Art. 12-bis. (( 1. Il Ministro delle finanze promuove le opportune intese con la Presidenza della Camera dei deputati e la Presidenza del Senato della Repubblica per realizzare il collegamento al sistema informativo dell'anagrafe tributaria degli uffici della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in modo da consentire l'accesso tramite terminale alle informazioni di carattere statistico contenute negli archivi del sistema informativo, nel pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, sulla base delle intese di cui al comma 1, sono adottate le disposizioni per definire le modalita' e i termini del collegamento di cui al medesimo comma, le aggregazioni dei dati da rendere disponibili e la periodicita' di aggiornamento, tenuto conto dei piani di sviluppo del sistema informativo dell'anagrafe tributaria ))
2. Con decreto del Ministro delle finanze, sulla base delle intese di cui al comma 1, sono adottate le disposizioni per definire le modalita' e i termini del collegamento di cui al medesimo comma, le aggregazioni dei dati da rendere disponibili e la periodicita' di aggiornamento, tenuto conto dei piani di sviluppo del sistema informativo dell'anagrafe tributaria ))