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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 06/03/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto
– Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.199 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 26.02.2025
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Taranto presso l'Ufficio legale dell' - Via Pt_1
Golfo di Taranto 7\D, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Andriulli
e Montanari Carlo, in forza di procura generale alle liti conferita in data 21
luglio 2015 depositata in copia presso la cancelleria dell'intestato Giudice
rep. 80974, rogito n. 21669 del Dott. notaio in Roma;
Persona_1
-APPELLANTE-
E
(C.F. ), Parte_2 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Ester Spada presso il cui studio è
elettivamente domiciliata, in Taranto, alla Via Attica, al n. 9, in virtù di procura alle liti allegata in calce alla memoria difensiva,della quale costituisce parte integrante.
- APPELLATA -
All'udienza del 26.02.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 422/2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, accoglieva la domanda proposta da volta Parte_2
ad ottenere la condanna dell' ,quale gestore del “ Fondo di Garanzia per il Pt_1
trattamento di fine rapporto e dei crediti di Lavoro” al pagamento della somma a titolo di TFR maturato alle dipendenze della “ ” relativamente al Controparte_1
rapporto di lavoro dal 3.10.11 al 31.1.2013 per la somma di € 510,00 e per l'effetto condannava l' quale Fondo di Garanzia,al pagamento della complessiva somma Pt_1
di € 510,00 a titolo di TFR oltre interessi e rivalutazione con la decorrenza e nei termini di cui all'art.16 co.sesto della L.412\1991 e fino al soddisfo.
Compensava le spese processuali
Avverso tale decisione proponeva appello l' in persona del legale Pt_1
rappresentante, lamentandone l'erroneità e chiedendone la riforma.
Si costituiva , concludendo per il rigetto dell'avverso Parte_2
gravame.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi d'appello si duole l' preliminarmente, della nullità della gravata Pt_1
sentenza e nel merito della erroneità della stessa per avere riconosciuto l'intervento del Fondo di garanzia sul “fondamento” di una errata applicazione ed interpretazione della normativa di riferimento.
2 L'appello è fondato.
Ebbene, la sig.ra ha lavorato, in Taranto, alle dipendenze della società Parte_2
in forza di un contratto di lavoro part-time al 27,5% ed Controparte_1
indeterminato, in qualità di operaio, con mansioni di pulitrice ed inquadramento al livello 2^ del CCNL Servizi di Pulizia – Aziende Industriali, dal 03.10.2011 al
31.12.2013.
L'azienda, in relazione all'attività lavorativa prestata, ha omesso di corrispondere alla lavoratrice quanto dovuto, a titolo di retribuzioni, nonché a titolo di competenze di fine rapporto e TFR. Successivamente la è stata dichiarata Controparte_1
fallita con Sentenza n. 774/201. Conseguentemente la lavoratrice ha promosso istanza tardiva di ammissione al passivo fallimentare.
La detta procedura concorsuale è stata chiusa con decreto ex art. 102 L.F.,
comunicato dalla Curatela con nota del 08.05.2018, di modo che non si è dato luogo all'accertamento del passivo fallimentare,per cui le domande di insinuazione al passivo fallimentare, non sono mai state ammesse al passivo medesimo, a causa dell'intervenuta chiusura della procedura concorsuale ex art. 102 L.F. in data anteriore alla verifica dello stato passivo relativo alle dette domande.
La società è stata successivamente cancellata dal registro delle imprese ex art. 118, n.
4, L.F..
Con domanda amministrativa di accesso al Fondo di Garanzia del 26.05.2020 la sig.ra ha avanzato richiesta per la liquidazione del TFR maturato alle Parte_2
dipendenze della e non riscosso, per l'ammontare di Parte_3
€ 510,00.
In sostanza, la ricorrente non risulta sia in possesso di alcun titolo esecutivo nei confronti della società fallita.
3 Preliminarmente,si rileva l'infondatezza del motivo di gravame in ordine in ordine alla eccepita nullità della sentenza poiché “priva della data e della sottoscrizione del
Giudice e addirittura è priva di parte del dispositivo”.
Nel merito, l' assume che il Tribunale “erroneamente ha accolto la domanda di Pt_1
parte ricorrente sul “fondamento” di una errata applicazione ed interpretazione della normativa di riferimento, contrariamente alla prevalente Giurisprudenza di merito e di Legittimità indicata dall' in sede di costituzione nel giudizio di primo Pt_1
grado”.
In particolare, l' sostiene, che non possa operare la garanzia prevista dal Fondo Pt_1
di cui alla L. 297/1982 per il pagamento del TFR laddove, come nel caso in esame,
manchi un accertamento giudiziale (o amministrativo) del credito, poiché l'assenza del titolo esecutivo comporterebbe l'impossibilità di accertare l'esistenza del credito, il suo ammontare, nonché l'inadempimento e l'insolvenza del datore di lavoro.
Orbene, La Corte rileva che effettivamente l'orientamento della Cassazione è nel senso prospettato dall' Pt_1
Infatti la Suprema Corte (Cass.sez.Lav.n.1886 del 28.01.20209)sostiene sul punto che per poter adire il fondo di garanzia, il creditore deve munirsi di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro, o prima che questi fallisca o si estingua,
o dopo la chiusura del fallimento o il rigetto dell'istanza, ove il datore non sia soggetto a fallimento. Essa ha spiegato, con motivazione pienamente condivisibile,
che il tentativo di recupero nei confronti del datore di lavoro (munendosi di un titolo valido e azionandolo in via esecutiva) non è inutile, sebbene già si supponga che risulterà infruttuosa, perché serve a costituire un titolo giudiziale del credito che poi si domanderà al fondo di garanzia e a provare l'insolvenza del datore di lavoro. Il
fondo di garanzia, infatti, è terzo rispetto al rapporto di lavoro e nessun accertamento in ordine alla spettanza e alla consistenza del credito può svolgersi innanzi all' Pt_1
Insomma davanti all' il lavoratore deve produrre una prova giudiziale del Pt_1
4 credito, o attraverso il verbale di insinuazione al passivo redatto dall'organo giudiziale del fallimento o un altro valido titolo esecutivo, che faccia piena prova del credito sotteso. Questa è la ratio del pretendere un'azione esecutiva nei confronti del debitore, anche quando è scontato che non si realizzerà alcunché, ossia non far gravare sull' un accertamento del credito che non gli spetta e non può eseguire. Pt_1
È molto chiara la Cassazione nella sentenza n. 1886/2020 laddove spiega che “è
sufficiente al riguardo rilevare che, comportando la chiusura del fallimento il ritorno del datore di lavoro in bonis, ben poteva l'odierno ricorrente procurarsi un titolo esecutivo e promuovere la conseguente azione esecutiva nei confronti della società,
ovvero, a seguito della sua cancellazione, nei confronti dei soci, i quali avrebbero risposto dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione
(così Cass. S.U. n. 6070 del 2013).
Si deve piuttosto aggiungere che, in casi del genere, il previo esperimento di un'azione volta a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente, lungi dal costituire un onere inutile e inutilmente dispendioso, costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario,
giacché, da un punto di vista sistematico, l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 1886
del 28/01/2020) passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro, rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro.
Di talché l'ipotesi qui in esame rimane affatto estranea a quelle esaminate da Cass.
nn. 8529 del 2012, 11379 del 2008, 9108 del 2007 e 14447 del 2004, pur richiamate nel ricorso per cassazione a sostegno della tesi patrocinata da parte ricorrente, perché
5 ciò che in quei casi è stato escluso, in dipendenza delle peculiarità dei casi di specie,
è la necessità del preventivo esperimento di un'azione esecutiva di volta in volta mobiliare o immobiliare, non anche la necessità che il lavoratore assicurato si munisse di un titolo esecutivo nei confronti del proprio datore di lavoro.
Segue da quanto sopra che, nessun dubbio di legittimità costituzionale della disposizione di cui al comma 5° può sorgere rispetto a quella di cui al comma 2°
dell'art. 2, I. n. 297/1982, giacché entrambi i casi postulano che il diritto al TFR sia stato positivamente accertato nei confronti del suo legittimo debitore, vale a dire il datore di lavoro: e ciò o mediante la verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro stesso”.
Nel caso di specie, insomma, il lavoratore non è riuscito a precostitursi un valido titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro.
In un'altra recente pronuncia la Cassazione, infatti, ha ritenuto non necessaria l'escussione dei soci, dopo che la società era stata estinta, ritenendo sufficiente la produzione del titolo giudiziale a riprova del credito, formatosi nei confronti della società, prima della cancellazione dal registro delle imprese e la produzione dell'ultimo bilancio di chiusura della liquidazione, da cui si evinceva che non fossero state ripartite somme tra i soci prima della cancellazione.
In conclusione, in mancanza di un valido titolo giudiziale che comprovi il credito maturato nei confronti del datore di lavoro, nonché in mancanza di un'azione esecutiva tentata nei confronti della società o dei soci, i quali ipoteticamente avrebbero potuto riscuotere delle somme in conseguenza della liquidazione del patrimonio sociale, non può farsi gravare il credito sul fondo di garanzia, non potendo compiersi tali accertamenti nei confronti dell' che è terzo rispetto al Pt_1
rapporto di credito.(Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14020 del 07/07/2020)
6 Né può argomentarsi che il credito deve intendersi provato perché l' non ha Pt_1
mosso contestazioni in ordine alla sua quantificazione, perchè essendo l' terzo Pt_1
rispetto al rapporto di lavoro, non era in grado di argomentare in ordine alla sua quantificazione, dovendo l'accertamento svolgersi unicamente nei confronti del datore di lavoro.
L'appello deve essere accolto e nulla è dovuto all'appellato titolo di TFR.
La natura della causa e la qualità delle parti giustificano la compensazione delle spese di ambedue i gradi di giudizio.
P.Q.M.
-Accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara che nulla è
dovuto alla parte appellata a titolo di TFR,né per crediti diversi, a carico del Fondo di garanzia presso l' Pt_1
-Spese di giudizio di entrambi i gradi, compensate.
Taranto, 26.2.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto
– Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.199 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 26.02.2025
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Taranto presso l'Ufficio legale dell' - Via Pt_1
Golfo di Taranto 7\D, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Andriulli
e Montanari Carlo, in forza di procura generale alle liti conferita in data 21
luglio 2015 depositata in copia presso la cancelleria dell'intestato Giudice
rep. 80974, rogito n. 21669 del Dott. notaio in Roma;
Persona_1
-APPELLANTE-
E
(C.F. ), Parte_2 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Ester Spada presso il cui studio è
elettivamente domiciliata, in Taranto, alla Via Attica, al n. 9, in virtù di procura alle liti allegata in calce alla memoria difensiva,della quale costituisce parte integrante.
- APPELLATA -
All'udienza del 26.02.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 422/2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, accoglieva la domanda proposta da volta Parte_2
ad ottenere la condanna dell' ,quale gestore del “ Fondo di Garanzia per il Pt_1
trattamento di fine rapporto e dei crediti di Lavoro” al pagamento della somma a titolo di TFR maturato alle dipendenze della “ ” relativamente al Controparte_1
rapporto di lavoro dal 3.10.11 al 31.1.2013 per la somma di € 510,00 e per l'effetto condannava l' quale Fondo di Garanzia,al pagamento della complessiva somma Pt_1
di € 510,00 a titolo di TFR oltre interessi e rivalutazione con la decorrenza e nei termini di cui all'art.16 co.sesto della L.412\1991 e fino al soddisfo.
Compensava le spese processuali
Avverso tale decisione proponeva appello l' in persona del legale Pt_1
rappresentante, lamentandone l'erroneità e chiedendone la riforma.
Si costituiva , concludendo per il rigetto dell'avverso Parte_2
gravame.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi d'appello si duole l' preliminarmente, della nullità della gravata Pt_1
sentenza e nel merito della erroneità della stessa per avere riconosciuto l'intervento del Fondo di garanzia sul “fondamento” di una errata applicazione ed interpretazione della normativa di riferimento.
2 L'appello è fondato.
Ebbene, la sig.ra ha lavorato, in Taranto, alle dipendenze della società Parte_2
in forza di un contratto di lavoro part-time al 27,5% ed Controparte_1
indeterminato, in qualità di operaio, con mansioni di pulitrice ed inquadramento al livello 2^ del CCNL Servizi di Pulizia – Aziende Industriali, dal 03.10.2011 al
31.12.2013.
L'azienda, in relazione all'attività lavorativa prestata, ha omesso di corrispondere alla lavoratrice quanto dovuto, a titolo di retribuzioni, nonché a titolo di competenze di fine rapporto e TFR. Successivamente la è stata dichiarata Controparte_1
fallita con Sentenza n. 774/201. Conseguentemente la lavoratrice ha promosso istanza tardiva di ammissione al passivo fallimentare.
La detta procedura concorsuale è stata chiusa con decreto ex art. 102 L.F.,
comunicato dalla Curatela con nota del 08.05.2018, di modo che non si è dato luogo all'accertamento del passivo fallimentare,per cui le domande di insinuazione al passivo fallimentare, non sono mai state ammesse al passivo medesimo, a causa dell'intervenuta chiusura della procedura concorsuale ex art. 102 L.F. in data anteriore alla verifica dello stato passivo relativo alle dette domande.
La società è stata successivamente cancellata dal registro delle imprese ex art. 118, n.
4, L.F..
Con domanda amministrativa di accesso al Fondo di Garanzia del 26.05.2020 la sig.ra ha avanzato richiesta per la liquidazione del TFR maturato alle Parte_2
dipendenze della e non riscosso, per l'ammontare di Parte_3
€ 510,00.
In sostanza, la ricorrente non risulta sia in possesso di alcun titolo esecutivo nei confronti della società fallita.
3 Preliminarmente,si rileva l'infondatezza del motivo di gravame in ordine in ordine alla eccepita nullità della sentenza poiché “priva della data e della sottoscrizione del
Giudice e addirittura è priva di parte del dispositivo”.
Nel merito, l' assume che il Tribunale “erroneamente ha accolto la domanda di Pt_1
parte ricorrente sul “fondamento” di una errata applicazione ed interpretazione della normativa di riferimento, contrariamente alla prevalente Giurisprudenza di merito e di Legittimità indicata dall' in sede di costituzione nel giudizio di primo Pt_1
grado”.
In particolare, l' sostiene, che non possa operare la garanzia prevista dal Fondo Pt_1
di cui alla L. 297/1982 per il pagamento del TFR laddove, come nel caso in esame,
manchi un accertamento giudiziale (o amministrativo) del credito, poiché l'assenza del titolo esecutivo comporterebbe l'impossibilità di accertare l'esistenza del credito, il suo ammontare, nonché l'inadempimento e l'insolvenza del datore di lavoro.
Orbene, La Corte rileva che effettivamente l'orientamento della Cassazione è nel senso prospettato dall' Pt_1
Infatti la Suprema Corte (Cass.sez.Lav.n.1886 del 28.01.20209)sostiene sul punto che per poter adire il fondo di garanzia, il creditore deve munirsi di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro, o prima che questi fallisca o si estingua,
o dopo la chiusura del fallimento o il rigetto dell'istanza, ove il datore non sia soggetto a fallimento. Essa ha spiegato, con motivazione pienamente condivisibile,
che il tentativo di recupero nei confronti del datore di lavoro (munendosi di un titolo valido e azionandolo in via esecutiva) non è inutile, sebbene già si supponga che risulterà infruttuosa, perché serve a costituire un titolo giudiziale del credito che poi si domanderà al fondo di garanzia e a provare l'insolvenza del datore di lavoro. Il
fondo di garanzia, infatti, è terzo rispetto al rapporto di lavoro e nessun accertamento in ordine alla spettanza e alla consistenza del credito può svolgersi innanzi all' Pt_1
Insomma davanti all' il lavoratore deve produrre una prova giudiziale del Pt_1
4 credito, o attraverso il verbale di insinuazione al passivo redatto dall'organo giudiziale del fallimento o un altro valido titolo esecutivo, che faccia piena prova del credito sotteso. Questa è la ratio del pretendere un'azione esecutiva nei confronti del debitore, anche quando è scontato che non si realizzerà alcunché, ossia non far gravare sull' un accertamento del credito che non gli spetta e non può eseguire. Pt_1
È molto chiara la Cassazione nella sentenza n. 1886/2020 laddove spiega che “è
sufficiente al riguardo rilevare che, comportando la chiusura del fallimento il ritorno del datore di lavoro in bonis, ben poteva l'odierno ricorrente procurarsi un titolo esecutivo e promuovere la conseguente azione esecutiva nei confronti della società,
ovvero, a seguito della sua cancellazione, nei confronti dei soci, i quali avrebbero risposto dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione
(così Cass. S.U. n. 6070 del 2013).
Si deve piuttosto aggiungere che, in casi del genere, il previo esperimento di un'azione volta a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente, lungi dal costituire un onere inutile e inutilmente dispendioso, costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario,
giacché, da un punto di vista sistematico, l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 1886
del 28/01/2020) passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro, rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro.
Di talché l'ipotesi qui in esame rimane affatto estranea a quelle esaminate da Cass.
nn. 8529 del 2012, 11379 del 2008, 9108 del 2007 e 14447 del 2004, pur richiamate nel ricorso per cassazione a sostegno della tesi patrocinata da parte ricorrente, perché
5 ciò che in quei casi è stato escluso, in dipendenza delle peculiarità dei casi di specie,
è la necessità del preventivo esperimento di un'azione esecutiva di volta in volta mobiliare o immobiliare, non anche la necessità che il lavoratore assicurato si munisse di un titolo esecutivo nei confronti del proprio datore di lavoro.
Segue da quanto sopra che, nessun dubbio di legittimità costituzionale della disposizione di cui al comma 5° può sorgere rispetto a quella di cui al comma 2°
dell'art. 2, I. n. 297/1982, giacché entrambi i casi postulano che il diritto al TFR sia stato positivamente accertato nei confronti del suo legittimo debitore, vale a dire il datore di lavoro: e ciò o mediante la verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro stesso”.
Nel caso di specie, insomma, il lavoratore non è riuscito a precostitursi un valido titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro.
In un'altra recente pronuncia la Cassazione, infatti, ha ritenuto non necessaria l'escussione dei soci, dopo che la società era stata estinta, ritenendo sufficiente la produzione del titolo giudiziale a riprova del credito, formatosi nei confronti della società, prima della cancellazione dal registro delle imprese e la produzione dell'ultimo bilancio di chiusura della liquidazione, da cui si evinceva che non fossero state ripartite somme tra i soci prima della cancellazione.
In conclusione, in mancanza di un valido titolo giudiziale che comprovi il credito maturato nei confronti del datore di lavoro, nonché in mancanza di un'azione esecutiva tentata nei confronti della società o dei soci, i quali ipoteticamente avrebbero potuto riscuotere delle somme in conseguenza della liquidazione del patrimonio sociale, non può farsi gravare il credito sul fondo di garanzia, non potendo compiersi tali accertamenti nei confronti dell' che è terzo rispetto al Pt_1
rapporto di credito.(Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14020 del 07/07/2020)
6 Né può argomentarsi che il credito deve intendersi provato perché l' non ha Pt_1
mosso contestazioni in ordine alla sua quantificazione, perchè essendo l' terzo Pt_1
rispetto al rapporto di lavoro, non era in grado di argomentare in ordine alla sua quantificazione, dovendo l'accertamento svolgersi unicamente nei confronti del datore di lavoro.
L'appello deve essere accolto e nulla è dovuto all'appellato titolo di TFR.
La natura della causa e la qualità delle parti giustificano la compensazione delle spese di ambedue i gradi di giudizio.
P.Q.M.
-Accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara che nulla è
dovuto alla parte appellata a titolo di TFR,né per crediti diversi, a carico del Fondo di garanzia presso l' Pt_1
-Spese di giudizio di entrambi i gradi, compensate.
Taranto, 26.2.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
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