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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 28/01/2026, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 940/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NOVELLI GIANCARLO, Relatore
ACIERNO LOREDANA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3251/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Caserta - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3786/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 01/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239000424600000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239000424600000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239000424600000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239000424600000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239000424600000 IRAP 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7818/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello, depositato il 30.4.2025, Ricorrente_1 , impugnava , dinanzi a questa Corte, la sentenza n. 3786/12/2024 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta, Sezione
12^ in data 16.09.2024, depositata in segreteria il 01.10.2024 che aveva rigettato il ricorso da lei promosso avverso l'intimazione di pagamento n. 028.2023.90004246.00/000 dell' Agenzia delle Entrate ON condannandola al pagamento delle spese liquidate in euro 500 oltre accessori di legge.
In sostanza il giudice di prime cure ha valutato l'intempestività dell'atto impugnato, notificato in data 9 febbraio
2024, in quanto oltre il termine ultimo del 31.12.2023, posto che non si applicherebbe alla fattispecie in esame la proroga di 84 gg del termine disciplinato dalla normativa emergenziale richiamata dalla concessionaria.
IN ogni caso, anche a voler ritenere applicabile la proroga essa risulterebbe, comunque, scaduta al 9.9.2023 in data anteriore, quindi ,a quella della notifica dell'intimazione che sarebbe avvenuta in data 15.9.2023.
In subordine , parte appellante eccepisce l'ormai intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi che sarebbe sottoposta a termine quinquennale e non decennale.
In data 3.6.2025 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate ON che , con le sue controdeduzioni, sollecitava il rigetto del gravame.
In particolare, la concessionaria richiamava l'applicabilità , alle attività di riscossione, degli ulteriori termini di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015 – peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 di guisa che, nel caso di specie, il termine prescrizionale è ampiamente rispettato.
In data 19.12.2025 questa Corte, a seguito di pubblica udienza, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Ed,invero, risulta, a giudizio di questa Corte, determinante la circostanza che la cartella presupposta all'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio ovvero la numero 028.2012.000872152.0000 ha formato oggetto di autonomo ricorso da parte della contribuente. Il giudizio è stato definito con la sentenza, passata in giudicato, 3786 del 2024 della Corte di Giustizia
Tributari adi 1 grado di Caserta che ha rigettato il ricorso.
Il passaggio in giudicato della sentenza ha determinato la trasformazione del termine di prescrizione, anche in relazione alle sanzioni, da quinquennale a decennale con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza.
Tale ricostruzione è sancita da un ormai stabilizzato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale “il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta actio iudicati, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario” (Cassazione Civile, sez. trib., sent. del
22/03/2019 n. 8105; Sez. U, n. 25790 del 10/12/2009).
Alla soccombenza segue la condanna alle spese del presente grado di giudizio che, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale dispiegata dalle parti, si liquidano in Euro 700 con distrazione in favore del difensore dell'Agenzia delle Entrate ON dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 700,00 con attribuzione al difensore dell'ADER dichiaratosi antistatario.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NOVELLI GIANCARLO, Relatore
ACIERNO LOREDANA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3251/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Caserta - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3786/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 01/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239000424600000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239000424600000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239000424600000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239000424600000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239000424600000 IRAP 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7818/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello, depositato il 30.4.2025, Ricorrente_1 , impugnava , dinanzi a questa Corte, la sentenza n. 3786/12/2024 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta, Sezione
12^ in data 16.09.2024, depositata in segreteria il 01.10.2024 che aveva rigettato il ricorso da lei promosso avverso l'intimazione di pagamento n. 028.2023.90004246.00/000 dell' Agenzia delle Entrate ON condannandola al pagamento delle spese liquidate in euro 500 oltre accessori di legge.
In sostanza il giudice di prime cure ha valutato l'intempestività dell'atto impugnato, notificato in data 9 febbraio
2024, in quanto oltre il termine ultimo del 31.12.2023, posto che non si applicherebbe alla fattispecie in esame la proroga di 84 gg del termine disciplinato dalla normativa emergenziale richiamata dalla concessionaria.
IN ogni caso, anche a voler ritenere applicabile la proroga essa risulterebbe, comunque, scaduta al 9.9.2023 in data anteriore, quindi ,a quella della notifica dell'intimazione che sarebbe avvenuta in data 15.9.2023.
In subordine , parte appellante eccepisce l'ormai intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi che sarebbe sottoposta a termine quinquennale e non decennale.
In data 3.6.2025 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate ON che , con le sue controdeduzioni, sollecitava il rigetto del gravame.
In particolare, la concessionaria richiamava l'applicabilità , alle attività di riscossione, degli ulteriori termini di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015 – peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 di guisa che, nel caso di specie, il termine prescrizionale è ampiamente rispettato.
In data 19.12.2025 questa Corte, a seguito di pubblica udienza, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Ed,invero, risulta, a giudizio di questa Corte, determinante la circostanza che la cartella presupposta all'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio ovvero la numero 028.2012.000872152.0000 ha formato oggetto di autonomo ricorso da parte della contribuente. Il giudizio è stato definito con la sentenza, passata in giudicato, 3786 del 2024 della Corte di Giustizia
Tributari adi 1 grado di Caserta che ha rigettato il ricorso.
Il passaggio in giudicato della sentenza ha determinato la trasformazione del termine di prescrizione, anche in relazione alle sanzioni, da quinquennale a decennale con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza.
Tale ricostruzione è sancita da un ormai stabilizzato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale “il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta actio iudicati, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario” (Cassazione Civile, sez. trib., sent. del
22/03/2019 n. 8105; Sez. U, n. 25790 del 10/12/2009).
Alla soccombenza segue la condanna alle spese del presente grado di giudizio che, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale dispiegata dalle parti, si liquidano in Euro 700 con distrazione in favore del difensore dell'Agenzia delle Entrate ON dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 700,00 con attribuzione al difensore dell'ADER dichiaratosi antistatario.