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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/04/2025, n. 6316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6316 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1645-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Federico Salvati Presidente dott. Pietro Persico Giudice Relatore dott. Mario Tanferna Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento per reclamo ex artt. 178/308 c.p.c. iscritto al n. r.g. 1645-1/2024 promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Viale Rovereto 67 38122 Parte_1 C.F._1 Trento presso lo studio dell'Avv. Mario Giuliano dal quale è rappresentata e difesa come per mandato in atti -
RECLAMANTE/attrice
Contro
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Controparte_2 P.IVA_2 dello Stato e con la stessa elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 -
RECLAMATI/convenuti
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con tempestivo ricorso, datato 5-1-2025 e depositato il 9-1-2025, per reclamo ex artt. 178/308 c.p.c.
ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza datata 31-12-2024 con la quale il giudice Parte_1 monocratico dott. Pietro Persico della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Roma ha dichiarato ai sensi e per gli effetti dell'art. 307 terzo comma c.p.c. l'estinzione del processo civile R.G. n. 1645/2024, in quanto la parte attrice onerata non ha fornito la prova di aver integrato il contraddittorio, come in precedenza disposto dal giudice con provvedimento del 7-3-2024, nei confronti della
Repubblica Federale di Germania, ritenuta dal medesimo giudice istruttore monocratico litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c. nell'ambito del giudizio finalizzato ad accertare la responsabilità della Repubblica Federale di Germania per crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle milizie del pagina 1 di 2 Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale. Nel ricorso per reclamo a pag. 1 si riconosce che “il giudice ordinava a parte attrice l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Repubblica Federale di Germania”, e, a pag. 2 del ricorso per reclamo si afferma che “con il primo atto successivo alla costituzione del convenuto, le note di udienza del 17 dicembre ultimo scorso, si contestavano le eccezioni di controparte e si spiegavano le ragioni della mancata integrazione del contraddittorio”, essendo pertanto pacifica e palese la mancata integrazione del contraddittorio che parte reclamante ritiene, invece, non necessaria nel caso di specie. Nel termine concesso ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 178 c.p.c. non risultano depositate memorie dall'Avvocatura dello Stato per le parti convenute. In materia di reclamo al collegio in riferimento ad ordinanza emessa dal giudice istruttore che dichiara l'estinzione del processo, la Corte di Cassazione con Sentenza 17522/2015 ha avuto modo di puntualizzare che “… - secondo il costante insegnamento di questa Corte – l'ordinanza emanata dal tribunale in composizione monocratica, che dichiara l'estinzione del processo, è assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale, ed ai sensi dell'art. 308, co. 2, c.p.c., respinge il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del giudice istruttore. Tale provvedimento, pertanto, ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impugnato con l'appello”. Per quanto sopra argomentato, il reclamo proposto da avverso l'ordinanza di estinzione del processo R.G. n. 1645/2024 Parte_1 pronunciata in data 31-12-2024 dal giudice monocratico dott. Pietro Persico della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Roma, va dichiarato inammissibile, avendo detta ordinanza natura di sentenza impugnabile con l'appello. Considerati la novità della questione rispetto alla recente normativa di cui al D.L. 36/2022, la mancata allegazione di memoria dell'Avvocatura dello Stato in sede di reclamo, nonché la possibilità dell'appello, si reputano sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese del presente procedimento. Costituendo il suddetto reclamo un peculiare procedimento di impugnazione di ordinanza, sussistono le condizioni per l'applicazione nei confronti della parte reclamante dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il recupero del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo proposto ex art. 178 c.p.c. da . Spese compensate. Si Parte_1 dichiarano sussistenti le condizioni per l'applicazione nei confronti della parte reclamante dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il recupero del doppio del contributo unificato. Si comunichi.
Così deciso in Roma, dal suddetto Collegio all'esito della camera di Consiglio in data 24-4-2025.
Il giudice relatore
Dott. Pietro Persico
Il Presidente
Dott. Federico Salvati
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Federico Salvati Presidente dott. Pietro Persico Giudice Relatore dott. Mario Tanferna Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento per reclamo ex artt. 178/308 c.p.c. iscritto al n. r.g. 1645-1/2024 promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Viale Rovereto 67 38122 Parte_1 C.F._1 Trento presso lo studio dell'Avv. Mario Giuliano dal quale è rappresentata e difesa come per mandato in atti -
RECLAMANTE/attrice
Contro
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Controparte_2 P.IVA_2 dello Stato e con la stessa elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 -
RECLAMATI/convenuti
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con tempestivo ricorso, datato 5-1-2025 e depositato il 9-1-2025, per reclamo ex artt. 178/308 c.p.c.
ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza datata 31-12-2024 con la quale il giudice Parte_1 monocratico dott. Pietro Persico della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Roma ha dichiarato ai sensi e per gli effetti dell'art. 307 terzo comma c.p.c. l'estinzione del processo civile R.G. n. 1645/2024, in quanto la parte attrice onerata non ha fornito la prova di aver integrato il contraddittorio, come in precedenza disposto dal giudice con provvedimento del 7-3-2024, nei confronti della
Repubblica Federale di Germania, ritenuta dal medesimo giudice istruttore monocratico litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c. nell'ambito del giudizio finalizzato ad accertare la responsabilità della Repubblica Federale di Germania per crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle milizie del pagina 1 di 2 Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale. Nel ricorso per reclamo a pag. 1 si riconosce che “il giudice ordinava a parte attrice l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Repubblica Federale di Germania”, e, a pag. 2 del ricorso per reclamo si afferma che “con il primo atto successivo alla costituzione del convenuto, le note di udienza del 17 dicembre ultimo scorso, si contestavano le eccezioni di controparte e si spiegavano le ragioni della mancata integrazione del contraddittorio”, essendo pertanto pacifica e palese la mancata integrazione del contraddittorio che parte reclamante ritiene, invece, non necessaria nel caso di specie. Nel termine concesso ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 178 c.p.c. non risultano depositate memorie dall'Avvocatura dello Stato per le parti convenute. In materia di reclamo al collegio in riferimento ad ordinanza emessa dal giudice istruttore che dichiara l'estinzione del processo, la Corte di Cassazione con Sentenza 17522/2015 ha avuto modo di puntualizzare che “… - secondo il costante insegnamento di questa Corte – l'ordinanza emanata dal tribunale in composizione monocratica, che dichiara l'estinzione del processo, è assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale, ed ai sensi dell'art. 308, co. 2, c.p.c., respinge il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del giudice istruttore. Tale provvedimento, pertanto, ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impugnato con l'appello”. Per quanto sopra argomentato, il reclamo proposto da avverso l'ordinanza di estinzione del processo R.G. n. 1645/2024 Parte_1 pronunciata in data 31-12-2024 dal giudice monocratico dott. Pietro Persico della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Roma, va dichiarato inammissibile, avendo detta ordinanza natura di sentenza impugnabile con l'appello. Considerati la novità della questione rispetto alla recente normativa di cui al D.L. 36/2022, la mancata allegazione di memoria dell'Avvocatura dello Stato in sede di reclamo, nonché la possibilità dell'appello, si reputano sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese del presente procedimento. Costituendo il suddetto reclamo un peculiare procedimento di impugnazione di ordinanza, sussistono le condizioni per l'applicazione nei confronti della parte reclamante dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il recupero del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo proposto ex art. 178 c.p.c. da . Spese compensate. Si Parte_1 dichiarano sussistenti le condizioni per l'applicazione nei confronti della parte reclamante dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il recupero del doppio del contributo unificato. Si comunichi.
Così deciso in Roma, dal suddetto Collegio all'esito della camera di Consiglio in data 24-4-2025.
Il giudice relatore
Dott. Pietro Persico
Il Presidente
Dott. Federico Salvati
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