evidenze scientifiche sulle quali si è basata la scelta legislativa contestata dagli appellanti e le ha valutate tali da giustificare, alla luce del parametro della ragionevolezza, la scelta legislativa indicando, anzi, il dovere, per il legislatore, in un contesto sanitario emergenziale, di basare le proprie scelte sui dati emergenti da fonti ufficiali non essendovi, specie nel momento apicale dell'emergenza, serie alternative. Sul punto giova, altresì richiamare, in quanto pienamente condivisibile e coerente con le argomentazioni sinora svolte, la motivazione espressa da Corte App. Bari,
n. 713/2025 sempre in replica alla stessa doglianza espressa dalla difesa degli odierni appellanti in altro omologo contenzioso: “Le criticità denunciate sembrano suggerire, in sintesi, una sostanziale inaffidabilità dei dati relativi alla diffusione del virus e della malattia Covid-19, anche perché raccolti da soggetti privati e recepiti acriticamente dagli organismi sanitari pubblici senza il preventivo vaglio di un'autorità indipendente;
esse, tuttavia, non individuano, né dimostrano, elementi specifici e puntuali idonei a falsificare tali dati. Tanto meno le asserite criticità nella raccolta dei dati inficiano le evidenze scientifiche in punto di efficacia e sicurezza pag. 15/17 dei vaccini, accertata dalle autorità sanitarie nazionali e internazionali Parte_ Par (tra cui OMS, , AIFA e Ministero della Salute) all'esito di sperimentazioni, di studi validati dalla comunità scientifica e dell'iter di autorizzazione all'immissione in commercio. Non si vede, pertanto, come le lamentate criticità possano riverberarsi sulla normativa inerente agli obblighi vaccinali, minandone ragionevolezza, proporzionalità e legittimità. Come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
14/2023, ciò che occorre vagliare al riguardo è se <>. I dati scientifici forniti dalle autorità di settore – precisa la Consulta - non possono essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a
“esperti” del settore” ed è proprio sui dati forniti dalle autorità di settore”.
Né vale richiamato il principio di non contestazione che attiene ai fatti costituivi della domanda, mentre in discussione è un giudizio, e non si vede come essere diversamente, di contenuto meramente valutativo sul piano scientifico circa i dati utilizzati dall'autorità pubblica.
Le stesse ragioni di tardività giustificano l'inammissibilità delle nuove produzioni.
Infine, va rigettato anche il terzo motivo relativo alla statuizione sulle spese.
L'apprezzamento circa la novità ed il mutamento della giurisprudenza implica che la radicale rivisitazione di un precedente stato della giurisprudenza sia sopravvenuto. In realtà il giudice di primo grado ha ampiamento citato la giurisprudenza costituzionale alla cui stregua ha adeguata la propria decisione, di talché la parte che ha discusso la causa ho operato nella consapevolezza del formarsi di un quadro interpretativo del pag. 16/17 tutto sfavorevole. Che poi esistesse un contrasto giurisprudenziale nella giurisprudenza di merito di per sé non costituisce ragione decisiva per giustificare una compensazione delle spese, proprio perché un contrasto è indice del formarsi di opposti orientamenti, come tali per nulla nuovi.
4) Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano, secondo il valore di cause dichiarato, nel medio, liquidate in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m.
n. 147 del 2023.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite del grado in favor dell'appellato liquidate in €.6.946,00 oltre al rimborso forfetario ex lege.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 26 giugno 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 17/17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 26 agosto 2024 da
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f.: ),
[...] C.F._2 Parte_3
(c.f.: ), (c.f.: C.F._3 Parte_4
), (c.f.: C.F._4 Parte_5
, (c.f.: , C.F._5 Parte_6 C.F._6
(c.f.: , Parte_7 C.F._7 Parte_8
(c.f.: ), tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti C.F._8
Mauro Sandri e Olav Gianmaria Taraldsen, giusta procura alle liti allegata al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC
Email_1 Email_2
-appellanti-
Contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
– , in persona Controparte_2
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Venezia, presso cui è ex lege domiciliato in
Piazza San Marco n. 63, Venezia, con domicilio digitale PEC:
Email_3
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 219/24 del Tribunale di Padova – sezione Lavoro
In punto: obbligo vaccinale – illegittimità provvedimento di sospensione dal servizio – differenze retributive.
Causa trattata all'udienza del 26 giugno 2025.
Conclusioni per parti appellanti: “IN VIA PRINCIPALE dichiarare l'illegittimità della sospensione dal lavoro notificata a ciascuna delle parti ricorrenti-appellanti non avendo queste ultime violato l'art. 4 ter del DL n. 44/2021 e conseguentemente disapplicare i provvedimenti impugnati.
IN VIA SUBORDINATA
A) il rinvio alla Corte Costituzionale dell'art. 4 del DL N. 44/2021 e succ. modifiche ed, in particolare dell'art. 1 c.1 del DL n. 1/2022
pag. 2/17 affinchè ne scrutini la costituzionalità in relazione all'art. 32 Cost. qualora la esclusivamente da laboratori privati, che agiscono in conflitto di interessi, non verificati e non controllati da alcuna autorità pubblica.
B) il rinvio alla Corte Costituzionale dell'art. 4 del dl N. 44/2021 e succ. modifiche ed,in particolare dell'art. 1 c.1 del DL n. 1/2022 affinchè ne scrutini la costituzionalità in abbiano effettuato i test in vitro rt-PCR in violazione delle linee guida dell'OMS, dell'ECDC, del Ministero della Salute e, quindi, delle autorità sanitarie nazionali ed internazionali preposte all'accertamento dei dati scientifici.
C) il rinvio alla Corte Costituzionale dell'art. 4 del DL n. 44/2021 e succ. modifiche ed, in particolare dell'art. 1 c.1 del DL n. 1/2022, affinchè ne scrutini la costituzionalità in relazione all'art. 32 Cost. qualora la predetta norma si fondi, come provato, su dati scientifici epidemiologici, microbiologici statistici di diffusione del virus sars cov 2 e della malattia covid 19, di comparazione tra vaccinati e non vaccianti che siano tutti falsi, erronei e comunque, tutti incontrovertibilmente indeterminati violi, pertanto, i principi statuiti dalla Corte Costituzionale di necessario rispetto dei fondamenti dello Stato di diritto.
D) il rinvio alla Corte Costituzionale dell'art. 4 del DL n. 44/2021 e successive modifiche ed, in particolare. dell'art. 1 c.1 del DL n.
1/2022 affinchè ne scrutini la costituzionalità in relazione all'art. 32
Cost. qualora la predetta norma si fondi, come provato, su dati clinici tutti dolosamente falsi, erronei e comunque,
pag. 3/17 incontrovertibilmente indeterminati perché mai accertati come tali dall' ente incaricato di svolgere questa Parte_9
incombenza ai sensi dell'art. 3 Ordinanza del Capo della Protezione
Civile n.640/2020 in vigore fino al 31 marzo 2022, e violi, pertanto, i principi statuiti dalla Corte Costituzionale di necessario rispetto dei fondamenti dello Stato di diritto.
Condannare controparte al versamento a favore delle parti appellanti degli importi delle retribuzioni non percepite, dell'anzianità di servizio, degli accantonamenti, delle ferie, dei permessi e dei contributi previsti dal contratto di lavoro per il periodo di illegittima sospensione dal lavoro con interessi e rivalutazione;
In tutte le ipotesi, condannarsi controparte al pagamento delle spese di lite e dei compensi professionali per il doppio grado di giudizio, ovvero, in subordine, disporre la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni per parte appellata: “-in via preliminare, dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta ex adverso in quanto non rilevante e/o manifestamente infondata;
- nel merito: rigettare l'appello, confermando la Sentenza di I grado
Con vittoria sulle spese
In via istruttoria, ci si oppone ad ogni istanza di produzione documentale perché tardiva.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 26 agosto 2024 i ricorrenti indicati in epigrafe hanno impugnato la sentenza n.219/24 del giudice del lavoro pag. 4/17 del Tribunale di Padova con la quale ha rigettato la domanda tesa alla declaratoria dell'illegittima sospensione dal servizio e dalla retribuzione disposta nei suoi confronti per violazione dell' obbligo vaccinale “Covid”.
Con memoria depositata il 19 giugno 2025 si è costituita il
[...]
chiedendo di respingere l'impugnazione. Controparte_1
La causa è stata discussa all'odierna udienza e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Con la sentenza impugnata il giudice patavino, superata la questione circa il difetto di giurisdizione, nel merito ha premesso che non era in discussione il richiamo all'art. 9 ter del D.L. n. 52 del 2021, inserito dal
D.L. 111/2021 nel testo del D.L. n. 52/2021 quale norma fondante la sospensione della cui legittimità si discute.
Ha ricordato che la normativa è stata ulteriormente oggetto di modifica a seguito dell'approvazione del D.L. del 24 dicembre 2021 n. 221, che ha prorogato lo stato di emergenza sino al 31 marzo 2022.
Quanto ai requisiti per il possesso della c.d. certificazione verde per il personale scolastico il D.L. 172/2021, modificando il DL 44/2021 ed inserendovi l'art. 4 ter, ha stabilito che dal 15.12.2021 fosse previsto l'obbligo vaccinale per lo svolgimento dell'attività lavorativa del personale della scuola, per cui non era più sufficiente, ai fini del suo ottenimento,
l'effettuazione di un tampone antigenico. Ha dato atto, quindi, che i dirigenti scolastici avevano soltanto dato doverosamente applicazione alla suddetta normativa allora vigente. Ha mostrato di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale è impedita al giudice ogni valutazione circa il merito delle scelte legislative, risultando dunque del tutto irrilevanti pag. 5/17 le argomentazioni sulla idoneità, o meno, della vaccinazione a prevenire il contagio del virus SARS COV- 2 e a impedire le forme norme citate in contrasto con la Costituzione o con la normativa europea. Ha richiamato in tale senso la motivazione di un precedente dello stesso Tribunale riportandone testuali ampi stralci.
A rafforzamento della decisione circa la legittimità dell'atto di sospensione ha pure richiamato le diverse pronunce della Corte Costituzionale che hanno confermato la piena legittimità dell'obbligo vaccinale contro il
COVID 19 (nn. 14/2023, 15/2023, 16/2023, 171/2023, 185/2023,
186/2023), rinviando, in particolare, alla motivazione della pronuncia n.
15/2023 della Corte costituzionale, anche per tale richiamo riportando ampiamente la motivazione.
Ha aggiunto, sotto un diverso profilo, che il non era in alcun CP_1
modo obbligato a tentare il ricollocamento del personale scolastico in assenza di previsione di un siffatto obbligo dalla normativa precedentemente applicabile, di cui al D.L. 172/2021 che ha modificato il
D.L. 44/2021, normativa eccezionale e per altro successiva e prevalente rispetto alle diverse disposizioni legislative e contrattuali richiamate dai ricorrenti.
Infine, ha ritenuto infondata la domanda di pagamento dell'assegno alimentare, essendo stata la sospensione adottata a norma dell'art.
4-ter comma 3, del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, introdotto dall'art. 2 del
Decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, atteso il carattere di trattamento non disciplinare della sospensine di cui si discute.
2) L'appello si articola sulla base di tre motivi.
pag. 6/17 Col primo premette che “L'obbligo vaccinale previsto dal legislatore con l'art. 4 ter del DL n. 44 è stato quello per la funzione di prevenzione del virus sars cov 2.L'art. 9 del DL n. 52/2021 in coordinato con l'art. 4 ter del
DL n. 44, ha previsto a, sua volta, per il rilascio del certificato verde covid
19, l'effettuazione obbligatoria del vaccino avente la funzione terapeutica di prevenzione della diffusione del virus sars cov 2.”.
Su tale premessa osserva che “Licenziando il contenuto motivazionale sopra riprodotto il Giudice di prime cure ha evidentemente ritenuto, o che il legislatore abbia obbligato il personale scolastico all'inoculazione del vaccino anticovid 19 o che i vaccini approvati per la funzione di prevenzione della malattia covid 19 siano i medesimi vaccini che il legislatore ha imposto per la finalità di prevenzione della diffusione del virus sars cov 2. Ha, altresì, evidentemente, ritenuto che in atti fossero state riversate prove attestanti dette circostanze. La filiera normativa di approvazione di vaccini è sottoposta a riserva assoluta di legge ed è di competenza esclusiva della Commissione Europea che la esercita nel rispetto di precise fonti di legge. Il presupposto che deve sussistere affinchè la Commissione Europea possa deliberare l'autorizzazione al commercio Parte_ di vaccini è quello che l'ente europeo del farmaco rilasci un parere di positivo del rapporto “rischi benefici.” Quest'ultimo viene licenziato dopo l'effettuazione di verifiche e controlli di sicurezza ed efficacia dei Parte_ vaccini da parte del che è l'ente interno ad che si occupa dei Pt_11
farmaci ad uso umano. ll procedimento di verifica da parte del CHMP dell'efficacia e sicurezza dei vaccini è diviso in vari segmenti che si definiscono “fasi”.”.
pag. 7/17 Aggiunge che “Precisato il corretto contesto normativo si evidenzia che la
Commissione Europea non ha autorizzato, né con CMA, né con provvedimento definitivo, il commercio di alcun vaccino per la prevenzione dell'infezione da sars cov 2. EMA/ CHMP non ha, a sua volta, rilasciato alcun parere positivo alla commercializzazione di vaccini per la prevenzione dell'infezione da sars cov 2.
Nessuna casa farmaceutica ha prodotto vaccini per la prevenzione dell'infezione da sars cov 2.
A ciò si aggiunga che nemmeno nell' elenco generale dei farmaci adottati nel nostro Paese, consultabile al link https://www.starbene.it/farmaci/ , risulta presente alcun vaccino autorizzato da autorità sanitarie internazionali ed italiane per la prevenzione della diffusione dell'infezione sars cov 2.”.
Sulla base di tali dati osserva che “Il legislatore, a cui non può certamente essere addebitata alcuna grossolanità medico-scientifica come accadrebbe se si sostenesse il contrario, ha optato per imporre l'obbligatorietà di vaccini idonei non a contenere la malattia Covid 19, ma idonei a fermare il rischio di diffusione del contagio: circostanza che è, assolutamente pacifica.”.
Propugna, quindi, un'interpretazione letterale in forza della quale “Se, pertanto, non esistono in commercio vaccini autorizzati dalla Commissione
Europea per la funzione di prevenzione della diffusione del virus sars cov
2, è provato che gli appellanti non abbiano potuto violare e non abbiano violato ne l'art. 4 ter DL n. 44/2021 e succ. modifiche ne l'art. 9 DL n.
52/2021.”.
pag. 8/17 Puntualizza che attraverso il richiamo a passaggi della motivazione della
Corte Costituzionale va avversata la prospettazione seppure indirettamente circa a funzione di prevenzione della diffusione del virus cov 2 mediante il richiamo all' “affermazione dell' asserita prova della capacità immunizzante anti sars cov 2 dei vaccini anti covid 19.”.
Osserva che “L'eventuale utilizzo dei vaccini anti COVID-19 per la funzione anti SARS-CoV-2, non prevista dall'autorizzazione rilasciata dalla Commissione Europea, si definisce nella pratica clinica come "off- label".”, per il quale va osservato il principio di riserva di legge. Conclude, quindi, rilevando che un vaccino può essere prescritto e somministrato off label solo sono rispettate le prescrizioni espresse nelle specifiche normative: Legge 648/1996, Legge 94/1998 sull'uso speciale dei farmaci
(anche conosciuta come "Legge Di Bella"), Decreto Ministeriale 18 maggio
2001, Decreto Ministeriale 8 maggio 2003. Situazione non integrata nel caso di specie, in mancanza delle procedure previste per l'autorizzazione nei termini prima enunciati.
Da tutto ciò l'esercizio contra legem del potere di sospensione.
Col secondo motivo lamenta l'omesso esame circa l' “erroneità manifesta,
e comunque, l'irrimediabile indeterminatezza di tutti dati epidemiologici acquisiti dai laboratori privati e locali nel nostro Paese.”. Dopo aver introdotto nel contradittorio il tema della falsificazione dei dati di rilevamento del virus sars cov 2 e della malattia covid 19 con l'allegazione di una pluralità di documenti. (3-8-12-14-15-16-17-18-20-22-23-24-30-
31delle note di trattazione scritta 15 settembre 2023), non vi era stata contestazione sul punto e non era stata mossa alcuna critica al fondamento ed alla veridicità dei documenti prodotti.
pag. 9/17 Richiama, quindi le difese nei termini ora enunciati e offre ulteriore documentazione a sostegno della propria ricostruzione.
Col terzo motivo lamenta l'ingiusta pronuncia sulle spese.
Richiama la previsione dell'art. 92 c.p.c., che prevede la possibilità di compensare le spese, parzialmente o per intero, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. La questione in scrutino è definita “l'emblema sia della assoluta novità sia del mutamento della giurisprudenza”: il ricorso di primo grado è del 21 gennaio 2022 e ha impugnato provvedimenti di sospensione basati sul decreto Legge 44/2021 del 1° aprile 2021, così come modificato dal d.l.
172/2021 del 26 novembre 2021; inoltre l'intervento della Corte
Costituzionale sul tema degli obblighi vaccinali “è di per sé conclusiva quanto all'incertezza giurisprudenziale sulla questione. A queste si aggiungano anche le citate sentenze di segno contrario dei giudici di
IT e Treviso che, in casi identici, hanno condannato il .”. CP_1
3) L'appello non merita accoglimento.
Quanto al primo motivo va osservato che è indubbio che la norma (art.
4- ter d.l. n. 44 del 2021) facesse riferimento all'obbligo vaccinale come funzionale alla 'prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2', ma ciò altro non significa se non che l'immunizzazione del singolo aveva un effetto di limitazione della trasmissione idoneo a realizzare la perseguita prevenzione sul piano collettivo (c.d. effetto gregge) e dunque il risultato avuto di mira dal legislatore attraverso la campagna vaccinale. In questa logica non hanno pregio altre distinzioni ed è il rifiuto a sottoporsi alle vaccinazioni esistenti ed autorizzate, che rileva. Né vi è luogo a pensare che il vaccino pag. 10/17 abbia avuto una utilizzazione diversa da quella autorizzata. L'utilizzo del vaccino rispetto al singolo è quello suo proprio di sua protezione e l'effetto di prevenzione deriverebbe dall'immunizzazione del singolo e non da un'utilizzazione del presidio sanitario per scopi diversi. In tale senso si richiama la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n.31218 del
2024).
Anche il secondo motivo è infondato.
Al riguardo va richiamato arresto di questa Corte (sentenza n.540 del 2025 della quale vanno mutui gli argomenti di seguito esposti) ai sensi dell'art.118 disp att. c.p.c. :“3 – Il … motivo d'appello è infondato e presenta anche profili di inammissibilità. Gli appellanti sostengono la falsità di tutti i dati divulgati dall' a conforto Controparte_3
dell'asserita diffusione della pandemia, con la conseguenza che sarebbero falsi, a cascata, i dati del numero più elevato di ricoveri dei non vaccinati negli ospedali e nelle terapie intensive, per poi giungere all'affermazione – invero contraria al dato empirico in ordine al carattere globale e diffusivo dell'emergenza sanitaria a livello globale – che non si sarebbe verificata alcuna pandemia da covid19. In buona sostanza, le modalità di effettuazione dei test antigenici sarebbero state inidonee a fornire una chiara e veritiera rappresentazione del numero dei soggetti positivi al
Sars-Cov2 e l' avrebbe erroneamente fatto Controparte_3
rientrare tra i casi confermati di Covid19 anche le mere positività al virus rilevate da test antigenici o molecolari, in assenza di riscontri sulla presenza di sintomi, la cui sussistenza sarebbe necessaria per poter parlare di un caso confermato di Covid19 in base alle più recenti linee guida dell'OMS e dell'ECDC. Sulla base di tali presupposti, gli appellanti pag. 11/17 sostengono che i provvedimenti di sospensione sarebbero illegittimi perché violerebbero il diritto di uguaglianza e di proporzionalità, oltre che i principi espressi dalla Corte costituzionale (il richiamo è alla sentenza n.
5/2018) inerenti alla sostenibilità dell'obbligo vaccinale “selettivo”. 3.1 –
Come anticipato, il motivo risulta inammissibile perché in esso si formulano delle doglianze non prospettate nel ricorso introduttivo di primo grado. Solamente nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza di discussione (in primo grado) sono stati introdotti questi argomenti (concernenti l'asserita falsità dei dati epidemiologici pubblicati Par dall' ) dando ingresso tardivamente ad un ulteriore motivo di doglianza, rispetto ai contestati provvedimenti di sospensione, non prospettato nel ricorso introduttivo. 3.2 – Ad ogni modo, il motivo è anche infondato. Il dato di partenza, ineludibile e ricordato anche da Corte cost. n. 15/2023, è che l'OMS, con la dichiarazione del 30 gennaio 2020, ha valutato l'epidemia da COVID-19 come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, con la dichiarazione dell'11 marzo 2020, ha valutato la situazione sanitaria come
«pandemia». L'OMS, la Commissione europea ed altri organismi internazionali si sono, quindi, impegnati da subito per il coordinamento della ricerca scientifica e la successiva somministrazione del vaccino.
Proprio per effetto dell'intervento pubblico e del sostegno dato alla ricerca scientifica, sono stati approntati dei vaccini in tempi particolarmente rapidi. Una volta che questi sono divenuti disponibili, si è quindi proceduto alla predisposizione di uno specifico piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 (decreti del Ministro
pag. 12/17 della salute 2 gennaio e 12 marzo 2021, adottati ai sensi dell'art. 1, comma
457, della legge n. 178 del 2020) e, solo nell'aprile del 2021, è stato introdotto l'obbligo vaccinale qui in discussione. La pandemia, quindi, si è verificata e la vaccinazione è stata indicata come la misura più efficace per limitarne gli effetti nefasti. Come ricordato dalla Consulta “Il fatto che il legislatore abbia operato le proprie scelte sulla base di valutazioni e di dati di natura medico-scientifica, tuttavia, non vale a sottrarre quelle scelte al sindacato di questa Corte, ma comporta che lo stesso dovrà avere ad oggetto l'accertamento della non irragionevolezza e della proporzionalità della disciplina rispetto al dato scientifico posto a disposizione”.
L'articolata pronuncia prosegue poi affermando: “Contrariamente all'assunto del giudice rimettente, gli stessi dati esposti nei rapporti Par dell' menzionati nell'ordinanza di rimessione, lungi dall'evidenziare la inutilità dei vaccini, dimostrano come, soprattutto nella fase iniziale della campagna di vaccinazione, l'efficacia del vaccino – intesa quale riduzione percentuale del rischio rispetto ai non vaccinati – sia stata altamente significativa tanto nel prevenire l'infezione da SARS-CoV-2, quanto nell'evitare casi di malattia severa;
e come tale efficacia sia aumentata in rapporto al completamento del ciclo vaccinale. «[I]n presenza di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque (sentenza n. 127 del 2022)», la decisione del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale in esame (nei limiti soggettivi e temporali di cui si è detto) non può, dunque, reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti
Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale vaccinazione era destinata ad affrontare. La scelta si è rivelata,
pag. 13/17 altresì, ragionevolmente correlata al fine perseguito di ridurre la circolazione del virus attraverso la somministrazione dei vaccini […] Par Come osservato dall , «anche se l'efficacia vaccinale non è pari al 100 per cento (come del resto per tutti gli altri vaccini), l'elevata circolazione del virus SARS CoV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile mediante la somministrazione dei vaccini» (sul punto, e più in generale sui dati medico-scientifici a disposizione del legislatore, si veda anche la sentenza n. 14 del 2023, punti 10 e seguenti). In base a tali considerazioni, l'imposizione di un obbligo vaccinale selettivo, come condizione di idoneità per l'espletamento di attività che espongono gli operatori ad un potenziale rischio di contagio, e dunque a tutela della salute dei terzi e della collettività, si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico”. Sotto altro profilo, come correttamente e condivisibilmente affermato da Corte App. Milano, sez. lav., 10.12.2024, n.
1146 (proprio rigettando il motivo d'appello avanzato dalla stessa difesa degli odierni appellanti in un giudizio omologo), “tanto meno le asserite criticità nella raccolta dei dati inficiano le evidenze scientifiche in punto di efficacia e sicurezza dei vaccini, accertata dalle autorità sanitarie Parte_ nazionali e internazionali (tra cui OMS, …, AIFA e …) all'esito di sperimentazioni, di studi validati dalla comunità scientifica e dell'iter di autorizzazione all'immissione in commercio. Non si vede, pertanto, come le lamentate criticità possano riverberarsi sulla normativa inerente agli obblighi vaccinali, minandone ragionevolezza e legittimità. Come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 14/2023, ciò che occorre vagliare al riguardo è se “il legislatore – utilizzando il dato medico-scientifico posto a disposizione dalle autorità di settore – si sia pag. 14/17 mantenuto in un'area di “attendibilità scientifica” e se abbia assunto una decisione non irragionevole nonché idonea e non sproporzionata rispetto alla finalità perseguita”. I dati scientifici forniti dalle autorità di settore – precisa la Consulta - non possono “essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a “esperti” del settore” ed è proprio sui dati forniti dalle autorità di settore “che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a “esperti” non è dato vedere con quali criteri scelti”. La Corte costituzionale ha, infatti, esaminato le evidenze scientifiche sulle quali si è basata la scelta legislativa contestata dagli appellanti e le ha valutate tali da giustificare, alla luce del parametro della ragionevolezza, la scelta legislativa indicando, anzi, il dovere, per il legislatore, in un contesto sanitario emergenziale, di basare le proprie scelte sui dati emergenti da fonti ufficiali non essendovi, specie nel momento apicale dell'emergenza, serie alternative. Sul punto giova, altresì richiamare, in quanto pienamente condivisibile e coerente con le argomentazioni sinora svolte, la motivazione espressa da Corte App. Bari,
n. 713/2025 sempre in replica alla stessa doglianza espressa dalla difesa degli odierni appellanti in altro omologo contenzioso: “Le criticità denunciate sembrano suggerire, in sintesi, una sostanziale inaffidabilità dei dati relativi alla diffusione del virus e della malattia Covid-19, anche perché raccolti da soggetti privati e recepiti acriticamente dagli organismi sanitari pubblici senza il preventivo vaglio di un'autorità indipendente;
esse, tuttavia, non individuano, né dimostrano, elementi specifici e puntuali idonei a falsificare tali dati. Tanto meno le asserite criticità nella raccolta dei dati inficiano le evidenze scientifiche in punto di efficacia e sicurezza pag. 15/17 dei vaccini, accertata dalle autorità sanitarie nazionali e internazionali Parte_ Par (tra cui OMS, , AIFA e Ministero della Salute) all'esito di sperimentazioni, di studi validati dalla comunità scientifica e dell'iter di autorizzazione all'immissione in commercio. Non si vede, pertanto, come le lamentate criticità possano riverberarsi sulla normativa inerente agli obblighi vaccinali, minandone ragionevolezza, proporzionalità e legittimità. Come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
14/2023, ciò che occorre vagliare al riguardo è se <>. I dati scientifici forniti dalle autorità di settore – precisa la Consulta - non possono essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a
“esperti” del settore” ed è proprio sui dati forniti dalle autorità di settore”.
Né vale richiamato il principio di non contestazione che attiene ai fatti costituivi della domanda, mentre in discussione è un giudizio, e non si vede come essere diversamente, di contenuto meramente valutativo sul piano scientifico circa i dati utilizzati dall'autorità pubblica.
Le stesse ragioni di tardività giustificano l'inammissibilità delle nuove produzioni.
Infine, va rigettato anche il terzo motivo relativo alla statuizione sulle spese.
L'apprezzamento circa la novità ed il mutamento della giurisprudenza implica che la radicale rivisitazione di un precedente stato della giurisprudenza sia sopravvenuto. In realtà il giudice di primo grado ha ampiamento citato la giurisprudenza costituzionale alla cui stregua ha adeguata la propria decisione, di talché la parte che ha discusso la causa ho operato nella consapevolezza del formarsi di un quadro interpretativo del pag. 16/17 tutto sfavorevole. Che poi esistesse un contrasto giurisprudenziale nella giurisprudenza di merito di per sé non costituisce ragione decisiva per giustificare una compensazione delle spese, proprio perché un contrasto è indice del formarsi di opposti orientamenti, come tali per nulla nuovi.
4) Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano, secondo il valore di cause dichiarato, nel medio, liquidate in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m.
n. 147 del 2023.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite del grado in favor dell'appellato liquidate in €.6.946,00 oltre al rimborso forfetario ex lege.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 26 giugno 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
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