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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/04/2025, n. 5664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5664 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T RIBUN AL E DI ROM A
-SEZIO NE X II C IV IL E -
*****
In funzione di giudice di Appello in composizion e monocrati ca
***** in persona del giudice dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 47680 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, ritenuta in decisione all'udienza del giorno 26 marzo 2025, vertente
TRA
, con l'avv. Simona Di Fonso;
Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del sindaco p.t., con l'avv. Manuela Scerpa CP_1 dell'Avvocatura capitolina;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza Giudice di Pace di n. 10798/2023 CP_1
depositata in data 28/4/2023.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione chiedeva, innanzi al Giudice di Pace di Parte_1 CP_1 dichiararsi prescritta l'ingiunzione di pagamento di cui all'avviso di recupero crediti n.
78210027594 relativamente alla sentenza del Giudice di Pace di n. 45598/2013, CP_1 la quale aveva respinto l'opposizione proposta dalla medesima avverso Pt_1
ordinanze ingiuntive n. 91090000584 e n. 91090014284 (in materia di ricorso
1 amministrativo avverso violazioni di norme del Codice della strada), convalidando i provvedimenti opposti.
Veniva portata in giudizio che si costituiva opponendosi Controparte_1 all'accoglimento della domanda.
Il Giudice di Pace, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile l'opposizione.
Con citazione interponeva appello per la riforma integrale della Parte_1 sentenza, deducendone l'erroneità della motivazione per violazione e falsa applicazione dell'art. 28 L. 689/81 ed erronea applicazione della disciplina inerente alla prescrizione dei titoli esecutivi. si costituiva, resistendo al gravame. CP_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza indicata in epigrafe il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLE DECISIONE
I commi 11 e 12 dell'articolo 6 del d. lgs. 150/2011 prevedono che con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto o modificarlo anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale.
Di conseguenza la norma si limita ad attribuire al giudice la possibilità, non l'obbligo, di rideterminare l'importo della sanzione, ove ritenga di esercitare tale potere previa motivazione, ponendo, tuttavia, un limite specifico a tale potere costituito dal fatto che in ogni caso il suo potere riduttivo della sanzione irrogata non può spingersi oltre il minimo edittale della sanzione stessa.
Pertanto, in assenza di esercizio del potere di rideterminazione della sanzione la stessa, come nel caso di specie, è confermata nella misura indicata nel provvedimento opposto.
Non appare, quindi, dubitabile che la sentenza di rigetto della opposizione con conferma implicita della entità della sanzione irrogata, per non essere stato esercitato il potere di rideterminazione, una volta passata in giudicato comporta che il credito sia assistito dalla efficacia del giudicato con la conseguenza che alla prescrizione breve di cui all'articolo 28 della legge 689/198 si sostituisce la prescrizione ordinaria dell'actio iudicati ai sensi dell'articolo 2953 cc..
2 Non essendo contenuta una specifica condanna al pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione, deve ritenersi che la sentenza costituisce titolo esecutivo per procedere direttamente alla esecuzione della sentenza unitamente ai titoli opposti e specificamente confermati che costituiscano titolo esecutivo divenuti definitivi per effetto dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza che ha confermato i titoli opposti e la entità del credito, crediti che sono assistiti dalla prescrizione decennale dell'actio iudicati.
Sotto diverso profilo, non condivide il giudicante il riferimento a diverso orientamento giurisprudenziale di merito che richiama le argomentazioni sviluppate nell'ambito della decisione della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 22080/2017.
Invero, in tale pronuncia la diversità di regime tra l'esecutività del verbale di accertamento a violazione al CdS e dell'ordinanza ingiunzione appare riferibile alla procedura prevista dalla L. n. 689/1981: ma, nel caso di specie, l'ordinanza – ingiunzione prefettizia ha un proprio regime normativo disciplinato negli artt. 203 e 204
CdS, fondato proprio sulla peculiarità di aver ad oggetto un verbale di violazione al CdS munito, in deroga ai principi generali di esecutività; per contro, il verbale di accertamento di violazioni punite con sanzioni amministrative non concernenti l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale non è impugnabile ex se e l'autorità competente dovrà procedere ad emettere l'eventuale ordinanza di ingiunzione, suscettibile, a sua volta, di opposizione (cfr. Cass. n. 9764/2020).
Pertanto, il riferimento alle ordinanze – ingiunzioni di cui alla L. n. 689/1981 non si ritiene direttamente sovrapponibile alle ordinanze – ingiunzioni prefettizie oggetto di autonoma disciplina.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, deve affermarsi che nel caso in esame operi la prescrizione decennale.
Conclusivamente, l'appello non è risultato fondato e la sentenza di primo grado va integralmente confermata.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno integralmente compensate stante la peculiarità della questione, involgente profili non oggetto di consolidati orientamenti giurisprudenziali.
P.T.M.
3 II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
- respinge l'appello e compensa le spese processuali tra tutte le parti.
Così deciso in Roma addì 12/04/2025.
Il giudice
(Gianluca De Cristofaro Sciarrotta)
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