Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/05/2025, n. 1994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1994 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13495-23
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 9 maggio 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chiama-
ta la causa iscritta al n. 13495/2023 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Simo-
na Tarantino, in sostituzione dell'Avv. Lipera, per HE DR, e l'avv.
Valentina Limandri, in sostituzione degli avv.ti Bottaro e Giunta, per Co-
simo Flaccomio.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:52, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13495/2023 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
DR HE ( , rappresentato e difeso C.F._1
dall'avv. Luca Tancredi Lipera ( Email_1
per procura allegata all'atto di citazione;
- attore -
E
( ), rappresentato e difeso da- Controparte_1 C.F._2
gli avv.ti Giuseppe Giunta (
[...]
e Rosaria Bottaro ( Email_2 [...]
per procura in calce alla copia notificata dell'atto di Email_3
citazione
- convenuto -
e
( ), in persona del legale rappresen- Controparte_2 P.IVA_1
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Sezione Terza Civile
tante pro tempore, con sede in Appiano sulla strada del vino (BZ), Via Bol-
zano n. 63;
e
GG AL ( nato a [...] il 2 febbraio C.F._3
1994 e residente in [...];
- convenuti contumaci -
Oggetto: art. 1153 c.c.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, nella contumacia di e Controparte_2 CP_3
[...
, così provvede:
1) accerta che DR HE, in data 6 agosto 2020, è divenuto proprietario esclusivo ex art. 1153 c.c. dell'autovettura usata, mar-
ca BMW, modello 420, targata FZ635NZ, nr. telaio
WBA4X31060FH89247;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmen-
te notificato, DR HE ha chiesto dichiararsi “ai sensi dell'art. 1418
c.c., … la nullità del contratto di compravendita risultato falso
dell'autovettura, marca BMW, modello 420, targata FZ635NZ, nr. telaio
WBA4X31060FH89247, datato 28.5.2020 e trascritto in data 18.6.2020,
apparentemente intercorso tra e AL IA Controparte_2
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… la nullità del contratto di compravendita dell'autovettura, marca BMW,
modello 420, targata FZ635NZ, nr. telaio WBA4X31060FH89247, datato
12.6.2020 e trascritto in data 15.7.2020, intercorso tra AL IA e
… la nullità del contratto di compravendita Controparte_1
dell'autovettura, marca BMW, modello 420, targata FZ635NZ, nr. telaio
WBA4X31060FH89247, datato 28.5.2020 e trascritto in data 18.6.2020,
intercorso tra e HE UE” e per l'effetto “ri- Controparte_1
stabilire la situazione giuridica precedente alla stipulazione contratto di
compravendita risultato falso datato 28.5.2020 e trascritto in data
18.6.2020 e conseguentemente ordinare al competente Controparte_4
del di provvedere alla relativa trascrizione
[...] CP_5
dell'autovettura, marca BMW, modello 420, targata FZ635NZ, nr. telaio
WBA4X31060FH89247, in favore della [nonché] Controparte_2
… condannare, ex art. 2033 c.c., il Sig. alla restituzio- Controparte_1
ne nei confronti del Sig. HE UE della somma di €uro 33.000,00
oltre interessi dal giorno del pagamento ovvero in subordine dal giorno del-
la domanda”.
In subordine chiedeva “accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1153 c.c. l'avvenuto acquisto della proprietà dell'autovettura, mar-
ca BMW, modello 420, targata FZ635NZ, nr. telaio WBA4X31060FH89247,
in favore dell'attore, per aver quest'ultimo ottenuto il possesso di predetto
bene mobile in perfetta buona fede al momento dell'acquisto e in base a un
titolo idoneo al trasferimento della proprietà … accertare e dichiarare, ai
sensi dell'art. 949 c.c., l'inesistenza di diritti affermati da altri
dell'autovettura, marca BMW, modello 420, targata FZ635NZ, nr. telaio
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WBA4X31060FH89247” [cfr. atto di citazione, pag. 10 e 11].
A tal fine rappresentava di avere acquistato in data 6 agosto 2020 da un'autovettura usata, marca BMW, modello 420, tar- Controparte_1
gata FZ635NZ, nr. telaio WBA4X31060FH89247, per l'importo complessi-
vo di € 33.000,00 (integralmente versato di cui un acconto di € 1.000,00
tramite bonifico bancario [cfr. doc. 1, produzione parte attrice] ed € 32.000,00
tramite assegno circolare n. 6079470446-10 [cfr. doc. 3 e 4, produzione parte attrice] al momento del passaggio di proprietà), regolarmente trascritto in data 6 agosto 2020 [cfr. doc. 2, produzione parte attrice], previa verifica presso il
PRA della titolarità del bene in capo all'alienante, la quale dava esito posi-
tivo. Ciò nonostante “in data 4 febbraio 2022, … gli veniva notificata
l'ordinanza del 2 novembre 2021 (allegato 7) emessa dal G.I.P. presso il
Tribunale di Palermo (Dott.ssa Cristina Lo Bue), nell'ambito del procedimen-
to penale n. 19663/2019 R.G.N.R. e n. 6874/2021 R.G. G.I.P., con la quale
veniva disposto il sequestro preventivo della sopracitata autovettura, e dal-
la quale emergeva la provenienza delittuosa della medesima, essendo sta-
ta oggetto di appropriazione indebita, falsità materiale commessa dal priva-
to, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità
ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e Impiego di de-
naro, beni o utilità di provenienza illecita, in danno sia della CP_2
che dell'odierno attore” [cfr. atto di citazione, pag. 2].
[...]
❖❖❖
Tanto premesso, la domanda formulata in via subordinata da parte at-
trice deve ritenersi fondata.
Invero, nella fattispecie costituisce circostanza certa e non contestata
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che DR HE abbia acquistato da , previa verifica Controparte_1
presso il PRA della titolarità del bene in capo all'alienante, l'autovettura usata, marca BMW, modello 420, targata FZ635NZ, nr. telaio
WBA4X31060FH89247, per l'importo complessivo di € 33.000,00 (inte-
gralmente versato) e che il passaggio di proprietà è stato regolarmente trascritto in data 6 agosto 2020 [cfr. produzione parte attrice].
Circostanze, peraltro, che hanno trovato conferma nelle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dallo stesso [cfr. Controparte_1
verbale di udienza del 12 luglio 2024].
Ciò posto, è opportuno rilevare che “l'applicazione della regola "posses-
so vale titolo" nell'ambito degli acquisti "a non domino" è estensibile anche
ai beni mobili suscettibili di iscrizione nei pubblici registri qualora la situa-
zione possessoria si sia verificata prima della registrazione;
essa, tuttavia,
può essere dichiarata solo su specifica richiesta della parte che la invoca,
previo accertamento da parte del giudice di merito della sussistenza, in
concreto, di tutte le condizioni richieste dalla legge, vale a dire la presenza
di un titolo idoneo al trasferimento della proprietà, l'avvenuta consegna del
bene e la buona fede dell'acquirente” (Cass. n. 16235/2011).
Orbene, posto che nella fattispecie, è risultato provato che l'acquisizione del possesso da parte dell'attore DR HE (6 agosto
2020) è stata anteriore al provvedimento di sequestro preventivo (2 no-
vembre 2021), deve essere accertata la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1153 c.c..
In questa prospettiva, l'attestazione di proprietà digitale sottoscritto dal venditore e debitamente compilato dal titolare dell'agenzia ACI, Ufficio
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provinciale di Messina [cfr. doc. 1, produzione parte convenuta], consente di rite-
nere dimostrata la sussistenza di un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.
Resta invece da verificare la buona fede del possessore. Al riguardo, va richiamato l'orientamento secondo il quale in caso di acquisto a non do-
mino di una cosa mobile non registrata, deve presumersi, in forza del principio ricavabile dall'art. 1147 c.c., che l'acquirente sia stato in buona fede;
colui che intenda contrastare tale presunzione ha l'onere di fornire elementi idonei alla formulazione non del mero sospetto di una situazione di illegittimo possesso, ma di un dubbio derivante da circostanze serie,
concrete e non ipotetiche (Cass. n. 26400/2009). Prova che nel caso in esame non è stata fornita, avendo al contrario, parte attrice eseguito pri-
ma dell'acquisto dell'autovettura una verifica presso il PRA della titolarità
del bene in capo all'alienante [cfr. produzione parte attrice].
Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, in accoglimento della domanda formulata in via subordinata dall'attore, deve dichiararsi che lo stesso è divenuto proprietario esclusivo, ex art. 1153 c.c., dell'autovettura
BMW modello 420, targata FZ635NZ, telaio n. WBA4X31060FH89247,
per averne acquisito il possesso in buona fede in data 6 agosto 2020,
prima della emissione del decreto di sequestro preventivo emesso in data
2 novembre 2021.
❖❖❖
Accertata la fondatezza della domanda di accertamento della proprietà
ex art. 1153 c.c. formulata da parte attrice, le ulteriori domande, eccezio-
ni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio
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al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (per tutte: Cass. Civ., II, 3/7/2013, n.
16630; Cass. Civ., III, 16/5/2006, n. 11356).
❖❖❖
Tenuto conto dell'oggetto della causa, delle ragioni poste a fondamento della decisione e della mancata costituzione in giudizio dei convenuti
[...]
GG AL, si reputano sussistenti i presupposti Controparte_6
di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per disporre l'integrale compen-
sazione delle spese di lite tra tutte le parti.
❖❖❖
Così deciso in Palermo il 9 maggio 2025
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con firma
digitale dal Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e
succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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