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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/04/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Gianluca Fiorella Presidente
- Agnese Di Battista Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4493/2021 R.G. avente ad oggetto separazione personale tra coniugi e pendente tra
( ), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Laura Serafino,
-parte attrice-
e
, CP_1
-parte convenuta contumace- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio CP_1 R.G. 4493/2021
celebrato in data 29/05/1968. Ha precisato che dalla loro unione non sono
è nata , oramai economicamente autosufficiente. Persona_1
Ha dedotto che da oltre quarant'anni tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis.
Ha domandato la separazione personale con vittoria di spese di lite
(ricorso depositato il 21/05/2021).
1.2.- In occasione dell'udienza di comparizione del 05/04/2022, la
Presidente delegata, non potendo procedere al tentativo di conciliazione per l'assenza della parte convenuta, ha autorizzato i coniugi a vivere separati.
Ha dunque nominato il giudice istruttore e disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte non si è costituita in giudizio. CP_1
1.4.- In occasione dell'udienza di comparizione del 15/11/2024, il giudice istruttore ha invitato la parte attrice a precisare le conclusioni ritenendo la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova. La parte ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel proprio atto introduttivo.
1.5.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 31/03/2025).
2.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte convenuta che non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica degli atti introduttivi.
3.- La separazione giudiziale è meritevole di accoglimento.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 29/05/1968 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Udine al n. 220, parte II, serie A, anno 1968).
La conciliazione tra i coniugi non è stata possibile anche in ragione del comportamento processuale della parte convenuta. Inoltre, parte attrice ha reiterato la propria richiesta di separazione così manifestando la volontà di non proseguire la convivenza ritenuta ormai intollerabile. Né sono emersi elementi che facciano ritenere verosimili i presupposti per il recupero della crisi coniugale, la quale del resto si protrae da oltre quarant'anni.
2 R.G. 4493/2021
4.- La natura del giudizio e l'atteggiamento processuale di mancata opposizione della parte convenuta rappresentano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 4493/2021 introdotto con ricorso del
21/05/2021 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di;
CP_1
2) DICHIARA la separazione personale tra (Lecce, Parte_1
12/02/1947) e (Udine, 15/02/1947), coniugi in virtù CP_1 di matrimonio celebrato a Udine in data 29/05/1968 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 220, parte
II, serie A, anno 1968);
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Udine per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 02/04/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Michele Grande Gianluca Fiorella
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Gianluca Fiorella Presidente
- Agnese Di Battista Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4493/2021 R.G. avente ad oggetto separazione personale tra coniugi e pendente tra
( ), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Laura Serafino,
-parte attrice-
e
, CP_1
-parte convenuta contumace- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio CP_1 R.G. 4493/2021
celebrato in data 29/05/1968. Ha precisato che dalla loro unione non sono
è nata , oramai economicamente autosufficiente. Persona_1
Ha dedotto che da oltre quarant'anni tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis.
Ha domandato la separazione personale con vittoria di spese di lite
(ricorso depositato il 21/05/2021).
1.2.- In occasione dell'udienza di comparizione del 05/04/2022, la
Presidente delegata, non potendo procedere al tentativo di conciliazione per l'assenza della parte convenuta, ha autorizzato i coniugi a vivere separati.
Ha dunque nominato il giudice istruttore e disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte non si è costituita in giudizio. CP_1
1.4.- In occasione dell'udienza di comparizione del 15/11/2024, il giudice istruttore ha invitato la parte attrice a precisare le conclusioni ritenendo la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova. La parte ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel proprio atto introduttivo.
1.5.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 31/03/2025).
2.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte convenuta che non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica degli atti introduttivi.
3.- La separazione giudiziale è meritevole di accoglimento.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 29/05/1968 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Udine al n. 220, parte II, serie A, anno 1968).
La conciliazione tra i coniugi non è stata possibile anche in ragione del comportamento processuale della parte convenuta. Inoltre, parte attrice ha reiterato la propria richiesta di separazione così manifestando la volontà di non proseguire la convivenza ritenuta ormai intollerabile. Né sono emersi elementi che facciano ritenere verosimili i presupposti per il recupero della crisi coniugale, la quale del resto si protrae da oltre quarant'anni.
2 R.G. 4493/2021
4.- La natura del giudizio e l'atteggiamento processuale di mancata opposizione della parte convenuta rappresentano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 4493/2021 introdotto con ricorso del
21/05/2021 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di;
CP_1
2) DICHIARA la separazione personale tra (Lecce, Parte_1
12/02/1947) e (Udine, 15/02/1947), coniugi in virtù CP_1 di matrimonio celebrato a Udine in data 29/05/1968 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 220, parte
II, serie A, anno 1968);
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Udine per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 02/04/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Michele Grande Gianluca Fiorella
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