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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/12/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2188/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 11/12/2025
Giudice: dott. Luca Pruneti
La causa è chiamata alle ore 11:20
Compaiono:
Per l'avv. MANDARANO GIUSEPPE, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Licata
Per l'avv. ADONCECCHI GIROLAMO CP_1
Il Giudice invita i difensori a precisare le conclusioni e a discutere la causa
L'avv. LICATA preliminarmente esibisce scrittura privata di cessione di credito intervenuta tra il convenuto, cedente, e terzo soggetto, inerente alla posizione di cui è causa. Rileva pertanto che difetta la legittimazione della controparte, in denegata ipotesi conclude nel merito come da atto di opposizione all'esecuzione, cui si riporta anche ai fini della discussione.
l'avv. ADONCECCHI GIROLAMO fa presente che il terzo cessionario non è intervenuto in giudizio e ciò non incide sulla legittimazione attiva della parte, e nel merito conclude come da comparsa, e chiede la distrazione delle spese in suo favore dichiarandosi intestatario, e discute la causa riportandosi alla comparsa stessa, facendo presente che controparte non ha prodotto documentazione ulteriore in corso di causa.
A questo punto i difensori delle parti dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula di udienza. Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura. N. R.G. 2188/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato ex art. 281 sexies la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2188/2024 R.G. degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “Opposizione a precetto (art. 615 I comma c.p.c.)”
Vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SE AN ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta mandato in calce all'atto di citazione
- ATTORE/OPPONENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
GI ON ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO/OPPOSTO
Conclusioni
Come da suesteso verbale d'udienza.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione del 19.07.2024 ha spiegato opposizione ex art. Parte_1
615 c.p.c. avverso il precetto notificatogli in data 03.07.2024 da per CP_1 ottenere il pagamento di € 70.000,00 oltre interessi e spese in ragione del titolo esecutivo rappresentato dal testamento olografo. L'opponente ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e in via principale il rimborso delle spese sostenute dopo il decesso del de cuius e di dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto.
A sostegno della domanda, ha dedotto:
- che l'atto di precetto si basa sul testamento olografo pubblicato in data 24.05.2018 in cui l'opponente si è impegnato a versare al fratello opposto, quale reintegra della propria quota legittima, la somma di € 70.000,00 oppure la metà del ricavato della vendita della Villa di RR (Cagliari), di proprietà dell'opponente;
- che tali condizioni si sarebbero dovute verificare entro il 30.12.2021, salvo la scelta dell'opponente di adempiere al pagamento della somma di € 70.000,00 da comunicare entro il 30.10.2018;
- che, in data 21.11.2019, l'opposto ha formalizzato domanda di avvio di un procedimento di mediazione che, dopo i primi incontri tra le parti, è stata abbandonata dal proponente;
- che il presupposto dell'accordo predetto era la vendita della Villa di RR, il cui ricavato sarebbe stato diviso tra le parti, che necessitava però di una serie di interventi volti a sanare le irregolarità presenti;
- che controparte ha omesso di riferire che tra le parti, in deroga a quanto previsto nell'atto notarile, fossero intervenuti accordi con comunicazioni whatsapp in cui l'opponente si era impegnato a versare all'opposto la somma di € 40.000,00 quale reintegra della quota legittima, previa accensione di un mutuo;
- che, al momento della sottoscrizione della mediazione, l'opposto si è rifiutato di perfezionare tale accordo senza addurre alcuna giustificazione e, successivamente, ha provveduto a formalizzare la presunta inadempienza dell'opponente e proposto domanda di mediazione;
- che nel corso del procedimento di mediazione è emerso per la prima volta che l'opposto aveva omesso volontariamente di porre a conoscenza del fratello l'esistenza di fideiussioni prestate dal de cuius nel 2016 che ancora oggi Persona_1 gravano in capo agli eredi e di cui non è dato sapere se le rate del finanziamento siano state regolarmente saldate;
- che nel corso della mediazione è stato chiesto all'opposto il rimborso pro quota degli oneri e dei costi relativi alle incombenze successive al decesso del de cuius di cui l'opponente si è fatto carico;
- che erroneamente nell'atto di precetto viene richiesto il ristoro degli interessi legali maturati dal 30.10.2018, sebbene il diritto alla somma di € 70.000,00 maturi solo alla data del 30.12.2021.
Si è costituito in giudizio contestando tutte le tesi ex adverso formulate, CP_2 in quanto infondate in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto. In particolare, ha dedotto:
- che il titolo esecutivo non è rappresentato dal testamento ma dal successivo negozio con cui le parti hanno convenuto di reintegrare la quota di legittima con il pagamento di € 70.000,00 da parte dell'opponente;
- che, indipendentemente dalle ragioni, il successivo accordo tra le parti non è stato raggiunto e l'opponente ha assunto l'obbligo di pagare la somma;
- che i presunti scambi whatsapp tra le parti non sono stati prodotti;
- che gli accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari devono risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata e la modifica di tali accordi è priva di qualsiasi valore se non è fatta nella forma prevista dalla legge;
- che non corrisponde al vero che presupposto dell'accordo era la vendita della villa
RR dal momento che l'opponente si era obbligato a pagare la somma di €
70.000,00 oppure la meta del ricavato dalla vendita della villa, scelta che doveva essere fatta entro il 30.10.2018;
- che l'opponente ha scelto di accettare puramente e semplicemente l'eredità del padre, pertanto, non può addebitare al legittimario pretermesso di non aver riferito dell'esistenza di debiti ereditari;
- che alla luce dell'esiguo importo sospeso dal Giudice rispetto a quello precettato,
l'opposto rinuncia alla richiesta della somma di € 637,75.
Nell'ambito del sub-procedimento rg. 2188-1/2024, ritenuto che non sussiste idoneo fumus per concedere la sospensione richiesta, salvo che per la somma degli interessi da calcolarsi a far data dal 30.12.2021, il Giudice ha disposto la sospensione del precetto e del titolo limitatamente alla somma di € 637,75.
All'udienza del 30.01.2025, il Giudice, vista anche l'assenza di istanze istruttorie, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del
12.06.2025, successivamente differita fino all'odierna udienza.
***** In via preliminare è irrilevante la circostanza che, nelle more, il credito di cui è causa sia stato ceduto a terzo soggetto, che è rimasto estraneo al giudizio, e non è, in ogni caso, controparte in relazione alle eccezioni relative al titolo della pretesa, oggetto di discussione in questa sede.
Ciò posto, l'opposizione si fonda, in via esclusiva, su un'eccezione modificativa e/o parzialmente estintiva dell'obbligo assunto da in atto pubblico in data Parte_1
24.5.2018, in uno con la pubblicazione del testamento olografo di volto a Persona_1 reintegrare la quota di legittima spettante al fratello L'opponente sostiene, CP_1 infatti, che tra le parti è intervenuta una modifica del contenuto dell'atto pubblico a seguito di uno scambio di comunicazioni tramite whatsapp, del quale tuttavia non fornisce prova né, a monte, gli esatti contenuti.
A fronte dell'immediata contestazione da parte dell'opposto, non vi è alcuna asseverazione di modifiche degli accordi assunti in atto pubblico rispetto ai quali predicare – come pretenderebbe l'opponente – un inadempimento.
Residua, pertanto, l'unica obbligazione di , che avrebbe dovuto Parte_1 corrispondere al fratello la somma di € 70.000,00 o, in alternativa, metà del ricavato derivante dalla vendita della Villa di RR che sarebbe dovuta avvenire entro il
30.12.2021. Pertanto, non essendo intervenuta alcuna modifica, le disposizioni dell'atto pubblico rimangono efficaci.
Occorre, tuttavia, dare atto che a seguito della sospensione dell'efficacia esecutiva limitatamente alla somma di € 637,75, ossia la capitalizzazione degli interessi calcolati a far data dal 30.10.2018 al 30.10.2021, l'opposto ha rinunciato a tale somma, pertanto,
è cessata la materia del contendere in relazione al dies a quo degli interessi, richiamandosi ad ogni modo il contenuto dell'ordinanza di questo Giudice resa nel sub procedimento.
L'opponente chiede, altresì, il rimborso delle spese che assume di aver sostenuto dopo il decesso del de cuius, ma la richiesta è rimasta sul piano meramente declamatorio, siccome priva del minimo supporto probatorio. Né sono state formulate istanze di prova a sostegno.
Da ultimo, priva di alcun sostegno sul piano asseverativo è la domanda di risarcimento per aver parte opposta in tesi sottaciuto al fratello la sussistenza di esposizioni debitorie gravanti sull'asse ereditario derivanti da fideiussioni rilasciate in vita dal loro comune dante causa. In definitiva, l'opposizione merita l'accoglimento limitatamente alla parte di cui agli interessi, spettando il diritto di credito in linea capitale come indicato in precetto con interessi da calcolarsi a decorrere dal 30.12.2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi dei vigenti D.M. in materia, parametri medi-minimi, tenuto conto della ridotta attività processuale, elisa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza reietta o assorbita, così dispone:
- dichiara la nullità del precetto;
- dichiara esistente il diritto di credito di , in forza del titolo di cui è CP_1 causa, per euro 70.000,00 oltre interessi legali a decorrere dal 30.12.2021;
- condanna , a rimborsare all'avv. GI ON le spese di lite, Parte_1 liquidate in € 5.300,00 per compensi, oltre spese generali 15% e C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Pisa, 11 dicembre 2025.
Il Giudice Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.