Articolo 17 della Legge 13 luglio 1965, n. 882
Articolo 16Articolo 18
Versione
13 agosto 1965
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Versione
21 novembre 1987
Art. 17.
L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza ha luogo ad anzianita', fino al grado di tenente colonnello.
L'ufficiale e' valutato per l'avanzamento dopo aver raggiunto l'anzianita' di grado prevista dalla tabella B annessa alla presente legge. Se giudicato idoneo, e' promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore e con decorrenza dalla data di compimento della anzianita' di grado di cui alla predetta tabella. L'eccedenza e' riassorbita con la prima vacanza. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387 , convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472 , ha disposto (con l'art. 11-ter) che il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi decreti per il riordinamento della banda dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande a quella degli appartenenti alla Polizia di Stato, fissata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 . All'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, la legge 13 luglio 1965, n. 882 , e successive modificazioni, si intendera' abrogata.
Entrata in vigore il 21 novembre 1987