Ordinanza collegiale 10 marzo 2022
Sentenza 22 aprile 2023
Ordinanza collegiale 17 maggio 2024
Ordinanza collegiale 21 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 31 dicembre 2024
Accoglimento
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/03/2025, n. 2162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2162 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02162/2025REG.PROV.COLL.
N. 03052/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3052 del 2023, proposto da
AN OM, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluigi Giannuzzi Cardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Scuola Secondaria di I Grado Vittorio Emanuele III Alighieri Andria, Ufficio Scolastico Regionale Puglia Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 264/2023, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia, della Scuola Secondaria di I Grado Vittorio Emanuele III Alighieri Andria e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 il Cons. Marco Valentini e udita per la parte appellata l’avvocato dello Stato Isabella Bruni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con la sentenza impugnata, pronunciata per l’ottemperanza alla sentenza n. 2019/2017 della Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro, N.R.G. n.320/2016, il giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile il ricorso.
Il TAR adito, premesso quanto rappresentato nel ricorso introduttivo circa il passaggio in giudicato della sentenza con la quale Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, ha dichiarato il diritto della parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti in relazione alla prestazione lavorativa prestata con contratti a termine e condannato il MIUR al pagamento, in suo favore, di quanto spettante, oltre accessori, statuendo “ (….) 1) accoglie l’appello per quanto di ragione, e per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, condanna il Ministero suddetto ad inquadrare giuridicamente ed economicamente la ricorrente secondo l’effettivo servizio prestato a far data dall’11.7.2001 ed alla corresponsione delle correlative differenze retributive così maturate in favore di OM AN per i periodi con decorrenza dal 21.10.2009; 2) conferma nel resto la sentenza gravata”) e preso atto che il Ministero resistente non ha provveduto ad eseguire correttamente il giudicato di cui sopra, ha ritenuto, come detto, il ricorso inammissibile.
Nella fattispecie, ha esposto la ricorrente che l’amministrazione scolastica avrebbe –in tesi erroneamente – considerato, ai fini della quantificazione del servizio c.d. “pre-ruolo” prestato dalla ricorrente, la durata dell’anno scolastico in 365 giorni, sì da non riconoscere (in quanto la durata del servizio concretamente prestato nei singoli anni scolastici in cui la prestazione si è svolta si è sviluppata in un arco temporale inferiore) anni di “pre-ruolo”, a suo dire, spettanti nella ricostruzione della sua anzianità di servizio e del conseguente trattamento economico.
In altri termini, la resistente p.a. ha parametrato l’anzianità di servizio pre-ruolo della ricorrente ad anni lavorativi composti, ciascuno, da 365 giorni.
Laddove invece, in tesi, un anno di servizio non potrebbe corrispondere algebricamente ad un anno solare.
Tanto in ragione della considerazione che nessun lavoratore presta la propria opera per 365 giorni l’anno, non foss’altro perché in un anno debbono contarsi 52 domeniche, nonché, per il personale scolastico, i mesi di luglio e agosto, in cui vengono sospese le attività didattiche.
Secondo quanto sostenuto dall’originaria ricorrente, l’interpretazione del dictum giudiziale seguita dall’amministrazione comporterebbe, dunque, un pregiudizio in termini di anzianità di servizio, decurtata rispetto a quella pretesa, con conseguente pregiudizio anche in termini di progressione di carriera, progressione stipendiale, detrimento della base previdenziale e, non ultimo, mancato riconoscimento delle differenze retributive che conseguono il tardivo accesso alla posizione stipendiale successiva.
Argomenta il TAR che nel caso di specie la richiesta di esecuzione del giudicato del giudice ordinario va dichiarata inammissibile in quanto il riconoscimento dei servizi pre-ruolo cui è conseguente la condanna al pagamento delle differenze stipendiali e, quindi, da un lato, la somma da corrispondere a parte ricorrente in forza dell'azionata sentenza, dall’altro gli anni di servizio - non sono stati determinati nel loro ammontare nel titolo giudiziale e “ non sono determinabili in modo pacifico ”, mediante una semplice operazione aritmetica, posto che né la motivazione, né il dispositivo dell'azionata sentenza recano l'indicazione analitica dell’inquadramento giuridico/economico, né degli importi dovuti a titolo di differenze stipendiali, in modo da poter addivenire all'esatta determinazione di quanto dovuto, sia in ordine alla reclamata ricostruzione di carriera, sia in ordine al pagamento delle somme dovute.
In definitiva, secondo il giudice di prime cure, la sentenza finisce per recare una condanna generica o, comunque, non suscettibile di essere portata ad esecuzione mediante il rimedio dell'ottemperanza: invero, tale tipo di sentenza non solo non costituisce valido titolo esecutivo per difetto del requisito di liquidità del diritto portato dal titolo ex art. 474 c.p.c., ma implica, altresì, che per la sua attuazione dovrebbe essere svolto un accertamento nel merito del rapporto sottostante (oggetto della cognizione del giudice ordinario), che non può, tuttavia, essere effettuato nell'ambito del giudizio di ottemperanza da parte del giudice amministrativo, essendo quest'ultimo sprovvisto di giurisdizione su tale rapporto.
Avverso la sentenza impugnata in data 4 aprile 2023 è stato depositato ricorso in appello.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale Puglia, la Scuola Secondaria di I Grado Vittorio Emanuele III Alighieri Andria e l’Ufficio Scolastico Regionale Puglia Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari con atto di mero stile.
Nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello, è stato dedotto:
- Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 114 c.p.a.
Argomenta l’appellante che la lettura offerta dal primo giudice in ordine alle disposizioni relative al giudizio di ottemperanza a decisioni del Giudice ordinario si porrebbe in contrasto con l’istituto stesso dell’ottemperanza, volto alla puntuale verifica dell’esatto adempimento, da parte dell’Amministrazione, dell’obbligo di conformarsi al giudicato, al fine di far conseguire concretamente all’interessato l’utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione. Tale verifica comporta da parte del Collegio una delicata interpretazione del giudicato, volta ad enucleare e precisare il contenuto del comando.
Si tratta di un’attività di contestualizzazione del comando giudiziale da compiersi necessariamente sulla base della sequenza “petitum - causa petendi –motivi - decisum ”, senza che sia necessaria alcuna modificazione dell’accertamento dei fatti giudicati.
Il principio costituzionale di effettiva tutela giurisdizionale sotteso all’istituto, ovviamente, pretende che la sentenza emanata nei confronti dell’Amministrazione soccombente venga portata ad esecuzione anche senza la cooperazione di quest’ultima.
Il giudizio di ottemperanza rappresenta, ha esposto la ricorrente, l’unico strumento idoneo a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale proprio laddove la sentenza ottemperanda non sia di condanna specifica, quale strumento di coazione indiretta, che consente al Giudice Amministrativo di dare attuazione al giudicato, anche sostituendosi all’Amministrazione.
Soggiunge la ricorrente che il giudizio di ottemperanza assume i connotati di un giudizio di natura mista, in parte esecutivo ed in parte di cognizione, perché spesso la regola posta dal giudicato amministrativo costituisce regola implicita, elastica ed incompleta che spetta al giudice dell’ottemperanza completare come prosecuzione del giudizio di merito, diretto ad arricchire (pur nel perimetro condizionato dal decisum civile) il contenuto (vincolante) della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza.
Rientrerebbe quindi tra i compiti del giudice dell’ottemperanza dare un contenuto concreto all’obbligo imposto dal Giudice civile, ove d’uopo risolvendo le criticità che il fine stesso dell’esecuzione ponga.
Tale incisiva forma di cognitio sarebbe necessaria, secondo l’appellante, per la corretta esecuzione di una sentenza che impone un contegno che non si risolve nell’effettuazione di mere operazioni aritmetiche, bensì richiede attività che, proprio in quanto non puntualmente indicate, non potrebbero essere avviate ad executivis per mezzo di alcun altro strumento processuale.
Eventuali diverse interpretazioni, soggiunge l’appellante, oltreché non costituzionalmente orientate, sarebbero antinomiche rispetto allo stesso tenore letterale del disposto normativo disciplinante l’istituto in argomento, che riporta sotto l’unica definizione di “ottemperanza”, tra le altre, le azioni volte a conseguire l’attuazione di diverse tipologie di decisioni emesse nei confronti della P.A., tra cui sentenze passate in giudicato ed altri provvedimenti ad esse equiparati, del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo di una pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Gli obblighi che la sentenza ottemperanda pone in capo all’amministrazione sarebbero chiari ed assolutamente specifici.
L’obbligo che incombe sull’Amministrazione soccombente è duplice, ma comunque compendiabile in mere operazioni algebriche che trovano la loro fonte nella norma che disciplina il calcolo dell’anzianità di servizio dei dipendenti (docenti ed ATA) del Comparto Scuola, assunti con contratto a tempo indeterminato e nell’operazione aritmetica di calcolo delle differenze retributive.
Quanto al primo profilo, quindi, si chiede all’Amministrazione di conteggiare l’anzianità di servizio del ricorrente sulla scorta di un dettato normativo noto e non controverso.
Quanto al secondo profilo, si chiede all’Amministrazione di verificare la posizione stipendiale spettante al lavoratore tempo per tempo, quantificare la differenza tra gli emolumenti dovuti e quelli percepiti ed a seguire liquidarne il montante, maggiorato di interessi e rivalutato.
-Sulla omessa valutazione delle risultanze processuali. Sulla corretta applicazione dell’art. 11, co. 14, L. n. 124/99 e sul conseguente ed evidente errore dell’amministrazione nell’adempimento della Sentenza Civile.
La sentenza di secondo grado de qua , in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trani – in funzione di Giudice del lavoro – in data 17 settembre 2015, “[ha condannato] il Ministero suddetto ad inquadrare giuridicamente ed economicamente la ricorrente secondo l’effettivo servizio prestato a far data dall’11.07.2001 ed alla corresponsione delle correlative differenze retributive così maturate in favore di OM AN per i periodi con decorrenza dal 21.10.2009 ”.
Appare chiaro, per l’appellante, come non vi sia spazio di interpretazione in merito.
A tal uopo, è la legge che andrà applicata in fase di ricostruzione della carriera della ricorrente, ovvero l’unica disposizione normativa, tuttora vigente, che ne disciplina le modalità.
L’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/99 stabilisce che “ Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
All’appellante dovrebbero dunque essere riconosciute per intero tutte le annualità prestate dalla docente in regime di pre-ruolo che abbiano avuto “ la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale ”, senza ulteriori decurtazioni - come stabilito dalla Corte d’Appello di Bari.
1. La critica, dinanzi sintetizzata, sintetizzata svolta con l'appello nei confronti della dichiarazione di inammissibilità del ricorso resa in primo grado è fondata.
1.1. Contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, la condanna di cui è chiesta l'ottemperanza non richiede alcun accertamento afferente al rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa, ulteriore a quello già svolto nel giudizio civile tra le parti. Inoltre, lungi dall'essere riconducibile allo schema ex art. 278 cod. proc. civ. della condanna generica - che postula sia tuttora "controversa la quantità della prestazione dovuta" - nel caso di specie la condanna ha enunciato il criterio in base al quale quantificare gli emolumenti dovuti al ricorrente. Attraverso il richiamo all’inquadramento giuridico ed economico “ secondo l’effettivo servizio prestato a far data dall’11.7.2001 ed alla corresponsione delle correlative differenze retributive maturate (…) per i periodi lavorati con decorrenza dal 21.10.2009 ”, l'amministrazione soccombente era in effetti posta nelle condizioni di liquidare le somme in base ad una semplice operazione matematica, da condursi in base alle tabelle stipendiali di tempo in tempo vigenti.
1.2. Il giudice amministrativo dell'ottemperanza, a fronte di statuizioni giudiziali rese dal giudice civile, in funzione del giudice del lavoro, deve svolgere un'attività meramente esecutiva senza necessità d'integrare la sentenza civile.
Tale principio si applica sia quando la condanna generica (o la declaratoria sulla sussistenza di un credito) sia stata disposta dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva (in termini, C.d.S., Sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 880), sia - e a maggior ragione - quando essa sia stata disposta dal giudice civile del lavoro, che continua ad essere titolare della propria giurisdizione in ordine alle ulteriori questioni sostanziali ancora non decise (C.d.S., Sez. VI, 21 dicembre 2013, n. 6773).
Non è dunque ravvisabile alcuna possibilità che nell'ordinare l'ottemperanza, il giudice amministrativo ecceda dai suoi poteri giurisdizionali posto che l'esecuzione della condanna non richiede alcun accertamento sul rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, ulteriore a quello svolto nel giudizio civile, ma solo un obbligo di fare, pacificamente inadempiuto finora.
1.3. Per l'effetto, in accoglimento dell'appello, la sentenza in epigrafe deve essere riformata laddove ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza.
2. È ora possibile passare al merito della res controversa (i.e.: all’ an e al quantum debeatur sotteso all’originario ricorso per ottemperanza, erroneamente dichiarato inammissibile dal primo Giudice).
2.1. Rileva il Collegio, preliminarmente, che con ordinanza collegiale n. 4445/2024, pubblicata il 17 maggio 2024, la Sezione ha disposto “Rilevato che l’originaria ricorrente, odierna appellante, ha agito avanti il giudice di primo grado per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione appellata alla sentenza n. 2019/2017 della Corte di Appello di Bari, passata in giudicato, lamentando che l’amministrazione appellata non abbia provveduto ad eseguire correttamente il giudicato;
preso atto che il TAR adito ha ritenuto il ricorso inammissibile, considerando che il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si domanda l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, tenuto conto che nel caso di specie, secondo il primo giudice, la sentenza di cui si è stata chiesta l’ottemperanza non determina nel loro ammontare nel titolo giudiziale e non sono determinabili in modo pacifico i servizi pre-ruolo cui conseguono le differenze stipendiali e il computo degli anni di servizio;
rilevato che in sede di appello, in disparte i profili processuali, l’appellante, invocando l’applicazione dell’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/1999, ha dedotto come arbitraria l’interpretazione resa dall’amministrazione ai fini della ricostruzione della carriera, evidenziando che l’amministrazione scolastica avrebbe erroneamente considerato, ai fini della quantificazione del servizio c.d. “pre-ruolo” prestato, la durata dell’anno scolastico in 365 giorni, sì da non riconoscere gli anni di “pre-ruolo” spettanti nella ricostruzione della sua anzianità di servizio e del conseguente trattamento economico laddove, invece, in tesi, un anno di servizio non potrebbe corrispondere algebricamente ad un anno solare, con la conseguenza di un pregiudizio in termini di anzianità di servizio, decurtata rispetto a quella pretesa, e conseguente pregiudizio anche in termini di progressione di carriera, progressione stipendiale, detrimento della base previdenziale e, non ultimo, mancato riconoscimento delle differenze retributive che conseguono il tardivo accesso alla posizione stipendiale successiva;
Considerato che l’amministrazione appellata, costituita nel presente giudizio, non risulta aver depositato memorie;
Ritenuto opportuno, pertanto, in relazione al secondo motivo di appello, che il Ministero dell’Istruzione e del Merito appellato depositi in giudizio, entro 60 giorni dalla data di notificazione o comunicazione della presente ordinanza, idonea documentazione preordinata a rendere i necessari chiarimenti, ai sensi dell’art. 64, comma 3, cod. proc. amm., in ordine ai criteri adottati per la ricostruzione della carriera dell’appellante, anche alla luce di quanto da questa dedotto in sede di appello”
Inoltre, con ordinanza collegiale n. 9364/2024, pubblicata il 21 novembre 2024, La Sezione ha nuovamente disposto “(….) Considerato che con ordinanza collegiale della Sezione n. 4445/2024, in relazione al secondo motivo di appello, è stato disposto che il Ministero dell’Istruzione e del Merito appellato depositasse in giudizio, entro 60 giorni dalla data di notificazione o comunicazione di detta ordinanza, idonea documentazione preordinata a rendere i necessari chiarimenti, ai sensi dell’art. 64, comma 3, cod. proc. amm., in ordine ai criteri adottati per la ricostruzione della carriera dell’appellante, anche alla luce di quanto da questa dedotto in sede di appello;
Considerato altresì che la richiesta relazione non risulta essere stata depositata agli atti del giudizio;
Ritenuta la necessità ai fini del decidere di acquisire dalla parte appellata la richiesta relazione e ritenuto di conseguenza opportuno che il Ministero dell’istruzione e del Merito appellato depositi in giudizio, entro 45 giorni dalla data di notificazione o comunicazione della presente ordinanza, ai sensi dell’art. 64, comma 3, cod. proc. amm., idonea documentazione preordinata a rendere i necessari chiarimenti in ordine ai criteri adottati per la ricostruzione della carriera dell’appellante, anche alla luce di quanto dedotto in sede di appello, con l’avvertenza che un eventuale ulteriore silenzio sarà valutato in danno dell’Amministrazione ai sensi dell’articolo 116, II c.p.c.;
Ritenuto altresì, a tal fine, di rinviare la discussione alla camera di consiglio del 4 febbraio 2025”.
Poiché nella presente fase di appello l’incombente istruttorio non risulta assolto, né sono state depositate memorie, ritiene il Collegio che il perdurante silenzio dell’amministrazione vada valutato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 116, secondo comma, c.p.c., nonché dell’articolo 64, comma 4 del cod. proc. amm.
2.2. Nel merito, sulla questione giuridica sottesa all’odierno contenzioso, la Sezione si è già espressa con le sentenze n. 6155 del 22 giugno 2023 e con la sentenza n. 10051/2023, con indirizzo esegetico da cui non sussistono motivi per discostarsi e che va pertanto richiamato anche ai sensi degli artt. 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d) cod.proc.amm.
Nel caso di specie, il giudice ordinario ha statuito “ accoglie l’appello per quanto di ragione, e per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, condanna il Ministero suddetto ad inquadrare giuridicamente ed economicamente la ricorrente secondo l’effettivo servizio prestato a far data dall’11.7.2001 ed alla corresponsione delle correlative differenze retributive così maturate in favore di OM AN per i periodi con decorrenza dal 21.10.2009; 2) conferma nel resto la sentenza gravata (…)”
Secondo quanto dedotto dalla parte appellante nel secondo motivo, al caso di specie deve trovare applicazione l’art. 489 del d.lgs. n. 297/1994, posto che, qualora il giudice civile in funzione di giudice del lavoro avesse inteso escluderne l’applicabilità, avrebbe dovuto espressamente precisarlo.
E poiché nella sentenza non vi è menzione alcuna in ordine alla possibile disapplicazione dell’art. 489 del d.lgs. n.297/1994, la predetta disposizione normativa deve integralmente applicarsi.
La eventuale disapplicazione di una disposizione normativa, sia essa legislativa o regolamentare, deve sempre essere precisata ed espressamente affermata in sentenza, poiché, diversamente, il principio di efficacia delle norme impone l’applicazione delle stesse.
E poiché nel caso in esame nulla è precisato al riguardo, il giudice dell’ottemperanza non può che garantire la corretta e piena applicazione del giudicato civile nella sua interezza, assicurando l’applicazione di una norma primaria di cui non è stata espressamente esclusa l’applicabilità nella fattispecie.
Discendendo direttamente dalla legge i criteri da seguire per ottemperare alla sentenza del giudice civile che appare affatto ineseguibile bensì, al contrario, consente una adeguata esecuzione, fornendo tutti gli elementi minimi necessari a tal fine, non necessitano in questa sede di ottemperanza ulteriori indicazioni o specificazioni sulle modalità per procedere all’attuazione del dictum giudiziale, né l’amministrazione, più volte sollecitata, ha controdedotto in merito all’applicazione di detti criteri, che risultano sufficientemente determinati nella pronuncia più volte richiamata del giudice civile.
2.3. Si osserva in secondo luogo che il dictum del Giudice civile, laddove condannava l’Amministrazione all’inquadramento giuridico ed economico (e al conseguente riconoscimento delle spettanze) “secondo l’effettivo servizio prestato” e “per i periodi lavorati”, doveva essere correttamente inteso sulla base delle disposizioni di legge che regolano il corretto computo del servizio di insegnamento prestato in posizione non di ruolo.
L’appellante ha correttamente invocato, al riguardo, l’articolo 11, comma 14 della legge n. 124 del 1999, secondo cui “ il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale ”.
Sulla base della richiamata disposizione di legge, quindi, in favore dell’appellante andranno computate per intero tutte le annualità prestate in regime di pre-ruolo le quali abbiano avuto la durata di almeno 180 giorni (ovvero quelle per le quali il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”), senza ulteriori decurtazioni - come stabilito dalla sentenza della Corte di Appello di cui si chiede la corretta esecuzione.
Del resto, nel corso del presente giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione appellata, pur essendo stata ripetutamente posta in condizione di contraddire sul punto (e, in ipotesi, di addurre argomenti a confutazione delle pretese dell’appellante), non ha addotto alcun elemento in senso contrario.
4. In definitiva, il ricorso per ottemperanza è fondato e la sentenza impugnata deve essere riformata, con conseguente accoglimento del ricorso di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima),
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,
lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso in primo grado.
Ordina alle amministrazioni appellate, ciascuna per quanto di propria competenza, di dare esatta ottemperanza alla sentenza n. 2019/2017 della Corte d’Appello di Bari, Sez. Lavoro.
Condanna le amministrazioni appellate, in solido tra loro, alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore della parte appellante quantificate in euro 2000,00 (duemila/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO