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Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 19/04/2024, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1313/2019 RGC promossa
DA
- di Fejza Adraman, in persona del titolare, con sede in Cingoli (MC) alla Parte_1
via Seneca n. 4;
C.F.: ; P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Regni del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliata con questi presso il suo studio in Ancona al C.so Stamira n. 49;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI
- , di via Litoranea n. 230/C in Marcelli di Numana Controparte_1
(AN), in persona dell'amm.tore p.t.;
C.F.: ; P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ilenia Lombardi del Foro di Bologna e Roberta
Pigliapoco del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Ancona alla via Spadoni n. 8;
(appellato – appellante incidentale) NONCHE' NEI CONFRONTI DI
- Ing. res.te in Ancona alla via Cardeto;
Controparte_2
C.F.: C.F._1
rapp.to e difeso dall'avv. Stefano Galeazzi del Foro di Ancona nel cui studio in Ancona
alla piazza Diaz n. 5 è elettivamente domiciliato;
(altro appellato)
- res.te in Ancona alla via De Dominicis, 64; Parte_2
C.F.: ; C.F._2
rapp.to e difeso dall'avv. Gabriella Nicolini del Foro di Ancona nel cui studio in Ancona alla piazza Cavour n. 2 è elettivamente domiciliato;
(altro appellato)
- nato a [...] il [...]; Controparte_3
C.F.: ; C.F._3
rapp.to e difeso dall'avv. Simone Molinelli del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fabriano alla via Le Moline n. 32/A;
(altro appellato)
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_4
Bologna alla via Stalingrado n. 45;
C.F.: ; P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica e Franco Fornarini del Foro di Ancona ed elettivamente dom.ta con questi presso il loro studio in Jesi (AN) al c.so Matteotti n. 57;
(altra appellata)
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_5
Bologna alla Galleria del Reno n. 3;
CF: ; P.IVA_4 rappresentati e difesi in primo grado dall'avv. Giovanni Facci;
(altri appellati contumaci nel grado)
AVVERSO la sentenza n. 1470/2019 del 26.08.2019 del Tribunale di Ancona, resa in
procedimento n. 8115/2015 RGC.
OGGETTO: appalto.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del 21.11.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Le parti hanno concluso come da proprie note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello dinanzi a questa Corte la ditta ha impugnato Parte_1
la sentenza in epigrafe con la quale era stata parzialmente accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa nei suoi confronti dal Controparte_6
Si è costituita nel grado la predetta parte appellata per resistere all'appello e
[...]
proporre altresì appello incidentale. Si sono altresì costituiti gli ulteriori soggetti chiamati in causa nel giudizio di primo grado, ovvero gli ingg. e Parte_2 CP_2
, l'amministratore di e la
[...] Controparte_7 [...]
, assicuratrice della RC dell'ing. Non si è costituita invece la Controparte_4 CP_2
assicuratrice della RC dell'ing. Controparte_8 Pt_2
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di rito, con provvedimento del 21.11.2023, all'esito di trattazione telematica.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del
17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Con l'atto di appello in esame la ditta impugna la decisione Parte_3
in epigrafe muovendo alla stessa una serie di critiche che possono come di seguito essere brevemente compendiate. Con un primo motivo si duole l'appellante del fatto che il
Tribunale di Ancona ha ritenuto non dovuto il corrispettivo (€ 26.134,23=) per lavori eseguiti ma non inizialmente contrattualizzati e neppure successivamente approvati dal
Osserva al riguardo la difatti, che in primo luogo Controparte_9 Parte_1
detti lavori erano stati comunque commissionati dall'amministratore p.t. del Condominio
e dal D.L. del medesimo ed erano stati anche accertati e ratificati nell'atto di collaudo finale, a firma di questi ultimi;
e ancora, in secondo luogo, che – come risulterebbe dalla stessa CTU – detti lavori apparivano assolutamente necessari e anzi avrebbero dovuto essere previsti sin dall'inizio nell'originario contratto di appalto. Sotto questo profilo anzi,
l'aggiunge l'appellante, le opere ulteriori apparirebbero doverose da parte della ditta appaltatrice, che altrimenti avrebbe potuto essere ritenuta responsabile della loro mancanza. Nel secondo motivo di appello la censura la decisione nella parte Parte_1
in cui essa ha riconosciuto la presenza di vizi nelle opere attribuibili alla sua responsabilità. Al riguardo l'appellante ribadisce da un lato che i vizi non sussisterebbero e dall'altro che, comunque - in quanto da ritenersi palesi e non occulti – la sua responsabilità resterebbe esclusa dall'intervenuta accettazione delle opere in sede di collaudo. Costituendosi in giudizio la parte appellata principale, Controparte_1
, dopo aver evidenziato le ragioni di inammissibilità e/o di rigetto delle doglianze
[...]
oggetto dell'avverso appello, ha altresì interposto appello incidentale volto a: 1) ottenere l'accoglimento delle eccezioni preliminari di inadempimento dell'impresa appaltatrice rigettate dalla decisione di primo grado, eccezioni che sono state conseguentemente riproposte;
2) ridurre la quantificazione complessiva del credito dell'impresa appaltatrice, in quanto la deliberazione assembleare relativa all'aumento dei nuovi prezzi (come conteggiato dalla CTU) sarebbe stata viziata dalla incomprensibilità della richiesta della stessa;
3) il riconoscimento di un ulteriore danno a carico degli ingegneri e CP_2
a causa delle carenze della pratica ambientale di ristrutturazione;
4) ottenere Pt_2
l'integrale riconoscimento del danno subito dal a causa dei difetti agli infissi CP_1
esterni, il quale non andrebbe affatto compensato con un inesistente indebito arricchimento del medesimo, come invece ritenuto dal CTU;
5) ottenere CP_1 l'integrale dovuto risarcimento per i vizi riscontrati nelle scale esterne, erroneamente quantificati per difetto dal CTU;
complessivamente pertanto il Condominio insiste per il riconoscimento di un danno complessivo di € 125.923,83= che, sottraendo quanto già
ricevuto in ottemperanza alla decisione di primo grado, andrebbe quantificato in €
89.249,21=; 6) ottenere infine una diversa regolazione delle spese di primo grado, che secondo il si sarebbero dovute porre a carico delle controparti e non invece CP_1
venire compensate.
Gli appellati ing. e ing. anno entrambi eccepito l'inammissibilità per CP_2 Pt_2
tardività dell'appello incidentale e in subordine ne hanno chiesto comunque il rigetto del merito, riproponendo comunque la domanda rispettiva di garanzia nei confronti della proprie compagnie di assicurazioni di Londra. CP_4 Controparte_5
L'appellato ha invece chiesto il rigetto nel merito sia dell'appello incidentale che CP_3
dell'appello principale.
La assicuratrice della RC dell'ing. ha chiesto Controparte_4 CP_2
di dichiarare inammissibile l'ulteriore domanda di garanzia formulata (in via subordinata nel caso di accoglimento dell'appello incidentale del dal proprio assistito CP_1
in quanto non sarebbe stato proposto da questi né appello principale né CP_2
appello incidentale avverso la decisione di primo grado che, pertanto, sarebbe andata in giudicato sul punto concernente il rapporto di garanzia in esame.
Prima di passare all'analisi del merito occorre evidenziare che è evidentemente infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art. 348bis cpc, avanzata in via preliminare dal appellato: per le ragioni appresso spiegate l'appello merita CP_1
infatti di essere trattato nel merito e non vi sono elementi per affermare, in limine litis, che esso sia palesemente infondato.
E' necessario preliminarmente analizzare alcuni dei motivi di appello incidentale che, in quanto volti a far riconoscere un inadempimento di carattere generale a carico dell'impresa, potrebbero – se accolti – modificare innanzitutto l'entità del credito riconosciuto in favore della stessa. Si tratta, cioè, del capo A) dell'appello incidentale in cui vengono riproposte dal le eccezioni di inadempimento respinte in primo CP_1
grado. Le censure in argomento sono evidentemente infondate se non inammissibili perché si limitano alla riproposizione delle contestazioni svolte in primo grado sostanzialmente senza confrontarsi affatto con le motivazioni della decisione, che vengono praticamente ignorate. In ogni caso, quanto alla contestazione sub 1) (mancanza polizza di RC terzi), non si vede come la mancata stipulazione di detta polizza possa aver arrecato danni al posto che non vi sono stati reclami di terzi;
quanto alla CP_1
contestazione sub 2) (mancanza allaccio utenze di cantiere) non vi è prova di sorta, come già evidenziato dal Tribunale di Ancona, degli effetti dannosi dell'inadempimento in questione;
al riguardo infatti il afferma ma non prova di aver subito CP_1
conseguenti spese risarcibili;
quanto alla contestazione sub 3) (mancanza di garanzia fidejussoria per le opere eseguite) va ribadita l'osservazione del giudice di prime cure secondo cui il rischio che la garanzia in questione intendeva coprire doveva e deve ritenersi venuto meno;
quanto alla contestazione sub 4) (mancanza cauzioni) il relativo inadempimento da parte dell'impresa doveva essere contestato come tale a suo tempo,
non risultando lo stesso più attuale e rilevante allorchè, come nel caso di specie, sia in corso un giudizio proprio per l'accertamento di vizi e danni provocati dalla stessa impresa. Anche riguardo alla doglianza della mancata produzione del e delle altre Pt_4
documentazioni di regolarità contributiva, non si vede come il relativo inadempimento da parte dell'impresa possa neppure essere di interesse del laddove questo CP_1
non alleghi nemmeno di essere stato chiamato a corrispondere a dipendenti e maestranze dell'impresa retribuzioni a questi ultimi dalla stessa dovute. Non esiste nel nostro ordinamento responsabilità per la mera esposizione a rischio.
Ciò chiarito, può ora passarsi all'esame dell'appello principale rimandando al prosieguo quello dei restanti motivi di appello incidentale.
Risulta così, innanzitutto, fondato, il primo motivo di appello principale, concernente la quantificazione del credito oggetto di ingiunzione da parte della Occorre Parte_1
difatti considerare che nell'ambito del certificato di collaudo del 25.07.2015 – oltre a procedere all'accettazione dell'opera come tale – il collaudatore (evidentemente incaricato dal committente), l'impresa, e la committenza stessa (rappresentata CP_1
dall'amministratore di e dal Direttore dei Lavori anch'egli indubbiamente CP_1
nominato dal , ebbero ad effettuare una ricognizione delle opere svolte e a CP_1
quantificare, così, l'importo complessivo dovuto per le stesse, determinandolo in complessivi € 82.333,77= oltre IVA (al 10%). Tale negozio di accertamento non può essere posto nel nulla sulla base della semplice considerazione per cui l'amministratore di avrebbe nella specie agito senza potere eccedendo, trattandosi di lavori CP_1
straordinari, dai limiti del mandato di rappresentanza a lui conferito dalla legge. Anche a voler ritenere difatti fondata – per ora e per mera ipotesi di ragionamento – tale osservazione, il punto è che l'atto di cui si tratta è stato sottoscritto (se non dal collaudatore che – sebbene comunque incaricato dal – potrebbe ritenersi CP_1
nello specifico aver anch'egli ecceduto dal mero incarico di collaudo affidatogli) anche e comunque dal Direttore dei Lavori del quale – quale indiscutibile rappresentante del come risulta dallo stesso verbale di collaudo in commento – la sentenza CP_1
gravata non approfondisce affatto l'eventuale potere di rappresentanza. Ora, come noto,
se è vero che secondo un consolidato principio giurisprudenziale, la rappresentanza del
DL nei confronti del committente si limita all'ambito tecnico (cfr. Cass., 7242/2001), è
anche vero però che laddove il Direttore dei Lavori abbia anche tenuto la contabilità dei lavori dell'appalto come rappresentante del proprio cliente, la prova del credito dell'appaltatore può ben trarsi anche da detta contabilità (cfr. Cass., 10860/2007). Ebbene,
nella situazione di specie risulta chiaramente che il verbale di collaudo, oltre a formalizzare appunto l'accettazione delle opere, provvide anche ad accertare definitivamente il credito residuo dell'appaltatore, e ciò non all'esito di una iniziativa estemporanea assunta dal DL, quanto invece a chiusura della contabilità dei lavori regolarmente tenuta da quest'ultimo in nome e per conto del committente. Ciò si evince chiaramente dalla circostanza, riportata nel verbale, per cui non solo il DL aveva tenuto la contabilità dei lavori per tutta la durata degli stessi, ma l'impresa anzi aveva firmato il registro di contabilità (dunque tenuto dal DL in nome, per conto e nell'interesse del committente) senza riserva alcuna (cfr. pag. 3 del verbale). Non solo, ma il verbale dà ulteriormente atto (pag. 5) che il DL aveva emesso nel corso dell'appalto anche i certificati di esecuzione lavori validi per l'impresa ad ottenere, da parte della committenza, il pagamento dei SAL periodici. In un quadro di questo tipo, dunque, se da un lato è
pienamente credibile e logico che il DL (come ancora risulta dal verbale) abbia richiesto all'impresa, in rappresentanza del Condominio, le lavorazioni aggiuntive nel corso dell'appalto, dall'altro comunque il Condominio non può sostenere che la sottoscrizione del negozio di accertamento di cui si tratta sia avvenuto da parte di tutti i firmatari che lo rappresentavano (amministratore e DL) senza il relativo potere, posto che al contrario quantomeno il DL agiva evidentemente in rappresentanza del proprio cliente committente, sulla base evidentemente di un chiaro mandato anche alla tenuta dei conti
(oltrechè al resto delle sue competenze tecniche) e alla liquidazione degli importi in favore dell'impresa, mandato che il non solo aveva evidentemente conferito, ma CP_1
del quale era perfettamente avveduto e consapevole. Ciò è già sufficiente per riformare sul punto la decisione gravata e considerare il verbale del 25.07.2015 quale valido negozio di accertamento del credito definitivo dell'impresa. Solo ad abundantiam si osserva ulteriormente che neppure sulla posizione dell'Amministratore del Condominio si può concordare con le conclusioni del Tribunale di Ancona.
Posto difatti che tutte le lavorazioni aggiuntive sono state definite dal CTU come non solo necessarie, ma anche economicamente utili per il Condominio, ed anzi meritevoli di essere previste già dal contratto iniziale di appalto, appare chiaro che tutti coloro che hanno agito in rappresentanza del Condominio sul cantiere (DL e Amministratore) lo hanno innanzitutto fatto in piena buona fede e per la cura degli interessi dello stesso, ma soprattutto, ancora una volta, nell'esercizio dei poteri loro conferiti da quest'ultimo, ben potendosi equiparare – quanto alla posizione dell'Amministratore – la situazione di specie a quella della ricorrenza di una urgenza nell'adozione delle relative decisioni,
urgenza che come tale legittima l'amministratore ad intervenire, impegnando legalmente il anche per l'esecuzione di lavori straordinari (cfr. Cass., 2807/2017). La CP_1
condizione di urgenza difatti, se interpretata alla luce del superiore principio di buona fede e nell'ottica della preservazione degli interessi economici della parte rappresentata, può ben essere ritenuta sussistente anche laddove, come nella specie, si rendesse assolutamente opportuno, consigliabile, utile completare opere di ristrutturazione deliberate ed iniziate (inoltre a lavori ancora appunto in corso), peraltro per un importo economico non rilevante, avuto riguardo all'entità complessiva dell'appalto. Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, l'accertamento del credito definitivo dell'impresa contenuto nel verbale in questione deve ritenersi pienamente valido ed indiscutibile. E però, poiché lo stesso appellante nel proprio atto di appello chiede che il proprio credito (contrariamente a quanto riportato in decreto ingiuntivo) sia riconosciuto in misura pari a quella complessivamente quantificata a pag. 224 della CTU in €
73.856,14= oltre IVA al 10%, il credito della – salvo l'esame dei successivi Parte_1
motivi di appello - deve pertanto essere quantificato nella predetta somma anziché in quella superiore indicata nel decreto opposto (€ 82.233,77= + IVA). La decisione sul punto assorbe ovviamente anche le doglianze sollevate dal al punto B) del proprio CP_1
appello incidentale.
Risulta poi fondato anche il secondo motivo di appello principale, almeno con riferimento al capo B) di doglianza nel quale l'appellante lamenta che non vi sarebbe prova del carattere occulto dei vizi attribuiti alla propria responsabilità. Sul punto deve premettersi che la decisione del Tribunale di Ancona pone a carico della il costo di Parte_1
ripristino di una serie di vizi (per complessivi € 11.797,61=) sul presupposto che gli stessi fossero di carattere occulto, e dunque come tali non evincibili e riscontrabili all'atto del verbale di collaudo e di accettazione delle opere del 25.07.2015. Senonchè, dall'esame della CTU – e al contrario di quanto affermato dal Tribunale di Ancona – non si riscontrano elementi di sorta per affermare che i vizi in questione (concrezioni scale esterne;
infiltrazioni scale;
danni proprietà degrado infissi esterni;
ristagni sui Per_1
pianerottoli; battiscopa non a regola d'arte; mancanza ferma ante portellone e infiltrazioni soletta proprietà possano essere classificati di carattere occulto, ovvero non CP_10
percepibili all'atto del collaudo, né invero di tale loro caratteristica sussiste prova di sorta
(che in ogni caso avrebbe dovuto essere fornita dal . Al contrario, anzi, CP_1
almeno con riguardo a diversi dei predetti vizi (ferramenta infissi esterni, battiscopa, ristagni sui pianerottoli) è proprio la CTU, nel trattare degli stessi, ad affermare al contrario che essi avrebbero dovuto essere riscontrati dal DL in sede di posa in opera e/o dal collaudatore in sede di verifica finale (cfr. pagg. 146/148 CTU), e dunque dovevano chiaramente essere palesi e non occulti. Dinanzi a tali elementi di giudizio, pertanto, non si può che concludere che la mancata rilevazione di tali vizi al più tardi in sede di collaudo ha definitivamente precluso la possibilità di contestare gli stessi all'impresa Parte_1
alla quale essi dunque non possono essere opposti. In riforma della decisione gravata sul punto, dunque, il predetto importo di € 11.797,61= non può essere sottratto dal complessivo credito dovuto alla come in precedenza quantificato in finali € Parte_1
73.856,14= + IVA. Sul punto è appena il caso di aggiungere che le considerazioni che precedono rendono ragione anche del capo E) dell'appello incidentale del CP_1
dal momento che i vizi alle scale (della cui quantificazione economica si tratta nel richiamato capo) sono stati riconosciuti dalla CTU e dalla sentenza di responsabilità
esclusiva della la quale, per quanto sopra precede, non può esserne però Parte_1
ritenuta responsabile.
Passando così all'esame degli ulteriori motivi di appello incidentale, svolti nei confronti degli altri appellati, va innanzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità del medesimo per tardività. A norma dell'art. 343 cpc, difatti, la tempestività dell'appello incidentale –
nei confronti di qualunque parte proposto, dunque anche non dell'appellante principale
– va riscontrata con esclusivo riguardo alla tempestività della costituzione in appello di chi lo formula;
dato nella specie indubbiamente rispettato. E' ben vero che detto appello incidentale avrebbe dovuto essere notificato personalmente ex art. 292 cpc nei confronti di quelle parti non costituitesi per effetto dell'appello principale ma – a parte il fatto che detta mancata costituzione poteva essere apprezzata solo in un momento successivo rispetto alla proposizione dell'appello incidentale – non vi è dubbio che detta notifica possa essere utilmente effettuata anche a seguito della successiva concessione da parte del
Giudice di termine perentorio per eseguirla;
termine nella specie concesso e rispettato.
Ciò chiarito, viene in rilievo il capo C) dello stesso in cui il ripropone la CP_1
richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'arch. per l'irregolarità della CP_2 pratica paesaggistica relativa all'intervento di ristrutturazione di cui si tratta, che avrebbe esposto il Condominio “al rischio di dover procedere ad una sanatoria di tipo paesaggistico, con un onere di circa € 2.000,00=”. La doglianza è palesemente infondata e la relativa infondatezza è apprezzabile già nella stessa prospettazione della medesima. Il non allega di aver subito un danno ma un rischio, del quale non può CP_1
pretendere risarcimento di sorta.
Nel capo D) dell'appello incidentale, poi, il censura la liquidazione del vizio CP_1
alla ferramenta delle finestre esterne, come quantificato dal CTU e confermato dalla decisione gravata. Anche la doglianza in esame però non è fondata perché il consulente ha adeguatamente spiegato come sia corretto espungere dalla cifra complessiva da spendere per il ripristino delle finestre l'importo di € 16.188,42= che originariamente il
Condominio avrebbe comunque dovuto sborsare se l'impresa avesse preteso Parte_1
un prezzo di mercato. In tal senso, dunque, il riconoscimento a titolo di danno anche di tale importo si risolverebbe in un ingiustificato arricchimento del committente. La
statuizione sul punto va pertanto confermata.
Sulla base della motivazione già resa va rigettata infine anche la domanda, proposta dal in via subordinata per il caso di accoglimento, verificatosi, dell'appello della CP_1
volta ad ottenere la manleva da parte dell'amministratore e degli ingegneri Parte_1
incaricati nei confronti di quanto dovuto all'impresa per lavori non commissionati dal
Come s'è detto, difatti, sia l'amministratore che il Direttore dei Lavori (il CP_1
collaudatore non è evidentemente coinvolto dalla domanda in esame) non hanno agito eccedendo dai loro poteri.
Complessivamente, dunque, la sentenza impugnata, in accoglimento dell'appello principale, deve essere riformata circa la posizione della mentre, respinto Parte_1
l'appello incidentale, va confermata integralmente circa la posizione di tutti gli altri convenuti.
Ciò determina l'assorbimento anche delle ulteriori deduzioni difensive svolte dalla ei confronti del proprio assicurato ing. CP_4 CP_2 E' assorbito infine anche l'ultimo motivo di appello incidentale concernente la regolazione delle spese di lite di primo grado, perché l'esito dell'impugnazione impone una riconsiderazione generale delle spese di lite dell'intero processo che di seguito viene esplicitata.
Quanto alle spese, dunque, alla piena soccombenza del nel rapporto con la CP_1
consegue la condanna del primo alle spese di lite di primo e secondo grado, Parte_1
ivi comprese quelle della procedura di ingiunzione, nella misura liquidata in dispositivo.
Quanto invece al rapporto tra il da un lato e il Direttore dei Lavori, il CP_1
Collaudatore e l'Amministratore dall'altro, può essere confermata la decisione di primo grado circa l'integrale compensazione delle spese di lite – posto che la domanda originariamente proposta nei loro confronti dal è stata drasticamente ridotta CP_1
e si è verificata dunque una situazione di soccombenza reciproca – anche per il presente grado di appello. Le spese di CTU, come liquidate in primo grado, saranno sopportate da ciascuna delle parti in giudizio con l'unica esclusione della perché Parte_1
integralmente vittoriosa. Va confermata poi l'integrale compensazione delle spese in appello anche nel rapporto tra l'ing. e la posto che le CP_2 Controparte_11
rispettive posizioni di merito non sono state qui analizzate perché non impegnate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Condanna il a corrispondere alla Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 73.856,14= oltre IVA al 10% ed oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo;
• Condanna il a rifondere alla le spese di Controparte_1 Parte_1
lite della procedura di ingiunzione, come liquidate nel decreto opposto, le spese di lite del primo grado, che liquida in complessivi € 8.500,00= di cui € 1.500,00
per fase di studio, € 1.000,00=per fase introduttiva, € 3.000,00= per fase istruttoria, € 3.000,00= per fase decisoria, e le spese di lite del secondo grado che liquida in complessivi € 7.000,00= di cui € 1.750,00= per fase di studio, € 1.500,00= per fase introduttiva, € 3.750,00= per fase decisoria, il tutto oltre al 15% LP, CAP
e IVA come per legge;
• Pone le spese di CTU di primo grado in pari quota a carico di tutte le parti del giudizio con esclusione della Parte_1
• Conferma nel resto;
• Compensa integralmente tra tutte le altre pari del giudizio le spese di lite di appello;
• Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante incidentale.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del 19.03.2024.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1313/2019 RGC promossa
DA
- di Fejza Adraman, in persona del titolare, con sede in Cingoli (MC) alla Parte_1
via Seneca n. 4;
C.F.: ; P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Regni del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliata con questi presso il suo studio in Ancona al C.so Stamira n. 49;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI
- , di via Litoranea n. 230/C in Marcelli di Numana Controparte_1
(AN), in persona dell'amm.tore p.t.;
C.F.: ; P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ilenia Lombardi del Foro di Bologna e Roberta
Pigliapoco del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Ancona alla via Spadoni n. 8;
(appellato – appellante incidentale) NONCHE' NEI CONFRONTI DI
- Ing. res.te in Ancona alla via Cardeto;
Controparte_2
C.F.: C.F._1
rapp.to e difeso dall'avv. Stefano Galeazzi del Foro di Ancona nel cui studio in Ancona
alla piazza Diaz n. 5 è elettivamente domiciliato;
(altro appellato)
- res.te in Ancona alla via De Dominicis, 64; Parte_2
C.F.: ; C.F._2
rapp.to e difeso dall'avv. Gabriella Nicolini del Foro di Ancona nel cui studio in Ancona alla piazza Cavour n. 2 è elettivamente domiciliato;
(altro appellato)
- nato a [...] il [...]; Controparte_3
C.F.: ; C.F._3
rapp.to e difeso dall'avv. Simone Molinelli del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fabriano alla via Le Moline n. 32/A;
(altro appellato)
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_4
Bologna alla via Stalingrado n. 45;
C.F.: ; P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica e Franco Fornarini del Foro di Ancona ed elettivamente dom.ta con questi presso il loro studio in Jesi (AN) al c.so Matteotti n. 57;
(altra appellata)
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_5
Bologna alla Galleria del Reno n. 3;
CF: ; P.IVA_4 rappresentati e difesi in primo grado dall'avv. Giovanni Facci;
(altri appellati contumaci nel grado)
AVVERSO la sentenza n. 1470/2019 del 26.08.2019 del Tribunale di Ancona, resa in
procedimento n. 8115/2015 RGC.
OGGETTO: appalto.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del 21.11.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Le parti hanno concluso come da proprie note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello dinanzi a questa Corte la ditta ha impugnato Parte_1
la sentenza in epigrafe con la quale era stata parzialmente accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa nei suoi confronti dal Controparte_6
Si è costituita nel grado la predetta parte appellata per resistere all'appello e
[...]
proporre altresì appello incidentale. Si sono altresì costituiti gli ulteriori soggetti chiamati in causa nel giudizio di primo grado, ovvero gli ingg. e Parte_2 CP_2
, l'amministratore di e la
[...] Controparte_7 [...]
, assicuratrice della RC dell'ing. Non si è costituita invece la Controparte_4 CP_2
assicuratrice della RC dell'ing. Controparte_8 Pt_2
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di rito, con provvedimento del 21.11.2023, all'esito di trattazione telematica.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del
17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Con l'atto di appello in esame la ditta impugna la decisione Parte_3
in epigrafe muovendo alla stessa una serie di critiche che possono come di seguito essere brevemente compendiate. Con un primo motivo si duole l'appellante del fatto che il
Tribunale di Ancona ha ritenuto non dovuto il corrispettivo (€ 26.134,23=) per lavori eseguiti ma non inizialmente contrattualizzati e neppure successivamente approvati dal
Osserva al riguardo la difatti, che in primo luogo Controparte_9 Parte_1
detti lavori erano stati comunque commissionati dall'amministratore p.t. del Condominio
e dal D.L. del medesimo ed erano stati anche accertati e ratificati nell'atto di collaudo finale, a firma di questi ultimi;
e ancora, in secondo luogo, che – come risulterebbe dalla stessa CTU – detti lavori apparivano assolutamente necessari e anzi avrebbero dovuto essere previsti sin dall'inizio nell'originario contratto di appalto. Sotto questo profilo anzi,
l'aggiunge l'appellante, le opere ulteriori apparirebbero doverose da parte della ditta appaltatrice, che altrimenti avrebbe potuto essere ritenuta responsabile della loro mancanza. Nel secondo motivo di appello la censura la decisione nella parte Parte_1
in cui essa ha riconosciuto la presenza di vizi nelle opere attribuibili alla sua responsabilità. Al riguardo l'appellante ribadisce da un lato che i vizi non sussisterebbero e dall'altro che, comunque - in quanto da ritenersi palesi e non occulti – la sua responsabilità resterebbe esclusa dall'intervenuta accettazione delle opere in sede di collaudo. Costituendosi in giudizio la parte appellata principale, Controparte_1
, dopo aver evidenziato le ragioni di inammissibilità e/o di rigetto delle doglianze
[...]
oggetto dell'avverso appello, ha altresì interposto appello incidentale volto a: 1) ottenere l'accoglimento delle eccezioni preliminari di inadempimento dell'impresa appaltatrice rigettate dalla decisione di primo grado, eccezioni che sono state conseguentemente riproposte;
2) ridurre la quantificazione complessiva del credito dell'impresa appaltatrice, in quanto la deliberazione assembleare relativa all'aumento dei nuovi prezzi (come conteggiato dalla CTU) sarebbe stata viziata dalla incomprensibilità della richiesta della stessa;
3) il riconoscimento di un ulteriore danno a carico degli ingegneri e CP_2
a causa delle carenze della pratica ambientale di ristrutturazione;
4) ottenere Pt_2
l'integrale riconoscimento del danno subito dal a causa dei difetti agli infissi CP_1
esterni, il quale non andrebbe affatto compensato con un inesistente indebito arricchimento del medesimo, come invece ritenuto dal CTU;
5) ottenere CP_1 l'integrale dovuto risarcimento per i vizi riscontrati nelle scale esterne, erroneamente quantificati per difetto dal CTU;
complessivamente pertanto il Condominio insiste per il riconoscimento di un danno complessivo di € 125.923,83= che, sottraendo quanto già
ricevuto in ottemperanza alla decisione di primo grado, andrebbe quantificato in €
89.249,21=; 6) ottenere infine una diversa regolazione delle spese di primo grado, che secondo il si sarebbero dovute porre a carico delle controparti e non invece CP_1
venire compensate.
Gli appellati ing. e ing. anno entrambi eccepito l'inammissibilità per CP_2 Pt_2
tardività dell'appello incidentale e in subordine ne hanno chiesto comunque il rigetto del merito, riproponendo comunque la domanda rispettiva di garanzia nei confronti della proprie compagnie di assicurazioni di Londra. CP_4 Controparte_5
L'appellato ha invece chiesto il rigetto nel merito sia dell'appello incidentale che CP_3
dell'appello principale.
La assicuratrice della RC dell'ing. ha chiesto Controparte_4 CP_2
di dichiarare inammissibile l'ulteriore domanda di garanzia formulata (in via subordinata nel caso di accoglimento dell'appello incidentale del dal proprio assistito CP_1
in quanto non sarebbe stato proposto da questi né appello principale né CP_2
appello incidentale avverso la decisione di primo grado che, pertanto, sarebbe andata in giudicato sul punto concernente il rapporto di garanzia in esame.
Prima di passare all'analisi del merito occorre evidenziare che è evidentemente infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art. 348bis cpc, avanzata in via preliminare dal appellato: per le ragioni appresso spiegate l'appello merita CP_1
infatti di essere trattato nel merito e non vi sono elementi per affermare, in limine litis, che esso sia palesemente infondato.
E' necessario preliminarmente analizzare alcuni dei motivi di appello incidentale che, in quanto volti a far riconoscere un inadempimento di carattere generale a carico dell'impresa, potrebbero – se accolti – modificare innanzitutto l'entità del credito riconosciuto in favore della stessa. Si tratta, cioè, del capo A) dell'appello incidentale in cui vengono riproposte dal le eccezioni di inadempimento respinte in primo CP_1
grado. Le censure in argomento sono evidentemente infondate se non inammissibili perché si limitano alla riproposizione delle contestazioni svolte in primo grado sostanzialmente senza confrontarsi affatto con le motivazioni della decisione, che vengono praticamente ignorate. In ogni caso, quanto alla contestazione sub 1) (mancanza polizza di RC terzi), non si vede come la mancata stipulazione di detta polizza possa aver arrecato danni al posto che non vi sono stati reclami di terzi;
quanto alla CP_1
contestazione sub 2) (mancanza allaccio utenze di cantiere) non vi è prova di sorta, come già evidenziato dal Tribunale di Ancona, degli effetti dannosi dell'inadempimento in questione;
al riguardo infatti il afferma ma non prova di aver subito CP_1
conseguenti spese risarcibili;
quanto alla contestazione sub 3) (mancanza di garanzia fidejussoria per le opere eseguite) va ribadita l'osservazione del giudice di prime cure secondo cui il rischio che la garanzia in questione intendeva coprire doveva e deve ritenersi venuto meno;
quanto alla contestazione sub 4) (mancanza cauzioni) il relativo inadempimento da parte dell'impresa doveva essere contestato come tale a suo tempo,
non risultando lo stesso più attuale e rilevante allorchè, come nel caso di specie, sia in corso un giudizio proprio per l'accertamento di vizi e danni provocati dalla stessa impresa. Anche riguardo alla doglianza della mancata produzione del e delle altre Pt_4
documentazioni di regolarità contributiva, non si vede come il relativo inadempimento da parte dell'impresa possa neppure essere di interesse del laddove questo CP_1
non alleghi nemmeno di essere stato chiamato a corrispondere a dipendenti e maestranze dell'impresa retribuzioni a questi ultimi dalla stessa dovute. Non esiste nel nostro ordinamento responsabilità per la mera esposizione a rischio.
Ciò chiarito, può ora passarsi all'esame dell'appello principale rimandando al prosieguo quello dei restanti motivi di appello incidentale.
Risulta così, innanzitutto, fondato, il primo motivo di appello principale, concernente la quantificazione del credito oggetto di ingiunzione da parte della Occorre Parte_1
difatti considerare che nell'ambito del certificato di collaudo del 25.07.2015 – oltre a procedere all'accettazione dell'opera come tale – il collaudatore (evidentemente incaricato dal committente), l'impresa, e la committenza stessa (rappresentata CP_1
dall'amministratore di e dal Direttore dei Lavori anch'egli indubbiamente CP_1
nominato dal , ebbero ad effettuare una ricognizione delle opere svolte e a CP_1
quantificare, così, l'importo complessivo dovuto per le stesse, determinandolo in complessivi € 82.333,77= oltre IVA (al 10%). Tale negozio di accertamento non può essere posto nel nulla sulla base della semplice considerazione per cui l'amministratore di avrebbe nella specie agito senza potere eccedendo, trattandosi di lavori CP_1
straordinari, dai limiti del mandato di rappresentanza a lui conferito dalla legge. Anche a voler ritenere difatti fondata – per ora e per mera ipotesi di ragionamento – tale osservazione, il punto è che l'atto di cui si tratta è stato sottoscritto (se non dal collaudatore che – sebbene comunque incaricato dal – potrebbe ritenersi CP_1
nello specifico aver anch'egli ecceduto dal mero incarico di collaudo affidatogli) anche e comunque dal Direttore dei Lavori del quale – quale indiscutibile rappresentante del come risulta dallo stesso verbale di collaudo in commento – la sentenza CP_1
gravata non approfondisce affatto l'eventuale potere di rappresentanza. Ora, come noto,
se è vero che secondo un consolidato principio giurisprudenziale, la rappresentanza del
DL nei confronti del committente si limita all'ambito tecnico (cfr. Cass., 7242/2001), è
anche vero però che laddove il Direttore dei Lavori abbia anche tenuto la contabilità dei lavori dell'appalto come rappresentante del proprio cliente, la prova del credito dell'appaltatore può ben trarsi anche da detta contabilità (cfr. Cass., 10860/2007). Ebbene,
nella situazione di specie risulta chiaramente che il verbale di collaudo, oltre a formalizzare appunto l'accettazione delle opere, provvide anche ad accertare definitivamente il credito residuo dell'appaltatore, e ciò non all'esito di una iniziativa estemporanea assunta dal DL, quanto invece a chiusura della contabilità dei lavori regolarmente tenuta da quest'ultimo in nome e per conto del committente. Ciò si evince chiaramente dalla circostanza, riportata nel verbale, per cui non solo il DL aveva tenuto la contabilità dei lavori per tutta la durata degli stessi, ma l'impresa anzi aveva firmato il registro di contabilità (dunque tenuto dal DL in nome, per conto e nell'interesse del committente) senza riserva alcuna (cfr. pag. 3 del verbale). Non solo, ma il verbale dà ulteriormente atto (pag. 5) che il DL aveva emesso nel corso dell'appalto anche i certificati di esecuzione lavori validi per l'impresa ad ottenere, da parte della committenza, il pagamento dei SAL periodici. In un quadro di questo tipo, dunque, se da un lato è
pienamente credibile e logico che il DL (come ancora risulta dal verbale) abbia richiesto all'impresa, in rappresentanza del Condominio, le lavorazioni aggiuntive nel corso dell'appalto, dall'altro comunque il Condominio non può sostenere che la sottoscrizione del negozio di accertamento di cui si tratta sia avvenuto da parte di tutti i firmatari che lo rappresentavano (amministratore e DL) senza il relativo potere, posto che al contrario quantomeno il DL agiva evidentemente in rappresentanza del proprio cliente committente, sulla base evidentemente di un chiaro mandato anche alla tenuta dei conti
(oltrechè al resto delle sue competenze tecniche) e alla liquidazione degli importi in favore dell'impresa, mandato che il non solo aveva evidentemente conferito, ma CP_1
del quale era perfettamente avveduto e consapevole. Ciò è già sufficiente per riformare sul punto la decisione gravata e considerare il verbale del 25.07.2015 quale valido negozio di accertamento del credito definitivo dell'impresa. Solo ad abundantiam si osserva ulteriormente che neppure sulla posizione dell'Amministratore del Condominio si può concordare con le conclusioni del Tribunale di Ancona.
Posto difatti che tutte le lavorazioni aggiuntive sono state definite dal CTU come non solo necessarie, ma anche economicamente utili per il Condominio, ed anzi meritevoli di essere previste già dal contratto iniziale di appalto, appare chiaro che tutti coloro che hanno agito in rappresentanza del Condominio sul cantiere (DL e Amministratore) lo hanno innanzitutto fatto in piena buona fede e per la cura degli interessi dello stesso, ma soprattutto, ancora una volta, nell'esercizio dei poteri loro conferiti da quest'ultimo, ben potendosi equiparare – quanto alla posizione dell'Amministratore – la situazione di specie a quella della ricorrenza di una urgenza nell'adozione delle relative decisioni,
urgenza che come tale legittima l'amministratore ad intervenire, impegnando legalmente il anche per l'esecuzione di lavori straordinari (cfr. Cass., 2807/2017). La CP_1
condizione di urgenza difatti, se interpretata alla luce del superiore principio di buona fede e nell'ottica della preservazione degli interessi economici della parte rappresentata, può ben essere ritenuta sussistente anche laddove, come nella specie, si rendesse assolutamente opportuno, consigliabile, utile completare opere di ristrutturazione deliberate ed iniziate (inoltre a lavori ancora appunto in corso), peraltro per un importo economico non rilevante, avuto riguardo all'entità complessiva dell'appalto. Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, l'accertamento del credito definitivo dell'impresa contenuto nel verbale in questione deve ritenersi pienamente valido ed indiscutibile. E però, poiché lo stesso appellante nel proprio atto di appello chiede che il proprio credito (contrariamente a quanto riportato in decreto ingiuntivo) sia riconosciuto in misura pari a quella complessivamente quantificata a pag. 224 della CTU in €
73.856,14= oltre IVA al 10%, il credito della – salvo l'esame dei successivi Parte_1
motivi di appello - deve pertanto essere quantificato nella predetta somma anziché in quella superiore indicata nel decreto opposto (€ 82.233,77= + IVA). La decisione sul punto assorbe ovviamente anche le doglianze sollevate dal al punto B) del proprio CP_1
appello incidentale.
Risulta poi fondato anche il secondo motivo di appello principale, almeno con riferimento al capo B) di doglianza nel quale l'appellante lamenta che non vi sarebbe prova del carattere occulto dei vizi attribuiti alla propria responsabilità. Sul punto deve premettersi che la decisione del Tribunale di Ancona pone a carico della il costo di Parte_1
ripristino di una serie di vizi (per complessivi € 11.797,61=) sul presupposto che gli stessi fossero di carattere occulto, e dunque come tali non evincibili e riscontrabili all'atto del verbale di collaudo e di accettazione delle opere del 25.07.2015. Senonchè, dall'esame della CTU – e al contrario di quanto affermato dal Tribunale di Ancona – non si riscontrano elementi di sorta per affermare che i vizi in questione (concrezioni scale esterne;
infiltrazioni scale;
danni proprietà degrado infissi esterni;
ristagni sui Per_1
pianerottoli; battiscopa non a regola d'arte; mancanza ferma ante portellone e infiltrazioni soletta proprietà possano essere classificati di carattere occulto, ovvero non CP_10
percepibili all'atto del collaudo, né invero di tale loro caratteristica sussiste prova di sorta
(che in ogni caso avrebbe dovuto essere fornita dal . Al contrario, anzi, CP_1
almeno con riguardo a diversi dei predetti vizi (ferramenta infissi esterni, battiscopa, ristagni sui pianerottoli) è proprio la CTU, nel trattare degli stessi, ad affermare al contrario che essi avrebbero dovuto essere riscontrati dal DL in sede di posa in opera e/o dal collaudatore in sede di verifica finale (cfr. pagg. 146/148 CTU), e dunque dovevano chiaramente essere palesi e non occulti. Dinanzi a tali elementi di giudizio, pertanto, non si può che concludere che la mancata rilevazione di tali vizi al più tardi in sede di collaudo ha definitivamente precluso la possibilità di contestare gli stessi all'impresa Parte_1
alla quale essi dunque non possono essere opposti. In riforma della decisione gravata sul punto, dunque, il predetto importo di € 11.797,61= non può essere sottratto dal complessivo credito dovuto alla come in precedenza quantificato in finali € Parte_1
73.856,14= + IVA. Sul punto è appena il caso di aggiungere che le considerazioni che precedono rendono ragione anche del capo E) dell'appello incidentale del CP_1
dal momento che i vizi alle scale (della cui quantificazione economica si tratta nel richiamato capo) sono stati riconosciuti dalla CTU e dalla sentenza di responsabilità
esclusiva della la quale, per quanto sopra precede, non può esserne però Parte_1
ritenuta responsabile.
Passando così all'esame degli ulteriori motivi di appello incidentale, svolti nei confronti degli altri appellati, va innanzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità del medesimo per tardività. A norma dell'art. 343 cpc, difatti, la tempestività dell'appello incidentale –
nei confronti di qualunque parte proposto, dunque anche non dell'appellante principale
– va riscontrata con esclusivo riguardo alla tempestività della costituzione in appello di chi lo formula;
dato nella specie indubbiamente rispettato. E' ben vero che detto appello incidentale avrebbe dovuto essere notificato personalmente ex art. 292 cpc nei confronti di quelle parti non costituitesi per effetto dell'appello principale ma – a parte il fatto che detta mancata costituzione poteva essere apprezzata solo in un momento successivo rispetto alla proposizione dell'appello incidentale – non vi è dubbio che detta notifica possa essere utilmente effettuata anche a seguito della successiva concessione da parte del
Giudice di termine perentorio per eseguirla;
termine nella specie concesso e rispettato.
Ciò chiarito, viene in rilievo il capo C) dello stesso in cui il ripropone la CP_1
richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'arch. per l'irregolarità della CP_2 pratica paesaggistica relativa all'intervento di ristrutturazione di cui si tratta, che avrebbe esposto il Condominio “al rischio di dover procedere ad una sanatoria di tipo paesaggistico, con un onere di circa € 2.000,00=”. La doglianza è palesemente infondata e la relativa infondatezza è apprezzabile già nella stessa prospettazione della medesima. Il non allega di aver subito un danno ma un rischio, del quale non può CP_1
pretendere risarcimento di sorta.
Nel capo D) dell'appello incidentale, poi, il censura la liquidazione del vizio CP_1
alla ferramenta delle finestre esterne, come quantificato dal CTU e confermato dalla decisione gravata. Anche la doglianza in esame però non è fondata perché il consulente ha adeguatamente spiegato come sia corretto espungere dalla cifra complessiva da spendere per il ripristino delle finestre l'importo di € 16.188,42= che originariamente il
Condominio avrebbe comunque dovuto sborsare se l'impresa avesse preteso Parte_1
un prezzo di mercato. In tal senso, dunque, il riconoscimento a titolo di danno anche di tale importo si risolverebbe in un ingiustificato arricchimento del committente. La
statuizione sul punto va pertanto confermata.
Sulla base della motivazione già resa va rigettata infine anche la domanda, proposta dal in via subordinata per il caso di accoglimento, verificatosi, dell'appello della CP_1
volta ad ottenere la manleva da parte dell'amministratore e degli ingegneri Parte_1
incaricati nei confronti di quanto dovuto all'impresa per lavori non commissionati dal
Come s'è detto, difatti, sia l'amministratore che il Direttore dei Lavori (il CP_1
collaudatore non è evidentemente coinvolto dalla domanda in esame) non hanno agito eccedendo dai loro poteri.
Complessivamente, dunque, la sentenza impugnata, in accoglimento dell'appello principale, deve essere riformata circa la posizione della mentre, respinto Parte_1
l'appello incidentale, va confermata integralmente circa la posizione di tutti gli altri convenuti.
Ciò determina l'assorbimento anche delle ulteriori deduzioni difensive svolte dalla ei confronti del proprio assicurato ing. CP_4 CP_2 E' assorbito infine anche l'ultimo motivo di appello incidentale concernente la regolazione delle spese di lite di primo grado, perché l'esito dell'impugnazione impone una riconsiderazione generale delle spese di lite dell'intero processo che di seguito viene esplicitata.
Quanto alle spese, dunque, alla piena soccombenza del nel rapporto con la CP_1
consegue la condanna del primo alle spese di lite di primo e secondo grado, Parte_1
ivi comprese quelle della procedura di ingiunzione, nella misura liquidata in dispositivo.
Quanto invece al rapporto tra il da un lato e il Direttore dei Lavori, il CP_1
Collaudatore e l'Amministratore dall'altro, può essere confermata la decisione di primo grado circa l'integrale compensazione delle spese di lite – posto che la domanda originariamente proposta nei loro confronti dal è stata drasticamente ridotta CP_1
e si è verificata dunque una situazione di soccombenza reciproca – anche per il presente grado di appello. Le spese di CTU, come liquidate in primo grado, saranno sopportate da ciascuna delle parti in giudizio con l'unica esclusione della perché Parte_1
integralmente vittoriosa. Va confermata poi l'integrale compensazione delle spese in appello anche nel rapporto tra l'ing. e la posto che le CP_2 Controparte_11
rispettive posizioni di merito non sono state qui analizzate perché non impegnate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Condanna il a corrispondere alla Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 73.856,14= oltre IVA al 10% ed oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo;
• Condanna il a rifondere alla le spese di Controparte_1 Parte_1
lite della procedura di ingiunzione, come liquidate nel decreto opposto, le spese di lite del primo grado, che liquida in complessivi € 8.500,00= di cui € 1.500,00
per fase di studio, € 1.000,00=per fase introduttiva, € 3.000,00= per fase istruttoria, € 3.000,00= per fase decisoria, e le spese di lite del secondo grado che liquida in complessivi € 7.000,00= di cui € 1.750,00= per fase di studio, € 1.500,00= per fase introduttiva, € 3.750,00= per fase decisoria, il tutto oltre al 15% LP, CAP
e IVA come per legge;
• Pone le spese di CTU di primo grado in pari quota a carico di tutte le parti del giudizio con esclusione della Parte_1
• Conferma nel resto;
• Compensa integralmente tra tutte le altre pari del giudizio le spese di lite di appello;
• Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante incidentale.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del 19.03.2024.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli