Sentenza 9 aprile 2024
Massime • 2
In tema di rimborsi IVA transfrontalieri, l'art. 38-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972 va applicato alla luce dell'art. 3 della Direttiva 2008/9/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, per cui rilevano quali cause ostative al rimborso sia la stabilità dell'organizzazione all'interno dello Stato nel periodo di riferimento, sia l'effettuazione di operazioni attive imponibili necessariamente nel medesimo periodo di tempo, coincidente con l'anno civile, ossia con l'anno solare, e non con l'anno di imposta.
In tema di rimborsi IVA transfrontalieri, l'art. 38-bis.2 del DPR n. 633 del 1972 , che disciplina l'esecuzione di quello in favore dei soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro, va letto alla luce dell' art. 3 della Direttiva 2008/9/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008 , sicché rilevano quali cause ostative al rimborso in parola, sia la stabilità dell'organizzazione all'interno dello Stato nel periodo di riferimento, sia l'effettuazione di operazioni attive imponibili necessariamente nel medesimo periodo, coincidente non con l'anno di imposta, bensì con l'anno civile, ossia con l'anno solare. Infatti, trattandosi di tributo armonizzato, la norma interna necessariamente deve essere letta tenendo conto delle regole unionali, contenute nella Direttiva 2008/9/CE e in tal senso, l'art. 3 della Direttiva traccia un profilo di piena identità del periodo di riferimento, che è indefettibilmente collegato ad entrambe le cause ostative, rappresentate, per un verso, dall'assenza di stabilimento, per altro verso, dall'assenza nel medesimo lasso temporale di operazioni attive, mentre i confini temporali del periodo di riferimento sono, a loro volta, evincibili dall'art. 16 della Direttiva, ossia con l'anno solare.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/04/2024, n. 9556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9556 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
b) nel periodo di riferimento non hanno effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi il cui luogo di effettuazione si possa considerare situato nello Stato membro di rimborso, fatta eccezione per le seguenti operazioni: i) prestazioni di servizi di trasporto e di servizi ad essi accessori, esenti a norma degli articoli 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 o 160 della direttiva 2006/112/CE; ii) cessioni di beni e prestazioni di servizi al debitore dell'IVA ai sensi degli articoli da 194 a 197 e dell'articolo 199 della direttiva 2006/112/CE”. Il “periodo di riferimento” perimetrato dalla norma unionale abbraccia, pertanto, inequivocabilmente, entrambe le potenziali cause ostative al rimborso, ossia, da un lato, la stabilità variamente strutturata dell’organizzazione; dall’altro lato, la mancata effettuazione nel medesimo segmento temporale – non in uno diverso o in un altro qualsiasi – di cessioni e/o prestazioni. La Direttiva traccia, in sostanza, un profilo di piena identità del “periodo di riferimento”, che è indefettibilmente collegato ad entrambe le cause ostative, rappresentate, per un verso, dall’assenza di stabilimento, per altro verso, dall’assenza nel medesimo lasso temporale di operazioni attive. I confini temporali del periodo di riferimento sono, a loro volta, perspicuamente evincibili dall’art. 16 della Direttiva 2008/9/CE, a tenore del quale “Il periodo di riferimento non può essere superiore a un anno civile o inferiore a tre mesi civili”, ancorché le richieste di rimborso possano riguardare un periodo inferiore a tre mesi qualora questo rappresenti la parte residua (pur sempre) di un “anno civile”. 8 di 10 Il periodo di riferimento combacia in buona sostanza con quello ricompreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre del medesimo anno, ossia con l’anno solare. L’intera disciplina del rimborso risulta, d’altronde incentrata sull’“anno civile”, invero richiamato più volte nel corpo della Direttiva evocata. L’art. 13, in particolare, prevede: “i. Se successivamente alla presentazione della richiesta di rimborso il prorata detraibile dichiarato è adattato a norma dell'articolo 175 della direttiva 2006/112/CE, il richiedente effettua una correzione dell'importo richiesto o già rimborsato. ii. La correzione è effettuata in una richiesta di rimborso durante l'anno civile successivo al periodo di riferimento in questione o, se il richiedente non presenta richieste di rimborso in tale anno civile, trasmettendo una dichiarazione separata attraverso il portale elettronico predisposto dallo Stato membro di stabilimento.” peraltro in correlazione proprio al “periodo di riferimento”. Con ogni evidenza l’“anno civile” viene accostato al “periodo di riferimento” finendo per coincidere concettualmente con esso, che non a caso è letteralmente indicato come “tale anno civile” nel secondo comma della norma, in relazione all’ipotesi in cui il richiedente non abbia presentato domande di rimborso. Anche l’art. 14, nel descrivere l’ambito delle operazioni oggetto di rimborso, rimanda testualmente all’“anno civile”. Sempre a questo conchiuso segmento temporale richiama il successivo art. 15, che fissa il termine ultimo per l’istanza di rimborso nella data del 30 settembre dell’“anno civile successivo al periodo di riferimento”, rimarcando significativamente la coincidenza del periodo di riferimento con l’anno solare. Infine, l’art. 17 si incarica di fissare delle soglie monetarie per le ipotesi in cui le richieste di rimborso riguardino frazioni non inferiori ad una frazione trimestrale ancora una volta necessariamente agganciata, non all’anno di imposta, bensì all’“anno civile”. 9 di 10 L’effettiva realizzazione di operazioni imponibili nel medesimo “anno civile” cui viene agganciata la richiesta di rimborso all’interno dello Stato membro integra, quindi, la causa d’esclusione del diritto al rimborso stesso ex art. 38-bis2 cit. Nell’impianto eurounitario, al cui lume va interpretata la disciplina interna, in definitiva, l'esistenza di operazioni concretamente effettuate nello Stato membro costituisce elemento ostativo determinante ai fini del rimborso solo qualora le stesse si collochino nel recinto dell’anno solare cui è correlata l’istanza di rimborso. È la presenza di operazioni imponibili all’interno della cornice dell’anno solare al quale è riferita l’istanza di rimborso ad escludere detta modalità. In ultima analisi, l’esclusione dal perimetro del rimborso è data, in ogni caso, dall’accertamento della realizzazione effettiva di operazioni imponibili nello Stato di presentazione della domanda di rimborso nell’“anno civile” al quale quest’ultima rimanda, se del caso per il tramite della stabile organizzazione di cui ivi si dispone. Il diritto al rimborso dell'IVA presuppone, in definitiva, anche il dato concreto dell’assenza di operazioni imponibili attive nello Stato membro in cui viene preteso il rimborso nel medesimo anno solare, a prescindere dalla circostanza della titolarità o meno in capo al soggetto passivo richiedente di un centro di attività stabile o di una stabile organizzazione in tale Stato. Va affermato, dunque, il seguente principio di diritto: “In tema di rimborsi IVA transfrontalieri, l’art. 38-bis.2 d.P.R. n. 633 del 1972, che disciplina l’esecuzione di quello in favore dei soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro, va letto alla luce dell’art. 3 della Direttiva 2008/9/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, sicché rilevano quali cause ostative al rimborso in parola, sia la stabilità dell’organizzazione all’interno dello Stato nel periodo di riferimento, sia l’effettuazione di operazioni attive imponibili necessariamente nel medesimo periodo, coincidente, non 10 di 10 con l’anno di imposta, bensì con l’anno civile, ossia con l’anno solare”. Il terzo motivo di ricorso va, in ultima analisi, accolto, rigettate le prime due censure. La sentenza d’appello va cassata. Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente. Sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due motivi. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente avverso il provvedimento di diniego della richiesta di rimborso. Compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2024.