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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/12/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
R.G.N. 64/2023
Oggi all'udienza del 09/12/2025 davanti alla Giudice dott.ssa Viviana Alessandra
Piccione sono comparsi per parte opponente l'Avv. Crocitti, per parte opposta l'Avv. Travia, il quale sottolinea che il POD relativo all'impianto elettrico di cui si controverte risultava intestato alla proprietaria dell'immobile, tale circostanza induce a ritenere che vi sia l'obbligo di custodia anche dell'impianto, ai fini dell'eliminazione del POD occorrerebbe l'assenso del proprietario in ragione dell'annessione alla struttura del misuratore.
L'Avv. Crocitti insiste sul difetto di legittimazione ed evidenzia che la deduzione
è nuova rispetto a quanto già trattato.
L'Avv. Travia evidenzia che tutto ciò è stato già trattato negli scritti di causa.
IL Giudice
Preso atto, si ritira in camera di consiglio.
Palmi, 9/12/2025
Il GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico, dott.ssa Viviana Alessandra Piccione, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 64 del Registro Generale Contenzioso per l'anno
2023
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Avv. Maria Rosa Crocitti (C.F.: ), presso il cui C.F._2 studio, sito in Taurianova, Via Pentolai, 17, è elettivamente domiciliata;
- Opponente -
E
(C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Controparte_1
Imprese di Roma ), in persona del suo Procuratore speciale, Avv. P.IVA_1
rappresentata e difesa, come in atti, dall' Avv. Giovanni Travia CP_2
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Palmi, Corso Garibaldi C.F._3
n. 106, presso lo studio dell'Avv. Santina Ruggiero;
- Opposta –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Palmi n. 602/2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, opponeva il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 602/2022, emesso dal Tribunale di Palmi in favore della società di importo pari ad € 108.395,00, oltre Controparte_1 interessi sul capitale e spese del monitorio, per crediti insoluti da consumo di energia (periodo giugno 2017/febbraio 2020). Deduceva che la pretesa creditoria scaturiva da fattura di conguaglio n.
80837221140084 dell'8.11.2021, emessa dalla società fornitrice a seguito di un accertamento effettuato dai propri tecnici in data 8.10.2021, presso l'immobile di proprietà dell'opponente, nel corso del quale era stato rilevato un allaccio diretto alla rete destinato ad alimentare l'azienda agricola ivi esercitata.
1.1. A sostegno della spiegata opposizione, eccepiva in via Parte_1 preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, posto che, nel periodo oggetto di contestazione (giugno 2017-febbraio 2020), intestatario del contratto di utenza e utilizzatore della fornitura era il figlio, , sottoposto a Persona_1 procedimento penale per furto di energia, mentre l'attrice, totalmente estranea ai fatti contestati al figlio, era subentrata nella titolarità dell'utenza solo in data
20.02.2020.
Nel merito, parte opponente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per inesistenza del credito, siccome imputato dalla società ad un “prelievo irregolare di energia elettrica ad ella stessa non ascrivibile, piuttosto che all'inadempimento dell'obbligazione contrattuale di versamento del corrispettivo della fornitura riferibile al figlio. Contestava il quantum ingiunto, determinato solo forfettariamente dalla società somministratrice, attesa l'inidoneità della fattura commerciale a costituire prova del credito azionato.
Parte attrice eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione della pretesa inerente ai consumi del biennio antecedente alla data di fatturazione, ai sensi dell'art. 1, comma 4, L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) e la violazione degli obblighi informativi di cui alla Comunicazione ARERA n. 570/2018.
Concludeva chiedendo la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, con condanna della convenuta alle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. In data 16.04.2023, si costituiva in giudizio Controparte_1 che contestava il dedotto avversario insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. La società fornitrice deduceva in particolare: che la pretesa creditoria scaturiva da una verifica effettuata dai tecnici del distributore (e- distribuzione) e dalle Forze dell'ordine in data 08.10.2021, presso la fornitura
IT001E79189904, sita in Taurianova, Contrada Pegara n.31, riconducibile all'opponente; che, in tale sede, era stato accertato un allaccio diretto alla rete di distribuzione e alla linea destinato ad alimentare l'immobile e Controparte_3
l'azienda agricola ivi esercitata;
che in esito alle verifiche, la società
[...]
aveva ricostruito i consumi del periodo giugno 2017- Controparte_1 febbraio 2020, notificando all'utente una diffida di pagamento dell'importo accertato e ricostruito.
2.1. In ordine al profilo della legittimazione passiva dell'opponente, la società ingiungente, pur riconoscendo espressamente che nel periodo 2016/2017 la fornitura fosse intestata al sig. e che la sig.ra fosse Persona_1 Pt_1 divenuta intestataria di un contratto di fornitura con Enel energia solo da febbraio 2020, sosteneva tuttavia che, essendo l'utenza sprovvista di contratto al momento dell'allaccio abusivo, i consumi fossero da imputarsi all'opponente, in quanto proprietaria dell'immobile, ai sensi della delibera ARERA n. 156/2007.
2.3. Nel merito, la società convenuta ribadiva l'esistenza, la certezza e liquidità del credito azionato, avendo ricostruito i consumi del periodo con relazione dettagliata comunicata all'utente. Rilevava inoltre che, nel caso di specie,
l'efficacia probatoria della fattura era da ricollegarsi al prodromico verbale di accertamento dei tecnici, qualificabile alla stregua di verbale redatto da incaricato da pubblico servizio. Insisteva dunque per la conferma del decreto ingiuntivo con condanna dell'opponente alle spese di lite.
3. L'opposizione merita accoglimento attesa la fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'opponente.
La controversia ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo, emesso in favore della società opposta per consumi di energia elettrica da allaccio abusivo alla rete inerenti al periodo giugno 2017/ febbraio 2020, imputati all'attrice in ragione del titolo di proprietà dell'immobile, indipendentemente dalla concreta disponibilità dello stesso, sul presupposto degli obblighi di custodia che derivano dalla proprietà.
Sotto un profilo generale, è utile premettere che costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è sempre il creditore opposto, attore in senso sostanziale, a dover provare il diritto azionato in via monitoria, mentre è a carico del debitore/opponente, convenuto in senso sostanziale, l'onere di allegare i fatti modificativi o estintivi del diritto medesimo (ex plurimis, Cass.
25499/2021, Cass. 24629/2015, Cass. 21101/2015).
È pertanto la società creditrice a dover fornire la prova della pretesa, con la precisazione che la fattura, seppur registrata nella contabilità dell'emittente e costituendo titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo, non è tuttavia sufficiente a provare l'esistenza e l'entità del credito nel giudizio di cognizione
(Cass. 5915/2011).
In luce dei principi sopra enunciati, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di somme per prelievi irregolari di energia elettrica, in assenza di contratto di somministrazione, grava sul fornitore, quale attore in senso sostanziale, l'onere di provare non soltanto il titolo posto a base della fornitura, l'entità dei consumi fatturati e l'ammontare del corrispettivo dovuto, ma anche l'imputabilità dei prelievi irregolari al soggetto nei cui confronti fa valere la pretesa creditoria. È pacifico, infatti, che la semplice qualità di proprietario dell'immobile sul quale è stato rinvenuto il gruppo di misura non vale ad attribuire, per ciò solo, la responsabilità dei prelievi irregolari, essendo necessaria la prova specifica della imputabilità della condotta al debitore ingiunto e dell'esatta quantificazione dei consumi riferibili al periodo contestato.
3.1. Nel caso di specie, la società fornitrice non ha fornito elementi idonei a provare che il prelievo irregolare di energia elettrica sia ascrivibile alla condotta della proprietaria dell'immobile, odierna opponente. Le emergenze istruttorie escludono invece un diretto coinvolgimento della Sig.ra nella condotta Pt_1 abusiva.
Costituiscono infatti circostanze provate documentalmente, confermate peraltro dalla stessa società opposta nei propri atti difensivi:
a) che intestatario dell'utenza, al momento dell'allaccio abusivo (periodo
2016/2017), fosse il sig. , figlio dell'opponente e usufruttuario Persona_1 dell'immobile, il quale era presente in loco al momento dell'accertamento, sebbene si sia rifiutato di firmare il verbale;
b) che la comunicazione dell'esito della verifica è stata indirizzata da e- distribuzione a in qualità di utilizzatore dell'utenza; Persona_1
c) che la sig.ra è divenuta intestataria della fornitura in epoca Pt_1 successiva ai fatti contestati, come da contratto di somministrazione sottoscritto con Enel il 20 febbraio 2020;
d) che, l'immobile e l'azienda agricola ivi esercitata erano, all'epoca, nella disponibilità di e del padre, entrambi usufruttuari e Persona_1 Persona_2 utilizzatori dell'utenza, residuando in capo all'opponete la nuda proprietà;
e) che la sig.ra non è stata attinta da alcun addebito in sede penale, Pt_1 tant'è che unici destinatari del decreto di citazione diretta a giudizio sono stati i sig.ri e , imputati dei reati di cui agli artt. 110, 81 cpv, Persona_1 Persona_2
624 e 625 nm. 2 e n. 7 c.p., “perché, in concorso tra loro, in tempi diversi e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto, quali utilizzatori delle rispettive forniture elettriche, si impossessavano di un quantitativo imprecisato di KWh, sottraendola alla legittima proprietaria,
[...]
(come da verbale di verifica ed accertamento del Controparte_4
20.02.2020) mediante violenza sulle cose attuata con la realizzazione di un allaccio alla rete ENEL non autorizzato dai competenti enti, collegato agli immobili a loro uso, siti in Taurianova (RC), contrada Pegara nr. 31 …”1. Il decreto di citazione a giudizio certifica dunque la riconducibilità ai due imputati degli gli immobili interessati dall'allaccio abusivo specificando che “…la proprietà di – presente al momento del controllo - è costituita da un Parte_2 edificio ad un piano e da un capannone, mentre l'unità abitativa di Parte_3 consta in un fabbricato a due piani…”.
3.2. Orbene, l'appurata estraneità dell'opponente alla condotta abusiva posta in essere dal figlio e del marito, emersa dagli atti di indagine e dal decreto di citazione della Procura della Repubblica di Palmi, non ha trovato smentita nelle allegazioni della società opposta che non ha fornito alcun elemento per provare il coinvolgimento della sig.ra nel furto di energia e, dunque, la titolarità Pt_1 passiva del rapporto sostanziale in capo alla stessa. Né è sufficiente invocare la responsabilità riconducibile all'omessa custodia del bene immobile nel quale risulta installato il misuratore di energia, in quanto per pacifico e consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, è
l'usufruttuario il soggetto chiamato a rispondere di siffatte omissioni attesa l'effettiva disponibilità della cosa2.
4. L'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'opponente implica la revoca del decreto ingiuntivo.
Rimangono assorbiti gli altri motivi di opposizione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono suscettibili di liquidazione ai sensi del DM 55/2014, applicando i valori fra minimi e medi tabellari, in ragione della non particolare complessità della causa e della natura documentale dell'istruttoria svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, così provvede
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo del Tribunale di Palmi n. 602/2022;
- condanna la società in persona del l.r.p.t., Controparte_1 al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite che liquida in €
379,50, per spese anticipate ed € 10.000,00, per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, che distrae, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Crocitti Maria Rosa, dichiaratasi antistataria.
Manda alla Cancelleria per la pubblicazione della presente sentenza e per gli adempimenti di rito.
Palmi, 9/12/2025
Il GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vedi Decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pami (RGNR 386/2022). 2 Cassazione Civile ordinanza n. 202429 del 24 giugno 2022.
SEZIONE CIVILE
R.G.N. 64/2023
Oggi all'udienza del 09/12/2025 davanti alla Giudice dott.ssa Viviana Alessandra
Piccione sono comparsi per parte opponente l'Avv. Crocitti, per parte opposta l'Avv. Travia, il quale sottolinea che il POD relativo all'impianto elettrico di cui si controverte risultava intestato alla proprietaria dell'immobile, tale circostanza induce a ritenere che vi sia l'obbligo di custodia anche dell'impianto, ai fini dell'eliminazione del POD occorrerebbe l'assenso del proprietario in ragione dell'annessione alla struttura del misuratore.
L'Avv. Crocitti insiste sul difetto di legittimazione ed evidenzia che la deduzione
è nuova rispetto a quanto già trattato.
L'Avv. Travia evidenzia che tutto ciò è stato già trattato negli scritti di causa.
IL Giudice
Preso atto, si ritira in camera di consiglio.
Palmi, 9/12/2025
Il GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico, dott.ssa Viviana Alessandra Piccione, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 64 del Registro Generale Contenzioso per l'anno
2023
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Avv. Maria Rosa Crocitti (C.F.: ), presso il cui C.F._2 studio, sito in Taurianova, Via Pentolai, 17, è elettivamente domiciliata;
- Opponente -
E
(C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Controparte_1
Imprese di Roma ), in persona del suo Procuratore speciale, Avv. P.IVA_1
rappresentata e difesa, come in atti, dall' Avv. Giovanni Travia CP_2
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Palmi, Corso Garibaldi C.F._3
n. 106, presso lo studio dell'Avv. Santina Ruggiero;
- Opposta –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Palmi n. 602/2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, opponeva il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 602/2022, emesso dal Tribunale di Palmi in favore della società di importo pari ad € 108.395,00, oltre Controparte_1 interessi sul capitale e spese del monitorio, per crediti insoluti da consumo di energia (periodo giugno 2017/febbraio 2020). Deduceva che la pretesa creditoria scaturiva da fattura di conguaglio n.
80837221140084 dell'8.11.2021, emessa dalla società fornitrice a seguito di un accertamento effettuato dai propri tecnici in data 8.10.2021, presso l'immobile di proprietà dell'opponente, nel corso del quale era stato rilevato un allaccio diretto alla rete destinato ad alimentare l'azienda agricola ivi esercitata.
1.1. A sostegno della spiegata opposizione, eccepiva in via Parte_1 preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, posto che, nel periodo oggetto di contestazione (giugno 2017-febbraio 2020), intestatario del contratto di utenza e utilizzatore della fornitura era il figlio, , sottoposto a Persona_1 procedimento penale per furto di energia, mentre l'attrice, totalmente estranea ai fatti contestati al figlio, era subentrata nella titolarità dell'utenza solo in data
20.02.2020.
Nel merito, parte opponente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per inesistenza del credito, siccome imputato dalla società ad un “prelievo irregolare di energia elettrica ad ella stessa non ascrivibile, piuttosto che all'inadempimento dell'obbligazione contrattuale di versamento del corrispettivo della fornitura riferibile al figlio. Contestava il quantum ingiunto, determinato solo forfettariamente dalla società somministratrice, attesa l'inidoneità della fattura commerciale a costituire prova del credito azionato.
Parte attrice eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione della pretesa inerente ai consumi del biennio antecedente alla data di fatturazione, ai sensi dell'art. 1, comma 4, L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) e la violazione degli obblighi informativi di cui alla Comunicazione ARERA n. 570/2018.
Concludeva chiedendo la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, con condanna della convenuta alle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. In data 16.04.2023, si costituiva in giudizio Controparte_1 che contestava il dedotto avversario insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. La società fornitrice deduceva in particolare: che la pretesa creditoria scaturiva da una verifica effettuata dai tecnici del distributore (e- distribuzione) e dalle Forze dell'ordine in data 08.10.2021, presso la fornitura
IT001E79189904, sita in Taurianova, Contrada Pegara n.31, riconducibile all'opponente; che, in tale sede, era stato accertato un allaccio diretto alla rete di distribuzione e alla linea destinato ad alimentare l'immobile e Controparte_3
l'azienda agricola ivi esercitata;
che in esito alle verifiche, la società
[...]
aveva ricostruito i consumi del periodo giugno 2017- Controparte_1 febbraio 2020, notificando all'utente una diffida di pagamento dell'importo accertato e ricostruito.
2.1. In ordine al profilo della legittimazione passiva dell'opponente, la società ingiungente, pur riconoscendo espressamente che nel periodo 2016/2017 la fornitura fosse intestata al sig. e che la sig.ra fosse Persona_1 Pt_1 divenuta intestataria di un contratto di fornitura con Enel energia solo da febbraio 2020, sosteneva tuttavia che, essendo l'utenza sprovvista di contratto al momento dell'allaccio abusivo, i consumi fossero da imputarsi all'opponente, in quanto proprietaria dell'immobile, ai sensi della delibera ARERA n. 156/2007.
2.3. Nel merito, la società convenuta ribadiva l'esistenza, la certezza e liquidità del credito azionato, avendo ricostruito i consumi del periodo con relazione dettagliata comunicata all'utente. Rilevava inoltre che, nel caso di specie,
l'efficacia probatoria della fattura era da ricollegarsi al prodromico verbale di accertamento dei tecnici, qualificabile alla stregua di verbale redatto da incaricato da pubblico servizio. Insisteva dunque per la conferma del decreto ingiuntivo con condanna dell'opponente alle spese di lite.
3. L'opposizione merita accoglimento attesa la fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'opponente.
La controversia ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo, emesso in favore della società opposta per consumi di energia elettrica da allaccio abusivo alla rete inerenti al periodo giugno 2017/ febbraio 2020, imputati all'attrice in ragione del titolo di proprietà dell'immobile, indipendentemente dalla concreta disponibilità dello stesso, sul presupposto degli obblighi di custodia che derivano dalla proprietà.
Sotto un profilo generale, è utile premettere che costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è sempre il creditore opposto, attore in senso sostanziale, a dover provare il diritto azionato in via monitoria, mentre è a carico del debitore/opponente, convenuto in senso sostanziale, l'onere di allegare i fatti modificativi o estintivi del diritto medesimo (ex plurimis, Cass.
25499/2021, Cass. 24629/2015, Cass. 21101/2015).
È pertanto la società creditrice a dover fornire la prova della pretesa, con la precisazione che la fattura, seppur registrata nella contabilità dell'emittente e costituendo titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo, non è tuttavia sufficiente a provare l'esistenza e l'entità del credito nel giudizio di cognizione
(Cass. 5915/2011).
In luce dei principi sopra enunciati, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di somme per prelievi irregolari di energia elettrica, in assenza di contratto di somministrazione, grava sul fornitore, quale attore in senso sostanziale, l'onere di provare non soltanto il titolo posto a base della fornitura, l'entità dei consumi fatturati e l'ammontare del corrispettivo dovuto, ma anche l'imputabilità dei prelievi irregolari al soggetto nei cui confronti fa valere la pretesa creditoria. È pacifico, infatti, che la semplice qualità di proprietario dell'immobile sul quale è stato rinvenuto il gruppo di misura non vale ad attribuire, per ciò solo, la responsabilità dei prelievi irregolari, essendo necessaria la prova specifica della imputabilità della condotta al debitore ingiunto e dell'esatta quantificazione dei consumi riferibili al periodo contestato.
3.1. Nel caso di specie, la società fornitrice non ha fornito elementi idonei a provare che il prelievo irregolare di energia elettrica sia ascrivibile alla condotta della proprietaria dell'immobile, odierna opponente. Le emergenze istruttorie escludono invece un diretto coinvolgimento della Sig.ra nella condotta Pt_1 abusiva.
Costituiscono infatti circostanze provate documentalmente, confermate peraltro dalla stessa società opposta nei propri atti difensivi:
a) che intestatario dell'utenza, al momento dell'allaccio abusivo (periodo
2016/2017), fosse il sig. , figlio dell'opponente e usufruttuario Persona_1 dell'immobile, il quale era presente in loco al momento dell'accertamento, sebbene si sia rifiutato di firmare il verbale;
b) che la comunicazione dell'esito della verifica è stata indirizzata da e- distribuzione a in qualità di utilizzatore dell'utenza; Persona_1
c) che la sig.ra è divenuta intestataria della fornitura in epoca Pt_1 successiva ai fatti contestati, come da contratto di somministrazione sottoscritto con Enel il 20 febbraio 2020;
d) che, l'immobile e l'azienda agricola ivi esercitata erano, all'epoca, nella disponibilità di e del padre, entrambi usufruttuari e Persona_1 Persona_2 utilizzatori dell'utenza, residuando in capo all'opponete la nuda proprietà;
e) che la sig.ra non è stata attinta da alcun addebito in sede penale, Pt_1 tant'è che unici destinatari del decreto di citazione diretta a giudizio sono stati i sig.ri e , imputati dei reati di cui agli artt. 110, 81 cpv, Persona_1 Persona_2
624 e 625 nm. 2 e n. 7 c.p., “perché, in concorso tra loro, in tempi diversi e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto, quali utilizzatori delle rispettive forniture elettriche, si impossessavano di un quantitativo imprecisato di KWh, sottraendola alla legittima proprietaria,
[...]
(come da verbale di verifica ed accertamento del Controparte_4
20.02.2020) mediante violenza sulle cose attuata con la realizzazione di un allaccio alla rete ENEL non autorizzato dai competenti enti, collegato agli immobili a loro uso, siti in Taurianova (RC), contrada Pegara nr. 31 …”1. Il decreto di citazione a giudizio certifica dunque la riconducibilità ai due imputati degli gli immobili interessati dall'allaccio abusivo specificando che “…la proprietà di – presente al momento del controllo - è costituita da un Parte_2 edificio ad un piano e da un capannone, mentre l'unità abitativa di Parte_3 consta in un fabbricato a due piani…”.
3.2. Orbene, l'appurata estraneità dell'opponente alla condotta abusiva posta in essere dal figlio e del marito, emersa dagli atti di indagine e dal decreto di citazione della Procura della Repubblica di Palmi, non ha trovato smentita nelle allegazioni della società opposta che non ha fornito alcun elemento per provare il coinvolgimento della sig.ra nel furto di energia e, dunque, la titolarità Pt_1 passiva del rapporto sostanziale in capo alla stessa. Né è sufficiente invocare la responsabilità riconducibile all'omessa custodia del bene immobile nel quale risulta installato il misuratore di energia, in quanto per pacifico e consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, è
l'usufruttuario il soggetto chiamato a rispondere di siffatte omissioni attesa l'effettiva disponibilità della cosa2.
4. L'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'opponente implica la revoca del decreto ingiuntivo.
Rimangono assorbiti gli altri motivi di opposizione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono suscettibili di liquidazione ai sensi del DM 55/2014, applicando i valori fra minimi e medi tabellari, in ragione della non particolare complessità della causa e della natura documentale dell'istruttoria svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, così provvede
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo del Tribunale di Palmi n. 602/2022;
- condanna la società in persona del l.r.p.t., Controparte_1 al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite che liquida in €
379,50, per spese anticipate ed € 10.000,00, per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, che distrae, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Crocitti Maria Rosa, dichiaratasi antistataria.
Manda alla Cancelleria per la pubblicazione della presente sentenza e per gli adempimenti di rito.
Palmi, 9/12/2025
Il GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vedi Decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pami (RGNR 386/2022). 2 Cassazione Civile ordinanza n. 202429 del 24 giugno 2022.