Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/04/2024, n. 9556
CASS
Sentenza 9 aprile 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, emessa il 19 gennaio 2024, con la relazione del Consigliere Salvatore Leuzzi. Le parti in causa erano una società belga, ricorrente, e l'Agenzia delle Entrate, controricorrente. La contribuente richiedeva il rimborso dell'IVA versata per operazioni di importazione effettuate nel 2016, sostenendo di non avere effettuato operazioni attive in Italia nel periodo di riferimento. L'Agenzia delle Entrate negava il rimborso, argomentando che la contribuente aveva realizzato operazioni rilevanti nel 2017, configurando così una causa ostativa.

La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso della contribuente, ritenendo che il "periodo di riferimento" per il rimborso dell'IVA, ai sensi dell'art. 38-bis2 del d.P.R. n. 633 del 1972, debba essere interpretato in conformità con la Direttiva 2008/9/CE. La Corte ha stabilito che sia la stabilità dell'organizzazione nel territorio italiano sia l'effettuazione di operazioni attive nel medesimo anno civile costituiscono cause ostative al rimborso. Pertanto, poiché le operazioni attive si erano verificate nel 2017, anno successivo a quello di riferimento, la Corte ha accolto il ricorso, annullando la sentenza della CTR e riconoscendo il diritto al rimborso. Le spese del giudizio sono state compensate.

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In tema di rimborsi IVA transfrontalieri, l'art. 38-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972 va applicato alla luce dell'art. 3 della Direttiva 2008/9/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, per cui rilevano quali cause ostative al rimborso sia la stabilità dell'organizzazione all'interno dello Stato nel periodo di riferimento, sia l'effettuazione di operazioni attive imponibili necessariamente nel medesimo periodo di tempo, coincidente con l'anno civile, ossia con l'anno solare, e non con l'anno di imposta.

In tema di rimborsi IVA transfrontalieri, l'art. 38-bis.2 del DPR n. 633 del 1972 , che disciplina l'esecuzione di quello in favore dei soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro, va letto alla luce dell' art. 3 della Direttiva 2008/9/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008 , sicché rilevano quali cause ostative al rimborso in parola, sia la stabilità dell'organizzazione all'interno dello Stato nel periodo di riferimento, sia l'effettuazione di operazioni attive imponibili necessariamente nel medesimo periodo, coincidente non con l'anno di imposta, bensì con l'anno civile, ossia con l'anno solare. Infatti, trattandosi di tributo armonizzato, la norma interna necessariamente deve essere letta tenendo conto delle regole unionali, contenute nella Direttiva 2008/9/CE e in tal senso, l'art. 3 della Direttiva traccia un profilo di piena identità del periodo di riferimento, che è indefettibilmente collegato ad entrambe le cause ostative, rappresentate, per un verso, dall'assenza di stabilimento, per altro verso, dall'assenza nel medesimo lasso temporale di operazioni attive, mentre i confini temporali del periodo di riferimento sono, a loro volta, evincibili dall'art. 16 della Direttiva, ossia con l'anno solare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/04/2024, n. 9556
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9556
    Data del deposito : 9 aprile 2024
    Fonte ufficiale :

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