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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 11/06/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1689/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1689/2015 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ARCIDIACONO GIOVANNI dell'Ufficio Legale dell'Ente, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti ATTORE/I contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), (C.F. C.F._2 CP_2 C.F._3 CP_3
), (C.F. , in qualità di eredi di C.F._4 Controparte_4 C.F._5
, con il patrocinio dell'avv. BOMBARDIERE MARIO, presso il cui studio sono Parte_3 elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
CONVENUTO/I
(C.F. e P. IVA , già Controparte_5 P.IVA_2 P.IVA_3 [...] in persona del suo procuratore dr. con il patrocinio Controparte_6 Controparte_7 dell'avv. BEVILACQUA ANTONELLO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. GALLO GIUSEPPE, giusta procura in atti
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia il Tribunale dichiarare i convenuti eredi di pro quota e ognuno Parte_3 per quanto di ragione responsabili in solido con la compagnia dell'infortunio occorso a CP_6
; ritenere e dichiarare la compagnia convenuta quale responsabile e Parte_4 CP_6 per l'intero dell'infortunio occorso a in solido con gli eredi;
condannare i Parte_4 Pt_2 predetti ciascun per quanto di ragione a rimborsare all' il costo dell'infortunio che aggiornato Pt_1 ascende a 1.086.139,00 come attestato già in atti oltre miglioramenti intervenuti e intervenienti sino all'effettivo soddisfo infine condannare tutti i predetti al pagamento delle spese e competenze di lite.” pagina 1 di 7 Per le altre parti: come in atti.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Sede di Cosenza conveniva in giudizio gli Pt_1 eredi di al fine di ottenere il rimborso di quanto erogato ed erogando all'assicurato Parte_3
(pari ad euro 703.395,33, oltre interessi nonché miglioramenti intervenuti e Parte_4 intervenienti per effetto delle periodiche rivalutazioni disposte con legge, fino al soddisfo) in dipendenza dell'infortunio da questi patito in data 15.6.2001.
In particolare, l'ente previdenziale esponeva che: il giorno 15.6.2001, intorno alle ore 13,30,
[...]
a bordo del proprio ciclomotore, in transito nel tratto della SS 106 tra Sibari e Corigliano Parte_4
Calabro, perdeva il controllo del mezzo uscendo fuori strada “all'altezza della chilometrica 26 + 400 a causa dell'irregolarità del fondo stradale”; che non riuscendo più a governare il motociclo, lo stesso subito dopo rovinava fuori strada e riportava gravissime lesioni;
che tale sinistro stradale era avvenuto a causa dell'infedele esecuzione dei lavori di appalto per la bitumazione volta al rifacimento del manto di quel tratto di strada, affidati dalla stazione appaltante all'Impresa Filosa Sante, di cui all'epoca era titolare e legale rappresentante lo stesso sig. , poi deceduto in data 11.7.2008; che Parte_3 segnatamente l'Impresa Filosa Sante aveva irregolarmente realizzato una fascia di bitumazione più stretta rispetto a quella preesistente di circa 65/70 cm per entrambi i lati della carreggiata, sia destro che sinistro, e posta longitudinalmente per tutto l'asse stradale, creando così un pericoloso dislivello di oltre 5 cm che aveva causato in modo esclusivo e diretto la perdita di controllo del ciclomotore da parte dell'infortunato; che dall'evento insorgeva procedimento penale avanti al Tribunale di
Castrovillari – sezione penale – che si concludeva con sentenza n. 493/2008, di condanna di Pt_3 alla pena di mesi tre di reclusione per il reato ex art. 590 c.p. a lui ascritto nonché al risarcimento
[...] dei danni per l'accertata responsabilità civile nella causazione del sinistro;
che successivamente Pt_3 decedeva e la Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza n. 1168/2009, divenuta irrevocabile,
[...] ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto perché estinto per intervenuta morte.
Tanto premesso, l'ente chiedeva il rimborso delle prestazioni erogate per complessivi euro 703.395,33
- oltre interessi nonché miglioramenti intervenuti e intervenienti per effetto delle periodiche rivalutazioni disposte con legge - fino al soddisfo in via di surroga ex artt. 1916 c.c. e 142 D. Lgs.
209/2005.
Si costituivano in giudizio i convenuti, eredi di (sigg. , , Parte_3 Controparte_8 Parte_2
, e ) che asserivano la caducazione degli effetti civili CP_2 CP_3 Controparte_4 contenuti nella sentenza n. 1168/2009 della Corte di Appello di Catanzaro, invocando manleva giusta
Polizza RC n. 88 27566344 del 21.5.2001 e chiedendo la chiamata in garanzia del terzo CP_9
[...]
A seguito di autorizzazione del Tribunale alla chiamata del terzo, la compagnia assicuratrice si costituiva in data 11.1.2017, contestando nel merito la dinamica del sinistro e il quantum debeatur.
Dopo la concessione dei termini ex art. 183, c. 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante acquisizione della pertinente documentazione, assunzione di prova testimoniale ed espletamento di CTU medico- legale. Con ordinanza del 28.11.2023 questo giudice (assegnatario in via definitiva dal 30.11.2022) riteneva la causa matura per la decisione e rinviava, per la precisazione delle conclusioni, al 9.05.2024. Dopo alcuni rinvii disposti per l'assenza per congedo del giudice assegnatario, all'udienza del pagina 3 di 7 12.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Quanto alla responsabilità di per il sinistro occorso all'assicurato Parte_3 Pt_1 Parte_4
, giova rilevare quanto segue.
[...]
Preliminarmente deve rilevarsi che nel corso del procedimento penale avviato per i fatti oggetto della presente controversia, il Tribunale di Castrovillari con sentenza n. 493/2008 ha condannato Pt_3 per lesioni colpose ex art. 590 c.p., accertando la sua responsabilità civile per il sinistro occorso
[...] al . Benché sia sopraggiunto il decesso dell'imputato nelle more del giudizio di appello, con Parte_4 conseguente dichiarazione di estinzione del reato, gli accertamenti contenuti nella predetta sentenza mantengono rilevante valore probatorio nel presente giudizio civile quale prova atipica, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale che consente al giudice civile di tenere conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 17316 del
03/07/2018).
La sentenza di primo grado penale ha specificamente accertato che il sinistro si è verificato a causa dell'infedele esecuzione dei lavori di bitumazione affidati dalla stazione appaltante all'impresa Pt_3
la quale aveva irregolarmente realizzato una fascia di bitumazione più stretta rispetto a quella
[...] preesistente, creando un dislivello pericoloso che aveva determinato la fuoriuscita di strada del ciclomotore condotto da . Parte_4
Le risultanze istruttorie del presente giudizio confermano pienamente quanto accertato nel giudizio penale. L'Ing. ha confermato, all'udienza del 11.10.2018, tutte le dichiarazioni Persona_1 rese davanti al Giudice Penale, precisando che “il nuovo strato bituminoso deve avere una larghezza pari, o anche superiore a quella dell'asfalto già esistente…”.
Particolarmente significative risultano le dichiarazioni dello stesso infortunato , teste Parte_4 da ritenere indifferente in quanto reddituario da oltre un decennio di rendita . Questi ha Pt_1 confermato che “avevano fatto l'asfalto nuovo e avevano lasciato un gradino” e di aver “preso con la moto” tale gradino, precisando che il dislivello era “anche più di 5 cm”.
La CTU svolta dalla Dr.ssa ha definitivamente chiarito il quadro clinico dell'infortunato, Per_2 accertando il nesso causale tra sinistro e lesioni e confermando che “il sig. ha Parte_4 riportato nell'incidente un valido trauma con frattura bifocale del femore destro e frattura diafisaria del femore sinistro con paresi dello SPE omolaterale. Tali lesioni si sono verificate a causa della caduta con urto contro pietra miliare determinata da un rifacimento errato del fondo stradale come si rileva dai documenti prodotti agli atti” (v. pag. 6 CTU).
Si rileva, infine, che non può ravvisarsi alcun profilo di colpa in capo a , tale da Parte_4 attenuare o elidere la responsabilità ai sensi dell'invocato art. 1227 c.c. Come già chiarito, l'infortunato si limitava a percorrere la pubblica via con il proprio ciclomotore quando, a causa del dislivello creato dai lavori mal eseguiti, perdeva il controllo del mezzo. Nessun elemento emerso nel corso del giudizio induce a ritenere che la condotta del non sia stata conforme alle normali regole di prudenza e Parte_4 diligenza nella circolazione stradale.
Parimenti, il certificato di regolare esecuzione rilasciato da ANAS in data 20.04.2004, richiamato dalle difese delle parti convenute, non ha valore decisivo essendo posteriore al sinistro e non idoneo a pagina 4 di 7 smentire le risultanze dell'istruttoria condotta tanto nel giudizio penale quanto nel presente giudizio, da cui emerge l'irregolarità dei lavori affidati all'Impresa Filosa Sante.
3. Alla luce delle superiori considerazioni, accertata nei termini predetti la responsabilità civile di
, deve ritenersi fondata la domanda proposta dall' nei confronti dei convenuti eredi Parte_3 Pt_1 di e da ai sensi degli artt. 1916 c.c. e 142 d. lgs. 209/2005. Parte_3 CP_5
Al riguardo, giova preliminarmente precisare che non può dubitarsi della configurabilità del diritto dell'assicuratore sociale a surrogarsi nei diritti del danneggiato nei confronti dei responsabili civili e delle relative compagnie di assicurazione. A tal fine, assume specifico rilievo l'art. 142 d.lgs. n. 209/2005, ipotesi speciale della surrogazione “generale” di cui all'art. 1916 c.c., inerente il “Diritto di surroga dell'assicuratore sociale”, che prevede testualmente, al comma I, che: “Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3”.
In materia di surrogazione dell'assicuratore al danneggiato si è inoltre affermato che il principio fissato dall'art. 1916 c.c., in forza del quale la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato contro il terzo responsabile consegue al pagamento dell'indennità, subisce nel campo delle assicurazioni sociali – ove gli obblighi assicurativi sono caratterizzati da certezza ed inderogabilità – i necessari adattamenti, con divergenze sul piano della disciplina, nel senso che l'azione può essere svolta nei soli confronti dell'assicuratore e non anche del terzo responsabile e prescinde dal pagamento dell'indennità (così divergendo dalla disciplina di cui all'art. 1916 c.c.) e che, ai sensi dell'art. 142, II comma, d. lgs. 209/2005, l'assicuratore del responsabile del danno, al quale sia giunta una richiesta di risarcimento dal danneggiato, ha l'onere (così divergendo dalla disciplina dell'art. 1916 c.c. che pone l'onere di comunicare l'intenzione di surrogarsi a carico dell'assicuratore-surrogante) di chiedere a quest'ultimo una dichiarazione attestante se lo stesso ha diritto a prestazioni erogate da enti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie e, in caso di risposta affermativa, l'ulteriore onere di comunicare all'assicuratore sociale la sua facoltà di surrogarsi nelle spettanze creditorie dell'assistito, con l'ulteriore obbligo, sempre posto a carico dell'assicuratore del responsabile, di accantonare una somma
“idonea” a soddisfare la successiva pretesa surrogatoria dell'assicuratore sociale;
trascorsi i quarantacinque giorni dall'effettuazione della comunicazione diretta all'assicuratore sociale senza che questi abbia dichiarato la volontà di surrogarsi nei diritti del danneggiato, l'assicuratore della r.c.a. può pagare l'indennità nei confronti dell'assicurato con piena efficacia liberatoria (art. 142, comma III, cod. ass.).
Considerato che con l'esercizio del diritto di surroga si realizza una successione a titolo particolare nel diritto controverso (preordinata ad evitare un duplice risarcimento del danneggiato od un arricchimento del responsabile civile) e che l'assicuratore sociale subentra nel medesimo diritto originariamente vantato da danneggiato (sia sotto il profilo sostanziale che processuale: cfr. Cass. civ. 1508/2001), ne consegue, oltre che il convenuto – responsabile civile o relativa compagnia di assicurazione – può opporre tutte le eccezioni inerenti al rapporto di danneggiamento che avrebbe potuto far valere nei riguardi del danneggiato (cfr. in materia Cass., Sez. Unite, 13 marzo 1987, n. 2639; Cass., SS.UU. 29 aprile 2015 n. 8620; Cass., 5 maggio 2003 n. 6797), che l'importo per il cui rimborso ha azione pagina 5 di 7 l'assicuratore sociale non può mai eccedere quanto astrattamente spettante al medesimo danneggiato (v. Cass. 11 maggio 2007 n. 10834).
3.1. Declinando i predetti principi alla fattispecie, deve preliminarmente rilevarsi che l' ha Pt_1 esperito nella fattispecie sia l'azione ordinaria di surroga ex art. 1916 c.c. esperibile nei confronti del soggetto responsabile civile del danno, sia l'azione speciale prevista dall'art. 142 cod. ass. private esperibile nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile civile del danno.
Ciò posto, nella specie deve ritenersi sussistente il diritto dell'assicuratore sociale odierno attore ( ) a surrogarsi nella posizione del danneggiato per ottenere dagli eredi del responsabile civile Pt_1 del danno e dalla compagnia assicuratrice in solido tra loro, il rimborso Controparte_5 delle somme indennizzate al danneggiato, . Parte_4
Quanto al contenuto della pretesa fatta valere dall'assicuratore sociale, deve evidenziarsi che le prestazioni erogate dall' risultano pienamente legittime e congrue. L'ente previdenziale ha Pt_1 documentalmente provato l'erogazione di prestazioni per complessivi € 1.086.139,00, comprensive di indennità per inabilità temporanea, rendita per invalidità permanente del 78% poi consolidata, danno patrimoniale, spese sanitarie e accessorie (v. allegato alle note di parte attrice del 27.11.2023).
Il diritto di rivalsa dell' verso i responsabili civili dell'infortunio ha un contenuto obiettivamente Pt_1 parametrato secondo il tipo delle prestazioni infortunistiche erogate e secondo le relative tabelle legali.
Poiché l svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti CP_10 amministrativi, tali atti sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto sarebbe affetto (v. ex multis Cassazione civile sez. lav. 15 ottobre 2007 n. 21540).
Al riguardo deve rilevarsi che le parti convenute non hanno formulato alcuna eccezione o specifica contestazione circa le prestazioni erogate e da erogare dall'Istituto in conseguenza dell'infortunio sul lavoro, né hanno eccepito che tali somme siano superiori al limite del danno civilistico.
Si evidenzia in particolare che la CTU espletata ha accertato un danno biologico del 65%, percentuale che risulta sostanzialmente coerente con il 78% inizialmente riconosciuto dall secondo i Pt_1 parametri previdenziali, poi consolidato al 70%. Dalla documentazione versata in atti emerge poi che il valore capitale della quota di rendita che ristora il solo danno biologico (pari ad € 189.412,22) è inferiore al danno biologico che sarebbe liquidato secondo i criteri civilistici.
Infine, l'accertamento peritale della “capacità lavorativa estremamente ridotta” di Parte_4
(v. p. 12 elaborato peritale: “i postumi permanenti che il periziando presenta, tenuto conto dell'attività lavorativa svolta di bracciante agricolo, incidono totalmente su ogni aspetto di essa, residuando una capacità lavorativa estremamente ridotta sia nella qualità che nel tempo di applicazione”) fonda inoltre il diritto di surroga anche per la componente patrimoniale delle prestazioni erogate, essendo dimostrato che la vittima ha effettivamente patito un danno civilistico alla capacità di lavoro inteso come riduzione della capacità di guadagno e non solo un pregiudizio presunto dalla normativa previdenziale.
5. Ne risulta assorbito ogni altro profilo, anche istruttorio.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi ed operata la riduzione del 50% in considerazione dell'attività difensiva espletata. pagina 6 di 7 Spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico delle parti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. accerta la responsabilità di in relazione al sinistro occorso a;
Parte_3 Parte_4
2. condanna , , , e , Controparte_8 Parte_2 CP_2 CP_3 Controparte_4 quali eredi di , in solido con e nelle rispettive qualità, a Parte_3 Controparte_5 rifondere all' il costo dell'infortunio pari ad € 1.086.139,00, salvo miglioramenti intervenuti ed Pt_1 intervenienti per effetto delle periodiche rivalutazioni disposte per legge, oltre interessi, e fino all'effettivo soddisfo;
3. condanna , , , e quali Controparte_8 Parte_2 CP_2 CP_3 Controparte_4 eredi di , in solido con e nelle rispettive qualità, alla rifusione Parte_3 Controparte_5 delle spese di lite sostenute da parte attrice e liquidate in € 18.977,00 per compensi, oltre spese generali, I.v.a. e C.p.a., come per legge;
4. pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di
[...]
, , , e quali eredi di CP_8 Parte_2 CP_2 CP_3 Controparte_4 Pt_3
in solido con e nelle rispettive qualità.
[...] Controparte_5
Crotone, 7 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1689/2015 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ARCIDIACONO GIOVANNI dell'Ufficio Legale dell'Ente, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti ATTORE/I contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), (C.F. C.F._2 CP_2 C.F._3 CP_3
), (C.F. , in qualità di eredi di C.F._4 Controparte_4 C.F._5
, con il patrocinio dell'avv. BOMBARDIERE MARIO, presso il cui studio sono Parte_3 elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
CONVENUTO/I
(C.F. e P. IVA , già Controparte_5 P.IVA_2 P.IVA_3 [...] in persona del suo procuratore dr. con il patrocinio Controparte_6 Controparte_7 dell'avv. BEVILACQUA ANTONELLO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. GALLO GIUSEPPE, giusta procura in atti
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia il Tribunale dichiarare i convenuti eredi di pro quota e ognuno Parte_3 per quanto di ragione responsabili in solido con la compagnia dell'infortunio occorso a CP_6
; ritenere e dichiarare la compagnia convenuta quale responsabile e Parte_4 CP_6 per l'intero dell'infortunio occorso a in solido con gli eredi;
condannare i Parte_4 Pt_2 predetti ciascun per quanto di ragione a rimborsare all' il costo dell'infortunio che aggiornato Pt_1 ascende a 1.086.139,00 come attestato già in atti oltre miglioramenti intervenuti e intervenienti sino all'effettivo soddisfo infine condannare tutti i predetti al pagamento delle spese e competenze di lite.” pagina 1 di 7 Per le altre parti: come in atti.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Sede di Cosenza conveniva in giudizio gli Pt_1 eredi di al fine di ottenere il rimborso di quanto erogato ed erogando all'assicurato Parte_3
(pari ad euro 703.395,33, oltre interessi nonché miglioramenti intervenuti e Parte_4 intervenienti per effetto delle periodiche rivalutazioni disposte con legge, fino al soddisfo) in dipendenza dell'infortunio da questi patito in data 15.6.2001.
In particolare, l'ente previdenziale esponeva che: il giorno 15.6.2001, intorno alle ore 13,30,
[...]
a bordo del proprio ciclomotore, in transito nel tratto della SS 106 tra Sibari e Corigliano Parte_4
Calabro, perdeva il controllo del mezzo uscendo fuori strada “all'altezza della chilometrica 26 + 400 a causa dell'irregolarità del fondo stradale”; che non riuscendo più a governare il motociclo, lo stesso subito dopo rovinava fuori strada e riportava gravissime lesioni;
che tale sinistro stradale era avvenuto a causa dell'infedele esecuzione dei lavori di appalto per la bitumazione volta al rifacimento del manto di quel tratto di strada, affidati dalla stazione appaltante all'Impresa Filosa Sante, di cui all'epoca era titolare e legale rappresentante lo stesso sig. , poi deceduto in data 11.7.2008; che Parte_3 segnatamente l'Impresa Filosa Sante aveva irregolarmente realizzato una fascia di bitumazione più stretta rispetto a quella preesistente di circa 65/70 cm per entrambi i lati della carreggiata, sia destro che sinistro, e posta longitudinalmente per tutto l'asse stradale, creando così un pericoloso dislivello di oltre 5 cm che aveva causato in modo esclusivo e diretto la perdita di controllo del ciclomotore da parte dell'infortunato; che dall'evento insorgeva procedimento penale avanti al Tribunale di
Castrovillari – sezione penale – che si concludeva con sentenza n. 493/2008, di condanna di Pt_3 alla pena di mesi tre di reclusione per il reato ex art. 590 c.p. a lui ascritto nonché al risarcimento
[...] dei danni per l'accertata responsabilità civile nella causazione del sinistro;
che successivamente Pt_3 decedeva e la Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza n. 1168/2009, divenuta irrevocabile,
[...] ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto perché estinto per intervenuta morte.
Tanto premesso, l'ente chiedeva il rimborso delle prestazioni erogate per complessivi euro 703.395,33
- oltre interessi nonché miglioramenti intervenuti e intervenienti per effetto delle periodiche rivalutazioni disposte con legge - fino al soddisfo in via di surroga ex artt. 1916 c.c. e 142 D. Lgs.
209/2005.
Si costituivano in giudizio i convenuti, eredi di (sigg. , , Parte_3 Controparte_8 Parte_2
, e ) che asserivano la caducazione degli effetti civili CP_2 CP_3 Controparte_4 contenuti nella sentenza n. 1168/2009 della Corte di Appello di Catanzaro, invocando manleva giusta
Polizza RC n. 88 27566344 del 21.5.2001 e chiedendo la chiamata in garanzia del terzo CP_9
[...]
A seguito di autorizzazione del Tribunale alla chiamata del terzo, la compagnia assicuratrice si costituiva in data 11.1.2017, contestando nel merito la dinamica del sinistro e il quantum debeatur.
Dopo la concessione dei termini ex art. 183, c. 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante acquisizione della pertinente documentazione, assunzione di prova testimoniale ed espletamento di CTU medico- legale. Con ordinanza del 28.11.2023 questo giudice (assegnatario in via definitiva dal 30.11.2022) riteneva la causa matura per la decisione e rinviava, per la precisazione delle conclusioni, al 9.05.2024. Dopo alcuni rinvii disposti per l'assenza per congedo del giudice assegnatario, all'udienza del pagina 3 di 7 12.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Quanto alla responsabilità di per il sinistro occorso all'assicurato Parte_3 Pt_1 Parte_4
, giova rilevare quanto segue.
[...]
Preliminarmente deve rilevarsi che nel corso del procedimento penale avviato per i fatti oggetto della presente controversia, il Tribunale di Castrovillari con sentenza n. 493/2008 ha condannato Pt_3 per lesioni colpose ex art. 590 c.p., accertando la sua responsabilità civile per il sinistro occorso
[...] al . Benché sia sopraggiunto il decesso dell'imputato nelle more del giudizio di appello, con Parte_4 conseguente dichiarazione di estinzione del reato, gli accertamenti contenuti nella predetta sentenza mantengono rilevante valore probatorio nel presente giudizio civile quale prova atipica, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale che consente al giudice civile di tenere conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 17316 del
03/07/2018).
La sentenza di primo grado penale ha specificamente accertato che il sinistro si è verificato a causa dell'infedele esecuzione dei lavori di bitumazione affidati dalla stazione appaltante all'impresa Pt_3
la quale aveva irregolarmente realizzato una fascia di bitumazione più stretta rispetto a quella
[...] preesistente, creando un dislivello pericoloso che aveva determinato la fuoriuscita di strada del ciclomotore condotto da . Parte_4
Le risultanze istruttorie del presente giudizio confermano pienamente quanto accertato nel giudizio penale. L'Ing. ha confermato, all'udienza del 11.10.2018, tutte le dichiarazioni Persona_1 rese davanti al Giudice Penale, precisando che “il nuovo strato bituminoso deve avere una larghezza pari, o anche superiore a quella dell'asfalto già esistente…”.
Particolarmente significative risultano le dichiarazioni dello stesso infortunato , teste Parte_4 da ritenere indifferente in quanto reddituario da oltre un decennio di rendita . Questi ha Pt_1 confermato che “avevano fatto l'asfalto nuovo e avevano lasciato un gradino” e di aver “preso con la moto” tale gradino, precisando che il dislivello era “anche più di 5 cm”.
La CTU svolta dalla Dr.ssa ha definitivamente chiarito il quadro clinico dell'infortunato, Per_2 accertando il nesso causale tra sinistro e lesioni e confermando che “il sig. ha Parte_4 riportato nell'incidente un valido trauma con frattura bifocale del femore destro e frattura diafisaria del femore sinistro con paresi dello SPE omolaterale. Tali lesioni si sono verificate a causa della caduta con urto contro pietra miliare determinata da un rifacimento errato del fondo stradale come si rileva dai documenti prodotti agli atti” (v. pag. 6 CTU).
Si rileva, infine, che non può ravvisarsi alcun profilo di colpa in capo a , tale da Parte_4 attenuare o elidere la responsabilità ai sensi dell'invocato art. 1227 c.c. Come già chiarito, l'infortunato si limitava a percorrere la pubblica via con il proprio ciclomotore quando, a causa del dislivello creato dai lavori mal eseguiti, perdeva il controllo del mezzo. Nessun elemento emerso nel corso del giudizio induce a ritenere che la condotta del non sia stata conforme alle normali regole di prudenza e Parte_4 diligenza nella circolazione stradale.
Parimenti, il certificato di regolare esecuzione rilasciato da ANAS in data 20.04.2004, richiamato dalle difese delle parti convenute, non ha valore decisivo essendo posteriore al sinistro e non idoneo a pagina 4 di 7 smentire le risultanze dell'istruttoria condotta tanto nel giudizio penale quanto nel presente giudizio, da cui emerge l'irregolarità dei lavori affidati all'Impresa Filosa Sante.
3. Alla luce delle superiori considerazioni, accertata nei termini predetti la responsabilità civile di
, deve ritenersi fondata la domanda proposta dall' nei confronti dei convenuti eredi Parte_3 Pt_1 di e da ai sensi degli artt. 1916 c.c. e 142 d. lgs. 209/2005. Parte_3 CP_5
Al riguardo, giova preliminarmente precisare che non può dubitarsi della configurabilità del diritto dell'assicuratore sociale a surrogarsi nei diritti del danneggiato nei confronti dei responsabili civili e delle relative compagnie di assicurazione. A tal fine, assume specifico rilievo l'art. 142 d.lgs. n. 209/2005, ipotesi speciale della surrogazione “generale” di cui all'art. 1916 c.c., inerente il “Diritto di surroga dell'assicuratore sociale”, che prevede testualmente, al comma I, che: “Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3”.
In materia di surrogazione dell'assicuratore al danneggiato si è inoltre affermato che il principio fissato dall'art. 1916 c.c., in forza del quale la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato contro il terzo responsabile consegue al pagamento dell'indennità, subisce nel campo delle assicurazioni sociali – ove gli obblighi assicurativi sono caratterizzati da certezza ed inderogabilità – i necessari adattamenti, con divergenze sul piano della disciplina, nel senso che l'azione può essere svolta nei soli confronti dell'assicuratore e non anche del terzo responsabile e prescinde dal pagamento dell'indennità (così divergendo dalla disciplina di cui all'art. 1916 c.c.) e che, ai sensi dell'art. 142, II comma, d. lgs. 209/2005, l'assicuratore del responsabile del danno, al quale sia giunta una richiesta di risarcimento dal danneggiato, ha l'onere (così divergendo dalla disciplina dell'art. 1916 c.c. che pone l'onere di comunicare l'intenzione di surrogarsi a carico dell'assicuratore-surrogante) di chiedere a quest'ultimo una dichiarazione attestante se lo stesso ha diritto a prestazioni erogate da enti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie e, in caso di risposta affermativa, l'ulteriore onere di comunicare all'assicuratore sociale la sua facoltà di surrogarsi nelle spettanze creditorie dell'assistito, con l'ulteriore obbligo, sempre posto a carico dell'assicuratore del responsabile, di accantonare una somma
“idonea” a soddisfare la successiva pretesa surrogatoria dell'assicuratore sociale;
trascorsi i quarantacinque giorni dall'effettuazione della comunicazione diretta all'assicuratore sociale senza che questi abbia dichiarato la volontà di surrogarsi nei diritti del danneggiato, l'assicuratore della r.c.a. può pagare l'indennità nei confronti dell'assicurato con piena efficacia liberatoria (art. 142, comma III, cod. ass.).
Considerato che con l'esercizio del diritto di surroga si realizza una successione a titolo particolare nel diritto controverso (preordinata ad evitare un duplice risarcimento del danneggiato od un arricchimento del responsabile civile) e che l'assicuratore sociale subentra nel medesimo diritto originariamente vantato da danneggiato (sia sotto il profilo sostanziale che processuale: cfr. Cass. civ. 1508/2001), ne consegue, oltre che il convenuto – responsabile civile o relativa compagnia di assicurazione – può opporre tutte le eccezioni inerenti al rapporto di danneggiamento che avrebbe potuto far valere nei riguardi del danneggiato (cfr. in materia Cass., Sez. Unite, 13 marzo 1987, n. 2639; Cass., SS.UU. 29 aprile 2015 n. 8620; Cass., 5 maggio 2003 n. 6797), che l'importo per il cui rimborso ha azione pagina 5 di 7 l'assicuratore sociale non può mai eccedere quanto astrattamente spettante al medesimo danneggiato (v. Cass. 11 maggio 2007 n. 10834).
3.1. Declinando i predetti principi alla fattispecie, deve preliminarmente rilevarsi che l' ha Pt_1 esperito nella fattispecie sia l'azione ordinaria di surroga ex art. 1916 c.c. esperibile nei confronti del soggetto responsabile civile del danno, sia l'azione speciale prevista dall'art. 142 cod. ass. private esperibile nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile civile del danno.
Ciò posto, nella specie deve ritenersi sussistente il diritto dell'assicuratore sociale odierno attore ( ) a surrogarsi nella posizione del danneggiato per ottenere dagli eredi del responsabile civile Pt_1 del danno e dalla compagnia assicuratrice in solido tra loro, il rimborso Controparte_5 delle somme indennizzate al danneggiato, . Parte_4
Quanto al contenuto della pretesa fatta valere dall'assicuratore sociale, deve evidenziarsi che le prestazioni erogate dall' risultano pienamente legittime e congrue. L'ente previdenziale ha Pt_1 documentalmente provato l'erogazione di prestazioni per complessivi € 1.086.139,00, comprensive di indennità per inabilità temporanea, rendita per invalidità permanente del 78% poi consolidata, danno patrimoniale, spese sanitarie e accessorie (v. allegato alle note di parte attrice del 27.11.2023).
Il diritto di rivalsa dell' verso i responsabili civili dell'infortunio ha un contenuto obiettivamente Pt_1 parametrato secondo il tipo delle prestazioni infortunistiche erogate e secondo le relative tabelle legali.
Poiché l svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti CP_10 amministrativi, tali atti sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto sarebbe affetto (v. ex multis Cassazione civile sez. lav. 15 ottobre 2007 n. 21540).
Al riguardo deve rilevarsi che le parti convenute non hanno formulato alcuna eccezione o specifica contestazione circa le prestazioni erogate e da erogare dall'Istituto in conseguenza dell'infortunio sul lavoro, né hanno eccepito che tali somme siano superiori al limite del danno civilistico.
Si evidenzia in particolare che la CTU espletata ha accertato un danno biologico del 65%, percentuale che risulta sostanzialmente coerente con il 78% inizialmente riconosciuto dall secondo i Pt_1 parametri previdenziali, poi consolidato al 70%. Dalla documentazione versata in atti emerge poi che il valore capitale della quota di rendita che ristora il solo danno biologico (pari ad € 189.412,22) è inferiore al danno biologico che sarebbe liquidato secondo i criteri civilistici.
Infine, l'accertamento peritale della “capacità lavorativa estremamente ridotta” di Parte_4
(v. p. 12 elaborato peritale: “i postumi permanenti che il periziando presenta, tenuto conto dell'attività lavorativa svolta di bracciante agricolo, incidono totalmente su ogni aspetto di essa, residuando una capacità lavorativa estremamente ridotta sia nella qualità che nel tempo di applicazione”) fonda inoltre il diritto di surroga anche per la componente patrimoniale delle prestazioni erogate, essendo dimostrato che la vittima ha effettivamente patito un danno civilistico alla capacità di lavoro inteso come riduzione della capacità di guadagno e non solo un pregiudizio presunto dalla normativa previdenziale.
5. Ne risulta assorbito ogni altro profilo, anche istruttorio.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi ed operata la riduzione del 50% in considerazione dell'attività difensiva espletata. pagina 6 di 7 Spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico delle parti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. accerta la responsabilità di in relazione al sinistro occorso a;
Parte_3 Parte_4
2. condanna , , , e , Controparte_8 Parte_2 CP_2 CP_3 Controparte_4 quali eredi di , in solido con e nelle rispettive qualità, a Parte_3 Controparte_5 rifondere all' il costo dell'infortunio pari ad € 1.086.139,00, salvo miglioramenti intervenuti ed Pt_1 intervenienti per effetto delle periodiche rivalutazioni disposte per legge, oltre interessi, e fino all'effettivo soddisfo;
3. condanna , , , e quali Controparte_8 Parte_2 CP_2 CP_3 Controparte_4 eredi di , in solido con e nelle rispettive qualità, alla rifusione Parte_3 Controparte_5 delle spese di lite sostenute da parte attrice e liquidate in € 18.977,00 per compensi, oltre spese generali, I.v.a. e C.p.a., come per legge;
4. pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di
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, , , e quali eredi di CP_8 Parte_2 CP_2 CP_3 Controparte_4 Pt_3
in solido con e nelle rispettive qualità.
[...] Controparte_5
Crotone, 7 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis
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