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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/04/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Dora
Alessia Limongelli, pronuncia la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n° 11436/2021 del R.G.A.C., avente a oggetto Assicurazione contro i danni, pendente tra
(P.i.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1 P.IVA_1
Giugliano in Campania (Na), alla via Oasi del Sacro Cuore n° 14, elettivamente domiciliata in Casoria
(Na), alla via A. Diaz n° 62, presso lo studio legale dell'Avv. Rimetti Fabrizio (C.f.: C.F._1
p.e.c.: , che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura alle liti in calce Email_1 alla citazione.
- Attrice -
e
(P.i.: , in persona del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_2
, con sede legale in Bologna, alla via Stalingrado n° 45, elettivamente domiciliata in Napoli, CP_2 alla via Santa Lucia n° 173, presso lo studio legale dell'Avv. Collarile Mario (C.f.: ; C.F._2
p.e.c.: , che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura alle Email_2 liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- Convenuta -
CONCLUSIONI
All'udienza del 13/12/2024, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso mediante deposito di note per la trattazione scritta riportandosi a tutte le domande e le eccezioni già formulate nei propri rispettivi scritti difensivi e la causa, con ordinanza pubblicata il 14/01/2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, scadenti, rispettivamente, l'11/02/2025 e il 03/03/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 e 118 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, come novellati in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, della legge n° 69 del
18 giugno 2009, secondo il quale “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge”.
Con citazione ritualmente notificata alla controparte il 20/10/2021, la (da qui in avanti Parte_1 solo ”) ha convenuto in giudizio la (da qui in avanti solo Parte_1 Controparte_1
“ ) chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: CP_1
a) Accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto contrattuale intercorrente fra l'istante e la convenuta;
b) Accertare la responsabilità contrattuale di cui sopra, atteso l'inadempimento dell'obbligo contrattuale, e, per l'effetto, accogliere la domanda attorea con condanna della convenuta all'indennizzo per tutti i danni occorsi al veicolo di proprietà dell'attrice nella misura di € 17.080,00, come da fattura in atti prodotta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento al soddisfo;
c) Condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese e competenze professionali di causa, oltre i.v.a.
e c.p.a., con rimborso forfettario nelle percentuali di legge con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
A fondamento della pretesa, la ha dedotto che l'autovettura Audi Q2, targata FH969KH, Parte_1 concessale in locazione finanziaria dalla Volkswagen Bank, sarebbe stata oggetto di un furto avvenuto il
21/03/2021, in Afragola, alla via Tripoli, nei pressi dell'abitazione di utilizzatore del Persona_1 veicolo;
che quest'ultimo avrebbe denunciato detto evento presso la Legione Carabinieri Campania,
Stazione di Afragola, ivi esponendo di aver parcheggiato la vettura sotto casa sua alle ore 5:30 (circa) del mattino e di essersi accorto del furto alle ore 10:00 (circa) dello stesso giorno;
che il 22/03/2021, giorno successivo all'asserito furto, il veicolo rubato sarebbe stato rinvenuto dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Afragola, che avrebbero verbalizzato il ritrovamento della vettura alla via Cinquevie con in atto i danni al deflettore posteriore sinistro (infranto), ai gruppi ottici posteriori (mancanti), alle cinque ruote (mancanti), alla plancia auto anteriore comprensiva di volante (mancante), alle plastiche
(completamente divelte), alle mensole posteriori (mancanti) e allo stereo comprensivo di subwoofer
(mancante); che per il ripristino del veicolo nello status quo ante sarebbe occorsa la somma di € 17.080,00; che la vettura rubata sarebbe stata assicurata contro il rischio di furto dalla con polizza n° CP_1
30/159959265/1; che la , dopo averla riparata, avrebbe interamente riscattato la vettura;
che, Parte_1 dunque, nel caso di specie, la sarebbe incorsa in una responsabilità contrattuale ex art. 1882 c.c. CP_1
Il 17/01/2022, si è costituita in giudizio la chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare, disattendere ogni domanda spiegata dalla
[...] nei confronti della concludente società assicuratrice, poiché infondata in fatto ed in diritto;
condannare parte CP_3 attrice al pagamento in favore della concludente società di spese, diritti e onorari di lite;
in via meramente subordinata e nella malaugurata ipotesi di accoglimento della domanda, salvo gravame, quantificare l'indennizzo dovuto tenuto conto dei limiti e degli scoperti esistenti. Con compensazione delle spese e competenze di lite”.
A fondamento della difesa, la pur non contestando l'esistenza della polizza assicurativa dedotta CP_1 dalla , attesa la plurima violazione di quest'ultima delle clausole contrattuali, ha preliminarmente Parte_1 eccepito l'inoperatività della garanzia;
che l'Assicurata, difatti, avendo optato per l'opzione tariffaria “a kilometro”, in cambio di sconti sul premio da corrispondere alla Compagnia avrebbe accettato di far installare dalla stessa il dispositivo satellitare “Unibox” sulla vettura;
che l'applicazione del dispositivo consentirebbe di rilevare, in caso di incidente stradale, la velocità dell'auto e la posizione della stessa e, in caso di furto, di attivare immediatamente il servizio di ricerca dell'autovettura; che le circostanze riportate nella denuncia sporta presso la Stazione dei Carabinieri di Afragola sarebbero smentite dal report di dettaglio delle posizioni rilevate dal Provider telematico, risultando dallo stesso che il 21/03/2021, alle ore
5:00, la vettura sarebbe stata “ferma” in via Rosario, distante circa 2 chilometri dal luogo dell'asserito furto;
che il veicolo non sarebbe stato rinvenuto dalla Polizia di Stato ma dallo stesso Persona_1
(utilizzatore denunciante), in Afragola alla via Cinquevie;
che, aldilà delle discordanze tra quanto denunciato e quanto risultante dal report satellitare, l' , pur avendo stipulato un contratto di Parte_2 abbonamento ai servizi della società Alfa Evolution Technology (Provider telematico) contestualmente alla sottoscrizione della polizza, avrebbe in ogni caso omesso di avvertire immediatamente il call center sinistri e avrebbe denunciato l'evento alla Compagnia solo il 23/03/2021, ad avvenuto ritrovamento della vettura;
che, inoltre, pur essendo previsto da apposita clausola contrattuale che per la riparazione dei danni, in caso di sinistro, l'Assicurata debba rivolgersi esclusivamente a centri convenzionati con la
Compagnia, la avrebbe provveduto a riparare la vettura rivolgendosi direttamente a un'officina Parte_1 di sua fiducia e, pertanto, allo scoperto già pattuito del 20% se ne aggiungerebbe un altro della medesima percentuale.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., sono stati escussi tre testimoni (tutti intimati dalla e con abilitazione della alla prova contraria) e, in accoglimento della CP_3 CP_1 richiesta formulata dall'attrice all'esito dell'udienza istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni (udienza in modalità cartolare) e, all'esito di quest'ultima, con ordinanza pubblicata il
14/01/2025, è stata riservata in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, scadenti, rispettivamente, l'11/02/2025 e il 03/03/2025.
1. Nel merito
La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
In ordine all'onere probatorio, la Giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare a più riprese che il fatto costitutivo del diritto dell' all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in Parte_3 dipendenza di un rischio coperto dalla polizza e nell'ambito spazio/temporale in cui opera la garanzia, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2967 c.c., spetta all dimostrare sia il verificarsi Parte_3 dell'evento rischioso oggetto della garanzia e sia che esso abbia causato il danno di cui invoca il ristoro, mentre, di contro, grava sull'Assicuratore l'onere di provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo; dunque, l ha l'onere di dimostrare che l'evento dedotto in polizza si sia Parte_3 verificato, che lo stesso integri il rischio coperto dalla garanzia e che sia dipeso da cause contrattualmente previste mentre, dimostrati detti elementi, l'Assicuratore ha l'onere di provare il fatto impeditivo della pretesa attorea, posto come fondamento dell'eccezione sollevata (cfr. Cassazione n° 30656/2017 sul tema dell'onere probatorio gravante sull'Assicurato e Cassazione nn° 7242/2005 e 19734/2011 sul tema dell'onere probatorio gravante sull'Assicuratore).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti vi sono considerevoli elementi che inducono a ritenere fondata e veritiera la prospettazione della , essendo stati prodotti (1) la polizza assicurativa CP_3 avente a oggetto la copertura dal rischio di furto per il periodo dal 28/09/2020 al 28/03/2021, (2) la denuncia sporta presso i Carabinieri di Afragola il 21/03/2021 alle ore 10:09, ossia nell'immediatezza della scoperta del furto, (3) il verbale di rinvenimento e restituzione del veicolo redatto il 22/03/2021, ossia il giorno successivo al furto, (4) l'integrazione di denuncia sporta il 23/03/2021, ossia il giorno successivo al ritrovamento del veicolo, (5) le foto dell'auto così come rinvenuta, (6) la fattura n° 182 del
20/07/2021 indicante le componenti dell'auto che sono state oggetto di riparazione con i relativi costi e
(7) la richiesta risarcitoria riepilogativa degli eventi della vicenda secondo l'ordine cronologico in cui si sono verificati (cfr. documenti “denunce di furto e rinvenimento autovettura Audi Q2”, “m mora
[...]
, “polizza , “Ft 182” e “WhatsApp Image”, allegati alla citazione). Controparte_4 Parte_1
Inoltre, i fatti costitutivi del diritto all'indennizzo, in particolare il fatto storico del furto della vettura (di proprietà della ) verificatosi nella notte tra il 20/03/2021 e il mattino del 21/03/2021 (rectius, Parte_1 alle 5:30 di quest'ultimo giorno) in Afragola a via Tripoli (nei pressi dell'abitazione di Persona_1 utilizzatore del veicolo), possono considerarsi idoneamente provati da quanto emerso dall'istruttoria, atteso che non vi è alcun motivo di dubitare sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi escussi, soprattutto alla luce della concordanza tra le rispettive affermazioni e tra ciascuna di quest'ultime con quanto prospettato in citazione, avendo dichiarato (fratello dell'utilizzatore della Testimone_1 vettura) che “eravamo andati a una cerimonia e credo avesse noleggiato [ quest'auto […] Audi Persona_1
Q2 nera. […] il 21 marzo del 2021 […] eravamo andati a questa cerimonia e io avevo lasciato la mia auto nei pressi di casa di mio fratello e siamo andati con la Q2; poi di ritorno alle 5 di mattina lui ha parcheggiato la Q2 sotto casa sua in
Afragola in via Tripoli e io poi ho preso la mia auto e sono andato via. La mattina dopo ho sentito mio fratello, il quale mi ha riferito che l'auto era stata rubata proprio sotto casa sua. […] l'auto era nuova e sia la carrozzeria che gli interni erano nuovi e non presentavano danni […] già da un po' di tempo prima lui aveva questa macchina ma non so dire con precisione da quanto;
poi, sempre telefonicamente, mio fratello mi disse che l'auto era stata ritrovata, ma non so dire precisamente la data. Mio fratello mi ha riferito che è stata ritrovata in via Cinquevie, al confine tra Afragola ed Acerra,
e interveniva anche la polizia. […] questo posto si trova […] lontano da casa di mio fratello. Non so dire se mio fratello avesse il satellitare o la scatola nera. Preciso che via Cinquevie non si trova nel centro abitato ma è costeggiata da terreni”,
(meccanico riparatore della vettura) che “la macchina Audi Q2, nel marzo 2021, è stata portata Persona_2 presso la mia officina Top Professional Car sita in Casoria e io mi sono occupato della riparazione. […] l'auto quando è arrivata in officina presentava l'asportazione di alcune parti tra cui: cruscotto, fari sia anteriori che posteriori, stop, sterzo, la veglia consolle multimediale, mentre il cambio automatico ed il paraurti posteriore erano rotti. Mi sembra avesse anche il vetro rotto. Non vi erano ulteriori danni alla carrozzeria. […] mi sono accorto che il cambio era rotto perché non entravano le marce e la macchina rimaneva sempre a folle e ho dovuto smontare il pezzo. […] l'auto è stata oggetto di riparazione” e
(utilizzatore della vettura) che “ero nella diponibilità dell'auto che mi feci prestare. Era Persona_1 un'Audi Q2. Ho parcheggiato l'auto fuori casa, a via Triboli ad Afragola, alle 5 del mattino al rientro da una festa e alle
10 non l'ho più trovata. Era il 21/03/2021 e alle 10 del mattino mi sono accorto che era stata rubata. Sono andato a fare la denuncia dai carabinieri ad Afragola e ho avvisato anche la persona che me l'ha prestata. Non so precisamente se
l'auto fosse dotata di antifurti o satellitare io ho inserito solo la chiusura automatica con la chiave. Non ricordo che l'auto avesse danni alla carrozzeria o danni meccanici. Era di colore nero. Dopo qualche girono so che la polizia l'ha ritrovata e io ho potuto vederla nelle condizioni in cui è stata ritrovata, senza stop, stereo, ruote;
infatti erano state montate quelle di altre auto. […] è stata ritrovata fuori Afragola in un terreno abbandonato. Non ricordo se anche i sedili mancassero ma sicuramente nel verbale dei carabinieri è indicato […] se non sbaglio aveva anche rotto il deflettore […] quando mi è stata prestata l'auto era integra” (cfr., per i primi due, il verbale di prova del 16/05/2023 e, per il terzo, il verbale di prova del 16/04/2024).
Dunque, dal complessivo quadro probatorio emerge:
▪ la tempestività con la quale l'utilizzatore della vettura, alla scoperta del furto (21/03/2021), si è attivato per denunciare il fatto alla Pubblica Autorità (21/03/2021) e, successivamente al suo ritrovamento (22/03/2021), la celerità con la quale lo stesso ha provveduto alla sua integrazione
(23/03/2021), mettendo in condizioni la di notiziare dell'evento la CP_3 CP_1
(24/03/2021) nel rispetto del termine, contrattualmente previsto, di 3 giorni dalla scoperta del furto
(la circostanza della ricezione della denuncia di sinistro in detta data è stata pacificamente ammessa dalla convenuta, cfr. pagina 5 della comparsa di costituzione e risposta);
▪ la concordanza tra quanto prospettato dall'attore e quanto riportato nel verbale di rinvenimento e restituzione del veicolo redatto dagli agenti del Commissariato di Afragola il 22/03/2021, dal cui contenuto si evince, tra le altre cose, che l'utilizzatore ha “rinvenuto il veicolo per Persona_1 puro caso mente transitavo in questa via: Cinquevie Afragola”; detto inciso, sebbene possa apparire in contrasto con quanto evincibile nell'integrazione della denuncia ove si legge che l'utilizzatore
“dichiara che l'auto è stata rinvenuta […] dal personale del Commissariato di […] Afragola” (al riguardo, si osserva che è ben plausibile che per ragioni di sintesi, abbia omesso di Persona_1 specificare in detta sede di esser stato egli stesso a ritrovare l'auto e a informare di ciò gli agenti di
Polizia, il cui intervento sul posto è indubitabilmente certificato dalla redazione del verbale di rinvenimento e restituzione), ribadisce, ancora una volta, l'intervento della Polizia all'atto del ritrovamento e al contempo evidenzia, inequivocabilmente, il malfunzionamento del dispositivo satellitare, poiché dal report relativo al lasso temporale che va dal furto dell'auto al suo ritrovamento non risulta alcuna geolocalizzazione della vettura né nel luogo ove è stata trafugata e né, soprattutto, nel luogo ove è avvenuto il ritrovamento certificato da un verbale della Pubblica Autorità avente, differentemente dal report, pubblica fede;
sul punto, occorre ricordare che il verbale di ritrovamento e restituzione redatto dagli agenti della Polizia, in qualità di Pubblici Ufficiali, fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo sia ai fatti attestati dai roganti come avvenuti in loro presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento e sia a quelli da loro compiuti, nonché della provenienza del documento dallo stesso Pubblico Ufficiale e delle dichiarazioni delle parti.
In definitiva, nel caso di specie, va ritenuta sicuramente operante la garanzia assicurativa sottoscritta dalle parti e, pertanto, può procedersi al vaglio dell'eccezione di violazione delle clausole contrattuali concernenti le modalità di riparazione del veicolo allorquando si verifichi un evento coperto da polizza.
A tal riguardo, viene in rilievo quanto si evince nelle condizioni di polizza, precisamente, dal combinato disposto degli articoli concernenti la “Riparazione diretta”, secondo cui “Art. 3.13.2 - “Riparazione diretta” • Garanzie incendio, furto e rapina, eventi naturali, eventi sociopolitici, kasko, collisione.
La Società, fatta eccezione per i sinistri avvenuti all'estero che richiedano una riparazione urgente e per il caso di “danno totale”, presta le garanzie incendio, furto e rapina, eventi naturali, eventi sociopolitici, kasko e collisione nella forma dell'“Indennizzo in forma specifica”, sulla base dell'art.
8.2.4 delle Condizioni di assicurazione. L si obbliga, Parte_3 in caso di sinistro, ad avvalersi esclusivamente del centro di autoriparazione scelto tra quelli facenti parte del circuito “Auto
Presto&Bene”. In questo caso l'eventuale scoperto, il minimo non indennizzabile o la franchigia, se pattuiti in polizza, vengono eliminati per le garanzie sopra elencate” e “Art. 8.2.4 - “Riparazione diretta” Qualora il Contraente si avvalga di quanto all'art.
3.13.2 delle Condizioni di assicurazione, la Società, fatta eccezione per i sinistri avvenuti all'estero che richiedano una riparazione urgente e per il caso di “danno totale”, presta le garanzie incendio, furto e rapina, eventi naturali, eventi sociopolitici, kasko e collisione, assumendosi l'onere di riparare direttamente il veicolo danneggiato. In questo caso l'eventuale scoperto, il minimo non indennizzabile o la franchigia, se pattuiti in polizza, vengono eliminati secondo quanto indicato all'art.
3.13.2 delle Condizioni di assicurazione […]. L'Assicurato, per far riparare il veicolo assicurato, dovrà avvalersi del centro di autoriparazione scelto tra quelli indicati dalla Società facenti parte del circuito “Auto
Presto&Bene” […] Se l'Assicurato decide: a) di riparare il proprio veicolo presso un altro centro di autoriparazione non convenzionato con la Società, per le garanzie incendio, furto e rapina, eventi naturali, eventi sociopolitici e kasko, è applicato lo scoperto del 20%, in aggiunta a quello eventualmente pattuito in Polizza;
se quest'ultimo non è pattuito, è comunque applicato lo scoperto del 20%. […]; b) di non riparare il proprio veicolo, sono applicati gli stessi criteri validi per le garanzie indicate al precedente punto a), ad esclusione della garanzia eventi sociopolitici per la quale la Società non erogherà alcun indennizzo”; ebbene, atteso che l'Assicurata ha prospettato e dimostrato di aver riparato la propria vettura presso un'officina di sua fiducia anziché presso una di quelle convenzionate con l'Assicuratrice e risultando dal certificato di polizza la pattuizione di uno scoperto pari al 20%, ritenendosi altresì congruo l'importo di € 17.080,00 sborsato dall'attrice per la riparazione dell'auto, deve ritenersi maturato il diritto all'indennizzo della per la cifra risultante dall'applicazione dello scoperto del CP_3
40% all'importo occorso per il ripristino dei danni e, dunque, per l'importo di € 10.248,00.
L'importo indennizzato, inoltre, va rivalutato all'attualità secondo gli indici Istat, essendo l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore per i danni conseguenti al furto dell'autovettura assicurata un debito di valore, in considerazione dell'assolvimento della sua funzione reintegrativa di una perdita subita dall'Assicurato.
Sull'importo indennizzato, ancora, alla luce dell'ormai consolidato orientamento assunto dalla Suprema
Corte, vanno riconosciuti gli interessi in favore dell'attore, precisandosi tuttavia che essi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria e né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata anno per anno ovvero in base a un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, Cassazione civile, Sezioni unite, n°
1712 del 17 febbraio 1995 nonché Cassazione civile, sezione III, n° 2796 del 10 marzo 2000).
Il debito dell'Assicuratore, infatti, assolve a una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'Assicurato ed è, pertanto, suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione monetaria;
ciò emerge dal costante riferimento al risarcimento del danno e al valore della cosa assicurata presente in tutte le disposizioni normative che regolano la materia e, in particolare, negli artt. 1905 e 1908 c.c.; tale configurazione, peraltro, non viene meno per il fatto che il debito d'indennizzo dell'Assicuratore sia convenzionalmente convenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale, in quanto la previsione dello stesso è inidonea a trasformare l'obbligazione di risarcimento del danno in obbligazione di pagamento di una somma di danaro (cfr. Cassazione n° 15868 del 28 luglio 2015,
Cassazione n° 10488 del 7 maggio 2009, Cassazione n° 4753 del 30 marzo 2001 e Cassazione n° 44 del 5 gennaio 1991); secondo la Giurisprudenza di legittimità, inoltre, nei debiti di valore sia gli interessi legali
(compensativi) sulla somma liquidata in favore del danneggiato e sia la rivalutazione monetaria decorrono di diritto e il Giudice deve attribuirli d'ufficio quando il creditore abbia richiesto la condanna del debitore, anche in assenza di una specifica domanda della parte, senza con ciò incorrere in un vizio di ultrapetizione
(cfr., in tal senso, Cassazione Civile, Sezione III, n° 2745 del 27 marzo 1997).
Infine, dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, dovranno essere corrisposti, ai sensi dell'art. 1282 c.c., gli ulteriori interessi al tasso legale, posto che, al momento della pubblicazione della sentenza,
l'obbligazione risarcitoria, avente natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto sulla somma globale, composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data dell'effettiva corresponsione (cfr., in tal senso, Cassazione Civile, Sezione III, n° 13470 del 3 dicembre 1999 e
Cassazione Civile, Sezione III, n° 4030 del 21 aprile 1998).
2. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione in favore dell'Avv. Rimetti Fabrizio, facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal d.m. n° 147/2022 per le controversie civili davanti al Tribunale per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, per lo scaglione che va da € 5.200,00 fino a € 26.000,00) e all'attività concretamente esercitata dal difensore di parte attrice, rapportata, altresì, al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n° 11436/2021 del R.G.A.C., avente a oggetto
Assicurazione contro i danni, pendente tra e ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda, per le causali di cui in motivazione;
per l'effetto:
2. Condanna la al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1 della somma di € 10.248,00 (diecimiladuecentoquarantotto/00) a titolo di indennizzo assicurativo, oltre rivalutazione monetaria e interessi decorrenti dalla data dell'evento dannoso e applicati sull'anzidetto capitale previamente devalutato e rivalutato (in base all'indice Istat), anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione e oltre, altresì, interessi al tasso legale (previsti dall'art. 1284, comma 1, c.c.) decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettiva corresponsione del dovuto e applicati sull'importo liquidato;
3. Condanna la al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1 delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 264,00 (duecentosessantaquattro/00) per esborsi e in € 5.077,00 (cinquemilasettantasette/00) per compenso professionale, oltre che al rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Rimetti Fabrizio dichiaratosene anticipatario.
Cosi deciso in Aversa, il 26/03/2025
Il Giudice monocratico
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Dora
Alessia Limongelli, pronuncia la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n° 11436/2021 del R.G.A.C., avente a oggetto Assicurazione contro i danni, pendente tra
(P.i.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1 P.IVA_1
Giugliano in Campania (Na), alla via Oasi del Sacro Cuore n° 14, elettivamente domiciliata in Casoria
(Na), alla via A. Diaz n° 62, presso lo studio legale dell'Avv. Rimetti Fabrizio (C.f.: C.F._1
p.e.c.: , che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura alle liti in calce Email_1 alla citazione.
- Attrice -
e
(P.i.: , in persona del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_2
, con sede legale in Bologna, alla via Stalingrado n° 45, elettivamente domiciliata in Napoli, CP_2 alla via Santa Lucia n° 173, presso lo studio legale dell'Avv. Collarile Mario (C.f.: ; C.F._2
p.e.c.: , che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura alle Email_2 liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- Convenuta -
CONCLUSIONI
All'udienza del 13/12/2024, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso mediante deposito di note per la trattazione scritta riportandosi a tutte le domande e le eccezioni già formulate nei propri rispettivi scritti difensivi e la causa, con ordinanza pubblicata il 14/01/2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, scadenti, rispettivamente, l'11/02/2025 e il 03/03/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 e 118 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, come novellati in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, della legge n° 69 del
18 giugno 2009, secondo il quale “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge”.
Con citazione ritualmente notificata alla controparte il 20/10/2021, la (da qui in avanti Parte_1 solo ”) ha convenuto in giudizio la (da qui in avanti solo Parte_1 Controparte_1
“ ) chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: CP_1
a) Accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto contrattuale intercorrente fra l'istante e la convenuta;
b) Accertare la responsabilità contrattuale di cui sopra, atteso l'inadempimento dell'obbligo contrattuale, e, per l'effetto, accogliere la domanda attorea con condanna della convenuta all'indennizzo per tutti i danni occorsi al veicolo di proprietà dell'attrice nella misura di € 17.080,00, come da fattura in atti prodotta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento al soddisfo;
c) Condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese e competenze professionali di causa, oltre i.v.a.
e c.p.a., con rimborso forfettario nelle percentuali di legge con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
A fondamento della pretesa, la ha dedotto che l'autovettura Audi Q2, targata FH969KH, Parte_1 concessale in locazione finanziaria dalla Volkswagen Bank, sarebbe stata oggetto di un furto avvenuto il
21/03/2021, in Afragola, alla via Tripoli, nei pressi dell'abitazione di utilizzatore del Persona_1 veicolo;
che quest'ultimo avrebbe denunciato detto evento presso la Legione Carabinieri Campania,
Stazione di Afragola, ivi esponendo di aver parcheggiato la vettura sotto casa sua alle ore 5:30 (circa) del mattino e di essersi accorto del furto alle ore 10:00 (circa) dello stesso giorno;
che il 22/03/2021, giorno successivo all'asserito furto, il veicolo rubato sarebbe stato rinvenuto dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Afragola, che avrebbero verbalizzato il ritrovamento della vettura alla via Cinquevie con in atto i danni al deflettore posteriore sinistro (infranto), ai gruppi ottici posteriori (mancanti), alle cinque ruote (mancanti), alla plancia auto anteriore comprensiva di volante (mancante), alle plastiche
(completamente divelte), alle mensole posteriori (mancanti) e allo stereo comprensivo di subwoofer
(mancante); che per il ripristino del veicolo nello status quo ante sarebbe occorsa la somma di € 17.080,00; che la vettura rubata sarebbe stata assicurata contro il rischio di furto dalla con polizza n° CP_1
30/159959265/1; che la , dopo averla riparata, avrebbe interamente riscattato la vettura;
che, Parte_1 dunque, nel caso di specie, la sarebbe incorsa in una responsabilità contrattuale ex art. 1882 c.c. CP_1
Il 17/01/2022, si è costituita in giudizio la chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare, disattendere ogni domanda spiegata dalla
[...] nei confronti della concludente società assicuratrice, poiché infondata in fatto ed in diritto;
condannare parte CP_3 attrice al pagamento in favore della concludente società di spese, diritti e onorari di lite;
in via meramente subordinata e nella malaugurata ipotesi di accoglimento della domanda, salvo gravame, quantificare l'indennizzo dovuto tenuto conto dei limiti e degli scoperti esistenti. Con compensazione delle spese e competenze di lite”.
A fondamento della difesa, la pur non contestando l'esistenza della polizza assicurativa dedotta CP_1 dalla , attesa la plurima violazione di quest'ultima delle clausole contrattuali, ha preliminarmente Parte_1 eccepito l'inoperatività della garanzia;
che l'Assicurata, difatti, avendo optato per l'opzione tariffaria “a kilometro”, in cambio di sconti sul premio da corrispondere alla Compagnia avrebbe accettato di far installare dalla stessa il dispositivo satellitare “Unibox” sulla vettura;
che l'applicazione del dispositivo consentirebbe di rilevare, in caso di incidente stradale, la velocità dell'auto e la posizione della stessa e, in caso di furto, di attivare immediatamente il servizio di ricerca dell'autovettura; che le circostanze riportate nella denuncia sporta presso la Stazione dei Carabinieri di Afragola sarebbero smentite dal report di dettaglio delle posizioni rilevate dal Provider telematico, risultando dallo stesso che il 21/03/2021, alle ore
5:00, la vettura sarebbe stata “ferma” in via Rosario, distante circa 2 chilometri dal luogo dell'asserito furto;
che il veicolo non sarebbe stato rinvenuto dalla Polizia di Stato ma dallo stesso Persona_1
(utilizzatore denunciante), in Afragola alla via Cinquevie;
che, aldilà delle discordanze tra quanto denunciato e quanto risultante dal report satellitare, l' , pur avendo stipulato un contratto di Parte_2 abbonamento ai servizi della società Alfa Evolution Technology (Provider telematico) contestualmente alla sottoscrizione della polizza, avrebbe in ogni caso omesso di avvertire immediatamente il call center sinistri e avrebbe denunciato l'evento alla Compagnia solo il 23/03/2021, ad avvenuto ritrovamento della vettura;
che, inoltre, pur essendo previsto da apposita clausola contrattuale che per la riparazione dei danni, in caso di sinistro, l'Assicurata debba rivolgersi esclusivamente a centri convenzionati con la
Compagnia, la avrebbe provveduto a riparare la vettura rivolgendosi direttamente a un'officina Parte_1 di sua fiducia e, pertanto, allo scoperto già pattuito del 20% se ne aggiungerebbe un altro della medesima percentuale.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., sono stati escussi tre testimoni (tutti intimati dalla e con abilitazione della alla prova contraria) e, in accoglimento della CP_3 CP_1 richiesta formulata dall'attrice all'esito dell'udienza istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni (udienza in modalità cartolare) e, all'esito di quest'ultima, con ordinanza pubblicata il
14/01/2025, è stata riservata in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, scadenti, rispettivamente, l'11/02/2025 e il 03/03/2025.
1. Nel merito
La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
In ordine all'onere probatorio, la Giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare a più riprese che il fatto costitutivo del diritto dell' all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in Parte_3 dipendenza di un rischio coperto dalla polizza e nell'ambito spazio/temporale in cui opera la garanzia, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2967 c.c., spetta all dimostrare sia il verificarsi Parte_3 dell'evento rischioso oggetto della garanzia e sia che esso abbia causato il danno di cui invoca il ristoro, mentre, di contro, grava sull'Assicuratore l'onere di provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo; dunque, l ha l'onere di dimostrare che l'evento dedotto in polizza si sia Parte_3 verificato, che lo stesso integri il rischio coperto dalla garanzia e che sia dipeso da cause contrattualmente previste mentre, dimostrati detti elementi, l'Assicuratore ha l'onere di provare il fatto impeditivo della pretesa attorea, posto come fondamento dell'eccezione sollevata (cfr. Cassazione n° 30656/2017 sul tema dell'onere probatorio gravante sull'Assicurato e Cassazione nn° 7242/2005 e 19734/2011 sul tema dell'onere probatorio gravante sull'Assicuratore).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti vi sono considerevoli elementi che inducono a ritenere fondata e veritiera la prospettazione della , essendo stati prodotti (1) la polizza assicurativa CP_3 avente a oggetto la copertura dal rischio di furto per il periodo dal 28/09/2020 al 28/03/2021, (2) la denuncia sporta presso i Carabinieri di Afragola il 21/03/2021 alle ore 10:09, ossia nell'immediatezza della scoperta del furto, (3) il verbale di rinvenimento e restituzione del veicolo redatto il 22/03/2021, ossia il giorno successivo al furto, (4) l'integrazione di denuncia sporta il 23/03/2021, ossia il giorno successivo al ritrovamento del veicolo, (5) le foto dell'auto così come rinvenuta, (6) la fattura n° 182 del
20/07/2021 indicante le componenti dell'auto che sono state oggetto di riparazione con i relativi costi e
(7) la richiesta risarcitoria riepilogativa degli eventi della vicenda secondo l'ordine cronologico in cui si sono verificati (cfr. documenti “denunce di furto e rinvenimento autovettura Audi Q2”, “m mora
[...]
, “polizza , “Ft 182” e “WhatsApp Image”, allegati alla citazione). Controparte_4 Parte_1
Inoltre, i fatti costitutivi del diritto all'indennizzo, in particolare il fatto storico del furto della vettura (di proprietà della ) verificatosi nella notte tra il 20/03/2021 e il mattino del 21/03/2021 (rectius, Parte_1 alle 5:30 di quest'ultimo giorno) in Afragola a via Tripoli (nei pressi dell'abitazione di Persona_1 utilizzatore del veicolo), possono considerarsi idoneamente provati da quanto emerso dall'istruttoria, atteso che non vi è alcun motivo di dubitare sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi escussi, soprattutto alla luce della concordanza tra le rispettive affermazioni e tra ciascuna di quest'ultime con quanto prospettato in citazione, avendo dichiarato (fratello dell'utilizzatore della Testimone_1 vettura) che “eravamo andati a una cerimonia e credo avesse noleggiato [ quest'auto […] Audi Persona_1
Q2 nera. […] il 21 marzo del 2021 […] eravamo andati a questa cerimonia e io avevo lasciato la mia auto nei pressi di casa di mio fratello e siamo andati con la Q2; poi di ritorno alle 5 di mattina lui ha parcheggiato la Q2 sotto casa sua in
Afragola in via Tripoli e io poi ho preso la mia auto e sono andato via. La mattina dopo ho sentito mio fratello, il quale mi ha riferito che l'auto era stata rubata proprio sotto casa sua. […] l'auto era nuova e sia la carrozzeria che gli interni erano nuovi e non presentavano danni […] già da un po' di tempo prima lui aveva questa macchina ma non so dire con precisione da quanto;
poi, sempre telefonicamente, mio fratello mi disse che l'auto era stata ritrovata, ma non so dire precisamente la data. Mio fratello mi ha riferito che è stata ritrovata in via Cinquevie, al confine tra Afragola ed Acerra,
e interveniva anche la polizia. […] questo posto si trova […] lontano da casa di mio fratello. Non so dire se mio fratello avesse il satellitare o la scatola nera. Preciso che via Cinquevie non si trova nel centro abitato ma è costeggiata da terreni”,
(meccanico riparatore della vettura) che “la macchina Audi Q2, nel marzo 2021, è stata portata Persona_2 presso la mia officina Top Professional Car sita in Casoria e io mi sono occupato della riparazione. […] l'auto quando è arrivata in officina presentava l'asportazione di alcune parti tra cui: cruscotto, fari sia anteriori che posteriori, stop, sterzo, la veglia consolle multimediale, mentre il cambio automatico ed il paraurti posteriore erano rotti. Mi sembra avesse anche il vetro rotto. Non vi erano ulteriori danni alla carrozzeria. […] mi sono accorto che il cambio era rotto perché non entravano le marce e la macchina rimaneva sempre a folle e ho dovuto smontare il pezzo. […] l'auto è stata oggetto di riparazione” e
(utilizzatore della vettura) che “ero nella diponibilità dell'auto che mi feci prestare. Era Persona_1 un'Audi Q2. Ho parcheggiato l'auto fuori casa, a via Triboli ad Afragola, alle 5 del mattino al rientro da una festa e alle
10 non l'ho più trovata. Era il 21/03/2021 e alle 10 del mattino mi sono accorto che era stata rubata. Sono andato a fare la denuncia dai carabinieri ad Afragola e ho avvisato anche la persona che me l'ha prestata. Non so precisamente se
l'auto fosse dotata di antifurti o satellitare io ho inserito solo la chiusura automatica con la chiave. Non ricordo che l'auto avesse danni alla carrozzeria o danni meccanici. Era di colore nero. Dopo qualche girono so che la polizia l'ha ritrovata e io ho potuto vederla nelle condizioni in cui è stata ritrovata, senza stop, stereo, ruote;
infatti erano state montate quelle di altre auto. […] è stata ritrovata fuori Afragola in un terreno abbandonato. Non ricordo se anche i sedili mancassero ma sicuramente nel verbale dei carabinieri è indicato […] se non sbaglio aveva anche rotto il deflettore […] quando mi è stata prestata l'auto era integra” (cfr., per i primi due, il verbale di prova del 16/05/2023 e, per il terzo, il verbale di prova del 16/04/2024).
Dunque, dal complessivo quadro probatorio emerge:
▪ la tempestività con la quale l'utilizzatore della vettura, alla scoperta del furto (21/03/2021), si è attivato per denunciare il fatto alla Pubblica Autorità (21/03/2021) e, successivamente al suo ritrovamento (22/03/2021), la celerità con la quale lo stesso ha provveduto alla sua integrazione
(23/03/2021), mettendo in condizioni la di notiziare dell'evento la CP_3 CP_1
(24/03/2021) nel rispetto del termine, contrattualmente previsto, di 3 giorni dalla scoperta del furto
(la circostanza della ricezione della denuncia di sinistro in detta data è stata pacificamente ammessa dalla convenuta, cfr. pagina 5 della comparsa di costituzione e risposta);
▪ la concordanza tra quanto prospettato dall'attore e quanto riportato nel verbale di rinvenimento e restituzione del veicolo redatto dagli agenti del Commissariato di Afragola il 22/03/2021, dal cui contenuto si evince, tra le altre cose, che l'utilizzatore ha “rinvenuto il veicolo per Persona_1 puro caso mente transitavo in questa via: Cinquevie Afragola”; detto inciso, sebbene possa apparire in contrasto con quanto evincibile nell'integrazione della denuncia ove si legge che l'utilizzatore
“dichiara che l'auto è stata rinvenuta […] dal personale del Commissariato di […] Afragola” (al riguardo, si osserva che è ben plausibile che per ragioni di sintesi, abbia omesso di Persona_1 specificare in detta sede di esser stato egli stesso a ritrovare l'auto e a informare di ciò gli agenti di
Polizia, il cui intervento sul posto è indubitabilmente certificato dalla redazione del verbale di rinvenimento e restituzione), ribadisce, ancora una volta, l'intervento della Polizia all'atto del ritrovamento e al contempo evidenzia, inequivocabilmente, il malfunzionamento del dispositivo satellitare, poiché dal report relativo al lasso temporale che va dal furto dell'auto al suo ritrovamento non risulta alcuna geolocalizzazione della vettura né nel luogo ove è stata trafugata e né, soprattutto, nel luogo ove è avvenuto il ritrovamento certificato da un verbale della Pubblica Autorità avente, differentemente dal report, pubblica fede;
sul punto, occorre ricordare che il verbale di ritrovamento e restituzione redatto dagli agenti della Polizia, in qualità di Pubblici Ufficiali, fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo sia ai fatti attestati dai roganti come avvenuti in loro presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento e sia a quelli da loro compiuti, nonché della provenienza del documento dallo stesso Pubblico Ufficiale e delle dichiarazioni delle parti.
In definitiva, nel caso di specie, va ritenuta sicuramente operante la garanzia assicurativa sottoscritta dalle parti e, pertanto, può procedersi al vaglio dell'eccezione di violazione delle clausole contrattuali concernenti le modalità di riparazione del veicolo allorquando si verifichi un evento coperto da polizza.
A tal riguardo, viene in rilievo quanto si evince nelle condizioni di polizza, precisamente, dal combinato disposto degli articoli concernenti la “Riparazione diretta”, secondo cui “Art. 3.13.2 - “Riparazione diretta” • Garanzie incendio, furto e rapina, eventi naturali, eventi sociopolitici, kasko, collisione.
La Società, fatta eccezione per i sinistri avvenuti all'estero che richiedano una riparazione urgente e per il caso di “danno totale”, presta le garanzie incendio, furto e rapina, eventi naturali, eventi sociopolitici, kasko e collisione nella forma dell'“Indennizzo in forma specifica”, sulla base dell'art.
8.2.4 delle Condizioni di assicurazione. L si obbliga, Parte_3 in caso di sinistro, ad avvalersi esclusivamente del centro di autoriparazione scelto tra quelli facenti parte del circuito “Auto
Presto&Bene”. In questo caso l'eventuale scoperto, il minimo non indennizzabile o la franchigia, se pattuiti in polizza, vengono eliminati per le garanzie sopra elencate” e “Art. 8.2.4 - “Riparazione diretta” Qualora il Contraente si avvalga di quanto all'art.
3.13.2 delle Condizioni di assicurazione, la Società, fatta eccezione per i sinistri avvenuti all'estero che richiedano una riparazione urgente e per il caso di “danno totale”, presta le garanzie incendio, furto e rapina, eventi naturali, eventi sociopolitici, kasko e collisione, assumendosi l'onere di riparare direttamente il veicolo danneggiato. In questo caso l'eventuale scoperto, il minimo non indennizzabile o la franchigia, se pattuiti in polizza, vengono eliminati secondo quanto indicato all'art.
3.13.2 delle Condizioni di assicurazione […]. L'Assicurato, per far riparare il veicolo assicurato, dovrà avvalersi del centro di autoriparazione scelto tra quelli indicati dalla Società facenti parte del circuito “Auto
Presto&Bene” […] Se l'Assicurato decide: a) di riparare il proprio veicolo presso un altro centro di autoriparazione non convenzionato con la Società, per le garanzie incendio, furto e rapina, eventi naturali, eventi sociopolitici e kasko, è applicato lo scoperto del 20%, in aggiunta a quello eventualmente pattuito in Polizza;
se quest'ultimo non è pattuito, è comunque applicato lo scoperto del 20%. […]; b) di non riparare il proprio veicolo, sono applicati gli stessi criteri validi per le garanzie indicate al precedente punto a), ad esclusione della garanzia eventi sociopolitici per la quale la Società non erogherà alcun indennizzo”; ebbene, atteso che l'Assicurata ha prospettato e dimostrato di aver riparato la propria vettura presso un'officina di sua fiducia anziché presso una di quelle convenzionate con l'Assicuratrice e risultando dal certificato di polizza la pattuizione di uno scoperto pari al 20%, ritenendosi altresì congruo l'importo di € 17.080,00 sborsato dall'attrice per la riparazione dell'auto, deve ritenersi maturato il diritto all'indennizzo della per la cifra risultante dall'applicazione dello scoperto del CP_3
40% all'importo occorso per il ripristino dei danni e, dunque, per l'importo di € 10.248,00.
L'importo indennizzato, inoltre, va rivalutato all'attualità secondo gli indici Istat, essendo l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore per i danni conseguenti al furto dell'autovettura assicurata un debito di valore, in considerazione dell'assolvimento della sua funzione reintegrativa di una perdita subita dall'Assicurato.
Sull'importo indennizzato, ancora, alla luce dell'ormai consolidato orientamento assunto dalla Suprema
Corte, vanno riconosciuti gli interessi in favore dell'attore, precisandosi tuttavia che essi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria e né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata anno per anno ovvero in base a un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, Cassazione civile, Sezioni unite, n°
1712 del 17 febbraio 1995 nonché Cassazione civile, sezione III, n° 2796 del 10 marzo 2000).
Il debito dell'Assicuratore, infatti, assolve a una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'Assicurato ed è, pertanto, suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione monetaria;
ciò emerge dal costante riferimento al risarcimento del danno e al valore della cosa assicurata presente in tutte le disposizioni normative che regolano la materia e, in particolare, negli artt. 1905 e 1908 c.c.; tale configurazione, peraltro, non viene meno per il fatto che il debito d'indennizzo dell'Assicuratore sia convenzionalmente convenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale, in quanto la previsione dello stesso è inidonea a trasformare l'obbligazione di risarcimento del danno in obbligazione di pagamento di una somma di danaro (cfr. Cassazione n° 15868 del 28 luglio 2015,
Cassazione n° 10488 del 7 maggio 2009, Cassazione n° 4753 del 30 marzo 2001 e Cassazione n° 44 del 5 gennaio 1991); secondo la Giurisprudenza di legittimità, inoltre, nei debiti di valore sia gli interessi legali
(compensativi) sulla somma liquidata in favore del danneggiato e sia la rivalutazione monetaria decorrono di diritto e il Giudice deve attribuirli d'ufficio quando il creditore abbia richiesto la condanna del debitore, anche in assenza di una specifica domanda della parte, senza con ciò incorrere in un vizio di ultrapetizione
(cfr., in tal senso, Cassazione Civile, Sezione III, n° 2745 del 27 marzo 1997).
Infine, dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, dovranno essere corrisposti, ai sensi dell'art. 1282 c.c., gli ulteriori interessi al tasso legale, posto che, al momento della pubblicazione della sentenza,
l'obbligazione risarcitoria, avente natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto sulla somma globale, composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data dell'effettiva corresponsione (cfr., in tal senso, Cassazione Civile, Sezione III, n° 13470 del 3 dicembre 1999 e
Cassazione Civile, Sezione III, n° 4030 del 21 aprile 1998).
2. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione in favore dell'Avv. Rimetti Fabrizio, facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal d.m. n° 147/2022 per le controversie civili davanti al Tribunale per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, per lo scaglione che va da € 5.200,00 fino a € 26.000,00) e all'attività concretamente esercitata dal difensore di parte attrice, rapportata, altresì, al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n° 11436/2021 del R.G.A.C., avente a oggetto
Assicurazione contro i danni, pendente tra e ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda, per le causali di cui in motivazione;
per l'effetto:
2. Condanna la al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1 della somma di € 10.248,00 (diecimiladuecentoquarantotto/00) a titolo di indennizzo assicurativo, oltre rivalutazione monetaria e interessi decorrenti dalla data dell'evento dannoso e applicati sull'anzidetto capitale previamente devalutato e rivalutato (in base all'indice Istat), anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione e oltre, altresì, interessi al tasso legale (previsti dall'art. 1284, comma 1, c.c.) decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettiva corresponsione del dovuto e applicati sull'importo liquidato;
3. Condanna la al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1 delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 264,00 (duecentosessantaquattro/00) per esborsi e in € 5.077,00 (cinquemilasettantasette/00) per compenso professionale, oltre che al rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Rimetti Fabrizio dichiaratosene anticipatario.
Cosi deciso in Aversa, il 26/03/2025
Il Giudice monocratico
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli