Art. 6.
Il penultimo comma dell' art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, numero 1346 , ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190 , e' sostituito dal seguente:
"Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e' altresi' costituito presso l'Ente un Collegio di revisori dei conti composto di tre membri designati rispettivamente dal Ministro per la pubblica istruzione, da quello per il tesoro e dalla Corte dei conti e scelti tra funzionari in servizio o a riposo delle rispettive Amministrazioni".
Il penultimo comma dell' art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, numero 1346 , ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190 , e' sostituito dal seguente:
"Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e' altresi' costituito presso l'Ente un Collegio di revisori dei conti composto di tre membri designati rispettivamente dal Ministro per la pubblica istruzione, da quello per il tesoro e dalla Corte dei conti e scelti tra funzionari in servizio o a riposo delle rispettive Amministrazioni".