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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 4334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4334 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 7220/25 R.G. decisa alla udienza del 3.6.25
TRA
nata a [...] il [...], C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, in forza di procura in atti, dall'avv. Maria D'Arienzo -RICORRENTE -
E
, in persona del Presidente pro tempore elettivamente Controparte_1 domiciliato presso la sede di Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Anna di Stefano CP_2
-RESISTENTE-
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite dell'istante che si liquidano in €. 1278,00 CP_2
oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore costituito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente depositato in Cancelleria il 21.3.25 l'istante conveniva in giudizio dinanzi a questo Giudice l' esponendo: CP_2
- Che con nota raccomandata A/R n. 54947680737-5 del 12.12.2024, l gli aveva CP_2 notificato l'avviso di accertamento n. 564773/2024 per somme ritenute “indebitamente percepite su prestazione ASPI/MINIASPI” per il periodo dal 20.06.2015 al 05.12.2015 per un importo di € 1.644,46;
- Che l'Ente aveva ritenuto l'indebito in ragione della omessa comunicazione di un contratto di lavoro , stipulato per il periodo dal 20.06.2015 al 10.09.2015, ma che tale comunicazione era stata trasmessa il 17.6.15 (comunicazione obbligatoria n. 1802215019435710); - Che dunque, dal momento che il contratto di lavoro era cessato in data 10.09.2025, le somme elargite a titolo di Aspi sono state legittimamente percepite dalla ricorrente per i giorni effettivi nei quali non era occupata (e cioè per soli 20 giorni nel periodo dal 20.06.2015 al
30.09.2015 –– ovvero dal 10.09.2015 al 30.09.2015).
Tanto premesso, dedotto di aver presentato anche ricorso amministrativo, chiedeva che questo
Giudice volesse:
1) accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 1.644,46 avanzata dall' nei confronti della SI.ra , CP_2 Parte_1
2) accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di € 1.644,46 erogata dall' in favore della CP_2
SI.ra nel periodo dal 20.06.2015 al 05.12.2015 (specificamente nei 10 giorni di Parte_1
disoccupazione dal 10.09.2015 al 30.09.2015) o per il diverso periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio;
3) condannare l'ente previdenziale alla refusione delle spese di lite e dei compensi professionali, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria.
L' si costituiva tempestivamente in giudizio, esponendo che In sede di ulteriore verifica CP_2
l'Istituto ha rivenuto la comunicazione richiamata nell'atto introduttivo del giudizio ed ha immediatamente annullato l'indebito ,operando in sede di autotutela ( cfr all.ti: verbale con il quale si è proceduto all'annullamento del debito relativo alla vertenza in oggetto e 'estratto procedura - stato attuale dell'indebito (estinto per storno/abbandono).
Tanto premesso chiedeva che questo giudice volesse dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 3.6.25 le parti concordemente chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
*****
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, posto che l' ha dimostrato, producendo CP_2 la relativa documentazione, l'annullamento della richiesta di indebito.
Quanto alla soccombenza virtuale, lo stesso convenuto ha ammesso che la richiesta di indebito era il frutto di errore (mancato rinvenimento della comunicazione di assunzione del ricorrente)di tal chè non resta che ritenete la soccombenza virtuale dell' e dunque le spese di lite seguono la stessa e CP_2
sono liquidate come in dispositivo.
Napoli 3.6.25
Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 7220/25 R.G. decisa alla udienza del 3.6.25
TRA
nata a [...] il [...], C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, in forza di procura in atti, dall'avv. Maria D'Arienzo -RICORRENTE -
E
, in persona del Presidente pro tempore elettivamente Controparte_1 domiciliato presso la sede di Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Anna di Stefano CP_2
-RESISTENTE-
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite dell'istante che si liquidano in €. 1278,00 CP_2
oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore costituito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente depositato in Cancelleria il 21.3.25 l'istante conveniva in giudizio dinanzi a questo Giudice l' esponendo: CP_2
- Che con nota raccomandata A/R n. 54947680737-5 del 12.12.2024, l gli aveva CP_2 notificato l'avviso di accertamento n. 564773/2024 per somme ritenute “indebitamente percepite su prestazione ASPI/MINIASPI” per il periodo dal 20.06.2015 al 05.12.2015 per un importo di € 1.644,46;
- Che l'Ente aveva ritenuto l'indebito in ragione della omessa comunicazione di un contratto di lavoro , stipulato per il periodo dal 20.06.2015 al 10.09.2015, ma che tale comunicazione era stata trasmessa il 17.6.15 (comunicazione obbligatoria n. 1802215019435710); - Che dunque, dal momento che il contratto di lavoro era cessato in data 10.09.2025, le somme elargite a titolo di Aspi sono state legittimamente percepite dalla ricorrente per i giorni effettivi nei quali non era occupata (e cioè per soli 20 giorni nel periodo dal 20.06.2015 al
30.09.2015 –– ovvero dal 10.09.2015 al 30.09.2015).
Tanto premesso, dedotto di aver presentato anche ricorso amministrativo, chiedeva che questo
Giudice volesse:
1) accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 1.644,46 avanzata dall' nei confronti della SI.ra , CP_2 Parte_1
2) accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di € 1.644,46 erogata dall' in favore della CP_2
SI.ra nel periodo dal 20.06.2015 al 05.12.2015 (specificamente nei 10 giorni di Parte_1
disoccupazione dal 10.09.2015 al 30.09.2015) o per il diverso periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio;
3) condannare l'ente previdenziale alla refusione delle spese di lite e dei compensi professionali, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria.
L' si costituiva tempestivamente in giudizio, esponendo che In sede di ulteriore verifica CP_2
l'Istituto ha rivenuto la comunicazione richiamata nell'atto introduttivo del giudizio ed ha immediatamente annullato l'indebito ,operando in sede di autotutela ( cfr all.ti: verbale con il quale si è proceduto all'annullamento del debito relativo alla vertenza in oggetto e 'estratto procedura - stato attuale dell'indebito (estinto per storno/abbandono).
Tanto premesso chiedeva che questo giudice volesse dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 3.6.25 le parti concordemente chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
*****
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, posto che l' ha dimostrato, producendo CP_2 la relativa documentazione, l'annullamento della richiesta di indebito.
Quanto alla soccombenza virtuale, lo stesso convenuto ha ammesso che la richiesta di indebito era il frutto di errore (mancato rinvenimento della comunicazione di assunzione del ricorrente)di tal chè non resta che ritenete la soccombenza virtuale dell' e dunque le spese di lite seguono la stessa e CP_2
sono liquidate come in dispositivo.
Napoli 3.6.25
Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)