Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 09/05/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 18/12/2023 al n. 3045/2023
R.G., promossa con ricorso depositato in data 18/12/2023
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. RASCHI Parte_1 C.F._1
BARBARA, elettivamente domiciliata in VIA CHIASSI 54 MANTOVA presso lo studio dell'avv. RASCHI BARBARA
ricorrente
CONTRO
(C.F. , difeso dall'avv. LUANI CP_1 C.F._2
DONATA, elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN GIORGIO 16 46051
SAN GIORGIO BIGARELLLO presso lo studio dell'avv. LUANI DONATA
convenuto
E CON L'INTERVENTO DI
intervenuto avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 30/04/2025 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per “In via preliminare Parte_1
- dichiarare l'inammissibilità della memoria 473 bis 17, II comma c.p.c. nella parte in cui prende posizione su quanto esposto nella memoria 473 bis 17,
comma I c.p.c. dalla scrivente difesa, per violazione del disposto dell'articolo
473 bis 17, II comma c.p.c.;
Nel merito
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 27 maggio 2006 in Roncoferraro (MN), iscritto nel registro degli atti del matrimonio del detto Comune al n. 14 Parte 2 Serie A Uff. 1 anno
2006, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- statuire l'affidamento dei minori figli in capo ad entrambi i genitori o nella forma ritenuta più confacente al loro interesse, con il mantenimento del collocamento prevalente e residenza presso la madre;
- statuire le seguenti modalità di visita padre – figlio : Per_1
- I° settimana:
pagina 2 di 24 Il martedì dall'uscita da scuola (o comunque dalle ore 16,00 presso la madre) fino al mercoledì mattina quando ivi l'accompagnerà (o, durante i periodi extrascolastici, dalla madre);
dal venerdì dall'uscita da scuola (o comunque dalle ore 16,00 presso la madre)
fino alla domenica sera alle ore 21,30 quando lo accompagnerà dalla madre;
- II° settimana:
Il martedì dall'uscita da scuola (o comunque dalle ore 16,00 presso la madre) fino al mercoledì mattina quando ivi l'accompagnerà (o, durante i periodi extrascolastici, presso la madre);
il venerdì dall'uscita da scuola (o comunque dalle ore 16,00 presso la madre) alle ore 21,30 quando l'accompagnerà dalla madre;
- durante le vacanze natalizie trascorrerà 7 giorni consecutivi con la Per_1
madre e 7 giorni consecutivi con il padre;
- durante le vacanze pasquali trascorrerà 3 giorni consecutivi con la Per_1
madre e 3 giorni consecutivi con il padre;
- durante le vacanze estive il padre trascorrerà con 3 settimane, anche Per_1
non consecutive, di cui almeno una nel mese di giugno e almeno un'altra nel mese di agosto;
con previsione che il tempo di permanenza di in detti Per_1
periodi con il padre non possa essere inferiore a 7 giorni consecutivi;
la madre trascorrerà con i figli, come di consuetudine, il mese di luglio a Lido Adriano,
con diritto del padre di vedere secondo le modalità di visita ordinarie Per_1
sopra indicate;
- statuire che le visite padre – figlia si svolgeranno liberamente, con il consenso della minore;
pagina 3 di 24 - statuire il contributo al mantenimento dei figli minori in capo al padre nella misura di euro 648,00 mensili (somma oggi corrisposta), o nella diversa maggiore somma ritenuta congrua, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT;
- confermare che l'assegno unico e universale verrà percepito integralmente dalla madre, sig.ra Parte_1
- confermare la suddivisione delle spese straordinarie così come previste e regolamentate in sede di separazione e della mensa scolastica di , così Per_1
come statuito in sede di separazione al punto 5 del ricorso congiunto, nella misura del 50% in capo a ciascun genitore di seguito riportate:
sono a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero le spese relative alla mensa scolastica di Per_1
e le seguenti spese straordinarie:
A) SPESE MEDICHE: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b)
cure dentistiche, ortodentiche presso strutture pubbliche e/o private;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
B) SPESE SCOLASTICHE: a) tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie o facoltative richieste dall'istituto) alla scuola primaria, alla scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti pagina 4 di 24 pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
C) SPESE EXTRASCOLASTICHE: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) ricariche telefoniche;
d)
un'attività sportiva o ludica per figlio e relative attrezzature e abbigliamento;
D) SPESE DI ALTRA NATURA STRAORDINARIA: lezione di scuola guida
(teoria e pratica) e costi amministrativi connessi al conseguimento della patente di guida;
sono a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, previo accordo:
A) SPESE MEDICHE: a) cure oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Nazionale e non effettuati tramite lo stesso;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
B) SPESE SCOLASTICHE a) tasse di iscrizione alla scuola primaria, media e superiore e all'università imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e)
alloggio presso la sede universitaria;
C) SPESE EXTRASCOLASTICHE a) corsi di istruzione, attività sportive,
ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento oltre quelle indicate al precedente punto C) – d); b) viaggi e vacanze;
D) ALTRE SPESE DI NATURA STRAORDINARIA: a titolo esemplificativo, ma,
non esaustivo, per l'acquisto di computer, telefono cellulare, motorino e pagina 5 di 24 autovettura e annessi costi (a titolo esemplificativo bollo auto/motorino,
assicurazione auto/motorino, passaggi di proprietà, carburante).
Per tutte le sopra indicate spese che richiedono il preventivo accordo, il genitore che propone la spesa dovrà inviare una richiesta scritta all'altro, indicando la tipologia di spesa e l'esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire, sempre per iscritto, motivato dissenso entro 10 giorni dalla richiesta. In difetto di risposta entro il suddetto termine, la spesa si intenderà autorizzata dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento l'esborso; in caso di diniego motivato di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.
In via istruttoria
Si insiste nella richiesta ex articolo 210 c.p.c. di ordinare al sig. CP_1
la produzione degli estratti conto dei rapporti finanziari in capo al medesimo relativi agli ultimi 3 anni. Ciò in quanto la produzione del doc. n. 61 non è
esaustiva e non conforme ai versamenti periodici effettuati dal medesimo a titolo di “investimento in fondi comuni”, risultanti dall'estratto conto in Intesa San
Paolo (doc. all. n. 56).
Rimette alla decisione del Giudice la produzione aggiornata degli estratti dei conti corrente e delle dichiarazioni dei redditi delle parti.
Si insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova sulle seguenti circostanze:
pagina 6 di 24 1.“vero che il sig. nel periodo settembre – ottobre 2023, ha CP_1
accompagnato e ripreso la figlia al corso di pattinaggio da Lei Persona_2
tenuto?”
Si indica quale testimone sulla circostanza la sig.ra in Mantova, Testimone_1
insegnante di pattinaggio di . Per_2
2. “vero che il sig. nel periodo settembre 2022 - dicembre 2023, CP_1
ha accompagnato e ripreso il figlio al corso di karate da Lei Persona_3
tenuto?”
Si indica quale testimone sulla circostanza la sig.ra in Testimone_2
Mantova, allenatrice di karate di Persona_3
3. “vero che il sig. nel periodo settembre 2021 – ad oggi ha CP_1
accompagnato il figlio a scuola e lo ha ripreso al termine delle Per_1
lezioni?”
4. “vero che il sig. nel periodo settembre 2021 – ad oggi ha CP_1
partecipato ai colloqui insegnati – genitori relativamente al figlio Per_3
”
[...]
Si indicano quali testimoni sulle circostanze di cui ai capitoli 3 e 4 le signore e in Mantova, maestre di Testimone_3 Testimone_4 Persona_3
5. “vero che l'incontro padre e figlia del 13 dicembre 2023 è stato da Lei proposto a agli inizi del dicembre 2023?” Per_2
Si indica quale testimone sulla circostanza la dott.ssa psicologa, in Tes_5
Mantova.
pagina 7 di 24 6. “vero che nel pomeriggio del 2 settembre 2023, sino alle ore 19,30 circa, Lei
si è occupata della custodia di , figlio del sig. presso Per_1 CP_1
l'appartamento del medesimo, sito in viale Risorgimento n. 36 a Mantova?”
Si indica quale testimone sulla circostanza la sig.ra in Mantova. Testimone_6
Rispetto a detto capitolo si chiede che il Giudice ordini al sig. di CP_1
fornire il nominativo della persona che si è occupato del minore figlio in detta data, qualora diverso dalla sig.ra visto che in sede di Testimone_6
costituzione riferisce solo che il minore era sotto la custodia dei vicini.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa”
- per “in prima istanza ed a parziale modifica delle CP_1
conclusioni illustrate nei precedenti atti con riguardo al diritto di visita del padre ai figli, che il Tribunale di Mantova voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e CP_1
in data 27 maggio 2006, iscritto nel registro degli atti di Parte_1
matrimonio del detto Comune al n 14 Parte 2 Serie A Uff 1 anno 2006,
ordinando all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza ed ulteriori incombenze di legge, alle seguenti condizioni:
1)i figli minori e vengano affidati ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_1
collocazione prevalente e residenza presso la madre. Le decisioni più importanti relative all'educazione, alla formazione scolastica e religiosa ed alla salute dei minori saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori;
mentre le scelte di ordinaria amministrazione saranno assunte separatamente da ciascun genitore nei periodi di tempo in cui i figli si troveranno presso ciascuno di essi. pagina 8 di 24 2)disporsi che, per quanto attiene ai diritti di cura e visita del padre, il medesimo abbia il diritto di tenere con sé i minori a settimane alternate come segue:
I° settimana: il lunedì dalle ore 18,30, quando li prenderà a casa della madre,
sino alla mattina successiva, quando li accompagnerà a scuola, dal venerdì
dalle ore 18,30, quando li prenderà presso la casa materna sino al Lunedì
mattina, quando li riaccompagnerà a scuola;
II° settimana: il martedì dalle ore 18,30, quando li prenderà a casa della madre,
sino alla mattina successiva, quando li accompagnerà a scuola, ed il venerdì
dalle ore 18,30 alle ore 21,00, prendendoli e riaccompagnandoli presso la casa materna;
rispetto il pomeriggio di venerdì disporsi che la sig.ra Parte_1
possa trattenere i figli con sé nel caso in cui voglia trascorrere con i
[...]
medesimi il seguente fine settimana fuori porta. In tal caso la sig.ra Parte_1
dovrà comunicare almeno 3 giorni prima al padre detta volontà.
[...]
Disporsi che vengano fatti salvi diversi accordi tra le parti e si tenga conto dei desideri, della volontà, oltre che degli impegni scolastici od extrascolastici di e . Per_2 Per_1
Per quanto attiene alle vacanze estive, disporsi che il padre abbia diritto di trascorrere con i figli minori un periodo di 15 giorni anche non continuativo.
Disporsi che, durante il mese di luglio, quando i minori saranno a Lido Adriano
con la madre, come di consuetudine, il padre possa ivi vederli e tenerli con sé
secondo i tempi e modalità di cui alle condizioni di visita sopra indicate,
compatibilmente con gli impegni lavorativi del Sig. e fatta salva la CP_1
possibilità di giungere ad un accordo diverso. Nei fine settimana ed il lunedì di pagina 9 di 24 sua spettanza, disporsi che i minori trascorrano le notti presso la madre salvo diversa comunicazione da parte del padre.
I periodi delle vacanze estive vengano concordati tra i genitori entro il 31
maggio di ogni anno.
Per quanto attiene alle vacanze natalizie e pasquali, disporsi che i giorni vengano equamente suddivisi tra i genitori, fermo che il padre terrà con sé, ogni anno, i figli i giorni della Santa Vigilia e per il pranzo di Natale e la madre la cena di Natale e il giorno di Santo Stefano, come da consuetudine familiare;
il giorno del Capodanno venga alternato di anno in anno così come la Santa
Pasqua ed il lunedì dell'Angelo.
3) A titolo di concorso nel mantenimento di e , disporsi che il Per_2 Per_1
sig. corrisponda, da febbraio 2024 alla sig.ra la CP_1 Parte_1
somma mensile complessiva di € 600,00= (euro seicento/00) a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli (quindi € 300,00 per ciascun figlio) entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla sig.ra Parte_1
4) Disporsi che siano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%
ciascuno le spese straordinarie come individuate dal Tribunale di Mantova e secondo le modalità dallo stesso stabilite;
5) disporsi che l'assegno unico venga ripartito tra le parti nella misura del 50%
ciascuno;
6) dichiararsi che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
7) Con il favore si spese e compensi di causa;
pagina 10 di 24 in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra riportate in ordine al diritto di visita, il Sig si riporta CP_1
alle conclusioni illustrate nei propri precedenti atti e nel complesso, pertanto,
chiede che il Tribunale di Mantova voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e CP_1 Parte_1
in data 27 maggio 2006, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
detto Comune al n 14 Parte 2 Serie A Uff 1 anno 2006, ordinando all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza ed ulteriori incombenze di legge, alle seguenti condizioni:
1)i figli minori e vengano affidati ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_1
collocazione prevalente e residenza presso la madre. Le decisioni più importanti relative all'educazione, alla formazione scolastica e religiosa ed alla salute dei minori saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori;
mentre le scelte di ordinaria amministrazione saranno assunte separatamente da ciascun genitore nei periodi di tempo in cui i figli si troveranno presso ciascuno di essi.
2) disporsi che, per quanto attiene ai diritti di cura e visita del padre, il medesimo abbia il diritto di tenere con sé i minori a settimane alternate come segue:
I° settimana: il lunedì dalle ore 18,30, quando li prenderà a casa della madre,
sino alla mattina successiva, quando li accompagnerà a scuola, dal venerdì
dalle ore 18,30, quando li prenderà presso la casa materna sino alla domenica sera alle ore 21,00, quando li riaccompagnerà a casa della madre;
pagina 11 di 24 II° settimana: il martedì ed il venerdì dalle ore 18,30 alle ore 21,00, prendendoli e riaccompagnandoli presso la casa materna;
rispetto il pomeriggio di venerdì
disporsi che la sig.ra possa trattenere i figli con sé nel caso in Parte_1
cui voglia trascorrere con i medesimi il seguente fine settimana fuori porta. In
tal caso la sig.ra dovrà comunicare almeno 3 giorni prima al Parte_1
padre detta volontà.
Disporsi che vengano fatti salvi diversi accordi tra le parti e si tenga conto dei desideri, della volontà, oltre che degli impegni scolastici od extrascolastici di e . Per_2 Per_1
Per quanto attiene alle vacanze estive, disporsi che il padre abbia diritto di trascorrere con i figli minori un periodo di 15 giorni anche non continuativo.
Disporsi che, durante il mese di luglio, quando i minori saranno a Lido Adriano
con la madre, come di consuetudine, il padre possa ivi vederli e tenerli con sé
secondo i tempi e modalità di cui alle condizioni di visita sopra indicate,
compatibilmente con gli impegni lavorativi del Sig. e fatta salva la CP_1
possibilità di giungere ad un accordo diverso. Nei fine settimana ed il lunedì di sua spettanza, disporsi che i minori trascorrano le notti presso la madre salvo diversa comunicazione da parte del padre.
I periodi delle vacanze estive vengano concordati tra i genitori entro il 31
maggio di ogni anno.
Per quanto attiene alle vacanze natalizie e pasquali, disporsi che i giorni vengano equamente suddivisi tra i genitori, fermo che il padre terrà con sé, ogni anno, i figli i giorni della Santa Vigilia e per il pranzo di Natale e la madre la cena di Natale e il giorno di Santo Stefano, come da consuetudine familiare;
il pagina 12 di 24 giorno del Capodanno venga alternato di anno in anno così come la Santa
Pasqua ed il lunedì dell'Angelo.
3) A titolo di concorso nel mantenimento di e , disporsi che il Per_2 Per_1
sig. corrisponda, da febbraio 2024 alla sig.ra la CP_1 Parte_1
somma mensile complessiva di € 600,00= (euro seicento/00) a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli (quindi € 300,00 per ciascun figlio) entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla sig.ra Parte_1
4) Disporsi che siano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%
ciascuno le spese straordinarie come individuate dal Tribunale di Mantova e secondo le modalità dallo stesso stabilite;
5) disporsi che l'assegno unico venga ripartito tra le parti nella misura del 50%
ciascuno;
6) dichiararsi che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
7) Con il favore di spese e compensi di causa.
In ogni caso, in via istruttoria: si chiede che venga ammesso l'interrogatorio formale della Signora sulle seguenti circostanze: Parte_1
A) “Vero che, alla comunicazione di di essere rimasta senza reggiseno Per_2
nero, Lei rispondeva alla figlia “Non so come aiutarti, o ti fai accompagnare al volo dalla nonna a casa o non saprei. Non da papà in casa! Lo sai che è
tassativo! Solo con la nonna”?
B) “Vero che Lei, alla frase di “papà mi rompe le scatole perché non lo Per_2
sblocco su Insta” Le ha risposto “Fregatene altamente”?” pagina 13 di 24 C) “Vero che, alla frase di “ho chiamato papà e l'ho insultato”, Lei Per_2
rispondeva alla ragazza “fatto bene”?”
D) “Vero che Lei ha chiesto a “per caso ti ha chiamata papà e sa che Per_2
io non sono a casa?” e che, alla risposta di “Mi sta chiamando papà, Per_2
che faccio mamma, non rispondo” Lei ha detto alla figlia “Non rispondere?”
E) “Vero che Lei ha detto a “sei inaffidabile come tuo padre con gli Per_2
orari?”
F) “Vero che Lei ha detto a “Non scassare o cazzo come tu pare?” Per_2
G) “Vero che Lei ha mostrato a il contenuto delle conversazioni Per_2
avvenute tra Lei ed il Sig di cui ai Docc 6, 7 e 8 di parte convenuta che CP_1
si rammostrano?”
H) “Vero che Lei ha detto a “proprio tutto dovete dire a papà? Non si Per_2
poteva evitare la questione pizza di stasera?”
I) “Vero che Lei, a fronte della comunicazione del Sig che avrebbe CP_1
portato a casa i ragazzi alle 19 per farsi la doccia, ha riferito la circostanza a dicendole “ovviamente lui sa che è no! Ti chiedo gentilmente di Per_2
sostenermi in questo, grazie”?”
L) “Vero che alla frase di “papà era nervoso stasera mamma mia”, Lei Per_2
ha risposto “perché, ci sono volte in cui non è nervoso?”
M) “Vero che Lei ha detto a “Tuo padre faceva uguale, il torto è Per_2
sempre degli altri, si chiama manipolazione. E poi un bel “come vuoi” per far vedere che il leone sono gli altri e lui è l'agnellino”?
pagina 14 di 24 N) “Vero che, quando l'ha informata del fatto che il Sig non le Per_2 CP_1
avrebbe consentito di andare a dormire dall'amica Lei le ha risposto, Per_4
riferendosi al padre “lo sai che non ascolta nessuno”?”
O) “Vero che, quando l'ha informata del fatto che stava litigando col Per_2
padre a causa del suo diniego a farla dormire dall'amica Lei ha risposto Per_4
alla figlia “Insisti controbattendo ad ogni sua scusa con una soluzione intelligente. Se ha risposto ancora no chiedigli le motivazioni specifiche. Fagli
domande specifiche, serrate, che richiedono risposte circostanziate e digli che se
è no deve spiegare le motivazioni”?”
Si chiede che vengano accolti i seguenti capitoli di prova, indicando quale teste la Signora residente in [...]
Magellano n 118:
1)“Vero che, in occasione di un incontro avvenuto col Sig Lei ha detto CP_1
“non oso pensare a come ha fatto a infilarsi a letto con i piedi che Per_2
hanno toccato quel pavimento”?
2) “Vero che, nel momento del Suo ingresso nell'immobile sito in Porto
Mantovano (MN), via Magellano n 118, Lei ha avuto modo di riscontrare un ambiente non pulito e mal conservato, come dichiarato nella missiva che si rammostra quale documento n 41 di parte convenuta?”
Si chiede anche che vengano ammessi i seguenti capitoli di prova, indicando quali teste presso ASD Scuola Pattinaggio Artistico Mantova, Testimone_8
Viale Valle d'Aosta 16/18 Lunetta, AS (MN) e presso ASD Tes_9
Castellana Pattinaggio viale Prof B Ubertini n 141, Castel Goffredo (MN):
pagina 15 di 24 3)”Vero che durante il periodo in cui ha frequentato la scuola Persona_2
di pattinaggio il padre l'ha portata o l'ha prelevata dal luogo CP_1
degli allenamenti?”
Si chiede che il Giudice voglia ordinare alla Signora ai sensi Pt_1
dell'articolo 210 cpc, l'esibizione e/o produzione in giudizio delle conversazioni scritte avvenute via Whatsapp tra la stessa e (eventualmente Persona_2
sotto forma di screenshot o secondo le modalità che Codesto Ill.mo Tribunale
riterrà opportuno) nel periodo compreso tra il giorno 1 febbraio 2022 ed il 30
settembre 2023”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento e conferma del provvedimento dell'autorità giudiziaria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente si è rivolta al Tribunale per ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio dal marito . CP_1
Ha rassegnato quindi le conclusioni di cui in epigrafe.
Il convenuto nel costituirsi ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo l'affido condiviso con collocamento presso la madre e svolgendo richieste volte alla riduzione del contributo al mantenimento dei figli ed a una diversa distribuzione dei tempi di visita.
La causa è stata istruita mediante CTU.
Sussistono tutti i presupposti previsti dagli artt. 2 e 3, n. 2 lettera b) della legge
1° dicembre 1970 n. 898, come modificati dall'art. 5 legge 6 marzo 1987, n. 74
nonché da ultimo dall'art. 1 della legge n. 55/2015. pagina 16 di 24 Invero, ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 898/1970 la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 numero 2 lett. b) della cit. legge 898/70, come modificato dalla legge 6
maggio 2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può essere domandata da uno dei coniugi nei casi in cui: “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è
intervenuta la separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso di specie, lo stato di separazione tra i coniugi risulta dimostrato dal decreto di omologa della separazione consensuale emesso dal Tribunale di
Mantova/dalla sentenza di separazione intercorsa tra le parti.
Inoltre, le reciproche allegazioni delle parti, le quali hanno confermato di non aver più ripreso la convivenza coniugale, denotano l'irreversibile impossibilità
della ricostruzione spirituale e materiale della comunione matrimoniale e la pagina 17 di 24 protrazione ininterrotta dello stato di separazione da oltre sei/dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
La domanda concorde di cessazione degli effetti civili va quindi accolta.
Quanto alle ulteriori richieste si osserva che entrambe le parti chiedono l'affido dei figli, minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, sia condiviso con collocamento presso l'abitazione della madre e non emergono elementi per disporre un affido esclusivo visto che anche la CTU conclude per questa forma di affidamento che va quindi disposto in conformità a quanto richiesto dalle parti.
Le parti sono economicamente autosufficienti e quindi non vi è alcun motivo per valutare un assegno di mantenimento per le parti.
Quanto ai figli si deve rilevare come in sede di separazione consensuale, le parti concordarono un assegno di euro 300 per figlio per complessivi 600 euro.
A seguito di successivi aggiornamenti ISTAT l'importo ha oggi raggiunto la somma di circa euro 648 e non vi è motivo per modificare l'importo visto che nelle conclusioni entrambe le parti chiedono di stabilire l'importo dell'assegno in euro 600 mensili il cui aggiornamento agli indici ISTAT proseguirà così come previsto fin dal ricorso per separazione congiunta del dicembre 2021 e quindi con decorrenza dal giugno 2023 dopo un anno da quando tale importo è stato fatto decorrere (giugno 2022).
Come disposto in corso di causa il pagamento avverrà entro il giorno 15 di ogni mese.
pagina 18 di 24 Quanto alla questione dell'attribuzione dell'assegno unico, previsto nella misura del 100% a favore della madre in sede di separazione consensuale, non emergono elementi per modificare tale ripartizione.
Rispetto a quanto previsto in sede di separazione è emerso che nel corso del tempo il rapporto tra il padre e la figlia sono molto peggiorati a causa di Per_2
una serie di condotte tenute dal padre da lui pacificamente ammesse.
Il percorso di riavvicinamento appare ancora lungo anche se sembra lentamente avviarsi ad un rapporto più equilibrato. Questo porta con sé, tuttavia, che la figlia si trovi a trascorrere con la madre la quasi totalità del tempo mensile e Per_2
questo indubbiamente incide negativamente sui costi diretti ed indiretti che i genitori sopportano così che l'attribuzione del 100% dell'assegno unico alla madre serve anche per compensare il maggior tempo di custodia dei figli, anche a causa del lavoro del padre che a suo dire lo porta per molto tempo lontano da
Mantova.
In tal senso è bene ricordare quanto ha recentemente statuito anche Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 4672 del 22/02/2025 secondo cui “In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore”.
Va rilevato come in sede di separazione le parti avessero concordato un regime di suddivisione delle spese straordinarie leggermente diverso rispetto a quanto prevede il Protocollo del Tribunale di Mantova quanto per esempio alle spese della mensa scolastica che venivano divise al 50%.
pagina 19 di 24 In questo giudizio le parti non hanno raggiunto un accordo in tal senso e quindi andrà applicato il Protocollo del Tribunale di Mantova del 2024.
Questo porterebbe ad un maggior aggravio di spese rispetto al procedimento di separazione che sommato all'effetto della divisione dell'Assegno unico, a differenza di quanto avvenuto in sede di separazione imporrebbe di aumentare l'importo dell'assegno di mantenimento per i figli a fronte della evidente disparità economica dei redditi delle parti.
Invece di operare in tal senso, appare più agevole far leva sulla distribuzione dell'assegno unico che già per legge finirà con il crescere dell'età anagrafica dei figli così da adeguarsi automaticamente alla riduzione delle spese connesse agli esborsi straordinari legati per esempio alla mensa scolastica che appare essere l'oggetto del contendere sul punto di spese straordinarie.
Non possono invece trovare alcuna considerazione da parte del Tribunale le nuove spese che il convenuto ha esposto in comparsa conclusionale: “in data 14
marzo 2025 il Signor ha provveduto a sottoscrivere un contratto per CP_1
l'acquisto di una casa d'abitazione contestualmente ad un contratto di mutuo per la somma complessiva di euro 145.000,00 e che vede la corresponsione di una rata mensile di euro 687,55 (Docc 62 e 63); a tali documenti si aggiungano quello relativo al finanziamento dell'importo di euro 1.600,00 contratto da Agos spa per l'acquisto della lavasciuga e che prevede l'esborso della cifra mensile di euro 147,99 (Doc 64) e quello relativo al finanziamento ottenuto da Findomestic
spa per l'acquisto dei mobili di casa dell'importo di euro 33.897,60 a fronte di una rata di euro 706,20 (Doc 65)”.
pagina 20 di 24 Va infatti osservato che allorquando la parte si è assunta questi nuovi oneri finanziari era già da tempo onerato dell'obbligo di corrispondere alla ricorrente l'assegno per il mantenimento dei figli e quindi se la parte ciononostante si è
assunta nuovi oneri lo avrà fatto perché ritiene queste nuove spese compatibili con il suo reddito perché sarebbe illegittimo che la parte decida di acquistare un immobile se non se lo può permettere e lo faccia a scapito del mantenimento della prole.
Parimenti appare del tutto irrilevante decidere sulla istanza di inammissibilità
svolta dalla ricorrente di una delle memorie istruttorie, vista la totale irrilevanza ai fini del decidere di quella memoria anche perché destinata a precisare le istanze dimesse in atti.
Quanto al diritto di visita del padre, con la figlia anche alla luce dei Per_2
rapporti attualmente in essere ed all'età della figlia (ormai quasi diciassettenne a settembre 2025), le parti vanno lasciate libere di accordarsi sui tempi di visita visto che neppure la CTU ha ritenuto proficuo imporre tempi di visita rigidi.
Quanto al minore non sono emersi motivi per modificare i tempi di Per_1
visita per come concordati in sede di separazione consensuale.
Laddove occasionalmente si verificassero difficoltà in relazione ai tempi di lavoro di uno o di entrambi i genitori, le parti potranno liberamente concordare modifiche ai tempi di visita in base alle contingenti esigenze.
Le spese per la CTU vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti in via solidale.
Considerata la reciproca parziale soccombenza rispetto alle domande iniziali, le spese di questo giudizio vanno interamente compensate tra le parti. pagina 21 di 24
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civile del matrimonio dei coniugi;
2) Dispone l'affidamento dei figli, minori in forma condivisa a favore di entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
3) Pone a carico di (C.F. CP_1 C.F._2
l'obbligo di versare entro il 15 di ogni mese a favore di Parte_1
(C.F. ) un contributo per il mantenimento dei figli pari ad C.F._1
euro 600 mensile, decorrente dal giugno 2022, rivalutabile annualmente agli indici ISTAT con primo aggiornamento a giugno 2023;
4) L'assegno unico verrà percepito al 100% a favore di Parte_1
C.F. );
[...] C.F._1
5) Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Mantova del 2024;
6) Dispone che il padre concorderà direttamente con la figlia i suoi Per_2
tempi di visita, mentre con il figlio si confermano i tempi di visita Per_1
stabiliti in sede di separazione consensuale ovvero: “I° settimana: il lunedì dalle ore 18,30, quando li prenderà a casa della madre, sino alla mattina successiva,
quando li accompagnerà a scuola, dal venerdì dalle ore 18,30, quando li prenderà presso la casa materna sino alla domenica sera alle ore 21,00, quando li riaccompagnerà a casa della madre;
pagina 22 di 24 II° settimana: il martedì ed il venerdì dalle ore 18,30 alle ore 21,00, prendendoli e riaccompagnandoli presso la casa materna;
rispetto il pomeriggio di venerdì i genitori concordano che la sig.ra potrà trattenere i figli con sè Parte_1
nel caso in cui voglia trascorrere con i medesimi il seguente fine settimana fuori porta. In tal caso la sig.ra dovrà comunicare almeno 3 giorni Parte_1
prima al padre detta volontà.
Per quanto attiene alle vacanze estive, il padre avrà diritto di trascorrere con i figli minori un periodo di 15 giorni, di cui una settimana nel mese di agosto e l'altra nel mese di giugno o nella prima settimana del mese di luglio. Durante il mese di luglio, quando i minori saranno a Lido Adriano con la madre, come di consuetudine, il padre potrà ivi vederli e tenerli con sé secondo i tempi e modalità di cui alle condizioni di visita sopra indicate, compatibilmente con gli impegni lavorativi del e fatta salva la possibilità di giungere ad un CP_1
accordo diverso. Nei fine settimana ed il lunedì di sua spettanza i minori trascorreranno le notti presso la madre salvo diversa comunicazione da parte del padre. I periodi delle vacanze estive dovranno essere concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Per quanto attiene alle vacanze natalizie e pasquali, i giorni verranno equamente suddivisi tra i genitori, fermo che il padre terrà con sé, ogni anno, i figli i giorni della Santa Vigilia e per il pranzo di Natale e la madre la cena di Natale e il giorno di Santo Stefano, come da consuetudine familiare;
il giorno del Capodanno verrà alternato di anno in anno così come la Santa Pasqua ed il lunedì dell'Angelo. Sono sempre salvi i diversi accordi tra i genitori”;
7) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RONCOFERRARO (MN), pagina 23 di 24 di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 14
Parte 2 Serie A Uff. 1 dell'anno 2006);
8) Pone in via definitiva le spese di C.T.U. a carico delle parti al 50%;
9) Spese compensate;
Così deciso in Mantova, il 08/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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