TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/03/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO in persona dei seguenti magistrati:
DORFMANN Julia Presidente rel.
POL Daniela Giudice
TSCHAGER Simon Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 3336/2024 R.G., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. domiciliatario David Biasetti Parte_1
ricorrente contro
, contumace CP_1
resistente e
Pubblico Ministero intervenuto
In punto: Separazione giudiziale
Causa rimessa in decisione all'udienza dd. 20.02.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI di parte ricorrente:
“ 1. Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi.
pagina 1 di 5 Pers Pers 2. Confermare l'affidamento esclusivo dei figli e alla ricorrente.
3. Confermare in uso esclusivo alla ricorrente della casa familiare, appartamento al iano terra e primo piano, e relative pertinenze, catastalmente sita in strada Paul n. 51,
Santa Cristina Valgardena, tavolarmente contrassegnato come p.m. 2 e p.m. 6 della p.ed.
1566 in P.T. 1344/II in C.C. Santa Cristina, fino a sopravvenuta autonomia patrimoniale dei figli.
4. Dichiarare il diritto-dovere di padre di frequentare ed avere con sé i figli secondo gli esiti dell'istruttoria.
5. Dichiarare tenuto il padre a contribuire al mantenimento dei figli secondo gli esiti dell'istruttoria, tendenzialmente con l'importo mensile di € 500 cadauno, o diverso di giustizia, da versarsi alla madre in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese, con annuale automatica rivalutazione Astat, dichiarando la ricorrente come beneficiaria dei ricavi di almeno uno degli appartamenti. Oltre alla metà delle spese straordinarie, in ogni caso da comunicarsi con congruo anticipo in forma scritta o via e mail, e segnatamente delle spese mediche non mutuabili che per gli stessi necessitassero, delle spese scolastiche (libri di testo, lezioni private consigliate dal corpo insegnante, viaggistudio o soggiorni-studio e gite organizzate da parte della scuola non limitate ad un giorno, computer e relativi aggiornamenti), e delle spese per corsi sportivi
(attrezzatura compresa) e ricreativi, questi ultimi da concordarsi preventivamente tra i genitori (un corso sportivo o ricreativo-culturale ogni anno precedenti dall'obbligo della preventiva concertazione, purché comunicati con congruo anticipo e purché in linea con le possibilità economiche delle parti).
Assegno unico ed eventuali altre forme di contribuzione pubblica di beneficio esclusivo della madre.
6. Con rifusione delle spese.” del P.M.: " Il Pubblico Ministero conclude per l'affidamento condiviso dei figli minorenni ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
i tempi di permanenza presso il padre vanno determinati tenendo conto delle esigenze dei figli
pagina 2 di 5 e coinvolgendo eventualmente il servizio sociale;
circa la determinazione dell'entità del mantenimento dovuto periodicamente dal padre si rimette la decisione al giudice."
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono i presupposti per far luogo alla richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi, in quanto le risultanze processuali e la mancata comparizione di parte resistente all'udienza per l'effettuazione del tentativo di conciliazione evidenziano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Ciò premesso, le conclusioni formulate dalla parte ricorrente possono trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati, atteso che non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondono anche agli interessi della prole comune, ragion per cui il Tribunale ritiene superflua l'audizione della stessa.
In particolare, può essere riconosciuto alla parte ricorrente l'affidamento esclusivo dei figli, stante il totale disinteresse mostrato dalla parte resistente in ordine alla regolamentazione dei diritti e doveri genitoriali.
Sempre per tale motivo, va stabilito che eventuali visite tra la parte resistente ed i figli possano avvenire soltanto previo consenso della parte ricorrente.
L'abitazione familiare, in comproprietà al 50% tra i coniugi, va assegnata a parte ricorrente in quanto genitore convivente con la prole economicamente non indipendente.
Quanto al contributo al mantenimento dei figli dovuto dal resistente, in considerazione della sua non avanzata età (nato l'[...]) e dell'esperienza professionale acquisita quale programmatore informatico, si deve presumere la sua capacità incondizionata all'esercizio di un'attività lavorativa idonea a garantire allo stesso redditi in misura tale da poter contribuire in misura adeguata al mantenimento della prole comune, secondo quanto stabilito nel dispositivo della presente sentenza.
Vanno riconosciuti per intero alla madre l'assegno unico ed universale nonché gli assegni familiari e gli altri contributi pubblici e le detrazioni fiscali spettanti per i figli.
pagina 3 di 5 Secondo l'esito di lite parte resistente deve essere condannata a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria domanda ed eccezione,
PRONUNCIA la giudiziale separazione dei coniugi (nata a [...] il Parte_1
08/06/1977) e (nato a [...] il [...]), CP_1
coniugati in Selva di Val Gardena in data 01/04/2010 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune al n. 1, Parte I , Serie , dell'anno 2010,
DISPONE che la separazione sia regolamentata dalle seguenti
CONDIZIONI:
1. i figli minori (nato il [...] in [...]) e (nata il Per_3 Per_4
16.08.2014 in Bolzano) vengono affidati in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno anche a vivere;
2. il padre potrà vedere i figli soltanto previo consenso della madre;
1. l'abitazione familiare in comproprietà dei coniugi (appartamento al piano terra e primo piano, e relative pertinenze, catastalmente sita in strada Paul n. 51,
Santa Cristina Valgardena, tavolarmente contrassegnato come p.m. 2 e p.m. 6 della p.ed. 1566 in P.T. 1344/II in C.C. Santa Cristina), viene assegnata in uso esclusivo alla parte ricorrente, con arredi e corredi, affinché ci abiti con i figli minorenni collocati presso di lei;
2. a carico del padre viene posto l'obbligo di pagare a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori con decorrenza da dicembre 2024 l'importo mensile di Euro 350,00 per ciascun figlio e così Euro 700,00 complessivi, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla parte ricorrente;
l'importo del contributo sarà assoggettato ad automatica rivalutazione annuale secondo gli pagina 4 di 5 indici Astat della Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione in dicembre
2025;
3. le spese straordinarie per entrambi i figli dovranno essere sostenute da entrambi i genitori, per la metà ciascuno;
4. gli assegni familiari e gli altri contributi pubblici come anche le detrazioni fiscali spettanti per i figli potranno essere usufruiti per intero dalla parte ricorrente;
5. parte resistente viene condannata a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che vengono liquidate in Euro 3.800,00 per compenso, oltre accessori come per legge (spese forfettarie del 15%, IVA, CAP) ed oltre a spese successive occorrende.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del 26/03/2025
Il Presidente est. dott. Julia Dorfmann
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO in persona dei seguenti magistrati:
DORFMANN Julia Presidente rel.
POL Daniela Giudice
TSCHAGER Simon Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 3336/2024 R.G., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. domiciliatario David Biasetti Parte_1
ricorrente contro
, contumace CP_1
resistente e
Pubblico Ministero intervenuto
In punto: Separazione giudiziale
Causa rimessa in decisione all'udienza dd. 20.02.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI di parte ricorrente:
“ 1. Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi.
pagina 1 di 5 Pers Pers 2. Confermare l'affidamento esclusivo dei figli e alla ricorrente.
3. Confermare in uso esclusivo alla ricorrente della casa familiare, appartamento al iano terra e primo piano, e relative pertinenze, catastalmente sita in strada Paul n. 51,
Santa Cristina Valgardena, tavolarmente contrassegnato come p.m. 2 e p.m. 6 della p.ed.
1566 in P.T. 1344/II in C.C. Santa Cristina, fino a sopravvenuta autonomia patrimoniale dei figli.
4. Dichiarare il diritto-dovere di padre di frequentare ed avere con sé i figli secondo gli esiti dell'istruttoria.
5. Dichiarare tenuto il padre a contribuire al mantenimento dei figli secondo gli esiti dell'istruttoria, tendenzialmente con l'importo mensile di € 500 cadauno, o diverso di giustizia, da versarsi alla madre in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese, con annuale automatica rivalutazione Astat, dichiarando la ricorrente come beneficiaria dei ricavi di almeno uno degli appartamenti. Oltre alla metà delle spese straordinarie, in ogni caso da comunicarsi con congruo anticipo in forma scritta o via e mail, e segnatamente delle spese mediche non mutuabili che per gli stessi necessitassero, delle spese scolastiche (libri di testo, lezioni private consigliate dal corpo insegnante, viaggistudio o soggiorni-studio e gite organizzate da parte della scuola non limitate ad un giorno, computer e relativi aggiornamenti), e delle spese per corsi sportivi
(attrezzatura compresa) e ricreativi, questi ultimi da concordarsi preventivamente tra i genitori (un corso sportivo o ricreativo-culturale ogni anno precedenti dall'obbligo della preventiva concertazione, purché comunicati con congruo anticipo e purché in linea con le possibilità economiche delle parti).
Assegno unico ed eventuali altre forme di contribuzione pubblica di beneficio esclusivo della madre.
6. Con rifusione delle spese.” del P.M.: " Il Pubblico Ministero conclude per l'affidamento condiviso dei figli minorenni ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
i tempi di permanenza presso il padre vanno determinati tenendo conto delle esigenze dei figli
pagina 2 di 5 e coinvolgendo eventualmente il servizio sociale;
circa la determinazione dell'entità del mantenimento dovuto periodicamente dal padre si rimette la decisione al giudice."
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono i presupposti per far luogo alla richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi, in quanto le risultanze processuali e la mancata comparizione di parte resistente all'udienza per l'effettuazione del tentativo di conciliazione evidenziano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Ciò premesso, le conclusioni formulate dalla parte ricorrente possono trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati, atteso che non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondono anche agli interessi della prole comune, ragion per cui il Tribunale ritiene superflua l'audizione della stessa.
In particolare, può essere riconosciuto alla parte ricorrente l'affidamento esclusivo dei figli, stante il totale disinteresse mostrato dalla parte resistente in ordine alla regolamentazione dei diritti e doveri genitoriali.
Sempre per tale motivo, va stabilito che eventuali visite tra la parte resistente ed i figli possano avvenire soltanto previo consenso della parte ricorrente.
L'abitazione familiare, in comproprietà al 50% tra i coniugi, va assegnata a parte ricorrente in quanto genitore convivente con la prole economicamente non indipendente.
Quanto al contributo al mantenimento dei figli dovuto dal resistente, in considerazione della sua non avanzata età (nato l'[...]) e dell'esperienza professionale acquisita quale programmatore informatico, si deve presumere la sua capacità incondizionata all'esercizio di un'attività lavorativa idonea a garantire allo stesso redditi in misura tale da poter contribuire in misura adeguata al mantenimento della prole comune, secondo quanto stabilito nel dispositivo della presente sentenza.
Vanno riconosciuti per intero alla madre l'assegno unico ed universale nonché gli assegni familiari e gli altri contributi pubblici e le detrazioni fiscali spettanti per i figli.
pagina 3 di 5 Secondo l'esito di lite parte resistente deve essere condannata a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria domanda ed eccezione,
PRONUNCIA la giudiziale separazione dei coniugi (nata a [...] il Parte_1
08/06/1977) e (nato a [...] il [...]), CP_1
coniugati in Selva di Val Gardena in data 01/04/2010 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune al n. 1, Parte I , Serie , dell'anno 2010,
DISPONE che la separazione sia regolamentata dalle seguenti
CONDIZIONI:
1. i figli minori (nato il [...] in [...]) e (nata il Per_3 Per_4
16.08.2014 in Bolzano) vengono affidati in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno anche a vivere;
2. il padre potrà vedere i figli soltanto previo consenso della madre;
1. l'abitazione familiare in comproprietà dei coniugi (appartamento al piano terra e primo piano, e relative pertinenze, catastalmente sita in strada Paul n. 51,
Santa Cristina Valgardena, tavolarmente contrassegnato come p.m. 2 e p.m. 6 della p.ed. 1566 in P.T. 1344/II in C.C. Santa Cristina), viene assegnata in uso esclusivo alla parte ricorrente, con arredi e corredi, affinché ci abiti con i figli minorenni collocati presso di lei;
2. a carico del padre viene posto l'obbligo di pagare a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori con decorrenza da dicembre 2024 l'importo mensile di Euro 350,00 per ciascun figlio e così Euro 700,00 complessivi, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla parte ricorrente;
l'importo del contributo sarà assoggettato ad automatica rivalutazione annuale secondo gli pagina 4 di 5 indici Astat della Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione in dicembre
2025;
3. le spese straordinarie per entrambi i figli dovranno essere sostenute da entrambi i genitori, per la metà ciascuno;
4. gli assegni familiari e gli altri contributi pubblici come anche le detrazioni fiscali spettanti per i figli potranno essere usufruiti per intero dalla parte ricorrente;
5. parte resistente viene condannata a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che vengono liquidate in Euro 3.800,00 per compenso, oltre accessori come per legge (spese forfettarie del 15%, IVA, CAP) ed oltre a spese successive occorrende.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del 26/03/2025
Il Presidente est. dott. Julia Dorfmann
pagina 5 di 5