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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 23/01/2026, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 645/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente e Relatore
RI GIORGIO, Giudice
PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 3362/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS012A01508 2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 155/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 02/05/2025 all'Agenzia delle entrate (di seguito AE), qui inviato con PEC in data 30/05/2025 e iscritto al n. 3362/2025 R.G.R., Ricorrente_1
ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. TYS012A01508/2024 – periodo d'imposta 2018 – II.
DD. e I.V.A., per complessivi €.40.215,37=, notificato il 04/03/2025, con il quale l'AE aveva determinato, per l'anno d'imposta 2018, un maggior reddito di capitale pari a euro 60.566,00, assoggettandolo a imposta sostitutiva del 26%, con recupero di maggiore imposta, sanzioni e interessi, pari a complessivi euro 19.502,00.
La ricorrente deduceva l'infondatezza del recupero dell'imposta sostitutiva e l'illegittimità dell'atto per mancato esercizio del potere di autotutela, in quanto, con l'avviso di accertamento impugnato, l'AE aveva ritenuto che la rendita erogata dall'Società_1 (Società_1) Svizzera fosse assoggettabile alla aliquota del 26%, laddove le rendite erogate dall'Società_1 erano soggette a ritenuta unica del 5%, a mente del disposto dell'art. 76 della legge n. 413 del 30.12.1991, ratione temporis applicabile, il quale precede:
“Le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera
(Società_1), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia. Le rendite, giusta l'accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 386, non formano più oggetto di denuncia fiscale in
Italia”.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto, previa sospensione della sua efficacia esecutiva.
§2. Si costituiva in data 01/07/2025 l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo che la ricorrente aveva presentato:
• una prima dichiarazione dei redditi in data 22/07/2019;
• una seconda dichiarazione in data 26/02/2020, nella quale, al quadro RM12, indicava redditi di capitale esteri con codice Stato 71 (Svizzera), applicando l'aliquota del 5% e qualificando i proventi con causale “F”, assoggettandoli tuttavia a imposta sostitutiva del 26%;
• una terza dichiarazione integrativa in data 04/03/2024, con la quale modificava la causale del reddito da “F” a “I”, sostenendo che si trattasse di redditi di capitale di fonte estera non concorrenti alla formazione del reddito complessivo, soggetti all'aliquota del 5%.
A seguito di tale variazione, l'Ufficio Controlli dell'Ae, con invito ex art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 prot. n.
85021/2024 del 09/04/2024, notificato il 20/04/2024, richiedeva alla contribuente la produzione della documentazione idonea a dimostrare la natura dei redditi dichiarati e la correttezza giuridica della variazione operata.
La contribuente non ottemperava all'invito, limitandosi a rappresentare che l'errore dichiarativo era già stato oggetto di procedura CIVIS con conseguente sgravio, senza tuttavia produrre la documentazione richiesta.
Successivamente, in data 09/08/2024, l'Ufficio notificava lo schema di atto n. TYST210000335/2024; anche in tale occasione la ricorrente trasmetteva osservazioni meramente difensive, allegando nuovamente lo sgravio intervenuto, ma senza produrre i documenti sottesi alla qualificazione dei redditi.
Conseguentemente, l'Amministrazione finanziaria emetteva l'avviso di accertamento impugnato, ripristinando la causale “F” e recuperando la maggiore imposta.
§3. All'udienza in camera di consiglio del 06/10/2025, originariamente fissata ai sensi dell'art. 47 del d. lgs. n. 546/1992 per la trattazione dell'istanza di sospensione cautelare, alla presenza del rappresentante dell'Agenzia, la Corte – previo avviso ex art. 47-ter del d.lgs. n. 546/1992 – ha posto la causa in decisione.
§4. Sussistono i presupposti per definire la controversia ai sensi dell'art. 47-ter del d.lgs. n. 546/1992, sia perché il ricorso introduttivo è stato notificato dopo il 4 gennaio 2024 – ossia successivamente all'entrata in vigore di tale schema processuale semplificato di definizione della controversia (art. 4 d.lgs.
n. 220/2023) – sia in ragione della circostanza che sulle questioni giuridiche in esame si registrano consolidati orientamenti della Corte di cassazione che consentono di ritenere integrata la fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 47-ter del d.lgs. n. 546/1992.
§5. Il ricorso è infondato e va respinto.
§6. Il primo motivo, con cui si contesta la legittimità dell'accertamento, non ha pregio.
La tesi della ricorrente secondo cui l'intervenuto controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n.
600/1973 precluderebbe all'Ufficio l'esercizio di successivi poteri accertativi di natura sostanziale è priva di fondamento.
È principio consolidato che il controllo automatizzato ha natura meramente liquidatoria e formale, essendo volto alla verifica aritmetica e alla coerenza dei dati esposti in dichiarazione, mentre non comporta alcuna valutazione circa la spettanza delle agevolazioni o la corretta qualificazione giuridica dei redditi dichiarati. La Corte di Cassazione ha costantemente affermato che l'espletamento del controllo automatizzato o formale non preclude l'esercizio del potere di accertamento sostanziale nei termini di legge (Cass., sez. V, 21 giugno 2022, n. 20132; Cass., sez. V, 28 febbraio 2023, n. 5984; Cass., sez. V, 9 gennaio 2024, n. 615).
Nel caso di specie, l'avviso impugnato trova fondamento in un'attività accertativa distinta e autonoma, riconducibile all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973, diretta a verificare la corretta qualificazione fiscale dei redditi di capitale esteri dichiarati dalla contribuente.
§7. Quanto all'onere della prova e alla mancata collaborazione del contribuente, osserva la Corte che
è pacifico in giurisprudenza che il contribuente può emendare la dichiarazione dei redditi per correggere errori, anche in sede contenziosa;
tuttavia, grava su di lui l'onere di allegare e dimostrare l'errore e la corretta ricostruzione del presupposto impositivo (Cass., sez. V, 30 novembre 2022, n. 35282; Cass., sez.
V, 7 marzo 2023, n. 6896).
Nel caso in esame, la contribuente non ha assolto tale onere, avendo omesso di produrre la documentazione richiesta dall'Ufficio, nonostante il rituale invito ex art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e la successiva comunicazione dello schema di atto. In particolare, non può giovare alla tesi della ricorrente la produzione in giudizio della certificazione datata 18/07/2022, con cui il Dipartimento delle Finanze della
Confederazione Svizzera attesta di aver versato a Ricorrente_1 per l'anno 2016 (diverso da quello in contestazione), la somma complessiva di CHF 21.528.
Ai sensi dell'art. 32, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, le notizie, i dati e i documenti non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Amministrazione finanziaria non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente né in sede amministrativa né in sede contenziosa. La Corte di Cassazione ha ribadito che tale preclusione opera automaticamente e mira a sanzionare il comportamento non collaborativo del contribuente, impedendogli di trarre vantaggio dalla mancata esibizione documentale (Cass., sez. V, 16 febbraio 2022, n. 5175; Cass., sez. V, 12 aprile 2023, n. 9736;
Cass., sez. V, 27 ottobre 2023, n. 30112). Ne consegue che correttamente l'Ufficio, in assenza di elementi probatori idonei a dimostrare la natura dei redditi come non imponibili ai fini del reddito complessivo, ha riqualificato gli stessi come proventi rientranti nella causale “F” del quadro RM12, assoggettandoli all'imposta sostitutiva del 26%.
§8. Anche la censura sul mancato esercizio dell'autotutela non ha fondamento.
L'esercizio del potere di autotutela costituisce una facoltà discrezionale dell'Amministrazione finanziaria e non un obbligo giuridico, con la conseguenza che il suo mancato esercizio non è sindacabile dal giudice tributario, se non nei limiti dell'eventuale illegittimità dell'atto impositivo impugnato (Cass., sez. V, 14 giugno 2022, n. 19105; Cass., sez. V, 19 settembre 2023, n. 26802).
Nel caso di specie, l'Ufficio ha dato conto delle ragioni per cui non ha ritenuto di annullare l'atto, evidenziando la mancata prova della diversa qualificazione dei redditi;
pertanto, non sussiste alcuna violazione di legge.
§9. Segue alle superiori considerazioni il rigetto integrale del ricorso.
§10. Le spese accedono alla soccombenza, liquidate nella misura stabilita in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte trattiene in decisione e rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.000,00= oltre accessori di legge, se dovuti. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 19.01.2026. Il Presidente Estensore Francesco Puleio
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente e Relatore
RI GIORGIO, Giudice
PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 3362/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS012A01508 2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 155/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 02/05/2025 all'Agenzia delle entrate (di seguito AE), qui inviato con PEC in data 30/05/2025 e iscritto al n. 3362/2025 R.G.R., Ricorrente_1
ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. TYS012A01508/2024 – periodo d'imposta 2018 – II.
DD. e I.V.A., per complessivi €.40.215,37=, notificato il 04/03/2025, con il quale l'AE aveva determinato, per l'anno d'imposta 2018, un maggior reddito di capitale pari a euro 60.566,00, assoggettandolo a imposta sostitutiva del 26%, con recupero di maggiore imposta, sanzioni e interessi, pari a complessivi euro 19.502,00.
La ricorrente deduceva l'infondatezza del recupero dell'imposta sostitutiva e l'illegittimità dell'atto per mancato esercizio del potere di autotutela, in quanto, con l'avviso di accertamento impugnato, l'AE aveva ritenuto che la rendita erogata dall'Società_1 (Società_1) Svizzera fosse assoggettabile alla aliquota del 26%, laddove le rendite erogate dall'Società_1 erano soggette a ritenuta unica del 5%, a mente del disposto dell'art. 76 della legge n. 413 del 30.12.1991, ratione temporis applicabile, il quale precede:
“Le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera
(Società_1), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia. Le rendite, giusta l'accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 386, non formano più oggetto di denuncia fiscale in
Italia”.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto, previa sospensione della sua efficacia esecutiva.
§2. Si costituiva in data 01/07/2025 l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo che la ricorrente aveva presentato:
• una prima dichiarazione dei redditi in data 22/07/2019;
• una seconda dichiarazione in data 26/02/2020, nella quale, al quadro RM12, indicava redditi di capitale esteri con codice Stato 71 (Svizzera), applicando l'aliquota del 5% e qualificando i proventi con causale “F”, assoggettandoli tuttavia a imposta sostitutiva del 26%;
• una terza dichiarazione integrativa in data 04/03/2024, con la quale modificava la causale del reddito da “F” a “I”, sostenendo che si trattasse di redditi di capitale di fonte estera non concorrenti alla formazione del reddito complessivo, soggetti all'aliquota del 5%.
A seguito di tale variazione, l'Ufficio Controlli dell'Ae, con invito ex art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 prot. n.
85021/2024 del 09/04/2024, notificato il 20/04/2024, richiedeva alla contribuente la produzione della documentazione idonea a dimostrare la natura dei redditi dichiarati e la correttezza giuridica della variazione operata.
La contribuente non ottemperava all'invito, limitandosi a rappresentare che l'errore dichiarativo era già stato oggetto di procedura CIVIS con conseguente sgravio, senza tuttavia produrre la documentazione richiesta.
Successivamente, in data 09/08/2024, l'Ufficio notificava lo schema di atto n. TYST210000335/2024; anche in tale occasione la ricorrente trasmetteva osservazioni meramente difensive, allegando nuovamente lo sgravio intervenuto, ma senza produrre i documenti sottesi alla qualificazione dei redditi.
Conseguentemente, l'Amministrazione finanziaria emetteva l'avviso di accertamento impugnato, ripristinando la causale “F” e recuperando la maggiore imposta.
§3. All'udienza in camera di consiglio del 06/10/2025, originariamente fissata ai sensi dell'art. 47 del d. lgs. n. 546/1992 per la trattazione dell'istanza di sospensione cautelare, alla presenza del rappresentante dell'Agenzia, la Corte – previo avviso ex art. 47-ter del d.lgs. n. 546/1992 – ha posto la causa in decisione.
§4. Sussistono i presupposti per definire la controversia ai sensi dell'art. 47-ter del d.lgs. n. 546/1992, sia perché il ricorso introduttivo è stato notificato dopo il 4 gennaio 2024 – ossia successivamente all'entrata in vigore di tale schema processuale semplificato di definizione della controversia (art. 4 d.lgs.
n. 220/2023) – sia in ragione della circostanza che sulle questioni giuridiche in esame si registrano consolidati orientamenti della Corte di cassazione che consentono di ritenere integrata la fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 47-ter del d.lgs. n. 546/1992.
§5. Il ricorso è infondato e va respinto.
§6. Il primo motivo, con cui si contesta la legittimità dell'accertamento, non ha pregio.
La tesi della ricorrente secondo cui l'intervenuto controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n.
600/1973 precluderebbe all'Ufficio l'esercizio di successivi poteri accertativi di natura sostanziale è priva di fondamento.
È principio consolidato che il controllo automatizzato ha natura meramente liquidatoria e formale, essendo volto alla verifica aritmetica e alla coerenza dei dati esposti in dichiarazione, mentre non comporta alcuna valutazione circa la spettanza delle agevolazioni o la corretta qualificazione giuridica dei redditi dichiarati. La Corte di Cassazione ha costantemente affermato che l'espletamento del controllo automatizzato o formale non preclude l'esercizio del potere di accertamento sostanziale nei termini di legge (Cass., sez. V, 21 giugno 2022, n. 20132; Cass., sez. V, 28 febbraio 2023, n. 5984; Cass., sez. V, 9 gennaio 2024, n. 615).
Nel caso di specie, l'avviso impugnato trova fondamento in un'attività accertativa distinta e autonoma, riconducibile all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973, diretta a verificare la corretta qualificazione fiscale dei redditi di capitale esteri dichiarati dalla contribuente.
§7. Quanto all'onere della prova e alla mancata collaborazione del contribuente, osserva la Corte che
è pacifico in giurisprudenza che il contribuente può emendare la dichiarazione dei redditi per correggere errori, anche in sede contenziosa;
tuttavia, grava su di lui l'onere di allegare e dimostrare l'errore e la corretta ricostruzione del presupposto impositivo (Cass., sez. V, 30 novembre 2022, n. 35282; Cass., sez.
V, 7 marzo 2023, n. 6896).
Nel caso in esame, la contribuente non ha assolto tale onere, avendo omesso di produrre la documentazione richiesta dall'Ufficio, nonostante il rituale invito ex art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e la successiva comunicazione dello schema di atto. In particolare, non può giovare alla tesi della ricorrente la produzione in giudizio della certificazione datata 18/07/2022, con cui il Dipartimento delle Finanze della
Confederazione Svizzera attesta di aver versato a Ricorrente_1 per l'anno 2016 (diverso da quello in contestazione), la somma complessiva di CHF 21.528.
Ai sensi dell'art. 32, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, le notizie, i dati e i documenti non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Amministrazione finanziaria non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente né in sede amministrativa né in sede contenziosa. La Corte di Cassazione ha ribadito che tale preclusione opera automaticamente e mira a sanzionare il comportamento non collaborativo del contribuente, impedendogli di trarre vantaggio dalla mancata esibizione documentale (Cass., sez. V, 16 febbraio 2022, n. 5175; Cass., sez. V, 12 aprile 2023, n. 9736;
Cass., sez. V, 27 ottobre 2023, n. 30112). Ne consegue che correttamente l'Ufficio, in assenza di elementi probatori idonei a dimostrare la natura dei redditi come non imponibili ai fini del reddito complessivo, ha riqualificato gli stessi come proventi rientranti nella causale “F” del quadro RM12, assoggettandoli all'imposta sostitutiva del 26%.
§8. Anche la censura sul mancato esercizio dell'autotutela non ha fondamento.
L'esercizio del potere di autotutela costituisce una facoltà discrezionale dell'Amministrazione finanziaria e non un obbligo giuridico, con la conseguenza che il suo mancato esercizio non è sindacabile dal giudice tributario, se non nei limiti dell'eventuale illegittimità dell'atto impositivo impugnato (Cass., sez. V, 14 giugno 2022, n. 19105; Cass., sez. V, 19 settembre 2023, n. 26802).
Nel caso di specie, l'Ufficio ha dato conto delle ragioni per cui non ha ritenuto di annullare l'atto, evidenziando la mancata prova della diversa qualificazione dei redditi;
pertanto, non sussiste alcuna violazione di legge.
§9. Segue alle superiori considerazioni il rigetto integrale del ricorso.
§10. Le spese accedono alla soccombenza, liquidate nella misura stabilita in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte trattiene in decisione e rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.000,00= oltre accessori di legge, se dovuti. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 19.01.2026. Il Presidente Estensore Francesco Puleio