Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 2566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2566 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 34769 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott. ssa Susanna Terni Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 08/10/2024 e vertente
TRA
) , nato a [...] in data [...] residente Parte_1 C.F._1
in VIALE FAMAGOSTA 2 a MILANO rappresentato e difeso dall'Avv. BISCEGLIA RITA presso il cui studio in Milano Via Coni Zugna n. 5 ha eletto domicilio telematico
ATTORE
E
( ), nata a [...] in data [...] residente in Controparte_1 C.F._2
VIA CENISIO 76/1 a MILANO;
CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Controparte_2
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data
22.10.2024
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER LA parte attrice (rassegnate all'udienza ex art.
473 bis. 22 cpc celebrata in data 26.03.2025)
Il difensore della parte attrice dichiara: insisto per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio come da ricorso introduttivo
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 08/10/2024 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario a Settimo Milanese in data 30.07.1986 con Controparte_1 dalla cui unione in data 26.12.1988 è nato – maggiorenne ed economicamente autosufficiente Per_1
- nonché di essersi separato come da sentenza del Tribunale di Milano N. 2170/1993 , ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc celebrata in data 26.03.2025 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica (effettuata a mani proprie) del ricorso introduttivo, considerato che la parte convenuta non si era costituita né era comparsa in udienza, ne ha dichiarato la contumacia e ha proceduto all'audizione della parte attrice, che ha reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, in assenza della necessità di adottare provvedimenti di natura temporanea ed urgente nonché di istanze istruttorie, ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le proprie conclusioni, ordinando la discussione orale della causa.
Il difensore di parte attrice ha concluso come in epigrafe indicato.
Terminata la discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 26/03/2025
Osservato in diritto
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da parte attrice è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti si sono come da sentenza del Tribunale di Milano N. 2170/1993 e da allora non si sono mai riconciliate.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve dunque essere emessa la richiesta pronuncia.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha svolto difese, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario a
Settimo Milanese in data 30.07.1986 (A. 1986-n.23-P.II-S.A) da E Parte_1
Controparte_1
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Settimo
Milanese perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26/03/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Laura Maria Cosmai