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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1865/2022
N.R.G. 1962/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 17.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite, iscritte al n. R.G. 1865/2022 e al n. 1962/2022 tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Carlentini, Via Etnea n. 238 presso lo studio dell'Avv. Valeria Salanitro , dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato in [...] Controparte_1 C.F._1
l'01.01.1975, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Lo Iacono, presso il cui studio, in
Siracusa nel Viale Santa Panagia n.136/R, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
- resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.7.2022, la società e Parte_1 Pt_1 proponeva opposizione avverso il precetto, notificato in data 7.7.2022 unitamente al decreto ingiuntivo n. 329/2022 del 6.7.2022 emesso dal Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, con il quale veniva intimato alla società opponente il pagamento, in favore di Controparte_1
della somma di € 9.983,42, oltre interessi legali, a titolo di TFR e c.d. “Bonus Irpef”,
[...]
1 maturato dal lavoratore per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze dell'azienda agricola negli anni
2017- 2020.
Con separato ricorso, depositato in data 5.8.2022 l'odierna ricorrente proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo n. 329/2022 del 6.7.2022 emesso dal Tribunale di Siracusa, in funzione di
Giudice del Lavoro.
A fondamento di entrambe le opposizioni l'odierna ricorrente deduceva di aver corrisposto mensilmente in busta paga le somme maturate dal lavoratore a titolo di TFR, mentre il c.d. “Bonus Irpef” era stato corrisposto dall' , quale soggetto tenuto al pagamento, in qualità di sostituto di imposta, come CP_2 risultava dalle Dichiarazioni Mod. 730, presentate dal lavoratore.
Si costituiva in entrambi i giudizi , che contestava quanto dedotto dalla Controparte_1
società ricorrente e chiedeva il rigetto delle opposizioni, deducendo che gli art. 1, comma 756-bis, della
L. n. 296/2006 e l'art. 3 del DPCM 29/2015 non consentivano l'erogazione mensile del TFR per gli operai agricoli e di non avere ottenuto il pagamento del “Bonus Irpef” richiesto con l'instaurazione del giudizio monitorio.
Con provvedimento del 6.10.2022 veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto e riunito al presente procedimento il giudizio iscritto al n.r.g. 1962/2022 avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, sulla cui base è stato notificato il precetto opposto.
All'udienza del 17.10.2024, la prima innanzi allo scrivente magistrato, sostituita dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. le cause, come riunite, vengono decise con la presente sentenza.
I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento per le seguenti considerazioni.
Preliminarmente, va osservato che su analoga fattispecie si è già pronunciato questo Tribunale con sentenza n. 873 del 7.11.2023 (prodotta anche da parte ricorrente) le cui motivazioni, integralmente condivise dal giudicante, devono essere richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
Ebbene, come evidenziato nella richiamata pronuncia, deve rilevarsi che “ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del CPL degli Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Siracusa
“Agli operai a tempo determinato la retribuzione viene corrisposta mediante busta paga con acconti settimanali o ogni dieci giorni e con saldo mensile. Il TFR può essere erogato nella paga giornaliera o essere versato a fine rapporto in unica soluzione”. Ai sensi della citata disposizione, il datore di lavoro può corrispondere il trattamento di fine rapporto unitamente ai compensi mensilmente corrisposti all'operaio agricolo, senza attendere la cessazione del rapporto. Né,
d'altra parte, depongono in senso contrario gli art. 1, comma 756-bis, della L. n. 296/2006 e dell'art. 3 del DPCM 29/2015, che disciplinano l'accantonamento del TFR al fondo di tesoreria
per i datori di lavoro privati con più di 50 dipendenti. Di conseguenza, per i lavoratori a a CP_2
2 tempo determinato, l'impresa datoriale può erogare nella paga giornaliera del lavoratore il trattamento di fine rapporto accantonato in azienda”.
Applicando tali principi al caso in esame, ritiene il Tribunale che l'opponente ha dimostrato, producendo in giudizio le buste paga (nonché copie dei bonifici di pagamento ed estratti del conto corrente della società da dove si evincono i pagamenti eseguiti) di avere regolarmente corrisposto, in busta paga, i ratei di TFR maturati da , negli anni Controparte_1
2017-2018- 2019- 2020 e 2021, avvalendosi delle facoltà previste dall'art. 24 del CPL.
Parimenti per quanto riguarda il “Bonus Irpef”, dal modello 730, risulta, come dedotto dal ricorrente e non contestato dall'opposto (che si è limitato ad affermare di non aver percepito le suddette somme “considerato peraltro che esso è comunque a carico del datore di lavoro che lo deve riconoscere in busta paga”) che in sede di dichiarazione annuale dei redditi è stato riconosciuto l'importo di € 960,00, per gli anni 2017, 2018 e 2019 e di € 476,00 per il 2020. Tali importi, per come correttamente dedotto dal ricorrente, sono stati richiesti dal lavoratore al sostituto d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi ed erogati dall'ente previdenziale in un'unica soluzione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, avendo la ricorrente fornito la prova della integrale soddisfazione dei crediti azionati dal lavoratore con il procedimento monitorio. Ne consegue che, quanto alla minacciata esecuzione, deve essere dichiarato inefficace il precetto opposto, non sussistendo il diritto di a procedere ad esecuzione forzata. Controparte_1
Quanto alle spese di lite, ritiene il Tribunale che sussistano giustificate ragioni per disporne la integrale compensazione tra le parti, avuto riguardo alla condizione soggettiva delle stesse ed alla limitata complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nelle controverse iscritte al n.r.g. 1865/2022 e
1962/2022, come riunite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 329/2022 reso dal
Tribunale di Siracusa in data 7.7.2022;
- dichiara inefficace il precetto notificato in data 7.7.2022;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Siracusa, 27 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Maddalena Vetta
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N.R.G. 1962/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 17.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite, iscritte al n. R.G. 1865/2022 e al n. 1962/2022 tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Carlentini, Via Etnea n. 238 presso lo studio dell'Avv. Valeria Salanitro , dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato in [...] Controparte_1 C.F._1
l'01.01.1975, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Lo Iacono, presso il cui studio, in
Siracusa nel Viale Santa Panagia n.136/R, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
- resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.7.2022, la società e Parte_1 Pt_1 proponeva opposizione avverso il precetto, notificato in data 7.7.2022 unitamente al decreto ingiuntivo n. 329/2022 del 6.7.2022 emesso dal Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, con il quale veniva intimato alla società opponente il pagamento, in favore di Controparte_1
della somma di € 9.983,42, oltre interessi legali, a titolo di TFR e c.d. “Bonus Irpef”,
[...]
1 maturato dal lavoratore per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze dell'azienda agricola negli anni
2017- 2020.
Con separato ricorso, depositato in data 5.8.2022 l'odierna ricorrente proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo n. 329/2022 del 6.7.2022 emesso dal Tribunale di Siracusa, in funzione di
Giudice del Lavoro.
A fondamento di entrambe le opposizioni l'odierna ricorrente deduceva di aver corrisposto mensilmente in busta paga le somme maturate dal lavoratore a titolo di TFR, mentre il c.d. “Bonus Irpef” era stato corrisposto dall' , quale soggetto tenuto al pagamento, in qualità di sostituto di imposta, come CP_2 risultava dalle Dichiarazioni Mod. 730, presentate dal lavoratore.
Si costituiva in entrambi i giudizi , che contestava quanto dedotto dalla Controparte_1
società ricorrente e chiedeva il rigetto delle opposizioni, deducendo che gli art. 1, comma 756-bis, della
L. n. 296/2006 e l'art. 3 del DPCM 29/2015 non consentivano l'erogazione mensile del TFR per gli operai agricoli e di non avere ottenuto il pagamento del “Bonus Irpef” richiesto con l'instaurazione del giudizio monitorio.
Con provvedimento del 6.10.2022 veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto e riunito al presente procedimento il giudizio iscritto al n.r.g. 1962/2022 avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, sulla cui base è stato notificato il precetto opposto.
All'udienza del 17.10.2024, la prima innanzi allo scrivente magistrato, sostituita dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. le cause, come riunite, vengono decise con la presente sentenza.
I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento per le seguenti considerazioni.
Preliminarmente, va osservato che su analoga fattispecie si è già pronunciato questo Tribunale con sentenza n. 873 del 7.11.2023 (prodotta anche da parte ricorrente) le cui motivazioni, integralmente condivise dal giudicante, devono essere richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
Ebbene, come evidenziato nella richiamata pronuncia, deve rilevarsi che “ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del CPL degli Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Siracusa
“Agli operai a tempo determinato la retribuzione viene corrisposta mediante busta paga con acconti settimanali o ogni dieci giorni e con saldo mensile. Il TFR può essere erogato nella paga giornaliera o essere versato a fine rapporto in unica soluzione”. Ai sensi della citata disposizione, il datore di lavoro può corrispondere il trattamento di fine rapporto unitamente ai compensi mensilmente corrisposti all'operaio agricolo, senza attendere la cessazione del rapporto. Né,
d'altra parte, depongono in senso contrario gli art. 1, comma 756-bis, della L. n. 296/2006 e dell'art. 3 del DPCM 29/2015, che disciplinano l'accantonamento del TFR al fondo di tesoreria
per i datori di lavoro privati con più di 50 dipendenti. Di conseguenza, per i lavoratori a a CP_2
2 tempo determinato, l'impresa datoriale può erogare nella paga giornaliera del lavoratore il trattamento di fine rapporto accantonato in azienda”.
Applicando tali principi al caso in esame, ritiene il Tribunale che l'opponente ha dimostrato, producendo in giudizio le buste paga (nonché copie dei bonifici di pagamento ed estratti del conto corrente della società da dove si evincono i pagamenti eseguiti) di avere regolarmente corrisposto, in busta paga, i ratei di TFR maturati da , negli anni Controparte_1
2017-2018- 2019- 2020 e 2021, avvalendosi delle facoltà previste dall'art. 24 del CPL.
Parimenti per quanto riguarda il “Bonus Irpef”, dal modello 730, risulta, come dedotto dal ricorrente e non contestato dall'opposto (che si è limitato ad affermare di non aver percepito le suddette somme “considerato peraltro che esso è comunque a carico del datore di lavoro che lo deve riconoscere in busta paga”) che in sede di dichiarazione annuale dei redditi è stato riconosciuto l'importo di € 960,00, per gli anni 2017, 2018 e 2019 e di € 476,00 per il 2020. Tali importi, per come correttamente dedotto dal ricorrente, sono stati richiesti dal lavoratore al sostituto d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi ed erogati dall'ente previdenziale in un'unica soluzione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, avendo la ricorrente fornito la prova della integrale soddisfazione dei crediti azionati dal lavoratore con il procedimento monitorio. Ne consegue che, quanto alla minacciata esecuzione, deve essere dichiarato inefficace il precetto opposto, non sussistendo il diritto di a procedere ad esecuzione forzata. Controparte_1
Quanto alle spese di lite, ritiene il Tribunale che sussistano giustificate ragioni per disporne la integrale compensazione tra le parti, avuto riguardo alla condizione soggettiva delle stesse ed alla limitata complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nelle controverse iscritte al n.r.g. 1865/2022 e
1962/2022, come riunite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 329/2022 reso dal
Tribunale di Siracusa in data 7.7.2022;
- dichiara inefficace il precetto notificato in data 7.7.2022;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Siracusa, 27 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Maddalena Vetta
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