Ordinanza collegiale 19 dicembre 2023
Ordinanza collegiale 31 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 14 maggio 2025
Decreto collegiale 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14/05/2025, n. 4146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4146 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04146/2025REG.PROV.COLL.
N. 03437/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3437 del 2023, proposto da
JO IL, in proprio e quale legale rappresentante dell’omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Lattanzi e Andrea Meneghello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Filippo Lattanzi in Roma, via G. P. Da Palestrina n. 47;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Fadanelli, Michele Purrello, Alexandra Roilo e Lukas Plancker, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Silandro, non costituito in giudizio;
nei confronti
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano, n. 60/2023, resa tra le parti, per l’annullamento:
- del provvedimento prot. n. 7.1./73.09/525600/BE, notificato al ricorrente in data 14.8.2018, con il quale, in applicazione dell’art. 5-bis della l.p. n. 13 del 1992, il Presidente della Provincia Autonoma ha disposto la pronuncia di decadenza del provvedimento prot. n. 7.1/73.09/159665/14/GT del 28.02.2014, con il quale il ricorrente era stato autorizzato alla raccolta di scommesse sportive nell’esercizio sito a Silandro, Via Principale n. 48;
- della presupposta comunicazione prot. n. 7.1./73.09/8820/BE dell’8.1.2018, con la quale la Provincia Autonoma ha comunicato l’avvio del procedimento per la pronuncia di decadenza dell’autorizzazione alla gestione della sala giochi anzidetta;
- di tutti gli atti prodromici, endoprocedimentali, presupposti o conseguenti, con particolare, ma non esclusivo riferimento alla lettera del Comune di Silandro del 7.12.2017, attraverso la quale l’ente locale, su presupposta richiesta della Provincia del 28.11.2017, si è pronunciato sulla presenza dei luoghi sensibili nel raggio di 300 metri dai locali nei quali si gestisce la sala scommesse del ricorrente e dell’elenco allegato alla medesima lettera prot. n. 73.09/716288 del 11. 12.2017;
e per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e di Snaitech S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 il Cons. Thomas Mathà e uditi per le parti gli avvocati Filippo Lattanzi e Luca Giacobbe;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Provincia Autonoma di Bolzano, con provvedimento del 14 agosto 2018, ha pronunciato la decadenza del provvedimento in data 28 febbraio 2014, con cui la ditta OS IL è stata autorizzata alla raccolta di scommesse sportive a Silandro, via Principale n. 48.
2. La ditta OS IL ha impugnato tale atto dinanzi al T.R.G.A., Sezione Autonoma di Bolzano, che, con la sentenza n. 60 del 8 marzo 2023, ha respinto il ricorso.
3. Di talché, la ditta IL ha interposto il presente appello, articolando il seguente motivo: SULL’ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ART. 5BIS, COMMA 1 DELLA L.P. N. 13/1992, SMI PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 41 DELLA COSTITUZIONE. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER DIFETTO D’ISTRUTTORIA E PER TRAVISAMENTO DI FATTO.
Sarebbe censurabile l’ iter logico attraverso il quale il giudice di primo grado abbia ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ditta IL. Nessuno degli arresti giurisprudenziali richiamati nella sentenza impugnata affronterebbe il tema portato all’attenzione del giudice di prime cure, vale a dire l’intrinseca illegittimità dell’effetto espulsivo del gioco lecito praticato con gli apparecchi da intrattenimento ex art. 110 TULPS e prodotto dalla contestata normativa provinciale, perciò manifestamente incostituzionale. La sentenza gravata avrebbe totalmente omesso di considerare le due perizie versate in atti e, poiché l’effetto espulsivo sarebbe autonomamente prodotto dalla legge provinciale, la decisione sarebbe affetta da un esiziale difetto logico prima che istruttorio per non avere considerato il contenuto delle perizie. La potestà della Provincia di emanare norme sarebbe esercitabile solo parzialmente, entro i limiti dell’art. 4 dello Statuto, il quale richiede che le normative si pongano in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali. La finalità di tutela dei minori sarebbe del tutto avulsa dalla materia dei giochi con vincita in denaro, posto che l’accesso alle relative prestazioni è vietato, anzitutto in forza di norme statali, che precludono ai minori anche l’accesso alle sale gioco, ed è imposto ad esercenti e gestori l’obbligo di rispettare e far rispettare il divieto. Contrariamente al programma di pianificazione disposto dal legislatore statale, la Provincia autonoma, nell’obliterare il doveroso coordinamento della propria iniziativa con i soggetti istituzionalmente tenuti alla disciplina e regolamentazione del settore, avrebbe disciplinato la fattispecie relativa alle distanze dai luoghi sensibili in maniera arbitraria, imponendo limiti rigidi ed indiscriminati. L’innegabile contrasto della normativa impugnata con la libertà d’impresa ed il principio di uguaglianza sarebbe stato sbrigativamente respinto dalla sentenza di primo grado. Secondo la normativa in materia costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali. La normativa provinciale sarebbe violativa dell’art. 41 Cost. in quanto, come chiarito dalla stessa Corte Costituzionale, eventuali restrizioni e limitazioni alla libera iniziativa economica devono trovare puntuale giustificazione in interessi di rango costituzionale o negli ulteriori interessi elencati all’art. 3, comma 1, d.l. n. 138 del 2011, al fine di addivenire ad una razionalizzazione della regolazione che elimini gli ostacoli al libero esercizio dell’attività economica inutili o sproporzionati (Corte Cost. m. 220 del 2012). Diverso sarebbe applicare le contestate restrizioni nei confronti degli esercizi commerciali al cui interno siano svolte in misura prevalente altre attività, rispetto alle limitazioni disposte nei confronti delle cc.dd. sale dedicate o sale pubbliche da gioco propriamente dette, costituite da locali allestiti specificamente per lo svolgimento esclusivo del gioco lecito con gli apparecchi da intrattenimento. La questione di legittimità costituzionale della normativa su cui si fonda il provvedimento impugnato sarebbe rilevante per la decisione della controversia, attesa la necessaria applicazione alla fattispecie sottesa al presente giudizio della norma di legge provinciale contestata, e non manifestamente infondata, per violazione degli articoli 3, 41, 117, comma 2, lett. h), e lett. e), 117, comma 3, e 118, comma 3 Cost.
4. Si è costituita ad adiuvandum la Snaitech S.p.a., Concessionario di Stato titolare della concessione n. 4028 e che aveva assegnato il suo diritto n. 8789 all’esercizio dell’appellante.
5. Si sono costituiti in resistenza l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ex Monopoli, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri (con clausola di mero stile), nonché la Provincia Autonoma di Bolzano. Quest’ultima, nel merito, ha analiticamente contestato la fondatezza delle censure dedotte, concludendo per il rigetto dell’appello.
6. Con memoria del 13 novembre 2023 il signor IL ha ribadito che la perizia richiamata e depositata in primo grado è stata redatta con esclusivo riferimento al Comune di Silandro, non coinvolto, invece, nei molteplici giudizi definiti con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1618 del 2019, successivamente confermata in sede di revocazione, per cui detto Comune non è stato preso in considerazione nella consulenza tecnica d’ufficio espletata in quei giudizi.
7. Pertanto, l’appellante ha chiesto che sia disposta verificazione ex artt. 19 e 66 c.p.a., per chiarire l’attuale sussistenza sul territorio di Silandro di precise aree e specifici lotti non ricompresi nel controverso divieto distanziometrico.
8. Con ordinanza collegiale n. 1101 del 19.12.2023 il Collegio ha ritenuto che la parte appellante, attraverso la perizia depositata in primo grado, avesse fornito un principio di prova sul c.d. effetto escludente della legge provinciale in contestazione con riferimento al territorio comunale di Silandro e tenuto conto che la consulenza tecnica d’ufficio disposta e depositata in altri giudizi aventi analogo oggetto non aveva riguardato il detto territorio comunale; ritenuto altresì che la questione inerente al c.d. effetto espulsivo della norma provinciale potrebbe assumere rilievo in sede di delibazione sulla non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale, con specifico riferimento ad un possibile vulnus agli artt. 3 e 41 Cost., la Sezione, ha, pertanto disposto ai sensi dell’art. 66 c.p.a. una verificazione sul seguente quesito: “ chiarisca l’organo accertatore se – previa analisi della struttura della domanda e dell’offerta nel segmento del mercato delle sale da gioco, quale quella gestita dall’appellante, nonché tenuto conto della disciplina urbanistica vigente nel Comune di Silandro e nei Comuni confinanti, posti a distanza non superiore a 5 km dal Comune di Silandro, sul cui territorio l’attività potrebbe eventualmente essere delocalizzata – sia attendibile ritenere che l’applicazione del criterio della distanza dai siti c.d. sensibili individuati nell’art. 5-bis, commi 1 e 1-bis, l. prov. n. 13/1992, sia idonea a determinare una cospicua contrazione del segmento di mercato de quo, e, in particolare se sia attendibile ritenere che dall’applicazione della norma possa derivare un effetto espulsivo di tali attività dall’ambito del territorio del Comune di Silandro e dei Comuni confinanti posti a distanza non superiore a 5 km ”.
9. Quale organismo di verificazione è stato nominato il Direttore pro tempore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di Padova, con facoltà di delega.
10. L’Ateneo patavino ha delegato la prof. Paola Valbonesi con l’espletamento della verificazione.
11. Con l’ordinanza collegiale n. 5093 del 7.6.2024, in considerazione del mancante deposito della relazione di verificazione, la Sezione ha assegnato un’ulteriore termine di 60 giorni per lo svolgimento della verificazione.
12. La verificatrice ha depositato la relazione il 6.8.2024.
13. Con le memorie depositate nel P.A.T. il 27.9.2024, l’appellante e l’interveniente hanno dedotto il mancato rispetto del contraddittorio nell’ambito della verificazione e la violazione dell’ordine istruttorio imposto con l’ordinanza n. 11001/2023.
14. Con ordinanza n. 8690 del 31.10.2024, la Sezione ha considerato utile che le parti potessero inviare controdeduzioni dei rispettivi consulenti tecnici eventualmente nominati alla verificatrice entro il 15 dicembre 2024, sulle quali la prof. Paola Valbonesi sarebbe stata chiamata a rispondere dettagliatamente nella sua relazione di verificazione finale, il cui deposito veniva fissato entro il 15 febbraio 2025.
15. Tale ordine istruttorio suppletivo è stato eseguito dalla verificatrice con il deposito di una relazione aggiornata che teneva conto del successivo contradditorio istaurato (avvenuto il 14.2.2025).
16. In vista della discussione della causa nel merito la Provincia Autonoma di Bolzano ha depositato una memoria conclusionale il 7.4.2025, replicata da parte dell’appellante con una memoria del 17.4.2025.
17. All’udienza pubblica del 8 maggio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
18. L’appello è infondato e va di conseguenza respinto.
19. Assume aspetto dirimente l’esito della verificazione che esclude l’effetto espulsivo dell’art. 5-bis della l.p. n. 13/1992 nel territorio comunale di Silandro. Ciò risulta ulteriormente provato anche dall’analisi aggiuntiva che la Verificatrice ha esposto nella versione emendata della relazione depositata il 14.2.2025.
20. La verificatrice ha accertato che:
« - l’analisi sulla offerta e la domanda del segmento di mercato “sale da gioco” nel comune di Silandro mette in luce che la sala giochi del ricorrente (JO IL) risulta monopolista locale;
- l’analisi sulla domanda in tale segmento di mercato (su dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 2022) evidenzia una potenziale raccolta complessiva pari a 3,56m €, dato che può esser interpretato come proxy del valore della domanda di mercato o, detto altrimenti, come fatturato complessivo di un monopolista locale che offra tutte le tipologie di gioco considerate dalla Verificatrice. Tale valore origina prevalentemente da giochi noti come slot machines e formalmente identificati dalla classificazione ADM con le seguenti tre distinte categorie: AWP (apparecchi elettronici dotati di scheda di gioco che erogano vincite in denaro), LT (apparecchi elettronici non dotati di scheda di gioco ma connessi ad un sistema di gioco centrale e che erogano vincite in denaro), e MM 7 (videogiochi senza vincita in denaro diretta);
- l’analisi di georeferenziazione con riferimento all’individuazione dei “siti sensibili” e alla connessa definizione delle relative “Fasce di Rispetto” evidenzia con chiarezza che il ricorrente (JO IL) è locato all’interno di una “Fascia di Rispetto” nel comune di Silandro. Il mercato geografico di riferimento (individuato calcolando 5 Km dal Municipio di Silandro) comprende altri 2 Comuni insieme a Silandro, ovvero LA e Lasa;
- utilizzando la banca dati degli edifici relativa al progetto OSM, osserviamo che il numero degli edifici che ricadono nelle “Fasce di Rispetto” costituisce poco più della metà del totale degli edifici presenti nei 3 Comuni considerati (56.8 %), con il dato per il comune di Silandro che si attesta al 65.5%. Con le informazioni contenute nella Carta di Uso del Suolo prodotta dall’Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia della Provincia Autonoma di Bolzano, rileviamo che, per il solo comune di Silandro, le “Fasce di Rispetto” occupano il 64.4% del suolo utilizzato per “Insediamenti e infrastrutture”. Questo dato scende al 49.1% prendendo in analisi congiuntamente i tre comuni. Considerando infine il Piano Urbanistico Comunale (PUC) risulta come le “Fasce di Rispetto” occupino il 71% delle aree disponibili dal PUC, all’interno delle quali risultano essere presenti 1164 edifici (rispetto ai 1449 presenti in aree disponibili basandoci solo sul PUC);
- alla luce di queste analisi, che evidenziano chiaramente la condizione di monopolio locale detenuta dalla sala gioco del ricorrente (JO IL) – caratterizzata da un significativo fatturato stimato e una localizzazione in una “Fascia di Rispetto” – si ritiene opportuno sottolineare l'esistenza di un numero consistente di edifici (come evidenziato nella Mappa 9 e nella Tabella 8) e di una significativa superficie (come evidenziato nella Mappa 8 e nella Tabella 7) dove, contemporaneamente: i) il Piano Urbanistico Comunale (PUC) relativo a Silandro consente la presenza della sala da gioco; e ii) viene rispettata la distanza prescritta dai “siti sensibili” nel comune di Silandro. Nello specifico, per il solo comune di Silandro, l’analisi svolta porta a definire tale superficie pari a circa il 29% (corrispondente a circa 0.31km2, ovvero 310,000 m2) della superficie disponibile secondo il PUC, mentre gli edifici in questione costituiscono circa il 20% (corrispondente a 285 unità) degli edifici situati su aree disponibili secondo il PUC;
- inoltre, l’esempio brevemente illustrato nella presente relazione (Mappa 10), calcola la distanza minima di spostamento necessaria alla sala da gioco del ricorrente (JO IL) per uscire dalle “Fasce di Rispetto” nel Comune di Silandro. Questa distanza minima, nell’esempio, è individuata in due aree che sono locate rispettivamente a 655 e 682 metri dal civico 48 di via Principale a Silandro, e corrispondono a due aree di 5700 e 8200 m2 circa. Ulteriori superfici dove locare la sala da gioco sono disponibili 1,6 km a Ovest (Corzes), e superfici ben più estese (poco meno di 18 ettari, ovvero 180.000 m2) sono disponibili spostandosi 2,5 km a Est (questa posizione è a Sud della frazione di Vezzano, si veda Mappa 8);
- tutto ciò porta quindi ad evidenza che non risulti necessario attuare un’espulsione dal comune di Silandro (e dai comuni limitrofi considerati) dell’attività oggetto di analisi, ma sarebbe necessaria e possibile una sua nuova allocazione fuori dalle “Fasce di Rispetto” in considerazione dei “siti sensibili” presenti sul territorio e dei vincoli del PUC. »
21. L’accertamento – che il Collegio condivide pienamente per l’analisi precisa e la conclusione logica – ha quindi chiarito che:
a) gli edifici locati in fascia di rispetto a Silandro costituiscono il 56,8 % del totale (p. 27 della relazione aggiornata del 14.2.2025);
b) le aree effettivamente disponibili per l’allocazione di sale da gioco d’azzardo legale a Silandro, tenuto conto sia delle destinazioni del PUC che delle fasce di rispetto hanno un’estensione totale di 310.000 m², all’interno delle quali sono inclusi 285 edifici (p. 28);
- la sala da gioco della ditta IL può essere delocalizzata senza contrazione del segmento di mercato in siti posti anche a minime distanze dal sito attuale interdetto;
- esiste un numero consistente di edifici ed una significativa superficie del Comune effettivamente disponibile per l’allocazione legale di sale gioco d’azzardo lecito, sia dal punto di vista della zonizzazione del PUC, che del rispetto della distanza prescritta dai siti considerati sensibili a tutela delle categorie di persone che li frequentano;
- quindi la perizia – che il Collegio condivide pienamente, essendo logica e scevra da irrazionalità – ha provato che l’effetto escludente non è minimamente accertabile.
22. Da ciò è quindi dimostrato che l’asserita illegittimità costituzionale, per violazione degli articoli 3, 41 e 97 Cost., dell’art. 5-bis della L.P. n. 13 del 1992, laddove ha previsto il criterio del “raggio” per misurare la distanza della sala giochi dai luoghi sensibili, che avrebbe un effetto espulsivo per gli operatori del settore non è fondato.
23. La questione di legittimità costituzionale, come già accertato plurime volte da questo Consiglio per vicende analoghe (da ultimo Cons. Stato, sez. VI, n. 894/2024) è manifestamente infondata.
24. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 27 del 2019, ha evidenziato, conformemente a pronunce precedenti, le finalità di carattere socio-sanitario di discipline regionali recanti limiti di distanza dai luoghi sensibili, ascrivibili quindi alla materia della «tutela della salute» ed ha sottolineato che quasi tutte le Regioni hanno adottato disposizioni tese a individuare luoghi sensibili, prevedendo distanze minime dagli stessi, oscillanti fra i 300 e i 500 metri, per l’ubicazione di sale da gioco.
25. Di talché, rientra nella discrezionalità legislativa stabilire i limiti distanziometrici, con riguardo sia alla misura – tanto che la stessa, tra Regione e Regione, oscilla in un range piuttosto elevato – sia alla modalità di misurazione, con l’unico limite della ragionevolezza che, nel caso di specie, è sicuramente rispettato, in quanto il criterio di misurazione del “raggio” costituisce un criterio opinabile, ma non certamente implausibile.
26. Con riferimento all’effetto espulsivo che sostanzialmente deriverebbe dall’applicazione della norma provinciale, occorre rilevare – richiamando quanto statuito nella sentenza di questa Sezione n. 1618 del 2019, dalle cui conclusioni il Collegio non ha ragioni per discostarsi – che la verificazione ha analizzato la stessa nel dettaglio, ha escluso che nel Comune di Silandro la norma produca un effetto c.d. espulsivo delle sale da gioco lecito dall’intero territorio comunale, sia sotto il profilo dell’interdizione assoluta dal singolo territorio comunale, che sotto il profilo dell’abbattimento della raccolte e dei ricavi. Questo è ulteriormente evidente alla luce dell’accertamento peritale che conferma che la sala giochi della ditta IL è l’unico esercizio presente a Silandro.
27. Sulla restrizione della legge provinciale della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost., in un’ottica di bilanciamento degli interessi ed in presenza di ragionevoli presupposti, essa deve ritenersi recessiva rispetto a quello dell’art. 32 Cost., che tutela il diritto alla salute, laddove sia messa in pericolo la salute psico-fisica dei cittadini. D’altra parte, l’art. 41 Cost., nel sancire la libertà dell’iniziativa economica privata, dispone che la stessa non possa svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e, al terzo comma, stabilisce che la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali. Tale è il senso delle norme provinciali in discorso, che tendono a privilegiare la tutela, sia pure potenziale, della salute psico-fisica delle categorie più a rischio rispetto al pieno estrinsecarsi della libertà di iniziativa economica privata. La Sezione, con la richiamata sentenza n. 1618 del 2019, in particolare, ha posto in rilievo che la disciplina de qua “ realizza in modo plausibile il bilanciamento dei valori costituzionali in gioco tramite l’introduzione di criteri distanziali di localizzazione, idonei ad arginare in via preventiva le esternalità negative dell’attività d’impresa del gioco lecito sulla salute pubblica, con ciò concretizzando, nel settore di riferimento, la clausola del … contrasto con l’utilità sociale di cui all’art. 41, secondo comma, Cost. (nella quale rientrano anche le esigenze di tutela della sanità e della salute pubblica), e superando con ciò la norma limitativa dell’attività d’impresa il vaglio positivo di ragionevolezza, nel rispetto di tale principio generale enucleabile dall’art. 3 della Costituzione. Infatti, premesso che deve ritenersi assodato che lo spostamento delle sale gioco in aree periferiche e la minore capillarità nella distribuzione delle stesse comportino una riduzione significativa del gioco negli apparecchi da intrattenimento in prevalenza nell’ambito della categoria dei giocatori consumatori occasionali/sociali, si osserva che, sebbene secondo le valutazioni del c.t.u. tale categoria di giocatori sia caratterizzata da un profilo di rischio assente o basso rispetto alla possibilità di sviluppare comportamenti patologici di gioco, l’introduzione del distanziometro, sotto il profilo della tutela della salute, ben può essere ritenuto un intervento idoneo ed efficace per prevenire forme di ludopatia, nella misura in cui il gioco occasionale sia interpretato come lo stadio iniziale di un processo che, ancorché in termini probabilistici, porti linearmente allo sviluppo di una dipendenza. Siffatta interpretazione, ancorché controversa nella letteratura del settore, si muove pur sempre entro i limiti dell’attendibilità tecnico-scientifica – infatti il c.t.u., nelle relazioni peritali, dà atto che «le tre categorie di consumatori descritte [ossia, quelle del giocatore sociale, del giocatore problematico e del giocatore patologico; n.d.e.] sono spesso implicitamente o esplicitamente collocate in un continuum che va dai giocatori sociali a quelli patologici e dunque interpretate da alcuni studiosi come differenti stadi di un’evoluzione in senso patologico del comportamento di gioco che, purtuttavia, va considerata come sequenza di fasi di un processo lineare solo per alcuni soggetti», citando correlativa letteratura –, sicché alla disciplina dei criteri distanziali dai siti sensibili può essere attribuita, in modo non implausibile, un’efficacia preventiva nella lotta a fenomeni di ludopatia. Occorre, sul punto, precisare che la discrezionalità del legislatore non va confusa con la discrezionalità (amministrativa e/o tecnica) dell’amministrazione pubblica, nel senso che la prima costituisce l’esplicazione delle scelte politiche degli organi investiti del potere legislativo e trova i suoi limiti nelle sole norme sovraordinate di rango costituzionale (ed, eventualmente, nel diritto eurounitario), talché la stessa, una volta rispettati tali limiti (compresi i principi di ragionevolezza e di razionalità intrinseca), non appare ulteriormente sindacabile (in sede di giudizio di costituzionalità) ”.
28. In conclusione, l’appello deve essere respinto, in quanto infondato,
29. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, sono poste a carico dell’appellante ed a favore della Provincia Autonoma di Bolzano, mentre compensa le spese per le altre parti per la limitata attività difensiva. Anche le spese di verificazione devono essere poste a carico di parte appellante che saranno liquidate con provvedimento separato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge (R.G. n. 3437 del 2023). Condanna l’appellante e l’interveniente ad adiuvandum , in solido, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, in favore della Provincia Autonoma di Bolzano, mentre compensa le spese per le altre parti intimate (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). Pone a carico di parte appellante anche le spese della verificazione, che saranno liquidate con provvedimento separato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Thomas Mathà | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO