Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado n. 342/2022 R.G. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Nigro
Ricorrente
E
( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Vetere del Foro di Massa
Resistente
OGGETTO: lavoro subordinato e differenze retributive.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato esponeva: - di aver svolto attività Parte_1
lavorativa alle dipendenze della società con contratto di lavoro a tempo CP_1
indeterminato a tempo parziale orizzontale, con la qualifica professionale di conducente di autocarro, dal 3.04.2018 sino al 31.01.2021, data in cui, per continui contrasti con l'azienda in materia di tutela dei diritti dei lavoratori e di sicurezza sui luoghi di lavoro, era stato costretto a dare le dimissioni;
- che, in sulla base della pregressa attività lavorativa svolta, il era creditore della della somma di € 23.899,00 a titolo di differenze Pt_1 CP_1 retributive, come meglio specificata in dettaglio nell'allegata relazione di consulenza, di cui
€ 15.613,00 per differenze indennità di trasferta, € 15.613,00 per differenze lavoro straordinario, €.1.455,00 per ferie non godute e € 1.156,00 a titolo di TFR;
- che le attività svolte dal lavoratore nell'ambito della trattandosi di società operante in Controparte_1
materia di rifiuti, quindi sottoposta a stringenti controlli pubblici, erano ricostruibili e desumibili al dettaglio attraverso i numerosi formulari che la stessa per legge era obbligata a tenere e che per tale ragione era possibile ricostruire al minuto i tempi di lavoro di ciascun dipendente impegnato in azienda, con perfetta specificazione dei luoghi e delle tempistiche
1
- che i numerosi tentativi di addivenire ad un bonario componimento della vicenda, comprensivi anche di apposita richiesta di mediazione rivolta all'Ispettorato del Lavoro oltre che a controparte, erano rimasti privi di riscontro.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di “ritenere e dichiarare il diritto del lavoratore alla percezione delle reclamate differenze retributive, e per gli effetti condannare, a tale titolo, controparte al pagamento della somma di €.
23.899,00 ovvero a quella maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa, anche connessa ad un eventuale diverso inquadramento lavorativo, oltre accessori del credito”.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la (in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore), la quale contestava il ricorso e ne chiedeva il rigetto in quanto infondato sia in fatto che in diritto, deducendo: - preliminarmente, la genericità ed erroneità dei conteggi elaborati ed acclusi al ricorso dal consulente di parte, poiché redatti su parametri retributivi e criteri di calcolo errati, in assenza dei fatti costitutivi e delle ragioni di diritto poste a fondamento della pretesa, oltre che elaborati senza tener conto del contratto di lavoro in essere e del relativo Accordo Sindacale di Secondo Livello stipulato;
- che, invece, dall'analisi dell'Accordo Integrativo Aziendale di Secondo Livello (sottoscritto in data
06.11.2018 dalle parti Responsabile Sindacale Regionale FILT-CGIL, Controparte_1
RSA Casaccio Salvatore, nonché in presenza dello stesso lavoratore ), dei Parte_1
Formulari di carico e scarico relativi ai trasporti effettuati da nel periodo Parte_1
in esame, nonché delle buste paga del lavoratore, emergevano circostante recisamente difformi rispetto a quanto affermato nella relazione del consulente di parte attrice (rag.
[...]
); - che, difatti, il ricorrente era stato alle dipendenze della Persona_1 CP_1
con la mansione di conducente dei mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti
[...] dall'impianto Sicula di Lentini (Sr) all'impianto Ciprogest di Termini Imerese (Pa) e che il tragitto stradale dal medesimo effettuato per l'esecuzione del servizio era esclusivamente autostradale;
- che dai fogli di calcolo predisposti, contrariamente a quanto affermato dal consulente di parte ricorrente, contenenti tutti i dati relativi all'attività svolta, si evinceva indiscutibilmente l'esatto ed effettivo orario lavorativo che veniva effettuato da Parte_1
e che in nessun caso la media delle ore giornaliere superava quella prevista dal
[...]
contratto nazionale e, quindi, quelle regolarmente retribuite;
- che l'Accordo Integrativo
Aziendale di Secondo Livello aveva l'obiettivo di quantificare le ore di attesa presso gli impianti di carico e scarico forfetizzandole, in termini di emolumento mensile, per poi corrisponderle al dipendente in busta paga sotto la voce di “indennità di trasferta” così come
2 puntualmente denominata nel contratto integrativo de quo; - che, dunque, in sostanza, anziché quantificare le eventuali ore straordinarie maturate nei giorni feriali, in accordo con i dipendenti e con i sindacati, si riconosceva (al lavoratore) un bonus giornaliero denominato appunto “indennità di trasferta”, assegnato con specifiche modalità collegate agli orari ed alla tipologia di servizio (se il dipendente effettuava durante una giornata feriale un orario compreso tra le 6 e le 18 ore, gli veniva riconosciuta l'indennità di trasferta pari ad € 30,00, mentre se effettuava un orario compreso tra le 18 e le 24 ore l'indennità era pari a € 50,00); - che, invece, nei giorni festivi e prefestivi, si faceva totalmente riferimento al contratto collettivo nazionale e, pertanto, al dipendente che effettuava trasporti in tali date gli era corrisposto tutto quanto previsto dal CCNL, ma non l'indennità di trasferta;
- che, confrontando il file di calcolo con le buste paga del ricorrente, emergeva che lo stesso, nei mesi di riferimento, aveva percepito la somma stipendiale complessiva di € 89.368,00, pari a circa € 2.234,00 mensili, mentre il lavoratore aveva ritenuto che nelle buste paga vi fosse un errore pari a circa il 27% in meno (dunque, una media mensile pari a € 2.832.00); - che il
CCNL di riferimento, per il livello C3 con contratto full time, prevedeva un orario lavorativo mensile pari a 168 ore e una retribuzione media lorda pari a circa € 1.750,00, corrispondente ad un netto in busta paga pari a circa € 1.350,00 mensili e che, dunque, tenendo conto che in busta venivano allo stesso corrisposti gli assegni familiari, le indennità di trasferta, 13 e 14 mensilità, la retribuzione media mensile effettivamente percepita era maggiore rispetto a quella spettante;
- che, ancora, dal confronto tra il foglio di calcolo e le buste paga risultavano corrisposte e remunerate circa 133,5 ore di straordinari in più, pari a circa €
1.300,00 netti percepiti in più in busta paga, oltre che 623 giorni di trasferta, invece dei 522 effettivamente spettanti, pari a € 3.030,00 erogati in eccesso, oltre € 630,00 corrisposti in eccesso per maggiorazione festivi, assegni familiari e 13-14 mensilità; - che, inoltre, il ricorrente si era reso responsabile di diversi danni causati ai mezzi di trasporto utilizzati a causa di negligenza e incuria nella gestione degli stessi, per un danno economico patito dalla società (quantificabile nel 50% di quello corrisposto alle officine meccaniche) pari a €
7.822,00, oltre che dei danni da mancato carico e produzione, per non osservanza delle disposizioni logistiche, pari a € 14.068,00 (pari al 50% del mancato guadagno cagionato).
Tutto ciò premesso, la contestando il ricorso e chiedendone il rigetto, CP_1
proponeva contestuale domanda riconvenzionale risarcitoria a carico del ricorrente per €
24.290,00 (di cui € 3.030,00 risultante dalla Verifica delle indennità di trasferta;
€ 7.822,00 risultante dai danni subiti per incuria nell'utilizzo dei mezzi;
€ 14.068,00 risultante dal danno da lucro cessante subito per mancata osservanza delle prescrizioni operative;
voci,
3 queste, dalle quali decurtare l'importo di € 630,00 per errori di calcolo rinvenuti in busta paga).
Acquisita tutta la documentazione agli atti, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2024.
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Preliminarmente, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, va rilevato che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dal 1° gennaio
2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Tanto premesso, l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento della sussistenza o meno del diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive asseritamente spettanti a titolo di indennità di trasferta, straordinario, TFR e ferie non godute, per l'attività lavorativa svolta alle dipendenze della dal 3.04.2018 sino al 31.01.2021. Controparte_1
Ciò posto, giova evidenziare che il lavoratore che agisce per il pagamento di differenze retributive, ha l'onere di allegare e provare l'esistenza del rapporto di lavoro per l'intero periodo preteso, la sua natura, la durata, le mansioni esplicate e l'orario di lavoro osservato;
di contro, ove il lavoratore lamenti di non aver percepito la retribuzione o emolumenti allo stesso spettanti, per come riportati nelle buste paga, la prova dell'avvenuta corresponsione è interamente a carico del datore di lavoro che dovrà provare mediante idonea documentazione i versamenti fatti in favore del lavoratore istante.
Nella fattispecie odierna, il rapporto di lavoro subordinato e le modalità di espletamento dell'attività lavorativa non sono contestate;
inoltre, il lavoratore non ha dedotto il mancato pagamento delle somme portate nelle buste paga, lamentando diversamente e in maniera
4 piuttosto generica e lacunosa di aver diritto ad ulteriori emolumenti aggiuntivi sulle indennità di trasferta, sullo straordinario lavorato, per ferie non godute, oltre che differenze sul TFR derivanti dalle differenze maturate.
Il ricorso è infondato.
Difatti, da un lato la società resistente è stata in grado di formulare delle difese compiute e specifiche per confutare le pretese del , supportandole con idonee allegazioni, Pt_1 dall'altro lato il ricorso risulta generico e assolutamente carente di una idonea e specifica esposizione dei fatti costitutivi e delle ragioni, di fatto e di diritto, posti alla base della domanda, oltre che manchevole dell'indicazione dell'orario lavorativo contrattualmente previsto e di quello poi effettivamente effettuato, delle motivazioni su cui si fondano le pretese differenze sulle indennità di trasferta, nonché di quelle poste a base delle pretese ore di straordinario lavorato;
inoltre, la consulenza di parte depositata contiene esclusivamente dei conteggi non supportati da documentazione né dagli indici di calcolo utilizzati, né ancora dell'indicazione del CCNL applicato, del livello contrattuale posseduto dal lavoratore e del regime orario.
Deve, altresì, evidenziarsi che la documentazione allegata al ricorso, per quanto copiosa, non offre alcuna prova in ordine alla fondatezza delle domande proposte. In particolare, la documentazione allegata risulta per gran parte illeggibile o, comunque, non interpretabile in senso diverso dall'avvenuto espletamento dell'attività lavorativa (che in ogni caso non è oggetto di contestazione); inoltre, i fogli di lavoro mensili prodotti, oltre che essere dei documenti di parte e non aziendali (in quanto mancanti di intestazione, vidimazione, firma e/o timbri societari) nulla consentono di accertare, se non che (come dedotto dalla resistente e indicato nelle buste paga) al lavoratore veniva riconosciuto regolarmente un importo aggiuntivo a titolo di trasferta, secondo quanto previsto dall'Accordo integrativo aziendale di secondo livello del 6.11.2018 (firmato alla presenza della FILT-CGIL e della RSA nella persona, per l'appunto, di ) e che non risulta essere mai stato impugnato, Parte_1
a norma del quale l'indennità di trasferta è “un'indennità oraria ed è riconosciuta in ragione della durata dell'assenza dalla sede di lavoro, che è data non solo dai tempi di effettivo lavoro ma anche dai tempi di semplice attesa al carico e allo scarico”.
Inoltre, giova precisare che, ai fini del riconoscimento delle differenze retributive a titolo di lavoro straordinario svolto, è richiesta una prova particolarmente puntuale, piena e rigorosa del numero di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, il cui onere grava interamente sul lavoratore che avanza domanda tesa al riconoscimento dei relativi compensi.
5 E' difatti, oramai ritenuto in giurisprudenza principio consolidato quello secondo il quale va richiesta una prova particolarmente rigorosa dell'eventuale lavoro eccedente l'orario ordinario, il cui onere grava sul lavoratore che avanza domanda tesa al riconoscimento dei relativi compensi.
In particolare, è stato affermato che il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e che, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolte, persino in caso di eventuali ammissioni del datore di lavoro (v. Cass. civ., Sez. L, sent. n. 3714 del 16.02.2009).
Invero, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice. La valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato (Cass., sez. lav., sentenza n.
1389 del 29/01/2003).
Nella fattispecie odierna tale prova non è stata fornita, atteso che in ricorso manca persino l'indicazione dell'orario di lavoro contrattualmente previsto (essendosi il ricorrente limitato a esporre che il contratto di lavoro era “a tempo parziale orizzontale” senza indicare il
CCNL di riferimento né il livello contrattuale posseduto) nonché della quantificazione oraria dello straordinario sul quale sono state rivendicate le differenze retributive.
Va altresì osservato che, al fine di dimostrare la propria prospettazione difensiva, il ricorrente ha articolato una prova per testi fondata su capitoli di prova generici, negativi, superflui ovvero documentali e, come tali non ammissibili.
Di contro la resistente ha contestato la debenza delle somme rivendicate a tale titolo dal ricorrente, provando documentalmente (a mezzo delle buste paga, il cui pagamento non è oggetto di contestazione) di aver retribuito per intero il lavoro straordinario svolto dal ricorrente.
Anche la domanda inerente alle differenze retributive per ferie non godute deve essere rigettata, in quanto la domanda appare generica e non circostanziata e l'indennità risulta essere stata calcolata nella perizia di parte senza l'indicazione del numero di giorni di ferie non goduti e dell'anno di riferimento.
Conseguentemente deve essere rigettata anche la domanda inerente al TFR, atteso che il
Trattamento di Fine Rapporto risulta regolarmente erogato con la busta paga di chiusura di
Luglio 2021, mentre le differenze richieste sul TFR sono calcolate nella perizia di parte
6 sull'importo preteso a titolo di differenze retributive (“t.f.r. su € 15.613,00” importo richiesto a titolo di indennità di trasferta e straordinario), appunto non spettanti.
Alla luce di quanto sopra argomentato, la domanda del ricorrente è infondata e il ricorso deve essere rigettato.
Va altresì rigettata la domanda riconvenzionale avanzata dalla resistente Controparte_1 in quanto inerente ad un asserito e non provato “inadempimento contrattuale” del lavoratore, oltre che per errori di calcolo delle buste paga, rilevate solo in questa sede e mai precedentemente contestate al lavoratore.
In particolare, la ha dedotto (anche a mezzo di apposita perizia Controparte_1 depositata all'allegato 8) di aver subito un danno economico per cause addebitabili al ricorrente e direttamente derivanti dall'incuria nella gestione dei mezzi di trasporto allo stesso affidati, nonché dalla inosservanza delle disposizioni aziendali in merito ai trasporti effettuati.
A supporto della domanda riconvenzionale la resistente ha prodotto delle fatture di intervento meccanico sui mezzi, per complessivi € 15.645,00 (di cui € 7.822,00 a carico del lavoratore), che tuttavia nulla provano in modo decisivo sull'asserita responsabilità del
, in quanto inerenti ad interventi di manutenzione sui mezzi (controllo motorino Pt_1
avviamento, freni, valvole, frizione, guarnizioni varie o sostituzione olio, filtri vari, batterie, ecc…) o soccorso stradale per causa non imputabile al trasportatore (problema di caricamento aria compressore).
In relazione al secondo addebito, la resistente ha dedotto che il lavoratore non aveva osservato le disposizioni logistiche impartite dalla società per l'ottimizzazione dei carichi di trasporto, osservando che gli autisti della società (non specificamente dedotti) erano stati più volte richiamati, sia verbalmente che per iscritto, affinché ottemperassero alle disposizioni in merito alle quantità da trasportare, senza però fornire alcuna prova documentale in merito che consenta a questo Giudice di accertare la responsabilità diretta del sui fatti Pt_1
addebitati.
Sussistono eccezionali ragioni per la compensazione delle spese processuali tra le parti, stante la reciproca soccombenza, la peculiarità della vicenda e la qualità soggettiva delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2024, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
7 1) rigetta il ricorso;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Siracusa, 09.01.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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