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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 04/04/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 786/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 18.03.2024 svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
rappresentata e difesa dall'avv. DISCENZA TERESA, presso cui è Parte_1
elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
– C.F. con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Ugo NUCCIARONE e
Antonella TESTA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.09.2024, chiedeva di accertare l'illegittimità Parte_1 della compensazione effettuata dall' nella misura di euro 6.012,22, con trattenuta di pari CP_1
importo, per recupero di indebito n. 00017371729, in quanto eseguita sui ratei arretrati dovuti alla stessa ricorrente a titolo di indennità di accompagnamento all'esito del giudizio di ATP n.
R.G. 877/2023, svolto presso questo Tribunale.
Rilevava che l aveva effettuato la compensazione senza che vi fosse alcun titolo CP_1 esecutivo giustificativo del prelievo forzoso, in violazione delle norme sull'irripetibilità dell'indebito, trattandosi di somme percepite in buona fede, effettuando -in ogni caso- una pagina 1 di 6 compensazione illegittima, nonostante si trattasse di crediti e debiti non aventi origine da un unico rapporto, potendosi eventualmente configurare la compensazione solo per somme erogate per titolo di prestazione identico.
Concludeva chiedendo di accertare l'illegittimità della compensazione ed il proprio conseguente diritto a percepire i ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento, dovuti in conseguenza del decreto di omologa emesso nel procedimento di ATP recante R.G. n.
877/2023.
Si costituiva l' , chiedendo il rigetto della domanda, evidenziando che: CP_1
l'indebito era derivato dalla percezione, da parte della , delle maggiorazioni sociali Pt_1 di cui all'art. 1 della L. n.544/88 e all'art. 38 della L. n.448/01, atteso il superamento -negli anni 2020 e 2021- del limite di “reddito coniugale” per il diritto ad entrambe le maggiorazioni;
invero, al reddito percepito dal coniuge doveva aggiungersi quello dell'interessata per la pensione cat. INVCIV n.044-190007019721, pari ad € 8.070,40 per il 2020 e ad € 7.834,19 per il 2021; pertanto, in considerazione del reddito coniugale complessivo percepito dal nucleo per gli anni 2020 (€ 22.137,40) e 2021 (€ 22.233,19), Parte_2
superiore ai limiti di legge, le maggiorazioni sociali percepite dalla ricorrente per gli anni 2021
e 2022 erano risultate indebite;
a ciò era conseguita la riliquidazione della prestazione da parte dell' , con provvedimento del 26/12/2022; la ricorrente era quindi perfettamente a CP_1 conoscenza dell'esistenza dell'indebito, avendo regolarmente ricevuto sia la riliquidazione del
26/12/2022 che la ricostituzione richiesta (cfr. comunicazione del 27/03/2023), con conseguente conferma dell'indebito scaturito dalla riliquidazione, già notificato alla
[...]
per cui alcun legittimo affidamento poteva essere addotto. Pt_1
Inoltre, precisava l che il recupero dell'indebito era tempestivamente intervenuto, ossia CP_1 entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi;
sosteneva, altresì, la legittimità della cd. “compensazione impropria” tra partite creditorie e debitorie aventi entrambe ad oggetto somme di denaro certe, liquide ed esigibili, derivanti da identico titolo ed afferenti al medesimo rapporto, ossia relativo alla pensione cat.
INVCIV n.044-190007019721.
Ad avviso dell' , quindi, il recupero operato era del tutto corretto, essendo possibile la CP_1
compensazione tra partite originate dalla medesima causale, anche in caso di credito parzialmente impignorabile, non ostando alla compensazione la natura del credito.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
pagina 2 di 6 La causa, di natura documentale, è stata istruita con l'acquisizione dei documenti depositati da ciascuna parte.
___
Il ricorso va accolto nei termini che seguono.
Dagli atti di causa emerge che l -sulla scorta di indebito dovuto dalla , CP_1 Pt_1 derivato dalla percezione delle maggiorazioni sociali di cui all'art. 1 della L. n.544/88 e all'art. 38 della L. n.448/01, per il superamento negli anni 2020 e 2021 del limite di reddito- quantificato detto indebito in € 6.012,22, aveva provveduto a compensare tale proprio credito con la maggior somma dovuta alla ricorrente per ratei arretrati di indennità di accompagnamento in virtù di decreto di omologa di questo Tribunale reso nel procedimento di ATP n. R.G. 877/2023; di conseguenza, a fronte di arretrati -dovuti dall' alla ricorrente CP_1
per ratei di indennità di accompagnamento, pari ad euro 7.403,24- con comunicazione del
16.05.2024, ricevuta il 12.06.2024, l aveva trattenuto la somma di euro 6.012,22 e CP_1
liquidato la differenza di euro 1.391,62.
Ciò posto, va in primo luogo chiarito che la ricorrente non contesta e, comunque, non propone alcun tipo di domanda rispetto al merito dell'indebito (recupero di euro 6.012,22), derivante dalla intervenuta riliquidazione della prestazione con provvedimento del
26/12/2022.
Deve quindi delimitarsi il thema decidendum alla sola legittimità o meno della compensazione effettuata dall' , essendo l'unica domanda processuale sul merito CP_1
della controversia svolta in ricorso;
invero, sebbene sia stato evidenziato in parte motiva, dalla ricorrente, la pretesa illegittimità dell'indebito, nessuna specifica contestazione né sul percepimento delle somme non dovute per il superamento dei limiti reddituali, né sul superamento stesso è stata mossa e, comunque, nessuna domanda è stata svolta sul punto.
CP_ Parte ricorrente ha quindi sostenuto l'illegittimità della compensazione operata dall' per il recupero delle somme indebitamente erogate, avuto riguardo alla natura dei crediti e debiti compensati.
CP_ Nella fattispecie in esame l ha infatti compensato il credito della ricorrente, scaturente da arretrati a lei dovuti a seguito del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con le somme da costei dovute a titolo di indebito formatosi sulla prestazione di cui era titolare
(prestazione riconducibile all' “assegno sociale”, vista l'età della ricorrente).
pagina 3 di 6 Ciò posto, si osserva che se è vero che il recupero, da parte dell' , di importi CP_1
indebitamente erogati su prestazioni previdenziali o assistenziali può avvenire anche tramite il meccanismo di autocompensazione, deve tuttavia trattarsi di fattispecie di compensazione cd. impropria, ossia di meri rapporti di dare-avere nascenti dal medesimo titolo.
In caso contrario, ossia nell'ipotesi di titoli diversi, deve invece opinarsi che il recupero suddetto debba seguire autonome modalità e rispettare i limiti posti dalla legge in tema di ripetizione dell'indebito a tutela del beneficiario delle prestazioni previdenziali o assistenziali.
Si sul punto legga la pronuncia della Cassazione, n. 30220 del 20/11/2019, parte motiva, ove si afferma:
(…) “Nella fattispecie in esame, invece, sia l'indebito sia gli arretrati si sono formati con riferimento a prestazioni di natura assistenziale (assegno sociale e indennità di accompagnamento) e dunque, la questione deve trovare la sua disciplina normativa nelle norme generali sulla compensazione.
9.L'istituto della compensazione di cui agli art. 1241 c.c. e seg. presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cd. compensazione impropria allorchè i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico.
10.Le conseguenze applicative della qualificazione del fenomeno in termini di compensazione impropria si sostanziano nell'esclusione dell'applicazione dell'intera disciplina della compensazione e, in particolare, per quanto in questa sede rileva, del divieto previsto dall'art. 1246 c.c., comma 3 con la conseguente deducibilità, per intero, del controcredito dal credito impignorabile (cfr., fra le altre, Cass. 20 giugno 2003, n. 9904, in motivazione);
11. Ritiene il collegio che nella fattispecie in esame non ricorra il requisito dell'identità di titolo tra le somme dovute dall'istituto per indennità di accompagnamento e quelle dovute dal ricorrente sull'assegno sociale non avendo origine, i rispettivi crediti e debiti, dal medesimo rapporto (in generale, sulla natura dell'assegno sociale, quale provvidenza avulsa dallo stato di invalidità che non investe la tutela di condizioni minimi di salute o gravi situazioni di urgenza, si rinvia a Cass. n. 22261 del 2015). L'identità del titolo non può essere affermato
pagina 4 di 6 sul generico presupposto che entrambe le prestazioni di cui è causa hanno natura assistenziale, dovendosi sottolineare l'assoluta diversità dei presupposti che giustificano l'erogazione dell'assegno sociale da quelli dell'indennità di accompagnamento”.
Emerge dalla documentazione versata in atti (e anche da quanto indicato dall' nella CP_1
propria memoria) che l'indebito nel caso in esame si era generato dalla revoca della maggiorazione sociale e della maggiorazione prevista dall'art. 38 della L. n.
448/2001, precedentemente corrisposte sulla prestazione;
emerge in ogni caso che (attesa l'età della ricorrente) ella fruiva di assegno sociale (verosimilmente “sostitutivo” delle precedenti prestazioni erogate) e che, quindi, l'indebito era relativo a tale prestazione.
Come indicato dalla S.C. nella sentenza sopra citata, l'identità del titolo non può essere affermato sul generico presupposto che entrambe le prestazioni di cui è causa hanno natura assistenziale, dovendosi sottolineare l'assoluta diversità dei presupposti che giustificano l'erogazione dell'assegno sociale da quelli dell'indennità di accompagnamento; inoltre, si osserva che la maggiorazione sociale, come il cd. aumento al milione, hanno natura assistenziale (cfr. Cass. 13915/2021) ma ratio diversa (rispetto ai presupposti per la percezione dell'indennità di accompagnamento), avendo applicazione trasversale (ossia applicabili a prestazioni tanto assistenziali quanto previdenziali), dovendo raggiungere lo scopo dell'adeguamento della prestazione ad un minimo vitale.
Alla luce di quanto sopra, deve pertanto valutarsi illegittima la compensazione operata dall' tra i ratei arretrati dovuti alla ricorrente per indennità di accompagnamento e le CP_1
somme dovute dalla ricorrente a titolo di indebito n. 17371729 .
Le spese di lite seguono la soccombenza dell e si liquidano in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1. Dichiara illegittima la compensazione operata dall' sulle somme dovute alla CP_1
ricorrente a titolo di arretrati per indennità di accompagnamento con le somme dovute dalla ricorrente a titolo di indebito n. 17371729 e, per l'effetto, condanna l a CP_1
restituire alla ricorrente i ratei oggetto di compensazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
pagina 5 di 6 2. Condanna l al pagamento delle spese processuali in favore di , CP_1 Parte_1
spese che liquida in euro 1.865,00 per compensi, oltre iva, cpa come per legge e rimborso forfettario del 15%, con distrazione.
Campobasso, 4 aprile 2025
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 18.03.2024 svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
rappresentata e difesa dall'avv. DISCENZA TERESA, presso cui è Parte_1
elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
– C.F. con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Ugo NUCCIARONE e
Antonella TESTA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.09.2024, chiedeva di accertare l'illegittimità Parte_1 della compensazione effettuata dall' nella misura di euro 6.012,22, con trattenuta di pari CP_1
importo, per recupero di indebito n. 00017371729, in quanto eseguita sui ratei arretrati dovuti alla stessa ricorrente a titolo di indennità di accompagnamento all'esito del giudizio di ATP n.
R.G. 877/2023, svolto presso questo Tribunale.
Rilevava che l aveva effettuato la compensazione senza che vi fosse alcun titolo CP_1 esecutivo giustificativo del prelievo forzoso, in violazione delle norme sull'irripetibilità dell'indebito, trattandosi di somme percepite in buona fede, effettuando -in ogni caso- una pagina 1 di 6 compensazione illegittima, nonostante si trattasse di crediti e debiti non aventi origine da un unico rapporto, potendosi eventualmente configurare la compensazione solo per somme erogate per titolo di prestazione identico.
Concludeva chiedendo di accertare l'illegittimità della compensazione ed il proprio conseguente diritto a percepire i ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento, dovuti in conseguenza del decreto di omologa emesso nel procedimento di ATP recante R.G. n.
877/2023.
Si costituiva l' , chiedendo il rigetto della domanda, evidenziando che: CP_1
l'indebito era derivato dalla percezione, da parte della , delle maggiorazioni sociali Pt_1 di cui all'art. 1 della L. n.544/88 e all'art. 38 della L. n.448/01, atteso il superamento -negli anni 2020 e 2021- del limite di “reddito coniugale” per il diritto ad entrambe le maggiorazioni;
invero, al reddito percepito dal coniuge doveva aggiungersi quello dell'interessata per la pensione cat. INVCIV n.044-190007019721, pari ad € 8.070,40 per il 2020 e ad € 7.834,19 per il 2021; pertanto, in considerazione del reddito coniugale complessivo percepito dal nucleo per gli anni 2020 (€ 22.137,40) e 2021 (€ 22.233,19), Parte_2
superiore ai limiti di legge, le maggiorazioni sociali percepite dalla ricorrente per gli anni 2021
e 2022 erano risultate indebite;
a ciò era conseguita la riliquidazione della prestazione da parte dell' , con provvedimento del 26/12/2022; la ricorrente era quindi perfettamente a CP_1 conoscenza dell'esistenza dell'indebito, avendo regolarmente ricevuto sia la riliquidazione del
26/12/2022 che la ricostituzione richiesta (cfr. comunicazione del 27/03/2023), con conseguente conferma dell'indebito scaturito dalla riliquidazione, già notificato alla
[...]
per cui alcun legittimo affidamento poteva essere addotto. Pt_1
Inoltre, precisava l che il recupero dell'indebito era tempestivamente intervenuto, ossia CP_1 entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi;
sosteneva, altresì, la legittimità della cd. “compensazione impropria” tra partite creditorie e debitorie aventi entrambe ad oggetto somme di denaro certe, liquide ed esigibili, derivanti da identico titolo ed afferenti al medesimo rapporto, ossia relativo alla pensione cat.
INVCIV n.044-190007019721.
Ad avviso dell' , quindi, il recupero operato era del tutto corretto, essendo possibile la CP_1
compensazione tra partite originate dalla medesima causale, anche in caso di credito parzialmente impignorabile, non ostando alla compensazione la natura del credito.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
pagina 2 di 6 La causa, di natura documentale, è stata istruita con l'acquisizione dei documenti depositati da ciascuna parte.
___
Il ricorso va accolto nei termini che seguono.
Dagli atti di causa emerge che l -sulla scorta di indebito dovuto dalla , CP_1 Pt_1 derivato dalla percezione delle maggiorazioni sociali di cui all'art. 1 della L. n.544/88 e all'art. 38 della L. n.448/01, per il superamento negli anni 2020 e 2021 del limite di reddito- quantificato detto indebito in € 6.012,22, aveva provveduto a compensare tale proprio credito con la maggior somma dovuta alla ricorrente per ratei arretrati di indennità di accompagnamento in virtù di decreto di omologa di questo Tribunale reso nel procedimento di ATP n. R.G. 877/2023; di conseguenza, a fronte di arretrati -dovuti dall' alla ricorrente CP_1
per ratei di indennità di accompagnamento, pari ad euro 7.403,24- con comunicazione del
16.05.2024, ricevuta il 12.06.2024, l aveva trattenuto la somma di euro 6.012,22 e CP_1
liquidato la differenza di euro 1.391,62.
Ciò posto, va in primo luogo chiarito che la ricorrente non contesta e, comunque, non propone alcun tipo di domanda rispetto al merito dell'indebito (recupero di euro 6.012,22), derivante dalla intervenuta riliquidazione della prestazione con provvedimento del
26/12/2022.
Deve quindi delimitarsi il thema decidendum alla sola legittimità o meno della compensazione effettuata dall' , essendo l'unica domanda processuale sul merito CP_1
della controversia svolta in ricorso;
invero, sebbene sia stato evidenziato in parte motiva, dalla ricorrente, la pretesa illegittimità dell'indebito, nessuna specifica contestazione né sul percepimento delle somme non dovute per il superamento dei limiti reddituali, né sul superamento stesso è stata mossa e, comunque, nessuna domanda è stata svolta sul punto.
CP_ Parte ricorrente ha quindi sostenuto l'illegittimità della compensazione operata dall' per il recupero delle somme indebitamente erogate, avuto riguardo alla natura dei crediti e debiti compensati.
CP_ Nella fattispecie in esame l ha infatti compensato il credito della ricorrente, scaturente da arretrati a lei dovuti a seguito del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con le somme da costei dovute a titolo di indebito formatosi sulla prestazione di cui era titolare
(prestazione riconducibile all' “assegno sociale”, vista l'età della ricorrente).
pagina 3 di 6 Ciò posto, si osserva che se è vero che il recupero, da parte dell' , di importi CP_1
indebitamente erogati su prestazioni previdenziali o assistenziali può avvenire anche tramite il meccanismo di autocompensazione, deve tuttavia trattarsi di fattispecie di compensazione cd. impropria, ossia di meri rapporti di dare-avere nascenti dal medesimo titolo.
In caso contrario, ossia nell'ipotesi di titoli diversi, deve invece opinarsi che il recupero suddetto debba seguire autonome modalità e rispettare i limiti posti dalla legge in tema di ripetizione dell'indebito a tutela del beneficiario delle prestazioni previdenziali o assistenziali.
Si sul punto legga la pronuncia della Cassazione, n. 30220 del 20/11/2019, parte motiva, ove si afferma:
(…) “Nella fattispecie in esame, invece, sia l'indebito sia gli arretrati si sono formati con riferimento a prestazioni di natura assistenziale (assegno sociale e indennità di accompagnamento) e dunque, la questione deve trovare la sua disciplina normativa nelle norme generali sulla compensazione.
9.L'istituto della compensazione di cui agli art. 1241 c.c. e seg. presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cd. compensazione impropria allorchè i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico.
10.Le conseguenze applicative della qualificazione del fenomeno in termini di compensazione impropria si sostanziano nell'esclusione dell'applicazione dell'intera disciplina della compensazione e, in particolare, per quanto in questa sede rileva, del divieto previsto dall'art. 1246 c.c., comma 3 con la conseguente deducibilità, per intero, del controcredito dal credito impignorabile (cfr., fra le altre, Cass. 20 giugno 2003, n. 9904, in motivazione);
11. Ritiene il collegio che nella fattispecie in esame non ricorra il requisito dell'identità di titolo tra le somme dovute dall'istituto per indennità di accompagnamento e quelle dovute dal ricorrente sull'assegno sociale non avendo origine, i rispettivi crediti e debiti, dal medesimo rapporto (in generale, sulla natura dell'assegno sociale, quale provvidenza avulsa dallo stato di invalidità che non investe la tutela di condizioni minimi di salute o gravi situazioni di urgenza, si rinvia a Cass. n. 22261 del 2015). L'identità del titolo non può essere affermato
pagina 4 di 6 sul generico presupposto che entrambe le prestazioni di cui è causa hanno natura assistenziale, dovendosi sottolineare l'assoluta diversità dei presupposti che giustificano l'erogazione dell'assegno sociale da quelli dell'indennità di accompagnamento”.
Emerge dalla documentazione versata in atti (e anche da quanto indicato dall' nella CP_1
propria memoria) che l'indebito nel caso in esame si era generato dalla revoca della maggiorazione sociale e della maggiorazione prevista dall'art. 38 della L. n.
448/2001, precedentemente corrisposte sulla prestazione;
emerge in ogni caso che (attesa l'età della ricorrente) ella fruiva di assegno sociale (verosimilmente “sostitutivo” delle precedenti prestazioni erogate) e che, quindi, l'indebito era relativo a tale prestazione.
Come indicato dalla S.C. nella sentenza sopra citata, l'identità del titolo non può essere affermato sul generico presupposto che entrambe le prestazioni di cui è causa hanno natura assistenziale, dovendosi sottolineare l'assoluta diversità dei presupposti che giustificano l'erogazione dell'assegno sociale da quelli dell'indennità di accompagnamento; inoltre, si osserva che la maggiorazione sociale, come il cd. aumento al milione, hanno natura assistenziale (cfr. Cass. 13915/2021) ma ratio diversa (rispetto ai presupposti per la percezione dell'indennità di accompagnamento), avendo applicazione trasversale (ossia applicabili a prestazioni tanto assistenziali quanto previdenziali), dovendo raggiungere lo scopo dell'adeguamento della prestazione ad un minimo vitale.
Alla luce di quanto sopra, deve pertanto valutarsi illegittima la compensazione operata dall' tra i ratei arretrati dovuti alla ricorrente per indennità di accompagnamento e le CP_1
somme dovute dalla ricorrente a titolo di indebito n. 17371729 .
Le spese di lite seguono la soccombenza dell e si liquidano in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1. Dichiara illegittima la compensazione operata dall' sulle somme dovute alla CP_1
ricorrente a titolo di arretrati per indennità di accompagnamento con le somme dovute dalla ricorrente a titolo di indebito n. 17371729 e, per l'effetto, condanna l a CP_1
restituire alla ricorrente i ratei oggetto di compensazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
pagina 5 di 6 2. Condanna l al pagamento delle spese processuali in favore di , CP_1 Parte_1
spese che liquida in euro 1.865,00 per compensi, oltre iva, cpa come per legge e rimborso forfettario del 15%, con distrazione.
Campobasso, 4 aprile 2025
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
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