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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/12/2024, n. 2815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2815 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Composto dai sig.ri dott. ssa Viviana Cusolito Presidente
dott.ssa Simona Monforte Giudice
dott. Salvatore Irullo Giudice Onorario est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al N. 1862 del Registro Generale 2023
TRA
, nata a Delta, in [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
) e residente in [...]
16, ed elettivamente domiciliata in Messina, viale San Martino, 116, presso lo studio dell'Avv. Mimma Di Santo, che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
E di Messina, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege CP_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato sita in Messina C.F.
presso i cui uffici in Via dei Mille is. 122, n. 64, è ope C.F._2
legis domiciliato
RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: impugnazione provvedimento del Questore di rigetto di permesso di soggiorno per protezione speciale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c e 19 ter D. Lgs. 150 del 2011, depositato il 17.04.2023, impugnava il decreto del Parte_1
Questore della Provincia di Messina, Cat. A/12 n. 22/2023, emesso in data
13.03.2023 e notificato in data 27.03.2023, con il quale era stata rigettata l'istanza, presentata in data 06.09.22, intesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 19 comma 1.1 e 1.2
T.U.I.
In particolare, il Questore aveva rigettato la suddetta istanza per effetto del parere contrario al mantenimento del predetto permesso di soggiorno formulato dalla Commissione Territoriale di Catania in data
31.01.2023, la quale aveva sostenuto, che “alla luce della documentazione prodotta, secondo le valutazioni della Commissione Territoriale, la richiedente dichiara di risiedere in Italia da sette anni, che possiede una scarsa padronanza della lingua italiana e di essere impegnata in una relazione stabile sul territorio italiano. Tuttavia, dalla documentazione allegata, non si evince quale sia la posizione lavorativa e familiare della straniera, infatti produce due comunicazioni Unilav per rapporti di lavoro di brevissima durata e non fornisce alcun dettaglio sulle relazioni interpersonali intrattenute sul territorio italiano Da ciò emerge che un eventuale rimpatrio non contrasterebbe con la violazione del diritto al
Pag. 2 di 10 rispetto della propria vita privata familiare cosi come previsto al comma
1.1., terzo e quarto periodo, dell'art. 19 del D.Lgs. 286/1998 e ss.mm.ii., interpretato alla luce dell'art. 8 CEDU, che garantisce, secondo la costante giurisprudenza delle Corti Europee, il diritto all'integrità fisica, psicologica o morale.”
Orbene, nel caso di specie, la Commissione Territoriale, valutata l'istanza presentata dalla ricorrente, rilevava come la documentazione allegata non permetteva di fondare con ragionevole probabilità che un'eventuale allontanamento della ricorrente potesse contrastare in modo significativo con il rispetto della sua vita privata e familiare, in quanto ella ometteva di dimostrare – in sede amministrativa – elementi tali di fondare un positivo giudizio circa il suo radicamento nel tessuto economico – sociale della comunità di riferimento, unitamente alla considerazione che ella non avrebbe legami familiari in Italia.
Rilevava parte ricorrente che, viceversa, sussistessero tutti i requisiti per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”; di conseguenza, chiedeva, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, e, nel merito,
l'annullamento dello stesso affinché gli fosse concesso il riconoscimento del diritto alla suddetta protezione. Nel merito l'odierna ricorrente evidenziava come egli vivesse in Italia da diversi anni e che, durante il lungo periodo trascorso sul territorio italiano, avesse dimostrato una spiccata propensione all'integrazione nel contesto socioculturale italiano, lavorando, da ultimo, con contratto a tempo determinato, oltre ad essere conduttrice di un immobile sito in Messina. Aveva altresì evidenziato come, nel lungo periodo trascorso in Italia, avesse perso ogni contatto con il proprio Paese e come in tale situazione, se tornasse nel suo Paese, viste le
Pag. 3 di 10 condizioni di partenza, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una situazione di specifica ed estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana.
Con decreto collegiale del 19.12.23, veniva sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, con decreto separato, il Giudice delegato per la trattazione e decisione del procedimento provvedeva a fissare l'udienza dinanzi a sé.
Con comparsa di costituzione depositata in data 25.11.23, si costitutiva l'Amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso in quanto ritenuto infondato.
Interveniva altresì il Pubblico Ministero chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 18.03.24, compariva il procuratore di parte ricorrente il quale chiedeva che la causa venisse decisa. Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e che la domanda meriti accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Occorre preliminarmente premettere che la protezione complementare, invocata nella specie dal ricorrente, è il risultato della riforma introdotta con D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, che, pur avendo mantenuto la dicitura «protezione speciale» introdotta con D.L. 04.10.2018 n. 231, ha allargato le ipotesi in cui il relativo permesso può essere rilasciato ed ha espressamente consentito la conversione del suddetto permesso di soggiorno in permesso di lavoro. Tale forma di tutela è stata, quindi, modificata dal D.L.
Pag. 4 di 10 10.3.2023 n. 20, conv. nella l.
5.5.2023 n. 50, che ne ha ristretto l'ambito di operatività.
Come è noto, il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113(cd. “decreto sicurezza”), con l'intento di ridurre la discrezionalità nel riconoscimento della protezione umanitaria, aveva sostanzialmente abrogato la protezione umanitaria come categoria generale e aperta (sopprimendo il comma 6 dell'art. 5 d.lgs. n. 286 del 1998, che prevedeva il rilascio di un permesso di soggiorno in caso di “seri motivi” di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano) ed aveva sostituito il permesso “per motivi umanitari” con ipotesi specifiche e tipiche di permessi speciali, solo in parte riconducibili al già previsto permesso di soggiorno per ragioni umanitarie;
aveva, quindi, previsto, all'art. 32 D.Lgs. n. 25 del 2008, la trasmissione degli atti dalla
Commissione Territoriale al Questore, in caso di rigetto delle forme maggiori di protezione internazionale, ai fini del rilascio di un permesso di
“protezione speciale” in presenza di rischi di persecuzione per motivi di discriminazione (rinvio all'art. 19 commi 1 D. Lgs. 286/1998), di tortura o di gravi violazioni dei diritti umani nel paese di origine (rinvio all'art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998) salvo che potesse disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. La protezione speciale era stata quindi configurata dal legislatore come norma di chiusura, in ideale contraltare all'apertura del catalogo dei seri motivi già contemplati dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
Orbene, il legislatore, con il D.L. n. 130 del 2020 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, ha ripristinato nell'art. 5 comma 6 D. Lgs.
286/1998 il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato (ma non anche il riferimento ai seri motivi di carattere umanitario);
Pag. 5 di 10 ha ampliato le ipotesi di divieto di respingimento di cui all'art. 19 comma
1.1 D. Lgs. 286/1998 prevedendo il caso in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e quello in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare
(art. 8 CEDU); ha leggermente modificato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell'art. 19 comma 2 lett. d bis D. Lgs. 286/1998 (in luogo di “condizioni di salute di particolare gravità” ora si parla di “gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie”) prevedendo che anche in tal caso la
Commissione Territoriale in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale trasmetta gli atti al Questore (art. 32 comma 3.1 D. Lgs. 25 del 2008); infine, il legislatore, pur mantenendo la dicitura “protezione speciale”, ha previsto che il suddetto permesso di soggiorno abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile. La giurisprudenza di legittimità, subito dopo la suddetta novella normativa (Cass. civ.
29.03.2021 n. 8713) ha sottolineato che il riferimento contenuto nella legge al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” delinea una "nuova protezione speciale" che si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L.
n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione era stata fornita dal consolidato orientamento della Suprema Corte, che già aveva sottolineato che le situazioni di “vulnerabilità” che potevano dar luogo a tale forma di protezione non si esauriscono in quelle indicate nell'art. 2, comma 1, lett. h- bis), del D. Lgs. n. 25 del 2008 (minori non accompagnati;
disabili,
Pag. 6 di 10 anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali;
persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali), ma costituiscono un catalogo aperto, in quanto l'indagine diretta alla verifica della sussistenza dei presupposti di vulnerabilità richiesti ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari va condotta svolgendo “... una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in
Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018; Cass. Sez. U, Sentenza n.
29459 del 13/11/2019; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020;
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020).
Ebbene, nella fattispecie in esame, il Collegio ritiene possa riconoscersi la tutela prevista dalla protezione complementare, reputandosi integrati i presupposti richiesti per la sussistenza della stessa, secondo il dettato normativo di cui all'art. 19 comma 1.1 TUI, applicabile nel caso de quo nella formulazione previgente alla novella di cui D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella l.
5.5.2023 n. 50, avendo inoltrato la domanda al Questore in data antecedente alla sua entrata in vigore.
Riprendendo argomenti svolti dalla giurisprudenza sovranazionale, la
Suprema Corte ha chiarito che, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato può tradursi in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata.
Ha altresì precisato che la protezione offerta dall'articolo 8 CEDU concerne l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni
Pag. 7 di 10 familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, «sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». In definitiva, attraverso il riferimento al rispetto della sua vita privata il legislatore ha inteso tutelare l'integrazione sociale desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo, in questo momento storico, tale forma di rapporto quella più diffusa di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento. Va, comunque, sottolineato che l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione speciale, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione.
In ogni caso, l'accertamento del diritto alla protezione complementare postula sempre, proprio per l'atipicità dei relativi fatti costitutivi, l'esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali, da svolgere caso per caso.
Orbene, nella fattispecie in esame, va evidenziato come la richiedente abbia dato prova di un sufficiente percorso di integrazione sul territorio deducendo, da ultimo, certificazione di lingua italiana per il livello A2, conseguito presso il CPIA provincia di Messina, con sede amministrativa in Messina, via Università, 2; comunicazione obbligatoria
UniLav attestante un rapporto di lavoro stagionale a tempo determinato, a far data dal 01.06.2024 fino al 30.09.2024, con la qualifica di inserviente,
Pag. 8 di 10 presso la “A.G. MULTISERVIZI SRLS”, sita in Patti (ME), via Lucania n.
9; buste paga relative detto rapporto di lavoro;
altre buste paga relative un altro rapporto di lavoro intercorso nei mesi di aprile e maggio 24; contratto di locazione abitativa e relazione sociale del Comune di Capri Leone (ME) attestante la residenza nel comune di Capri Leone (ME), via San Giuseppe
n.16, fraz. Rocca, dove la richiedente convive con il proprio fidanzato, sig.
. Controparte_3
Deve, quindi, affermarsi l'esistenza del divieto di respingimento ai sensi del novellato art. 19 del D. Lgs 286/98, poiché esistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe certamente una violazione al rispetto della propria vita privata e sociale e gravi ed insormontabili difficoltà nel tentativo di ricostruirsi una vita, con conseguente compromissione dei suoi diritti e della sua dignità personale.
Per tali motivi, ritenuta la fondatezza della domanda, il provvedimento impugnato deve essere annullato e deve disporsi la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Stante la delicatezza della materia, l'esistenza comunque di orientamenti contrastanti e la mutevolezza della situazione di fatto, si ritiene di dovere compensare tra le parti le spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1862 - 2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) Dichiara l'illegittimità del decreto emesso dal Questore di
Messina in data 13.03.2023 e notificato in data 27.03.2023 nei confronti della ricorrente.
Pag. 9 di 10 b) Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce a Pt_1
, nata a Delta, in [...] il [...] (C.F.
[...] [...]
), il diritto a ottenere il permesso di soggiorno per C.F._1
protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1 e 1.1 D.Lgs
286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al Questore territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno.
c) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Messina, lì 29 novembre 2024
Il Presidente
Dott. ssa Viviana Cusolito
Il Giudice on. est.
Dott. Salvatore Irullo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott. Marcello Saccà, funzionario
giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Sezione Specializzata in Materia di Immigrazione
del Tribunale di Messina.
Pag. 10 di 10
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Composto dai sig.ri dott. ssa Viviana Cusolito Presidente
dott.ssa Simona Monforte Giudice
dott. Salvatore Irullo Giudice Onorario est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al N. 1862 del Registro Generale 2023
TRA
, nata a Delta, in [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
) e residente in [...]
16, ed elettivamente domiciliata in Messina, viale San Martino, 116, presso lo studio dell'Avv. Mimma Di Santo, che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
E di Messina, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege CP_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato sita in Messina C.F.
presso i cui uffici in Via dei Mille is. 122, n. 64, è ope C.F._2
legis domiciliato
RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: impugnazione provvedimento del Questore di rigetto di permesso di soggiorno per protezione speciale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c e 19 ter D. Lgs. 150 del 2011, depositato il 17.04.2023, impugnava il decreto del Parte_1
Questore della Provincia di Messina, Cat. A/12 n. 22/2023, emesso in data
13.03.2023 e notificato in data 27.03.2023, con il quale era stata rigettata l'istanza, presentata in data 06.09.22, intesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 19 comma 1.1 e 1.2
T.U.I.
In particolare, il Questore aveva rigettato la suddetta istanza per effetto del parere contrario al mantenimento del predetto permesso di soggiorno formulato dalla Commissione Territoriale di Catania in data
31.01.2023, la quale aveva sostenuto, che “alla luce della documentazione prodotta, secondo le valutazioni della Commissione Territoriale, la richiedente dichiara di risiedere in Italia da sette anni, che possiede una scarsa padronanza della lingua italiana e di essere impegnata in una relazione stabile sul territorio italiano. Tuttavia, dalla documentazione allegata, non si evince quale sia la posizione lavorativa e familiare della straniera, infatti produce due comunicazioni Unilav per rapporti di lavoro di brevissima durata e non fornisce alcun dettaglio sulle relazioni interpersonali intrattenute sul territorio italiano Da ciò emerge che un eventuale rimpatrio non contrasterebbe con la violazione del diritto al
Pag. 2 di 10 rispetto della propria vita privata familiare cosi come previsto al comma
1.1., terzo e quarto periodo, dell'art. 19 del D.Lgs. 286/1998 e ss.mm.ii., interpretato alla luce dell'art. 8 CEDU, che garantisce, secondo la costante giurisprudenza delle Corti Europee, il diritto all'integrità fisica, psicologica o morale.”
Orbene, nel caso di specie, la Commissione Territoriale, valutata l'istanza presentata dalla ricorrente, rilevava come la documentazione allegata non permetteva di fondare con ragionevole probabilità che un'eventuale allontanamento della ricorrente potesse contrastare in modo significativo con il rispetto della sua vita privata e familiare, in quanto ella ometteva di dimostrare – in sede amministrativa – elementi tali di fondare un positivo giudizio circa il suo radicamento nel tessuto economico – sociale della comunità di riferimento, unitamente alla considerazione che ella non avrebbe legami familiari in Italia.
Rilevava parte ricorrente che, viceversa, sussistessero tutti i requisiti per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”; di conseguenza, chiedeva, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, e, nel merito,
l'annullamento dello stesso affinché gli fosse concesso il riconoscimento del diritto alla suddetta protezione. Nel merito l'odierna ricorrente evidenziava come egli vivesse in Italia da diversi anni e che, durante il lungo periodo trascorso sul territorio italiano, avesse dimostrato una spiccata propensione all'integrazione nel contesto socioculturale italiano, lavorando, da ultimo, con contratto a tempo determinato, oltre ad essere conduttrice di un immobile sito in Messina. Aveva altresì evidenziato come, nel lungo periodo trascorso in Italia, avesse perso ogni contatto con il proprio Paese e come in tale situazione, se tornasse nel suo Paese, viste le
Pag. 3 di 10 condizioni di partenza, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una situazione di specifica ed estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana.
Con decreto collegiale del 19.12.23, veniva sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, con decreto separato, il Giudice delegato per la trattazione e decisione del procedimento provvedeva a fissare l'udienza dinanzi a sé.
Con comparsa di costituzione depositata in data 25.11.23, si costitutiva l'Amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso in quanto ritenuto infondato.
Interveniva altresì il Pubblico Ministero chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 18.03.24, compariva il procuratore di parte ricorrente il quale chiedeva che la causa venisse decisa. Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e che la domanda meriti accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Occorre preliminarmente premettere che la protezione complementare, invocata nella specie dal ricorrente, è il risultato della riforma introdotta con D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, che, pur avendo mantenuto la dicitura «protezione speciale» introdotta con D.L. 04.10.2018 n. 231, ha allargato le ipotesi in cui il relativo permesso può essere rilasciato ed ha espressamente consentito la conversione del suddetto permesso di soggiorno in permesso di lavoro. Tale forma di tutela è stata, quindi, modificata dal D.L.
Pag. 4 di 10 10.3.2023 n. 20, conv. nella l.
5.5.2023 n. 50, che ne ha ristretto l'ambito di operatività.
Come è noto, il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113(cd. “decreto sicurezza”), con l'intento di ridurre la discrezionalità nel riconoscimento della protezione umanitaria, aveva sostanzialmente abrogato la protezione umanitaria come categoria generale e aperta (sopprimendo il comma 6 dell'art. 5 d.lgs. n. 286 del 1998, che prevedeva il rilascio di un permesso di soggiorno in caso di “seri motivi” di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano) ed aveva sostituito il permesso “per motivi umanitari” con ipotesi specifiche e tipiche di permessi speciali, solo in parte riconducibili al già previsto permesso di soggiorno per ragioni umanitarie;
aveva, quindi, previsto, all'art. 32 D.Lgs. n. 25 del 2008, la trasmissione degli atti dalla
Commissione Territoriale al Questore, in caso di rigetto delle forme maggiori di protezione internazionale, ai fini del rilascio di un permesso di
“protezione speciale” in presenza di rischi di persecuzione per motivi di discriminazione (rinvio all'art. 19 commi 1 D. Lgs. 286/1998), di tortura o di gravi violazioni dei diritti umani nel paese di origine (rinvio all'art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998) salvo che potesse disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. La protezione speciale era stata quindi configurata dal legislatore come norma di chiusura, in ideale contraltare all'apertura del catalogo dei seri motivi già contemplati dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
Orbene, il legislatore, con il D.L. n. 130 del 2020 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, ha ripristinato nell'art. 5 comma 6 D. Lgs.
286/1998 il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato (ma non anche il riferimento ai seri motivi di carattere umanitario);
Pag. 5 di 10 ha ampliato le ipotesi di divieto di respingimento di cui all'art. 19 comma
1.1 D. Lgs. 286/1998 prevedendo il caso in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e quello in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare
(art. 8 CEDU); ha leggermente modificato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell'art. 19 comma 2 lett. d bis D. Lgs. 286/1998 (in luogo di “condizioni di salute di particolare gravità” ora si parla di “gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie”) prevedendo che anche in tal caso la
Commissione Territoriale in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale trasmetta gli atti al Questore (art. 32 comma 3.1 D. Lgs. 25 del 2008); infine, il legislatore, pur mantenendo la dicitura “protezione speciale”, ha previsto che il suddetto permesso di soggiorno abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile. La giurisprudenza di legittimità, subito dopo la suddetta novella normativa (Cass. civ.
29.03.2021 n. 8713) ha sottolineato che il riferimento contenuto nella legge al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” delinea una "nuova protezione speciale" che si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L.
n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione era stata fornita dal consolidato orientamento della Suprema Corte, che già aveva sottolineato che le situazioni di “vulnerabilità” che potevano dar luogo a tale forma di protezione non si esauriscono in quelle indicate nell'art. 2, comma 1, lett. h- bis), del D. Lgs. n. 25 del 2008 (minori non accompagnati;
disabili,
Pag. 6 di 10 anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali;
persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali), ma costituiscono un catalogo aperto, in quanto l'indagine diretta alla verifica della sussistenza dei presupposti di vulnerabilità richiesti ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari va condotta svolgendo “... una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in
Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018; Cass. Sez. U, Sentenza n.
29459 del 13/11/2019; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020;
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020).
Ebbene, nella fattispecie in esame, il Collegio ritiene possa riconoscersi la tutela prevista dalla protezione complementare, reputandosi integrati i presupposti richiesti per la sussistenza della stessa, secondo il dettato normativo di cui all'art. 19 comma 1.1 TUI, applicabile nel caso de quo nella formulazione previgente alla novella di cui D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella l.
5.5.2023 n. 50, avendo inoltrato la domanda al Questore in data antecedente alla sua entrata in vigore.
Riprendendo argomenti svolti dalla giurisprudenza sovranazionale, la
Suprema Corte ha chiarito che, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato può tradursi in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata.
Ha altresì precisato che la protezione offerta dall'articolo 8 CEDU concerne l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni
Pag. 7 di 10 familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, «sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». In definitiva, attraverso il riferimento al rispetto della sua vita privata il legislatore ha inteso tutelare l'integrazione sociale desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo, in questo momento storico, tale forma di rapporto quella più diffusa di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento. Va, comunque, sottolineato che l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione speciale, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione.
In ogni caso, l'accertamento del diritto alla protezione complementare postula sempre, proprio per l'atipicità dei relativi fatti costitutivi, l'esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali, da svolgere caso per caso.
Orbene, nella fattispecie in esame, va evidenziato come la richiedente abbia dato prova di un sufficiente percorso di integrazione sul territorio deducendo, da ultimo, certificazione di lingua italiana per il livello A2, conseguito presso il CPIA provincia di Messina, con sede amministrativa in Messina, via Università, 2; comunicazione obbligatoria
UniLav attestante un rapporto di lavoro stagionale a tempo determinato, a far data dal 01.06.2024 fino al 30.09.2024, con la qualifica di inserviente,
Pag. 8 di 10 presso la “A.G. MULTISERVIZI SRLS”, sita in Patti (ME), via Lucania n.
9; buste paga relative detto rapporto di lavoro;
altre buste paga relative un altro rapporto di lavoro intercorso nei mesi di aprile e maggio 24; contratto di locazione abitativa e relazione sociale del Comune di Capri Leone (ME) attestante la residenza nel comune di Capri Leone (ME), via San Giuseppe
n.16, fraz. Rocca, dove la richiedente convive con il proprio fidanzato, sig.
. Controparte_3
Deve, quindi, affermarsi l'esistenza del divieto di respingimento ai sensi del novellato art. 19 del D. Lgs 286/98, poiché esistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe certamente una violazione al rispetto della propria vita privata e sociale e gravi ed insormontabili difficoltà nel tentativo di ricostruirsi una vita, con conseguente compromissione dei suoi diritti e della sua dignità personale.
Per tali motivi, ritenuta la fondatezza della domanda, il provvedimento impugnato deve essere annullato e deve disporsi la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Stante la delicatezza della materia, l'esistenza comunque di orientamenti contrastanti e la mutevolezza della situazione di fatto, si ritiene di dovere compensare tra le parti le spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1862 - 2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) Dichiara l'illegittimità del decreto emesso dal Questore di
Messina in data 13.03.2023 e notificato in data 27.03.2023 nei confronti della ricorrente.
Pag. 9 di 10 b) Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce a Pt_1
, nata a Delta, in [...] il [...] (C.F.
[...] [...]
), il diritto a ottenere il permesso di soggiorno per C.F._1
protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1 e 1.1 D.Lgs
286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al Questore territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno.
c) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Messina, lì 29 novembre 2024
Il Presidente
Dott. ssa Viviana Cusolito
Il Giudice on. est.
Dott. Salvatore Irullo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott. Marcello Saccà, funzionario
giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Sezione Specializzata in Materia di Immigrazione
del Tribunale di Messina.
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