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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/09/2025, n. 1935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1935 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6342/2023 R.G.; tra
rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Tarsía - opponente; Parte_1
e
rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo Salerno - Controparte_1
opposta; avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 10 settembre 2025) è stata riservata la decisione ex art. 281-sexies ultimo comma c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1570/2023, emesso nei suoi confronti su ricorso della Controparte_1
per il pagamento dell'importo residuo di €185.847,87, oltre interessi e spese della procedura, portato da una serie di fatture emesse dalla società ricorrente, per la fornitura di latte bovino biologico, per un valore complessivo di €286.841,95, regolata da un protocollo di intesa tra le parti del 01.01.2022.
La società opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e onorari del giudizio, contestando il diritto della Parte_2
[...] ad agire in sede monitoria per il pagamento del credito oggetto di ingiunzione,
[...]
nonché, in via subordinata, contestando la sussistenza di tale credito.
A tal fine ha dedotto che:
-la società nel mese di aprile dell'anno 2023, ha aderito a un Controparte_1
accordo di ristrutturazione del debito ex art. 57 e ss. del C.C.I.I., proposto dalla società deducente, nel quale l'opposta è stata qualificata come creditore strategico ed
è stato concordato il pagamento del credito azionato nella misura del 93%, in 60 rate;
ha agito in sede monitoria nelle more del deposito dell'accordo di Controparte_2
ristrutturazione presso il Tribunale di Bari, per la conseguente omologa, e pur avendo ricevuto dalla deducente il pagamento di tre delle sessanta rate previste, in esecuzione del piano di ripagamento concordato;
-la condotta della società opposta integra la violazione del principio di buona fede e correttezza sancito dagli artt. 3, 4 e 5 del C.C.I.I.;
-nello specifico, l'art.4 del C.C.I.I., con una formula ampia, comprensiva non soltanto delle procedure di ristrutturazione e liquidatorie, ma anche delle trattative che le precedono, prevede un generale obbligo, per debitori e creditori, di comportarsi secondo buona fede e correttezza in tutti i procedimenti per l'accesso agli strumenti di composizione della crisi e dell'insolvenza;
-la somma ingiunta non è stata correttamente determinata, in quanto non tiene conto dei tre pagamenti, dell'importo totale di €8.778,00, effettuati dalla deducente in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione stipulato con l'opposta.
La ha contestato la fondatezza dei motivi di opposizione, Controparte_1
deducendo che:
-la società deducente, nell'aprile dell'anno 2023, ha sottoscritto una proposta di adesione a un accordo di ristrutturazione che non è mai venuto a esistenza, non essendo mai stato pubblicato nel Registro delle Imprese, né depositato presso il
Tribunale di Bari per l'omologazione giudiziale, e non essendo stata prodotta la relazione del professionista ex art. 54, comma quarto, C.C.I.I.;
2 -a distanza di sei mesi dalla sottoscrizione della proposta di adesione all'accordo di ristrutturazione, la società deducente comunicava a il recesso dalle Parte_1
trattative, che veniva accettato e non contestato da quest'ultima;
-la società opponente ha violato il principio di buona fede e correttezza sia in costanza di rapporto, violando il protocollo d'intesa che disciplinava lo stesso e rendendosi inadempiente rispetto alle successive intese di rateizzazione del credito, sia in sede di trattative per la conclusione dell'accordo di ristrutturazione del debito, non depositando in tempi accettabili il ricorso ex art. 40 C.C.I.I. e non rispettando il diritto d'informazione del creditore;
-può essere decurtato dalla somma oggetto di ingiunzione soltanto l'importo degli ultimi due pagamenti effettuati dalla società opponente in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione, in quanto successivi alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo;
-il credito attuale della deducente nei confronti della società opponente è pari a
€177.249,97.
La ha quindi concluso nei seguenti termini: CP_1
-per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con detrazione dei versamenti effettuati medio tempore, e condanna della società opponente al pagamento della somma di €177.249,87, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi come per legge;
-con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e degli onorari di lite, oltre rimborso spese generali e forfettarie (15%), C.p.A. (4%) ed I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
*** ** ***
In termini generali, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere
3 della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
E ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente-convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione – ma configurano delle eccezioni soggette al principio dell'onere della prova.
Nella fattispecie:
-l'opponente non ha contestato la “causa debendi” ed il credito spettante alla ricorrente opposta, ma ha lamentato il fatto che la creditrice, avendo aderito ad un accordo di ristrutturazione ex art.57 e segg. Codice della Crisi d'Impresa ed avendo ricevuto alcuni pagamenti, ha agito in sede monitoria, così violando anche i principi di correttezza e buona fede;
-l'opposta non ha contestato la riduzione del credito per effetto dei pagamenti parziali ed ha, invece, contestato l'avversa eccezione “impeditiva” del credito, sostenendo che la procedura per la risoluzione della crisi d'impresa non preclude la possibilità di formare un titolo giudiziale.
Il Tribunale, al fine di verificare la concreta efficacia dell'accordo di ristrutturazione, ha concesso differimenti d'udienza.
L'opponente ha documentato la pendenza dinanzi al Tribunale di Bari della procedura (piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione) che si è snodata in varie fasi (cfr. documentazione versata nel pct, compreso il parere dei Commissari
Giudiziali).
Come noto, gli accordi di ristrutturazione dei debiti rappresentano uno strumento negoziale con cui l'imprenditore in stato di crisi cerca di concordare, insieme ai
4 creditori, una soluzione che consenta la prosecuzione dell'attività e il riequilibrio finanziario;
la soluzione della crisi d'impresa deve essere garantita con l'attuazione di condotte improntate a correttezza e buona fede anche da parte dei creditori.
Sulla scorta delle emergenze processuali deve dirsi che:
1) la società ha eseguito pagamenti parziali in favore della Parte_1
società Controparte_1
2) la società ha aderito alla proposta di piano di ristrutturazione Controparte_1
in data 18 aprile 2023, riducendo il suo credito ad €175.555,85 (cfr. doc.7 fascicolo opposta);
3) l'omologazione del piano di ristrutturazione è ancora “sub iudice” (e questo profilo, documentato dall'opponente, smentisce quanto dedotto dall'opposta in comparsa costituiva);
4) il Tribunale di Bari ha più volte prorogato il termine di durata delle misure protettive già concesse alla società ai sensi dell'art.55 Parte_1
comma 4 CCI;
5) il credito residuo è inferiore rispetto a quello della domanda monitoria (in comparsa costituiva, la creditrice opposta ha indicato la somma di
€177.249,87, mentre, nella nota del 9 settembre 2025, ha indicato la somma di
€171.397,87);
6) la non rispondenza tra importo del credito ingiunto ed importo del credito residuo implica la revoca del decreto ingiuntivo;
7) la richiesta di pagamento giudiziale da parte della creditrice non è risultata conforme ai canoni di correttezza e buona fede che devono improntare le condotte delle parti in ambito di composizione negoziata della crisi d'impresa o di accesso agli strumenti di composizione della crisi e della insolvenza;
8) ciò ancor più ove si consideri che: -il decreto ingiuntivo per il pagamento dell'importo di €219.397,87 oltre interessi di mora è stato chiesto ed ottenuto in pendenza dell'accordo di ristrutturazione;
-in questo giudizio, l'opposta ha più volte chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto
5 ingiuntivo in assenza dei presupposti, risultando già ridotto il “quantum debeatur”;
9) la caducazione del decreto ingiuntivo non può implicare una pronuncia di condanna per un credito inferiore, risultando, allo stato, ancora pendente il procedimento di omologazione dell'accordo di ristrutturazione, da cui dovrebbe scaturire il reale credito spettante alla società per Controparte_1
effetto delle riduzioni e dei pagamenti parziali già ottenuti;
10) diversando opinando, pronunciando condanna al pagamento della somma di
€171.397,87, come indicata dall'opposta nell'ultima nota difensiva, depositata per l'udienza fissata ex art.281-sexies cpc, si giungerebbe alla formazione di un titolo giudiziale, in pendenza della procedura di omologazione del piano di ristrutturazione e da cui potrebbe derivare la determinazione di un credito diverso.
Le peculiarità del giudizio consentono un'equa compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.6342-2023 RG, fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-spese compensate.
Così deciso in data 11 settembre 2025
Il Giudice annagrazia lenti
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