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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 2587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2587 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere -
dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere- Relatore-
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello iscritto al n. 2472/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.4077/2020, pubblicata il 16 giugno 2020, riservato per la decisione all'udienza dell'11 febbraio 2025 e pendente
TRA
l' (c.f.: ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Frattamaggiore (NA), Via M. Lupoli, 27, costituitasi in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Guglielmo Ara (c.f.:
APPELLANTE C.F._1
E
la (c.f.: ), con sede legale in Melito Controparte_1 P.IVA_2
(NA), alla via A. Marrone, 59, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Musto (c.f.: C.F._2 APPELLATA Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
FATTO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 20 novembre 2015 presso il
Tribunale di Napoli la in qualità di centro Controparte_1
accreditato presso il per l'erogazione di prestazioni sanitarie afferenti alla branca CP_2
di laboratorio di analisi (o patologia clinica) in favore degli assistiti dell Parte_2
, chiedeva ingiungersi a quest'ultima il pagamento della somma di 55.006,41 €
[...]
“oltre interessi e D.lgs. 231/2002 dalla scadenza convenuta fino all'effettivo soddisfo” quale residuo importo delle fatture nn.1001 del 6 febbraio 2012, 1714 del 1° marzo
2012, n.2711 del 2 aprile 2012, n.3671 del 9 maggio 2012, 4317 del 4 giugno 2012,
24986 del 2 luglio 2012, 5697 del 2 agosto 2012, 5971 del 3 settembre 2012, 8261 del
12 dicembre 2012, 7677 dell'8 novembre 2012, avente ad oggetto le prestazioni sanitarie erogate da gennaio ad ottobre 2012, in virtù del contratto stipulato il 9 agosto 2012 n. racc. 332/2012, ai sensi dell'art.
8-quater del d. Lgs. 502/1992 per regolare i rapporti tra le parti.
Con provvedimenti del 17 gennaio 2016 e dell'11 febbraio 2016 il Tribunale, tenuto conto che la domanda non era sufficientemente provata sul mancato superamento del tetto di spesa, invitava la società ricorrente ad integrare la documentazione.
Con nota di chiarimenti del 23 febbraio 2016 la riduceva la richiesta di CP_1
ingiunzione, decurtando dall'importo di euro 56.388,23, la somma di euro 1.392,82, a titolo di Rtu per l'anno 2012.
2. Il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n.2086/2016 depositato il 17 marzo 2016, notificato il 21 marzo 2016 per l'importo inferiore di € 55.006,41 oltre “interessi legali a decorrere dalla notifica del decreto ingiuntivo fino al soddisfo”.
Part 3. L' con atto di citazione ritualmente notificato il 20 aprile 2016, opponendosi al suddetto decreto ingiuntivo, contestava la somma ingiuntale per un importo di 43.347,39 € e, pur riconoscendosi debitrice dell'importo di 13.040,84 €, non provvedeva al relativo pagamento eccependo l'inadempimento del Centro ai propri obblighi contrattuali, ed in particolare, per non avere emesso la nota di credito di n. 2472/2020 r.g.a.c.c. Pag. 2 di 12 Parte_3
CP_1 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
43.347,39 € (pari alla differenza tra importo fatturato ed importo riconosciuto come acquistabile e non liquidabile), come previsto dall'art. 7 punto 2 ultimo capoverso e punto 5 (secondo cui Il pagamento del saldo potrà essere effettuato, oltre che in seguito al completamento deli controlli di regolarità delle prestazioni, previa emissione Part da parte della struttura provata delle note di credito richieste dalla sia con riguardo ad eventuali contestazioni delle prestazioni rese, sia per applicare la regressione tariffaria o l'abbattimento del fatturato riconoscibile ai sensi del comma 3 del precedente art. 5) .
Nello specifico, fondando la propria opposizione sulla determinazione regionale di fissazione dei tetti di spesa sanitaria, sul rispetto di tale soglia da parte dei centri accreditati, sull'irrilevanza del ritardo nella istituzione dei tavoli tecnici al fine di negare il pagamento di prestazioni erogate sopra la predetta soglia, richiamando “a tombale conferma dell'assunto difensivo” (cfr. pag. 6 dell'atto di opposizione) la sentenza del
Tar Campania Napoli, 1^ sez.n.3617/2011 del 07/07/2011 che si occupava specificamente del rispetto dei citati tetti di spesa, concludeva la propria difesa richiamando la determinazione n. 5210 del 22 ottobre 2013, con cui si liquidavano i conguagli 2012 per la branca laboratorio di analisi, in perfetta esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 573/2013 che prendeva atto del monitoraggio conclusivo delle prestazioni erogate nell'anno 2012 ad opera del costituito e competente tavolo tecnico, i cui esiti erano comunicati alla struttura con nota pec, prot. n. 1129 del 16 settembre 2013, pure richiamata nell'atto di opposizione alla pag.
8.
A sostegno dell'opposizione depositava copiosa documentazione, tra cui:
a) la citata determina n. 5210 del 22 ottobre 2013, avente ad oggetto:
“liquidazione conguaglio 2012 delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie provvisoriamente accreditate Laboratorio di Analisi”;
b) la deliberazione n. 573 del 14.6.2013 avente ad oggetto: “ Monitoraggio conclusivo anno 2012 della ” con la quale Parte_4
deliberava “di prendere atto dei verbali del tavolo tecnico allegati al presente Pt_5
atto; di prendere atto della conclusione del monitoraggio delle prestazioni e del
n. 2472/2020 r.g.a.c.c. c. Pag. 3 di 12 Parte_2 Controparte_1
CP_1 Corte d'Appello di Napoli
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Part correlativo limite di spesa relative alla macroarea assistenza specialistica dell'
effettuate nell'anno 2012; di procedere alla liquidazione dei conguagli Parte_1
delle prestazioni effettuate delle strutture specialistiche fermi restando i controlli di competenza”;
c) nota (priva di data e di numero di prot.) - a firma del Direttore del Distretto
dott. avente ad oggetto: “riscontro D.I. n. 2086/16 Parte_2 Persona_1
Rif. Cartella 236/16 Avv. Ara Lab. Analisi C.M.G.M. di con la quale si Controparte_1
comunicava che “con il decreto ingiuntivo in oggetto, il laboratorio “ hiede il CP_1
pagamento del conguaglio delle prestazioni erogate da gennaio ad ottobre 2012 pari ad € 56.388,23. Con determinazione n. 5210 del 22.10.2013 sono stati liquidati i conguagli 2012 per la branca laboratorio di analisi, giusta deliberazione del direttore generale n. 573/2013 relativa al monitoraggio conclusivo delle prestazioni erogate nell'anno 2012. In allegato si trasmette la nota riepilogativa (prot. n.1129 del
16.9.2013) inviata via pec alla struttura contenente i dati dell'anno 2012 con le relative indicazioni per consentire al servizio economico finanziario il pagamento del conguaglio. Dalla nota si evince che su un fatturato di € 385.709,53 risulta un contabilizzato da controllo del file C di € 342.380,24. La differenza, da compensare con nota/e di credito è stata mensilmente contestata alla struttura come si evince da 20 allegati alla presente (inviati via pec) e mai controdedotti dalla stessa”.
d) nota prot. n. 1129 del 15.9.2013 - a firma del Direttore dell'U.O.C. accreditamento e controllo della spesa sanitaria dott. - avente ad Persona_1
oggetto: “deliberazione n. 573 del 14.6.2013 conguaglio pagamenti prestazioni anno
2012 Branca di Laboratorio analisi (medicina di laboratorio)” con la quale si comunicava che: “con l'atto deliberativo in oggetto si è preso atto del verbale del
Tavolo Tecnico relativo al monitoraggio conclusivo delle prestazioni erogate nell'anno
2012 al fine di procedere alla liquidazione e pagamento dei conguagli delle stesse.
Verificati gli esiti dei controlli sanitari effettuati nel corso dell'anno 2012 e preso atto della comunicazione prot. 708/A del 20.5.2012 ING del responsabile della U.O: convenzionamento esterno dott. nella quale è riportata la tabella Persona_2
riepilogativa del monitoraggio per ogni singola struttura si comunicano i dati relativi al
Vs volume di prestazioni e correlata spesa:
n. 2472/2020 r.g.a.c.c. c. di Pag. 4 di 12 Parte_2 Controparte_1 CP_1 Giovanni Corte d'Appello di Napoli
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dichiar Contabili Ulteriori Regres Totale Totale Saldo Controparte_3
ato al zzato al zioni azioni contest sione netto liquida finale
31.12. 31.12.20 per per azioni tariffar da to anno
2012 12 prestazi supera non ia riconos anno 2012 oni mento inserite cere 2012 (Lordo Lordo erogate dei nella anno meno meno oltre le limiti colonna 2012 ticket ticket – scaden contratt 2 di cui
– Sconto
ze uali del già Sconto quote contrat 10% e sono ste quote ricette) tuali del richiest ricette al netto costo e note delle medio di contesta credito zioni amminist rative e sulle ricette elevate nel corso del 2012
385.70 342.380, 0,00 0,00 0,00 0,00 342.38 329.33 13.04
9,53 24 0,24 9,40 0,64
Per quanto in tabella sopra riportato, si comunica che per completare la liquidazione e pagamento delle competenze dell'anno 2012 è indispensabile da parte vostra normalizzare la posizione contabile con l'emissione (se non già fatto e/o fatto in parte) di una nota di credito pari alla differenza tra l'importo della prima colonna e l'importo della colonna “totale netto da riconoscere”;
e) nota del 4.4.2016 - a firma del Dirigente
[...]
avente ad oggetto: “D.I. 2086/16 Tribunale di Controparte_4
n. 2472/2020 r.g.a.c.c. c. Pag. 5 di 12 Parte_2 Controparte_1
CP_1 Corte d'Appello di Napoli
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Avv. Ara cart. 236/16” con la quale si Controparte_5
comunicava che “con la determina 5210 del 22.10.2013 è stato liquidato il saldo relativo alle prestazioni effettuate nell'anno 2012 e determinato il totale dell'importo del Riconosciuto per un ammontare di € 342.380,24. Dalla nostra contabilità risulta un pagato complessivo di € 329.339,40. Si precisa che il saldo ancora dovuto è di €
13.040,84 con emissione di una nota di credito di € 43.347,39 importo non riconosciuto ai sensi della stessa Determina, la cui mancata produzione ha reso impossibile
l'emissione dell'ordinativo di pagamento a saldo”.
Depositava anche altra documentazione che faceva specifico riferimento alla mancata applicazione, per le prestazioni rese nell'anno 2012 dal centro accreditato, dello sconto tariffario ex art. 1 comma 796 lettera o) della legge n. 296/2006, per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), senza che, però, di tale circostanza impeditiva del pagamento si facesse specifico accenno nel corpo dell'atto di opposizione (cfr. nota prot. n.194/ACSS del 17.4.2012 - a firma del Direttore dell Parte_6
; note prot. n. 226 del 24.4.2012, 405 del 7.6.2012, 410 del 7.6.2012,
[...]
515 del 26.6.2012, 594 del 10.7.2012, 614 del 12.7.2012, 739 del 5.9.2012, 814 dell'11.9.2012, 976 del 23.10.2012, 977 del 23.10.2012, 1186 del 15.11.2012, tutte a firma del dott. e tutte aventi ad oggetto la legge 27/12/2006 n.296, Persona_1
nota prot. n. 209 del 7.6.2017, nota prot. 764 del 7.9.2012 - a firma del Direttore dell' e controllo della spesa sanitaria dott. , Parte_6 Persona_1
avente ad oggetto: “Richiesta emissione nota di credito riferita alle prestazioni sanitarie effettuate nel mese di gennaio 2012”; nota prot. 1282 del 6.12.2012, a firma del Direttore dell'U.O.C. accreditamento e controllo della spesa sanitaria dott.
, avente ad oggetto: “contestazione fattura n. 6957 del 10.10.2012 Persona_1
prestazioni di laboratorio di analisi erogate nel mese di settembre 2012 richiesta nota di credito a storno totale per mancata applicazione sconto ai fini della remunerazione delle prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio rese per conto del
SSN/SSR Legge 27/12/2006 n 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) applicazione dell'articolo 1 comma 796 lettera O”; nota prot. 1283 del 6.12.2012 - a firma del Direttore dell'U.O.C.
n. 2472/2020 r.g.a.c.c. c. di Pag. 6 di 12 Parte_2 Controparte_1 CP_1 Giovanni Corte d'Appello di Napoli
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(già Prima Sezione Civile bis)
accreditamento e controllo della spesa sanitaria dott. - avente ad Persona_1
oggetto “contestazione fattura n. 6956 del 10.10.2012 prestazioni di diabetologia di analisi erogate nel mese di settembre 2012 richiesta nota di credito a storno totale per mancata applicazione sconto ai fini della remunerazione delle prestazioni specialistiche
e di diagnostica di laboratorio rese per conto del SSN/SSR Legge 27/12/2006 n 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) applicazione dell'articolo 1 comma 796 lettera O”).
Concludeva chiedendo di: “revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarare la mora creditori della società opposta, ai sensi dell'articolo 7 del contratto sottoscritto dichiarare che la somma complessivamente riconosciuta, pari ad € 13.040,84 è subordinata all'emissione di note di credito per complessivi euro 43.347,39. Vittoria di spese e compensi del giudizio.”.
4. Con comparsa di costituzione depositata il 12 dicembre 2016, si costituiva in giudizio il Centro che, resistendo all'opposizione e difendendosi esclusivamente sulle Par circostanze impeditive del pagamento allegate dall' nel suo atto di opposizione, Part riteneva che l' non avesse dato prova dell'eccepito superamento del tetto di spesa, Part evidenziando, al contrario, l'insussistenza di un credito della così come dedotto, nonché l'illegittimità della sua pretesa di paralizzare il pagamento dell'importo non contestato subordinandolo all'emissione di una nota di credito di 43.347,39 €, per importi in realtà non dovuti.
5. All'udienza del 12 dicembre 2016 il Tribunale assegnava i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. rinviando al 1° giugno 2017. Solo il Centro però depositava le memorie di cui all'art. 183 e all'udienza del 13 gennaio 2020 la causa veniva assegnata a sentenza con i termini del 190 c.p.c.
Con la memoria conclusionale depositata il 6 marzo 2020 (cfr. pagina 6) la
C.M.G.M. evidenziava che “ il mancato pagamento del complessivo importo di euro
43.347,39 non sono riportabili a un superamento del limite di spesa ma al più, leggendo il tenore delle stesse all'applicazione dello sconto ex legge 296-2006, motivo Par di opposizione non rilevato. Sul punto, la difesa della non ha preso alcuna
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posizione, restando ancorata sempre al superamento del tetto di spesa, errando pertanto nel porre le motivazioni della sua opposizione”.
6. Con la sua sentenza n.4077/2020 pubblicata il 16 giugno 2020, il Tribunale di Part Napoli rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava l' al pagamento delle spese processuali.
Part Nello specifico, il Giudice di primo grado osservava che l' non aveva
“sufficientemente ed adeguatamente provato l'avvenuto superamento del tetto di spesa;
non ha, infatti, prodotto il verbale del Tavolo Tecnico avente ad oggetto l'esito del monitoraggio, con il conseguente accertamento dell'eventuale superamento del tetto di spesa, nella branca di riferimento. Anzi, dalla documentazione prodotta dalla Part
ed in particolare dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 573/2013, avente ad oggetto “monitoraggio conclusivo delle prestazioni erogate nell'anno 2012”, emerge proprio il contrario, posto che in essa, oltre ad indicare quale data di sospensione dell'erogazione delle prestazioni, per la branca Laboratorio, il 31/10/12 (data a cui la società opposta risulta essersi attenuta, avendo richiesto il pagamento delle prestazioni rese, fino alla mensilità di ottobre), non indica la previsione di alcuna regressione tariffaria per branca”.
Inoltre, il Tribunale aggiungeva che il debito della struttura sanitaria, eccepito Part dalla nell'importo di 43.347,39 € per cui veniva richiesta l'emissione della nota di credito, non si riferiva alla Regressione Tariffaria unica, bensì, alla dedotta errata applicazione delle tariffe, non avendo, il Centro applicato lo sconto previsto dal D.Lgs.
296/06, così statuendo “Tanto può ricavarsi dalla Determinazione n. 5210 del 22-10- Part 2013 (prodotta dalla stessa , che, nel disporre la liquidazione dei conguagli, allega un prospetto analitico di tutte le strutture sanitarie, da cui si evince sia il credito della società, di euro 13.040,84, sia un debito della società, di euro 43.347,39, desumibile dalla differenza tra quanto dichiarato dalla società al 31/12/12 e quanto contabilizzato alla medesima data, al netto delle “contestazioni amministrative per ticket, sconto e Part quota ricette”; ciò trova conferma, infine, nella nota della prot. N. 1129 del
16/9/13 inviata al Centro GM (che riporta una tabella riepilogativa del monitoraggio sulla struttura in questione)”.
Par
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7. Con una citazione notificata al Centro in data 13 luglio 2020, l' Pt_7
appellata a questa Corte chiedendo di voler disporre, in riforma della sentenza appellata, la revoca del decreto ingiuntivo n. n.2086/2016 e la condanna dell'appellata a rifonderle le spese dei due gradi di processo sulla base di un unico motivo che sarà in seguito esaminato.
8. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23 febbraio 2021 si è costituito il Centro, chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto infondato, e la condanna della controparte alle spese del giudizio, condividendo l'iter logico giuridico della sentenza di primo grado.
Ha quindi concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) in via preliminare, dichiarare improcedibile e inammissibile l'atto di appello per quanto esposto;
B) nel merito rigettare il gravame proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermare la validità ed efficacia della sentenza di primo grado, con condanna al pagamento delle spese processuali del seguente grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore, per anticipo fatto”.
9. All'udienza dell'11 febbraio2025 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini ordinari, ex art. 190 comma 1° c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Solo il Centro appellato ha depositato la propria comparsa conclusionale, senza tuttavia modificare le proprie richieste.
DIRITTO
I. L'appello è infondato e va rigettato. Par II. Con un unico ed articolato motivo di appello l' critica la sentenza per avere “il Tribunale erroneamente interpretato le deduzioni ed eccezioni formulate in riferimento alla documentazione depositata”, osservando che:
- essa non aveva mai eccepito il superamento del tetto di spesa, ma aveva
“formalmente documentato le singole contestazioni mensili sulle prestazioni erogate dalla società ricorrente con specifiche motivazioni e quantificazioni economiche, mai contestate”;
- i provvedimenti adottati non erano mai stati contestati dalla società appellata;
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- in applicazione del principio dell'inversione dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo spettava al Centro – nella qualità di attore sostanziale
– l'onere di dimostrare la fondatezza del proprio credito e prendere posizione sulle contestazioni formalizzate e documentate onde consentire la possibilità di precisare le proprie difese.
La censura non è condivisibile.
Va, preliminarmente, rilevato che, secondo la condivisibile giurisprudenza della
Suprema Corte “Il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi” (cfr. Cass. 8900/2025; Cass. 3022/2018;
Cass.22055/2017). Par Ne consegue che cade in errore l' nel sostenere, col suo motivo d'appello, che aveva errato prima il convenuto, attore in senso sostanziale nel giudizio CP_6
d'opposizione, e poi il Tribunale, a ritenere che l'appellante non avesse allegato nell'atto di opposizione la mancata applicazione del citato sconto tariffario. Par Difatti, come si evince dal tenore di tale atto, l' non faceva nessun riferimento alla legge n. 296/2006, per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed al suo art. 1 comma 796 lettera o) istitutiva dello sconto tariffario per gli anni dal 2007 al 2009, tanto è che solo nelle comparsa conclusionale - cioè quando oramai erano decorsi i termini processuali per potere opporre difese tempestive - il Centro opposto, accortosi di quanto scritto nei Par documenti prodotti dall' rilevava tale contestazione prendendo su di essa posizione.
Del resto, i documenti non possano assurgere a funzione integrativa dalla domanda, ma a dare prova di ciò che è stato affermato, né – come detto - può demandarsi alla controparte e al giudice l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo.
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In ogni caso, a giudizio della Corte, anche a volersi ritenere che tale argomento sia stato poi introdotto nel processo dal Centro opposto nelle sue comparse conclusionali e che su di esso il Tribunale, come del resto avvenuto, si è poi pronunciato con l'affermazione dell'inesigibilità del credito, non per l'eccepito superamento del tetto di spesa o per l'applicazione di una eventuale RTU, ma per l'applicazione della disciplina dello sconto (senza null'altro aggiungere, ritenendo che Par Par tale contestazione non era stata sollevata dall' , nulla l' ha aggiunto nel suo atto d'appello alle difese svolte dal Centro nelle sue comparse conclusionali, secondo cui lo sconto previsto dalla legge 296/2006 non trovava applicazione al caso di specie, richiamando i precedenti giudiziari della Corte di Cassazione e della Corte di Appello di
Napoli che limita(va)no l'efficacia temporale dell'art. 1 comma 796 lett. o) l. 297/2006 al solo triennio 2007/2009 (nel nostro caso la pretesa creditoria è stata invece formulata per l'anno 2012), escludendo ogni sua applicazione alle successive annualità
(Cass. 10582/2018; Cass. 27007/2021). Par Né l' si è difesa invocando l'applicazione dello sconto, al di fuori dei limiti temporali sopra indicati, in forza del contenuto del contratto sottoscritto dalle parti.
III. Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato ed, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'appellante va condannata a rifondere al difensore anticipatario dell'appellata, avv. Fabio Musto, le spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi in base ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato con d.m. 147/2022) per i giudizi da collocare nello scaglione compreso tra
52.000,01 € e 260.000,00 €, nel complessivo importo di 7.300,00 € per compenso professionale ( 1.500,00 € per la fase di studio, 1.000,00€ per la fase introduttiva,
2.200,00 € per la fase istruttoria e 2.600,00 € per la fase decisoria) e 1.095,00 € per spese generali di rappresentanza e difesa, oltre eventuali ulteriori accessori.
IV. Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza Part n.4077/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 16 giugno 2020, proposto dall'
n. 2472/2020 r.g.a.c.c. NORD c. Pag. 11 di 12 Parte_2 Controparte_1 Giovanni Corte d'Appello di Napoli
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Napoli 2 Nord con citazione notificata alla il 13 Controparte_1
luglio 2020, così provvede:
A. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
B. condanna l' a rifondere alla Parte_2 Controparte_1
le spese del secondo grado di giudizio, che liquida in 7.300,00 € per
[...]
compenso professionale e 1.095,00 € per spese generali di rappresentanza e difesa, oltre eventuali ulteriori accessori, con attribuzione al difensore dell'appellato, avv.
Fabio Musto, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c.;
C. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 20 maggio 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
n. 2472/2020 r.g.a.c.c. c. di Pag. 12 di 12 Parte_2 Controparte_1 CP_1 Giovanni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere -
dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere- Relatore-
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello iscritto al n. 2472/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.4077/2020, pubblicata il 16 giugno 2020, riservato per la decisione all'udienza dell'11 febbraio 2025 e pendente
TRA
l' (c.f.: ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Frattamaggiore (NA), Via M. Lupoli, 27, costituitasi in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Guglielmo Ara (c.f.:
APPELLANTE C.F._1
E
la (c.f.: ), con sede legale in Melito Controparte_1 P.IVA_2
(NA), alla via A. Marrone, 59, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Musto (c.f.: C.F._2 APPELLATA Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
FATTO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 20 novembre 2015 presso il
Tribunale di Napoli la in qualità di centro Controparte_1
accreditato presso il per l'erogazione di prestazioni sanitarie afferenti alla branca CP_2
di laboratorio di analisi (o patologia clinica) in favore degli assistiti dell Parte_2
, chiedeva ingiungersi a quest'ultima il pagamento della somma di 55.006,41 €
[...]
“oltre interessi e D.lgs. 231/2002 dalla scadenza convenuta fino all'effettivo soddisfo” quale residuo importo delle fatture nn.1001 del 6 febbraio 2012, 1714 del 1° marzo
2012, n.2711 del 2 aprile 2012, n.3671 del 9 maggio 2012, 4317 del 4 giugno 2012,
24986 del 2 luglio 2012, 5697 del 2 agosto 2012, 5971 del 3 settembre 2012, 8261 del
12 dicembre 2012, 7677 dell'8 novembre 2012, avente ad oggetto le prestazioni sanitarie erogate da gennaio ad ottobre 2012, in virtù del contratto stipulato il 9 agosto 2012 n. racc. 332/2012, ai sensi dell'art.
8-quater del d. Lgs. 502/1992 per regolare i rapporti tra le parti.
Con provvedimenti del 17 gennaio 2016 e dell'11 febbraio 2016 il Tribunale, tenuto conto che la domanda non era sufficientemente provata sul mancato superamento del tetto di spesa, invitava la società ricorrente ad integrare la documentazione.
Con nota di chiarimenti del 23 febbraio 2016 la riduceva la richiesta di CP_1
ingiunzione, decurtando dall'importo di euro 56.388,23, la somma di euro 1.392,82, a titolo di Rtu per l'anno 2012.
2. Il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n.2086/2016 depositato il 17 marzo 2016, notificato il 21 marzo 2016 per l'importo inferiore di € 55.006,41 oltre “interessi legali a decorrere dalla notifica del decreto ingiuntivo fino al soddisfo”.
Part 3. L' con atto di citazione ritualmente notificato il 20 aprile 2016, opponendosi al suddetto decreto ingiuntivo, contestava la somma ingiuntale per un importo di 43.347,39 € e, pur riconoscendosi debitrice dell'importo di 13.040,84 €, non provvedeva al relativo pagamento eccependo l'inadempimento del Centro ai propri obblighi contrattuali, ed in particolare, per non avere emesso la nota di credito di n. 2472/2020 r.g.a.c.c. Pag. 2 di 12 Parte_3
CP_1 Corte d'Appello di Napoli
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(già Prima Sezione Civile bis)
43.347,39 € (pari alla differenza tra importo fatturato ed importo riconosciuto come acquistabile e non liquidabile), come previsto dall'art. 7 punto 2 ultimo capoverso e punto 5 (secondo cui Il pagamento del saldo potrà essere effettuato, oltre che in seguito al completamento deli controlli di regolarità delle prestazioni, previa emissione Part da parte della struttura provata delle note di credito richieste dalla sia con riguardo ad eventuali contestazioni delle prestazioni rese, sia per applicare la regressione tariffaria o l'abbattimento del fatturato riconoscibile ai sensi del comma 3 del precedente art. 5) .
Nello specifico, fondando la propria opposizione sulla determinazione regionale di fissazione dei tetti di spesa sanitaria, sul rispetto di tale soglia da parte dei centri accreditati, sull'irrilevanza del ritardo nella istituzione dei tavoli tecnici al fine di negare il pagamento di prestazioni erogate sopra la predetta soglia, richiamando “a tombale conferma dell'assunto difensivo” (cfr. pag. 6 dell'atto di opposizione) la sentenza del
Tar Campania Napoli, 1^ sez.n.3617/2011 del 07/07/2011 che si occupava specificamente del rispetto dei citati tetti di spesa, concludeva la propria difesa richiamando la determinazione n. 5210 del 22 ottobre 2013, con cui si liquidavano i conguagli 2012 per la branca laboratorio di analisi, in perfetta esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 573/2013 che prendeva atto del monitoraggio conclusivo delle prestazioni erogate nell'anno 2012 ad opera del costituito e competente tavolo tecnico, i cui esiti erano comunicati alla struttura con nota pec, prot. n. 1129 del 16 settembre 2013, pure richiamata nell'atto di opposizione alla pag.
8.
A sostegno dell'opposizione depositava copiosa documentazione, tra cui:
a) la citata determina n. 5210 del 22 ottobre 2013, avente ad oggetto:
“liquidazione conguaglio 2012 delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie provvisoriamente accreditate Laboratorio di Analisi”;
b) la deliberazione n. 573 del 14.6.2013 avente ad oggetto: “ Monitoraggio conclusivo anno 2012 della ” con la quale Parte_4
deliberava “di prendere atto dei verbali del tavolo tecnico allegati al presente Pt_5
atto; di prendere atto della conclusione del monitoraggio delle prestazioni e del
n. 2472/2020 r.g.a.c.c. c. Pag. 3 di 12 Parte_2 Controparte_1
CP_1 Corte d'Appello di Napoli
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Part correlativo limite di spesa relative alla macroarea assistenza specialistica dell'
effettuate nell'anno 2012; di procedere alla liquidazione dei conguagli Parte_1
delle prestazioni effettuate delle strutture specialistiche fermi restando i controlli di competenza”;
c) nota (priva di data e di numero di prot.) - a firma del Direttore del Distretto
dott. avente ad oggetto: “riscontro D.I. n. 2086/16 Parte_2 Persona_1
Rif. Cartella 236/16 Avv. Ara Lab. Analisi C.M.G.M. di con la quale si Controparte_1
comunicava che “con il decreto ingiuntivo in oggetto, il laboratorio “ hiede il CP_1
pagamento del conguaglio delle prestazioni erogate da gennaio ad ottobre 2012 pari ad € 56.388,23. Con determinazione n. 5210 del 22.10.2013 sono stati liquidati i conguagli 2012 per la branca laboratorio di analisi, giusta deliberazione del direttore generale n. 573/2013 relativa al monitoraggio conclusivo delle prestazioni erogate nell'anno 2012. In allegato si trasmette la nota riepilogativa (prot. n.1129 del
16.9.2013) inviata via pec alla struttura contenente i dati dell'anno 2012 con le relative indicazioni per consentire al servizio economico finanziario il pagamento del conguaglio. Dalla nota si evince che su un fatturato di € 385.709,53 risulta un contabilizzato da controllo del file C di € 342.380,24. La differenza, da compensare con nota/e di credito è stata mensilmente contestata alla struttura come si evince da 20 allegati alla presente (inviati via pec) e mai controdedotti dalla stessa”.
d) nota prot. n. 1129 del 15.9.2013 - a firma del Direttore dell'U.O.C. accreditamento e controllo della spesa sanitaria dott. - avente ad Persona_1
oggetto: “deliberazione n. 573 del 14.6.2013 conguaglio pagamenti prestazioni anno
2012 Branca di Laboratorio analisi (medicina di laboratorio)” con la quale si comunicava che: “con l'atto deliberativo in oggetto si è preso atto del verbale del
Tavolo Tecnico relativo al monitoraggio conclusivo delle prestazioni erogate nell'anno
2012 al fine di procedere alla liquidazione e pagamento dei conguagli delle stesse.
Verificati gli esiti dei controlli sanitari effettuati nel corso dell'anno 2012 e preso atto della comunicazione prot. 708/A del 20.5.2012 ING del responsabile della U.O: convenzionamento esterno dott. nella quale è riportata la tabella Persona_2
riepilogativa del monitoraggio per ogni singola struttura si comunicano i dati relativi al
Vs volume di prestazioni e correlata spesa:
n. 2472/2020 r.g.a.c.c. c. di Pag. 4 di 12 Parte_2 Controparte_1 CP_1 Giovanni Corte d'Appello di Napoli
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dichiar Contabili Ulteriori Regres Totale Totale Saldo Controparte_3
ato al zzato al zioni azioni contest sione netto liquida finale
31.12. 31.12.20 per per azioni tariffar da to anno
2012 12 prestazi supera non ia riconos anno 2012 oni mento inserite cere 2012 (Lordo Lordo erogate dei nella anno meno meno oltre le limiti colonna 2012 ticket ticket – scaden contratt 2 di cui
– Sconto
ze uali del già Sconto quote contrat 10% e sono ste quote ricette) tuali del richiest ricette al netto costo e note delle medio di contesta credito zioni amminist rative e sulle ricette elevate nel corso del 2012
385.70 342.380, 0,00 0,00 0,00 0,00 342.38 329.33 13.04
9,53 24 0,24 9,40 0,64
Per quanto in tabella sopra riportato, si comunica che per completare la liquidazione e pagamento delle competenze dell'anno 2012 è indispensabile da parte vostra normalizzare la posizione contabile con l'emissione (se non già fatto e/o fatto in parte) di una nota di credito pari alla differenza tra l'importo della prima colonna e l'importo della colonna “totale netto da riconoscere”;
e) nota del 4.4.2016 - a firma del Dirigente
[...]
avente ad oggetto: “D.I. 2086/16 Tribunale di Controparte_4
n. 2472/2020 r.g.a.c.c. c. Pag. 5 di 12 Parte_2 Controparte_1
CP_1 Corte d'Appello di Napoli
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Avv. Ara cart. 236/16” con la quale si Controparte_5
comunicava che “con la determina 5210 del 22.10.2013 è stato liquidato il saldo relativo alle prestazioni effettuate nell'anno 2012 e determinato il totale dell'importo del Riconosciuto per un ammontare di € 342.380,24. Dalla nostra contabilità risulta un pagato complessivo di € 329.339,40. Si precisa che il saldo ancora dovuto è di €
13.040,84 con emissione di una nota di credito di € 43.347,39 importo non riconosciuto ai sensi della stessa Determina, la cui mancata produzione ha reso impossibile
l'emissione dell'ordinativo di pagamento a saldo”.
Depositava anche altra documentazione che faceva specifico riferimento alla mancata applicazione, per le prestazioni rese nell'anno 2012 dal centro accreditato, dello sconto tariffario ex art. 1 comma 796 lettera o) della legge n. 296/2006, per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), senza che, però, di tale circostanza impeditiva del pagamento si facesse specifico accenno nel corpo dell'atto di opposizione (cfr. nota prot. n.194/ACSS del 17.4.2012 - a firma del Direttore dell Parte_6
; note prot. n. 226 del 24.4.2012, 405 del 7.6.2012, 410 del 7.6.2012,
[...]
515 del 26.6.2012, 594 del 10.7.2012, 614 del 12.7.2012, 739 del 5.9.2012, 814 dell'11.9.2012, 976 del 23.10.2012, 977 del 23.10.2012, 1186 del 15.11.2012, tutte a firma del dott. e tutte aventi ad oggetto la legge 27/12/2006 n.296, Persona_1
nota prot. n. 209 del 7.6.2017, nota prot. 764 del 7.9.2012 - a firma del Direttore dell' e controllo della spesa sanitaria dott. , Parte_6 Persona_1
avente ad oggetto: “Richiesta emissione nota di credito riferita alle prestazioni sanitarie effettuate nel mese di gennaio 2012”; nota prot. 1282 del 6.12.2012, a firma del Direttore dell'U.O.C. accreditamento e controllo della spesa sanitaria dott.
, avente ad oggetto: “contestazione fattura n. 6957 del 10.10.2012 Persona_1
prestazioni di laboratorio di analisi erogate nel mese di settembre 2012 richiesta nota di credito a storno totale per mancata applicazione sconto ai fini della remunerazione delle prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio rese per conto del
SSN/SSR Legge 27/12/2006 n 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) applicazione dell'articolo 1 comma 796 lettera O”; nota prot. 1283 del 6.12.2012 - a firma del Direttore dell'U.O.C.
n. 2472/2020 r.g.a.c.c. c. di Pag. 6 di 12 Parte_2 Controparte_1 CP_1 Giovanni Corte d'Appello di Napoli
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accreditamento e controllo della spesa sanitaria dott. - avente ad Persona_1
oggetto “contestazione fattura n. 6956 del 10.10.2012 prestazioni di diabetologia di analisi erogate nel mese di settembre 2012 richiesta nota di credito a storno totale per mancata applicazione sconto ai fini della remunerazione delle prestazioni specialistiche
e di diagnostica di laboratorio rese per conto del SSN/SSR Legge 27/12/2006 n 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) applicazione dell'articolo 1 comma 796 lettera O”).
Concludeva chiedendo di: “revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarare la mora creditori della società opposta, ai sensi dell'articolo 7 del contratto sottoscritto dichiarare che la somma complessivamente riconosciuta, pari ad € 13.040,84 è subordinata all'emissione di note di credito per complessivi euro 43.347,39. Vittoria di spese e compensi del giudizio.”.
4. Con comparsa di costituzione depositata il 12 dicembre 2016, si costituiva in giudizio il Centro che, resistendo all'opposizione e difendendosi esclusivamente sulle Par circostanze impeditive del pagamento allegate dall' nel suo atto di opposizione, Part riteneva che l' non avesse dato prova dell'eccepito superamento del tetto di spesa, Part evidenziando, al contrario, l'insussistenza di un credito della così come dedotto, nonché l'illegittimità della sua pretesa di paralizzare il pagamento dell'importo non contestato subordinandolo all'emissione di una nota di credito di 43.347,39 €, per importi in realtà non dovuti.
5. All'udienza del 12 dicembre 2016 il Tribunale assegnava i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. rinviando al 1° giugno 2017. Solo il Centro però depositava le memorie di cui all'art. 183 e all'udienza del 13 gennaio 2020 la causa veniva assegnata a sentenza con i termini del 190 c.p.c.
Con la memoria conclusionale depositata il 6 marzo 2020 (cfr. pagina 6) la
C.M.G.M. evidenziava che “ il mancato pagamento del complessivo importo di euro
43.347,39 non sono riportabili a un superamento del limite di spesa ma al più, leggendo il tenore delle stesse all'applicazione dello sconto ex legge 296-2006, motivo Par di opposizione non rilevato. Sul punto, la difesa della non ha preso alcuna
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posizione, restando ancorata sempre al superamento del tetto di spesa, errando pertanto nel porre le motivazioni della sua opposizione”.
6. Con la sua sentenza n.4077/2020 pubblicata il 16 giugno 2020, il Tribunale di Part Napoli rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava l' al pagamento delle spese processuali.
Part Nello specifico, il Giudice di primo grado osservava che l' non aveva
“sufficientemente ed adeguatamente provato l'avvenuto superamento del tetto di spesa;
non ha, infatti, prodotto il verbale del Tavolo Tecnico avente ad oggetto l'esito del monitoraggio, con il conseguente accertamento dell'eventuale superamento del tetto di spesa, nella branca di riferimento. Anzi, dalla documentazione prodotta dalla Part
ed in particolare dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 573/2013, avente ad oggetto “monitoraggio conclusivo delle prestazioni erogate nell'anno 2012”, emerge proprio il contrario, posto che in essa, oltre ad indicare quale data di sospensione dell'erogazione delle prestazioni, per la branca Laboratorio, il 31/10/12 (data a cui la società opposta risulta essersi attenuta, avendo richiesto il pagamento delle prestazioni rese, fino alla mensilità di ottobre), non indica la previsione di alcuna regressione tariffaria per branca”.
Inoltre, il Tribunale aggiungeva che il debito della struttura sanitaria, eccepito Part dalla nell'importo di 43.347,39 € per cui veniva richiesta l'emissione della nota di credito, non si riferiva alla Regressione Tariffaria unica, bensì, alla dedotta errata applicazione delle tariffe, non avendo, il Centro applicato lo sconto previsto dal D.Lgs.
296/06, così statuendo “Tanto può ricavarsi dalla Determinazione n. 5210 del 22-10- Part 2013 (prodotta dalla stessa , che, nel disporre la liquidazione dei conguagli, allega un prospetto analitico di tutte le strutture sanitarie, da cui si evince sia il credito della società, di euro 13.040,84, sia un debito della società, di euro 43.347,39, desumibile dalla differenza tra quanto dichiarato dalla società al 31/12/12 e quanto contabilizzato alla medesima data, al netto delle “contestazioni amministrative per ticket, sconto e Part quota ricette”; ciò trova conferma, infine, nella nota della prot. N. 1129 del
16/9/13 inviata al Centro GM (che riporta una tabella riepilogativa del monitoraggio sulla struttura in questione)”.
Par
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7. Con una citazione notificata al Centro in data 13 luglio 2020, l' Pt_7
appellata a questa Corte chiedendo di voler disporre, in riforma della sentenza appellata, la revoca del decreto ingiuntivo n. n.2086/2016 e la condanna dell'appellata a rifonderle le spese dei due gradi di processo sulla base di un unico motivo che sarà in seguito esaminato.
8. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23 febbraio 2021 si è costituito il Centro, chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto infondato, e la condanna della controparte alle spese del giudizio, condividendo l'iter logico giuridico della sentenza di primo grado.
Ha quindi concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) in via preliminare, dichiarare improcedibile e inammissibile l'atto di appello per quanto esposto;
B) nel merito rigettare il gravame proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermare la validità ed efficacia della sentenza di primo grado, con condanna al pagamento delle spese processuali del seguente grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore, per anticipo fatto”.
9. All'udienza dell'11 febbraio2025 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini ordinari, ex art. 190 comma 1° c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Solo il Centro appellato ha depositato la propria comparsa conclusionale, senza tuttavia modificare le proprie richieste.
DIRITTO
I. L'appello è infondato e va rigettato. Par II. Con un unico ed articolato motivo di appello l' critica la sentenza per avere “il Tribunale erroneamente interpretato le deduzioni ed eccezioni formulate in riferimento alla documentazione depositata”, osservando che:
- essa non aveva mai eccepito il superamento del tetto di spesa, ma aveva
“formalmente documentato le singole contestazioni mensili sulle prestazioni erogate dalla società ricorrente con specifiche motivazioni e quantificazioni economiche, mai contestate”;
- i provvedimenti adottati non erano mai stati contestati dalla società appellata;
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- in applicazione del principio dell'inversione dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo spettava al Centro – nella qualità di attore sostanziale
– l'onere di dimostrare la fondatezza del proprio credito e prendere posizione sulle contestazioni formalizzate e documentate onde consentire la possibilità di precisare le proprie difese.
La censura non è condivisibile.
Va, preliminarmente, rilevato che, secondo la condivisibile giurisprudenza della
Suprema Corte “Il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi” (cfr. Cass. 8900/2025; Cass. 3022/2018;
Cass.22055/2017). Par Ne consegue che cade in errore l' nel sostenere, col suo motivo d'appello, che aveva errato prima il convenuto, attore in senso sostanziale nel giudizio CP_6
d'opposizione, e poi il Tribunale, a ritenere che l'appellante non avesse allegato nell'atto di opposizione la mancata applicazione del citato sconto tariffario. Par Difatti, come si evince dal tenore di tale atto, l' non faceva nessun riferimento alla legge n. 296/2006, per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed al suo art. 1 comma 796 lettera o) istitutiva dello sconto tariffario per gli anni dal 2007 al 2009, tanto è che solo nelle comparsa conclusionale - cioè quando oramai erano decorsi i termini processuali per potere opporre difese tempestive - il Centro opposto, accortosi di quanto scritto nei Par documenti prodotti dall' rilevava tale contestazione prendendo su di essa posizione.
Del resto, i documenti non possano assurgere a funzione integrativa dalla domanda, ma a dare prova di ciò che è stato affermato, né – come detto - può demandarsi alla controparte e al giudice l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo.
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In ogni caso, a giudizio della Corte, anche a volersi ritenere che tale argomento sia stato poi introdotto nel processo dal Centro opposto nelle sue comparse conclusionali e che su di esso il Tribunale, come del resto avvenuto, si è poi pronunciato con l'affermazione dell'inesigibilità del credito, non per l'eccepito superamento del tetto di spesa o per l'applicazione di una eventuale RTU, ma per l'applicazione della disciplina dello sconto (senza null'altro aggiungere, ritenendo che Par Par tale contestazione non era stata sollevata dall' , nulla l' ha aggiunto nel suo atto d'appello alle difese svolte dal Centro nelle sue comparse conclusionali, secondo cui lo sconto previsto dalla legge 296/2006 non trovava applicazione al caso di specie, richiamando i precedenti giudiziari della Corte di Cassazione e della Corte di Appello di
Napoli che limita(va)no l'efficacia temporale dell'art. 1 comma 796 lett. o) l. 297/2006 al solo triennio 2007/2009 (nel nostro caso la pretesa creditoria è stata invece formulata per l'anno 2012), escludendo ogni sua applicazione alle successive annualità
(Cass. 10582/2018; Cass. 27007/2021). Par Né l' si è difesa invocando l'applicazione dello sconto, al di fuori dei limiti temporali sopra indicati, in forza del contenuto del contratto sottoscritto dalle parti.
III. Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato ed, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'appellante va condannata a rifondere al difensore anticipatario dell'appellata, avv. Fabio Musto, le spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi in base ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato con d.m. 147/2022) per i giudizi da collocare nello scaglione compreso tra
52.000,01 € e 260.000,00 €, nel complessivo importo di 7.300,00 € per compenso professionale ( 1.500,00 € per la fase di studio, 1.000,00€ per la fase introduttiva,
2.200,00 € per la fase istruttoria e 2.600,00 € per la fase decisoria) e 1.095,00 € per spese generali di rappresentanza e difesa, oltre eventuali ulteriori accessori.
IV. Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza Part n.4077/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 16 giugno 2020, proposto dall'
n. 2472/2020 r.g.a.c.c. NORD c. Pag. 11 di 12 Parte_2 Controparte_1 Giovanni Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
Napoli 2 Nord con citazione notificata alla il 13 Controparte_1
luglio 2020, così provvede:
A. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
B. condanna l' a rifondere alla Parte_2 Controparte_1
le spese del secondo grado di giudizio, che liquida in 7.300,00 € per
[...]
compenso professionale e 1.095,00 € per spese generali di rappresentanza e difesa, oltre eventuali ulteriori accessori, con attribuzione al difensore dell'appellato, avv.
Fabio Musto, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c.;
C. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 20 maggio 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
n. 2472/2020 r.g.a.c.c. c. di Pag. 12 di 12 Parte_2 Controparte_1 CP_1 Giovanni