Articolo 34 della Legge 28 luglio 1967, n. 641
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9 agosto 1967
Art. 34. (Programmi quinquennali per le opere della edilizia universitaria - Stanziamenti per gli esercizi finanziari dal 1967 al 1971)

Le opere edilizie necessarie alle esigenze delle stesse Universita' e altre istituzioni sono eseguite in base a programmi quinquennali secondo le norme contenute negli articoli 33 e 37.
Ai fini del primo programma quinquennale, negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e' stanziata la somma di lire 41 miliardi 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1967, 1968 e 1969 e di lire 42 miliardi 700 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1970 e 1971 per contributi a favore delle Universita' e delle altre istituzioni di cui all'articolo 42 della presente legge.
Entrata in vigore il 9 agosto 1967