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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/03/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 15152/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 15152/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti COSTANTINI MATILDE e BECCARIA
ALESSANDRA che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: accogliersi la domanda con rinuncia alla conclusionale e memoria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il 05/05/1997. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 189 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 09.04.2000, il 13.11.2004 e Per_1 Persona_2 [...]
il 22.06.2012. Per_3
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 19/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero chiedeva accogliersi la domanda con rinuncia alla conclusionale e memoria.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della Persona_3 responsabilità genitoriale per ciò che concerne l'ordinaria amministrazione, e con residenza e dimora prevalente presso la madre in Torino, via Vincenzo Gioberti n. 52 - ove risiederanno anche le figlie maggiorenni;
DA' ATTO che i genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della dimora prevalente e della residenza;
DISPONE che il padre potrà incontrare e tenere con sé il figlio minore secondo Persona_3 accordi con la madre e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
✓ a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino alle ore 20:00 della domenica sera;
✓ nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza, il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle ore 20:00; nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre, il mercoledì dall'uscita da scuola e fino alle ore 20:00 del giovedì;
✓ durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio pagina 2 di 4 (Natale 2024 con la madre);
✓ durante le vacanze pasquali ad anni alterni (Pasqua 2025 con la madre);
✓ per almeno tre settimane (di cui due preferibilmente consecutive) durante le vacanze estive (in assenza di accordo, le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari, l'altra settimana nel mese di luglio o settembre);
✓ in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente (Carnevale 2025 con il padre);
DISPONE che il sig. , attualmente alla ricerca di occupazione lavorativa, corrisponderà, a Parte_2 far data dal mese di luglio 2024, alla sig.ra , per il mantenimento dei figli, l'assegno Parte_1 periodico mensile di € 300,00 (€ 100,00 per ciascun figlio) - fintanto che permarrà lo stato di disoccupazione - e successivamente – trovata una occupazione lavorativa - elevato sino a € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), da versare entro il giorno cinque (5) di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a far data da giugno 2025;
DISPONE che saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese mediche (non coperte dal S.S.N.), scolastiche e universitarie (comprese le vacanze studio all'estero), sportive e ricreative (da ricomprendersi in questa voce vi saranno anche i costi delle vacanze che i figli maggiorenni effettueranno in via autonoma) come meglio specificate nel Protocollo di Intesa sulle spese extra-assegno sottoscritto tra Magistrati ed Avvocati dell'Ordine di Torino – cui è fatto rinvio per tutto quanto non disciplinato dalle presenti condizioni -, concordate o necessitate e comunque documentate;
DÀ ATTO che gli assegni unici per figli a carico, e/o altra prestazione equipollente verranno richiesti e Par trattenuti per l'intero dalla sig.ra ed il sig. si impegna a sottoscrivere la modulistica necessaria;
Pt_1
DÀ ATTO che i conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 gg dalla richiesta, con i tempi e le modalità indicati nel Protocollo di Intesa sulle spese extra-assegno sottoscritto tra Magistrati ed Avvocati dell'Ordine di Torino, cui è fatto rinvio per tutto quanto non disciplinato dalle presenti condizioni;
DÀ ATTO che al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori richiederanno e metteranno a disposizione dell'altro genitore i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
ASSEGNA la casa coniugale sita in Torino, alla via Vincenzo Gioberti n. 52, piano S1-3 – censita al
N.C.E.U. del Comune di Torino al foglio 1302, particella 206, subalterno 11, categoria A3, classe 01 consistenza 5 vani, rendita 542,28 -, con gli arredi che la compongono, alla sig.ra ed il Parte_1 sig. se ne allontanerà entro il 30 giugno 2025 (doc. 10); Parte_2
DÀ ATTO che il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale ed acceso presso Banca Unicredit, Torino via XX Settembre n. 31, rimane a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica discendente dal rapporto di coniugio e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro al suddetto titolo;
DÀ ATTO che i coniugi prestano fin d'ora il consenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello del figlio minore;
Persona_3
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del pagina 3 di 4 giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/02/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Chantal Dameglio Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 15152/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti COSTANTINI MATILDE e BECCARIA
ALESSANDRA che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: accogliersi la domanda con rinuncia alla conclusionale e memoria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il 05/05/1997. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 189 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 09.04.2000, il 13.11.2004 e Per_1 Persona_2 [...]
il 22.06.2012. Per_3
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 19/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero chiedeva accogliersi la domanda con rinuncia alla conclusionale e memoria.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della Persona_3 responsabilità genitoriale per ciò che concerne l'ordinaria amministrazione, e con residenza e dimora prevalente presso la madre in Torino, via Vincenzo Gioberti n. 52 - ove risiederanno anche le figlie maggiorenni;
DA' ATTO che i genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della dimora prevalente e della residenza;
DISPONE che il padre potrà incontrare e tenere con sé il figlio minore secondo Persona_3 accordi con la madre e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
✓ a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino alle ore 20:00 della domenica sera;
✓ nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza, il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle ore 20:00; nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre, il mercoledì dall'uscita da scuola e fino alle ore 20:00 del giovedì;
✓ durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio pagina 2 di 4 (Natale 2024 con la madre);
✓ durante le vacanze pasquali ad anni alterni (Pasqua 2025 con la madre);
✓ per almeno tre settimane (di cui due preferibilmente consecutive) durante le vacanze estive (in assenza di accordo, le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari, l'altra settimana nel mese di luglio o settembre);
✓ in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente (Carnevale 2025 con il padre);
DISPONE che il sig. , attualmente alla ricerca di occupazione lavorativa, corrisponderà, a Parte_2 far data dal mese di luglio 2024, alla sig.ra , per il mantenimento dei figli, l'assegno Parte_1 periodico mensile di € 300,00 (€ 100,00 per ciascun figlio) - fintanto che permarrà lo stato di disoccupazione - e successivamente – trovata una occupazione lavorativa - elevato sino a € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), da versare entro il giorno cinque (5) di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a far data da giugno 2025;
DISPONE che saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese mediche (non coperte dal S.S.N.), scolastiche e universitarie (comprese le vacanze studio all'estero), sportive e ricreative (da ricomprendersi in questa voce vi saranno anche i costi delle vacanze che i figli maggiorenni effettueranno in via autonoma) come meglio specificate nel Protocollo di Intesa sulle spese extra-assegno sottoscritto tra Magistrati ed Avvocati dell'Ordine di Torino – cui è fatto rinvio per tutto quanto non disciplinato dalle presenti condizioni -, concordate o necessitate e comunque documentate;
DÀ ATTO che gli assegni unici per figli a carico, e/o altra prestazione equipollente verranno richiesti e Par trattenuti per l'intero dalla sig.ra ed il sig. si impegna a sottoscrivere la modulistica necessaria;
Pt_1
DÀ ATTO che i conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 gg dalla richiesta, con i tempi e le modalità indicati nel Protocollo di Intesa sulle spese extra-assegno sottoscritto tra Magistrati ed Avvocati dell'Ordine di Torino, cui è fatto rinvio per tutto quanto non disciplinato dalle presenti condizioni;
DÀ ATTO che al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori richiederanno e metteranno a disposizione dell'altro genitore i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
ASSEGNA la casa coniugale sita in Torino, alla via Vincenzo Gioberti n. 52, piano S1-3 – censita al
N.C.E.U. del Comune di Torino al foglio 1302, particella 206, subalterno 11, categoria A3, classe 01 consistenza 5 vani, rendita 542,28 -, con gli arredi che la compongono, alla sig.ra ed il Parte_1 sig. se ne allontanerà entro il 30 giugno 2025 (doc. 10); Parte_2
DÀ ATTO che il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale ed acceso presso Banca Unicredit, Torino via XX Settembre n. 31, rimane a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica discendente dal rapporto di coniugio e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro al suddetto titolo;
DÀ ATTO che i coniugi prestano fin d'ora il consenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello del figlio minore;
Persona_3
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del pagina 3 di 4 giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/02/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Chantal Dameglio Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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