Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 19/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO Composta da TO MA Presidente ZAFFINA Innocenza Consigliere ALBERGHINI NI Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto, iscritto al n. 32566 del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 65353, depositato in data 26 marzo 2020, reso da AN UM (c.f. [...]), nato a [...] il 16 settembre 1955; GO RC (c.f. [...]), nato a [...] il 10/10/1960, entrambi rappresentati e difesi dall’avv. dall’avvocato Alvise SC (C.F. [...]) del foro Venezia, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Venezia, S. Croce, 466, PEC:
avvocato.biscontin@pec.it;
AN DA (c.f. [...]), nato a [...] d’Agordo (BL) il 23 febbraio 1953;
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
Uditi, all’udienza pubblica del 11 novembre 2025, tenutasi con l’assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Zotti, data per letta la relazione, il Vice Procuratore Generale Francesca Dimita, nessuno presente per gli agenti,
come da verbale;
FATTO
Con la relazione di irregolarità n. 160 del 20 marzo 2025, il Magistrato istruttore chiedeva l’iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 65353, depositato in data 26 marzo 2020, reso dagli agenti UM AN, RC GO e DA AN, agenti contabili della Regione Veneto, relativo alla gestione delle minute spese della Sezione Bacino Idrografico Adige Po VR – U.O. Genio Civile di Verona, in ottemperanza alla sentenza ordinanza di questa Sezione n. 5 del 2020, resa nel giudizio iscritto al n. 30881 del registro di Segreteria.
Osservava, in primo luogo, il Magistrato delegato che l’Ente, nel provvedere al deposito presso la Sezione del conto giudiziale in esame, aveva adempiuto alle prescrizioni di cui all’art. 139, comma 2, c.g.c. e che gli agenti avevano tempestivamente provveduto alla ricompilazione del conto utilizzando i prescritti modelli della Delibera della Giunta Regionale n. 2440 del 2002.
Veniva dato atto che gli agenti contabili GO e AN si erano avvicendati nella titolarità del fondo economale in virtù della riorganizzazione regionale avvenuta con Delibera della Giunta Regionale n. 803 del 27/05/2016 e, precisamente, UM AN fino al 30/06/2016 e dal 01/07/2016 era subentrato RC GO, come da verbale di passaggio delle consegne in atti.
Sulla base dell’istruttoria svolta la gestione appariva regolare, pur non avendo il subagente compilato un autonomo conto giudiziale. Veniva, inoltre, evidenziato che erano state effettuate spese, pur rientranti nelle tipologie consentite, di carattere continuativo (pagamento di tasse, utenze e forniture periodiche oggetto di appalto, manutenzioni periodiche ed obbligatorie, nonché canoni di noleggio) e/o comunque programmabili.
Tali profili di irregolarità, in considerazione dell’assenza di ammanchi, non venivano, tuttavia, ritenuti ostativi al discarico degli agenti e all’approvazione del conto, essendo comunque stato possibile imputare i singoli fatti di gestione, analiticamente rendicontati, a ciascun agente e risultando tutte le spese utili ed effettuate nell’interesse dell’ente.
Concludeva, pertanto, per la dichiarazione di regolarità del conto con conseguente discarico degli agenti.
All’udienza del 11 novembre 2025 il rappresentante del Pubblico Ministero concludeva come da verbale.
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’esame del conto giudiziale n. 65353 reso da UM AN, RC GO e DA AN, agenti contabili della Regione Veneto, relativo alla gestione delle minute spese della Sezione Bacino Idrografico Adige Po VR – U.O. Genio Civile di Verona, in ottemperanza alla sentenza ordinanza di questa Sezione n. 5 del 2020, resa nel giudizio iscritto al n. 30881 del registro di Segreteria.
2.Il conto risulta composto da quattro prospetti, e cioè:
1. Il conto di sintesi della gestione che riporta il totale delle anticipazioni e dei pagamenti unitamente alla riconciliazione con il conto del Tesoriere;
2. Il conto analitico della gestione che riporta in ordine cronologico i singoli importi delle anticipazioni e delle spese e i totali per ciascuna
mensilità;
3. Il conto di sintesi della gestione per tipologia di spesa che riporta il totale delle anticipazioni e dei pagamenti riferiti alla tipologia di spesa
(carta, cancelleria e stampati, carburanti, combustibili e lubrificanti, altri beni e materiali di consumo n.a.c., energia elettrica, acqua, gas, manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico, manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili, manutenzione ordinaria e riparazione di attrezzature, manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari, servizi di pulizia e lavanderia, spese postali, altri servizi diversi n.a.c.);
4. Il conto analitico della gestione per tipologia di spesa che indica gli importi spesi raggruppandoli per operazioni di pagamento.
Ciò posto, il Collegio rileva che la rendicontazione fa riferimento all’ ordine di accreditamento n.5 del 6/04/2016, corrispondente ad una apertura di credito presso l’Istituto Tesoriere in favore dell’agente per un importo di €
153.750,00.
Unitamente a tale rendicontazione risultano depositati, in conformità a quanto previsto dall’art 139 c.g.c., il DDR n. 102 del 16/03/2020 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo, RC Puiatti, di approvazione e parifica del conto ricompilato; la Relazione dell’Organo di controllo interno del 19/03/2020 – U.O. Controlli e attività ispettive – ai sensi dell’art. 139/2 Codice di giustizia contabile e il DDR n. 119 del 25/03/2020 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo di approvazione definitiva, con il quale è stato, inoltre, disposto il deposito del conto tramite l’applicativo SIRECO presso la segreteria della Sezione Giurisdizionale competente.
I documenti di rendicontazione depositati appaiono redatti in conformità alle disposizioni della Delibera della Giunta Regionale n. 2440/02 ed ai modelli ivi indicati.
Il conto è sottoscritto dagli agenti contabili RC GO e UM AN.
Il “conto di sintesi” relativo all’ordine di accreditamento n. 5/2016 di euro 153.750,00 espone “anticipazioni” per complessivi euro 96.921,88 di cui euro 1.500,00 per buoni di prelevamento ed euro 95.421,88 per bonifici, a cui corrispondono pagamenti per euro 96.921,88.
Il “conto analitico delle gestione” relativo al medesimo ordine di accreditamento espone, in ordine cronologico e numerazione progressiva, le anticipazioni, pari a 85 operazioni di cui 40 per l’importo totale di €
44.234,15 a nome dall’agente contabile UM AN (15 effettuate dal sostituto DA AN) e 45 per l’importo totale di € 52.687,73 a nome del subentrante RC GO (15 effettuate dal sostituto DA AN), per la somma complessiva di € 96.921,88.
I pagamenti effettuati consistono in 119 operazioni di cui 50 per l’importo totale di € 43.398,24 poste in essere da parte di UM AN (15 effettuate dal sostituto DA AN) e 69 da RC GO (15 effettuate dal sostituto DA AN) per l’importo totale di €
53.523,64 e quindi complessivamente per € 96.921,88, che conducono alla quadratura sostanziale del conto.
Non risultano pagamenti in sospeso alla chiusura dell’esercizio, né operazioni per cassa eccedenti il limite di euro 950,00.
Ebbene, l’esame del conto di cui è causa e delle tipologie di spese sostenute evidenzia che l’utilizzazione dell’anticipazione è avvenuta in relazione alle esigenze di funzionamento (carta, cancelleria e stampati, carburanti, combustibili e lubrificanti, altri beni e materiali di consumo n.a.c., energia elettrica, acqua, gas, manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico, manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili, manutenzione ordinaria e riparazione di attrezzature, manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari, servizi di pulizia e lavanderia, spese postali, altri servizi diversi n.a.c.).
Emerge, inoltre, che i fatti di gestione non sono stati posti in essere solo dall agente “principale”, ma anche in via ordinaria dal subagente che, quindi, non ha operato saltuariamente in sostituzione dell’agente titolare del fondo, circostanza che avrebbe dovuto condurre alla compilazione di un autonomo documento di rendicontazione per ciascuna delle due gestioni, anche al fine dell’esatta individuazione delle relative responsabilità (il subagente “sostituto” AN non ha sottoscritto il conto, tuttavia non ha elevato, nel corso del giudizio, contestazione alcuna).
Il livello di specificità delle annotazioni contenute nel “conto analitico della gestione”, sostanzialmente equivalente ad un giornale di cassa, ha consentito la verifica dell’ammissibilità della tipologia delle spese sostenute, tutte afferenti al funzionamento dell’ufficio e nei limiti posti dalla Delibera della Giunta Regionale di autorizzazione (che richiama l’elencazione di cui all’art. 23 della L.R. n. 6/1980, successivamente specificata dalla D.G.R. n. 2440 del 13/09/2002), nonché l’imputazione dei singoli fatti di gestione all’agente che, in concreto, li ha posti in essere, pur in assenza di una distinta rendicontazione.
Ciò posto, il Collegio ritiene, pur con i rilievi esposti, che la gestione possa essere considerata sostanzialmente regolare, atteso il livello di analiticità dei documenti depositati (ed in particolare del “conto analitico della gestione”) il quale ha consentito di avere contezza della gestione anche in relazione all’imputabilità dei singoli fatti gestori a ciascuno degli agenti operanti; la gestione del fondo economale è avvenuta, inoltre, in conformità alle modalità stabilite dall’ordinamento regionale.
In relazione alle spese prive dei caratteri di imprevidibilità, urgenza ed occasionalità che, sulla scorta di un consolidato ed unitario orientamento della giurisprudenza di questa Corte, devono necessariamente sorreggere il ricorso al fondo economale il Collegio, considerato che le stesse sono connotate anche da utilità per l’ente, ritiene che non siano ostative all’approvazione del conto.
3. Alla luce di quanto suesposto, in assenza di ammanchi, il conto può essere dichiarato regolare e gli agenti possono essere ammessi a discarico.
4. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
32566 del registro di segreteria promosso nei confronti degli agenti contabili UM AN, RC GO e DA AN in relazione al conto giudiziale n. 65353, depositato in data 26 marzo 2020, lo dichiara regolare e, per l’effetto, discarica gli agenti.
In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 11 novembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
NI HI MA LO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il Il Funzionario Preposto
(firmato digitalmente)