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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/08/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
All'udienza del 12.12.2024, esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 741/2022
promossa da
- appellante - Pt_1
Avv.ti Ilaria Raffanti e Marco Fallaci contro
- appellata - Controparte_1
Avv. Silvia Fantozzi
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 193/2022 del Tribunale di Lucca giudice del lavoro, pubblicata il 14.6.2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 14.6.2022 il Tribunale di Lucca ha accolto l'opposizione, proposta dalla società Parte_2
avverso l'avviso di addebito con cui l' ,
[...] Pt_1 all'esito di un accertamento ispettivo conclusosi con verbale del 19.10.2017, aveva preteso dalla società il pagamento della complessiva somma di € 3.361,41, a titolo di contributi e sanzioni, in relazione alle posizioni di due lavoratori,
[...]
e che la società Parte_3 Persona_1 avrebbe impiegato - come cameriere, R_ Parte_3 come barista e cameriera - nella propria organizzazione di impresa (uno stabilimento balneare con bar e servizio di ristorazione), senza alcuna formalizzazione, in diverse giornate nel 2014 ( il 20 aprile, l'11 maggio, il 12 Parte_3 giugno, il 28 agosto 2014, e dal 1 giugno al 30 settembre 2014 nei fine settimana, nella sola giornata del 20 aprile R_
2014).
2. In motivazione il primo giudice ha assunto essere rimasta del tutto indimostrata la prestazione di nell'unica R_ giornata oggetto di contestazione (il lavoratore era stato, in altri periodi, dipendente della società, regolarmente assicurato), mentre, quanto a , la cui denuncia Parte_3 all'ITL aveva dato origine all'accertamento, ha ritenuto non conclusivi gli elementi in atti, nel senso della dedotta subordinazione. Sul punto il Tribunale ha rilevato come la lavoratrice svolgesse, pacificamente, all'epoca dei fatti un'altra attività lavorativa, tanto che la dedotta prestazione, resa in favore dell'originaria convenuta, sarebbe stata limitata solo ad alcune giornate nel periodo controverso. Inoltre dalle deposizioni raccolte in istruttoria, compresa quella della stessa , sebbene non univoche, sarebbero emersi Parte_4 comunque elementi di fatto indicativi della natura autonoma del rapporto, in quanto la prestazione della lavoratrice sarebbe consistita in effetti nell'organizzazione di singoli eventi, presso lo stabilimento balneare della società, se non addirittura nella gestione diretta, da parte sua, del bar del bagno ( Parte_3 avrebbe in passato gestito uno stabilimento balneare, secondo quanto riferito in giudizio da lei stessa).
3. L' impugna la decisione davanti a questa Corte e ne Pt_1 chiede la riforma, affidando le proprie ragioni a un unico
2 motivo, con il quale lamenta che il Tribunale abbia fatto malgoverno del materiale istruttorio di causa, rappresentato sia dalle dichiarazioni testimoniali, sia, prima, da quelle rese da vari informatori in sede ispettiva, anch'esse rilevanti e, anzi secondo l'istituto particolarmente attendibili, in quanto rilasciate nell'immediatezza dei fatti e in assenza di condizionamenti di qualsiasi genere. Secondo l'appellante, infatti, il primo giudice avrebbe trascurato di rilevare come la prestazione di nell'unico giorno oggetto di R_ contestazione, fosse stata confermata dallo stesso lavoratore e da in sede ispettiva, senza trovare smentita in Parte_3 giudizio. Del pari il Tribunale non avrebbe esattamente apprezzato il contenuto complessivo delle dichiarazioni in atti, in relazione alla posizione di . Da quelle Parte_3 dichiarazioni sarebbe emerso infatti lo stabile inserimento della lavoratrice nell'impresa della società e lo svolgimento, da parte sua, di mansioni di barista, cameriera e addetta agli aspetti operativi dell'organizzazione di eventi e serate, comunque sotto la supervisione della legale rappresentante della società. Un'attività che, secondo l'istituto, sarebbe stata smentita in giudizio soltanto da testimoni legati da rapporti di lavoro all'opponente o di parentela ai suoi amministratori, e che peraltro avrebbero significativamente modificato le asserzioni già da loro rese davanti agli ispettori.
4. L'appellante ha concluso quindi come segue: “in accoglimento dell'appello proposto dall' ed in riforma dell'impugnata Pt_1 sentenza, rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare l'avviso di addebito dichiarando controparte tenuta al pagamento degli importi in essi esposti o, in subordine, dei diversi che risulteranno di giustizia oltre somme aggiuntive ed accessori come per legge
3 medio tempore maturati e maturandi e relativa condanna. Con ogni consequenziale decisione in materia di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
5. Si è costituita la società per resistere, assumendo la correttezza della decisione del primo giudice, che avrebbe esattamente apprezzato le acquisizioni istruttorie. Esse, infatti, secondo la parte privata, non avrebbero offerto alcuna evidenza che avesse lavorato nella giornata del R_
20.4.2014 (circostanza che non sarebbe stata riferita in giudizio nemmeno dallo stesso lavoratore interessato), mentre, quanto alla posizione di , nessun elemento in atti Parte_3 avrebbe confermato l'esistenza di un potere di eterodirezione dei preposti della società sulla sua prestazione, né sarebbero emersi gli altri indici sintomatici del vincolo di subordinazione.
6. L'appellata ha concluso quindi in tesi per il rigetto dell'appello, in ipotesi per la riduzione a giustizia del dovuto.
7. La Corte, ritenendolo necessario ai fini del decidere, ha disposto il libero interrogatorio della legale rappresentante della società appellata, incombente che non è stato tuttavia possibile svolgere, attese le condizioni di salute della parte.
8. Quindi, all'udienza indicata in epigrafe, ascoltata la discussione orale, il collegio ha deciso nei termini che seguono.
9. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito deve innanzi tutto rammentarsi come l' , rivendicando con Pt_1
l'azione esattoriale un maggior credito contributivo, fosse certamente onerato di darne prova, così che la contraddittorietà o l'insufficienza di tale prova dovrebbe andare necessariamente in suo danno, secondo la regola formale di giudizio di cui all'art. 2697 c.c. E nella specie la
4 Corte ritiene, come il Tribunale, che l'istituto non abbia assolto all'onere di cui era gravato.
10. Ciò, in primo luogo, quanto alla frazione della pretesa riferibile alla posizione del lavoratore relativa, come R_ si è detto in narrativa, a una sola giornata lavorativa (quella del 20 aprile 2014, essendo altrimenti pacifico che R_ avesse lavorato in periodi diversi, anche nella stessa stagione
2014, per l'appellata, regolarmente assicurato). Infatti la circostanza che il lavoratore avesse eseguito la propria prestazione in quella giornata non è stata riferita da alcuno in giudizio, nemmeno dall'interessato (che ha dichiarato di avere iniziato il lavoro, anche nel 2014, “a maggio o a giugno”).
D'altro canto è un fatto che, anche in sede ispettiva (come ammette lo stesso ), la medesima circostanza fosse stata Pt_1 riferita solo da che aveva detto agli ispettori di avere R_ lavorato nel 2014 a partire da Pasqua) e da , Parte_3 almeno all'epoca legata da rapporti di familiarità con stesso (che era il fidanzato di sua figlia). Sembra R_ allora alla Corte che queste dichiarazioni, in quanto provenienti da soggetti comunque non indifferenti all'esito del giudizio (non è irrilevante notare era stata la denuncia di a dare avvio all'accertamento), non valgano da Parte_3 sole a fornire la prova di cui l' era gravato, a maggior Pt_1 ragione perché non confermate in giudizio. Sul punto quindi la sentenza impugnata va senz'altro confermata.
11. La questione è più complessa quanto alla posizione di
, dato che anche la società ammette lo svolgimento Parte_3 di una qualche attività, nel periodo di causa, da parte della lavoratrice, assumendo tuttavia trattarsi di una prestazione di natura autonoma e avente a oggetto la sola organizzazione saltuaria di eventi e serate musicali, come tale compensata.
5 12. Ora sul punto, pare al collegio che siano soprattutto le dichiarazioni della stessa , agli ispettori e poi Parte_3 davanti al Tribunale, a far dubitare dell'esistenza nella specie del vincolo di subordinazione. Ciò in ragione sia del contenuto dell'accordo negoziale, sia delle modalità di effettiva esecuzione di quell'accordo, come riferiti dalla lavoratrice, nella sua denuncia e poi in giudizio. Secondo le dichiarazioni di , infatti, sia agli ispettori, sia al Tribunale, ella Parte_3 sarebbe stata incaricata da (figlia della Persona_2 legale rappresentante, che è pacifico si occupasse in effetti dell'azienda) della direzione (così la denuncia), o della gestione
(così la lavoratrice in giudizio) del bar ristorante, posto all'interno dello stabilimento balneare, attività per la quale avrebbe avuto una specifica esperienza, avendo gestito per dieci anni un bagno. Più specificamente – si legge nella denuncia della lavoratrice – raggiunto un tale accordo, ella si sarebbe occupata, insieme a sia degli acquisti in vista Per_2 dell'apertura del locale, sia della selezione del personale, che poi avrebbe diretto;
avrebbe inoltre organizzato serate musicali. Ancora, in giudizio, la teste ha riferito di non aver materialmente servito ai tavoli, se non in caso di necessità, mentre si sarebbe occupata del bar, oltre che della cucina
“preparando i vari componenti” (così testualmente la teste).
13. D'altro canto né in giudizio, né agli ispettori , Parte_3 che pure ha dichiarato di osservare un orario di lavoro, ha riferito alcunché in ordine alle direttive cui sarebbe stata in effetti sottoposta da parte della preposta della datrice di lavoro
(controllo dell'orario, di eventuali assenze, disposizioni sugli acquisti ecc.), mentre ha riferito che le parti non avrebbero originariamente convenuto nulla quanto al compenso (sul punto la lavoratrice ha dichiarato agli ispettori che esse si
6 sarebbero accordate per una remunerazione a giornata immediatamente prima dell'inizio dell'attività del bar, essa tuttavia successiva di alcuni mesi al patto iniziale, relativo all'oggetto dell'attività, mentre in giudizio non ha parlato di accordi, ma solo di materiali dazioni di 100 euro al giorno). Per contro nella denuncia ha riferito la circostanza, che al collegio non pare priva di rilievo, secondo cui lei e avrebbero Per_2 deciso di stipulare un contratto di lavoro subordinato (in effetti poi mai formalizzato), su consiglio della commercialista della stessa lavoratrice, secondo la quale, a detta della teste,
non avrebbe potuto essere impiegata come Parte_3 lavoratrice autonoma, in quanto aveva già un rapporto di collaborazione con terzi (che la lavoratrice svolgesse in effetti attività di sub agente assicurativo è pacifico).
14. Sembra allora alla Corte che, già dalle dichiarazioni della lavoratrice, non sospettabile di un particolare favore nei confronti della società, emergano elementi non esattamente congruenti con la dedotta subordinazione. In primo luogo è un dato di fatto che , secondo quanto da lei stessa Parte_3 dichiarato, non fosse affatto una cameriera. In contrario dalle sue dichiarazioni emerge un ruolo direttivo (convenuto e in effetti svolto) che ben potrebbe essere compatibile con una gestione diretta del locale, che del resto è quanto la lavoratrice avrebbe riferito alla teste secondo la dichiarazione Tes_1 resa da quest'ultima davanti al Tribunale. Come pure non corrisponde certo all'id quod plerumque accidit che, in un rapporto di lavoro subordinato non si convengano le modalità
e la misura del compenso, all'atto dell'accordo45.
15. D'altro canto, è un dato che dalle dichiarazioni di non emerga in alcun modo come la sua attività Parte_3 sarebbe stata in concreto diretta da per conto della Per_2
7 società, né la circostanza risulta minimamente dalle altre deposizioni raccolte in istruttoria. Per contro non è irrilevante, ai fini della qualificazione del rapporto, la circostanza che, sempre secondo il racconto della lavoratrice, le parti non avessero originariamente inteso concludere un contratto di lavoro subordinato, ma vi fossero state indotte da terzi per ragioni del tutto esterne all'assetto dei loro interessi (non rileva qui stabilire se la ragione prospettata fosse o meno fondata). Così che, dalle dichiarazioni della lavoratrice, non emerge in maniera univoca se, in esito al consiglio della commercialista, le parti avessero inteso dare davvero attuazione al tipo negoziale prescelto o pensassero invece di semplicemente “nominare” così la loro relazione negoziale.
16. Pare allora al collegio che già la descrizione fatta da dell'accordo negoziale, come della sua attuazione, Parte_3 sia certamente compatibile con un rapporto contrattuale diverso dal lavoro subordinato, mentre non sono in contrario decisive le deposizioni degli altri testi, da cui, come si è detto, non emerge alcuna evidenza dell'esercizio del potere direttivo, da parte della preposta della società sulla prestazione della lavoratrice, né risultano gli indici sintomatici della subordinazione (nessuno dice di obblighi di orario o di giustificazione delle assenze, nessuno riferisce del contenuto economico dell'accordo tra le odierne litiganti).
17. Deve quindi ritenersi che gli elementi acquisiti in causa non consentano di ritenere raggiunta la prova della dedotta subordinazione, così come ritenuto dal primo giudice.
L'appello deve essere quindi respinto.
18. L'equivocità dei dati istruttori (che deve essere necessariamente valutata anche in relazione alla posizione dell'istituto, terzo rispetto al rapporto negoziale dalla cui
8 qualificazione dipende il suo diritto) impone una parziale compensazione (nella misura del 50%) delle spese del grado.
Il residuo, liquidato come in dispositivo, deve gravare sull' , con distrazione in favore del difensore della società. Pt_1
19. Infine, a norma del comma 17 dell'art. 1 legge
29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e dichiara compensate nel 50% le spese del grado. Condanna l'appellante alla rifusione del residuo 50%, che in tale percentuale liquida in € 961,50 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 12.12.2024
Il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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