Cass. civ., sez. I, sentenza 07/04/1976, n. 1214
CASS
Sentenza 7 aprile 1976

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Secondo il computo stabilito dall'art 155 cod proc civ il termine di un anno da una certa data scade nel giorno corrispondente dell'anno successivo. (applicazione riguardante il termine di decadenza dall'impugnazione, previsto dall'art 327 cod proc civ). ( V 1747/68, mass n 333629).*

La Mancanza di sottoscrizione (sia della parte che del difensore) nella copia notificata del ricorso per Cassazione non ne determina l'inammissibilita quando esso sia regolarmente sottoscritto nell'originale.*

La notificazione della sentenza al procuratore, che abbia rappresentato piu parti nel giudizio in cui la stessa e stata emessa, deve essere eseguita con la consegna di tante copie per quante sono le persone rappresentate. In caso diverso, la notificazione, essendo giuridicamente inesistente, non produce l'effetto di dare inizio alla decorrenza del termine breve per l'impugnazione, con la conseguenza che questa puo essere proposta nel termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/04/1976, n. 1214
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1214
    Data del deposito : 7 aprile 1976

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