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Sentenza 22 maggio 2024
Sentenza 22 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 22/05/2024, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2024 |
Testo completo
R. N. V. G. 1288/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott. Laura Di Lauro Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. R.G. 1288/ 2024 promossa da:
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 trambi r l'Avv. Elis ti nello C.F._2
in Cormons, Via Udine 4;
Oggetto: Separazione congiunta
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti: Voglia il Tribunale di Gorizia:
1) pronunciare la separazione personale dei sigg.ri e;
Parte_1 Pt_2 Parte_2 Per_
2) disporre che la figlia minore venga affidata alle cure di entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, con collocazione paritaria e alternata presso entrambi i genitori, a seconda delle esigenze lavorative degli stessi;
3) prendere atto che la figlia manterrà la residenza con il padre nella ex casa familiare sita a Romans d'Isonzo, via Pradigoi n. 16/3, in comproprietà tra i ricorrenti;
4) la figlia, di regola, starà con il padre nelle giornate in cui questi ha il riposo (circa due/tre giorni consecutivi) e con la madre i successivi due/tre giorni, come meglio precisato nel piano genitoriale che si acclude e che forma parte integrante del presente atto;
5) disporre che ciascun genitore si occupi del mantenimento diretto della minore quando permarrà presso di lui;
6) disporre che i genitori concorrano nella misura del 50% alle spese straordinarie, facendo riferimento all' Organizzazione_1
– Sezione di Gorizia;
[...]
7) disporre che l'Assegno Unico venga percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
8) disporre che le detrazioni vengano suddivise al 50% tra i genitori;
9) prendere atto che i coniugi nulla chiedono a titolo di mantenimento reciproco;
1 10) prendere atto che, fatto salvo quanto previsto nel presente atto, le parti hanno dichiarato di aver definito ogni questione tra di loro intercorrente e di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altro, dandosi altresì reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2 M o degli Atti di Matrimonio del Comune di SS (anno 2014, n. 3, parte II, serie A).
Dall'unione coniugale è nata la figlia (n. il 28/08/2015 a Palmanova) Persona_2
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 28/03/2024, hanno dato atto come siano emerse divergenze insanabili tali da rendere insopportabile la prosecuzione della convivenza e hanno chiesto che il Tribunale omologasse le condizioni di separazione alle condizioni riportate in epigrafe;
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno manifestato la loro volontà di ottenere pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. Con ordinanza del 19/04/2024 il Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati, rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c il quale ha espresso parere favorevole.
2. La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per l'accoglimento del ricorso attesa che la manifesta volontà dei coniugi di non volersi riconciliare riprova come sia divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, alla luce delle capacità economiche e patrimoniali delle parti emergenti dalla documentazione prodotta, valuta tali condizioni corrispondenti all'interesse educativo, affettivo e materiale della figlia stima sussistenti Per_3 i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Il Tribunale recepisce le ulteriori condizioni in quanto non contrastanti con alcuna norma imperativa.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti, dell'età della minore e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili stante la natura consensuale del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
Omologa la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2 condizioni stabilite dalle parti, come indicate in ep int
Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SS perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Nulla sulle spese di lite
Così deciso in Gorizia, il 16/05/2024
Il Presidente
(Dott. Riccardo Merluzzi)
Il Giudice Relatore
(Dott. Stefano Bergonzi)
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott. Laura Di Lauro Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. R.G. 1288/ 2024 promossa da:
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 trambi r l'Avv. Elis ti nello C.F._2
in Cormons, Via Udine 4;
Oggetto: Separazione congiunta
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti: Voglia il Tribunale di Gorizia:
1) pronunciare la separazione personale dei sigg.ri e;
Parte_1 Pt_2 Parte_2 Per_
2) disporre che la figlia minore venga affidata alle cure di entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, con collocazione paritaria e alternata presso entrambi i genitori, a seconda delle esigenze lavorative degli stessi;
3) prendere atto che la figlia manterrà la residenza con il padre nella ex casa familiare sita a Romans d'Isonzo, via Pradigoi n. 16/3, in comproprietà tra i ricorrenti;
4) la figlia, di regola, starà con il padre nelle giornate in cui questi ha il riposo (circa due/tre giorni consecutivi) e con la madre i successivi due/tre giorni, come meglio precisato nel piano genitoriale che si acclude e che forma parte integrante del presente atto;
5) disporre che ciascun genitore si occupi del mantenimento diretto della minore quando permarrà presso di lui;
6) disporre che i genitori concorrano nella misura del 50% alle spese straordinarie, facendo riferimento all' Organizzazione_1
– Sezione di Gorizia;
[...]
7) disporre che l'Assegno Unico venga percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
8) disporre che le detrazioni vengano suddivise al 50% tra i genitori;
9) prendere atto che i coniugi nulla chiedono a titolo di mantenimento reciproco;
1 10) prendere atto che, fatto salvo quanto previsto nel presente atto, le parti hanno dichiarato di aver definito ogni questione tra di loro intercorrente e di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altro, dandosi altresì reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2 M o degli Atti di Matrimonio del Comune di SS (anno 2014, n. 3, parte II, serie A).
Dall'unione coniugale è nata la figlia (n. il 28/08/2015 a Palmanova) Persona_2
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 28/03/2024, hanno dato atto come siano emerse divergenze insanabili tali da rendere insopportabile la prosecuzione della convivenza e hanno chiesto che il Tribunale omologasse le condizioni di separazione alle condizioni riportate in epigrafe;
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno manifestato la loro volontà di ottenere pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. Con ordinanza del 19/04/2024 il Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati, rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c il quale ha espresso parere favorevole.
2. La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per l'accoglimento del ricorso attesa che la manifesta volontà dei coniugi di non volersi riconciliare riprova come sia divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, alla luce delle capacità economiche e patrimoniali delle parti emergenti dalla documentazione prodotta, valuta tali condizioni corrispondenti all'interesse educativo, affettivo e materiale della figlia stima sussistenti Per_3 i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Il Tribunale recepisce le ulteriori condizioni in quanto non contrastanti con alcuna norma imperativa.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti, dell'età della minore e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili stante la natura consensuale del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
Omologa la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2 condizioni stabilite dalle parti, come indicate in ep int
Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SS perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Nulla sulle spese di lite
Così deciso in Gorizia, il 16/05/2024
Il Presidente
(Dott. Riccardo Merluzzi)
Il Giudice Relatore
(Dott. Stefano Bergonzi)
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