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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/09/2025, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 527/2025
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Chiara Ermini Presidente
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere relatore riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 527/2025, promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Filippo Tacchi (c.f. C.F._2
) e Lorenzo Lari (c.f. , ed elettivamente C.F._3 C.F._4 domiciliati presso lo studio di quest'ultimi, sito in Viareggio (Lucca), Via Aurelio Saffi,
n. 3, giusta procura in atti;
APPELLANTI
contro
(c.f. , rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._5 avv.ti Elisabetta Ambrosini (c.f. ) e Giovanni Tori (c.f. C.F._6
), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in V. Pietro C.F._7
Gori n. 10 a Sarzana, giusta procura in atti;
APPELLATO con l'intervento del PG.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 20/06/2025 sulle seguenti CONCLUSIONI:
1 per le parti appellanti: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per le causali tutte di cui alla parte motiva e contrariis reiectis, riformare integralmente la sentenza
n. 13/2025, emessa l'08.01.2025 dal Tribunale Civile di Lucca, in composizione collegiale, pubblicata in data 09.01.2025, nel giudizio civile iscritto a ruolo al n.
1675/2024 r.g. Tribunale Civile di Lucca, e, pertanto, in accoglimento del proposto gravame: per i fatti e le causali esposti: 1) confermare l'assegno di mantenimento in favore del figlio per l'importo di euro 400,00, (importo rivalutato Parte_2 annualmente secondo gli Indici Istat a partire dalla data di divorzio 19.01.2012); 2) confermare l'assegno divorzile in favore della ex moglie per l'importo di Parte_1 euro 300,00, (importo rivalutato annualmente secondo gli Indici Istat a partire dalla data di divorzio 19.01.2012); 3) ripartire le spese straordinarie nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori;
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”; per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze: Rigettare l'appello proposto confermando la sentenza nr. 13/2025 emessa dal Tribunale di Lucca in composizione collegiale in data 08.01.2025, nel giudizio civile R.G. n. 1675/2024. Con vittoria di spese. 1) In via istruttoria si ribadiscono le istanze istruttorie formulate in primo grado e non accolte: A) CTU MEDICO – PSICOLOGICA sulle attuali condizioni psico-fisiche del Sig. ed in particolar modo sulla sua capacità di Parte_2 cognizione, discernimento o autodeterminazione. B) ESIBIZIONE IN GIUDIZIO EX ART.
210 cpc dei seguenti documenti: 1) Tutti gli estratti conto per esteso dal CP_2 gennaio a Dicembre per gli anni 2021, 2022 e 2023 e al Marzo 2024; 2) Estratto conto di tutti i movimenti della Carta Conto Internet Banking n. 5651, degli ultimi tre anni;
3)
I rapporti che intercorrono tra PaYward Ltd e ai fini di verificare che Parte_2 rapporti che egli intrattiene con le piattaforme di criptovalute o Monete Digitali;
4)
Esibizione CU di e all'esito C) CTU CONTABILE che analizzi tutta la Parte_2 documentazione bancaria e finanziaria per ricostruire tutte le operazioni sul conto corrente e la provenienza degli accrediti di inclusi quelli derivanti dalla Parte_2 di lui madre e quindi estendendo tale Ctu anche sui conti correnti della Signora
D) PROVA ORALE sui seguenti capitoli: 1)1” Vero che l'immobile di Parte_1 proprietà esclusiva di in Viareggio alla Via Ponchielli n.22 ha il valore di Parte_1
Euro 140.000,00 ? 2)Vero che il suddetto immobile risulta essere oggetto di compravendita ? 3) Vero che la casa coniugale in Viareggio in Via dei Castagni ha un valore di Euro 380.000,00? Si indica a teste in conferma sui capitoli 1- 2 3 il Geom.
con Studio in Sarzana. 4)Vero che il Sig. abita nella Testimone_1 Controparte_1 casa di Via Paolo Diana n. 6 b a Sarzana 5) Vero che il Sig. abita in Controparte_1
2 Via Paolo Diana dal settembre 2024 Si indica a teste sui capitoli 4) e 5) il Sig. Tes_2
residente in [...] B Si contestano i capitoli di prova
[...] di controparte così come formulati in comparsa di costituzione e risposta in quanto inammissibili nonché i testi indicati e in particolare : Sul Cap.1) inammissibile in quanto valutativo e contenente giudizio nonché del tutto irrilevante Sul Cap.2) inammissibile perché valutativo e del tutto irrilevante: Sul cap 3) inammissibile in quanto irrilevante;
Sul Cap.4 )inammissibile perché riferentesi a documento prodotto;
Sul Cap.5) inammissibile perché irrilevante;
Sul cap.6) inammissibile perché oggetto di prova documentale prodotta da parte ricorrente e comunque irrilevante;
Ci si oppone alle nuove produzioni degli appellati, in particolare la n. 27), la numero 28) e la n. 29) del ricorso in appello trattandosi di documentazione non avente carattere di novità e che gli appellanti avrebbero potuto e dovuto depositare nei termini consentiti dal giudizio di primo grado. Ci si oppone altresì alla richiesta di indagini tributarie su CP_1
e in quanto irrilevanti e defatigatorie alla luce della
[...] Persona_1 documentazione fiscale prodotta in atti e certamente non utile alla ricerca del tenore di vita in quanto dato escluso come criterio di valutazione dei redditi nelle cause di divorzio (anche revisione) per consolidata Giurisprudenza. In denegata ipotesi di loro accoglimento o laddove l'istanza di esibizione ex art.210 cpc non fosse accolta , si chiedono le indagini di Polizia Tributaria su conti correnti bancari , titoli, acquisto di monete digitali e/o criptovalute;
provenienza dei bonifici da PayPal e EBaY e BAY da parte di ”; Parte_2 per PG: “Il Procuratore Generale, letto il ricorso, la sentenza impugnata e gli atti di causa, ritiene fondati e meritevoli di accoglimento i motivi d'appello e chiede la riforma della sentenza, non sussistendo fatti sopravvenuti che giustifichino la riduzione degli assegni di mantenimento e divorzile disposti con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
I. Con sentenza n. 93 del 19.01.2012 il Tribunale di Lucca pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , alle Controparte_1 Parte_1 condizioni congiuntamente concordate tra le parti, ossia: assegno di mantenimento da parte del di 400,00 euro per ciascun figlio ( , nato il [...], Parte_2 Pt_2
e , nato il [...]) e assegno divorzile di 300,00 euro per la moglie, entrambi Per_2 rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat;
spese straordinarie suddivise al 50% tra i coniugi;
corresponsione da parte del in favore della della somma Parte_2 Pt_1 di 2.303,28 euro a titolo di conguaglio per i trascorsi rapporti economici;
3 assegnazione della casa coniugale a “fino a quando l'abiterà assieme Parte_1 ai figli”.
Con ricorso notificato in data 01.07.2024, adiva il Tribunale di Controparte_1
Lucca chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio. In particolare, domandava la revoca o, in subordine, la riduzione dell'assegno di mantenimento per il figlio;
Pt_2 la revoca o, in subordine, la riduzione dell'assegno divorzile per l'ex moglie;
nonché la revoca dell'assegnazione della casa coniugale nei confronti di . Parte_1
A sostegno della domanda deduceva che il figlio , economicamente Per_2 autosufficiente ed esercitante la professione di psicologo, aveva lasciato da tempo l'abitazione familiare, mentre il figlio risultava ancora convivente con la madre Pt_2
e risultava ancora inoccupato, nonostante all'epoca avesse 46 anni;
che la ex moglie godeva di un altro alloggio di proprietà e risultava percepire una pensione mensile;
che era sua volta pensionato e che viveva in un immobile a La Spezia, di cui sopportava integralmente i costi;
che erano pervenute richieste di pagamento di spese straordinarie esorbitanti in favore di . Pt_2
Costituendosi nel giudizio di primo grado, ed , Parte_2 CP_3 chiedevano il rigetto della domanda, con conseguente conferma delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio e, in via riconvenzionale, l'accertamento del diritto al rimborso del 50% delle spese straordinarie (spese mediche) anticipate dalla madre in favore di per 5.664,50 euro. Parte_2
I resistenti rilevavano che soffriva di numerose patologie Parte_2
(depressione, disturbo ossessivo compulsivo, ansia generalizzata, ipersonnia, corioretinopatia con riduzione del visus) che gli rendevano difficile qualsiasi relazione con il mondo esterno;
per tale quadro clinico, era stato riconosciuto dalla commissione medico legale dell'ASL “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa all'80%”, successivamente aggravata all'85% in data 30.11.20, nonché in data 20.10.20 quando è stato riconosciuto “portatore di handicap in situazione di gravità comma 3, art. 3 Legge 104/1992”; egli percepiva unicamente una pensione di invalidità di 330 euro mensili e aveva una disponibilità di soli 779,50 euro sul contro corrente.
Quanto a evidenziavano che la stessa percepiva una pensione mensile CP_3 di 890 euro;
in forza delle condizioni di divorzio concordate, la casa coniugale le era stata assegnata “fino a quando l'abiterà assieme ai figli”, circostanza che non era mutata in quanto ancora coabitava con il figlio disabile;
l'altro immobile, sito in
Viareggio ed ereditato dalla di lei madre, non era abitabile, necessitando di numerosi lavori di ristrutturazione.
4 Sottolineavano, inoltre, che: il ricorrente conviveva nell'immobile di proprietà della compagna , in La Spezia, godeva di una pensione di 2.300 euro circa Persona_1 mensili, percepiva a titolo di canone di locazione da altro immobile di sua proprietà circa 600 euro mensili e, a seguito di causa divisionale conclusasi nel 2014, gli era stato assegnato anche un immobile e un fondo commerciale a Pietrasanta, probabilmente già venduti medio tempore a terzi;
la compagna del era Parte_2 parimenti proprietaria di vari immobili in La Spezia.
Con sentenza n. 13/2025, emessa in data 08.01.2025 e pubblicata in data
09.01.2025, il Tribunale di Lucca accoglieva parzialmente il ricorso, così statuendo:
“a parziale modifica delle condizioni stabilite nella sentenza n. 93/2012, pone a carico di la somma mensile di € 250, comprensivo di spese Controparte_1 straordinarie, a titolo di mantenimento di e la somma mensile di Parte_2
€ 150, a titolo di assegno divorzile in favore di , entrambe da versarsi CP_3
a quest'ultima entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT e con effetti a decorrere dall'introduzione del presente giudizio;
compensa integralmente le spese di lite”.
II. Avverso tale sentenza, in data 19 marzo 2025, proponevano appello
[...]
e sulle conclusioni trascritte in epigrafe, sulla base dei Parte_2 Parte_1 seguenti motivi per i seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 337 TER E SEPTIES C.C., 473 - BIS 18 C.P.C. E
2697 C.P.C.
Gli appellanti criticavano anzitutto la sentenza nella parte in cui riduceva l'assegno di mantenimento in favore di da 400,00 a 250,00 euro (incluse le Parte_2 spese straordinarie). Tale riduzione sarebbe stata giustificata dal fatto che Pt_2 percepisce una pensione di invalidità di circa 345 euro al mese e che la madre versa mensilmente un assegno unico variabile tra 150 e 190 euro.
Secondo gli appellanti, queste entrate avevano natura assistenziale e non costituivano reddito ai fini della determinazione dell'obbligo di mantenimento, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lav., ord. n. 36565/2022;
Cass. civ., sez. I, ord. n. 35709/2021; Cass. civ., sez. I, ord. n. 10423/2023).
In secondo luogo, evidenziavano che il Tribunale aveva modificato d'ufficio il regime delle spese straordinarie, ricomprendendole nell'assegno mensile, senza che vi fosse domanda in tal senso da parte dell'appellato e senza fornire alcuna motivazione.
Tale decisione, a detta degli appellanti, contrastava con il principio di proporzionalità dei redditi, sancito dalla Corte di Cassazione (Ord. n. 14813/2022), secondo cui il riparto delle spese straordinarie deve avvenire tenendo conto delle risorse economiche
5 di ciascun genitore: nel caso di specie, non era stato preso in considerazione che godeva di un reddito pari al quadruplo di quelli del figlio e al Controparte_1 doppio di quelli della madre.
Quanto alla condizione personale di sottolineavano che era Parte_2 documentato che egli soffriva di gravi patologie invalidanti che gli impedivano di svolgere qualsiasi attività lavorativa, che era in cura psichiatrica continuativa dal
1996 e che aveva ottenuto il riconoscimento di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa all'85%, nonché lo status di portatore di handicap in situazione di gravità.
Dal punto di vista economico, evidenziavano che il ricorrente non disponeva di alcun reddito, non era proprietario di beni immobili o mobili registrati, aveva una disponibilità bancaria di soli euro 346,34 e l'unica entrata era quella dell'assegno di invalidità civile, pari a 340 euro mensili.
Lamentavano inoltre che, a causa della riduzione dell'assegno di mantenimento, il ricorrente aveva dovuto interrompere le sedute settimanali di psicoterapia le cui spese non erano mai state sostenute dal padre. Egli, infatti, non aveva mai corrisposto la propria quota del 50% delle spese straordinarie, accumulate dal 16.01.2019 al
21.05.2024 per un totale di euro 11.289,00, di cui euro 5.644,50 a suo carico, come da documentazione medica prodotta. Tutto ciò, a detta degli appellanti, era aggravato dal fatto che era perfettamente a conoscenza delle patologie del figlio sin dai tempi della separazione, come risulta dalla sentenza n. 1066/2010 del Tribunale di Lucca,
e che aveva progressivamente interrotto ogni rapporto con lo stesso, disinteressandosi completamente della sua assistenza e cura.
Gli appellanti deducevano altresì che versava in ottime condizioni Controparte_1 economiche. Precisavano infatti che egli percepiva una pensione mensile di circa euro
2.300,00, era comproprietario di due immobili a Sarzana dati in locazione per un canone complessivo di circa euro 600,00 mensili, aveva un reddito imponibile medio annuo di circa euro 37.000,00, disponeva di conti correnti con saldo complessivo pari ad euro 61.727,01, aveva ricevuto due immobili a Pietrasanta a seguito di una divisione ereditaria e non aveva più a carico l'altro figlio dal 2017, con un risparmio netto di euro 400,00 mensili. Inoltre, la compagna convivente con lui, , Persona_1 era proprietaria di ulteriori tre immobili.
Infine, gli appellanti lamentavano che il padre non aveva prodotto tutti gli estratti conto bancari richiesti, omettendo quelli relativi alla Banca Monte dei Paschi di Siena
e le movimentazioni connesse alla vendita degli immobili ricevuti in eredità; reiteravano, pertanto, la richiesta di indagini patrimoniali ai sensi dell'art. 473-bis.2
6 c.p.c., al fine di accertare le effettive condizioni economiche del padre e della sua compagna convivente.
Alla luce di tali elementi, chiedevano che la Corte d'Appello rideterminasse l'assegno di mantenimento nella misura originaria di euro 400,00 mensili, con rivalutazione dalla data del divorzio (19.01.2012), e disponesse la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% tra i genitori.
2. VIOLAZIONE DELL'ART. 5, C. 6, L. 898/1970, DEGLI ARTT. 473- BIS 18 C.P.C.
E 2697 C.P.C.
Con la seconda censura gli appellanti lamentavano la riduzione da 300,00 a 150,00 euro dell'assegno divorzile in favore di . Parte_1
A tal proposito, rilevavano che il Giudice di prime cure non aveva considerato che non era sopravvenuta alcuna modifica delle condizioni economiche della e che Pt_1 non aveva equamente considerato la differenza fra i redditi e fra i beni posseduti tra gli ex coniugi.
Sottolineavano, infatti, che già ai tempi della separazione godeva di Parte_1 euro 750,00 di pensione, era comproprietaria al 50% dell'immobile coniugale di
Viareggio, via dei Castagni n. 39, ed era proprietaria esclusiva dell'immobile di
Viareggio, via Ponchielli n. 52, ereditato dalla di lei madre nell'anno 1993
(attualmente non abitabile).
Rilevavano che nulla era cambiato, continuando la stessa ad avere un reddito imponibile medio di circa euro 15.715,00 annui e una disponibilità di euro 15.025,14 sul conto corrente.
La riduzione dell'assegno appariva agli appellanti inadeguata e ingiusta, anche in considerazione del fatto che la si era sempre occupata in via esclusiva Pt_1 dell'assistenza e della cura quotidiana del figlio disabile, mentre l'ex marito aveva mostrato totale disinteresse.
Alla luce dell'evidente disparità tra i redditi e i beni posseduti dai due ex coniugi, e dell'assenza di variazioni nelle condizioni economiche della chiedevano alla Pt_1
Corte d'Appello di rideterminare l'assegno divorzile nella misura originaria di 300,00 euro mensili, comprensivo della rivalutazione dalla data del divorzio (19.01.2012).
III. In data 28 luglio 2025 si costituiva in giudizio deducendo Controparte_1 quanto segue.
1.a. SULLA RIDUZIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DI Parte_2
[...]
Quanto alla prima censura, parte appellata, premettendo l'opportunità di una CTU medico legale al fine di valutare l'effettiva gravità dello stato di salute dell'appellante,
7 contestava la tesi secondo cui il Giudice di prime cure nella quantificazione dell'assegno di mantenimento per non avrebbe dovuto tener conto Parte_2 della pensione di invalidità in suo favore.
Deduceva, infatti, che la pensione d'invalidità civile era una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali era riconosciuta una riduzione parziale della capacità lavorativa (dal 74 al 99%) e che soddisfacessero i requisiti sanitari ed amministrativi previsti dalla legge (percentuale d'invalidità civile compresa tra il 74% ed il 99%; età compresa tra i 18 e i 67 anni;
il rispetto del limite di reddito fissato;
cittadinanza italiana ecc.). Riteneva, pertanto che tale prestazione era dunque compatibile con l'assegno di mantenimento corrisposto dal genitore separato al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente titolare della pensione d'invalidità, entro i limiti di reddito per essa previsti dalla legge.
Sottolineavano che la stessa differiva dall'assegno di accompagnamento il quale, essendo conseguente all'incapacità di provvedere da solo agli atti della vita quotidiana e avendo natura assistenziale, non influiva sull'assegno di mantenimento.
Chiarita tale differenza, riteneva inconferenti le pronunce della Suprema Corte richiamate dalle parti appellanti, occupandosi queste di indennità di accompagnamento e non di pensione di invalidità.
Sottolineava come non era prevedibile che il figlio venisse riconosciuto portatore Pt_2 di handicap in situazione di gravità e invalido all'85%, in quanto, all'epoca della separazione e del divorzio, era uno studente universitario trentacinquenne, fuori corso, che aveva certamente migliorato la sua situazione economica, avendo da una parte cessato la costosa carriera universitaria e dall'altra iniziato a percepire pensione di invalidità, compensativa della sua ridotta capacità lavorativa, oltre agli assegni famigliari versati dalla madre.
Precisava come dopo il fallimento universitario, non aveva neanche Parte_2 mai provato ad intraprendere un percorso lavorativo, nonostante avesse frequentato l'università, guidasse la macchina, usasse il pc, investisse in bit coin, e nonostante la possibilità di inserimento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro tra le c.d. “categorie protette”.
Pertanto, l'appellato riteneva che il figlio avesse adottato un comportamento di inerzia colpevole che giustificava la riduzione dell'assegno.
Riteneva dunque corretta la decisione del Tribunale il quale pur non potendo del tutto escludere la corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore di
[...]
stante la documentata gravità dell'handicap, aveva riconosciuto la Parte_2
8 sussistenza di gravi ragioni per una congrua riduzione dell'importo precedentemente erogato.
1.b. SULLE SPESE STRAORDINARIE
In secondo luogo, parte appellata riteneva legittima l'inclusione delle spese straordinarie nell'assegno di mantenimento, evidenziando come in primo grado fosse stata chiesta anche la revoca del rimborso di tali spese, escludendo così il vizio di ultrapetizione.
Precisava che, cessate le spese per l'istruzione, quelle straordinarie riguardavano quasi esclusivamente cure sanitarie private, mai concordate con il padre.
Richiamava il principio secondo cui tali spese devono essere sostenute tramite il SSN, salvo urgenza o indisponibilità del pubblico.
Rilevava che nel caso concreto, , riconosciuto invalido all'85%, Parte_2 avrebbe potuto accedere gratuitamente a cure e ausili pubblici, ma era stato sottoposto a trattamenti privati senza informare il padre, che ne era venuto a conoscenza solo nel procedimento del 2024.
Contestava infatti che lo stato di salute del figlio gli fosse noto o documentato nella sentenza di separazione o nei certificati prodotti, ritenuti tardivi e privi di novità.
Alla luce di ciò, riteneva ragionevole inglobare le spese straordinarie nell'assegno, evitando di gravare il padre con costi sanitari non concordati e potenzialmente superflui.
1.c. SUI CONTI BANCARI DELL'APPELLANTE Parte_2
La parte appellata evidenziava come dagli estratti conto prodotti emergesse un quadro finanziario articolato del figlio con entrate fisse (pensione di Parte_2 invalidità, assegni familiari e mantenimento) pari a circa € 765 mensili, affiancate da operazioni bancarie complesse, tra cui bonifici verso piattaforme di criptovalute
(Kraken/Payward Ltd), accrediti da PayPal e SARL et C.E., e frequenti movimenti con causale “scarico”, potenzialmente riferibili a transazioni online o attività di trading.
Rilevava inoltre la presenza di uscite consistenti, come ricariche su carte conto per €
8.000 e un versamento di € 5.586 per strumenti musicali, che riducevano i saldi finali a cifre irrisorie. Tali operazioni, ripetute nel tempo, suggerivano, a detta dell'appellato, una gestione autonoma di attività finanziarie, compatibile con una capacità lavorativa, nonostante la condizione invalidante.
Sostenendo che la documentazione prodotta dalla controparte fosse però incompleta, mancando estratti di carte conto e dettagli sulle operazioni in criptovalute, insisteva per l'esibizione degli estratti integrali e per una CTU contabile, già richiesta in primo grado, al fine di chiarire la natura e l'effettiva portata di tali attività.
9
1.d. QUANTO AL PATRIMONIO DEL SIG. BELLUOMINI CP_1
evidenziava che era già pensionato al momento del divorzio e che Controparte_1 era divenuto comproprietario, insieme al fratello, dell'eredità materna nel marzo
2011. Tale comproprietà era stata oggetto di divisione giudiziale, con assegnazione dei beni e successiva vendita della quota spettante all'appellato, avvenuta l'11 gennaio 2018. Con i proventi di tale vendita, il aveva acquistato due Parte_2 immobili in comproprietà con la Sig.ra il primo in data 22 giugno 2018, il Per_1 secondo il 21 marzo 2022, come risultava dalle visure catastali prodotte (prod. 6 del ricorso).
Precisava che lo stesso risiedeva stabilmente nell'immobile di Sarzana, in Via Paolo
Diana n. 6, dove aveva trasferito anche la propria residenza (prod. 21).
Sottolineava che, invece, l'altro immobile, sito in Via Isolone, risultava locato, e che il percepiva il 50% del relativo canone, pari a circa € 250 mensili, tassato Parte_2 con cedolare secca, come da dichiarazione dei redditi prodotta (prod. 6).
Contestava l'affermazione degli appellanti secondo cui egli convivrebbe con la compagna in un immobile di proprietà di quest'ultima, sito a La Spezia, Persona_1 in località Pitelli ed evidenziava che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, non disponeva di due immobili “a reddito”, bensì di un solo appartamento locato in comproprietà, mentre l'altro era adibito a residenza principale.
Precisava che i lavori di ristrutturazione dell'immobile di Sarzana erano stati sostenuti congiuntamente al 50% con la Sig.ra e che il canone di locazione Per_1 percepito, pari a circa € 250 mensili, confluiva in un conto postale cointestato (prod.
23), utilizzato per le spese domestiche comuni, insieme agli introiti delle rispettive pensioni. Sottolineava, inoltre, che il riferimento al proprio tenore di vita fosse giuridicamente ininfluente, trattandosi di un criterio applicabile solo nelle cause di separazione, e non in sede di divorzio o di revisione delle relative condizioni, come confermato da consolidata giurisprudenza.
2.e. ASSEGNO DIVORZILE A FAVORE DI CP_3
Con riferimento alla posizione dell'appellante la parte appellata Parte_1 richiamava la pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018, che ha chiarito la natura composita dell'assegno divorzile, il quale risponde non solo a una funzione assistenziale, ma anche compensativa e perequativa: di conseguenza, il giudice è chiamato a valutare non solo l'autosufficienza economica del richiedente, ma anche il contributo fornito alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune.
Nel caso in esame, evidenziava che percepiva una pensione mensile di Parte_1 circa € 1.000,00 ed era titolare, oltre che dell'immobile adibito a casa familiare
10 (assegnatole in sede di divorzio e in comproprietà con il , anche di un Parte_2 secondo immobile di proprietà esclusiva. Tali risorse, invero, le garantivano un'autonomia reddituale sufficiente a sostenere le proprie esigenze, senza necessità di ulteriore supporto economico da parte dell'ex coniuge.
2.f. MUTAMENTO DELL'ASSETTO RISPETTO CONDIZIONI DI DIVORZIO
La parte appellata contestava l'affermazione degli appellanti secondo cui non vi sarebbe stato alcun mutamento rispetto all'assetto economico definito dalla sentenza di divorzio. Evidenziava come, al contrario, fossero intervenuti fatti nuovi e rilevanti, tali da incidere concretamente sull'equilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi.
In particolare, sottolineava che il figlio era stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità e che percepiva per questo una pensione di invalidità. Tale circostanza, oltre a rappresentare un elemento nuovo rispetto al momento del divorzio, incideva direttamente sulla ripartizione degli oneri familiari, alleggerendo anche il carico economico della madre, che non era più tenuta a sostenere integralmente le spese di mantenimento e quelle straordinarie del figlio.
Aggiungeva altresì che il figlio , nel frattempo, aveva raggiunto l'indipendenza Per_2 economica, fatto che contribuiva ulteriormente a modificare il quadro patrimoniale familiare originario.
Inoltre, richiamava quanto previsto dalla sentenza di divorzio in merito all'assegnazione della casa familiare, stabilita in favore della madre fintanto che vi avesse abitato con i figli. Tale previsione, all'epoca, era stata considerata transitoria, in quanto si presumeva che i figli, allora universitari, avrebbero presto intrapreso un percorso autonomo. Tuttavia, mentre aveva effettivamente lasciato Per_2
l'abitazione, e la madre continuavano a viverci stabilmente, senza alcuna Pt_2 prospettiva di cambiamento.
L'appellato sosteneva che l'imprevisto protrarsi dell'assegnazione della casa coniugale, di proprietà comune tra i coniugi, doveva essere ritenuto un elemento significativo da considerare ai fini della ricalibrazione degli assegni di mantenimento e divorzile.
2.g. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
A detta dell'appellato, gli appellanti, di fatto, beneficiavano dell'uso esclusivo di un'abitazione di pregio — stimata € 380.800, di circa 200 mq e otto vani (cfr. prod.
17, relazione Geom. ) — sproporzionata rispetto alle attuali esigenze abitative, Tes_1 considerando che l'immobile, un tempo abitato da quattro persone, era ora occupato solo dalla madre e dal figlio , mentre il figlio aveva raggiunto Pt_2 Per_2
l'indipendenza economica.
11 Osservava che, in ragione della situazione patrimoniale complessiva, sarebbe stato più congruo che l'assegnataria si trasferisse in un'abitazione di dimensioni più contenute e con minori costi di gestione ma che, nonostante ciò, la non aveva Pt_1 manifestato alcuna volontà di cambiare abitazione, mantenendo una posizione di comodo.
Parte appellata metteva in evidenza il diverso comportamento tenuto dai due ex coniugi: da un lato, aveva reinvestito con diligenza i proventi della Controparte_1 successione materna, acquistando due immobili in comproprietà con la Sig.ra Per_1 dall'altro, la pur avendo ricevuto un immobile di valore, lo aveva lasciato in stato Pt_1 di incuria, contribuendo al suo deprezzamento, fino a renderlo inabitabile, come da sua stessa ammissione.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto della componente assistenziale dell'assegno, del beneficio derivante dall'assegnazione della casa coniugale (di proprietà al 50%) e dell'impegno della nella cura del figlio disabile, ma anche della migliore Pt_1 condizione patrimoniale e reddituale del riteneva equa la riduzione Parte_2 dell'assegno divorzile alla somma di € 150 mensili, come stabilito dal Tribunale di
Lucca.
IV. In data 25 agosto 2025, il Procuratore Generale, ritenendo fondati e meritevoli di accoglimento i motivi di appello, rassegnava le conclusioni in epigrafe trascritte.
Motivi della decisione
L'appello proposto avverso la sentenza che modifica le statuizioni concernenti il versamento di un assegno di mantenimento a favore di e il Parte_2 versamento dell'assegno divorzile a favore di è fondato e merita CP_3 accoglimento.
In via preliminare devono essere rigettate le istanze istruttorie formulate da entrambe le parti.
Quanto alle richieste di accertamenti patrimoniali, va premesso che, ai fini della commisurazione degli obblighi di mantenimento, non è necessario procedere ad una ricostruzione minuziosa ed analitica della capacità reddituale e patrimoniale dei coniugi, essendo sufficiente un'attendibile e complessiva ricostruzione delle rispettive situazioni economiche.
Nel caso di specie, le condizioni patrimoniali e reddituali delle parti risultano già compiutamente accertate, e per molti versi non contestate, con riguardo sia alle
12 entrate reddituali sia ai cespiti patrimoniali, sicché non occorrono ulteriori approfondimenti. In tal senso risulta adeguatamente ricostruito il contesto economico e patrimoniale delle parti: fruisce di pensione pari a 1000 euro Parte_1 mensili nel 2024 ed è proprietaria al 50 % della casa familiare, nonché di un altro immobile sito a Viareggio;
inoccupato, non possiede immobili Parte_2 ed è percettore di un assegno di invalidità e di un assegno unico che gli versa la madre;
percepisce a titolo di pensione euro Controparte_1
2.300,00/2.400,00 mensili, ha due conti correnti su Credit Agricole e Banco BPM, con un saldo complessivo di euro 61.727,01, è comproprietario di due appartamenti a Sarzana di cui uno messo a reddito con canone di circa euro 600,00 mensili riscosso pro quota.
Parimenti infondata si rivela la richiesta di accertamento sanitario relativa alle condizioni di salute di Parte_2
Dagli atti risulta infatti acquisita documentazione pubblica proveniente dalla
Commissione medica ASL di Viareggio, la quale ha certificato la sussistenza di un handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992. Tale dato, proveniente da ente pubblico e adeguatamente documentato, consente di ritenere pienamente provata la condizione di disabilità grave, senza necessità di ulteriori indagini. Dal punto di vista del quadro patologico, emerge invero dalla documentazione medica in atti che soffre di depressione maggiore, disturbo ossessivo Parte_2 compulsivo, ansia generalizzata, ipersonnia, per cui è in terapia psichiatrica, nonché di corioretinopatia con riduzione del visus. Il quadro patologico porta a ritenere la sussistenza di un handicap grave, conclamato negli stessi verbali versati (si v. doc. 3
e 4 parte appellante) in cui si da conto della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, della l. 104/1992.
Muovendo da tale presupposto, deve inquadrarsi giuridicamente la vicenda alla luce dell'art. 337-septies c.c., il quale, al comma 1, prevede la possibilità per il giudice di disporre un assegno in favore dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, mentre al comma 2 stabilisce che, ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.
La giurisprudenza di legittimità, ormai pacifica, ha affermato che il figlio maggiorenne disabile grave deve essere equiparato, ai fini del mantenimento, ad un figlio minore, atteso che la sua non autosufficienza è diretta conseguenza della menomazione, con conseguente perdurante diritto al mantenimento senza limiti temporali.
13 Nella vicenda in esame le condizioni del divorzio e del mantenimento erano state regolamentate da una sentenza che recepiva un accorto tra le parti;
su tale quadro regolatorio si innesta la sentenza di primo grado che ha accolto il ricorso dell'odierno appellato, fondato sulla dedotta sopravvenienza di nuove condizioni economiche;
tale modifica, pacifica in merito alla venuta meno dell'obbligo di mantenimento a favore dell'altro figlio maggiorenne divenuto autosufficiente -statuizione non impugnata in questo giudizio-, non è tuttavia condivisibile nel resto.
È noto, infatti, che il giudizio di revisione delle condizioni di divorzio non può trasformarsi in una nuova valutazione delle circostanze già esaminate all'epoca della pronuncia di scioglimento del vincolo, ma presuppone la dimostrazione della sopravvenienza di fatti nuovi, idonei a modificare in concreto l'assetto patrimoniale e personale delle parti o le condizioni dei figli.
Nel caso in esame, l'appellato non ha allegato un peggioramento della propria situazione economica, bensì il mutamento delle condizioni degli odierni appellanti, e segnatamente l'erogazione in favore di di trattamenti assistenziali (pensione di Pt_2 invalidità e indennità di accompagnamento).
Tuttavia, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'indennità di accompagnamento, costituendo misura assistenziale pubblica diretta a compensare i maggiori costi derivanti dalla patologia, non può essere computata quale risorsa economica idonea a ridurre o escludere il diritto al mantenimento (Cass. Ord,
10423/2023 L'indennità di accompagnamento riconosciuta al figlio portatore di inabilità, in quanto costituente misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno diminuire l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia e non ad aumentare il reddito del percipiente, non costituisce risorsa economica valutabile per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del genitore convivente, essendo questo diretto a fare fronte alle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia). Tale principio, pur affermato con riferimento ai figli minori, deve estendersi senza difficoltà ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, attesa la piena assimilazione tra le due condizioni stabilita dall'art. 337-septies, comma 2, c.c. cui si
è fatto cenno supra.
Ne consegue che i benefici assistenziali sopravvenuti in favore di devono Pt_2 ritenersi irrilevanti ai fini della modifica delle condizioni di mantenimento;
e tale conclusione, diversamente da quanto dedotto da parte appellata, non appare sostenibile solo con riferimento alla cd. indennità di accompagnamento, ma in
14 ragione della precipua funzione svolta, appare estensibile a tutti i sussidi che riposano su una situazione di disabilità.
Sul punto vale la pena di riportare, a riscontro, un passaggio motivazionale della medesima sentenza citata in cui si afferma l'irrilevanza anche della pensione di invalidità, oltre che dell'indennità di accompagnamento: “Con la indennità di accompagnamento e le altre provvidenze in favore di invalidi, lo Stato si fa carico non già dei doveri genitoriali, ma della condizione di specifico svantaggio che riguarda la persona (e di conseguenza il caregiver) in attuazione dei doveri di solidarietà propri del nostro sistema costituzionale, che persegue la uguaglianza sostanziale dei consociati, tramite interventi positivi in favore dei soggetti svantaggiati, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona (artt. 2 e 3 Cost.). Anche a voler considerare che l'indennità di accompagnamento compensi interamente la condizione di particolare svantaggio data dalla invalidità, e quindi riporti l'assetto familiare in condizioni di equilibrio e di parità rispetto alla condizione delle famiglie non colpite dalla condizione patologica di uno dei suoi componenti, resta comunque il dovere di fare fronte a quelle che sono le comuni e correnti esigenze di vita del figlio, in proporzione ai redditi ed alle sostanze di cui ciascuno dispone, secondo le regole che riguardano la genitorialità (artt. 147 e 337 ter c.c.). Diversamente ragionando si dovrebbe dire che, se
i figli minori godono di buona salute e sono in grado di provvedere agli atti di vita quotidiana, il genitore non è tenuto a mantenerli ovvero è tenuto al più a versare un contributo simbolico, quale ad esempio la somma di euro 50,00 mensili che appare equa
- ma solo in via subordinata rispetto al “contributo zero”- al ricorrente, il quale peraltro, come rileva la Corte di merito, non ha lamentato alcun decremento della propria condizione patrimoniale rispetto al momento in cui sono state concordate le condizioni di divorzio. 4.1- In sintesi, la circostanza che un minore benefici, in ragione della patologia da cui è affetto, di pensione di invalidità ovvero di indennità di accompagnamento non comporta il venir meno del diritto del genitore convivente a percepire il mantenimento da parte dell'altro genitore, in proporzione ai redditi di quest'ultimo, al fine di fare fronte alle esigenze organizzazione domestica e di cura, educazione e istruzione del minore, tenuto conto della finalità meramente assistenziale delle suddette provvidenze, le quali non escludono l'obbligo di mantenimento da parte del genitore, direttamente derivante dagli art. 147 e 337 ter c.c.” (Cass. Ord,
10423/2023, in parte motiva)
L'applicazione di tale principio, nella vicenda oggi in esame, comporta la sostanziale irrilevanza, ai fini della rideterminazione degli obblighi di mantenimento in suo
15 favore, degli emolumenti assistenziali percepiti da e dunque l'immutatezza delle Pt_2 condizioni poste a base dell'accordo recepito nel 2012.
Né in senso contrario rilevano, d'altro canto, le allegazioni relative ad asserite operazioni speculative in criptovalute, prive di concreta utilità economica e già ritenute irrilevanti dal primo giudice.
In ragione di quanto detto, l'obbligo di mantenimento a carico del padre deve essere rifissato nell'importo di euro 400,00 oltre le spese straordinarie, così come da sentenza del 2012 in conformità ad accordo intercorso tra le parti.
Parimenti infondata si appalesa la richiesta di revisione dell'assegno divorzile in favore della madre. Dagli atti emerge infatti che le condizioni economiche della stessa non hanno subito variazioni significative rispetto all'epoca del divorzio, se non per l'adeguamento ISTAT della pensione percepita, mentre l'acquisizione per successione di un immobile risale al 1993 ed era circostanza già nota e valutabile al tempo della pronuncia di divorzio che, come noto, copre in ogni caso il dedotto e il deducibile.
Tali elementi, dunque, non possono essere qualificati come sopravvenienze, così come non può rilevare per le ragioni supra dette il godimento da parte di degli Pt_2 emolumenti legati alla sua invalidità.
Anche in questo caso, dunque, la modifica intervenuta non appare e giustificata e l'obbligo a carico di deve essere riportato alla consistenza prevista nella Parte_3 sentenza del 2012 in cui era prevista la corresponsione di euro 200,00.
Quanto all'assegnazione della casa familiare, essa non forma oggetto di impugnazione incidentale e, in ogni caso, non integra una circostanza sopravvenuta, essendo stata già disposta con il provvedimento originario che recepiva gli accordi tra le parti.
In definitiva, devono ritenersi fondati i motivi di appello avanzati da parti appellanti
(con assorbimento della contestazione concernente il vizio di ultrapetizione, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e rigetto della domanda di modifica delle condizioni di divorzio -fatta eccezione per l'esclusione dell'obbligo di mantenimento in favore dell'altro figlio divenuto autosufficiente- dovendosi dichiarare la reviviscenza delle originarie statuizioni, congrue ed equilibrate rispetto alla sproporzione economica tra le parti e pienamente sostenibili dall'odierno appellato.
Per ciò che concerne le spese di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della controversia che vede integralmente rigettate le domande di , le Controparte_1 stesse vanno integralmente poste a carico dell'odierna parte appellata in ragione del principio di soccombenza e liquidate ai parametri medi, individuando il valore della causa ex art. 13 c.p.p. (in relazione all'applicabilità di tale norma cfr Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 14365 del 23/05/2024), come di seguito
16 per il primo grado euro 5.077,00 oltre IVA, spese e competenze;
per il secondo grado, escludendo la fase istruttoria perché non tenutasi, euro
3.966,00 oltre IVA, spese e competenze.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie l'appello e per l'effetto riforma la sentenza di primo grado rigettando la domanda di revisione dell'assegno di mantenimento a favore di e Controparte_4 dell'assegno divorzile in favore di avanzata in primo grado;
CP_3
-condanna al pagamento delle spese di giudizio di primo e Controparte_1 secondo grado che liquida in complessivi euro 9043,00 oltre iva, spese e competenze.
Firenze 23.9.25
Il cons. relatore
Vincenzo Savoia
La presidente
Chiara Ermini
17
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Chiara Ermini Presidente
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere relatore riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 527/2025, promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Filippo Tacchi (c.f. C.F._2
) e Lorenzo Lari (c.f. , ed elettivamente C.F._3 C.F._4 domiciliati presso lo studio di quest'ultimi, sito in Viareggio (Lucca), Via Aurelio Saffi,
n. 3, giusta procura in atti;
APPELLANTI
contro
(c.f. , rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._5 avv.ti Elisabetta Ambrosini (c.f. ) e Giovanni Tori (c.f. C.F._6
), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in V. Pietro C.F._7
Gori n. 10 a Sarzana, giusta procura in atti;
APPELLATO con l'intervento del PG.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 20/06/2025 sulle seguenti CONCLUSIONI:
1 per le parti appellanti: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per le causali tutte di cui alla parte motiva e contrariis reiectis, riformare integralmente la sentenza
n. 13/2025, emessa l'08.01.2025 dal Tribunale Civile di Lucca, in composizione collegiale, pubblicata in data 09.01.2025, nel giudizio civile iscritto a ruolo al n.
1675/2024 r.g. Tribunale Civile di Lucca, e, pertanto, in accoglimento del proposto gravame: per i fatti e le causali esposti: 1) confermare l'assegno di mantenimento in favore del figlio per l'importo di euro 400,00, (importo rivalutato Parte_2 annualmente secondo gli Indici Istat a partire dalla data di divorzio 19.01.2012); 2) confermare l'assegno divorzile in favore della ex moglie per l'importo di Parte_1 euro 300,00, (importo rivalutato annualmente secondo gli Indici Istat a partire dalla data di divorzio 19.01.2012); 3) ripartire le spese straordinarie nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori;
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”; per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze: Rigettare l'appello proposto confermando la sentenza nr. 13/2025 emessa dal Tribunale di Lucca in composizione collegiale in data 08.01.2025, nel giudizio civile R.G. n. 1675/2024. Con vittoria di spese. 1) In via istruttoria si ribadiscono le istanze istruttorie formulate in primo grado e non accolte: A) CTU MEDICO – PSICOLOGICA sulle attuali condizioni psico-fisiche del Sig. ed in particolar modo sulla sua capacità di Parte_2 cognizione, discernimento o autodeterminazione. B) ESIBIZIONE IN GIUDIZIO EX ART.
210 cpc dei seguenti documenti: 1) Tutti gli estratti conto per esteso dal CP_2 gennaio a Dicembre per gli anni 2021, 2022 e 2023 e al Marzo 2024; 2) Estratto conto di tutti i movimenti della Carta Conto Internet Banking n. 5651, degli ultimi tre anni;
3)
I rapporti che intercorrono tra PaYward Ltd e ai fini di verificare che Parte_2 rapporti che egli intrattiene con le piattaforme di criptovalute o Monete Digitali;
4)
Esibizione CU di e all'esito C) CTU CONTABILE che analizzi tutta la Parte_2 documentazione bancaria e finanziaria per ricostruire tutte le operazioni sul conto corrente e la provenienza degli accrediti di inclusi quelli derivanti dalla Parte_2 di lui madre e quindi estendendo tale Ctu anche sui conti correnti della Signora
D) PROVA ORALE sui seguenti capitoli: 1)1” Vero che l'immobile di Parte_1 proprietà esclusiva di in Viareggio alla Via Ponchielli n.22 ha il valore di Parte_1
Euro 140.000,00 ? 2)Vero che il suddetto immobile risulta essere oggetto di compravendita ? 3) Vero che la casa coniugale in Viareggio in Via dei Castagni ha un valore di Euro 380.000,00? Si indica a teste in conferma sui capitoli 1- 2 3 il Geom.
con Studio in Sarzana. 4)Vero che il Sig. abita nella Testimone_1 Controparte_1 casa di Via Paolo Diana n. 6 b a Sarzana 5) Vero che il Sig. abita in Controparte_1
2 Via Paolo Diana dal settembre 2024 Si indica a teste sui capitoli 4) e 5) il Sig. Tes_2
residente in [...] B Si contestano i capitoli di prova
[...] di controparte così come formulati in comparsa di costituzione e risposta in quanto inammissibili nonché i testi indicati e in particolare : Sul Cap.1) inammissibile in quanto valutativo e contenente giudizio nonché del tutto irrilevante Sul Cap.2) inammissibile perché valutativo e del tutto irrilevante: Sul cap 3) inammissibile in quanto irrilevante;
Sul Cap.4 )inammissibile perché riferentesi a documento prodotto;
Sul Cap.5) inammissibile perché irrilevante;
Sul cap.6) inammissibile perché oggetto di prova documentale prodotta da parte ricorrente e comunque irrilevante;
Ci si oppone alle nuove produzioni degli appellati, in particolare la n. 27), la numero 28) e la n. 29) del ricorso in appello trattandosi di documentazione non avente carattere di novità e che gli appellanti avrebbero potuto e dovuto depositare nei termini consentiti dal giudizio di primo grado. Ci si oppone altresì alla richiesta di indagini tributarie su CP_1
e in quanto irrilevanti e defatigatorie alla luce della
[...] Persona_1 documentazione fiscale prodotta in atti e certamente non utile alla ricerca del tenore di vita in quanto dato escluso come criterio di valutazione dei redditi nelle cause di divorzio (anche revisione) per consolidata Giurisprudenza. In denegata ipotesi di loro accoglimento o laddove l'istanza di esibizione ex art.210 cpc non fosse accolta , si chiedono le indagini di Polizia Tributaria su conti correnti bancari , titoli, acquisto di monete digitali e/o criptovalute;
provenienza dei bonifici da PayPal e EBaY e BAY da parte di ”; Parte_2 per PG: “Il Procuratore Generale, letto il ricorso, la sentenza impugnata e gli atti di causa, ritiene fondati e meritevoli di accoglimento i motivi d'appello e chiede la riforma della sentenza, non sussistendo fatti sopravvenuti che giustifichino la riduzione degli assegni di mantenimento e divorzile disposti con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
I. Con sentenza n. 93 del 19.01.2012 il Tribunale di Lucca pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , alle Controparte_1 Parte_1 condizioni congiuntamente concordate tra le parti, ossia: assegno di mantenimento da parte del di 400,00 euro per ciascun figlio ( , nato il [...], Parte_2 Pt_2
e , nato il [...]) e assegno divorzile di 300,00 euro per la moglie, entrambi Per_2 rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat;
spese straordinarie suddivise al 50% tra i coniugi;
corresponsione da parte del in favore della della somma Parte_2 Pt_1 di 2.303,28 euro a titolo di conguaglio per i trascorsi rapporti economici;
3 assegnazione della casa coniugale a “fino a quando l'abiterà assieme Parte_1 ai figli”.
Con ricorso notificato in data 01.07.2024, adiva il Tribunale di Controparte_1
Lucca chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio. In particolare, domandava la revoca o, in subordine, la riduzione dell'assegno di mantenimento per il figlio;
Pt_2 la revoca o, in subordine, la riduzione dell'assegno divorzile per l'ex moglie;
nonché la revoca dell'assegnazione della casa coniugale nei confronti di . Parte_1
A sostegno della domanda deduceva che il figlio , economicamente Per_2 autosufficiente ed esercitante la professione di psicologo, aveva lasciato da tempo l'abitazione familiare, mentre il figlio risultava ancora convivente con la madre Pt_2
e risultava ancora inoccupato, nonostante all'epoca avesse 46 anni;
che la ex moglie godeva di un altro alloggio di proprietà e risultava percepire una pensione mensile;
che era sua volta pensionato e che viveva in un immobile a La Spezia, di cui sopportava integralmente i costi;
che erano pervenute richieste di pagamento di spese straordinarie esorbitanti in favore di . Pt_2
Costituendosi nel giudizio di primo grado, ed , Parte_2 CP_3 chiedevano il rigetto della domanda, con conseguente conferma delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio e, in via riconvenzionale, l'accertamento del diritto al rimborso del 50% delle spese straordinarie (spese mediche) anticipate dalla madre in favore di per 5.664,50 euro. Parte_2
I resistenti rilevavano che soffriva di numerose patologie Parte_2
(depressione, disturbo ossessivo compulsivo, ansia generalizzata, ipersonnia, corioretinopatia con riduzione del visus) che gli rendevano difficile qualsiasi relazione con il mondo esterno;
per tale quadro clinico, era stato riconosciuto dalla commissione medico legale dell'ASL “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa all'80%”, successivamente aggravata all'85% in data 30.11.20, nonché in data 20.10.20 quando è stato riconosciuto “portatore di handicap in situazione di gravità comma 3, art. 3 Legge 104/1992”; egli percepiva unicamente una pensione di invalidità di 330 euro mensili e aveva una disponibilità di soli 779,50 euro sul contro corrente.
Quanto a evidenziavano che la stessa percepiva una pensione mensile CP_3 di 890 euro;
in forza delle condizioni di divorzio concordate, la casa coniugale le era stata assegnata “fino a quando l'abiterà assieme ai figli”, circostanza che non era mutata in quanto ancora coabitava con il figlio disabile;
l'altro immobile, sito in
Viareggio ed ereditato dalla di lei madre, non era abitabile, necessitando di numerosi lavori di ristrutturazione.
4 Sottolineavano, inoltre, che: il ricorrente conviveva nell'immobile di proprietà della compagna , in La Spezia, godeva di una pensione di 2.300 euro circa Persona_1 mensili, percepiva a titolo di canone di locazione da altro immobile di sua proprietà circa 600 euro mensili e, a seguito di causa divisionale conclusasi nel 2014, gli era stato assegnato anche un immobile e un fondo commerciale a Pietrasanta, probabilmente già venduti medio tempore a terzi;
la compagna del era Parte_2 parimenti proprietaria di vari immobili in La Spezia.
Con sentenza n. 13/2025, emessa in data 08.01.2025 e pubblicata in data
09.01.2025, il Tribunale di Lucca accoglieva parzialmente il ricorso, così statuendo:
“a parziale modifica delle condizioni stabilite nella sentenza n. 93/2012, pone a carico di la somma mensile di € 250, comprensivo di spese Controparte_1 straordinarie, a titolo di mantenimento di e la somma mensile di Parte_2
€ 150, a titolo di assegno divorzile in favore di , entrambe da versarsi CP_3
a quest'ultima entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT e con effetti a decorrere dall'introduzione del presente giudizio;
compensa integralmente le spese di lite”.
II. Avverso tale sentenza, in data 19 marzo 2025, proponevano appello
[...]
e sulle conclusioni trascritte in epigrafe, sulla base dei Parte_2 Parte_1 seguenti motivi per i seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 337 TER E SEPTIES C.C., 473 - BIS 18 C.P.C. E
2697 C.P.C.
Gli appellanti criticavano anzitutto la sentenza nella parte in cui riduceva l'assegno di mantenimento in favore di da 400,00 a 250,00 euro (incluse le Parte_2 spese straordinarie). Tale riduzione sarebbe stata giustificata dal fatto che Pt_2 percepisce una pensione di invalidità di circa 345 euro al mese e che la madre versa mensilmente un assegno unico variabile tra 150 e 190 euro.
Secondo gli appellanti, queste entrate avevano natura assistenziale e non costituivano reddito ai fini della determinazione dell'obbligo di mantenimento, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lav., ord. n. 36565/2022;
Cass. civ., sez. I, ord. n. 35709/2021; Cass. civ., sez. I, ord. n. 10423/2023).
In secondo luogo, evidenziavano che il Tribunale aveva modificato d'ufficio il regime delle spese straordinarie, ricomprendendole nell'assegno mensile, senza che vi fosse domanda in tal senso da parte dell'appellato e senza fornire alcuna motivazione.
Tale decisione, a detta degli appellanti, contrastava con il principio di proporzionalità dei redditi, sancito dalla Corte di Cassazione (Ord. n. 14813/2022), secondo cui il riparto delle spese straordinarie deve avvenire tenendo conto delle risorse economiche
5 di ciascun genitore: nel caso di specie, non era stato preso in considerazione che godeva di un reddito pari al quadruplo di quelli del figlio e al Controparte_1 doppio di quelli della madre.
Quanto alla condizione personale di sottolineavano che era Parte_2 documentato che egli soffriva di gravi patologie invalidanti che gli impedivano di svolgere qualsiasi attività lavorativa, che era in cura psichiatrica continuativa dal
1996 e che aveva ottenuto il riconoscimento di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa all'85%, nonché lo status di portatore di handicap in situazione di gravità.
Dal punto di vista economico, evidenziavano che il ricorrente non disponeva di alcun reddito, non era proprietario di beni immobili o mobili registrati, aveva una disponibilità bancaria di soli euro 346,34 e l'unica entrata era quella dell'assegno di invalidità civile, pari a 340 euro mensili.
Lamentavano inoltre che, a causa della riduzione dell'assegno di mantenimento, il ricorrente aveva dovuto interrompere le sedute settimanali di psicoterapia le cui spese non erano mai state sostenute dal padre. Egli, infatti, non aveva mai corrisposto la propria quota del 50% delle spese straordinarie, accumulate dal 16.01.2019 al
21.05.2024 per un totale di euro 11.289,00, di cui euro 5.644,50 a suo carico, come da documentazione medica prodotta. Tutto ciò, a detta degli appellanti, era aggravato dal fatto che era perfettamente a conoscenza delle patologie del figlio sin dai tempi della separazione, come risulta dalla sentenza n. 1066/2010 del Tribunale di Lucca,
e che aveva progressivamente interrotto ogni rapporto con lo stesso, disinteressandosi completamente della sua assistenza e cura.
Gli appellanti deducevano altresì che versava in ottime condizioni Controparte_1 economiche. Precisavano infatti che egli percepiva una pensione mensile di circa euro
2.300,00, era comproprietario di due immobili a Sarzana dati in locazione per un canone complessivo di circa euro 600,00 mensili, aveva un reddito imponibile medio annuo di circa euro 37.000,00, disponeva di conti correnti con saldo complessivo pari ad euro 61.727,01, aveva ricevuto due immobili a Pietrasanta a seguito di una divisione ereditaria e non aveva più a carico l'altro figlio dal 2017, con un risparmio netto di euro 400,00 mensili. Inoltre, la compagna convivente con lui, , Persona_1 era proprietaria di ulteriori tre immobili.
Infine, gli appellanti lamentavano che il padre non aveva prodotto tutti gli estratti conto bancari richiesti, omettendo quelli relativi alla Banca Monte dei Paschi di Siena
e le movimentazioni connesse alla vendita degli immobili ricevuti in eredità; reiteravano, pertanto, la richiesta di indagini patrimoniali ai sensi dell'art. 473-bis.2
6 c.p.c., al fine di accertare le effettive condizioni economiche del padre e della sua compagna convivente.
Alla luce di tali elementi, chiedevano che la Corte d'Appello rideterminasse l'assegno di mantenimento nella misura originaria di euro 400,00 mensili, con rivalutazione dalla data del divorzio (19.01.2012), e disponesse la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% tra i genitori.
2. VIOLAZIONE DELL'ART. 5, C. 6, L. 898/1970, DEGLI ARTT. 473- BIS 18 C.P.C.
E 2697 C.P.C.
Con la seconda censura gli appellanti lamentavano la riduzione da 300,00 a 150,00 euro dell'assegno divorzile in favore di . Parte_1
A tal proposito, rilevavano che il Giudice di prime cure non aveva considerato che non era sopravvenuta alcuna modifica delle condizioni economiche della e che Pt_1 non aveva equamente considerato la differenza fra i redditi e fra i beni posseduti tra gli ex coniugi.
Sottolineavano, infatti, che già ai tempi della separazione godeva di Parte_1 euro 750,00 di pensione, era comproprietaria al 50% dell'immobile coniugale di
Viareggio, via dei Castagni n. 39, ed era proprietaria esclusiva dell'immobile di
Viareggio, via Ponchielli n. 52, ereditato dalla di lei madre nell'anno 1993
(attualmente non abitabile).
Rilevavano che nulla era cambiato, continuando la stessa ad avere un reddito imponibile medio di circa euro 15.715,00 annui e una disponibilità di euro 15.025,14 sul conto corrente.
La riduzione dell'assegno appariva agli appellanti inadeguata e ingiusta, anche in considerazione del fatto che la si era sempre occupata in via esclusiva Pt_1 dell'assistenza e della cura quotidiana del figlio disabile, mentre l'ex marito aveva mostrato totale disinteresse.
Alla luce dell'evidente disparità tra i redditi e i beni posseduti dai due ex coniugi, e dell'assenza di variazioni nelle condizioni economiche della chiedevano alla Pt_1
Corte d'Appello di rideterminare l'assegno divorzile nella misura originaria di 300,00 euro mensili, comprensivo della rivalutazione dalla data del divorzio (19.01.2012).
III. In data 28 luglio 2025 si costituiva in giudizio deducendo Controparte_1 quanto segue.
1.a. SULLA RIDUZIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DI Parte_2
[...]
Quanto alla prima censura, parte appellata, premettendo l'opportunità di una CTU medico legale al fine di valutare l'effettiva gravità dello stato di salute dell'appellante,
7 contestava la tesi secondo cui il Giudice di prime cure nella quantificazione dell'assegno di mantenimento per non avrebbe dovuto tener conto Parte_2 della pensione di invalidità in suo favore.
Deduceva, infatti, che la pensione d'invalidità civile era una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali era riconosciuta una riduzione parziale della capacità lavorativa (dal 74 al 99%) e che soddisfacessero i requisiti sanitari ed amministrativi previsti dalla legge (percentuale d'invalidità civile compresa tra il 74% ed il 99%; età compresa tra i 18 e i 67 anni;
il rispetto del limite di reddito fissato;
cittadinanza italiana ecc.). Riteneva, pertanto che tale prestazione era dunque compatibile con l'assegno di mantenimento corrisposto dal genitore separato al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente titolare della pensione d'invalidità, entro i limiti di reddito per essa previsti dalla legge.
Sottolineavano che la stessa differiva dall'assegno di accompagnamento il quale, essendo conseguente all'incapacità di provvedere da solo agli atti della vita quotidiana e avendo natura assistenziale, non influiva sull'assegno di mantenimento.
Chiarita tale differenza, riteneva inconferenti le pronunce della Suprema Corte richiamate dalle parti appellanti, occupandosi queste di indennità di accompagnamento e non di pensione di invalidità.
Sottolineava come non era prevedibile che il figlio venisse riconosciuto portatore Pt_2 di handicap in situazione di gravità e invalido all'85%, in quanto, all'epoca della separazione e del divorzio, era uno studente universitario trentacinquenne, fuori corso, che aveva certamente migliorato la sua situazione economica, avendo da una parte cessato la costosa carriera universitaria e dall'altra iniziato a percepire pensione di invalidità, compensativa della sua ridotta capacità lavorativa, oltre agli assegni famigliari versati dalla madre.
Precisava come dopo il fallimento universitario, non aveva neanche Parte_2 mai provato ad intraprendere un percorso lavorativo, nonostante avesse frequentato l'università, guidasse la macchina, usasse il pc, investisse in bit coin, e nonostante la possibilità di inserimento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro tra le c.d. “categorie protette”.
Pertanto, l'appellato riteneva che il figlio avesse adottato un comportamento di inerzia colpevole che giustificava la riduzione dell'assegno.
Riteneva dunque corretta la decisione del Tribunale il quale pur non potendo del tutto escludere la corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore di
[...]
stante la documentata gravità dell'handicap, aveva riconosciuto la Parte_2
8 sussistenza di gravi ragioni per una congrua riduzione dell'importo precedentemente erogato.
1.b. SULLE SPESE STRAORDINARIE
In secondo luogo, parte appellata riteneva legittima l'inclusione delle spese straordinarie nell'assegno di mantenimento, evidenziando come in primo grado fosse stata chiesta anche la revoca del rimborso di tali spese, escludendo così il vizio di ultrapetizione.
Precisava che, cessate le spese per l'istruzione, quelle straordinarie riguardavano quasi esclusivamente cure sanitarie private, mai concordate con il padre.
Richiamava il principio secondo cui tali spese devono essere sostenute tramite il SSN, salvo urgenza o indisponibilità del pubblico.
Rilevava che nel caso concreto, , riconosciuto invalido all'85%, Parte_2 avrebbe potuto accedere gratuitamente a cure e ausili pubblici, ma era stato sottoposto a trattamenti privati senza informare il padre, che ne era venuto a conoscenza solo nel procedimento del 2024.
Contestava infatti che lo stato di salute del figlio gli fosse noto o documentato nella sentenza di separazione o nei certificati prodotti, ritenuti tardivi e privi di novità.
Alla luce di ciò, riteneva ragionevole inglobare le spese straordinarie nell'assegno, evitando di gravare il padre con costi sanitari non concordati e potenzialmente superflui.
1.c. SUI CONTI BANCARI DELL'APPELLANTE Parte_2
La parte appellata evidenziava come dagli estratti conto prodotti emergesse un quadro finanziario articolato del figlio con entrate fisse (pensione di Parte_2 invalidità, assegni familiari e mantenimento) pari a circa € 765 mensili, affiancate da operazioni bancarie complesse, tra cui bonifici verso piattaforme di criptovalute
(Kraken/Payward Ltd), accrediti da PayPal e SARL et C.E., e frequenti movimenti con causale “scarico”, potenzialmente riferibili a transazioni online o attività di trading.
Rilevava inoltre la presenza di uscite consistenti, come ricariche su carte conto per €
8.000 e un versamento di € 5.586 per strumenti musicali, che riducevano i saldi finali a cifre irrisorie. Tali operazioni, ripetute nel tempo, suggerivano, a detta dell'appellato, una gestione autonoma di attività finanziarie, compatibile con una capacità lavorativa, nonostante la condizione invalidante.
Sostenendo che la documentazione prodotta dalla controparte fosse però incompleta, mancando estratti di carte conto e dettagli sulle operazioni in criptovalute, insisteva per l'esibizione degli estratti integrali e per una CTU contabile, già richiesta in primo grado, al fine di chiarire la natura e l'effettiva portata di tali attività.
9
1.d. QUANTO AL PATRIMONIO DEL SIG. BELLUOMINI CP_1
evidenziava che era già pensionato al momento del divorzio e che Controparte_1 era divenuto comproprietario, insieme al fratello, dell'eredità materna nel marzo
2011. Tale comproprietà era stata oggetto di divisione giudiziale, con assegnazione dei beni e successiva vendita della quota spettante all'appellato, avvenuta l'11 gennaio 2018. Con i proventi di tale vendita, il aveva acquistato due Parte_2 immobili in comproprietà con la Sig.ra il primo in data 22 giugno 2018, il Per_1 secondo il 21 marzo 2022, come risultava dalle visure catastali prodotte (prod. 6 del ricorso).
Precisava che lo stesso risiedeva stabilmente nell'immobile di Sarzana, in Via Paolo
Diana n. 6, dove aveva trasferito anche la propria residenza (prod. 21).
Sottolineava che, invece, l'altro immobile, sito in Via Isolone, risultava locato, e che il percepiva il 50% del relativo canone, pari a circa € 250 mensili, tassato Parte_2 con cedolare secca, come da dichiarazione dei redditi prodotta (prod. 6).
Contestava l'affermazione degli appellanti secondo cui egli convivrebbe con la compagna in un immobile di proprietà di quest'ultima, sito a La Spezia, Persona_1 in località Pitelli ed evidenziava che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, non disponeva di due immobili “a reddito”, bensì di un solo appartamento locato in comproprietà, mentre l'altro era adibito a residenza principale.
Precisava che i lavori di ristrutturazione dell'immobile di Sarzana erano stati sostenuti congiuntamente al 50% con la Sig.ra e che il canone di locazione Per_1 percepito, pari a circa € 250 mensili, confluiva in un conto postale cointestato (prod.
23), utilizzato per le spese domestiche comuni, insieme agli introiti delle rispettive pensioni. Sottolineava, inoltre, che il riferimento al proprio tenore di vita fosse giuridicamente ininfluente, trattandosi di un criterio applicabile solo nelle cause di separazione, e non in sede di divorzio o di revisione delle relative condizioni, come confermato da consolidata giurisprudenza.
2.e. ASSEGNO DIVORZILE A FAVORE DI CP_3
Con riferimento alla posizione dell'appellante la parte appellata Parte_1 richiamava la pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018, che ha chiarito la natura composita dell'assegno divorzile, il quale risponde non solo a una funzione assistenziale, ma anche compensativa e perequativa: di conseguenza, il giudice è chiamato a valutare non solo l'autosufficienza economica del richiedente, ma anche il contributo fornito alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune.
Nel caso in esame, evidenziava che percepiva una pensione mensile di Parte_1 circa € 1.000,00 ed era titolare, oltre che dell'immobile adibito a casa familiare
10 (assegnatole in sede di divorzio e in comproprietà con il , anche di un Parte_2 secondo immobile di proprietà esclusiva. Tali risorse, invero, le garantivano un'autonomia reddituale sufficiente a sostenere le proprie esigenze, senza necessità di ulteriore supporto economico da parte dell'ex coniuge.
2.f. MUTAMENTO DELL'ASSETTO RISPETTO CONDIZIONI DI DIVORZIO
La parte appellata contestava l'affermazione degli appellanti secondo cui non vi sarebbe stato alcun mutamento rispetto all'assetto economico definito dalla sentenza di divorzio. Evidenziava come, al contrario, fossero intervenuti fatti nuovi e rilevanti, tali da incidere concretamente sull'equilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi.
In particolare, sottolineava che il figlio era stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità e che percepiva per questo una pensione di invalidità. Tale circostanza, oltre a rappresentare un elemento nuovo rispetto al momento del divorzio, incideva direttamente sulla ripartizione degli oneri familiari, alleggerendo anche il carico economico della madre, che non era più tenuta a sostenere integralmente le spese di mantenimento e quelle straordinarie del figlio.
Aggiungeva altresì che il figlio , nel frattempo, aveva raggiunto l'indipendenza Per_2 economica, fatto che contribuiva ulteriormente a modificare il quadro patrimoniale familiare originario.
Inoltre, richiamava quanto previsto dalla sentenza di divorzio in merito all'assegnazione della casa familiare, stabilita in favore della madre fintanto che vi avesse abitato con i figli. Tale previsione, all'epoca, era stata considerata transitoria, in quanto si presumeva che i figli, allora universitari, avrebbero presto intrapreso un percorso autonomo. Tuttavia, mentre aveva effettivamente lasciato Per_2
l'abitazione, e la madre continuavano a viverci stabilmente, senza alcuna Pt_2 prospettiva di cambiamento.
L'appellato sosteneva che l'imprevisto protrarsi dell'assegnazione della casa coniugale, di proprietà comune tra i coniugi, doveva essere ritenuto un elemento significativo da considerare ai fini della ricalibrazione degli assegni di mantenimento e divorzile.
2.g. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
A detta dell'appellato, gli appellanti, di fatto, beneficiavano dell'uso esclusivo di un'abitazione di pregio — stimata € 380.800, di circa 200 mq e otto vani (cfr. prod.
17, relazione Geom. ) — sproporzionata rispetto alle attuali esigenze abitative, Tes_1 considerando che l'immobile, un tempo abitato da quattro persone, era ora occupato solo dalla madre e dal figlio , mentre il figlio aveva raggiunto Pt_2 Per_2
l'indipendenza economica.
11 Osservava che, in ragione della situazione patrimoniale complessiva, sarebbe stato più congruo che l'assegnataria si trasferisse in un'abitazione di dimensioni più contenute e con minori costi di gestione ma che, nonostante ciò, la non aveva Pt_1 manifestato alcuna volontà di cambiare abitazione, mantenendo una posizione di comodo.
Parte appellata metteva in evidenza il diverso comportamento tenuto dai due ex coniugi: da un lato, aveva reinvestito con diligenza i proventi della Controparte_1 successione materna, acquistando due immobili in comproprietà con la Sig.ra Per_1 dall'altro, la pur avendo ricevuto un immobile di valore, lo aveva lasciato in stato Pt_1 di incuria, contribuendo al suo deprezzamento, fino a renderlo inabitabile, come da sua stessa ammissione.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto della componente assistenziale dell'assegno, del beneficio derivante dall'assegnazione della casa coniugale (di proprietà al 50%) e dell'impegno della nella cura del figlio disabile, ma anche della migliore Pt_1 condizione patrimoniale e reddituale del riteneva equa la riduzione Parte_2 dell'assegno divorzile alla somma di € 150 mensili, come stabilito dal Tribunale di
Lucca.
IV. In data 25 agosto 2025, il Procuratore Generale, ritenendo fondati e meritevoli di accoglimento i motivi di appello, rassegnava le conclusioni in epigrafe trascritte.
Motivi della decisione
L'appello proposto avverso la sentenza che modifica le statuizioni concernenti il versamento di un assegno di mantenimento a favore di e il Parte_2 versamento dell'assegno divorzile a favore di è fondato e merita CP_3 accoglimento.
In via preliminare devono essere rigettate le istanze istruttorie formulate da entrambe le parti.
Quanto alle richieste di accertamenti patrimoniali, va premesso che, ai fini della commisurazione degli obblighi di mantenimento, non è necessario procedere ad una ricostruzione minuziosa ed analitica della capacità reddituale e patrimoniale dei coniugi, essendo sufficiente un'attendibile e complessiva ricostruzione delle rispettive situazioni economiche.
Nel caso di specie, le condizioni patrimoniali e reddituali delle parti risultano già compiutamente accertate, e per molti versi non contestate, con riguardo sia alle
12 entrate reddituali sia ai cespiti patrimoniali, sicché non occorrono ulteriori approfondimenti. In tal senso risulta adeguatamente ricostruito il contesto economico e patrimoniale delle parti: fruisce di pensione pari a 1000 euro Parte_1 mensili nel 2024 ed è proprietaria al 50 % della casa familiare, nonché di un altro immobile sito a Viareggio;
inoccupato, non possiede immobili Parte_2 ed è percettore di un assegno di invalidità e di un assegno unico che gli versa la madre;
percepisce a titolo di pensione euro Controparte_1
2.300,00/2.400,00 mensili, ha due conti correnti su Credit Agricole e Banco BPM, con un saldo complessivo di euro 61.727,01, è comproprietario di due appartamenti a Sarzana di cui uno messo a reddito con canone di circa euro 600,00 mensili riscosso pro quota.
Parimenti infondata si rivela la richiesta di accertamento sanitario relativa alle condizioni di salute di Parte_2
Dagli atti risulta infatti acquisita documentazione pubblica proveniente dalla
Commissione medica ASL di Viareggio, la quale ha certificato la sussistenza di un handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992. Tale dato, proveniente da ente pubblico e adeguatamente documentato, consente di ritenere pienamente provata la condizione di disabilità grave, senza necessità di ulteriori indagini. Dal punto di vista del quadro patologico, emerge invero dalla documentazione medica in atti che soffre di depressione maggiore, disturbo ossessivo Parte_2 compulsivo, ansia generalizzata, ipersonnia, per cui è in terapia psichiatrica, nonché di corioretinopatia con riduzione del visus. Il quadro patologico porta a ritenere la sussistenza di un handicap grave, conclamato negli stessi verbali versati (si v. doc. 3
e 4 parte appellante) in cui si da conto della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, della l. 104/1992.
Muovendo da tale presupposto, deve inquadrarsi giuridicamente la vicenda alla luce dell'art. 337-septies c.c., il quale, al comma 1, prevede la possibilità per il giudice di disporre un assegno in favore dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, mentre al comma 2 stabilisce che, ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.
La giurisprudenza di legittimità, ormai pacifica, ha affermato che il figlio maggiorenne disabile grave deve essere equiparato, ai fini del mantenimento, ad un figlio minore, atteso che la sua non autosufficienza è diretta conseguenza della menomazione, con conseguente perdurante diritto al mantenimento senza limiti temporali.
13 Nella vicenda in esame le condizioni del divorzio e del mantenimento erano state regolamentate da una sentenza che recepiva un accorto tra le parti;
su tale quadro regolatorio si innesta la sentenza di primo grado che ha accolto il ricorso dell'odierno appellato, fondato sulla dedotta sopravvenienza di nuove condizioni economiche;
tale modifica, pacifica in merito alla venuta meno dell'obbligo di mantenimento a favore dell'altro figlio maggiorenne divenuto autosufficiente -statuizione non impugnata in questo giudizio-, non è tuttavia condivisibile nel resto.
È noto, infatti, che il giudizio di revisione delle condizioni di divorzio non può trasformarsi in una nuova valutazione delle circostanze già esaminate all'epoca della pronuncia di scioglimento del vincolo, ma presuppone la dimostrazione della sopravvenienza di fatti nuovi, idonei a modificare in concreto l'assetto patrimoniale e personale delle parti o le condizioni dei figli.
Nel caso in esame, l'appellato non ha allegato un peggioramento della propria situazione economica, bensì il mutamento delle condizioni degli odierni appellanti, e segnatamente l'erogazione in favore di di trattamenti assistenziali (pensione di Pt_2 invalidità e indennità di accompagnamento).
Tuttavia, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'indennità di accompagnamento, costituendo misura assistenziale pubblica diretta a compensare i maggiori costi derivanti dalla patologia, non può essere computata quale risorsa economica idonea a ridurre o escludere il diritto al mantenimento (Cass. Ord,
10423/2023 L'indennità di accompagnamento riconosciuta al figlio portatore di inabilità, in quanto costituente misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno diminuire l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia e non ad aumentare il reddito del percipiente, non costituisce risorsa economica valutabile per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del genitore convivente, essendo questo diretto a fare fronte alle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia). Tale principio, pur affermato con riferimento ai figli minori, deve estendersi senza difficoltà ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, attesa la piena assimilazione tra le due condizioni stabilita dall'art. 337-septies, comma 2, c.c. cui si
è fatto cenno supra.
Ne consegue che i benefici assistenziali sopravvenuti in favore di devono Pt_2 ritenersi irrilevanti ai fini della modifica delle condizioni di mantenimento;
e tale conclusione, diversamente da quanto dedotto da parte appellata, non appare sostenibile solo con riferimento alla cd. indennità di accompagnamento, ma in
14 ragione della precipua funzione svolta, appare estensibile a tutti i sussidi che riposano su una situazione di disabilità.
Sul punto vale la pena di riportare, a riscontro, un passaggio motivazionale della medesima sentenza citata in cui si afferma l'irrilevanza anche della pensione di invalidità, oltre che dell'indennità di accompagnamento: “Con la indennità di accompagnamento e le altre provvidenze in favore di invalidi, lo Stato si fa carico non già dei doveri genitoriali, ma della condizione di specifico svantaggio che riguarda la persona (e di conseguenza il caregiver) in attuazione dei doveri di solidarietà propri del nostro sistema costituzionale, che persegue la uguaglianza sostanziale dei consociati, tramite interventi positivi in favore dei soggetti svantaggiati, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona (artt. 2 e 3 Cost.). Anche a voler considerare che l'indennità di accompagnamento compensi interamente la condizione di particolare svantaggio data dalla invalidità, e quindi riporti l'assetto familiare in condizioni di equilibrio e di parità rispetto alla condizione delle famiglie non colpite dalla condizione patologica di uno dei suoi componenti, resta comunque il dovere di fare fronte a quelle che sono le comuni e correnti esigenze di vita del figlio, in proporzione ai redditi ed alle sostanze di cui ciascuno dispone, secondo le regole che riguardano la genitorialità (artt. 147 e 337 ter c.c.). Diversamente ragionando si dovrebbe dire che, se
i figli minori godono di buona salute e sono in grado di provvedere agli atti di vita quotidiana, il genitore non è tenuto a mantenerli ovvero è tenuto al più a versare un contributo simbolico, quale ad esempio la somma di euro 50,00 mensili che appare equa
- ma solo in via subordinata rispetto al “contributo zero”- al ricorrente, il quale peraltro, come rileva la Corte di merito, non ha lamentato alcun decremento della propria condizione patrimoniale rispetto al momento in cui sono state concordate le condizioni di divorzio. 4.1- In sintesi, la circostanza che un minore benefici, in ragione della patologia da cui è affetto, di pensione di invalidità ovvero di indennità di accompagnamento non comporta il venir meno del diritto del genitore convivente a percepire il mantenimento da parte dell'altro genitore, in proporzione ai redditi di quest'ultimo, al fine di fare fronte alle esigenze organizzazione domestica e di cura, educazione e istruzione del minore, tenuto conto della finalità meramente assistenziale delle suddette provvidenze, le quali non escludono l'obbligo di mantenimento da parte del genitore, direttamente derivante dagli art. 147 e 337 ter c.c.” (Cass. Ord,
10423/2023, in parte motiva)
L'applicazione di tale principio, nella vicenda oggi in esame, comporta la sostanziale irrilevanza, ai fini della rideterminazione degli obblighi di mantenimento in suo
15 favore, degli emolumenti assistenziali percepiti da e dunque l'immutatezza delle Pt_2 condizioni poste a base dell'accordo recepito nel 2012.
Né in senso contrario rilevano, d'altro canto, le allegazioni relative ad asserite operazioni speculative in criptovalute, prive di concreta utilità economica e già ritenute irrilevanti dal primo giudice.
In ragione di quanto detto, l'obbligo di mantenimento a carico del padre deve essere rifissato nell'importo di euro 400,00 oltre le spese straordinarie, così come da sentenza del 2012 in conformità ad accordo intercorso tra le parti.
Parimenti infondata si appalesa la richiesta di revisione dell'assegno divorzile in favore della madre. Dagli atti emerge infatti che le condizioni economiche della stessa non hanno subito variazioni significative rispetto all'epoca del divorzio, se non per l'adeguamento ISTAT della pensione percepita, mentre l'acquisizione per successione di un immobile risale al 1993 ed era circostanza già nota e valutabile al tempo della pronuncia di divorzio che, come noto, copre in ogni caso il dedotto e il deducibile.
Tali elementi, dunque, non possono essere qualificati come sopravvenienze, così come non può rilevare per le ragioni supra dette il godimento da parte di degli Pt_2 emolumenti legati alla sua invalidità.
Anche in questo caso, dunque, la modifica intervenuta non appare e giustificata e l'obbligo a carico di deve essere riportato alla consistenza prevista nella Parte_3 sentenza del 2012 in cui era prevista la corresponsione di euro 200,00.
Quanto all'assegnazione della casa familiare, essa non forma oggetto di impugnazione incidentale e, in ogni caso, non integra una circostanza sopravvenuta, essendo stata già disposta con il provvedimento originario che recepiva gli accordi tra le parti.
In definitiva, devono ritenersi fondati i motivi di appello avanzati da parti appellanti
(con assorbimento della contestazione concernente il vizio di ultrapetizione, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e rigetto della domanda di modifica delle condizioni di divorzio -fatta eccezione per l'esclusione dell'obbligo di mantenimento in favore dell'altro figlio divenuto autosufficiente- dovendosi dichiarare la reviviscenza delle originarie statuizioni, congrue ed equilibrate rispetto alla sproporzione economica tra le parti e pienamente sostenibili dall'odierno appellato.
Per ciò che concerne le spese di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della controversia che vede integralmente rigettate le domande di , le Controparte_1 stesse vanno integralmente poste a carico dell'odierna parte appellata in ragione del principio di soccombenza e liquidate ai parametri medi, individuando il valore della causa ex art. 13 c.p.p. (in relazione all'applicabilità di tale norma cfr Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 14365 del 23/05/2024), come di seguito
16 per il primo grado euro 5.077,00 oltre IVA, spese e competenze;
per il secondo grado, escludendo la fase istruttoria perché non tenutasi, euro
3.966,00 oltre IVA, spese e competenze.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie l'appello e per l'effetto riforma la sentenza di primo grado rigettando la domanda di revisione dell'assegno di mantenimento a favore di e Controparte_4 dell'assegno divorzile in favore di avanzata in primo grado;
CP_3
-condanna al pagamento delle spese di giudizio di primo e Controparte_1 secondo grado che liquida in complessivi euro 9043,00 oltre iva, spese e competenze.
Firenze 23.9.25
Il cons. relatore
Vincenzo Savoia
La presidente
Chiara Ermini
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