TRIB
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/02/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa Angela Vitarelli, all'udienza del 28.2.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 8662/2022 R.G.L. promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 [...]
e , nella qualità di precedente legale rappresentante pro tempore Parte_2 Parte_3
della citata Associazione, rappresentati e difesi dagli avv.ti Mario Tredanari e Giuseppe Tredanari,
-opponente-
Contro
, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato
-opposto-
Fatto e diritto
1. Il ricorrente in epigrafe indicato ha dedotto che: in data 7.10.2022 ed in data 30.09.2022 veniva notificata rispettivamente all' e all'obbligato in solido, Parte_1 Parte_3
rappresentante legale pro tempore della detta Associazione, l'ordinanza ingiunzione n. 281/2018 del
27 settembre 2022, prot. 28807, emessa dall' di che, visto CP_1 Controparte_1 CP_1 il rapporto dell'INPS di del 10.04.2018, emesso all' esito degli accertamenti ispettivi CP_1
effettuati ed ultimati in data 29.12.2017, si contestava a , nella sua qualità di legale Parte_3 rappresentante dell' , la violazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma Parte_1
1 e 2, del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella L. 21.08.2008 n. 133, per aver effettuato infedeli annotazioni sul Libro Unico del Lavoro per un totale di n. 25 mesi, dal dicembre 2012 al dicembre 2014, relativamente ai lavoratori , , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , Controparte_2 Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
, , , , , CP_3 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Controparte_4
, , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, , , CP_9 Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 CP_13
, , , CP_14 CP_15 CP_16 CP_17 CP_18 CP_19
, , , ,
[...] CP_20 CP_21 Controparte_22 Controparte_23 Controparte_24
, , , come riportato nel verbale di accertamento CP_25 Controparte_26 CP_27 dell'INPS n. 2017006651/DDL – T01 del 29.12.2017, notificato al Trasgressore in data 23.01.2018
e all'obbligato in solido in data 24.01.2018; si contestava, inoltre- per i lavoratori , Parte_8
, e l'infedele registrazione sul LUL e- Parte_10 Controparte_10 Controparte_23
per i lavoratori , , , Controparte_2 CP_25 CP_18 CP_17 Parte_7
e l' omessa registrazione del rapporto di lavoro
[...] Controparte_3 Controparte_28
limitatamente al periodo novembre-dicembre 2014, atteso che i restanti periodi erano stati oggetto di contestazione con verbale dell di n. FG00000/2015-229- Controparte_1 CP_1
01 del 10.02.2015; che il Comitato per i Rapporti di Lavoro di Napoli, con decreto n. 32 del
15.11.2018, ha respinto il ricorso proposto dal Trasgressore nei confronti del verbale INPS sopra citato;
che è stato ingiunto ai trasgressori di pagare la somma di € 25.000,00 quale sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 39, commi 1 e 2, D.L. 112/08 convertito con modificazioni nella L. 133/08; che è stato ingiunto agli opponenti di pagare, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione stessa, la complessiva somma di € 25.021,30 per i seguenti titoli: cod.
741 INFEDELE REGISTRAZIONE SUL LIBRO UNICO – art. 39, commi 1 e 2, D.L. 112/08 – violazione riferita ad azienda con più di 10 lavoratori – € 1.000 x 25 mesi = 25.000,00 per sanzione amministrativa prevista dall'art. 39, comma 7, D.L. 112/08 convertito con modificazioni nella L.
133/08; cod. 790T RECUPERO SPESE DI PROCEDURA L. 689/81 sostenute dall
[...]
– € 21,30. Controparte_1
Tanto premesso, l'opponente ha dedotto l'intervenuto annullamento da parte del Tribunale di
Foggia del verbale di accertamento INPS n. 2017006651/DDL – T01 del 29.12.2017- che assume costituire presupposto fattuale e giuridico dell'ordinanza-ingiunzione impugnata - in quanto il relativo giudizio n. 10183/2017 R.G.L. si è concluso con l'accoglimento totale dell'opposizione, con sentenza n. 3932/2021 (n. cronol. 40718/2021) del 5.11.2021.
Nel merito, con articolate argomentazioni, ha contestato la sussistenza degli indici di subordinazione in relazione all' attività svolta dai volontari che collaborano con l'associazione e, dunque, la fondatezza degli esiti ispettivi.
Ha concluso come segue: “1) dichiarare la nullità e/o annullare e/o dichiarare priva di qualsiasi efficacia giuridica l'ordinanza ingiunzione n. 281/2018 del 27 settembre 2022, prot. 28807, dell' e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto Controparte_1 dall' e dal sig. all'INPS ovvero all' Parte_1 Parte_3 Controparte_1
a titolo di sanzione per omessa/infedele annotazione sul LUL in relazione al
[...]
periodo dicembre 2012-dicembre 2014; 2) condannare l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alle spese, diritti ed onorari del presente
[...]
giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Con
2. Si è tempestivamente costituito l , concludendo per il rigetto dell'opposizione.
3. Nel merito, si osserva quanto segue.
Parte opposta, nella propria memoria di costituzione, ha dedotto quanto segue: “Le violazioni amministrative contestate sono scaturite dallo stesso accertamento ispettivo a seguito del quale, per violazioni diverse, venne emessa l'ordinanza-ingiunzione n. 130/2016 bis. Si precisa che, in relazione a tale ultimo provvedimento sanzionatorio, è stata emessa sentenza n. 3932/2021 del
05.11.2021 del Tribunale di Foggia, nel procedimento R.G.L. n.8465/2017, con cui veniva disposto
l'annullamento dell'ordinanza opposta;
e che, avverso tale sentenza è stato proposto appello dall'Amministrazione odierna opposta, contraddistinto al n. di R.G. 248/2022 Corte di Appello di
Bari, prima udienza fissata per il 16.01.2024”.
E' documentato che l'appello proposto avverso la citata sentenza è stato integralmente rigettato con dispositivo del 10.6.2024.
Parte opponente ha documentato, con attestazione di cancelleria allegata alle note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza, il passaggio in giudicato della sentenza da ultimo citata.
Ne consegue che l'accertamento dei fatti storici effettuato nel procedimento concluso con la sentenza citata- in quanto irrevocabile- può costituire anche il fondamento della valutazione della fondatezza delle sanzioni amministrative portate nell' ordinanza ingiunzione oggetto del presente accertamento.
Invero, la stessa parte opposta ha dedotto che “le violazioni amministrative contestate sono scaturite dallo stesso accertamento ispettivo a seguito del quale, per violazioni diverse, venne emessa
l'ordinanza-ingiunzione n. 130/2016 bis”, come detto annullata con decisione irrevocabile.
Invitata a fornire ulteriori precisazioni ed a chiarire il thema litis dell' odierno giudizio ( cfr. verbale di udienza del 14.2.2025), parte opposta, con note di trattazione scritta depositate per l' odierna
Co udienza, ha ulteriormente precisato quanto segue: “..l' ha spiccato un'unica ordinanza- ingiunzione, la n. 281/2018 (oggetto del presente giudizio R.G. 8662/2022) per sanzioni amministrative;
- il menzionato verbale INPS n. 2017006651 del 29.12.2017, emesso appunto dall'INPS per il recupero di contributi previdenziali, è stato impugnato dall'odierno ricorrente innanzi al Tribunale di Foggia, Sez. Lav., R.G. 10183/22018; - che l' , sulla scorta di questo CP_30
stesso verbale ha emesso un atto di variazione del rapporto assicurativo, pure impugnato dalla Pt_1
[...
(R.G. 5621/2018). I giudizi sopra riportati …venivano riuniti al giudizio R.G. 8465/2017 avente
Co ad oggetto l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 130/2016bis, emessa dall' di a CP_1
seguito del verbale unico di accertamento e notificazione n. FG00000/2015-229 01 (del 10.2.2015 prot. n. 4000) dell' , e decisi tutti con la sentenza n. 3932/2021”. Controparte_1
Alla luce delle precisazioni fornite dall' opposta, deve concludersi per la fondatezza delle deduzioni di parte opponente, in quanto l'annullamento del verbale di accertamento INPS n. 2017006651/DDL
– T01 del 29.12.2017- non può che riverberare i suoi effetti anche nel presente procedimento, scaturendo le violazioni amministrative contestate dai medesimi accertamenti.
La ricostruzione che precede trova un preciso riscontro testuale anche nell' ordinanza ingiunzione odiernamente opposta, laddove si afferma che il Trasgressore e l'Obbligato in solido hanno
“violato le disposizioni di cui all'art. 39, comma 1 e 2 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella L. 21/08/2008 n. 133” in quanto avrebbero “effettuato infedeli annotazioni sul
Libro Unico del Lavoro […] come per esteso riportato nel verbale di accertamento dell'INPS n.
2017006651/DDL – T01 del 29.12.2017”e laddove si afferma che la violazione delle leggi sociali
“analiticamente riportate nel verbale sopra richiamato che si abbia qui come integralmente trascritto anche ai fini della integrazione della motivazione della presente ordinanza ingiunzione”.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Si stima equo ed opportuno, considerata la controvertibilità delle questioni esaminate e la presenza di un contrasto giurisprudenziale sulle questioni oggetto di accertamento, attestato da precedenti difformi di questo stesso Tribunale, compensare integralmente le spese di lite, ravvisandosi il ricorrere delle gravi ragioni richiamate dall' art 92 cpc.
Si richiama, in merito, quanto rilevato dalla Corte Territoriale: “Giova premettere che, con riferimento al disposto dell'art. 92 comma 2, c.p.c., nel testo vigente a seguito dell'entrata in vigore della novella apportata dalla L. n. 69 del 18.6.2009, applicabile ai giudizi instaurati dopo il
4.7.2009, la Suprema Corte ha precisato che la compensazione delle spese può essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché - per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte Costituzionale - nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall' art. 92 c.p.c., comma 2 (così Cassazione civile , sez. VI , 10/04/2020 , n. 7782). Con riferimento alle “gravi ed eccezionali ragioni”, si è osservato che il Legislatore ha introdotto una norma elastica – configurabile quando una disposizione di limitato contenuto, ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali, delinea un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa – volta ad adeguare la disciplina sulle spese di causa «a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito» (cfr. Cass. S.U. 22 febbraio 2012 n. 2572); fermo restando che le
"gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (cfr. Cass. n. 16037/2014 e Cass. n.
14546/2015) e che la suddetta formulazione normativa – significativamente aperta – è finalizzata ad individuare quelle concrete situazioni al ricorrere delle quali può corrispondere a giustizia derogare, in tutto o in parte, alla disciplina del carico delle spese secondo la regola della soccombenza (Cass. n. 21427/2018 e n. 12694/2017). Alla luce di tanto, va innanzi tutto chiarito che non sussiste alcun automatismo che imponga al giudice una meccanica applicazione della regola della soccombenza (in questo caso virtuale), ben potendo le spese essere in tutto o in parte compensate in presenza, appunto, di "gravi ed eccezionali ragioni" esplicitamente indicate nella motivazione. Va altresì osservato che, ai fini della compensazione delle spese, i motivi giustificativi ben possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere integrati, anche d'ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi riconoscere al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del "devolutum", un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (Cass., n. 26083/2010) “ ( cfr Cda Bari sez. lav., 26/05/2023, n.758).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 281/2018 del 27 settembre 2022, prot.nr. 28807;
- compensa le spese di lite.
Foggia, 28.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli