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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/07/2025, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2737/2024 R.G.,
Oggetto: Mutuo proposte da
( ), nella qualità di genitore esercente la Parte_1 C.F._1 responsabilità genitoriale su ( e Persona_1 C.F._2 Per_2
), difesa dagli avv.ti Lucia Noschese e Mario Maio,
[...] C.F._3
– attrice opponente contro
), difesa dagli avv.ti Calogero Lanza e Matteo Controparte_1 P.IVA_1
Giarratana,
– convenuta opposta
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso della (già , il Tribunale di Messina, Controparte_1 CP_1 con il decreto ingiuntivo n. 471/2024, emesso il 16 maggio 2024, ha intimato a Parte_1
, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie
[...] ER
e di pagare alla ricorrente la somma di euro 17.723,98, oltre
[...] Persona_2 interessi.
Questo il titolo del credito fatto valere:
– la aveva concesso a in base al contratto CP_1 Parte_2 stipulato in data 13.9.2012, denominato “prestito personale” (mutuo), identificato dal n.
11301281, la somma di euro 30.300,00, da restituire in 84 rate mensili ciascuna di euro
1 542,85, con decorrenza dal 15.10.2012;
– il mutuatario, non adempiendo interamente, restava debitore della somma di euro
17.723,98 (di cui 37,15 per rate insolute e 17.686,83 per capitale residuo);
– al mutuatario, deceduto, succedevano le sue figlie, e , Persona_1 Persona_2 che avevano accettato l'eredita con beneficio di inventario.
, agendo nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulle Parte_1 figlie, e ha proposto opposizione avverso il decreto Persona_1 Persona_2 ingiuntivo, eccependo quanto segue:
– accettata l'eredità era stata accettata con beneficio di inventario, le eredi avrebbero dovuto rispondere dei debiti del mutuatario nei limiti dei beni censiti nell'inventario, redatto con l'assistenza del cancelliere del Tribunale di Messina;
– e , non ancora maggiorenni, sarebbero decadute dal beneficio ER Persona_2 di inventario al compimento di un anno dal raggiungimento della maggiore età, sicché le stesse non potevano divenire titolari, dal lato passivo, dei rapporti caduti nella successione e il decreto ingiuntivo sarebbe, perciò inefficace.
La ha resistito. Controparte_1
L'opposizione non può essere accolta.
È da rilevare, preliminarmente, che sono prodotti il contratto di prestito personale
(stipulato dal dante causa delle opponenti, rappresentate dalla madre) e l'estratto conto
(“lista movimenti”) relativo al rapporto.
I fatti costitutivi dell'obbligazione, oltre a non essere contestati, né specificamente né genericamente, sono provati dai documenti agli atti, né sono state sollevate eccezioni circa le clausole contrattuali o gli aspetti del rapporto.
In virtù di un principio giurisprudenziale assolutamente consolidato, in materia di prova dell'inadempimento di una obbligazione, «il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento» (Cass. n. 13685/19).
L'art. 489 c.c. prevede che i minori «non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato
2 d'interdizione o d'inabilitazione», qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme in materia.
In forza dell'art. 471 c.c. le eredità devolute ai minori non si possono accettare se non con il beneficio d'inventario.
In linea generale, «l'eredità devoluta ai minori può essere accettata soltanto con il beneficio dell'inventario, mentre ogni altra forma di accettazione espressa o tacita, è nulla e improduttiva di effetti non conferendo al minore la qualità di erede», così che
«mancando la accettazione dell'eredità con il beneficio dello inventario, il minore rimane nella posizione di chiamato alla eredità, e, nel termine di prescrizione di cui all'art. 480
c.c., il suo rappresentante legale potrà accettare la eredità con il beneficio d'inventario, mentre, lo stesso minore, una volta divenuto maggiorenne, potrà accettare senza il detto beneficio ovvero rinunciare alla eredità» (Cass. n. 1267/86).
Nel caso in esame non è oggetto di contestazione, ed anzi è documentato (v. il relativo verbale, redato dal cancelliere), che l'eredità devoluta alle minorenni, e ER
, era stata accettata con beneficio di inventario. Persona_2
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «l'art. 489 c.c. non attribuisce al minore, il cui legale rappresentante non abbia rinunciato all'eredità, il diritto di rinunciarvi al compimento della maggiore età, ma soltanto la facoltà di redigere l'inventario nel termine di un anno dal suo compimento così da garantire la sua responsabilità intra vires hereditatis» (Cass. n. 15267/19; cfr., altresì, Cass. n. 21456/17).
Il principio conferma che il chiamato all'eredità che abbia accettato con beneficio di inventario diviene erede.
L'effetto del beneficio d'inventario consiste, per l'art. 490 c.c., nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, con la conseguenza che «l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti»
e, ai sensi dell'art. 497 c.c., soltanto con tali beni (cum viribus hereditatis).
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «l'accettazione con beneficio di inventario produce l'effetto di tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, consentendo a quest'ultimo di pagare i debiti ereditari e i legati nel limite del valore dei beni a lui pervenuti e soltanto con questi stessi beni, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza, ma segnando i confini della sua soddisfazione attraverso la limitazione della responsabilità dell'erede, in deroga al più generale principio della tendenziale
3 illimitatezza della responsabilità patrimoniale ex art. 2740, comma 2, c.c.», così che
«detto istituto, incidendo sulla qualità del rapporto, assume rilievo soltanto nel giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento del credito e la condanna del debitore al relativo adempimento, prima che si instauri la fase dell'esecuzione forzata» (Cass. n.
23398/22, la quale ha cassato la sentenza con la quale i giudici d'appello avevano confermato l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dall'erede beneficiato, e rigettato la domanda del creditore, ritenendo che quest'ultimo non avesse azione di accertamento e condanna in danno del coerede, sia pure nei limiti dell'accettazione condizionata).
In termini netti: «A seguito dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, prescritta, a pena di inammissibilità dell'azione, dall'art. 564 c.c., l'erede beneficiato risponde dei debiti ereditari e dei legati non solo intra vires hereditatis, e cioè non oltre il valore dei beni a lui pervenuti a titolo di successione, ma altresì esclusivamente cum viribus hereditatis, con esclusione cioè della responsabilità patrimoniale in ordine a tutti gli altri suoi beni, che i creditori ereditari e i legatari non possono aggredire, sicché già in fase antecedente l'esecuzione forzata è preclusa ogni misura anche cautelare sui beni propri dell'erede, vale a dire diversi da quelli a lui provenienti dalla successione» (Cass. n. 29252/20).
Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, «l'erede che abbia accettato con beneficio di inventario, il quale sia convenuto dal creditore del de cuius che faccia valere per intero la sua pretesa, se vuole contenere intra vires l'estensione e gli effetti della pronuncia giudiziale, deve far valere tale sua qualità – mediante una difesa che si configura in termini di eccezione in senso lato, invocabile liberamente anche nel giudizio di appello e rilevabile anche d'ufficio dal giudice – nel giudizio di cognizione;
in mancanza, la pronuncia giudiziale costituisce un titolo non più contestabile in sede esecutiva» (Cass. n. 20531/20, relativamente al caso di un'azione esercitata nei confronti di un soggetto anche nella qualità genitore esercente la responsabilità genitoriale in via esclusiva su minorenni che avevano accettato l'eredità con beneficio di inventario).
In sintesi: l'erede, nonostante l'accettazione con beneficio d'inventario, diviene soggetto passivo delle obbligazioni cadute nella successione, anche se la sua responsabilità rimane limitata intra vires hereditatis, ed è pertanto proponibile nei suoi confronti una domanda di pagamento da parte di un creditore ereditario (Cass. n. 112/64); ferma tale limitazione, l'accettazione con beneficio di inventario non impedisce di per sé
4 che i creditori ereditari agiscano direttamente contro di lui e su suoi beni (Cass. n.
1990/1973); l'erede, convenuto dal creditore del de cuius che faccia valere per intero la sua pretesa, «se vuole contenere nei limiti del beneficio l'estensione e gli effetti della pronuncia giudiziale, deve far valere l'accettazione con beneficio di inventario nel giudizio di cognizione», con una «eccezione in senso lato, liberamente invocabile nel giudizio d'appello e rilevabile dal giudice anche d'ufficio», e «in mancanza di tale accertamento, la pronuncia giudiziale costituisce un titolo non più contestabile in sede esecutiva» (Cass. n. 20531/20, in motivazione).
Da questi principi deriva che, essendo infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva (di titolarità passiva del rapporto obbligatorio dal lato passivo), come anche l'eccezione di inefficacia del decreto monitorio, ma essendo comunque le eredi con beneficio di inventario tenute a rispondere non oltre i limiti e con i beni dell'eredità accettata, il decreto stesse deve essere revocato con la condanna dell'attrice opponente, nella qualità di genitore esercente la responsabilità sulle figlie minorenni, a pagare alla convenuta opposta la somma richiesta con il ricorso, ma entro i detti limiti e con i detti beni: in caso contrario, l'eccezione, utilmente sollevata dall'attrice opponente, resterebbe vanificata e sarebbe inapplicato il principio giurisprudenziale che – lo si è visto
– afferma la rilevanza di quell'eccezione già nel processo di cognizione.
Il decreto ingiuntivo deve essere revocato perché è stato richiesto, e quindi emesso, nei confronti di e «in quanto eredi beneficiate» di Persona_1 Persona_2 Parte_2
ma non, con domanda dal tenore inequivocabile, formulata soltanto nella
[...] comparsa di risposta (pag. 12: «nei limiti del beneficio»), entro i limiti correlati al beneficio di inventario, locuzione espressa che definirebbe, univocamente, i limiti della responsabilità dell'erede.
Infatti, una condanna nei confronti dell'erede senza riferimenti ai limiti dell'inventario e una condanna che tali riferimenti contenga sono diverse per portata quantitativa (art. 490 c.c.) e qualitativa (art. 497 c.c.).
Considerato che l'eccezione accolta ha – secondo il principio giurisprudenziale citato – natura necessitata e che la domanda di condanna, come precisata nella comparsa di costituzione, è comunque fondata, le spese (che sarebbero soggette al limite del beneficio di inventario: Cass. n. 20531/20) sono da compensare.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni
5 proposte nella causa,
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 471/2024, emesso il 16 maggio 2024 dal
Tribunale di Messina;
2) condanna , nella qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sulle figlie minorenni e , eredi beneficiate Persona_1 Persona_2 di , a corrispondere alla la somma di euro Parte_2 Controparte_1
17.723,98, oltre interessi al tasso e con la decorrenza richiesti nel ricorso per ingiunzione, entro i limiti correlati al beneficio di inventario;
3) compensa le spese.
Così deciso in Messina il 23 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
6
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2737/2024 R.G.,
Oggetto: Mutuo proposte da
( ), nella qualità di genitore esercente la Parte_1 C.F._1 responsabilità genitoriale su ( e Persona_1 C.F._2 Per_2
), difesa dagli avv.ti Lucia Noschese e Mario Maio,
[...] C.F._3
– attrice opponente contro
), difesa dagli avv.ti Calogero Lanza e Matteo Controparte_1 P.IVA_1
Giarratana,
– convenuta opposta
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso della (già , il Tribunale di Messina, Controparte_1 CP_1 con il decreto ingiuntivo n. 471/2024, emesso il 16 maggio 2024, ha intimato a Parte_1
, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie
[...] ER
e di pagare alla ricorrente la somma di euro 17.723,98, oltre
[...] Persona_2 interessi.
Questo il titolo del credito fatto valere:
– la aveva concesso a in base al contratto CP_1 Parte_2 stipulato in data 13.9.2012, denominato “prestito personale” (mutuo), identificato dal n.
11301281, la somma di euro 30.300,00, da restituire in 84 rate mensili ciascuna di euro
1 542,85, con decorrenza dal 15.10.2012;
– il mutuatario, non adempiendo interamente, restava debitore della somma di euro
17.723,98 (di cui 37,15 per rate insolute e 17.686,83 per capitale residuo);
– al mutuatario, deceduto, succedevano le sue figlie, e , Persona_1 Persona_2 che avevano accettato l'eredita con beneficio di inventario.
, agendo nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulle Parte_1 figlie, e ha proposto opposizione avverso il decreto Persona_1 Persona_2 ingiuntivo, eccependo quanto segue:
– accettata l'eredità era stata accettata con beneficio di inventario, le eredi avrebbero dovuto rispondere dei debiti del mutuatario nei limiti dei beni censiti nell'inventario, redatto con l'assistenza del cancelliere del Tribunale di Messina;
– e , non ancora maggiorenni, sarebbero decadute dal beneficio ER Persona_2 di inventario al compimento di un anno dal raggiungimento della maggiore età, sicché le stesse non potevano divenire titolari, dal lato passivo, dei rapporti caduti nella successione e il decreto ingiuntivo sarebbe, perciò inefficace.
La ha resistito. Controparte_1
L'opposizione non può essere accolta.
È da rilevare, preliminarmente, che sono prodotti il contratto di prestito personale
(stipulato dal dante causa delle opponenti, rappresentate dalla madre) e l'estratto conto
(“lista movimenti”) relativo al rapporto.
I fatti costitutivi dell'obbligazione, oltre a non essere contestati, né specificamente né genericamente, sono provati dai documenti agli atti, né sono state sollevate eccezioni circa le clausole contrattuali o gli aspetti del rapporto.
In virtù di un principio giurisprudenziale assolutamente consolidato, in materia di prova dell'inadempimento di una obbligazione, «il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento» (Cass. n. 13685/19).
L'art. 489 c.c. prevede che i minori «non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato
2 d'interdizione o d'inabilitazione», qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme in materia.
In forza dell'art. 471 c.c. le eredità devolute ai minori non si possono accettare se non con il beneficio d'inventario.
In linea generale, «l'eredità devoluta ai minori può essere accettata soltanto con il beneficio dell'inventario, mentre ogni altra forma di accettazione espressa o tacita, è nulla e improduttiva di effetti non conferendo al minore la qualità di erede», così che
«mancando la accettazione dell'eredità con il beneficio dello inventario, il minore rimane nella posizione di chiamato alla eredità, e, nel termine di prescrizione di cui all'art. 480
c.c., il suo rappresentante legale potrà accettare la eredità con il beneficio d'inventario, mentre, lo stesso minore, una volta divenuto maggiorenne, potrà accettare senza il detto beneficio ovvero rinunciare alla eredità» (Cass. n. 1267/86).
Nel caso in esame non è oggetto di contestazione, ed anzi è documentato (v. il relativo verbale, redato dal cancelliere), che l'eredità devoluta alle minorenni, e ER
, era stata accettata con beneficio di inventario. Persona_2
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «l'art. 489 c.c. non attribuisce al minore, il cui legale rappresentante non abbia rinunciato all'eredità, il diritto di rinunciarvi al compimento della maggiore età, ma soltanto la facoltà di redigere l'inventario nel termine di un anno dal suo compimento così da garantire la sua responsabilità intra vires hereditatis» (Cass. n. 15267/19; cfr., altresì, Cass. n. 21456/17).
Il principio conferma che il chiamato all'eredità che abbia accettato con beneficio di inventario diviene erede.
L'effetto del beneficio d'inventario consiste, per l'art. 490 c.c., nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, con la conseguenza che «l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti»
e, ai sensi dell'art. 497 c.c., soltanto con tali beni (cum viribus hereditatis).
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «l'accettazione con beneficio di inventario produce l'effetto di tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, consentendo a quest'ultimo di pagare i debiti ereditari e i legati nel limite del valore dei beni a lui pervenuti e soltanto con questi stessi beni, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza, ma segnando i confini della sua soddisfazione attraverso la limitazione della responsabilità dell'erede, in deroga al più generale principio della tendenziale
3 illimitatezza della responsabilità patrimoniale ex art. 2740, comma 2, c.c.», così che
«detto istituto, incidendo sulla qualità del rapporto, assume rilievo soltanto nel giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento del credito e la condanna del debitore al relativo adempimento, prima che si instauri la fase dell'esecuzione forzata» (Cass. n.
23398/22, la quale ha cassato la sentenza con la quale i giudici d'appello avevano confermato l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dall'erede beneficiato, e rigettato la domanda del creditore, ritenendo che quest'ultimo non avesse azione di accertamento e condanna in danno del coerede, sia pure nei limiti dell'accettazione condizionata).
In termini netti: «A seguito dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, prescritta, a pena di inammissibilità dell'azione, dall'art. 564 c.c., l'erede beneficiato risponde dei debiti ereditari e dei legati non solo intra vires hereditatis, e cioè non oltre il valore dei beni a lui pervenuti a titolo di successione, ma altresì esclusivamente cum viribus hereditatis, con esclusione cioè della responsabilità patrimoniale in ordine a tutti gli altri suoi beni, che i creditori ereditari e i legatari non possono aggredire, sicché già in fase antecedente l'esecuzione forzata è preclusa ogni misura anche cautelare sui beni propri dell'erede, vale a dire diversi da quelli a lui provenienti dalla successione» (Cass. n. 29252/20).
Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, «l'erede che abbia accettato con beneficio di inventario, il quale sia convenuto dal creditore del de cuius che faccia valere per intero la sua pretesa, se vuole contenere intra vires l'estensione e gli effetti della pronuncia giudiziale, deve far valere tale sua qualità – mediante una difesa che si configura in termini di eccezione in senso lato, invocabile liberamente anche nel giudizio di appello e rilevabile anche d'ufficio dal giudice – nel giudizio di cognizione;
in mancanza, la pronuncia giudiziale costituisce un titolo non più contestabile in sede esecutiva» (Cass. n. 20531/20, relativamente al caso di un'azione esercitata nei confronti di un soggetto anche nella qualità genitore esercente la responsabilità genitoriale in via esclusiva su minorenni che avevano accettato l'eredità con beneficio di inventario).
In sintesi: l'erede, nonostante l'accettazione con beneficio d'inventario, diviene soggetto passivo delle obbligazioni cadute nella successione, anche se la sua responsabilità rimane limitata intra vires hereditatis, ed è pertanto proponibile nei suoi confronti una domanda di pagamento da parte di un creditore ereditario (Cass. n. 112/64); ferma tale limitazione, l'accettazione con beneficio di inventario non impedisce di per sé
4 che i creditori ereditari agiscano direttamente contro di lui e su suoi beni (Cass. n.
1990/1973); l'erede, convenuto dal creditore del de cuius che faccia valere per intero la sua pretesa, «se vuole contenere nei limiti del beneficio l'estensione e gli effetti della pronuncia giudiziale, deve far valere l'accettazione con beneficio di inventario nel giudizio di cognizione», con una «eccezione in senso lato, liberamente invocabile nel giudizio d'appello e rilevabile dal giudice anche d'ufficio», e «in mancanza di tale accertamento, la pronuncia giudiziale costituisce un titolo non più contestabile in sede esecutiva» (Cass. n. 20531/20, in motivazione).
Da questi principi deriva che, essendo infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva (di titolarità passiva del rapporto obbligatorio dal lato passivo), come anche l'eccezione di inefficacia del decreto monitorio, ma essendo comunque le eredi con beneficio di inventario tenute a rispondere non oltre i limiti e con i beni dell'eredità accettata, il decreto stesse deve essere revocato con la condanna dell'attrice opponente, nella qualità di genitore esercente la responsabilità sulle figlie minorenni, a pagare alla convenuta opposta la somma richiesta con il ricorso, ma entro i detti limiti e con i detti beni: in caso contrario, l'eccezione, utilmente sollevata dall'attrice opponente, resterebbe vanificata e sarebbe inapplicato il principio giurisprudenziale che – lo si è visto
– afferma la rilevanza di quell'eccezione già nel processo di cognizione.
Il decreto ingiuntivo deve essere revocato perché è stato richiesto, e quindi emesso, nei confronti di e «in quanto eredi beneficiate» di Persona_1 Persona_2 Parte_2
ma non, con domanda dal tenore inequivocabile, formulata soltanto nella
[...] comparsa di risposta (pag. 12: «nei limiti del beneficio»), entro i limiti correlati al beneficio di inventario, locuzione espressa che definirebbe, univocamente, i limiti della responsabilità dell'erede.
Infatti, una condanna nei confronti dell'erede senza riferimenti ai limiti dell'inventario e una condanna che tali riferimenti contenga sono diverse per portata quantitativa (art. 490 c.c.) e qualitativa (art. 497 c.c.).
Considerato che l'eccezione accolta ha – secondo il principio giurisprudenziale citato – natura necessitata e che la domanda di condanna, come precisata nella comparsa di costituzione, è comunque fondata, le spese (che sarebbero soggette al limite del beneficio di inventario: Cass. n. 20531/20) sono da compensare.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni
5 proposte nella causa,
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 471/2024, emesso il 16 maggio 2024 dal
Tribunale di Messina;
2) condanna , nella qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sulle figlie minorenni e , eredi beneficiate Persona_1 Persona_2 di , a corrispondere alla la somma di euro Parte_2 Controparte_1
17.723,98, oltre interessi al tasso e con la decorrenza richiesti nel ricorso per ingiunzione, entro i limiti correlati al beneficio di inventario;
3) compensa le spese.
Così deciso in Messina il 23 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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