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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/10/2025, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 185/2024
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n.: 185/2024 r.g. promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Andrea Poli (C.F. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), quale erede di , con il patrocinio CP_1 C.F._3 Persona_1 dell'avv. Gianfranco Marinai ( ) e dell'avv. Simone Marinai (C.F C.F._4
C.F._5
APPELLATO
*
Oggi 8 Ottobre 2025, alle ore 12,36 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP dott.ssa Simona Petrelli nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante: l'Avv. Andrea Poli Per parte appellata: l'Avv. Simone Marinai anche in sostituzione dell'avv. Gianfranco Marinai Ai fini della pratica forense è presente la dott.ssa Camilla Carnesecchi
Il Collegio invita le parti alla discussione.
I procuratori si riportano ai propri scritti difensivi ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. pagina 1 di 12 La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
N. R.G. 185/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore
ha emesso, ai sensi degli artt. 350-bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 185/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Andrea Poli (C.F. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), quale erede di , con il patrocinio CP_1 C.F._3 Persona_1 dell'avv. Gianfranco Marinai ( ) e dell'avv. Simone Marinai (C.F C.F._4
C.F._5
APPELLATO
avverso la sentenza non definitiva n. 190/2022 e la sentenza definitiva n. 815/2023 emesse dal Tribunale di Pisa e pubblicate rispettivamente il 10.02.2022 ed il 22.06.2023
pagina 2 di 12 CONCLUSIONI
In data 8.10.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis e previa riforma sia della sentenza parziale n. 190/2022 emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Pisa in data 10.2.2022 che della successiva sentenza definitiva n. 815/2023, emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Pisa in data 22.6.2023: dichiarare l'illegittima occupazione del Sig.
del terreno di proprietà del Sig. ed ordinare al Sig. la Persona_1 Parte_1 Persona_1 riduzione in ripristino dello stato dei luoghi e dei confini;
per l'effetto condannare il Signor Per_1
al risarcimento di tutti i danni nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con vittoria di
[...] spese e competenze professionali di ambedue i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: per la declaratoria di inammissibilità e, comunque, per il rigetto dell'appello. Con vittoria di spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi questa Parte_1
Corte di Appello, il fratello , proponendo gravame avverso la sentenza parziale n. Persona_1
190/2022 e la successiva sentenza definitiva n. 815/2023, emesse dal Tribunale di Pisa e pubblicate, rispettivamente, il 10.02.2022 ed il 22.06.2023, le quali, in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto , avevano accertato (la prima) e Persona_1 dichiarato (la seconda) in favore di quest'ultimo l'avvenuto acquisto per usucapione del terreno oggetto di causa e conseguentemente rigettato la domanda formulata dall'attore – volta ad ottenere la riduzione in pristino dei luoghi ed il risarcimento dei danni – con sua condanna al pagamento delle spese di lite.
1- Il giudizio di primo grado
1.1. – conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Pontedera, , Parte_1 Persona_1 esponendo:
- di essere proprietario di un terreno posto nel comune di Crespina, Frazione Siberia, via La Tana
n. 12, individuato al catasto terreni al Foglio 15, partt. 151-321-363-364;
- che sul confine del predetto terreno erano state abusivamente costruite da Persona_1 baracche e recinti per il ricovero di animali domestici, come risultava dalla allegata documentazione fotografica di cui alla relazione del geom. con mancato rispetto delle CP_2 distanze legali ed occupazione di una porzione di resede di proprietà dell'attore per una superficie di circa 20 mq;
- di avere, con lettera raccomandata del 23.04.2007, tempestivamente contestato a Per_1
tali violazioni chiedendo a quest'ultimo il ripristino dello stato dei luoghi, senza peraltro
[...] ottenere positivo riscontro, tanto che solo recentemente aveva proceduto alla Persona_1 demolizione dei manufatti, ma non alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi;
pagina 3 di 12 chiedeva, quindi, di accertare l'illegittima occupazione dell'area, con conseguente condanna del convenuto alla riduzione in pristino ed al risarcimento dei danni.
1.2 – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , eccependo Persona_1 preliminarmente l'incompetenza per materia del giudice adito.
Nel merito, negava di aver mai occupato il fondo di proprietà dell'attore, sostenendo che la porzione di resede, su cui i coniugi e (rispettivamente, cognato e Controparte_3 Persona_2 sorella delle parti in causa) avevano costruito, con il consenso di esso , i manufatti Persona_1 oggetto di causa, fosse sempre stata di sua proprietà, sin dal momento in cui i terreni de quibus erano pervenuti a lui e al fratello in forza di atto pubblico di donazione del 4.8.1988. Pt_1
Sosteneva che il limite tra le rispettive proprietà doveva intendersi collocato lungo la linea immaginaria che passa tra gli alberi di cipresso ivi piantati proprio al fine di delimitare in maniera visibile i confini, in ossequio a quanto voluto dal loro genitore e dante causa . Persona_3
Rappresentava che i manufatti erano stati successivamente demoliti dai coniugi . Controparte_4
In via riconvenzionale, nell'ipotesi in cui fosse stato accertato che il terreno oggetto di causa era stato erroneamente intestato a , proponeva domanda di accertamento dell'acquisto Parte_1 per usucapione “del terreno medesimo nonché del terreno che trovasi al di là dei due cipressi esistenti, terreno individuato nella piantina che produce porzione nord-est mq. 207 in Catasto
Terreni del Comune di Crespina F. 15 Mappale 321 (doc. 1)”.
1.3. – Con ordinanza n. 83/2015, depositata il 28.9.2015, il Giudice di Pace dichiarava la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale di Pisa, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione della causa.
1.4. – Il giudizio veniva tempestivamente riassunto su iniziativa di , reiterando le Parte_1 domande rassegnate dinanzi al giudice di pace.
1.5. – Si costituiva in giudizio , riproponendo anch'egli le precedenti conclusioni. Persona_1
1.6. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove orali e documentali nonché nell'espletamento di c.t.u., il tribunale, con sentenza non definitiva n. 190/2022, pubblicata il
10.2.2022, accertava l'intervenuta usucapione del terreno in questione da parte di Per_1
, sulla base delle seguenti considerazioni:
[...]
(-) risultava provato che i manufatti oggetto del contendere, realizzati dai coniugi Controparte_4 con il consenso del convenuto, effettivamente erano stati edificati sconfinando nella proprietà attorea e, dunque, occupandone una porzione;
(-) non aveva trovato riscontro nella c.t.u. e nei documenti versati in atti la tesi sostenuta dal convenuto, vale a dire che la porzione di terreno sulla quale erano stati costruiti i recinti e le baracche dovesse considerarsi di sua proprietà già in forza del titolo di provenienza (costituito pagina 4 di 12 dall'atto di donazione del 4.8.1988) e della presunta volontà negoziale del dante causa (
[...]
, padre di e ); Per_3 Per_1 Pt_1
(-) risultava, tuttavia, provata la domanda riconvenzionale del convenuto, avendo trovato pieno riscontro nell'istruttoria la sussistenza dei presupposti dell'invocata usucapione;
(-) dalle dichiarazioni rese dai testi , e (figlia di Controparte_3 Persona_2 CP_1
), si evinceva, infatti, che, al di là di quanto effettivamente trasferito con l'atto di Persona_1 donazione del 1988, già quattro anni prima, e dunque dal 1984, era stato Persona_1 immesso nel possesso della parte di terreno, poi catastalmente ricompresa nella particella n. 321, posta a nord della linea immaginaria che congiungeva i cipressi.
(-) da tali dichiarazioni era, inoltre, emerso che gli alberi erano stati piantati nel 1984 dai genitori delle odierne parti in causa, con l'intenzione di segnare il confine tra le porzioni di terreno da assegnare ai figli ed e che inizialmente quest'ultimo aveva coltivato personalmente il Pt_1 Per_1 terreno in contestazione di cui, dal 1985 e almeno fino al 2008, i coniugi avevano Controparte_4 goduto con il consenso dello stesso , erigendo manufatti per il ricovero degli animali da Per_1 cortile, coltivando l'orto e allevando il bestiame;
(-) era, altresì, emerso: i) che prima del 2007 non erano mai sorte contestazioni sul possesso esercitato da , anche per il tramite della sorella e del cognato;
ii) che Per_1 Per_2 CP_3
l'appezzamento di terreno oggetto di causa non era mai stato utilizzato da , il quale, anzi, Pt_1 quando nel 1993 aveva concesso in locazione a tal l'area posta a confine con lo Persona_4 stesso, aveva rappresentato espressamente al conduttore che il terreno di sua proprietà si estendeva fino a sud della linea immaginaria che congiungeva i cipressi piantati sulla part. 321;
iii) che, a seguito della lettera del 2007, con cui l'attore aveva contestato l'abusiva occupazione del fondo, i coniugi e avevano lasciato il terreno, che da allora Controparte_3 Persona_2 era stato coltivato direttamente dal convenuto;
(-) non vi erano motivi per dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi escussi, le cui deposizioni erano risultate logiche, chiare, precise, circostanziate e concordanti.
(-) sussistevano, quindi, i presupposti per accertare l'intervenuto acquisto per usucapione in capo a della porzione di terreno ricompresa all'interno della particella 321, foglio 15, Persona_1
Catasto Terreni di Crespina, corrispondente alla zona tratteggiata in blu nella tavola allegata dal convenuto sub doc. 10.
1.7. – Con separata ordinanza, veniva disposta la prosecuzione del giudizio affinché il CTU predisponesse il nuovo frazionamento e dotasse di identificativi catastali autonomi – ai fini della successiva trascrizione – la porzione di area oggetto di usucapione.
pagina 5 di 12 1.8. – All'esito delle operazioni di c.t.u., il tribunale, con sentenza definitiva n. 815/2023, depositata il 22.06.2023, dichiarava l'avvenuto acquisto per usucapione, da parte di Per_1
, “del fondo censito al Catasto Terreni del Comune di Crespina Lorenzana al foglio 15,
[...] particella 483, superficie 01 are e 93 centiare, reddito dominicale 0,73, reddito agrario 0,40”; rigettava, inoltre, la domanda proposta da , rilevando che le opere e i materiali di Parte_1 risulta di cui egli aveva chiesto la rimozione insistevano sulla porzione di terreno usucapita dal convenuto, di talché nessuna lesione del diritto di proprietà dell'attore si era verificata.
Le spese di lite seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tali sentenze proponeva appello , affidandosi ad un unico motivo: Parte_1
- il tribunale non aveva considerato che, nel 1988, , accettando la donazione a suo Persona_1 favore, aveva riconosciuto la proprietà dell'area in contestazione a favore di esso , il che Pt_1 determinava il venir meno sia dell'elemento materiale che di quello psicologico dell'usucapione.
In ogni caso, non era maturato neppure il termine necessario ad usucapire, dal momento che il successivo atto di interruzione era intervenuto con la lettera raccomandata del 23.4.2007, con cui egli aveva contestato al fratello l'abusiva occupazione dell'area.
Inoltre, la linea di confine tra i due terreni non corrispondeva a quella indicata dal convenuto, come appurato anche all'esito dell'espletata c.t.u.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, , contestava, perché infondate, le censure Persona_1 mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza del 5.3.2025, veniva dichiarata l'interruzione del processo, a seguito del decesso di . Persona_1
2.4. – Riassunto su iniziativa di , si costituiva in giudizio , quale erede di Parte_1 CP_1
, associandosi alle precedenti difese della parte. Persona_1
2.5. – Con ordinanza del 10.7.2025, il Consigliere Istruttore ritenendo che la causa potesse essere decisa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., rinviava per la discussione orale ex artt. 281 sexies all'udienza dell' 8.10.2025, con termine fino all' 1.10.2025 per il deposito di note conclusive.
Le parti hanno depositato le suddette note e la causa viene, quindi, decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
***
3 – Sulle questioni preliminari pagina 6 di 12 3.1. – Va, in via preliminare, dato atto che l'appellante non ha depositato il proprio fascicolo di parte di primo grado, né, comunque, ha offerto al giudice il suo contenuto.
L'atto di appello, creato e depositato (il 25.1.2024) in forma telematica, non indica alcuna produzione, ad eccezione delle sentenze impugnate;
né, nel fascicolo telematico, risultano ad esso accluse produzioni ulteriori rispetto alla procura alle liti ed alle relate di notifica dell'impugnazione.
Poiché, d'altra parte, con il decreto del 21.2.2024, il consigliere istruttore, nel disporre il differimento della prima udienza di comparizione, aveva invitato le parti a depositare copie informatiche dei propri documenti, non può esservi dubbio che l'assenza della produzione dell'appellante è da attribuirsi a sua totale responsabilità.
Deve, dunque, la Corte decidere allo stato degli atti, fermo restando che si terrà conto di qualsiasi elemento che, quantunque contenuto nel fascicolo ora mancante, risulti ormai acquisito al dibattito processuale per altra via.
3.2. – Sempre in via preliminare, è da rilevare che l'eccezione di inammissibilità del gravame per pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata da parte appellata, si appalesa infondata, poiché
l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 18307 del 18/09/2015).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare non solo le statuizioni oggetto di gravame, ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico sufficientemente articolato e si esprimono in termini di adeguata contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
4 – L'esame del gravame.
4.1 – Ciò posto, l'appello è infondato.
4.1.1. – In primo luogo, è necessario considerare come alcuna rilevanza possa attribuirsi al fatto che la linea di confine tra le due proprietà non corrisponda con quella accertata dal c.t.u.
Difatti, è pacifico che l'area in contestazione sia quella indicata, con linee colorate in blu, nella planimetria prodotta dall'originario convenuto (cfr. doc. 10, riprodotto al § 4.1.2.), tanto che, proprio nel caso in cui fosse stato accertato che tale area non era stata trasferita a Persona_1
– sulla base dell'atto di donazione del 1988 – quest'ultimo aveva avanzato, in via riconvenzionale, domanda di usucapione.
Ebbene, tale domanda è stata accolta dal tribunale all'esito di un articolato e condivisibile sviluppo argomentativo, che viene contestato dall'appellante unicamente sotto il profilo del mancato pagina 7 di 12 apprezzamento dell'intervenuta interruzione del termine necessario ad usucapire, per effetto della lettera raccomandata del 23.4.2007.
L'assunto, tuttavia, non convince.
4.1.1.a. – In tema di usucapione, atteso che con il rinvio dell'art. 1165 cod. civ. all'art. 2943 cod. civ. risultano tassativamente elencati gli atti interruttivi del possesso, non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla legge, con la conseguenza che non può riconoscersi tale efficacia se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa ovvero ad atti giudiziali diretti ad ottenere "ope iudicis" la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente (cfr. Cass. 25.7.2011, n. 16234; Cass.
21.5.2001, n. 6910).
Nonostante l'art. 2943 c.c. menzioni, accanto alla domanda giudiziale, anche “ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”, la necessità di tener conto della specificità dell'usucapione e dunque del fatto che il diritto del proprietario, messo in pericolo per effetto del possesso altrui del bene, non possa essere assimilato ad un credito, ha, invero, spinto la dottrina e la giurisprudenza dominante a ritenere che gli atti di diffida e di messa in mora non abbiano effetto interruttivo rispetto al maturarsi del tempo per l'usucapione, anche se effettuati per iscritto, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Tali atti, infatti, non impediscono l'esercizio del possesso da parte del terzo, che ben può esercitarlo anche in contrasto con la volontà del titolare del corrispondente diritto reale (Cass. civ. Sez. II, 29 luglio 2016, n. 15927).
In altri termini, agli effetti dell'interruzione del termine utile per l'usucapione, sono inefficaci le semplici diffide e contestazioni rivolte contro gli atti di possesso, richiedendosi che il titolare del diritto notifichi al possessore l'atto giudiziale diretto alla riaffermazione del suo diritto sul bene
(cfr. Cass. n. 27105/2021, Cass. 28.4.1986).
Stante quanto sopra, l'interruzione del termine per usucapire può derivare, oltre che dal riconoscimento dell'interessato, soltanto dalla proposizione della domanda giudiziale, essendo inidonee, a tal fine, la costituzione in mora e/o la diffida stragiudiziale, il cui effetto interruttivo è circoscritto ai diritti di obbligazione e non concerne í diritti reali (Cass. n. 24176/2021;
15927/2016; Cass. n. 11698/2017).
Pertanto, la missiva del 16.04.2007, con cui contestava la presenza delle baracche e Parte_1 dei ricoveri per animali sull'appezzamento di sua proprietà, chiedendone la rimozione, non può considerarsi alla stregua di un valido evento interruttivo del possesso esercitato da Per_1
.
[...]
Ne deriva che, anche a voler attribuire efficacia interruttiva (del termine per usucapire) all'atto di donazione stipulato nel 1988, sarebbe comunque decorso il ventennio necessario ai fini del pagina 8 di 12 compimento dell'usucapione, in quanto l'atto di citazione, dinanzi al Giudice di Pace di Pontedera,
è stato notificato da al fratello solo il 9 maggio del 2013. Parte_1 Per_1
4.1.1.b. – Ad ogni modo, neppure all'atto di donazione del 1988 può attribuirsi efficacia interruttiva dell'usucapione.
Si applica, infatti, il seguente principio “ai fini della configurabilità del riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, idoneo ad interrompere il termine utile per il verificarsi dell'usucapione ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c., non è sufficiente un mero atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare (Cass. n. 795/2020; n. 18207/2004; n. 27170/2018; Cass. n. 2520/1993). È stato, altresì, chiarito che "il riconoscimento del diritto, agli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., pur non richiedendo formule speciali, deve tuttavia consistere in una ricognizione chiara e specifica del diritto altrui, univoca e incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto stesso […]”. (Cassazione civile n. 35932/2021; Cass. n. 20692/2006).
In altri termini, l'animus possidendi, ai sensi dell'art. 1141 c.c., si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o altro diritto reale e non può considerarsi escluso dalla consapevolezza nel possessore di non avere alcun valido titolo che legittimi tale potere, atteso che l'animus rem sibi habendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui.
Quindi, anche volendo ipotizzare che con l'atto di donazione del 1988 avesse preso Persona_1 contezza, come pare sostenere l'appellante, della titolarità, in capo al fratello , del diritto di Pt_1 proprietà sull'appezzamento oggetto di causa, ciò non varrebbe comunque a far venir meno l'elemento soggettivo (animus possidendi), necessario ai fini dell'acquisto per usucapione.
4.1.2. – Per completezza, si rileva che l'appellante non ha mosso alcuna contestazione avverso gli ulteriori passaggi argomentativi della sentenza non definitiva con cui è stato ritenuto esistente un possesso atto ad usucapire da parte di . Persona_1
Al riguardo, particolarmente significative si presentano le dichiarazioni testimoniali di Per_4
(indifferente) il quale, nel confermare il cap. 9 della memoria ex art. 183, sesto comma,
[...]
n. 2 c.p.c. di parte convenuta (“vero che il nell'anno 1993 concesse in locazione al Parte_1 sig.
pagina 9 di 12 l'appartamento di sua proprietà in Crespina, Via La Persona_4
Tana unitamente al terreno posto a confine con il terreno di proprietà
e disse allo stesso che il terreno di sua Persona_1 Per_4 proprietà era quello a sud della linea immaginaria che congiungeva i due cipressi ubicati in corrispondenza dei punti in rosso indicati nella piantina doc. 10 che vi si mostra”), ha aggiunto: “ mi portò Pt_1 sotto dove era il terreno, mi fece vedere, siccome si parlava di animali, che i cipressi erano i confini e mi disse “fino a qua fai cosa ti pare, dopo non è mio” (cfr. verbale di udienza dell'11.5.2017). Si intercala, per comodità di consultazione, la planimetria cui il teste ha fatto riferimento all'atto della sua deposizione.
Da tale dichiarazione si evince, dunque, che era proprio a riconoscere la proprietà del Parte_1 fratello sull'area in contestazione, tanto da dire al conduttore che il terreno di sua Per_4 proprietà “era quello a sud della linea immaginaria che congiungeva i due cipressi ubicati in corrispondenza dei punti in rosso indicati nella piantina”, con ciò implicitamente riconoscendo la proprietà del fratello proprio sull'area in contestazione.
Quindi, essendo incontestate le ulteriori circostanze valorizzate dal tribunale (e, cioè, che: “i) dal
1984, era stato immesso nel possesso della parte di terreno, poi catastalmente Persona_1 ricompresa nella particella n. 321, posta a nord della linea immaginaria che congiunge i cipressi;
(ii) che tali cipressi erano stati piantati nel 1984 dai genitori delle odierne parti in causa, con
l'intenzione di segnare il confine tra la porzioni di terreno da assegnare ad e a;
(iii) Per_1 Pt_1 che inizialmente ha coltivato personalmente la parte di fondo di cui si discute;
(iv) che dal Per_1
1985 e almeno fino al 2008, con il consenso di , i coniugi hanno Per_1 Parte_2 goduto del terreno, erigendo manufatti per il ricovero degli animali da cortile, coltivando l'orto e allevando animali;
(iv) che prima del 2007 non sono mai sorte contestazioni sul potere esercitato da , anche per il tramite della sorella e del cognato;
(v) che l'appezzamento di Per_1 Per_2 terreno di cui si discute non è mai stato utilizzato da ”, cfr. sentenza non definitiva, pag. 4), Pt_1 risulta evidente l'esistenza dei presupposti dell'usucapione.
Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12, secondo il presente computo (valore indeterminabile- complessità bassa).
Fase di studio della controversia (valore medio): € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 1.418,00 pagina 10 di 12 Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 1.523,00
Fase decisionale (valore medio) € 3.470,00
Compenso tabellare: € 8.469,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase istruttoria/trattazione, in ragione della ridotta attività difensiva espletata.
5.1 – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
5.2 – Occorre, infine, dare mandato alla cancelleria di richiedere l'integrazione del C.U. residuo del presente grado – pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto corrisposto – in virtù del reale valore della causa (indeterminabile) diverso da quello dichiarato (€ 25.000,00).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza non definitiva Parte_1
n. 190/2022 ed avverso la sentenza definitiva n. 815/2023 emesse dal Tribunale di Pisa e pubblicate, rispettivamente, il 10.02.2022 ed il 23.06.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma le sentenze impugnate;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 8.469,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Manda alla cancelleria per la regolarizzazione dell'appello sotto il profilo fiscale avuto riguardo al diverso valore accertato della controversia
Firenze, 8.10.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
pagina 11 di 12 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 12 di 12
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n.: 185/2024 r.g. promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Andrea Poli (C.F. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), quale erede di , con il patrocinio CP_1 C.F._3 Persona_1 dell'avv. Gianfranco Marinai ( ) e dell'avv. Simone Marinai (C.F C.F._4
C.F._5
APPELLATO
*
Oggi 8 Ottobre 2025, alle ore 12,36 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP dott.ssa Simona Petrelli nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante: l'Avv. Andrea Poli Per parte appellata: l'Avv. Simone Marinai anche in sostituzione dell'avv. Gianfranco Marinai Ai fini della pratica forense è presente la dott.ssa Camilla Carnesecchi
Il Collegio invita le parti alla discussione.
I procuratori si riportano ai propri scritti difensivi ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. pagina 1 di 12 La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
N. R.G. 185/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore
ha emesso, ai sensi degli artt. 350-bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 185/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Andrea Poli (C.F. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), quale erede di , con il patrocinio CP_1 C.F._3 Persona_1 dell'avv. Gianfranco Marinai ( ) e dell'avv. Simone Marinai (C.F C.F._4
C.F._5
APPELLATO
avverso la sentenza non definitiva n. 190/2022 e la sentenza definitiva n. 815/2023 emesse dal Tribunale di Pisa e pubblicate rispettivamente il 10.02.2022 ed il 22.06.2023
pagina 2 di 12 CONCLUSIONI
In data 8.10.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis e previa riforma sia della sentenza parziale n. 190/2022 emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Pisa in data 10.2.2022 che della successiva sentenza definitiva n. 815/2023, emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Pisa in data 22.6.2023: dichiarare l'illegittima occupazione del Sig.
del terreno di proprietà del Sig. ed ordinare al Sig. la Persona_1 Parte_1 Persona_1 riduzione in ripristino dello stato dei luoghi e dei confini;
per l'effetto condannare il Signor Per_1
al risarcimento di tutti i danni nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con vittoria di
[...] spese e competenze professionali di ambedue i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: per la declaratoria di inammissibilità e, comunque, per il rigetto dell'appello. Con vittoria di spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi questa Parte_1
Corte di Appello, il fratello , proponendo gravame avverso la sentenza parziale n. Persona_1
190/2022 e la successiva sentenza definitiva n. 815/2023, emesse dal Tribunale di Pisa e pubblicate, rispettivamente, il 10.02.2022 ed il 22.06.2023, le quali, in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto , avevano accertato (la prima) e Persona_1 dichiarato (la seconda) in favore di quest'ultimo l'avvenuto acquisto per usucapione del terreno oggetto di causa e conseguentemente rigettato la domanda formulata dall'attore – volta ad ottenere la riduzione in pristino dei luoghi ed il risarcimento dei danni – con sua condanna al pagamento delle spese di lite.
1- Il giudizio di primo grado
1.1. – conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Pontedera, , Parte_1 Persona_1 esponendo:
- di essere proprietario di un terreno posto nel comune di Crespina, Frazione Siberia, via La Tana
n. 12, individuato al catasto terreni al Foglio 15, partt. 151-321-363-364;
- che sul confine del predetto terreno erano state abusivamente costruite da Persona_1 baracche e recinti per il ricovero di animali domestici, come risultava dalla allegata documentazione fotografica di cui alla relazione del geom. con mancato rispetto delle CP_2 distanze legali ed occupazione di una porzione di resede di proprietà dell'attore per una superficie di circa 20 mq;
- di avere, con lettera raccomandata del 23.04.2007, tempestivamente contestato a Per_1
tali violazioni chiedendo a quest'ultimo il ripristino dello stato dei luoghi, senza peraltro
[...] ottenere positivo riscontro, tanto che solo recentemente aveva proceduto alla Persona_1 demolizione dei manufatti, ma non alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi;
pagina 3 di 12 chiedeva, quindi, di accertare l'illegittima occupazione dell'area, con conseguente condanna del convenuto alla riduzione in pristino ed al risarcimento dei danni.
1.2 – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , eccependo Persona_1 preliminarmente l'incompetenza per materia del giudice adito.
Nel merito, negava di aver mai occupato il fondo di proprietà dell'attore, sostenendo che la porzione di resede, su cui i coniugi e (rispettivamente, cognato e Controparte_3 Persona_2 sorella delle parti in causa) avevano costruito, con il consenso di esso , i manufatti Persona_1 oggetto di causa, fosse sempre stata di sua proprietà, sin dal momento in cui i terreni de quibus erano pervenuti a lui e al fratello in forza di atto pubblico di donazione del 4.8.1988. Pt_1
Sosteneva che il limite tra le rispettive proprietà doveva intendersi collocato lungo la linea immaginaria che passa tra gli alberi di cipresso ivi piantati proprio al fine di delimitare in maniera visibile i confini, in ossequio a quanto voluto dal loro genitore e dante causa . Persona_3
Rappresentava che i manufatti erano stati successivamente demoliti dai coniugi . Controparte_4
In via riconvenzionale, nell'ipotesi in cui fosse stato accertato che il terreno oggetto di causa era stato erroneamente intestato a , proponeva domanda di accertamento dell'acquisto Parte_1 per usucapione “del terreno medesimo nonché del terreno che trovasi al di là dei due cipressi esistenti, terreno individuato nella piantina che produce porzione nord-est mq. 207 in Catasto
Terreni del Comune di Crespina F. 15 Mappale 321 (doc. 1)”.
1.3. – Con ordinanza n. 83/2015, depositata il 28.9.2015, il Giudice di Pace dichiarava la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale di Pisa, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione della causa.
1.4. – Il giudizio veniva tempestivamente riassunto su iniziativa di , reiterando le Parte_1 domande rassegnate dinanzi al giudice di pace.
1.5. – Si costituiva in giudizio , riproponendo anch'egli le precedenti conclusioni. Persona_1
1.6. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove orali e documentali nonché nell'espletamento di c.t.u., il tribunale, con sentenza non definitiva n. 190/2022, pubblicata il
10.2.2022, accertava l'intervenuta usucapione del terreno in questione da parte di Per_1
, sulla base delle seguenti considerazioni:
[...]
(-) risultava provato che i manufatti oggetto del contendere, realizzati dai coniugi Controparte_4 con il consenso del convenuto, effettivamente erano stati edificati sconfinando nella proprietà attorea e, dunque, occupandone una porzione;
(-) non aveva trovato riscontro nella c.t.u. e nei documenti versati in atti la tesi sostenuta dal convenuto, vale a dire che la porzione di terreno sulla quale erano stati costruiti i recinti e le baracche dovesse considerarsi di sua proprietà già in forza del titolo di provenienza (costituito pagina 4 di 12 dall'atto di donazione del 4.8.1988) e della presunta volontà negoziale del dante causa (
[...]
, padre di e ); Per_3 Per_1 Pt_1
(-) risultava, tuttavia, provata la domanda riconvenzionale del convenuto, avendo trovato pieno riscontro nell'istruttoria la sussistenza dei presupposti dell'invocata usucapione;
(-) dalle dichiarazioni rese dai testi , e (figlia di Controparte_3 Persona_2 CP_1
), si evinceva, infatti, che, al di là di quanto effettivamente trasferito con l'atto di Persona_1 donazione del 1988, già quattro anni prima, e dunque dal 1984, era stato Persona_1 immesso nel possesso della parte di terreno, poi catastalmente ricompresa nella particella n. 321, posta a nord della linea immaginaria che congiungeva i cipressi.
(-) da tali dichiarazioni era, inoltre, emerso che gli alberi erano stati piantati nel 1984 dai genitori delle odierne parti in causa, con l'intenzione di segnare il confine tra le porzioni di terreno da assegnare ai figli ed e che inizialmente quest'ultimo aveva coltivato personalmente il Pt_1 Per_1 terreno in contestazione di cui, dal 1985 e almeno fino al 2008, i coniugi avevano Controparte_4 goduto con il consenso dello stesso , erigendo manufatti per il ricovero degli animali da Per_1 cortile, coltivando l'orto e allevando il bestiame;
(-) era, altresì, emerso: i) che prima del 2007 non erano mai sorte contestazioni sul possesso esercitato da , anche per il tramite della sorella e del cognato;
ii) che Per_1 Per_2 CP_3
l'appezzamento di terreno oggetto di causa non era mai stato utilizzato da , il quale, anzi, Pt_1 quando nel 1993 aveva concesso in locazione a tal l'area posta a confine con lo Persona_4 stesso, aveva rappresentato espressamente al conduttore che il terreno di sua proprietà si estendeva fino a sud della linea immaginaria che congiungeva i cipressi piantati sulla part. 321;
iii) che, a seguito della lettera del 2007, con cui l'attore aveva contestato l'abusiva occupazione del fondo, i coniugi e avevano lasciato il terreno, che da allora Controparte_3 Persona_2 era stato coltivato direttamente dal convenuto;
(-) non vi erano motivi per dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi escussi, le cui deposizioni erano risultate logiche, chiare, precise, circostanziate e concordanti.
(-) sussistevano, quindi, i presupposti per accertare l'intervenuto acquisto per usucapione in capo a della porzione di terreno ricompresa all'interno della particella 321, foglio 15, Persona_1
Catasto Terreni di Crespina, corrispondente alla zona tratteggiata in blu nella tavola allegata dal convenuto sub doc. 10.
1.7. – Con separata ordinanza, veniva disposta la prosecuzione del giudizio affinché il CTU predisponesse il nuovo frazionamento e dotasse di identificativi catastali autonomi – ai fini della successiva trascrizione – la porzione di area oggetto di usucapione.
pagina 5 di 12 1.8. – All'esito delle operazioni di c.t.u., il tribunale, con sentenza definitiva n. 815/2023, depositata il 22.06.2023, dichiarava l'avvenuto acquisto per usucapione, da parte di Per_1
, “del fondo censito al Catasto Terreni del Comune di Crespina Lorenzana al foglio 15,
[...] particella 483, superficie 01 are e 93 centiare, reddito dominicale 0,73, reddito agrario 0,40”; rigettava, inoltre, la domanda proposta da , rilevando che le opere e i materiali di Parte_1 risulta di cui egli aveva chiesto la rimozione insistevano sulla porzione di terreno usucapita dal convenuto, di talché nessuna lesione del diritto di proprietà dell'attore si era verificata.
Le spese di lite seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tali sentenze proponeva appello , affidandosi ad un unico motivo: Parte_1
- il tribunale non aveva considerato che, nel 1988, , accettando la donazione a suo Persona_1 favore, aveva riconosciuto la proprietà dell'area in contestazione a favore di esso , il che Pt_1 determinava il venir meno sia dell'elemento materiale che di quello psicologico dell'usucapione.
In ogni caso, non era maturato neppure il termine necessario ad usucapire, dal momento che il successivo atto di interruzione era intervenuto con la lettera raccomandata del 23.4.2007, con cui egli aveva contestato al fratello l'abusiva occupazione dell'area.
Inoltre, la linea di confine tra i due terreni non corrispondeva a quella indicata dal convenuto, come appurato anche all'esito dell'espletata c.t.u.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, , contestava, perché infondate, le censure Persona_1 mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza del 5.3.2025, veniva dichiarata l'interruzione del processo, a seguito del decesso di . Persona_1
2.4. – Riassunto su iniziativa di , si costituiva in giudizio , quale erede di Parte_1 CP_1
, associandosi alle precedenti difese della parte. Persona_1
2.5. – Con ordinanza del 10.7.2025, il Consigliere Istruttore ritenendo che la causa potesse essere decisa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., rinviava per la discussione orale ex artt. 281 sexies all'udienza dell' 8.10.2025, con termine fino all' 1.10.2025 per il deposito di note conclusive.
Le parti hanno depositato le suddette note e la causa viene, quindi, decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
***
3 – Sulle questioni preliminari pagina 6 di 12 3.1. – Va, in via preliminare, dato atto che l'appellante non ha depositato il proprio fascicolo di parte di primo grado, né, comunque, ha offerto al giudice il suo contenuto.
L'atto di appello, creato e depositato (il 25.1.2024) in forma telematica, non indica alcuna produzione, ad eccezione delle sentenze impugnate;
né, nel fascicolo telematico, risultano ad esso accluse produzioni ulteriori rispetto alla procura alle liti ed alle relate di notifica dell'impugnazione.
Poiché, d'altra parte, con il decreto del 21.2.2024, il consigliere istruttore, nel disporre il differimento della prima udienza di comparizione, aveva invitato le parti a depositare copie informatiche dei propri documenti, non può esservi dubbio che l'assenza della produzione dell'appellante è da attribuirsi a sua totale responsabilità.
Deve, dunque, la Corte decidere allo stato degli atti, fermo restando che si terrà conto di qualsiasi elemento che, quantunque contenuto nel fascicolo ora mancante, risulti ormai acquisito al dibattito processuale per altra via.
3.2. – Sempre in via preliminare, è da rilevare che l'eccezione di inammissibilità del gravame per pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata da parte appellata, si appalesa infondata, poiché
l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 18307 del 18/09/2015).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare non solo le statuizioni oggetto di gravame, ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico sufficientemente articolato e si esprimono in termini di adeguata contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
4 – L'esame del gravame.
4.1 – Ciò posto, l'appello è infondato.
4.1.1. – In primo luogo, è necessario considerare come alcuna rilevanza possa attribuirsi al fatto che la linea di confine tra le due proprietà non corrisponda con quella accertata dal c.t.u.
Difatti, è pacifico che l'area in contestazione sia quella indicata, con linee colorate in blu, nella planimetria prodotta dall'originario convenuto (cfr. doc. 10, riprodotto al § 4.1.2.), tanto che, proprio nel caso in cui fosse stato accertato che tale area non era stata trasferita a Persona_1
– sulla base dell'atto di donazione del 1988 – quest'ultimo aveva avanzato, in via riconvenzionale, domanda di usucapione.
Ebbene, tale domanda è stata accolta dal tribunale all'esito di un articolato e condivisibile sviluppo argomentativo, che viene contestato dall'appellante unicamente sotto il profilo del mancato pagina 7 di 12 apprezzamento dell'intervenuta interruzione del termine necessario ad usucapire, per effetto della lettera raccomandata del 23.4.2007.
L'assunto, tuttavia, non convince.
4.1.1.a. – In tema di usucapione, atteso che con il rinvio dell'art. 1165 cod. civ. all'art. 2943 cod. civ. risultano tassativamente elencati gli atti interruttivi del possesso, non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla legge, con la conseguenza che non può riconoscersi tale efficacia se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa ovvero ad atti giudiziali diretti ad ottenere "ope iudicis" la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente (cfr. Cass. 25.7.2011, n. 16234; Cass.
21.5.2001, n. 6910).
Nonostante l'art. 2943 c.c. menzioni, accanto alla domanda giudiziale, anche “ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”, la necessità di tener conto della specificità dell'usucapione e dunque del fatto che il diritto del proprietario, messo in pericolo per effetto del possesso altrui del bene, non possa essere assimilato ad un credito, ha, invero, spinto la dottrina e la giurisprudenza dominante a ritenere che gli atti di diffida e di messa in mora non abbiano effetto interruttivo rispetto al maturarsi del tempo per l'usucapione, anche se effettuati per iscritto, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Tali atti, infatti, non impediscono l'esercizio del possesso da parte del terzo, che ben può esercitarlo anche in contrasto con la volontà del titolare del corrispondente diritto reale (Cass. civ. Sez. II, 29 luglio 2016, n. 15927).
In altri termini, agli effetti dell'interruzione del termine utile per l'usucapione, sono inefficaci le semplici diffide e contestazioni rivolte contro gli atti di possesso, richiedendosi che il titolare del diritto notifichi al possessore l'atto giudiziale diretto alla riaffermazione del suo diritto sul bene
(cfr. Cass. n. 27105/2021, Cass. 28.4.1986).
Stante quanto sopra, l'interruzione del termine per usucapire può derivare, oltre che dal riconoscimento dell'interessato, soltanto dalla proposizione della domanda giudiziale, essendo inidonee, a tal fine, la costituzione in mora e/o la diffida stragiudiziale, il cui effetto interruttivo è circoscritto ai diritti di obbligazione e non concerne í diritti reali (Cass. n. 24176/2021;
15927/2016; Cass. n. 11698/2017).
Pertanto, la missiva del 16.04.2007, con cui contestava la presenza delle baracche e Parte_1 dei ricoveri per animali sull'appezzamento di sua proprietà, chiedendone la rimozione, non può considerarsi alla stregua di un valido evento interruttivo del possesso esercitato da Per_1
.
[...]
Ne deriva che, anche a voler attribuire efficacia interruttiva (del termine per usucapire) all'atto di donazione stipulato nel 1988, sarebbe comunque decorso il ventennio necessario ai fini del pagina 8 di 12 compimento dell'usucapione, in quanto l'atto di citazione, dinanzi al Giudice di Pace di Pontedera,
è stato notificato da al fratello solo il 9 maggio del 2013. Parte_1 Per_1
4.1.1.b. – Ad ogni modo, neppure all'atto di donazione del 1988 può attribuirsi efficacia interruttiva dell'usucapione.
Si applica, infatti, il seguente principio “ai fini della configurabilità del riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, idoneo ad interrompere il termine utile per il verificarsi dell'usucapione ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c., non è sufficiente un mero atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare (Cass. n. 795/2020; n. 18207/2004; n. 27170/2018; Cass. n. 2520/1993). È stato, altresì, chiarito che "il riconoscimento del diritto, agli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., pur non richiedendo formule speciali, deve tuttavia consistere in una ricognizione chiara e specifica del diritto altrui, univoca e incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto stesso […]”. (Cassazione civile n. 35932/2021; Cass. n. 20692/2006).
In altri termini, l'animus possidendi, ai sensi dell'art. 1141 c.c., si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o altro diritto reale e non può considerarsi escluso dalla consapevolezza nel possessore di non avere alcun valido titolo che legittimi tale potere, atteso che l'animus rem sibi habendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui.
Quindi, anche volendo ipotizzare che con l'atto di donazione del 1988 avesse preso Persona_1 contezza, come pare sostenere l'appellante, della titolarità, in capo al fratello , del diritto di Pt_1 proprietà sull'appezzamento oggetto di causa, ciò non varrebbe comunque a far venir meno l'elemento soggettivo (animus possidendi), necessario ai fini dell'acquisto per usucapione.
4.1.2. – Per completezza, si rileva che l'appellante non ha mosso alcuna contestazione avverso gli ulteriori passaggi argomentativi della sentenza non definitiva con cui è stato ritenuto esistente un possesso atto ad usucapire da parte di . Persona_1
Al riguardo, particolarmente significative si presentano le dichiarazioni testimoniali di Per_4
(indifferente) il quale, nel confermare il cap. 9 della memoria ex art. 183, sesto comma,
[...]
n. 2 c.p.c. di parte convenuta (“vero che il nell'anno 1993 concesse in locazione al Parte_1 sig.
pagina 9 di 12 l'appartamento di sua proprietà in Crespina, Via La Persona_4
Tana unitamente al terreno posto a confine con il terreno di proprietà
e disse allo stesso che il terreno di sua Persona_1 Per_4 proprietà era quello a sud della linea immaginaria che congiungeva i due cipressi ubicati in corrispondenza dei punti in rosso indicati nella piantina doc. 10 che vi si mostra”), ha aggiunto: “ mi portò Pt_1 sotto dove era il terreno, mi fece vedere, siccome si parlava di animali, che i cipressi erano i confini e mi disse “fino a qua fai cosa ti pare, dopo non è mio” (cfr. verbale di udienza dell'11.5.2017). Si intercala, per comodità di consultazione, la planimetria cui il teste ha fatto riferimento all'atto della sua deposizione.
Da tale dichiarazione si evince, dunque, che era proprio a riconoscere la proprietà del Parte_1 fratello sull'area in contestazione, tanto da dire al conduttore che il terreno di sua Per_4 proprietà “era quello a sud della linea immaginaria che congiungeva i due cipressi ubicati in corrispondenza dei punti in rosso indicati nella piantina”, con ciò implicitamente riconoscendo la proprietà del fratello proprio sull'area in contestazione.
Quindi, essendo incontestate le ulteriori circostanze valorizzate dal tribunale (e, cioè, che: “i) dal
1984, era stato immesso nel possesso della parte di terreno, poi catastalmente Persona_1 ricompresa nella particella n. 321, posta a nord della linea immaginaria che congiunge i cipressi;
(ii) che tali cipressi erano stati piantati nel 1984 dai genitori delle odierne parti in causa, con
l'intenzione di segnare il confine tra la porzioni di terreno da assegnare ad e a;
(iii) Per_1 Pt_1 che inizialmente ha coltivato personalmente la parte di fondo di cui si discute;
(iv) che dal Per_1
1985 e almeno fino al 2008, con il consenso di , i coniugi hanno Per_1 Parte_2 goduto del terreno, erigendo manufatti per il ricovero degli animali da cortile, coltivando l'orto e allevando animali;
(iv) che prima del 2007 non sono mai sorte contestazioni sul potere esercitato da , anche per il tramite della sorella e del cognato;
(v) che l'appezzamento di Per_1 Per_2 terreno di cui si discute non è mai stato utilizzato da ”, cfr. sentenza non definitiva, pag. 4), Pt_1 risulta evidente l'esistenza dei presupposti dell'usucapione.
Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12, secondo il presente computo (valore indeterminabile- complessità bassa).
Fase di studio della controversia (valore medio): € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 1.418,00 pagina 10 di 12 Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 1.523,00
Fase decisionale (valore medio) € 3.470,00
Compenso tabellare: € 8.469,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase istruttoria/trattazione, in ragione della ridotta attività difensiva espletata.
5.1 – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
5.2 – Occorre, infine, dare mandato alla cancelleria di richiedere l'integrazione del C.U. residuo del presente grado – pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto corrisposto – in virtù del reale valore della causa (indeterminabile) diverso da quello dichiarato (€ 25.000,00).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza non definitiva Parte_1
n. 190/2022 ed avverso la sentenza definitiva n. 815/2023 emesse dal Tribunale di Pisa e pubblicate, rispettivamente, il 10.02.2022 ed il 23.06.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma le sentenze impugnate;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 8.469,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Manda alla cancelleria per la regolarizzazione dell'appello sotto il profilo fiscale avuto riguardo al diverso valore accertato della controversia
Firenze, 8.10.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
pagina 11 di 12 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 12 di 12