Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 21/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 337/2023
TRIBUNALE DI LARINO
SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 21 gennaio 2025
PROC. N. 337/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro d.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 21 gennaio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
LA RO IA, CF. [...], nella qualità di erede di Sig. AN
IC, nato a [...] il [...] e deceduto a Larino (CB) il 22.10.2020,
rappresentata e difesa dall'Avv Quirino MESCIA giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Termoli (CB), C.so Mario Milano n. 27/c.
ricorrente contro
MINISTERO DELLA SALUTE (c.f. 80242250589), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso presso i cui uffici ope legis domicilia alla via Insorti d'Ungheria, 7.
resistente
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La IA GR proponeva ricorso, chiedendo di “- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegno una tantum previsto dall'art. 2 comma 3 L. n. 210/92, in quanto le patologie contratte in vita dal coniuge AN IC a seguito delle emotrasfusioni infette hanno avuto un ruolo causale diretto (e/o indiretto) nel determinismo della morte dello stesso;
- per l'effetto condannare il Ministero della Salute,
Si costituiva in giudizio il Ministero della Salute, contestando nel merito la domanda ed insistendo per il rigetto.
2. La domanda non merita accoglimento.
Dalla CTU espletata nel corso del giudizio – a cui è stato chiesto di accertare la sussistenza del nesso causale tra la patologia epatica da cui era affetto TR AN ed il decesso di quest'ultimo – è emerso che “Ai fini di ben rispondere al quesito posto dal Giudice, è stata di fondamentale importanza la disamina della cartella clinica dell'Hospice di Larino, inerente al ricovero del paziente dal 19.10.2020 alla data del decesso, avvenuto il 22.10.2020. In essa è riportata la diagnosi di “neoplasia polmonare dx, lobectomia polmonare dx, insufficienza respiratoria ipossiemica, esiti di lobectomia polmonare dx, cirrosi epatica HCV-relata, ascite neoplastica”.
Vero è che non venga fatta menzione della presenza dell'epatocarcinoma, già diagnosticato nel settembre 2018 e trattato con CEAT, ma è altrettanto vero che un'ecografia addominale, eseguita in data 12.10.2020, presso l'U.O.C. di Radiodiagnostica e Medicina Nucleare dell'Ospedale Civile di Termoli evidenzia quanto di seguito descritto: “il fegato mostra dimensioni aumentate ed architettura completamente sovvertita per la presenza di plurime formazioni nodulari polidimensionali, in entrambi i lobi, la maggiore valutabile delle dimensioni massime di circa mm 35 nel II segmento epatico”.
In assenza di esami clinico-strumentali evidenzianti un peggioramento del quadro clinico legato alla presenza dell'epatocarcinoma è indubbio che il sovvertimento parenchimale epatico sia secondario a metastasi di origine polmonare.
In definitiva, la neoplasia polmonare è da considerarsi il primum movens nel determinismo del decesso del Sig. AN TR e la condizione terminale di cachessia neoplastica è da considerarsi una evoluzione del primitivo carcinoma polmonare.
La morte del paziente non è, secondo i baremes medico-legali, riconducibile all'epatocarcinoma su cirrosi epatica HCV-relata che, al massimo, può aver avuto, verosimilmente, un ruolo di concausalità.
In definitiva, rispondendo al quesito del Giudice, è possibile stabilire che non vi è nesso causale diretto tra la patologia epatica da cui era affetto TR AN ed il decesso di quest'ultimo”.
Si tratta di valutazioni che – in quanto non emendabili da un punto di vista logico-giuridico –
il Tribunale fa proprie. Di conseguenza, va escluso che le patologie epatiche contratte in vita dal coniuge della ricorrente a seguito delle emotrasfusioni infette siano eziologicamente collegate al suo decesso. Ne consegue il rigetto della domanda.
3. La parte soccombente è esonerata dal pagamento delle spese di lite, stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno, quindi, poste a carico del Ministero della Salute.
PQM
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Rigetta la domanda.
2. Nulla sulle spese.
3. Liquida in favore del CTU dott. Michele Colella il compenso di euro 290,00 oltre oneri accessori, posto a carico del Ministero della Salute.
Larino, 21 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella