Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/05/2025, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 4408/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4408/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(CF. , rapp.to e difeso come in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Maria Rita Grandito, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
, (CF. ), rapp.ta e difesa come in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. Alfredo Ciccullo, in virtù di mandato in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 29.4.2025
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.6.2024 [nato a [...] il Parte_1
20.04.1977 (CF. ], premesso di aver contratto matrimonio C.F._1 in data 13.06.2009 in Pontecagnano Faiano (SA) con [nata a CP_1
Salerno il 21/07/1974 (CF. )] e che dalla loro unione non C.F._2 erano nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge.
Chiedeva altresì: 1) l'assegnazione della casa familiare con ordine di rilascio a carico della resistente;
2) la previsione in suo favore di un assegno di mantenimento di 300,00 euro.
si costituiva con comparsa del 3.10.2024 aderendo alla domanda di CP_1 separazione e chiedendo in via riconvenzionale: 1) il riconoscimento del suo diritto di abitazione/assegnazione della casa familiare;
2) l'addebito della separazione al ricorrente;
3) il rigetto della domanda di mantenimento proposta dal ricorrente ed il riconoscimento di un assegno di mantenimento di euro 300,00 in suo favore.
Nella memoria ex art. 473-bis.17, comma 1, c.p.c. il ricorrente formulava domanda riconvenzionale di addebito della separazione e di “restituzione di tutte le somme indebitamente sottratte sul conto cointestato che saranno accertate in corso di causa”.
Alla udienza del 7.11.2024 i difensori chiedevano un rinvio onde tentare di raggiungere un accordo in ordine alle condizioni della separazione.
All'udienza del 29.4.2025 il G.D., preso atto del mancato raggiungimento di un accordo, sentiva le parti ed espletava inutilmente il tentativo di conciliazione.
Di seguito invitava i difensori alla discussione orale ex art. 473-bis.22 c.p.c. ed assegnava la causa al Collegio per la decisione.
A) A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
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“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
B) Vanno preliminarmente dichiarate inammissibile le domande di addebito e di ripetizione somme proposte dal ricorrente nella propria memoria ex art. 473- bis.17, comma 1, c.p.c.
La norma richiamata prevede, invero che “Entro venti giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti.”.
Ebbene né la domanda di addebito della separazione né la domanda di ripetizione somme (peraltro soggetta al rito ordinario e non al rito unitario famiglia) possono dirsi conseguenza delle difese spiegate dalla ricorrente nella propria comparsa di costituzione e, pertanto, devono ritenersi inammissibili.
All'uopo non appare inopportuno ricordare che già da tempo la S.C. ha chiarito che nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la domanda di addebito è autonoma e l'iniziativa di un coniuge di richiedere la dichiarazione di addebitabilità della separazione all'altro coniuge, anche sotto l'aspetto procedimentale, non è mera deduzione difensiva o semplice sviluppo logico della contesa instaurata con la domanda di separazione (cfr. Cass. civ., sez. I,
07/12/2007, n. 25618).
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C) La resistente costituendosi ha formulato domanda di addebito della separazione deducendo che l'irreversibilità della crisi matrimoniale era da ascriversi alla condotta tenuta dal Pt_1
Più precisamente la ha allegato che: “a seguito di normali litigi e CP_1 divergenze che caratterizzano tutte le famiglie, il Sig aveva l'abitudine
Pt_1 di innervosirsi subito, assumendo anche comportamenti violenti e di disprezzo nei confronti della moglie e, lasciarla da sola a casa per poi ritornare dopo alcune ore. A tutto ciò bisogna aggiungere che, come ampiamente comunicato al Sig. tramite il proprio legale a mezzo pec, in data 18/02/2024 la resistente a
Pt_1 seguito di un normale litigio rovinata a terra dalla sedia a rotelle spinta proprio dal e successivamente quest'ultimo ha lasciato l'immobile ed
Pt_1 abbandonato definitivamente la moglie… Ugualmente in altre occasioni e alla presenza di persone estranee il Sig. ha manifestato segni di
Pt_1 aggressività e impulsività verso la e i sui familiari, viceversa, la Sig.a CP_1
ha sempre cercato di recuperare il rapporto il quale ormai CP_1 CP_2 stanco di vivere con una persona disabile ha deciso di abbandonarla e, si è volontariamente sottratto ai propri doveri di assistenza morale e materiale nei confronti della moglie disabile lasciandola al proprio destino senza nessun tipo di premura e assistenza” (cfr. pagg.
2-3 della comparsa di costituzione).
Ebbene, è noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma
2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10
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maggio 2017, n. 11448).
Nel caso di specie la domanda di addebito proposta dalla non può trovare CP_1 accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In ordine all'episodio del 18.2.2024 la resistente nel corso della udienza di comparizione ha fornito una versione dei fatti completamente diversa da quanto allegato nella comparsa di costituzione. Più precisamente la FI ha dichiarato che: “”A febbraio 2024 lui è andato via di casa. Noi litigavamo già da tempo, spesso mi faceva cadere dalla carrozzina. Lui era un po' esaurito e scaricava il suo malessere spesso su di me. A volte mi strattonava o mi rispondeva male. A volte anche la terapista gli ha detto di essere più cauto nello spostarmi. Lui quando litigavamo sbatteva la testa nei mobili ed era irascibile. Aveva un atteggiamento provocatorio, io non so se lui aveva problemi mentali. A causa di questa situazione a me è venuta la depressione e sono in cura. In ordine all'episodio del 18.2.2024 preciso che mi accorsi che l'armadio di casa era mezzo vuoto perché lui aveva tolto quasi tutti i suoi vestiti. Capii che li stava portando tutti dalla madre e mi alterai capendo la situazione. Gli chiesi delle spiegazioni e lui mi disse che li aveva portati al padre perché gli servivano. Iniziammo a litigare, io gli ho chiesto di andare a riprendere i panni da sua madre. Lui ha detto di sì, se ne è andato e poi mi ha mandato un messaggio dicendomi che se ne andava di casa. Mi ha abbandonato così. Il 18 febbraio c'è stato solo un litigio tra di noi non altro” (cfr. verb. ud. del 29.4.2025).
Inoltre, dalla stessa prospettazione della parte emerge che la dedotta violazione dell'obbligo di assistenza è temporalmente successiva alla crisi matrimoniale, già ampiamente in atto quando il decise di lasciare la casa familiare (di cui Pt_1 usufruttuario) per trasferirsi presso la sua famiglia di origine.
Né può sottacersi che, ai fini dell'addebito della separazione, l'abbandono del tetto coniugale deve essere provato non solo quanto alla sua concreta verificazione ma anche nella sua efficacia determinativa della intollerabilità della convivenza e della rottura dell'affectio coniugalis: non costituisce violazione di un dovere coniugale, infatti, la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo fra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio
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deve considerarsi irreversibile (cfr. Cass. civ., sez. VI, 23/04/2019, n. 11162; Cass. civ., sez. VI, 27/06/2013, n. 16285).
D) Il Tribunale evidenzia che non possono trovare accoglimento le domande formulate da entrambe le parti in relazione alla casa familiare.
Risulta, invero, pacifico sia in dottrina sia in giurisprudenza che si possa procedere ad assegnazione solamente se vi sono figli conviventi, siano essi minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti economicamente, e che di conseguenza, in assenza di tali condizioni, non possa ottenere l'assegnazione il coniuge economicamente più debole, quale forma di prestazione in natura, ancorché parziale, del mantenimento (cfr. Cass. civ., sez. VI, 4 ottobre 2018, n.
24254; Cass., civ., sez. I, 18 settembre 2013, n. 21334).
Ciò in quanto l'assegnazione della casa familiare è un istituto volto alla tutela dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti a non perdere il proprio habitat naturale a seguito della crisi familiare (cfr. in arg. Cass. civ., sez. VI, 02/12/2015,
n. 24473).
Nel caso di specie, non essendo nati figli dal matrimonio mancano all'evidenza i presupposti di legge perché il Tribunale possa accogliere una delle contrapposte domande di assegnazione della casa familiare.
E) Entrambi i coniugi hanno formulato domanda di mantenimento a carico dell'altro coniuge.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.c., ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, il giudice può determinare la sua entità in relazione sia al reddito sia alle c.d.
“circostanze”: con tale termine ci si riferisce a quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non determinabili aprioristicamente, ma capaci tuttavia di influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una loro ricostruzione affidabile e verosimile (cfr. Cass. civ., sez. I, 24 ottobre 2022, n.
31348; Cass. civ., sez. I, 07 giugno 2021, n. 15818).
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Invero la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. da ultimo
Cass. civ., sez. I, 22 marzo 2023, n. 8254).
In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica: con l'avvertenza, però, che l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e non già di mere valutazioni astratte e ipotetiche (cfr.
Cass. civ., sez. I, 06 settembre 2021, n.24049; Cass. civ., sez. VI, 10 maggio 2021,
n. 12329).
Ebbene, nel caso di specie è emerso che:
1) il ricorrente, di anni 48, è attualmente disoccupato ed in precedenza ha svolto lavori saltuari;
nell'anno 2023 ha percepito redditi da lavoro per 528,94 euro;
è affetto da disturbi psicologici per i quali è da tempo in cura (circostanza ammessa anche dalla resistente); vive attualmente presso la famiglia di origine e non soffre costi di alloggio;
è usufruttuario della casa familiare (che era stata acquistata con fondi messi a disposizione dai suoi genitori e la cui nuda proprietà è stata donata ad un trust costituito nell'anno 2022); è titolare di un fondo pensionistico;
2) la resistente, di anni 50, è invalida al 75% e non deambula autonomamente
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necessitando di una sedia a rotelle;
è titolare di una pensione di invalidità di
1.260,00 euro netti;
è titolare di una polizza assicurativa del valore di circa
70.000,00 euro;
non è proprietaria di beni immobili;
3) il nucleo familiare non godeva di un alto tenore di vita (“un altro motivo di discussione familiare riguardava proprio la mancanza di volontà del Pt_1 nel continuo rifiuto trovarsi un lavoro stabile che consentisse un tenore di vita tranquillo alla famiglia” cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione).
Il Tribunale ritiene di non poter accogliere nessuna delle due domande di mantenimento atteso che i coniugi si trovano in situazioni analoghe.
Invero, se da un lato la ha una maggiore stabilità economica godendo di CP_1 una pensione di invalidità e di accantonamenti mobiliari di un certo importo, dall'altro deve considerarsi che dovrà lasciare la casa familiare (non godendo di diritti sulla stessa) e reperire un nuovo alloggio (idoneo peraltro rispetto alla sua particolare situazione) con una situazione di salute che di fatto le preclude un proficuo inserimento nel mondo del lavoro.
Il invece, attualmente non soffre costi di alloggio in quanto ospite dei Pt_1 suoi genitori ed è titolare del diritto di usufrutto sulla ex casa familiare
(destinata a tornare nella sua disponibilità) e, inoltre, non ha fornito prova alcuna che le problematiche psicologiche di cui soffre siano tali da precludergli il proficuo inserimento nel mondo del lavoro.
F) Quanto alle spese di lite, si ritiene vadano compensate atteso che, in assenza di pronuncia di addebito, la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile in ugual misura alla condotta di entrambi i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- Dichiara la separazione personale di [nato a [...] il Parte_1
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20.04.1977 (CF. ] e [nata a [...] il C.F._1 CP_1
21/07/1974 (CF. )]; C.F._2
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile ove è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- dichiara inammissibili le domande di addebito e di ripetizione somme proposte dal ricorrente;
- rigetta la domanda di addebito proposta dalla resistente;
- rigetta le domande di assegnazione della casa familiare proposte da entrambe le parti;
- rigetta le domande di mantenimento proposte da entrambe le parti;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 5.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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