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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/12/2024, n. 5842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5842 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati:
1. dott. Cannata Baratta Presidente rel. est.
2. dott. Lidia Greco Giudice
3. dott. Venera Condorelli Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3343/2023 R.G. promossa da nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio dell'avv. Dario Di Stefano che rapp. e dif. per procura in atti.
RICORRENTE
Contro
, nato in [...] il [...]. Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE
Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio in deliberazione, ed indi decisa in data 18/10/2024, in esito al decorso in data 17/9/2024 dei termini di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo chiedeva al Tribunale di Parte_1
Catania la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio che in data 23/6/2015 aveva contratto con e dal Controparte_1
quale era nata una figlia, in data 18/3/2016. Esponeva di essersi Per_1
separata dal coniuge sin dal 2022 e di non essersi più riconciliata con il
1 predetto;
svolgeva le deduzioni e richieste ivi calendate.
Davanti al Presidente alla udienza in data 13/6/2023, per l'esperimento del rituale tentativo di conciliazione - nonostante la rituale notificazione ad degli atti processuali a mani della conv. Controparte_1
madre in data 9/3/2023 - compariva esclusivamente Controparte_2
la ricorrente che insisteva in ricorso.
In esito agli svolgimenti processuali dal codice di rito prescritti e dalla parte istati, venuta la causa alla fissata udienza in data 18/6/2024 dinnanzi al Giudice Istruttore, odierno presidente estensore, l'attrice
, sola comparsa in persona del di lei difensore avv. Parte_1
Biagio Mertoli in sost. del procuratore alle liti e difensore, avv. Dario
Di Stefano, mentre il coniuge convenuto riteneva di restare contumace in giudizio nonostante la rituale notificazione allo stesso degli atti processuali, precisava le conclusioni “chiedendo pronunziarsi la cessazione effetti civili del matrimonio con integrale conferma delle condizioni di cui alla separazione consensuale omologata come in ricorso istato””, onde la causa veniva rimessa al Collegio in deliberazione, ed indi decisa in data 18/10/2024 in esito al decorso in data 17/9/2024 dei termini di legge termini per il deposito degli scritti conclusionali e della trasmissione al Giudice del fascicolo processuale in data 8/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi contumacia del convenuto
[...]
, il quale non ha ritenuto di costituirsi in giudizio Controparte_1
nonostante la rituale e tempestiva notificazione allo stesso degli atti processuali giusta quanto in svolgimento espressamente enunciato.
Deve affermarsi la ricorrenza di tutte le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n.
2 lett. b) legge 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
2 Lo stato di separazione personale consensuale sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo, invero, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologazione n. cron. 669/2022 emanato in data 28/2/2022 dal Tribunale di Catania, né risulta eccepita da parte convenuta la interruzione della separazione.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo in equivoco della definiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale. Và pertanto statuito nei termini per cui è domanda in ricorso nei termini delle condizioni di natura personale ed economica rese in sede di separazione consensuale omologata con decreto n. cron.
669/2022 emanato in data 28/2/2022 dal Tribunale di
Catania;
e ciò, basti, non omettendosi tuttavia d'evidenziare la mancata collaborazione dell' alla ricostruzione della CP_1
di lui attuali specifiche condizioni economico-patrimoniale nel Superiore Interesse della prole in violazione dell'obbligo sullo stesso gravante di produzione della documentazione economico-reddituale, ben rammentandosi che già Corte Cost., 21/10/2005, n. 394 espressamente afferma che il
DOVERE DI MANTENERE, ISTRUIRE ED EDUCARE i figli accede al diritto che alla prole deriva dalla responsabilità genitoriale prevista dall'art. 30 della Costituzione ed è teso a favorire il corretto sviluppo della personalità del minore in quanto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito e dalla stessa Corte
3 Costituzionale è stato “riconosciuto che gli obblighi di mantenimento ed educazione della prole, derivanti dalla qualità di genitore, trovano fondamento nell'art. 30 Cost., che si richiama alla responsabilità genitoriale. Il concetto di mantenimento, come evidenziato nella menzionata sentenza n. 166 del 1998, comprende in via primaria il soddisfacimento delle esigenze materiali, connesse inscindibilmente alla prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto sviluppo psicologico e fisico del figlio …” (Corte Cost., 30/7/2008, n. 308).
Non sarà infine inutile rammentare che, la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge
27/5/1991, n. 176, e dotata di forza costituzionalmente cogente ex art. 31 secondo comma della Costituzione della Repubblica Italiana giusta
Corte Cost., 30/1/2002, n. 1, riconosce che “il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione”
(Preambolo) onde, solo se la coppia genitoriale (nella fattispecie sub iudice trattasi di genitori biologici), è in grado – per idoneità ed adeguatezza – di assicurare al figlio minorenne il necessario - “ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità”- “clima di felicità, di amore, di comprensione”, la detta coppia genitoriale – o quello dei genitori che di tanto sia capace, idoneo ed adeguato – può essere mantenuta nella “funzione genitoriale” e nella titolarità ed esercizio della responsabilità genitoriale quale ancora una volta definita della detta
Convenzione di New York come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” nell'esercizio della quale “devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo” (art. 18)
4 ben evidenziato che, in ogni caso, “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative e degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente” (art. 3.1.) onde “nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione deve: a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore…” (art. 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (minori degli anni 18), adottata dal Consiglio d'Europa a
Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77) postocchè “In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente” (art. 24 della
Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata dal
Consiglio d'Europa a Nizza il 7/12/2000 avente “lo stesso valore giuridico dei Trattati” ex art. 6 TUE come riscritto dal Trattato di Lisbona); ben si consideri che il cd. “principio della bigenitorialità”, recte “diritto alla plurigenitorialità”, è in realtà il diritto del figlio alla “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, IDONEA A Persona_2
UNA STABILE CONSUETUDINE DI VITA E SALDE RELAZIONI
AFFETTIVE CON ENTRAMBI, NEL DOVERE DEI PRIMI
DI COOPERARE NELL'ASSISTENZA,
EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE” (ex multis Cass.,
8/4/2019, n. 9764), diritto dunque funzionale ad assicurare al fanciullo
“lo sviluppo armonioso e completo della sua personalità” (Convenzione
5 sui Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in
Italia con legge 27/5/1991, n. 176) dal momento che, la responsabilità genitoriale è definita della detta Convenzione di New York all'art. 18 come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo”: e deve ben rimarcarsi che, essendo appunto il diritto alla plurigenitorialità, un diritto del figlio funzionale allo “sviluppo armonioso e completo della sua personalità” - in armonia con la conquista di civiltà costituita dalla affermazione in sede sovranazionale
(art. 18 della Convenzione di New York) del principio che, secondo una formula sinteticamente significativa e significante, che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della “genitorialità funzionale” in contrasto con il pregresso principio che, secondo una formula sinteticamente significativa e significante che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della “genitorialità potestativa” – detto principio “principio della bigenitorialità” - che, per vero, meglio deve nominarsi della “plurigenitorialità” attesa la feconda multiformità delle esperienze sociali in ambito così nazionale come extranazionale – non è già un anacronistico residuo della soppressa
“genitorialità potestativa”, ma il pregnantissimo costituente della
“genitorialità funzionale”, in quanto diritto del minore alla “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione”, per il qual fine, appunto, è attribuita ai genitori quella “responsabilità genitoriale” quale definita della detta Convenzione di New York come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” assicurandogli quel “clima di felicità, di amore, di comprensione”
6 ritenuto indispensabile “ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità”: donde, appunto si mutua la proposta dizione di “genitorialità funzionale”, non omettendosi d'evidenziare che – come detto - già Corte Cost., 21/10/2005, n. 394 espressamente afferma che il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli accede al diritto che alla prole deriva dalla responsabilità genitoriale prevista dall'art. 30 della Costituzione ed è teso a favorire il corretto sviluppo della personalità del minore in quanto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito e dalla stessa Corte
Costituzionale è stato “riconosciuto che gli obblighi di mantenimento ed educazione della prole, derivanti dalla qualità di genitore, trovano fondamento nell'art. 30 Cost., che si richiama alla responsabilità genitoriale. Il concetto di mantenimento, come evidenziato nella menzionata sentenza n. 166 del 1998, comprende in via primaria il soddisfacimento delle esigenze materiali, connesse inscindibilmente alla prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto sviluppo psicologico e fisico del figlio …”(Corte Cost., 30/7/2008, n. 308); deve inoltre ben evidenziarsi che, la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176, e dotata di forza costituzionalmente cogente ex art. 31 secondo comma della
Costituzione della Repubblica Italiana giusta Corte Cost., 30/1/2002, n.
1, riconosce che “il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione” (Preambolo) onde, solo se la
7 coppia genitoriale (nella fattispecie sub iudice trattasi di genitori biologici), è in grado – per idoneità ed adeguatezza – di assicurare al figlio minorenne il necessario - “ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità”- “clima di felicità, di amore, di comprensione”, la detta coppia genitoriale – o quello dei genitori che di tanto sia capace, idoneo ed adeguato – può essere mantenuta nella “funzione genitoriale” e nella titolarità ed esercizio della responsabilità genitoriale quale ancora una volta definita della detta Convenzione di
New York come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” nell'esercizio della quale “devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo” (art. 18) ben evidenziato che, in ogni caso, “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative e degli organi legislativi,
l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente” (art. 3.1.) onde “nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione deve: a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore…” (art. 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (minori degli anni 18), adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n.
77) postocchè “In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente” (art. 24 della Carta dei
Diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata dal Consiglio
8 d'Europa a Nizza il 7/12/2000 avente “lo stesso valore giuridico dei
Trattati” ex art. 6 TUE come riscritto dal Trattato di Lisbona); inoltre, il cd. “principio della bigenitorialità”, recte “diritto alla plurigenitorialità”, è in realtà il diritto del figlio alla “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione” (ex multis
Cass., 8/4/2019, n. 9764), diritto dunque funzionale ad assicurare al fanciullo “lo sviluppo armonioso e completo della sua personalità” (Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176) dal momento che, la responsabilità genitoriale
è definita della detta Convenzione di New York all'art. 18 come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo”: e deve ben rimarcarsi che, essendo appunto il diritto alla plurigenitorialità, un diritto del figlio funzionale allo “sviluppo armonioso e completo della sua personalità” - in armonia con la conquista di civiltà costituita dalla affermazione in sede sovranazionale
(art. 18 della Convenzione di New York) del principio che, secondo una formula sinteticamente significativa e significante, che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della
“genitorialità funzionale” in contrasto con il pregresso principio che, secondo una formula sinteticamente significativa e significante che
9 l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della
“genitorialità potestativa” – detto “principio della bigenitorialità” - che, per vero, meglio deve nominarsi della “plurigenitorialità” attesa la feconda multiformità delle esperienze sociali in ambito così nazionale come extranazionale – non è già un anacronistico residuo della soppressa “genitorialità potestativa”, ma il pregnantissimo costituente della “genitorialità funzionale”, in quanto diritto del minore alla
“presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione”, per il qual fine, appunto, è attribuita ai genitori quella
“responsabilità comune” (art. 18 della Convenzione di New
York) quale definita della detta Convenzione di New York come
“la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” assicurandogli quel “clima di felicità, di amore, di comprensione” ritenuto indispensabile “ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità”: donde, appunto si mutua la proposta dizione di
“genitorialità funzionale” che ha ricevuto perspicuo avallo anche da recentissimo pronunciamento nomofilattico del Supremo Collegio a tenore del quale
“tanto l'assunzione di responsabilità da parte dei genitori, prevista dall'art. 316 c.c., quanto il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i discendenti, riconosciuto dall'art. 317-bis c.c.,
10 costituiscono situazioni giuridiche "serventi" focalizzate sul primario interesse del minore, sulla sua protezione e sull'esigenza che egli cresca con il sostegno di un adeguato ambiente familiare” (così, in termini,
Cass., 31 gennaio 2023, n. 2881) attesocchè “Il focus del diritto vivente e della giurisprudenza di questa Corte si
è, dunque, concentrato sul primario interesse del minore, principio che è riconducibile agli artt. 2, 30 (sentenze n. 102 del
2020 e n. 11 del 1981) e 31 Cost. (sentenze n. 102 del 2020, n.
272, n. 76 e n. 17 del 2017, n. 205 del 2015, n. 239 del 2014) e che viene proclamato anche da molteplici fonti internazionali, indirettamente o direttamente vincolanti il nostro ordinamento
(la Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio
1991, n. 176; la Dichiarazione sui principi sociali e legali riguardo alla protezione e sicurezza sociale dei bambini, approvata a New York il 3 dicembre 1986; il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato a New
York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25
ottobre 1977, n. 881; la Convenzione di Strasburgo in materia di adozione, elaborata dal Consiglio d'Europa, entrata in vigore il
26 aprile 1968 e ratificata dall'Italia con la legge 22 maggio
1974, n. 357, nonché da fonti europee (l'art. 24, comma 2, della
11 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, CDFUE,
proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il
12 dicembre 2007; gli artt. 8 e 14 CEDU), come rispettivamente interpretate dalla Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.” (così, in termini, Corte Costituzionale,
28/03/2022, n.79);
e deve essere ben chiaro non soltanto il definitivo tramonto della cd. “genitorialità potestativa” – per vero già superata dalla Convenzione di New York ed indi soppiantata dalla
“genitorialità funzionale” certo meno “comoda” della pregressa in quanto attinente non già al referente generativo ma al referente appunto “funzionale” – ma altresì “la nuova concezione non più incentrata sul minore "oggetto" di tutela,
ma sul MINORE "SOGGETTO" TITOLARE DI DIRITTI
SOGGETTIVI PERFETTI, AUTONOMI ED AZIONABILI”
(in termini, Cass., 26/3/2010, n. 7282); deve altresì rimarcarsi che, a tenore del disposto di cui all'art. 2 della Costituzione della Repubblica “La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali (e, prima tra tutte, la famiglia postocchè il figlio “DEVE crescere in un ambiente familiare in
12 un clima di felicità, di amore, di comprensione”) ove si svolge la sua personalità” (art. 2 della Costituzione della Repubblica); a tenore della Convenzione sui
Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla
Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991,
n. 176, “Il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché
l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti, sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo”
essendo
“la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli” ed a tenore del disposto di cui all'art. 1 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione
Europea proclamata dal Consiglio d'Europa a Nizza il 7/12/2000 avente “lo stesso valore giuridico dei Trattati” ex art. 6 TUE come riscritto dal Trattato di Lisbona 26.10.2012 Gazzetta ufficiale
13 dell'Unione europea C 326/391) “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata” ed a tenore dell'art. 21: “Non discriminazione 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. 2.
Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità”; non può poi omettersi d'evidenziare che con il recente pronunciamento n. 13217/2021 in data
17/5/2021 la Corte Suprema di Cassazione, ha opportunamente ribadito che “in materia di affidamento dei figli minori, è stato affermato che il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di
14 relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonchè sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l'interesse del minore e, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità (Cass., n. 28244/19)”.
Nulla va statuito per spese ex art. 91 cpc attesa la natura della presente statuizione che, siccome principalmente attinente allo status imprescindibilmente oggetto di necessaria statuizione sentenziale, esclude la sussistenza di soccombenza alcuna in assenza di contestazioni od eccezioni.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella contumacia del resistente , pronunzia la cessazione effetti Controparte_1
civili del matrimonio celebrato in Biancavilla il 23/6/2015 tra Pt_1
nata in [...] il [...] e
[...] Controparte_1
, nato in [...] il [...] e trascritto nel
[...]
registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
Biancavilla, anno 2015, n. 27, parte II, serie A, statuendo quanto specificamente in parte motiva;
15 ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla per spese.
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale il 18/10/2024
Il Presidente Estensore
Cannata Baratta
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati:
1. dott. Cannata Baratta Presidente rel. est.
2. dott. Lidia Greco Giudice
3. dott. Venera Condorelli Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3343/2023 R.G. promossa da nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio dell'avv. Dario Di Stefano che rapp. e dif. per procura in atti.
RICORRENTE
Contro
, nato in [...] il [...]. Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE
Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio in deliberazione, ed indi decisa in data 18/10/2024, in esito al decorso in data 17/9/2024 dei termini di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo chiedeva al Tribunale di Parte_1
Catania la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio che in data 23/6/2015 aveva contratto con e dal Controparte_1
quale era nata una figlia, in data 18/3/2016. Esponeva di essersi Per_1
separata dal coniuge sin dal 2022 e di non essersi più riconciliata con il
1 predetto;
svolgeva le deduzioni e richieste ivi calendate.
Davanti al Presidente alla udienza in data 13/6/2023, per l'esperimento del rituale tentativo di conciliazione - nonostante la rituale notificazione ad degli atti processuali a mani della conv. Controparte_1
madre in data 9/3/2023 - compariva esclusivamente Controparte_2
la ricorrente che insisteva in ricorso.
In esito agli svolgimenti processuali dal codice di rito prescritti e dalla parte istati, venuta la causa alla fissata udienza in data 18/6/2024 dinnanzi al Giudice Istruttore, odierno presidente estensore, l'attrice
, sola comparsa in persona del di lei difensore avv. Parte_1
Biagio Mertoli in sost. del procuratore alle liti e difensore, avv. Dario
Di Stefano, mentre il coniuge convenuto riteneva di restare contumace in giudizio nonostante la rituale notificazione allo stesso degli atti processuali, precisava le conclusioni “chiedendo pronunziarsi la cessazione effetti civili del matrimonio con integrale conferma delle condizioni di cui alla separazione consensuale omologata come in ricorso istato””, onde la causa veniva rimessa al Collegio in deliberazione, ed indi decisa in data 18/10/2024 in esito al decorso in data 17/9/2024 dei termini di legge termini per il deposito degli scritti conclusionali e della trasmissione al Giudice del fascicolo processuale in data 8/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi contumacia del convenuto
[...]
, il quale non ha ritenuto di costituirsi in giudizio Controparte_1
nonostante la rituale e tempestiva notificazione allo stesso degli atti processuali giusta quanto in svolgimento espressamente enunciato.
Deve affermarsi la ricorrenza di tutte le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n.
2 lett. b) legge 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
2 Lo stato di separazione personale consensuale sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo, invero, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologazione n. cron. 669/2022 emanato in data 28/2/2022 dal Tribunale di Catania, né risulta eccepita da parte convenuta la interruzione della separazione.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo in equivoco della definiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale. Và pertanto statuito nei termini per cui è domanda in ricorso nei termini delle condizioni di natura personale ed economica rese in sede di separazione consensuale omologata con decreto n. cron.
669/2022 emanato in data 28/2/2022 dal Tribunale di
Catania;
e ciò, basti, non omettendosi tuttavia d'evidenziare la mancata collaborazione dell' alla ricostruzione della CP_1
di lui attuali specifiche condizioni economico-patrimoniale nel Superiore Interesse della prole in violazione dell'obbligo sullo stesso gravante di produzione della documentazione economico-reddituale, ben rammentandosi che già Corte Cost., 21/10/2005, n. 394 espressamente afferma che il
DOVERE DI MANTENERE, ISTRUIRE ED EDUCARE i figli accede al diritto che alla prole deriva dalla responsabilità genitoriale prevista dall'art. 30 della Costituzione ed è teso a favorire il corretto sviluppo della personalità del minore in quanto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito e dalla stessa Corte
3 Costituzionale è stato “riconosciuto che gli obblighi di mantenimento ed educazione della prole, derivanti dalla qualità di genitore, trovano fondamento nell'art. 30 Cost., che si richiama alla responsabilità genitoriale. Il concetto di mantenimento, come evidenziato nella menzionata sentenza n. 166 del 1998, comprende in via primaria il soddisfacimento delle esigenze materiali, connesse inscindibilmente alla prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto sviluppo psicologico e fisico del figlio …” (Corte Cost., 30/7/2008, n. 308).
Non sarà infine inutile rammentare che, la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge
27/5/1991, n. 176, e dotata di forza costituzionalmente cogente ex art. 31 secondo comma della Costituzione della Repubblica Italiana giusta
Corte Cost., 30/1/2002, n. 1, riconosce che “il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione”
(Preambolo) onde, solo se la coppia genitoriale (nella fattispecie sub iudice trattasi di genitori biologici), è in grado – per idoneità ed adeguatezza – di assicurare al figlio minorenne il necessario - “ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità”- “clima di felicità, di amore, di comprensione”, la detta coppia genitoriale – o quello dei genitori che di tanto sia capace, idoneo ed adeguato – può essere mantenuta nella “funzione genitoriale” e nella titolarità ed esercizio della responsabilità genitoriale quale ancora una volta definita della detta
Convenzione di New York come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” nell'esercizio della quale “devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo” (art. 18)
4 ben evidenziato che, in ogni caso, “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative e degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente” (art. 3.1.) onde “nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione deve: a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore…” (art. 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (minori degli anni 18), adottata dal Consiglio d'Europa a
Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77) postocchè “In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente” (art. 24 della
Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata dal
Consiglio d'Europa a Nizza il 7/12/2000 avente “lo stesso valore giuridico dei Trattati” ex art. 6 TUE come riscritto dal Trattato di Lisbona); ben si consideri che il cd. “principio della bigenitorialità”, recte “diritto alla plurigenitorialità”, è in realtà il diritto del figlio alla “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, IDONEA A Persona_2
UNA STABILE CONSUETUDINE DI VITA E SALDE RELAZIONI
AFFETTIVE CON ENTRAMBI, NEL DOVERE DEI PRIMI
DI COOPERARE NELL'ASSISTENZA,
EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE” (ex multis Cass.,
8/4/2019, n. 9764), diritto dunque funzionale ad assicurare al fanciullo
“lo sviluppo armonioso e completo della sua personalità” (Convenzione
5 sui Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in
Italia con legge 27/5/1991, n. 176) dal momento che, la responsabilità genitoriale è definita della detta Convenzione di New York all'art. 18 come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo”: e deve ben rimarcarsi che, essendo appunto il diritto alla plurigenitorialità, un diritto del figlio funzionale allo “sviluppo armonioso e completo della sua personalità” - in armonia con la conquista di civiltà costituita dalla affermazione in sede sovranazionale
(art. 18 della Convenzione di New York) del principio che, secondo una formula sinteticamente significativa e significante, che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della “genitorialità funzionale” in contrasto con il pregresso principio che, secondo una formula sinteticamente significativa e significante che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della “genitorialità potestativa” – detto principio “principio della bigenitorialità” - che, per vero, meglio deve nominarsi della “plurigenitorialità” attesa la feconda multiformità delle esperienze sociali in ambito così nazionale come extranazionale – non è già un anacronistico residuo della soppressa
“genitorialità potestativa”, ma il pregnantissimo costituente della
“genitorialità funzionale”, in quanto diritto del minore alla “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione”, per il qual fine, appunto, è attribuita ai genitori quella “responsabilità genitoriale” quale definita della detta Convenzione di New York come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” assicurandogli quel “clima di felicità, di amore, di comprensione”
6 ritenuto indispensabile “ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità”: donde, appunto si mutua la proposta dizione di “genitorialità funzionale”, non omettendosi d'evidenziare che – come detto - già Corte Cost., 21/10/2005, n. 394 espressamente afferma che il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli accede al diritto che alla prole deriva dalla responsabilità genitoriale prevista dall'art. 30 della Costituzione ed è teso a favorire il corretto sviluppo della personalità del minore in quanto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito e dalla stessa Corte
Costituzionale è stato “riconosciuto che gli obblighi di mantenimento ed educazione della prole, derivanti dalla qualità di genitore, trovano fondamento nell'art. 30 Cost., che si richiama alla responsabilità genitoriale. Il concetto di mantenimento, come evidenziato nella menzionata sentenza n. 166 del 1998, comprende in via primaria il soddisfacimento delle esigenze materiali, connesse inscindibilmente alla prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto sviluppo psicologico e fisico del figlio …”(Corte Cost., 30/7/2008, n. 308); deve inoltre ben evidenziarsi che, la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176, e dotata di forza costituzionalmente cogente ex art. 31 secondo comma della
Costituzione della Repubblica Italiana giusta Corte Cost., 30/1/2002, n.
1, riconosce che “il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione” (Preambolo) onde, solo se la
7 coppia genitoriale (nella fattispecie sub iudice trattasi di genitori biologici), è in grado – per idoneità ed adeguatezza – di assicurare al figlio minorenne il necessario - “ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità”- “clima di felicità, di amore, di comprensione”, la detta coppia genitoriale – o quello dei genitori che di tanto sia capace, idoneo ed adeguato – può essere mantenuta nella “funzione genitoriale” e nella titolarità ed esercizio della responsabilità genitoriale quale ancora una volta definita della detta Convenzione di
New York come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” nell'esercizio della quale “devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo” (art. 18) ben evidenziato che, in ogni caso, “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative e degli organi legislativi,
l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente” (art. 3.1.) onde “nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione deve: a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore…” (art. 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (minori degli anni 18), adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n.
77) postocchè “In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente” (art. 24 della Carta dei
Diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata dal Consiglio
8 d'Europa a Nizza il 7/12/2000 avente “lo stesso valore giuridico dei
Trattati” ex art. 6 TUE come riscritto dal Trattato di Lisbona); inoltre, il cd. “principio della bigenitorialità”, recte “diritto alla plurigenitorialità”, è in realtà il diritto del figlio alla “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione” (ex multis
Cass., 8/4/2019, n. 9764), diritto dunque funzionale ad assicurare al fanciullo “lo sviluppo armonioso e completo della sua personalità” (Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176) dal momento che, la responsabilità genitoriale
è definita della detta Convenzione di New York all'art. 18 come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo”: e deve ben rimarcarsi che, essendo appunto il diritto alla plurigenitorialità, un diritto del figlio funzionale allo “sviluppo armonioso e completo della sua personalità” - in armonia con la conquista di civiltà costituita dalla affermazione in sede sovranazionale
(art. 18 della Convenzione di New York) del principio che, secondo una formula sinteticamente significativa e significante, che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della
“genitorialità funzionale” in contrasto con il pregresso principio che, secondo una formula sinteticamente significativa e significante che
9 l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della
“genitorialità potestativa” – detto “principio della bigenitorialità” - che, per vero, meglio deve nominarsi della “plurigenitorialità” attesa la feconda multiformità delle esperienze sociali in ambito così nazionale come extranazionale – non è già un anacronistico residuo della soppressa “genitorialità potestativa”, ma il pregnantissimo costituente della “genitorialità funzionale”, in quanto diritto del minore alla
“presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione”, per il qual fine, appunto, è attribuita ai genitori quella
“responsabilità comune” (art. 18 della Convenzione di New
York) quale definita della detta Convenzione di New York come
“la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” assicurandogli quel “clima di felicità, di amore, di comprensione” ritenuto indispensabile “ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità”: donde, appunto si mutua la proposta dizione di
“genitorialità funzionale” che ha ricevuto perspicuo avallo anche da recentissimo pronunciamento nomofilattico del Supremo Collegio a tenore del quale
“tanto l'assunzione di responsabilità da parte dei genitori, prevista dall'art. 316 c.c., quanto il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i discendenti, riconosciuto dall'art. 317-bis c.c.,
10 costituiscono situazioni giuridiche "serventi" focalizzate sul primario interesse del minore, sulla sua protezione e sull'esigenza che egli cresca con il sostegno di un adeguato ambiente familiare” (così, in termini,
Cass., 31 gennaio 2023, n. 2881) attesocchè “Il focus del diritto vivente e della giurisprudenza di questa Corte si
è, dunque, concentrato sul primario interesse del minore, principio che è riconducibile agli artt. 2, 30 (sentenze n. 102 del
2020 e n. 11 del 1981) e 31 Cost. (sentenze n. 102 del 2020, n.
272, n. 76 e n. 17 del 2017, n. 205 del 2015, n. 239 del 2014) e che viene proclamato anche da molteplici fonti internazionali, indirettamente o direttamente vincolanti il nostro ordinamento
(la Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio
1991, n. 176; la Dichiarazione sui principi sociali e legali riguardo alla protezione e sicurezza sociale dei bambini, approvata a New York il 3 dicembre 1986; il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato a New
York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25
ottobre 1977, n. 881; la Convenzione di Strasburgo in materia di adozione, elaborata dal Consiglio d'Europa, entrata in vigore il
26 aprile 1968 e ratificata dall'Italia con la legge 22 maggio
1974, n. 357, nonché da fonti europee (l'art. 24, comma 2, della
11 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, CDFUE,
proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il
12 dicembre 2007; gli artt. 8 e 14 CEDU), come rispettivamente interpretate dalla Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.” (così, in termini, Corte Costituzionale,
28/03/2022, n.79);
e deve essere ben chiaro non soltanto il definitivo tramonto della cd. “genitorialità potestativa” – per vero già superata dalla Convenzione di New York ed indi soppiantata dalla
“genitorialità funzionale” certo meno “comoda” della pregressa in quanto attinente non già al referente generativo ma al referente appunto “funzionale” – ma altresì “la nuova concezione non più incentrata sul minore "oggetto" di tutela,
ma sul MINORE "SOGGETTO" TITOLARE DI DIRITTI
SOGGETTIVI PERFETTI, AUTONOMI ED AZIONABILI”
(in termini, Cass., 26/3/2010, n. 7282); deve altresì rimarcarsi che, a tenore del disposto di cui all'art. 2 della Costituzione della Repubblica “La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali (e, prima tra tutte, la famiglia postocchè il figlio “DEVE crescere in un ambiente familiare in
12 un clima di felicità, di amore, di comprensione”) ove si svolge la sua personalità” (art. 2 della Costituzione della Repubblica); a tenore della Convenzione sui
Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla
Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991,
n. 176, “Il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché
l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti, sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo”
essendo
“la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli” ed a tenore del disposto di cui all'art. 1 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione
Europea proclamata dal Consiglio d'Europa a Nizza il 7/12/2000 avente “lo stesso valore giuridico dei Trattati” ex art. 6 TUE come riscritto dal Trattato di Lisbona 26.10.2012 Gazzetta ufficiale
13 dell'Unione europea C 326/391) “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata” ed a tenore dell'art. 21: “Non discriminazione 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. 2.
Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità”; non può poi omettersi d'evidenziare che con il recente pronunciamento n. 13217/2021 in data
17/5/2021 la Corte Suprema di Cassazione, ha opportunamente ribadito che “in materia di affidamento dei figli minori, è stato affermato che il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di
14 relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonchè sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l'interesse del minore e, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità (Cass., n. 28244/19)”.
Nulla va statuito per spese ex art. 91 cpc attesa la natura della presente statuizione che, siccome principalmente attinente allo status imprescindibilmente oggetto di necessaria statuizione sentenziale, esclude la sussistenza di soccombenza alcuna in assenza di contestazioni od eccezioni.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella contumacia del resistente , pronunzia la cessazione effetti Controparte_1
civili del matrimonio celebrato in Biancavilla il 23/6/2015 tra Pt_1
nata in [...] il [...] e
[...] Controparte_1
, nato in [...] il [...] e trascritto nel
[...]
registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
Biancavilla, anno 2015, n. 27, parte II, serie A, statuendo quanto specificamente in parte motiva;
15 ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla per spese.
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale il 18/10/2024
Il Presidente Estensore
Cannata Baratta
16