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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel.
Dr. Francesco Notaro – Consigliere
Dr.ssa Ada Meterangelis – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5516 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2451/2022 pronunciata in data 15 novembre 2022 dal Tribunale di Benevento, vertente
TRA
), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Marco Dragone presso il cui studio in Montella (AV) alla via M.
Cianciulli n. 14 elettivamente domicilia appellanti
E
( ), rappresentata e difesia, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dall'Avv. Marco Dragone presso il cui studio in Montella (AV) alla via M. Cianciulli n. 14 elettivamente domicilia appellante incidentale adesiva
NONCHE'
) e Controparte_2 C.F._3 CP_3
( ), rappresentate e difese, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti C.F._4
Antonio Mannetta e Sandra Maraio ed elettivamente domiciliate in Napoli al Rione
Sirignano n. 10 presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Rago appellate
E
1 (P.I. ), con sede in Controparte_4 P.IVA_1
Roma alla Via Giuseppe Grezar n.14, in persona del procuratore speciale, dott.
, giusta procura speciale per notar di Roma del Controparte_5 Persona_1
28.4.2022, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Falco, giusta procura in atti, presso il cui studio in Napoli alla Via Egiziaca a Pizzofalcone n.87 elettivamente domicilia appellata
E
), Controparte_6 CodiceFiscale_5 appellato contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 4.5.2018 , e Controparte_2 CP_3 CP_6
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Benevento e Parte_1
l' per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_4
conclusioni: “dichiarate aperte le successioni dei sig. e CP_7 Controparte_8
disporre lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni di cui si compone il patrimonio del de cuius, da distribuirsi tra gli aventi diritto secondo quanto stabilito con richiamati atti, anche per effetto dell'intervenuta usucapione degli stessi e, precisamente, assegnandoli in proprietà esclusiva come segue: 1) a i fabbricati al foglio 9, p.lla n. 1017(ex 620), Pt_1 sub 8 e 9; 2) a quelli riportati al foglio 9, p.lle n. 1106, sub 14, 15 e 16, e n. 276, sub CP_6
2); 3) a le unità immobiliari al foglio 9, p.lla n. 1017, sub 11, e p.lla 275, sub 2); 4) a CP_3 la p.lla n. 1017, sub 3 e 10 (v. visure all.), concentrando le esistenti garanzie reali CP_2 sugli stabili del convenuto, siccome relative a debiti personali del medesimo. Vinte le spese e competenze di lite.” e, premesso di essere, insieme al fratello , eredi del Parte_1
genitore, , deceduto ab intestato il 24.12.1983, deducevano che, con CP_7 scrittura privata del 19.1.1985, unitamente alla loro madre Controparte_8
(deceduta il 23.1.2012), erano addivenuti alla amichevole divisione del patrimonio ereditario paterno, con identificazione dei cespiti corrispondenti alle quote di propria spettanza (immobili siti Paternopoli alla via N. Sauro) e che, con successiva scrittura
2 privata del 17 marzo 1990, aveva ceduto la sua quota, pari alla metà Parte_1
del fabbricato paterno, al germano il quale, a sua volta, gli aveva Controparte_6
ceduto la proprietà del vano-garage ubicato alla via N. Sauro di Paternopoli e, precisamente, “il vano terzo, a confine con quello già di proprietà di ed il quarto Pt_1
posto nella parte inferiore della strada attribuito ad ” e che tali accordi erano stati CP_3
attuati con l'immissione in possesso e il godimento di ciascun erede dei cespiti attribuiti.
Aggiungevano: - che, all'inizio degli anni '90, aveva intrapreso la Parte_1 ricostruzione, ultimata nel 1994, della porzione di edificio integrante la propria quota;
- che in data 5.12.1996, con atto per Notaio il vano al piano Persona_2
terra, attiguo a tale edificio, era stato alienato a;
- che i restanti beni Persona_3 appartenuti al de cuius, , erano gravati da ipoteche legali in favore CP_7
dell' per debiti contratti solo da;
- CP_4 Controparte_9 Parte_1 che, “a fronte dell'intervenuta divisione consensuale, consolidatasi per il prolungato e ultraventennale possesso pubblico, ininterrotto ed esclusivo”, era loro intenzione “ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria, in virtù dell'atto di divisione del 19.1.1985 e successiva permuta del 17 marzo 1990”.
Si costituiva il quale eccepiva l'improcedibilità della domanda Parte_1 essendo stato esperito il procedimento di mediazione solo nei sui confronti e limitatamente alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria e non anche sulla ulteriore domanda di usucapione, nonché la violazione del contraddittorio per non essere stata convenuta in giudizio la propria coniuge, Controparte_1
tenuto conto che i beni oggetto della permuta del 17.3.1990 erano stati da lui acquistati in regime di comunione legale dei beni. Nel merito, Parte_1
assumeva che la scrittura privata del 19.1.1985 non avesse efficacia di divisione del patrimonio immobiliare del de cuius, , in quanto non stipulata per atto CP_7 pubblico e in quanto conteneva “pattuizioni in spregio alle disposizioni in materia di scioglimento della comunione ereditaria e divisione, tra cui la mancata assegnazione della quota alla sig.ra , oltre che perché non si era perfezionata, per volere delle CP_8
stesse parti, non avendo proceduto alla stipula del rogito di divisione entro il termine perentorio di cinque anni, con conseguente prescrizione del diritto alla divisione
3 nelle modalità concordate. Quindi, non si opponeva allo scioglimento della comunione, ma, eccepiva l'acquisto in suo favore della proprietà per usucapione per avere esercitato il possesso da oltre venti anni, con animo domini in modo pieno, pacifico, pubblico e ininterrotto, unitamente alla moglie sulle Controparte_1
unità immobiliari a lui assegnate con la scrittura privata del 1985, su quelle a lui permutate da con la scrittura del 1990, sulle unità immobiliari Controparte_6
edificate dopo il 1990 al primo piano, nonchè sulle altre unità immobiliari in precedenza assegnate con la scrittura del 1985 alle sorelle e (unità CP_3 CP_2 immobiliari censite in catasto al foglio 9 particelle n. 1017 sub 3, 8, 9, 10 e 11).
Il convenuto assumeva, quindi, che la divisione amichevole del patrimonio del defunto padre, di cui alla scrittura privata del 1985, non era stata rispettata poichè le due sorelle e non erano mai state immesse nel possesso delle unità CP_3 CP_2
immobiliari a loro attribuite ( particelle n. 1017 sub 3, 10, e 11 e particella 275 sub 2) e, quindi, eccepiva che per usucapione era maturato in favore di lui e della moglie l'acquisto della proprietà sulle unità immobiliari di cui ai sub 3,10 e 11 e indicava, quale ulteriore argomento di prova della “non validità” della scrittura privata del
1985, la circostanza che i quattro germani, unitamente alla madre CP_8
quali eredi di , con atto per Notaio del
[...] CP_7 Persona_2
5.12.1996, avevano venduto, ciascuno per i propri diritti e insieme per l'intero, a l'unità immobiliare al piano terra di via N. Sauro in Paternopoli al Persona_3
foglio 9 part. 620 sub 6, cioè l'unità immobiliare che era stata assegnata alla sorella
. Controparte_2
Aggiungeva che le unità immobiliari, in catasto al foglio 9 part. 1017 ( ex 620) sub 8 e
9, costituivano il fabbricato che era stato edificato, tra il 1990 e 1994, a spese di lui e di sua moglie, , e che tale fabbricato, sviluppantesi tra il piano terra Controparte_1
e il primo piano, con terrazzino retrostante, sul medesimo suolo ove erano stati demoliti il vano già assegnato in suo favore con la scrittura del 1985 e il vano da lui acquistato da con l'atto di permuta del 19.1.1990 era stato da sempre Controparte_6
posseduto pacificamente, pubblicamente e ininterrottamente da lui e dalla moglie così da averli usucapiti.
4 Concludeva affinchè il Tribunale accogliesse l'eccezione di usucapione da lui sollevata e, all'esito, procedesse allo scioglimento della comunione e divisione dei restanti cespiti tra i coeredi dei defunti, e CP_7 Controparte_8 assegnando a ciascun condividente la propria quota di eredità; chiedeva, altresì, il rigetto della domanda di parte attrice finalizzata a far gravare le ipoteche legali iscritte in favore dell' per esposizione debitorie di esso Controparte_4
convenuto con concentrazione solo sui beni di sua proprietà.
Si costituiva l' che contestava la domanda Controparte_4 avanzata dagli attori, tesa alla concentrazione delle garanzie reali sugli immobili del convenuto poiché relative a debiti personali del medesimo. Parte_1
Con ordinanza del 26.11.2018, il Tribunale ordinava la chiamata in causa di che non si costituiva in giudizio e, ammessa ed espletata la Controparte_1
prova testimoniale articolata dalle Parti, definiva la controversia pronunciando, in data 15.11.2022, la sentenza n.2451/2022 con cui dichiarava aperta la successione di e di e gli eredi, , , CP_7 Controparte_8 Controparte_6 CP_3 [...]
e , ciascuno di essi pieni proprietari esclusivi degli immobili CP_2 Parte_1 siti in Paternopoli come attribuiti con l'atto di divisione del 19.1.1985 e con l'atto di permuta del 17 marzo 1990; accertava che ai sensi dell'art. 2825 c.c. le due iscrizioni ipotecarie effettuate in favore di Equitalia Sud S.p.A. contro Parte_1
(iscrizioni n. 4 del 28.9.2012 e n. 59 del 13.2.2105) sulle quote dei beni indivisi, menzionate in dette iscrizioni, producessero i loro effetti solo sui beni attribuiti in proprietà esclusiva a ordinava la trascrizione della sentenza nei Parte_1
registri immobiliari e condannava il convenuto al pagamento delle Parte_1
spese processuali in favore della parte attrice, mentre, compensava le spese di lite tra gli attori e l'Equitalia Sud S.p.A..
In particolare, il Tribunale riteneva che parte attrice, in ottemperanza all'ordinanza del 26.11.2018, aveva nuovamente esperito il tentativo di mediazione obbligatoria con riferimento alle domande avanzate con l'atto citazione sia nei confronti dell' che nei confronti di e della Controparte_10 Parte_1
terza chiamata, nei cui confronti accertava la corretta Controparte_1
instaurazione del contraddittorio posto che l'atto di chiamata in causa risultava
5 spedito dagli attori per la notificazione in data 6.12.2018 e, quindi, nel rispetto del termine del 15.12.2018, fissato con l'ordinanza del 26.11.2018, non assumendo alcuna rilevanza, ai fini del rispetto del termine fissato dal giudice per la chiamata in causa del terzo ex art. 107 c.p.c., che la notifica si fosse perfezionata per la destinataria in data 18.12.2018 in considerazione del principio della scissione degli effetti della notificazione.
Quanto al merito il Tribunale assumeva la validità della scrittura privata del 19 gennaio 1985 con cui i germani , , e e la loro Controparte_2 CP_3 CP_6 Pt_1 madre, , avevano stipulato un contratto di divisione negoziale Controparte_8
della comunione ereditaria del patrimonio del de cuius, , posto che ai CP_7
sensi dell'art. 1350, comma 1, n. 11 c.c. per gli atti di divisione di beni immobili era prescritta a pena di nullità la forma scritta onde la sussistenza di detto requisito anche se l'atto divisionale era stipulato con scrittura privata, né ai fini della validità e dell'efficacia tra le parti era richiesto che il contratto divisionale fosse trascritto nei registri immobiliari atteso che la trascrizione aveva rilevanza solo dichiarativa ai fini della pubblicità degli atti che erano così resi conoscibili ai terzi. Né la validità della divisione negoziale poteva ritenersi inficiata dalla mancata assegnazione di una quota di beni in capo alla coniuge del de cuius, alla quale era stato attribuito solo il diritto di usufrutto sui beni del dante causa, ben potendo ravvisarsi in questa convenzione la rinuncia alla attribuzione in proprietà esclusiva sui beni del de cuius di cui per successione ex lege era comproprietaria per la quota di 1/3 ai sensi dell'art. 581 c.c.. Gli stessi argomenti venivano estesi anche al contratto di permuta del
17.3.1990.
Il Tribunale riteneva, poi, infondata l'eccezione di usucapione sollevata dal convenuto il quale, al fine di paralizzare in parte la domanda di parte Parte_1
attrice, aveva eccepito di essere divenuto proprietario delle particelle “assegnate” alle sorelle e con la scrittura privata del 19.1.1985 per averle possedute CP_3 CP_2 per un tempo utile al maturarsi dell'usucapione non avendo il convenuto neppure indicato, prima ancora che cercato di provare, l'atto e il momento in cui avrebbe estromesso le coeredi e dal compossesso degli immobili “attribuiti” CP_3 CP_2
in loro favore con la scrittura divisionale del 19.1.1985 e non avendo l'istruttoria
6 svolta fornito elementi idonei a provare che avesse esercitato un Parte_1
possesso esclusivo continuo, non interrotto e non viziato su detti immobili per un ventennio.
Accoglieva, infine, la domanda avanzata dagli attori di concentrazione delle garanzie reali (ipoteche) sugli immobili assegnati in proprietà al convenuto Parte_1
così che le due iscrizioni ipotecarie effettuate in favore di Equitalia Sud S.p.A. contro sulle quote ideali dei beni indivisi menzionate in dette iscrizioni, per Parte_1
effetto della trascrizione della sentenza di accertamento dell'intervenuta divisione della comunione ereditaria, producessero i loro effetti solo sui beni attribuiti in proprietà esclusiva a . Parte_1
Avverso detta sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato in data
16.12.2022, invocandone l'integrale riforma e ponendo a fondamento i Parte_1
seguenti motivi: 1) omessa pronuncia sulla sollevata eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per omessa produzione della documentazione ipotecaria e catastale e dei titoli di proprietà relativi ai beni immobili oggetto di divisione;
2) omesso corretto espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria verso tutte le parti convenute in giudizio;
3) omessa corretta integrazione del contraddittorio nei confronti della convenuta;
Controparte_1
4) inefficacia della scrittura privata del 19.1.1985 di divisione del patrimonio immobiliare del de cuius, , in quanto non stipulata per atto pubblico;
5) CP_7
errata ricostruzione nel merito della vicenda, per la errata valutazione delle risultanze istruttorie e della documentazione acquisita nel giudizio di primo grado;
6) errata applicazione delle disposizioni processuali in ordine all'onere della prova;
7) erroneo accoglimento della domanda attorea di concentrare le ipoteche sugli immobili assegnati in proprietà al convenuto;
8) erronea condanna di Parte_1
al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Radicato il contraddittorio, si costituiva l' Controparte_11 concludendo onde sentir: “1) dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile e, in ogni caso, rigettare, per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, l'impugnazione avversa;
2) condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi del presente grado del giudizio”.
7 Si costituivano, altresì, e eccependo l'infondatezza Controparte_2 CP_3
dell'avverso atto di gravame ed evidenziando che non poteva procedersi a divisione giudiziale, ex art. 713 c.c., di un compendio ereditario per il quale era già intervenuta tra le parti una divisione mediante scrittura privata, da ritenersi valida ed efficace in caso di mancato disconoscimento o di impugnazione e avendo i condividenti disciplinato in via pattizia la divisione con carattere vincolante per le parti che la avevano sottoscritta;
infine, evidenziavano come le risultanze istruttorie avessero completamente escluso che avesse mai posseduto gli immobili Parte_1 assegnati a ed . Controparte_2 CP_3
Si costituiva aderendo all'appello principale onde sentir Controparte_1
dichiarare nulla e riformare per intero la sentenza impugnata per il vizio della tardiva notifica della sua chiamata in causa e per l'accoglimento dei primi sette motivi di gravame, così come formulati da e con condanna di Parte_1 ciascuna parte appellata, attrice in primo grado, al pagamento delle spese del giudizio.
, cui veniva ritualmente notificato l'atto di appello a mezzo pec in data Controparte_6
16.12.2022 (cfr. in atti), rimaneva, invece, contumace.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, all'esito dell'udienza del
28.11.2024, la Corte riservava la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Va, preliminarmente, affermata l'ammissibilità dell'appello in quanto rispondente ai requisiti di specificità dettati dall'art. 342 c.p.c. in vigore ratione temporis: emergono, infatti, tanto le parti del provvedimento sottoposti a critica, tanto le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto, quanto l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione e, in aggiunta, si tiene altresì in considerazione la compiuta difesa prospettata dalla parte avversaria, indice di una chiara comprensione delle ragioni delle doglianze. In definitiva, la parte appellante si è dimostrata in grado di rappresentare alla Corte un contenuto completo delle proprie doglianze, in fatto e in diritto, così da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della sentenza impugnata e quelle addotte nell'atto di appello e di cogliere natura, portata e senso della critica. Ha tenuto, difatti, conto
8 delle parti del provvedimento che non si condividono e su cui si sono basate le decisioni del primo giudice, senza tralasciare affatto la precisa identificazione delle situazioni da cui deriva la violazione di legge evidenziata.
Cionondimeno l'appello proposto da non appare meritevole di Parte_1
accoglimento, mentre, quello proposto da va dichiarato Controparte_1
inammissibile in quanto proposto in data 24.5.2023; invero, pur ritenendo che l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva (cfr. Cass.
Sez. U - , Sentenza n. 8486 del 28/03/2024), tuttavia, la tardiva costituzione in giudizio di rende inammissibile l'appello da quest'ultima Controparte_1
avanzato.
Con il primo motivo l'appellante eccepisce che “la domanda formulata dalle parti attrici doveva essere dichiarata improcedibile, non avendo le parti attrici fornito la prova relativa alla suddetta comproprietà o contitolarità di diritto reale, non avendo prodotto in giudizio né la certificazione rilasciata dal Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente
e comprovante l'avvenuta trascrizione della domanda giudiziale, né la relazione notarile concernente le risultanze dei Registri Immobiliari con riguardo alle iscrizioni e trascrizioni contro il de cuius dalla data di acquisto di ciascuno dei beni immobili ricompresi nell'asse ereditario, fino alla data di apertura della successione, nonché, con riguardo alle iscrizioni e trascrizioni contro ciascuno degli eredi, dalla data di apertura della successione fino a quella di stesura della relazione stessa”.
Il motivo non merita di essere condiviso stante la formulazione delle predette eccezioni solo nel presente grado di giudizio e senza tener conto che, pure in presenza di contestazioni dei coeredi, nella fattispecie in esame del tutto mancanti in primo grado, non grava a carico dell'attore l'onere di quella prova rigorosa richiesta nel caso di azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento positivo della proprietà, “poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa, quali coeredi” (Cass. n. 1309/1966). Con la divisione, infatti, si opera la
9 trasformazione dell'oggetto del diritto di ciascuno, da diritto sulla quota ideale a diritto su un bene determinato, senza che intervenga fra i condividenti alcun atto di cessione o di alienazione (Cass. n. 20645/2005). La divisione, in considerazione della sua efficacia retroattiva sancita dagli artt. 757 e 1116 c.c., non opera alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro dei condividenti (Cass. n. 17061/2011), ma lascia ciascuno di essi aventi causa dal de cuius e, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti, sicché, in caso di non contestazione sull'appartenenza dei beni, non può disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria (cfr. Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 6228 del 02/03/2023). Ed è stato, altresì, affermato che la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, neppure quando debba procedersi alla vendita dell'immobile comune, atteso che questa, a differenza di quanto accade nel processo di espropriazione, non avviene ai danni di qualcuno, ma nell'interesse di tutti, sicché il richiamo alle norme del processo di espropriazione
è limitato alle sole modalità esecutive della vendita e ai relativi rimedi.
Ad ogni buon conto dalla denuncia di successione e dalle ispezioni ipotecarie, depositate nel primo grado del giudizio dalle appellate (cfr. documenti, rispettivamente, n.3 e nn. 9, 10, 11 e 12), non emergono altri aventi diritto.
Vieppiù dette considerazioni sono valevoli nella fattispecie in esame in cui l'autorità giudiziaria è stata chiamata a valutare gli effetti di una divisione convenzionale.
Pertanto, tenuto conto dell'impostazione difensiva dell'odierno appellante nel primo grado del giudizio, volta non certo a contestare la proprietà degli immobili in capo al de cuius quanto piuttosto a rivendicarne la proprietà esclusiva in suo favore anziché delle appellate, deve ritenersi che il motivo sia del tutto infondato non avendo mai formato oggetto di contestazione alcuna la proprietà degli immobili de quibus in capo al comune dante causa.
Con il secondo motivo l'appellante eccepisce che il procedimento di mediazione obbligatoria non è stato correttamente espletato verso tutte le parti convenute in
10 giudizio e, segnatamente, nei confronti dell'appellante, essendone stata disattesa una istanza di rinvio per impossibilità a presenziare, e non essendo stato documentato che l'avviso di convocazione sia stato notificato anche alla contumace, CP_1
[...]
Il motivo non merita di essere condiviso posto che nel verbale con esito negativo svolto in data 14.1.2019 (per la seconda volta essendone stata eccepita l'incompletezza di quello svolto in data 25.7.2016 rispetto alla domanda di usucapione, pur avanzata dalle originarie attrici, oltre che nei confronti di CP_1
si dà atto dell'assenza “delle parti chiamate in mediazione”, oltre che della
[...]
richiesta di rinvio avanzata dal Difensore di per la precedente data Parte_1
del 28.11.2018 e, ciò nonostante, ancora assente anche alla data successivamente programmata per il 14.1.2019.
Appare parimenti infondato il terzo motivo con cui l'appellante eccepisce la non corretta e regolare integrazione del contraddittorio nei confronti della convenuta,
“in quanto l'atto di citazione ad integrazione del contraddittorio ex Controparte_1 art. 102 c.p.c., è stato notificato a mezzo ufficiale giudiziario il 18.12.2018, ben oltre il termine del 15.12.2018 fissato dal G.I. per la notifica con ordinanza del 26.11.2018”.
Il motivo, al limite dell'ammissibilità per non avere efficacemente censurato la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale ha fatto applicazione del “principio della scissione soggettiva della notificazione”, non è fondato posto che, al fine di valutare la tempestività dell'integrazione del contraddittorio, il Tribunale ha correttamente considerato non soltanto la consegna dell'atto di integrazione all'ufficiale giudiziario, ma ha anche verificato l'avvenuta ricezione da parte della destinataria: deve ribadirsi, infatti, che il principio di scissione degli effetti della notificazione comporta che il rispetto del termine perentorio debba essere verificato con esclusivo riferimento alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, restando del tutto irrilevante la successiva data di consegna al destinatario (cfr. in tal senso, solo da ultimo, Cass. sez.
III, 7/3/2019 n.6603).
Anche il quarto motivo con cui l'appellante reitera l'eccezione di invalidità della scrittura privata del 19.1.1985 con cui le parti hanno convenuto la divisione del
11 compendio ereditario del genitore, in quanto non stipulata per atto pubblico appare del tutto privo di fondamento.
É stato finanche affermato che i coeredi possono rinunciare a far valere il testamento, dividendo convenzionalmente fra loro i beni facenti parte della successione, ponendo così in essere un negozio di disposizione delle loro quote per il quale si richiede la redazione dell'atto scritto a pena di nullità se nella successione sono compresi dei beni immobili (cfr. Cass. n. 4469/1988; Cass. n. 12685/2014, che sottolinea come l'accordo vada anche a compiere una modificazione quantitativa delle quote, tanto dal lato attivo, che da quello passivo;
Cass. n. 9513/2002, che ammette la possibilità di rinunciare ad eventuali testamenti che fossero stati scoperti;
Cass. n. 35829/2023).
Per consolidata giurisprudenza (Cass. 4635/2001; 4469/1988; 3455/1971; 1487/1969) deve, invero, considerarsi definitiva la divisione - cioè l'attribuzione delle quote - effettuata con scrittura privata, pur quando la stessa necessiti di un'ulteriore formalizzazione in atto pubblico, in funzione della trascrizione e delle volture catastali. Tale scrittura privata è valida ed efficace ancorché la sua sottoscrizione non sia autenticata, perché l'autentica della firma non è un requisito di validità della scrittura, ma è richiesta unicamente ai fini della trascrizione. Quando la legge esige, per la validità di un negozio giuridico, l'atto pubblico, lo dice espressamente, per cui, quando è imposta genericamente la forma scritta il precetto della legge è rispettato con la adozione sia dell'atto pubblico come della scrittura privata, essendo essenziale soltanto che la volontà delle parti si sia estrinsecata in un documento scritto. La registrazione e la trascrizione del documento costituiscono adempimenti successivi, che non attengono alla validità dell'atto, quanto meno nei rapporti interni tra le parti, essendo essi necessari per conferire data certa al documento e per rendere opponibile ai terzi la convenzione in esso contenuta. Non può, quindi, il giudice negare valore a una convenzione redatta per iscritto (nella specie, scrittura privata contenente il piano di divisione del compendio ereditario paterno) solo perché non siano state osservate quelle formalità, alcune delle quali hanno carattere esclusivamente fiscale, dato che, quando, per soddisfare finalità contingenti, il legislatore ha voluto elevare a requisito di validità del negozio l'osservanza della formalità della registrazione, lo ha
12 imposto con apposita norma, per cui, in assenza di una tal norma, il mancato adempimento di quella formalità non incide sulla validità del negozio giuridico.
La scrittura privata del 19 gennaio 1985 sottoscritta dalle parti, sottoscrizioni dalle medesime non disconosciute, contiene l'espressa volontà delle parti di sciogliere la comunione esistente sui beni relitti dal de cuius disponendosi una divisione in natura. Non si evidenziano, quindi, profili di nullità dell'atto che possano essere rilevati di ufficio dal giudice e consentire di procedere alla divisione giudiziale del bene così come richiesto dall'odierno appellante.
Con il quinto motivo l'appellante lamenta “la errata valutazione delle risultanze istruttorie e della documentazione acquisita nel giudizio di primo grado che ha determinato il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal sig. e Parte_1
aggiunge che “Tali unità immobiliari, infatti, sono dal 1994 ad oggi nel possesso esclusivo, animo domini, ininterrotto, pieno, pacifico e pubblico, dei coniugi e Parte_1 CP_1
avendo adibito il primo piano ad abitazione e propria casa coniugale, tanto che ivi
[...] hanno residenza loro ed i figli, mentre i locali a piano terra sono utilizzati quali autorimessa dei propri autoveicoli e per deposito di attrezzatture dell'impresa di famiglia, ed entrambi i coniugi hanno provveduto al pagamento di tutti i costi di ricostruzione (spese per impresa edile e per i tecnici) ed accatastamento, come ci si riserva di provare in corso di causa, seppur trattasi di circostanza incontestata. Si è in presenza di un godimento esclusivo non avendo ricevuto mai alcuna limitazione da parte di , e Controparte_2 Controparte_6 CP_3 [...]
o di altro soggetto terzo e trattasi dell'esercizio di un possesso, continuato ed Controparte_8 ininterrotto, animo domini, con modalità di usucapione, essendo iniziato senza la tolleranza degli altri coeredi e con la manifestazione del dominio esclusivo sul bene attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante e incompatibile con il possesso altrui”.
L'appellante passa, quindi, a esaminare le risultanze istruttorie e, segnatamente, della prova per interrogatorio formale e testimoniale evidenziando che le stesse depongono in favore dell'eccezione di usucapione dal medesimo formulata al fine di paralizzare la domanda avversaria.
Il motivo deve essere dichiarato inammissibile in quanto non si confronta affatto con la decisione impugnata.
13 In particolare, il Tribunale ha esaminato nei seguenti termini l'eccezione di usucapione sollevata dall'odierno appellante: “Si osserva altresì che il termine ventennale necessario per il maturarsi dell'usucapione deve essere calcolato a ritroso nel tempo e, in mancanza di un'indicazione espressa della parte che l'adduca, deve assumersi, come data di riferimento per il calcolo, quella della notificazione dell'atto di citazione o, comunque, quella della proposizione dell'eccezione o della domanda se avanzata in riconvenzionale Nel caso di specie il convenuto ha dedotto che le sorelle Parte_1 CP_3
e non erano in realtà mai state immesse nel possesso dei vani a loro assegnati con la CP_2 scrittura divisionale del 19.1.1985 e che tali vani erano stati di fatto da lui posseduti nella qualità di coerede. Orbene occorre richiamare l'orientamento della giurisprudenza secondo la quale “In tema di compossesso e, in particolare, di compossesso ereditario, il coerede che dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso. A tal fine, il compossessore, che già possiede animo proprio e a titolo di comproprietà, deve estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus. È necessario fornire la prova di un comportamento manifesto di un potere di fatto esercitato sul bene in termini tali da aver completamente escluso gli altri comproprietari. Pertanto, il coerede che da compossessore si vanta di essere divenuto possessore esclusivo deve almeno dimostrare come e quando spogliò gli altri eredi dal loro compossesso;
individuare e dimostrare l'atto volitivo esteriorizzato in un comportamento incompatibile con il perdurare del compossesso altrui;
non limitarsi a dare sfogo alla riserva mentale di un animus rem sibi habendi noto a lui solo e mai tradotto in un comportamento avverso all'interesse dei coeredi” (cfr. Corte Appello
Reggio Calabria, 12/04/2021, n.224) Nel caso di specie il convenuto non ha neppure indicato, prima ancora che cercare di provare, l'atto e il momento in cui avrebbe estromesso le coeredi
e dal compossesso degli immobili “attribuiti” in loro favore con la scrittura CP_3 CP_2
divisionale del 19.1.1985.”.
Questa è la principale ragione in base alla quale il Tribunale ha respinto l'eccezione di usucapione, fondandola sul diverso modo di estrinsecazione del possesso esclusivo da parte del coerede. Di poi, il Tribunale è passato a esaminare anche le risultanze della prova testimoniale e per interrogatorio formale giungendo alle
14 medesime conclusioni, dopo aver premesso che “Inoltre l'istruttoria non ha fornito elementi idonei a provare che effettivamente che abbia esercitato un possesso Parte_1 esclusivo continuo, non interrotto e non viziato su detti immobili per un ventennio. Anzi sono emersi elementi di segno contrario rispetto all'assunto del convenuto.”.
Ebbene, la sentenza impugnata si fonda su due distinte "rationes decidendi", ma, le censure formulate con il quinto motivo di impugnazione riguardano solo la seconda.
Va al riguardo ricordato che la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa "ratio decidendi", né contiene, quanto alla "causa petendi" alternativa o subordinata, un mero "obiter dictum", insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, per cui l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6045 del 12/03/2010; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 3386 del 11/02/2011, Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013 e
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019).
Alle stesse conclusioni si perviene anche laddove voglia ritenersi che la prima statuizione costituisca un accertamento logicamente preliminare ed indispensabile ai fini del deciso, presentandosi come la premessa indefettibile della pronunzia sull'affermazione o negazione del bene della vita controverso, per cui anche in tal caso la relativa decisione non si configura tra gli "obiter dicta", ma nelle ulteriori
"rationes decidendi", che la parte ha l'interesse e l'onere d'impugnare, in quanto da sole idonee a sostenere il "decisum" (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20692 del
10/09/2013 e, da ultimo, Cass. n. 11493/18).
Anche nella fattispecie in esame, la disamina dei principi di diritto in materia di compossesso ai fini utili ad usucapire nei termini indicati nella sentenza non
15 integrano una motivazione "ad abundantiam" improduttiva di effetti giuridici, e costituisce senza alcun dubbio un'ulteriore autonoma ed anzi principale statuizione per cui la parte soccombente ben aveva l'onere di impugnarla al fine di evitare la formazione del giudicato sull'anzidetta statuizione così risultando inammissibili per difetto di interesse le censure rivolte contro l'altra riguardante la disamina della prova testimoniale e per interrogatorio formale. La prima ratio decidendi, che assume, invero, carattere decisivo non è stata minimamente censurata.
L'inammissibilità trova, quindi, ragion d'essere nel fatto che la difesa dell'appellante ha del tutto trascurato l'altra ratio decidendi su cui è fondata l'impugnata statuizione di rigetto dell'eccezione di usucapione, del tutto autonoma dalla prima, nel senso che essa sorregge da sola la decisione: ebbene, non investendo in alcun modo questa prima ratio, il quinto motivo di appello, anche se fosse ritenuto fondato, non potrebbe portare in alcun modo all'accoglimento del gravame, in quanto la decisione non cesserebbe di reggersi proprio su quella prima ratio (requisiti del compossesso ai fini dell'acquisto per usucapione) che non è stata attinta dal motivo e su cui, quindi, questa Corte deve rilevare che si è formato giudicato interno del tutto assorbente, nel senso che vale a sorreggere in parte qua la statuizione di accoglimento della domanda riconvenzionale.
Deve ritenersi inevitabilmente assorbito dalla dichiarazione di inammissibilità del precedente il sesto motivo con cui parte appellante lamenta che “Il Giudice di Prime
Cure ha ritenuto non attendibili le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta, in quanto legati da rapporti di parentela con il sig. e, pertanto, aventi un interesse Parte_1 all'esito del giudizio”. Peraltro, anche detto motivo non si sottrae a un giudizio di inammissibilità avendo il giudice di prime cure, comunque, esaminato nel merito le testimonianze rese da e avendo osservato che “Essi hanno CP_7 Tes_1 riferito genericamente che questi locali erano stati da sempre utilizzati come deposito di materiali dell'attività commerciale esercitata dal padre, oggi in titolarità del figlio Tes_1
L'utilizzo dei vani di cui ai sub 3 e 11 come deposito di materiali dell'attività commerciale dapprima esercita dal convenuto ed oggi dal figlio non appare verosimile stante Tes_1
l'inagibilità di detti locali che è stata confermata dai test escussi.”, mentre, l'appellante si è limitato ad osservare che “il Giudice di Prime Cure, non poteva dichiararli inattendibili
16 solo perché parenti del ma avrebbe dovuto motivare e giustificare la decisione Parte_1 di ritenerli non attendibili”.
Con il settimo motivo l'appellante si duole dell'accoglimento della domanda di concentrazione delle ipoteche sugli immobili assegnati in proprietà al convenuto,
, in ragione dell'eccezione di usucapione formulata da quest'ultimo e Parte_1
in applicazione del principio di diritto e di legittimità secondo cui, “una volta compiutosi il periodo richiesto per il compimento dell'usucapione, a prescindere dall'intervento di una sentenza del Tribunale o di un verbale di mediazione che dichiari
l'avvenuto intervento dell'usucapione medesimo, il bene immobile usucapito viene trasferito al nuovo proprietario libero da pesi e da vincoli, così come da diritti reali altrui, come nel caso di ipoteca”.
Anche detto motivo rimane inevitabilmente assorbito dalla declaratoria di inammissibilità dei due precedenti motivi così come l'ultimo, inerente la ingiustizia della condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio in ragione della fondatezza dell'appello spiegato.
Deve necessariamente valutarsi la posizione dell' Controparte_11
che, nonostante nel corpo della comparsa di costituzione e della comparsa conclusionale abbia ripreso i medesimi argomenti difensivi sostenuti nel primo grado del giudizio laddove ha dedotto di opporsi “alla divisione dell'eredità e allo scioglimento della comunione come prospettate ex adverso e alla “concentrazione” (rectius: restrizione) dell'ipoteca attualmente gravante sui beni a tutela del credito erariale nei confronti dell'Erede sig. , tuttavia, nelle conclusioni ha chiesto di sentire: “1) dichiarare Parte_1 inammissibile, improponibile, improcedibile e, in ogni caso, rigettare, per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, l'impugnazione avversa;
2) condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi del presente grado del giudizio”.
Ebbene, posto che l'appello incidentale non abbisogna di formule solenni, ma solo della inequivoca volontà della parte di sottoporre al giudice di secondo grado il riesame di una domanda disattesa dal primo giudice, la riforma della pronuncia medesima deve ritenersi consentita quando, dal complesso delle conclusioni contenute nella comparsa di costituzione, emerga chiaramente l'istanza di conseguire il rigetto della domanda avanzata in primo grado nei suoi
17 confronti, ancorché in via aggiuntiva o limitativa rispetto alla richiesta di mera conferma della sentenza impugnata, dall'esame della comparsa di costituzione non si evince affatto questa volontà che avrebbe richiesto una formulazione delle conclusioni più chiara.
Peraltro, la perfetta identità delle ragioni poste a fondamento dell'infondatezza della domanda avversaria rispetto a quelle fatte valere nel primo grado del giudizio convince ancor più la Corte della mancanza di volontà di avanzare appello incidentale in merito a detta statuizione. Vieppiù, in considerazione del rilievo secondo cui i motivi per i quali si chiede la riforma in appello della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure, sulle singole conclusioni tratte dal giudice di primo grado in relazione alla fattispecie decisa.
Invero, l'appellante incidentale, come quello principale, ha l'onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il "devolutum" della sentenza impugnata, con la conseguenza che il requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora l'appello incidentale sia basato sul mero richiamo della difesa spiegata in primo grado, una tale modalità di formulazione del motivo rendendo impossibile individuare la critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione.
In conclusione, gli appelli avanzati da e vanno Parte_1 Controparte_1
sostanzialmente respinti e, quindi, deve integralmente confermarsi la sentenza impugnata.
Gli appellanti, giacché soccombenti anche nel presente grado di giudizio, vanno condannati a rimborsare le spese liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di ciascun appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
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PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Controparte_1 [...]
, e e dell' , in persona CP_2 CP_3 CP_6 Controparte_11
del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza n. 2451/2022 pronunciata in data 15 novembre 2022 dal Tribunale di Benevento, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
b) dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Controparte_1
c) condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado in favore di
[...]
e che si liquidano in € 13.078,00, oltre rimborso CP_2 CP_3 forfettario, IVA e CPA come per legge e in favore dell' Controparte_11
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, che si
[...] liquidano in € 13.078,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico di ciascun appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 21 febbraio 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel.
Dr. Francesco Notaro – Consigliere
Dr.ssa Ada Meterangelis – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5516 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2451/2022 pronunciata in data 15 novembre 2022 dal Tribunale di Benevento, vertente
TRA
), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Marco Dragone presso il cui studio in Montella (AV) alla via M.
Cianciulli n. 14 elettivamente domicilia appellanti
E
( ), rappresentata e difesia, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dall'Avv. Marco Dragone presso il cui studio in Montella (AV) alla via M. Cianciulli n. 14 elettivamente domicilia appellante incidentale adesiva
NONCHE'
) e Controparte_2 C.F._3 CP_3
( ), rappresentate e difese, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti C.F._4
Antonio Mannetta e Sandra Maraio ed elettivamente domiciliate in Napoli al Rione
Sirignano n. 10 presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Rago appellate
E
1 (P.I. ), con sede in Controparte_4 P.IVA_1
Roma alla Via Giuseppe Grezar n.14, in persona del procuratore speciale, dott.
, giusta procura speciale per notar di Roma del Controparte_5 Persona_1
28.4.2022, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Falco, giusta procura in atti, presso il cui studio in Napoli alla Via Egiziaca a Pizzofalcone n.87 elettivamente domicilia appellata
E
), Controparte_6 CodiceFiscale_5 appellato contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 4.5.2018 , e Controparte_2 CP_3 CP_6
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Benevento e Parte_1
l' per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_4
conclusioni: “dichiarate aperte le successioni dei sig. e CP_7 Controparte_8
disporre lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni di cui si compone il patrimonio del de cuius, da distribuirsi tra gli aventi diritto secondo quanto stabilito con richiamati atti, anche per effetto dell'intervenuta usucapione degli stessi e, precisamente, assegnandoli in proprietà esclusiva come segue: 1) a i fabbricati al foglio 9, p.lla n. 1017(ex 620), Pt_1 sub 8 e 9; 2) a quelli riportati al foglio 9, p.lle n. 1106, sub 14, 15 e 16, e n. 276, sub CP_6
2); 3) a le unità immobiliari al foglio 9, p.lla n. 1017, sub 11, e p.lla 275, sub 2); 4) a CP_3 la p.lla n. 1017, sub 3 e 10 (v. visure all.), concentrando le esistenti garanzie reali CP_2 sugli stabili del convenuto, siccome relative a debiti personali del medesimo. Vinte le spese e competenze di lite.” e, premesso di essere, insieme al fratello , eredi del Parte_1
genitore, , deceduto ab intestato il 24.12.1983, deducevano che, con CP_7 scrittura privata del 19.1.1985, unitamente alla loro madre Controparte_8
(deceduta il 23.1.2012), erano addivenuti alla amichevole divisione del patrimonio ereditario paterno, con identificazione dei cespiti corrispondenti alle quote di propria spettanza (immobili siti Paternopoli alla via N. Sauro) e che, con successiva scrittura
2 privata del 17 marzo 1990, aveva ceduto la sua quota, pari alla metà Parte_1
del fabbricato paterno, al germano il quale, a sua volta, gli aveva Controparte_6
ceduto la proprietà del vano-garage ubicato alla via N. Sauro di Paternopoli e, precisamente, “il vano terzo, a confine con quello già di proprietà di ed il quarto Pt_1
posto nella parte inferiore della strada attribuito ad ” e che tali accordi erano stati CP_3
attuati con l'immissione in possesso e il godimento di ciascun erede dei cespiti attribuiti.
Aggiungevano: - che, all'inizio degli anni '90, aveva intrapreso la Parte_1 ricostruzione, ultimata nel 1994, della porzione di edificio integrante la propria quota;
- che in data 5.12.1996, con atto per Notaio il vano al piano Persona_2
terra, attiguo a tale edificio, era stato alienato a;
- che i restanti beni Persona_3 appartenuti al de cuius, , erano gravati da ipoteche legali in favore CP_7
dell' per debiti contratti solo da;
- CP_4 Controparte_9 Parte_1 che, “a fronte dell'intervenuta divisione consensuale, consolidatasi per il prolungato e ultraventennale possesso pubblico, ininterrotto ed esclusivo”, era loro intenzione “ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria, in virtù dell'atto di divisione del 19.1.1985 e successiva permuta del 17 marzo 1990”.
Si costituiva il quale eccepiva l'improcedibilità della domanda Parte_1 essendo stato esperito il procedimento di mediazione solo nei sui confronti e limitatamente alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria e non anche sulla ulteriore domanda di usucapione, nonché la violazione del contraddittorio per non essere stata convenuta in giudizio la propria coniuge, Controparte_1
tenuto conto che i beni oggetto della permuta del 17.3.1990 erano stati da lui acquistati in regime di comunione legale dei beni. Nel merito, Parte_1
assumeva che la scrittura privata del 19.1.1985 non avesse efficacia di divisione del patrimonio immobiliare del de cuius, , in quanto non stipulata per atto CP_7 pubblico e in quanto conteneva “pattuizioni in spregio alle disposizioni in materia di scioglimento della comunione ereditaria e divisione, tra cui la mancata assegnazione della quota alla sig.ra , oltre che perché non si era perfezionata, per volere delle CP_8
stesse parti, non avendo proceduto alla stipula del rogito di divisione entro il termine perentorio di cinque anni, con conseguente prescrizione del diritto alla divisione
3 nelle modalità concordate. Quindi, non si opponeva allo scioglimento della comunione, ma, eccepiva l'acquisto in suo favore della proprietà per usucapione per avere esercitato il possesso da oltre venti anni, con animo domini in modo pieno, pacifico, pubblico e ininterrotto, unitamente alla moglie sulle Controparte_1
unità immobiliari a lui assegnate con la scrittura privata del 1985, su quelle a lui permutate da con la scrittura del 1990, sulle unità immobiliari Controparte_6
edificate dopo il 1990 al primo piano, nonchè sulle altre unità immobiliari in precedenza assegnate con la scrittura del 1985 alle sorelle e (unità CP_3 CP_2 immobiliari censite in catasto al foglio 9 particelle n. 1017 sub 3, 8, 9, 10 e 11).
Il convenuto assumeva, quindi, che la divisione amichevole del patrimonio del defunto padre, di cui alla scrittura privata del 1985, non era stata rispettata poichè le due sorelle e non erano mai state immesse nel possesso delle unità CP_3 CP_2
immobiliari a loro attribuite ( particelle n. 1017 sub 3, 10, e 11 e particella 275 sub 2) e, quindi, eccepiva che per usucapione era maturato in favore di lui e della moglie l'acquisto della proprietà sulle unità immobiliari di cui ai sub 3,10 e 11 e indicava, quale ulteriore argomento di prova della “non validità” della scrittura privata del
1985, la circostanza che i quattro germani, unitamente alla madre CP_8
quali eredi di , con atto per Notaio del
[...] CP_7 Persona_2
5.12.1996, avevano venduto, ciascuno per i propri diritti e insieme per l'intero, a l'unità immobiliare al piano terra di via N. Sauro in Paternopoli al Persona_3
foglio 9 part. 620 sub 6, cioè l'unità immobiliare che era stata assegnata alla sorella
. Controparte_2
Aggiungeva che le unità immobiliari, in catasto al foglio 9 part. 1017 ( ex 620) sub 8 e
9, costituivano il fabbricato che era stato edificato, tra il 1990 e 1994, a spese di lui e di sua moglie, , e che tale fabbricato, sviluppantesi tra il piano terra Controparte_1
e il primo piano, con terrazzino retrostante, sul medesimo suolo ove erano stati demoliti il vano già assegnato in suo favore con la scrittura del 1985 e il vano da lui acquistato da con l'atto di permuta del 19.1.1990 era stato da sempre Controparte_6
posseduto pacificamente, pubblicamente e ininterrottamente da lui e dalla moglie così da averli usucapiti.
4 Concludeva affinchè il Tribunale accogliesse l'eccezione di usucapione da lui sollevata e, all'esito, procedesse allo scioglimento della comunione e divisione dei restanti cespiti tra i coeredi dei defunti, e CP_7 Controparte_8 assegnando a ciascun condividente la propria quota di eredità; chiedeva, altresì, il rigetto della domanda di parte attrice finalizzata a far gravare le ipoteche legali iscritte in favore dell' per esposizione debitorie di esso Controparte_4
convenuto con concentrazione solo sui beni di sua proprietà.
Si costituiva l' che contestava la domanda Controparte_4 avanzata dagli attori, tesa alla concentrazione delle garanzie reali sugli immobili del convenuto poiché relative a debiti personali del medesimo. Parte_1
Con ordinanza del 26.11.2018, il Tribunale ordinava la chiamata in causa di che non si costituiva in giudizio e, ammessa ed espletata la Controparte_1
prova testimoniale articolata dalle Parti, definiva la controversia pronunciando, in data 15.11.2022, la sentenza n.2451/2022 con cui dichiarava aperta la successione di e di e gli eredi, , , CP_7 Controparte_8 Controparte_6 CP_3 [...]
e , ciascuno di essi pieni proprietari esclusivi degli immobili CP_2 Parte_1 siti in Paternopoli come attribuiti con l'atto di divisione del 19.1.1985 e con l'atto di permuta del 17 marzo 1990; accertava che ai sensi dell'art. 2825 c.c. le due iscrizioni ipotecarie effettuate in favore di Equitalia Sud S.p.A. contro Parte_1
(iscrizioni n. 4 del 28.9.2012 e n. 59 del 13.2.2105) sulle quote dei beni indivisi, menzionate in dette iscrizioni, producessero i loro effetti solo sui beni attribuiti in proprietà esclusiva a ordinava la trascrizione della sentenza nei Parte_1
registri immobiliari e condannava il convenuto al pagamento delle Parte_1
spese processuali in favore della parte attrice, mentre, compensava le spese di lite tra gli attori e l'Equitalia Sud S.p.A..
In particolare, il Tribunale riteneva che parte attrice, in ottemperanza all'ordinanza del 26.11.2018, aveva nuovamente esperito il tentativo di mediazione obbligatoria con riferimento alle domande avanzate con l'atto citazione sia nei confronti dell' che nei confronti di e della Controparte_10 Parte_1
terza chiamata, nei cui confronti accertava la corretta Controparte_1
instaurazione del contraddittorio posto che l'atto di chiamata in causa risultava
5 spedito dagli attori per la notificazione in data 6.12.2018 e, quindi, nel rispetto del termine del 15.12.2018, fissato con l'ordinanza del 26.11.2018, non assumendo alcuna rilevanza, ai fini del rispetto del termine fissato dal giudice per la chiamata in causa del terzo ex art. 107 c.p.c., che la notifica si fosse perfezionata per la destinataria in data 18.12.2018 in considerazione del principio della scissione degli effetti della notificazione.
Quanto al merito il Tribunale assumeva la validità della scrittura privata del 19 gennaio 1985 con cui i germani , , e e la loro Controparte_2 CP_3 CP_6 Pt_1 madre, , avevano stipulato un contratto di divisione negoziale Controparte_8
della comunione ereditaria del patrimonio del de cuius, , posto che ai CP_7
sensi dell'art. 1350, comma 1, n. 11 c.c. per gli atti di divisione di beni immobili era prescritta a pena di nullità la forma scritta onde la sussistenza di detto requisito anche se l'atto divisionale era stipulato con scrittura privata, né ai fini della validità e dell'efficacia tra le parti era richiesto che il contratto divisionale fosse trascritto nei registri immobiliari atteso che la trascrizione aveva rilevanza solo dichiarativa ai fini della pubblicità degli atti che erano così resi conoscibili ai terzi. Né la validità della divisione negoziale poteva ritenersi inficiata dalla mancata assegnazione di una quota di beni in capo alla coniuge del de cuius, alla quale era stato attribuito solo il diritto di usufrutto sui beni del dante causa, ben potendo ravvisarsi in questa convenzione la rinuncia alla attribuzione in proprietà esclusiva sui beni del de cuius di cui per successione ex lege era comproprietaria per la quota di 1/3 ai sensi dell'art. 581 c.c.. Gli stessi argomenti venivano estesi anche al contratto di permuta del
17.3.1990.
Il Tribunale riteneva, poi, infondata l'eccezione di usucapione sollevata dal convenuto il quale, al fine di paralizzare in parte la domanda di parte Parte_1
attrice, aveva eccepito di essere divenuto proprietario delle particelle “assegnate” alle sorelle e con la scrittura privata del 19.1.1985 per averle possedute CP_3 CP_2 per un tempo utile al maturarsi dell'usucapione non avendo il convenuto neppure indicato, prima ancora che cercato di provare, l'atto e il momento in cui avrebbe estromesso le coeredi e dal compossesso degli immobili “attribuiti” CP_3 CP_2
in loro favore con la scrittura divisionale del 19.1.1985 e non avendo l'istruttoria
6 svolta fornito elementi idonei a provare che avesse esercitato un Parte_1
possesso esclusivo continuo, non interrotto e non viziato su detti immobili per un ventennio.
Accoglieva, infine, la domanda avanzata dagli attori di concentrazione delle garanzie reali (ipoteche) sugli immobili assegnati in proprietà al convenuto Parte_1
così che le due iscrizioni ipotecarie effettuate in favore di Equitalia Sud S.p.A. contro sulle quote ideali dei beni indivisi menzionate in dette iscrizioni, per Parte_1
effetto della trascrizione della sentenza di accertamento dell'intervenuta divisione della comunione ereditaria, producessero i loro effetti solo sui beni attribuiti in proprietà esclusiva a . Parte_1
Avverso detta sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato in data
16.12.2022, invocandone l'integrale riforma e ponendo a fondamento i Parte_1
seguenti motivi: 1) omessa pronuncia sulla sollevata eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per omessa produzione della documentazione ipotecaria e catastale e dei titoli di proprietà relativi ai beni immobili oggetto di divisione;
2) omesso corretto espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria verso tutte le parti convenute in giudizio;
3) omessa corretta integrazione del contraddittorio nei confronti della convenuta;
Controparte_1
4) inefficacia della scrittura privata del 19.1.1985 di divisione del patrimonio immobiliare del de cuius, , in quanto non stipulata per atto pubblico;
5) CP_7
errata ricostruzione nel merito della vicenda, per la errata valutazione delle risultanze istruttorie e della documentazione acquisita nel giudizio di primo grado;
6) errata applicazione delle disposizioni processuali in ordine all'onere della prova;
7) erroneo accoglimento della domanda attorea di concentrare le ipoteche sugli immobili assegnati in proprietà al convenuto;
8) erronea condanna di Parte_1
al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Radicato il contraddittorio, si costituiva l' Controparte_11 concludendo onde sentir: “1) dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile e, in ogni caso, rigettare, per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, l'impugnazione avversa;
2) condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi del presente grado del giudizio”.
7 Si costituivano, altresì, e eccependo l'infondatezza Controparte_2 CP_3
dell'avverso atto di gravame ed evidenziando che non poteva procedersi a divisione giudiziale, ex art. 713 c.c., di un compendio ereditario per il quale era già intervenuta tra le parti una divisione mediante scrittura privata, da ritenersi valida ed efficace in caso di mancato disconoscimento o di impugnazione e avendo i condividenti disciplinato in via pattizia la divisione con carattere vincolante per le parti che la avevano sottoscritta;
infine, evidenziavano come le risultanze istruttorie avessero completamente escluso che avesse mai posseduto gli immobili Parte_1 assegnati a ed . Controparte_2 CP_3
Si costituiva aderendo all'appello principale onde sentir Controparte_1
dichiarare nulla e riformare per intero la sentenza impugnata per il vizio della tardiva notifica della sua chiamata in causa e per l'accoglimento dei primi sette motivi di gravame, così come formulati da e con condanna di Parte_1 ciascuna parte appellata, attrice in primo grado, al pagamento delle spese del giudizio.
, cui veniva ritualmente notificato l'atto di appello a mezzo pec in data Controparte_6
16.12.2022 (cfr. in atti), rimaneva, invece, contumace.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, all'esito dell'udienza del
28.11.2024, la Corte riservava la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Va, preliminarmente, affermata l'ammissibilità dell'appello in quanto rispondente ai requisiti di specificità dettati dall'art. 342 c.p.c. in vigore ratione temporis: emergono, infatti, tanto le parti del provvedimento sottoposti a critica, tanto le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto, quanto l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione e, in aggiunta, si tiene altresì in considerazione la compiuta difesa prospettata dalla parte avversaria, indice di una chiara comprensione delle ragioni delle doglianze. In definitiva, la parte appellante si è dimostrata in grado di rappresentare alla Corte un contenuto completo delle proprie doglianze, in fatto e in diritto, così da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della sentenza impugnata e quelle addotte nell'atto di appello e di cogliere natura, portata e senso della critica. Ha tenuto, difatti, conto
8 delle parti del provvedimento che non si condividono e su cui si sono basate le decisioni del primo giudice, senza tralasciare affatto la precisa identificazione delle situazioni da cui deriva la violazione di legge evidenziata.
Cionondimeno l'appello proposto da non appare meritevole di Parte_1
accoglimento, mentre, quello proposto da va dichiarato Controparte_1
inammissibile in quanto proposto in data 24.5.2023; invero, pur ritenendo che l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva (cfr. Cass.
Sez. U - , Sentenza n. 8486 del 28/03/2024), tuttavia, la tardiva costituzione in giudizio di rende inammissibile l'appello da quest'ultima Controparte_1
avanzato.
Con il primo motivo l'appellante eccepisce che “la domanda formulata dalle parti attrici doveva essere dichiarata improcedibile, non avendo le parti attrici fornito la prova relativa alla suddetta comproprietà o contitolarità di diritto reale, non avendo prodotto in giudizio né la certificazione rilasciata dal Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente
e comprovante l'avvenuta trascrizione della domanda giudiziale, né la relazione notarile concernente le risultanze dei Registri Immobiliari con riguardo alle iscrizioni e trascrizioni contro il de cuius dalla data di acquisto di ciascuno dei beni immobili ricompresi nell'asse ereditario, fino alla data di apertura della successione, nonché, con riguardo alle iscrizioni e trascrizioni contro ciascuno degli eredi, dalla data di apertura della successione fino a quella di stesura della relazione stessa”.
Il motivo non merita di essere condiviso stante la formulazione delle predette eccezioni solo nel presente grado di giudizio e senza tener conto che, pure in presenza di contestazioni dei coeredi, nella fattispecie in esame del tutto mancanti in primo grado, non grava a carico dell'attore l'onere di quella prova rigorosa richiesta nel caso di azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento positivo della proprietà, “poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa, quali coeredi” (Cass. n. 1309/1966). Con la divisione, infatti, si opera la
9 trasformazione dell'oggetto del diritto di ciascuno, da diritto sulla quota ideale a diritto su un bene determinato, senza che intervenga fra i condividenti alcun atto di cessione o di alienazione (Cass. n. 20645/2005). La divisione, in considerazione della sua efficacia retroattiva sancita dagli artt. 757 e 1116 c.c., non opera alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro dei condividenti (Cass. n. 17061/2011), ma lascia ciascuno di essi aventi causa dal de cuius e, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti, sicché, in caso di non contestazione sull'appartenenza dei beni, non può disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria (cfr. Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 6228 del 02/03/2023). Ed è stato, altresì, affermato che la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, neppure quando debba procedersi alla vendita dell'immobile comune, atteso che questa, a differenza di quanto accade nel processo di espropriazione, non avviene ai danni di qualcuno, ma nell'interesse di tutti, sicché il richiamo alle norme del processo di espropriazione
è limitato alle sole modalità esecutive della vendita e ai relativi rimedi.
Ad ogni buon conto dalla denuncia di successione e dalle ispezioni ipotecarie, depositate nel primo grado del giudizio dalle appellate (cfr. documenti, rispettivamente, n.3 e nn. 9, 10, 11 e 12), non emergono altri aventi diritto.
Vieppiù dette considerazioni sono valevoli nella fattispecie in esame in cui l'autorità giudiziaria è stata chiamata a valutare gli effetti di una divisione convenzionale.
Pertanto, tenuto conto dell'impostazione difensiva dell'odierno appellante nel primo grado del giudizio, volta non certo a contestare la proprietà degli immobili in capo al de cuius quanto piuttosto a rivendicarne la proprietà esclusiva in suo favore anziché delle appellate, deve ritenersi che il motivo sia del tutto infondato non avendo mai formato oggetto di contestazione alcuna la proprietà degli immobili de quibus in capo al comune dante causa.
Con il secondo motivo l'appellante eccepisce che il procedimento di mediazione obbligatoria non è stato correttamente espletato verso tutte le parti convenute in
10 giudizio e, segnatamente, nei confronti dell'appellante, essendone stata disattesa una istanza di rinvio per impossibilità a presenziare, e non essendo stato documentato che l'avviso di convocazione sia stato notificato anche alla contumace, CP_1
[...]
Il motivo non merita di essere condiviso posto che nel verbale con esito negativo svolto in data 14.1.2019 (per la seconda volta essendone stata eccepita l'incompletezza di quello svolto in data 25.7.2016 rispetto alla domanda di usucapione, pur avanzata dalle originarie attrici, oltre che nei confronti di CP_1
si dà atto dell'assenza “delle parti chiamate in mediazione”, oltre che della
[...]
richiesta di rinvio avanzata dal Difensore di per la precedente data Parte_1
del 28.11.2018 e, ciò nonostante, ancora assente anche alla data successivamente programmata per il 14.1.2019.
Appare parimenti infondato il terzo motivo con cui l'appellante eccepisce la non corretta e regolare integrazione del contraddittorio nei confronti della convenuta,
“in quanto l'atto di citazione ad integrazione del contraddittorio ex Controparte_1 art. 102 c.p.c., è stato notificato a mezzo ufficiale giudiziario il 18.12.2018, ben oltre il termine del 15.12.2018 fissato dal G.I. per la notifica con ordinanza del 26.11.2018”.
Il motivo, al limite dell'ammissibilità per non avere efficacemente censurato la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale ha fatto applicazione del “principio della scissione soggettiva della notificazione”, non è fondato posto che, al fine di valutare la tempestività dell'integrazione del contraddittorio, il Tribunale ha correttamente considerato non soltanto la consegna dell'atto di integrazione all'ufficiale giudiziario, ma ha anche verificato l'avvenuta ricezione da parte della destinataria: deve ribadirsi, infatti, che il principio di scissione degli effetti della notificazione comporta che il rispetto del termine perentorio debba essere verificato con esclusivo riferimento alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, restando del tutto irrilevante la successiva data di consegna al destinatario (cfr. in tal senso, solo da ultimo, Cass. sez.
III, 7/3/2019 n.6603).
Anche il quarto motivo con cui l'appellante reitera l'eccezione di invalidità della scrittura privata del 19.1.1985 con cui le parti hanno convenuto la divisione del
11 compendio ereditario del genitore, in quanto non stipulata per atto pubblico appare del tutto privo di fondamento.
É stato finanche affermato che i coeredi possono rinunciare a far valere il testamento, dividendo convenzionalmente fra loro i beni facenti parte della successione, ponendo così in essere un negozio di disposizione delle loro quote per il quale si richiede la redazione dell'atto scritto a pena di nullità se nella successione sono compresi dei beni immobili (cfr. Cass. n. 4469/1988; Cass. n. 12685/2014, che sottolinea come l'accordo vada anche a compiere una modificazione quantitativa delle quote, tanto dal lato attivo, che da quello passivo;
Cass. n. 9513/2002, che ammette la possibilità di rinunciare ad eventuali testamenti che fossero stati scoperti;
Cass. n. 35829/2023).
Per consolidata giurisprudenza (Cass. 4635/2001; 4469/1988; 3455/1971; 1487/1969) deve, invero, considerarsi definitiva la divisione - cioè l'attribuzione delle quote - effettuata con scrittura privata, pur quando la stessa necessiti di un'ulteriore formalizzazione in atto pubblico, in funzione della trascrizione e delle volture catastali. Tale scrittura privata è valida ed efficace ancorché la sua sottoscrizione non sia autenticata, perché l'autentica della firma non è un requisito di validità della scrittura, ma è richiesta unicamente ai fini della trascrizione. Quando la legge esige, per la validità di un negozio giuridico, l'atto pubblico, lo dice espressamente, per cui, quando è imposta genericamente la forma scritta il precetto della legge è rispettato con la adozione sia dell'atto pubblico come della scrittura privata, essendo essenziale soltanto che la volontà delle parti si sia estrinsecata in un documento scritto. La registrazione e la trascrizione del documento costituiscono adempimenti successivi, che non attengono alla validità dell'atto, quanto meno nei rapporti interni tra le parti, essendo essi necessari per conferire data certa al documento e per rendere opponibile ai terzi la convenzione in esso contenuta. Non può, quindi, il giudice negare valore a una convenzione redatta per iscritto (nella specie, scrittura privata contenente il piano di divisione del compendio ereditario paterno) solo perché non siano state osservate quelle formalità, alcune delle quali hanno carattere esclusivamente fiscale, dato che, quando, per soddisfare finalità contingenti, il legislatore ha voluto elevare a requisito di validità del negozio l'osservanza della formalità della registrazione, lo ha
12 imposto con apposita norma, per cui, in assenza di una tal norma, il mancato adempimento di quella formalità non incide sulla validità del negozio giuridico.
La scrittura privata del 19 gennaio 1985 sottoscritta dalle parti, sottoscrizioni dalle medesime non disconosciute, contiene l'espressa volontà delle parti di sciogliere la comunione esistente sui beni relitti dal de cuius disponendosi una divisione in natura. Non si evidenziano, quindi, profili di nullità dell'atto che possano essere rilevati di ufficio dal giudice e consentire di procedere alla divisione giudiziale del bene così come richiesto dall'odierno appellante.
Con il quinto motivo l'appellante lamenta “la errata valutazione delle risultanze istruttorie e della documentazione acquisita nel giudizio di primo grado che ha determinato il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal sig. e Parte_1
aggiunge che “Tali unità immobiliari, infatti, sono dal 1994 ad oggi nel possesso esclusivo, animo domini, ininterrotto, pieno, pacifico e pubblico, dei coniugi e Parte_1 CP_1
avendo adibito il primo piano ad abitazione e propria casa coniugale, tanto che ivi
[...] hanno residenza loro ed i figli, mentre i locali a piano terra sono utilizzati quali autorimessa dei propri autoveicoli e per deposito di attrezzatture dell'impresa di famiglia, ed entrambi i coniugi hanno provveduto al pagamento di tutti i costi di ricostruzione (spese per impresa edile e per i tecnici) ed accatastamento, come ci si riserva di provare in corso di causa, seppur trattasi di circostanza incontestata. Si è in presenza di un godimento esclusivo non avendo ricevuto mai alcuna limitazione da parte di , e Controparte_2 Controparte_6 CP_3 [...]
o di altro soggetto terzo e trattasi dell'esercizio di un possesso, continuato ed Controparte_8 ininterrotto, animo domini, con modalità di usucapione, essendo iniziato senza la tolleranza degli altri coeredi e con la manifestazione del dominio esclusivo sul bene attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante e incompatibile con il possesso altrui”.
L'appellante passa, quindi, a esaminare le risultanze istruttorie e, segnatamente, della prova per interrogatorio formale e testimoniale evidenziando che le stesse depongono in favore dell'eccezione di usucapione dal medesimo formulata al fine di paralizzare la domanda avversaria.
Il motivo deve essere dichiarato inammissibile in quanto non si confronta affatto con la decisione impugnata.
13 In particolare, il Tribunale ha esaminato nei seguenti termini l'eccezione di usucapione sollevata dall'odierno appellante: “Si osserva altresì che il termine ventennale necessario per il maturarsi dell'usucapione deve essere calcolato a ritroso nel tempo e, in mancanza di un'indicazione espressa della parte che l'adduca, deve assumersi, come data di riferimento per il calcolo, quella della notificazione dell'atto di citazione o, comunque, quella della proposizione dell'eccezione o della domanda se avanzata in riconvenzionale Nel caso di specie il convenuto ha dedotto che le sorelle Parte_1 CP_3
e non erano in realtà mai state immesse nel possesso dei vani a loro assegnati con la CP_2 scrittura divisionale del 19.1.1985 e che tali vani erano stati di fatto da lui posseduti nella qualità di coerede. Orbene occorre richiamare l'orientamento della giurisprudenza secondo la quale “In tema di compossesso e, in particolare, di compossesso ereditario, il coerede che dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso. A tal fine, il compossessore, che già possiede animo proprio e a titolo di comproprietà, deve estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus. È necessario fornire la prova di un comportamento manifesto di un potere di fatto esercitato sul bene in termini tali da aver completamente escluso gli altri comproprietari. Pertanto, il coerede che da compossessore si vanta di essere divenuto possessore esclusivo deve almeno dimostrare come e quando spogliò gli altri eredi dal loro compossesso;
individuare e dimostrare l'atto volitivo esteriorizzato in un comportamento incompatibile con il perdurare del compossesso altrui;
non limitarsi a dare sfogo alla riserva mentale di un animus rem sibi habendi noto a lui solo e mai tradotto in un comportamento avverso all'interesse dei coeredi” (cfr. Corte Appello
Reggio Calabria, 12/04/2021, n.224) Nel caso di specie il convenuto non ha neppure indicato, prima ancora che cercare di provare, l'atto e il momento in cui avrebbe estromesso le coeredi
e dal compossesso degli immobili “attribuiti” in loro favore con la scrittura CP_3 CP_2
divisionale del 19.1.1985.”.
Questa è la principale ragione in base alla quale il Tribunale ha respinto l'eccezione di usucapione, fondandola sul diverso modo di estrinsecazione del possesso esclusivo da parte del coerede. Di poi, il Tribunale è passato a esaminare anche le risultanze della prova testimoniale e per interrogatorio formale giungendo alle
14 medesime conclusioni, dopo aver premesso che “Inoltre l'istruttoria non ha fornito elementi idonei a provare che effettivamente che abbia esercitato un possesso Parte_1 esclusivo continuo, non interrotto e non viziato su detti immobili per un ventennio. Anzi sono emersi elementi di segno contrario rispetto all'assunto del convenuto.”.
Ebbene, la sentenza impugnata si fonda su due distinte "rationes decidendi", ma, le censure formulate con il quinto motivo di impugnazione riguardano solo la seconda.
Va al riguardo ricordato che la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa "ratio decidendi", né contiene, quanto alla "causa petendi" alternativa o subordinata, un mero "obiter dictum", insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, per cui l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6045 del 12/03/2010; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 3386 del 11/02/2011, Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013 e
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019).
Alle stesse conclusioni si perviene anche laddove voglia ritenersi che la prima statuizione costituisca un accertamento logicamente preliminare ed indispensabile ai fini del deciso, presentandosi come la premessa indefettibile della pronunzia sull'affermazione o negazione del bene della vita controverso, per cui anche in tal caso la relativa decisione non si configura tra gli "obiter dicta", ma nelle ulteriori
"rationes decidendi", che la parte ha l'interesse e l'onere d'impugnare, in quanto da sole idonee a sostenere il "decisum" (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20692 del
10/09/2013 e, da ultimo, Cass. n. 11493/18).
Anche nella fattispecie in esame, la disamina dei principi di diritto in materia di compossesso ai fini utili ad usucapire nei termini indicati nella sentenza non
15 integrano una motivazione "ad abundantiam" improduttiva di effetti giuridici, e costituisce senza alcun dubbio un'ulteriore autonoma ed anzi principale statuizione per cui la parte soccombente ben aveva l'onere di impugnarla al fine di evitare la formazione del giudicato sull'anzidetta statuizione così risultando inammissibili per difetto di interesse le censure rivolte contro l'altra riguardante la disamina della prova testimoniale e per interrogatorio formale. La prima ratio decidendi, che assume, invero, carattere decisivo non è stata minimamente censurata.
L'inammissibilità trova, quindi, ragion d'essere nel fatto che la difesa dell'appellante ha del tutto trascurato l'altra ratio decidendi su cui è fondata l'impugnata statuizione di rigetto dell'eccezione di usucapione, del tutto autonoma dalla prima, nel senso che essa sorregge da sola la decisione: ebbene, non investendo in alcun modo questa prima ratio, il quinto motivo di appello, anche se fosse ritenuto fondato, non potrebbe portare in alcun modo all'accoglimento del gravame, in quanto la decisione non cesserebbe di reggersi proprio su quella prima ratio (requisiti del compossesso ai fini dell'acquisto per usucapione) che non è stata attinta dal motivo e su cui, quindi, questa Corte deve rilevare che si è formato giudicato interno del tutto assorbente, nel senso che vale a sorreggere in parte qua la statuizione di accoglimento della domanda riconvenzionale.
Deve ritenersi inevitabilmente assorbito dalla dichiarazione di inammissibilità del precedente il sesto motivo con cui parte appellante lamenta che “Il Giudice di Prime
Cure ha ritenuto non attendibili le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta, in quanto legati da rapporti di parentela con il sig. e, pertanto, aventi un interesse Parte_1 all'esito del giudizio”. Peraltro, anche detto motivo non si sottrae a un giudizio di inammissibilità avendo il giudice di prime cure, comunque, esaminato nel merito le testimonianze rese da e avendo osservato che “Essi hanno CP_7 Tes_1 riferito genericamente che questi locali erano stati da sempre utilizzati come deposito di materiali dell'attività commerciale esercitata dal padre, oggi in titolarità del figlio Tes_1
L'utilizzo dei vani di cui ai sub 3 e 11 come deposito di materiali dell'attività commerciale dapprima esercita dal convenuto ed oggi dal figlio non appare verosimile stante Tes_1
l'inagibilità di detti locali che è stata confermata dai test escussi.”, mentre, l'appellante si è limitato ad osservare che “il Giudice di Prime Cure, non poteva dichiararli inattendibili
16 solo perché parenti del ma avrebbe dovuto motivare e giustificare la decisione Parte_1 di ritenerli non attendibili”.
Con il settimo motivo l'appellante si duole dell'accoglimento della domanda di concentrazione delle ipoteche sugli immobili assegnati in proprietà al convenuto,
, in ragione dell'eccezione di usucapione formulata da quest'ultimo e Parte_1
in applicazione del principio di diritto e di legittimità secondo cui, “una volta compiutosi il periodo richiesto per il compimento dell'usucapione, a prescindere dall'intervento di una sentenza del Tribunale o di un verbale di mediazione che dichiari
l'avvenuto intervento dell'usucapione medesimo, il bene immobile usucapito viene trasferito al nuovo proprietario libero da pesi e da vincoli, così come da diritti reali altrui, come nel caso di ipoteca”.
Anche detto motivo rimane inevitabilmente assorbito dalla declaratoria di inammissibilità dei due precedenti motivi così come l'ultimo, inerente la ingiustizia della condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio in ragione della fondatezza dell'appello spiegato.
Deve necessariamente valutarsi la posizione dell' Controparte_11
che, nonostante nel corpo della comparsa di costituzione e della comparsa conclusionale abbia ripreso i medesimi argomenti difensivi sostenuti nel primo grado del giudizio laddove ha dedotto di opporsi “alla divisione dell'eredità e allo scioglimento della comunione come prospettate ex adverso e alla “concentrazione” (rectius: restrizione) dell'ipoteca attualmente gravante sui beni a tutela del credito erariale nei confronti dell'Erede sig. , tuttavia, nelle conclusioni ha chiesto di sentire: “1) dichiarare Parte_1 inammissibile, improponibile, improcedibile e, in ogni caso, rigettare, per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, l'impugnazione avversa;
2) condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi del presente grado del giudizio”.
Ebbene, posto che l'appello incidentale non abbisogna di formule solenni, ma solo della inequivoca volontà della parte di sottoporre al giudice di secondo grado il riesame di una domanda disattesa dal primo giudice, la riforma della pronuncia medesima deve ritenersi consentita quando, dal complesso delle conclusioni contenute nella comparsa di costituzione, emerga chiaramente l'istanza di conseguire il rigetto della domanda avanzata in primo grado nei suoi
17 confronti, ancorché in via aggiuntiva o limitativa rispetto alla richiesta di mera conferma della sentenza impugnata, dall'esame della comparsa di costituzione non si evince affatto questa volontà che avrebbe richiesto una formulazione delle conclusioni più chiara.
Peraltro, la perfetta identità delle ragioni poste a fondamento dell'infondatezza della domanda avversaria rispetto a quelle fatte valere nel primo grado del giudizio convince ancor più la Corte della mancanza di volontà di avanzare appello incidentale in merito a detta statuizione. Vieppiù, in considerazione del rilievo secondo cui i motivi per i quali si chiede la riforma in appello della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure, sulle singole conclusioni tratte dal giudice di primo grado in relazione alla fattispecie decisa.
Invero, l'appellante incidentale, come quello principale, ha l'onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il "devolutum" della sentenza impugnata, con la conseguenza che il requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora l'appello incidentale sia basato sul mero richiamo della difesa spiegata in primo grado, una tale modalità di formulazione del motivo rendendo impossibile individuare la critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione.
In conclusione, gli appelli avanzati da e vanno Parte_1 Controparte_1
sostanzialmente respinti e, quindi, deve integralmente confermarsi la sentenza impugnata.
Gli appellanti, giacché soccombenti anche nel presente grado di giudizio, vanno condannati a rimborsare le spese liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di ciascun appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
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PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Controparte_1 [...]
, e e dell' , in persona CP_2 CP_3 CP_6 Controparte_11
del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza n. 2451/2022 pronunciata in data 15 novembre 2022 dal Tribunale di Benevento, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
b) dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Controparte_1
c) condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado in favore di
[...]
e che si liquidano in € 13.078,00, oltre rimborso CP_2 CP_3 forfettario, IVA e CPA come per legge e in favore dell' Controparte_11
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, che si
[...] liquidano in € 13.078,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico di ciascun appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 21 febbraio 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
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