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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 29/05/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Feerica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ed est. dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1987/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. FABBRIS GIULIA, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. BOGONI PAOLA, elettivamente domiciliato come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 13.10.2023, ha allegato che Parte_1
dalla relazione more uxorio con è nata la figlia , il 3.10.2012. Controparte_1 ER1
La ricorrente ha allegato che il nucleo familiare si è inizialmente stabilito a Rovigo e, successivamente, alle Maldive, in particolare a decorrere dal marzo 2013, ove le parti e la minore sono rimaste stabilmente sino al maggio 2017.
1 In seguito, secondo la prospettazione della ricorrente, nel giugno 2017, il nucleo familiare ha fatto rientro in Italia;
proprio in tale periodo, la convivenza tra le parti è divenuta intollerabile, tant'è che la ricorrente e sono rimaste a Rovigo, mentre il ha fatto rientro alle Maldive. ER1 CP_1
La ha precisato che attualmente il resistente vive in Italia, più precisamente a Lentate sul Pt_1
ES (MB), insieme alla sua attuale compagna ed al figlio, nato dalla relazione con quest'ultima.
La ricorrente ha dedotto che, a far data dal mese di aprile 2019, le parti hanno raggiunto un accordo avente ad oggetto regolamentazione delle modalità di visita e di mantenimento di da parte del ER1 padre, all'epoca ancora residente alle Maldive.
A tal proposito, la ha evidenziato che il ha rispettato quanto concordato, dal punto di Pt_1 CP_1
vista economico, sino al mese di gennaio 2021, momento dal quale si è limitato a corrispondere un importo pari ad € 2.830,00 totali.
E ancora, la ricorrente ha lamentato che il ha unilateralmente imposto tempi e modalità di CP_1
frequentazione con la figlia minore, adattandoli esclusivamente alle proprie esigenze, oltre ad avere tenuto condotte denigratorie e svalutanti della figura materna.
Dunque, la ricorrente ha chiesto adottarsi i provvedimenti provvisori in conformità alle conclusioni rassegnate.
Nel costituirsi, il ha contestato in fatto ed in diritto quanto ex adverso allegato e dedotto. CP_1
Segnatamente, il resistente ha contestato che le parti abbiano concordato il rientro di in Italia ER1 unitamente alla madre, la quale ha di sua iniziativa deciso di lasciare l'isola ove il ricorrente svolgeva la sua attività lavorativa;
pertanto, egli ha dovuto sostanzialmente accettare la scelta effettuata dalla . Pt_1
Il resistente ha confermato che le parti hanno raggiunto, ad aprile 2019, un accordo per regolare le modalità di visita e di mantenimento di . ER1
Il ha precisato che, rimasto alle Maldive, nel frattempo ha conosciuto la sua attuale CP_1
compagna e che dalla relazione con la stessa è nato il [...] il figlio . Persona_2
In seguito, a causa della pandemia da Covid-19, il è stato costretto a fare rientro in Italia, CP_1
considerato che la sua attività lavorativa era strettamente correlata ai flussi turistici del tutto bloccati in occasione dell'emergenza pandemica.
Dunque, il resistente ha evidenziato le grosse difficoltà riscontrate nella ricerca di una attività lavorativa, essendo risultata priva di utilità l'esperienza maturata negli anni alle Maldive.
Il ha dedotto che da quando la ricorrente si è trasferita a Rovigo con la figlia, ella lo ha CP_1
sempre escluso dalle decisioni più importanti relative alla vita di;
inoltre, il resistente ha ER1
lamentato che la ostacoli la comunicazione diretta tra padre e figlia, tenendo costantemente Pt_1
sotto controllo anche i messaggi tra gli stessi scambiati.
2 In definitiva, il resistente ha chiesto adottarsi i provvedimenti provvisori in conformità alle conclusioni rassegnate.
Le parti hanno provveduto al deposito delle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c..
All'udienza del 27.2.2024 è stato esperito il tentativo di conciliazione, con esito negativo, e sono state sentite le parti.
Pronunciati i provvedimenti provvisori, è stato nominato l'esperto ex art. 473-bis.26 c.p.c..
All'esito dell'attività svolta dall'ausiliare, è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione.
2. Conclusioni delle parti
La ricorrente ha precisato le conclusioni come da nota depositata il 22.11.2024.
Il resistente ha precisato le conclusioni come da nota depositata in data 21.11.2024, per poi ulteriormente modificarle con la comparsa conclusionale.
3. L'affidamento della figlia minore
A parere del Tribunale, allo stato, non sussistono ragioni per derogare al regime dell'affidamento condiviso della minore, con collocazione prevalente presso la residenza materna.
Nella fattispecie, a differenza di quanto inizialmente sostenuto dalla difesa della ricorrente, il
Tribunale reputa che non sia ravvisabile un sostanziale disinteresse del nei confronti della CP_1
figlia.
Invero, sono emersi elementi di segno contrario, comprovanti la volontà del di non essere CP_1
estromesso dalla vita della figlia e di esercitare la propria funzione genitoriale.
Al contempo, non è trascurabile la circostanza per cui il resistente non abbia provveduto alla corresponsione di una somma a titolo di contributo al mantenimento in maniera stabile e continuativa, dal momento in cui la relazione si è interrotta.
Tuttavia, anche tale circostanza appare determinata in parte dalle verosimili difficoltà riscontrate dal dal momento in cui ha fatto rientro in Italia, allorquando ha visto sostanzialmente dispersa CP_1
l'esperienza maturata in un settoriale e specifico ambito lavorativo e contestualmente ha dovuto nuovamente inserirsi nel mondo del lavoro in circostanze oggettivamente non favorevoli.
In altra parte, è certamente censurabile la condotta del , il quale ben avrebbe potuto e CP_1
potrebbe provvedere, seppure in maniera minima, a contribuire al mantenimento della figlia.
In ogni caso, giova rilevare come le parti, pur avendo reciprocamente mosso gravi accuse in ordine a condotte indicative di carenze genitoriali, hanno poi concordemente chiesto disporsi l'affidamento condiviso, con collocazione prevalente della minore presso la madre.
3 Ciò posto, si osserva che le pure emerse difficoltà, enucleabili dalle relazioni depositate dall'esperto ex art. 473-bis.26 c.p.c., non siano ostative ad un consolidamento della relazione tra padre e figlia, nonché ad un abbassamento del grado di conflitto nei rapporti tra le parti.
Infatti, nella relazione depositata il 30.9.2024, si legge: “A conclusione del percorso e in risposta al
ER quesito, queste le mie considerazioni. Negli incontri congiunti i genitori di hanno dimostrando una buona capacità di dialogo e di rispetto, ingredienti essenziali al recupero di un dialogo e alla condivisione della genitorialità, aspetto che ritengo fondamentale per il benessere di
ER
. Il percorso, lungi dall'aver raggiunto gli obiettivi, ha visto comunque entrambi i genitori coinvolti, seppur con una diversa disponibilità come motivato in apertura. La difficoltà per questi genitori, non è solo legata alla difficoltà di chiudere una relazione di coppia lasciando al passato le
ER ostilità, i rancori e le incomprensioni, per far posto ad un presente dove la presenza di ricorda loro quanto di buono c'è stato in questa relazione, per dedicarsi con maggior impegno alla ricerca di cosa sia necessario per dare benessere, tranquillità e soprattutto appartenenza alla loro figlia. Compito dei genitori che richiede competenze e compiti differenti nel rispetto dei differenti bisogni evolutivi dei propri figli. […] Ritengo importante che questi genitori non sottovalutino quanto indicato, abbandonando l'idea che ognuno di loro sta facendo il giusto e che la
ER responsabilità di queste difficoltà relazionali tra loro genitori e di con il padre, sia solo o prevalentemente dell'altro”.
In questa prospettiva, non appare particolarmente significativo l'episodio riportato nella comparsa conclusionale del resistente, risalente all'1.12.2024, in occasione del quale la minore avrebbe registrato il padre con l'intenzione di mettere poi la registrazione a disposizione della madre.
Tale atteggiamento della minore, ricondotto dal resistente a sintomo di una operazione di alienazione asseritamente posta in essere dalla madre, appare invece coerente con le difficoltà relazionali già emerse in occasione del percorso seguito con l'esperto nominato dal giudice.
Infatti, nella relazione è chiaramente descritto l'atteggiamento di nei confronti della figura ER1
paterna, caratterizzato da continue alternanze tra condotte positive di apertura e chiusure
ER determinate da una rabbia non superata: “Ad una iniziale volontà di di impegnarsi per migliorare il rapporto con il padre, è seguito un atteggiamento più di chiusura, a mio parere, dovuto al dolore e alla rabbia provati nel doversi scontrare con la difficoltà ad empatizzare del padre, a comprendere i vissuti emotivi della figlia e a mantenere lui una mano allungata verso di lei, come dovrebbe essere, e non attendersi che a farlo sia la giovanissima figlia. Non l'ho intesa,
ER quindi, come una vera chiusura di verso il padre quanto una comprensibile e legittima arrabbiatura”.
4 Ebbene, questo Collegio reputa che, allo stato, non siano emersi elementi tali da giustificare la deroga al diritto alla c.d. bigenitorialità, che non appare consona al caso di specie, in quanto, pur in presenza di una rilevante conflittualità tra le stesse, nessuna ha abdicato al proprio ruolo genitoriale.
È noto invero che è possibile derogare all'applicazione dell'istituto dell'affido condiviso, solo se esso risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
La citata bigenitorialità si realizza con la presenza di entrambi i genitori nella vita dei figli e nella cooperazione dei medesimi, nell'osservanza dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, ma ciò non implica necessariamente che il tempo da trascorrere con il minore debba essere paritetico, essendo sufficiente una frequentazione tale da garantire un saldo rapporto affettivo con il genitore.
In buona sostanza, nonostante le pur persistenti criticità correlate alla conflittualità in essere tra le parti, l'affidamento condiviso appare conforme all'interesse della minore, anche in quanto consente il consolidamento del rapporto di con la figura genitoriale paterna. ER1
3.1 Per quanto riguarda la regolamentazione dei tempi e delle modalità di presenza della figlia presso il padre, si rammenta che tale regolamentazione con il genitore non convivente deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice e non può “avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori”. Occorre garantire al minore la situazione che risulti più idonea a soddisfare le sue necessità, considerando il suo diritto a una relazione piena con entrambi i genitori e bisogna considerare, altresì, il diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con la prole (cfr. Corte Cass. ord. n. 17222 del 2021).
Dunque, nel caso di specie, l'esercizio del diritto di visita del padre sarà bilanciato tenendo conto delle difficoltà che hanno animato il rapporto tra i genitori proprio sotto tale profilo e delle oggettive complessità, logistiche, che impediscono visite frequenti di carattere settimanale, attesa la distanza tra il luogo di residenza del padre e quello della minore.
In questa prospettiva, deve essere valorizzata anche l'età di e la circostanza che padre e figlia ER1 per lungo tempo hanno vissuto a grande distanza l'uno dall'altra.
Per l'effetto, il Tribunale reputa che, salvo diverso accordo tra le parti nell'esclusivo interesse della minore, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia:
1) per due fine settimana al mese alternati dalle ore 19:00 del venerdì (dall'orario di uscita di scuola al sabato nell'ipotesi di frequenza scolastica anche nel giorno di sabato) alle ore 20:00 della domenica, quando il padre la riaccompagnerà dalla madre;
2) ogniqualvolta il padre si troverà in Veneto o in prossimità della residenza della minore, in aggiunta ai giorni del fine settimana già sopra disciplinati, due pomeriggi a settimana, dalle ore
15:00 (o dalla uscita di scuola di ) sino alle ore 20:00; la possibilità del padre di vedere la ER1
5 figlia in tali giorni è subordinata alla previa comunicazione del padre alla madre della propria intenzione di vedere la minore con il preavviso di una settimana;
3) per sette giorni consecutivi nel periodo natalizio, secondo la regola dell'alternanza, tra il 23 dicembre ed il 30 dicembre o tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
4) per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, dal giovedì alla domenica di Pasqua o dal lunedì in Albis al mercoledì successivo;
5) per tre settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, nel mese di luglio oppure di agosto, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
6) La minore, poi, trascorrerà con genitori i loro compleanni, compatibilmente con i loro impegni lavorativi, e manterrà tutti i giorni telefonicamente, anche attraverso videochiamate, contatti con il padre.
3.2 Per mera completezza, si precisa che non si è ritenuto necessario ed opportuno procedere all'ascolto della minore, sia in ragione delle concordi domande delle parti in punto di affidamento e di collocazione prevalente, sia al fine di evitare un ulteriore stress alla minore, già coinvolta nel percorso dinanzi all'esperto ex art. 473-bis.26 c.p.c..
4. Le condizioni economiche delle parti
Quanto alle condizioni reddituali della , questa ha dichiarato: di lavorare come SPA Pt_1
Manager in albergo;
di percepire una retribuzione netta mensile di circa 1.700,00, nonché la tredicesima e la quattordicesima;
di percepire per intero l'assegno unico per la figlia minore, nella misura di 200,00 euro;
di avere risparmi per circa 5.000,00 euro;
di essere proprietaria esclusiva di un appartamento in Rovigo, tuttavia non concesso in locazione a terzi;
di essere proprietaria di un appezzamento di terreno agricolo confinante con l'immobile di proprietà del compagno;
di vivere in un appartamento di proprietà del suo attuale compagno.
Inoltre, la ha riferito di essere onerata del pagamento: di una rata di 202,00 euro al mese, Pt_1 relativa al finanziamento acceso per l'acquisto dell'auto; di una rata di 108,00 euro, inerente al finanziamento acceso per l'acquisto del clarinetto di;
di una rata di 80,00 euro, relativa al ER1 finanziamento acceso per l'acquisto del letto di;
delle spese relative alle utenze domestiche ER1 dell'abitazione in cui vive.
Nel corso del processo, la ricorrente ha precisato di essere stata licenziata di avere reperito una nuova attività lavorativa il 16.9.2024.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate si ricava che la ricorrente è stata titolare di un reddito netto pari a circa: euro 15.109,00 per l'anno di imposta 2020; euro 20.975,00 per l'anno di imposta 2021; euro 24.718,00 per l'anno di imposta 2022; 23.004,00 euro per l'anno di imposta 2023.
6 Dalle buste paga prodotte e relative ai mesi di settembre e ottobre 2024, può desumersi che l'attuale retribuzione media mensile della ricorrente sia pari a circa 1.700,00 euro al mese.
Inoltre, su specifica richiesta del giudice, la ricorrente ha dichiarato che il suo attuale compagno convivente, proprietario dell'immobile ove ella vive con , lavora come tecnico di radiologia e ER1
percepisce una retribuzione mensile di circa 1.600,00 euro.
Rispetto alle condizioni del FERRARO, questi ha dichiarato: di essere attualmente disoccupato;
di avere lavorato da gennaio 2022 ad aprile 2023 e di avere percepito la NASPI sino a gennaio del
2024; che l'assegno unico relativo al figlio viene percepito dalla sua attuale compagna ER2
ed ammonta a circa 150,00 euro;
di non avere risparmi.
Il resistente ha precisato che vive con la compagna e con il figlio in un immobile condotto in locazione, per il quale corrisponde un canone mensile di 1.090,00 euro;
inoltre, ha dichiarato di essere onerato del pagamento: di una rata di circa 160,00 euro al mese per un finanziamento per l'acquisto di mobili per la casa in cui vive;
di una rata di circa 250,00 euro al mese per un finanziamento acceso per ottenere liquidità, con scadenza tra circa cinque anni.
Il ha poi dichiarato che la compagna lavora come segretaria a tempo parziale e che la stessa CP_1
percepisce una retribuzione mensile di circa 900,00 euro.
Inoltre, su specifica richiesta del giudice, il resistente ha riferito di poter contare sul sostegno del fratello, della sorella e dei genitori, nonché di svolgere comunque tutti i lavori occasionali che reperisce.
Dalle dichiarazioni dei redditi e dalle C.U. depositate si ricava che il resistente è stato titolare di un reddito netto pari a circa euro 37.867,91 per l'anno di imposta 2022; euro 15.768,59 per l'anno di imposta 2023.
Sebbene il resistente abbia documentato il suo attuale stato di disoccupazione, non può trascurarsi come sia emersa chiara prova della titolarità di capacità lavorativa specifica e di potenzialità reddituale, tale da imporre allo stesso una concreta attivazione al fine del reperimento delle risorse per garantire un contributo al mantenimento della figlia minore.
A ciò si aggiunga che nella comparsa di risposta il convenuto, nel rassegnare le conclusioni, ha manifestato la disponibilità alla corresponsione di un assegno di 250,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento di . ER1
Inoltre, neppure possono essere trascurati gli ulteriori elementi ricavabili dall'esame degli estratti conto inizialmente non depositati.
In particolare, sono riscontrabili diversi versamenti di assegni circolari, anche di rilevante consistenza, sul conto corrente acceso presso Parte_2
- versamento di 14.538,45 euro il 12.5.2023 (Cfr. doc. n. 22 di parte resistente);
7 - versamento di 2961,55 euro il 12.5.2023 (Cfr. doc. n. 22 di parte resistente);
- versamento di 9.600,00 euro il 25.10.2023.
Sul medesimo conto sono presenti anche bonifici effettuati:
- da e ” per 2.500,00 euro l'11.8.2023, per 2000,00 euro con Persona_3 Persona_4
causale “prestito infuttifero” il 10.10.2023;
- da per 2.500,00 euro il 7.12.2023; Parte_3
- da paypal europe per 800,00 euro il 10.10.2023;
- diversi bonifici da anche nel 2024. Persona_5
E ancora, sono presenti anche versamenti in contanti:
- 800 euro l'8.1.2024;
-800 euro il 5.2.2025;
- 450,00 euro il 6.2.2024;
- 450,00 euro il 7.2.2024;
- 780,00 euro il 9.2.2024;
-950 euro il 5.3.2024;
-900 euro il 7.3.2024 (Cfr. doc. n. 23).
In questa prospettiva, anche in via presuntiva, non appare seriamente credibile che la condizione reddituale e patrimoniale rappresentata dal sia effettivamente aderente alla realtà dei fatti, CP_1
non essendo altrimenti plausibile che lo stesso possa far fronte alle ingenti spese documentate, nonché a provvedere al mantenimento del figlio , di cui pure è certamente gravato. ER2
Nondimeno, le consistenti e costanti movimentazioni di denaro riscontrabili negli estratti conto, rispetto alle quali non è stata fornita plausibile giustificazione, disvelano come il abbia CP_1
verosimilmente la possibilità di attingere a fonti di sostentamento non espressamente chiarite nel corso del processo, tali da garantirgli un tenore di vita non conforme alla sua situazione di disoccupazione.
Quanto alle altre voci negative incidenti sul reddito (rata mutuo, prestiti e cessioni del quinto) deve ritenersi conto esclusivamente dei debiti contratti per esigenze dei figli o del nucleo familiare, che hanno una necessaria prevalenza assiologica rispetto alle altre spese anche personali (cfr. Cass. Civ. sez. I n. 10380 del 2012).
5. Il mantenimento in favore dei figli
L'art. 316 bis c.c. dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo
…”.
L'art. 337 ter, comma 4, cc (prima della novella di cui al D. Lgs. 154/2013 art. 155 c.c.) stabilisce:
8 “ … ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) Le attuali esigenze del figlio.
2) Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) I tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) Le risorse economiche di ciascun genitore.
5) La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Alla luce del disposto dell'art. 316 bis che mette in relazione l'obbligo di mantenimento con la capacità di lavoro professionale (in base anche alla costante lettura della giurisprudenza di merito) il genitore anche se disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, deve contribuire al mantenimento del figlio minore, seppure in misura minima, non essendo rilevante il solo fatto del suo attuale stato di disoccupazione. Infatti, il dovere giuridico per il genitore non collocatario di concorrere al mantenimento dei figli impone allo stesso di attivarsi per lo svolgimento di un'attività lavorativa che gli consenta di adempiere all'obbligazione nei confronti della prole. Inoltre, con specifico riferimento alla situazione di disoccupazione, va condiviso l'orientamento in base al quale la capacità lavorativa di cui all'art. 316 bis c.c., non va valutata con riferimento alle contingenze meramente negative di un particolare momento storico, ma rispetto alle potenzialità del mercato del lavoro, nonché a quelle espresse dalla professionalità acquisita dal medesimo genitore.
Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che il si trova in età lavorativa, non risulta essere CP_1
affetto da problemi fisici e di salute, è certamente titolare di capacità lavorativa generica e specifica, si deve affermare che questo è tenuto a porre in essere un reale impegno per reperire un impiego retribuito tale da consentirgli di far fronte all'assolvimento dei predetti obblighi di mantenimento.
Tutto quanto premesso, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, dei costi che soprattutto il resistente dovrà sostenere per gli spostamenti finalizzati all'esercizio del diritto di visita, del tempo verosimilmente trascorso da ciascuno con la figlia, dell'età di , nonché ER1
dell'attribuzione dell'assegno universale unico interamente alla madre, il Tribunale ritiene equo, allo stato, porre a carico del resistente un assegno per il mantenimento della figlia, da corrispondersi alla entro il giorno 5 di ogni mese, pari a euro 300,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, Pt_1
e da corrispondersi con decorrenza dalla data della domanda (13.10.2023).
Inoltre, va posto a carico del resistente anche l'onere delle spese straordinarie, nella misura del
50%, secondo le modalità meglio indicate in dispositivo.
9 In ordine alla corresponsione dell'assegno unico universale, introdotto con D.Lgs. n. 230 del 2021 e che ha sostituito ogni precedente misura di supporto al reddito dei nuclei familiari con i figli, in quanto assorbe al suo interno tutte le stesse (Assegno per il nucleo familiare, detrazioni per figli a carico in busta paga, bonus nascita, bonus bebè), si osserva quanto segue.
Con specifico riferimento ai genitori separati/divorziati la normativa prevede espressamente che
(art. 6, comma 4): “4. L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare”.
Si ritiene pertanto di poter affermare che in ipotesi di affidamento condiviso del figlio, il genitore possa presentare la domanda e chiedere la corresponsione dell'assegno al 100% in suo favore solo in caso di espresso accordo con l'altro genitore.
Tanto si ricava anche dall'art. 1, comma 2, lett. f), L. 1 aprile 2021, n. 46, che recita: “f) l'assegno di cui al comma 1 è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori”.
In buona sostanza, in ossequio a quanto disposto dall'art. 6, commi 4 e 6, del D.Lgs. n. 230 del
2021, in presenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 230 del 2021, in caso di affidamento condiviso l'assegno è ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
Tuttavia, l'assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori (Cfr. Messaggio INPS del 20.4.2022, n. 1714).
Dunque, anche alla luce della pacifica giurisprudenza consolidatasi sotto la vigenza dell'art.211 della legge 18.5.1975, n. 151, resta fermo il potere del Tribunale di disporre, nell'interesse della prole ed apprezzate le circostanze del caso concreto, anche in caso di affidamento condiviso, che il genitore non collocatario riversi al genitore collocatario l'importo dell'assegno da lui riscosso.
Tale soluzione interpretativa, peraltro, è stata di recente adottata anche dalla Suprema Corte, secondo cui, in tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4672 del 22/02/2025).
10 Nel caso di specie, l'assegno unico universale deve essere attribuito integralmente alla ricorrente, tenuto conto della convivenza con la figlia minore, nonché della situazione reddituale delle due parti in causa.
6. Il regime delle spese
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti alla luce della natura del giudizio e della soccombenza reciproca tra le parti nessuna delle quali ha visto accogliere in modo completo le conclusioni inizialmente rassegnate.
Le spese dell'esperto ex art. 473-bis.26 c.p.c. vanno definitivamente poste a carico delle parti, ciascuna per la quota di metà, atteso che trattasi di attività svolta nel comune interesse delle parti e della minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
AFFIDA la figlia minore in via condivisa, con collocazione prevalente presso la madre ER1 Pt_1
[...]
DISPONE che, salvo diverso accordo tra le parti nell'esclusivo interesse della minore, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia:
1) per due fine settimana al mese alternati dalle ore 19:00 del venerdì (dall'orario di uscita di scuola al sabato nell'ipotesi di frequenza scolastica anche nel giorno di sabato) alle ore 20:00 della domenica, quando il padre la riaccompagnerà dalla madre;
2) ogniqualvolta il padre si troverà in Veneto o in prossimità della residenza della minore, in aggiunta ai giorni del fine settimana già sopra disciplinati, due pomeriggi a settimana, dalle ore
15:00 (o dalla uscita di scuola di ) sino alle ore 20:00; la possibilità del padre di vedere la ER1
figlia in tali giorni è subordinata alla previa comunicazione del padre alla madre della propria intenzione di vedere la minore con il preavviso di una settimana;
3) per sette giorni consecutivi nel periodo natalizio, secondo la regola dell'alternanza, tra il 23 dicembre ed il 30 dicembre o tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
4) per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, dal giovedì alla domenica di Pasqua o dal lunedì in Albis al mercoledì successivo;
5) per tre settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, nel mese di luglio oppure di agosto, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
6) La minore, poi, trascorrerà con genitori i loro compleanni, compatibilmente con i loro impegni lavorativi, e manterrà tutti i giorni telefonicamente, anche attraverso videochiamate, contatti con il padre;
11 DICHIARA tenuto a corrispondere, con decorrenza dalla data della domanda, a Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1
, la somma di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di ER1
metà delle spese straordinarie, come di seguito specificate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi;
DISPONE che l'assegno universale unico relativo alla minore , venga corrisposto per Persona_6
intero alla madre , anche in assenza del consenso di;
Parte_1 Controparte_1
DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
PONE le spese dell'esperto definitivamente a carico delle parti, ciascuna per la quota di metà.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 27.5.2025.
Il Presidente dott.ssa Federica Abiuso
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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