Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 12/03/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
2226/2023 RGAC
Il giudice, dott. P. Perfetti, ha emesso sentenza, nel giudizio in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), con sede legale a Ivrea, via Jervis n.13, in persona del dott. Parte_1 P.IVA_1
quale amministratore e legale rappresentante p.t. del suo procuratore speciale Parte_2 Pt_3
(C.F. e P.I. ), con sede legale in Roma, Via Trionfale n. 6551, per procura del 15.1.2019,
[...] P.IVA_2 per atto dott. , coadiutore del dott. , iscritto al Collegio Notarile di Milano, Rep. n. Persona_1 Persona_2
49744, Racc. n. 24830, reg. a Milano il 16.1.2019 al n. 1319 (doc. 1), rappresentata e difesa, per procura speciale, dall'Avv. Paolo Caruso (C.F. PEC;
C.F._1 Email_1 telefax 06.87813040), con domicilio eletto presso l'indirizzo p.e.c. del suddetto difensore;
avverso
(p.iva ) con sede legale in Sorso (SS), Via Gramsci n. 28, in persona del legale CP_1 P.IVA_3 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Carlotta GIORDANO (C.F. Controparte_2
- Tel./Fax: 0175-43520, ), presso la quale C.F._2 Email_2 ha eletto domicilio in Saluzzo, Corso Roma n. 20, in virtù di procura speciale in data 02.11.2023 con dichiarazione di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti al presente procedimento al presente numero di fax e/o indirizzo pec sopra indicati
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t. con sede in Piazza Controparte_3 P.IVA_4
Medici del Vascello n. 4, 14034 Castello di Annone (AT)
“Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, disattese eventuali contrarie istanze ed eccezioni, occorrendo previa disapplicazione del Regolamento comunale e di eventuali altri atti a oggi non conosciuti, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'impugnato avviso di accertamento esecutivo n. 2310081700446064 del
23.06.2023 (doc. 2), notificato a mezzo p.e.c. il 27.6.2023 dalla per conto del CP_1 Controparte_3
e ogni altro atto o avviso ad esso consequenziale, in quanto illegittimi per difetto dei presupposti in
[...] fatto ed in diritto, e conseguentemente accertare che nulla è dovuto dalla al Parte_1 CP_3 per l'anno 2023 a titolo di canone unico annuale, indennità e sanzioni;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali e accessori.”
Conclusioni per CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
Contrariis reiectis
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre,
In via preliminare
Ritenere e dichiarare l'incompetenza per valore del giudice adito e rimettere le parti dinanzi al giudice competente in relazione al valore della presente controversia, ovvero innanzi al Giudice di Pace di Asti.
Con vittoria di spese diritti ed onorari oltre CPA e rimborso forfettario come per legge.
Nel merito
Rigettare la richiesta di annullamento e/o di dichiarazione di nullità e/o inefficacia dell'avviso di accertamento esecutivo n. 2310081700446064 del 23.06.2023 in quanto infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma del provvedimento impugnato.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre CPA e rimborso forfettario come per legge.”
Parte_4
propone nella presente sede atto di impugnazione, avverso “avviso di accertamento Parte_1 esecutivo n. 2310081700446064 del 23.06.2023 (doc. 2), notificato a mezzo p.e.c. il 27.6.2023 dalla
[...] CP_ per del , per il preteso pagamento del “canone patrimoniale di Pt_5 Controparte_3 concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” per l'anno di competenza 2023.”
La convenuta in qualità di concessionaria per la riscossione, per conto dell'ente pubblico qui anche CP_1 evocato in giudizio, eccepisce innanzitutto la incompetenza della autorità adita, stante il valore della controversia.
Tuttavia, avendo la pretesa creditoria ad oggetto tasse/tributi, ricollegati al preteso utilizzo di beni immobili, non sembra esservi spazio, alla luce del thema decidendum, per la asserita competenza del
Giudice di Pace.
La eccezione va dunque rigettata. Quanto al merito,
paiono condivisibili la argomentazioni della attrice.
STEP ha evidenziato che:
“…Al fine di meglio comprendere come la difesa di sia caduta in errore nel contestare Parte_1
l'avviso di accertamento impugnato, la scrivente difesa ritiene necessario approfondire alcuni aspetti relativi alla L. 160/2019 art. 1 commi 816 e ss.
Tale normativa, introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, ha istituito il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico patrimoniale), il quale ha sostituito la tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),
l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP DPA) ed il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP).
L'introduzione di tale Canone ha segnato il passaggio da un'entrata di tipo tributario a un'entrata di tipo patrimoniale il cui presupposto, per quanto concerne l'oggetto del presente giudizio, è l'occupazione, anche abusiva di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti (comma 819 lett. a).
La neo introdotta normativa nei commi 831 e 831 bis art. 1 L. 160/2019, ha previsto l'applicabilità di tale canone ai soggetti che forniscono servizi di comunicazione elettronica.
In particolare il comma 831 farebbe riferimento a tutte le occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture e a quelle effettuate con impianti direttamente funzionali all'erogazione dei servizi di rete. In questo caso il presupposto impositivo si baserebbe sul numero delle rispettive utenze di cui risulta titolare il soggetto che, anche in via mediata, utilizzi le infrastrutture del soggetto titolare della concessione.
Il comma 831 bis (c.d. canone antenne), introdotto dal comma 5-ter dell'art. 40 del decreto legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 si riferirebbe a tutte le occupazioni realizzate da infrastrutture di comunicazione elettronica che non siano attratte nella previsione di cui al comma 831.
Pare necessario soffermarsi su tale comma e sulle modifiche apportate allo stesso dal legislatore.
La versione originale del comma 831 prevedeva che le società titolari di concessioni per le occupazioni mediante cavi e condutture del sottosuolo per l'erogazione dei pubblici servizi, dovessero pagare il canone in base al numero delle proprie utenze, sommandole a quelle delle aziende che usufruivano delle infrastrutture stesse.
Il titolare della concessione, in virtù di quanto previsto dalla norma stessa, avrebbe poi esercitato un legittimo diritto di rivalsa sulle aziende utilizzatrici della rete.
Pertanto sotto questo regime, che in realtà, non è mai entrato in vigore, il soggetto chiamato al pagamento del canone sarebbe stato da individuarsi, per la maggior parte dei comuni italiani, esclusivamente nel concessionario dell'infrastruttura. Lo stesso avrebbe poi potuto legittimamente esercitare il diritto di rivalsa sugli altri operatori telefonici individuati come utilizzatori delle reti mediante collegamenti tecnici quali la
Vula (Virtual Unbundled Local Access), l'Nga (Next Generation Access) e lo Slu (Sub-Loop Unbundling).
Tali acronimi fanno riferimento alle modalità che gli operatori di rete hanno a disposizione per accedere alla rete dell'operatore che possiede gran parte delle infrastrutture dell'intero Paese.
Successivamente alla prima stesura, il Legislatore, con il comma 848 della Legge di Bilancio 2021 n.
178/2012 ha modificato la disciplina riscrivendo il comma 831 e introducendo la cosiddetta “soggettività passiva in via mediata”, prevedendo che: “…il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria (omissis). In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800”.
Stante tale dicitura, pare a questa difesa evidente che i soggetti passivi chiamati al pagamento del canone sono individuati, tanto nel concessionario della rete quanto in tutti gli altri operatori telefonici che utilizzano la stessa, in virtù di contratti d'affitto, per portare il servizio nelle case e nelle aziende del Paese, ancorché non concessionari dell'infrastruttura.
Il Legislatore, nel riscrivere il comma 831, si è ispirato a quanto sostenuto dal Mef fin dalla circolare pubblicata in materia il 20 gennaio 2009. In tale atto si è chiarito come ciascuna società che fruisce a qualunque titolo delle infrastrutture, è tenuta a corrispondere direttamente al competente ente locale gli importi dovuti calcolati in base al numero delle proprie utenze.
Orbene, finché il mercato della telefonia era gestito esclusivamente da un solo operatore, lo stesso era tenuto al pagamento per tutte le utenze attive nel territorio e successivamente, per effetto della liberalizzazione del mercato e della condivisione delle reti con le altre compagnie, le utenze si sono ridotte.
Con la prima versione del comma 831, sarebbe stato il concessionario della rete a versare anche per le utenze delle altre compagnie;
con l'attuale versione emendata dalla Legge di Bilancio 2021, sono le stesse corporate telefoniche che devono versare il canone in qualità di soggetti passivi in via mediata.
Così come affermato da in sede di citazione, le compagnie telefoniche che utilizzano la rete in via Pt_1 mediata, senza essere titolari delle infrastrutture, ritengono che la casistica di condivisione delle reti poc'anzi esposta possa ricadere nel raggio di azione della norma di interpretazione autentica ad opera del
D.L. n. 146 del 21.10.2023 art. 5, comma 14-quinquies inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del
17.12.2021 conformemente alla quale le stesse non porrebbero in essere alcuna occupazione in via mediata.
A ben vedere, tale norma è applicabile esclusivamente ad altri settori, espressamente previsti dal
Legislatore, nei quali si assiste ad una separazione netta tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di somministrazione del bene distribuito per il tramite delle infrastrutture stesse.
Trattasi con tutta evidenza dei settori del gas e dell'energia elettrica, separati per specifica imposizione normativa in attuazione di direttive comunitarie.
Ciò, invero, non è quanto accade nel settore delle telecomunicazioni, dove il Legislatore non ha imposto alcuna separazione ma anzi, in attuazione di altre direttive europee, ha incentivato la condivisione delle reti.
Unico caso in cui esiste e trova dunque applicazione la cosiddetta “soggettività passiva mediata” che altrimenti non avrebbe ragion d'essere.
Infatti, grazie ai sistemi di trasmissione tecnologicamente avanzati, il collegamento tra la “Rete Primaria” della compagnia telefonica e la presa del cliente, avviene attraverso l'utilizzo, parziale o completo, di servizi per il collegamento forniti da altri soggetti posti sul territorio. Il principale soggetto, tramite le proprie infrastrutture, centraline e cavidotti, fornisce servizi di collegamento Wholesale in favore di altri operatori attraverso dei cavi posti lungo le strade che, diramandosi, entrano materialmente negli immobili degli utenti.
Le diverse compagnie telefoniche, che non possiedono cavi nel territorio, sfrutteranno collegamenti come la
Vula (o l'NGA come per stessa ammissione di controparte) per accedere alla centrale del concessionario, utilizzando un apposito kit di consegna. La natura stessa dell'infrastruttura vuole quindi una compresenza di più operatori che agiscono sulla stessa rete del concessionario che, a sua volta, utilizza l'infrastruttura assieme ai propri competitor. È questa la vera differenza del settore delle Telecomunicazioni rispetto a quanto succede nelle reti del gas e dell'energia elettrica.
È evidente quindi che, in base al quadro normativo attuale, tutte le compagnie telefoniche dovrebbero versare il Canone per le proprie utenze.
Proprio in questo senso, come correttamente evidenziato da parte attrice opponente, invero, Parte_1
è soggetto titolare di licenze individuali e di autorizzazione generale per la prestazione del servizio
[...] pubblico di comunicazione mobile e fissa, nonché per l'installazione delle relative reti.
La stessa esercita tale servizio pubblico sia attraverso impianti propri che mediante Parte_1 convenzioni di servizio per la “rete fissa”.
Proprio alla luce di quanto esposto in precedenza l'utilizzo da parte di delle strutture di proprietà Pt_1 di un altro operatore, al fine di raggiungere le abitazioni dei propri utenti configura senza dubbio la soggettività passiva in via mediata che è presupposto per l'applicazione del c.d. Canone unico…”
CP_ Non si condividono gli assunti di .
La tesi di quest'ultima è che la normativa vigente (nella parte in cui prevede che “…il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria (omissis). In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800…”) imporrebbe di considerare quale fruitore “in via mediata”, stante “l'utilizzo da parte Pt_1 di delle strutture di proprietà di un altro operatore, al fine di raggiungere le abitazioni dei propri Pt_1 utenti…”
Tuttavia,
dalle stesse difese della convenuta emerge non aver alcuna struttura, sul suolo del comune di Pt_1
Castello D'Annone.
Nessuna impiantistica, rete, o infrastruttura di alcun tipo, per quanto dato evincere dalle difese rispettive, si alloca sul territorio di pertinenza dell'ente pubblico, relativamente alla prestazione dei servizi di telecomunicazione da parte . Pt_1
Quest'ultima, piuttosto, attraverso punti di raccolta, aliunde collocati, fruisce dei segnali, emessi da altro operatore (TIM) avente, esso sì, impianti ed infrastrutture in Castello D'Annone.
Ritiene, alla luce di ciò, il giudicante che potrà semmai esser chiamata al pagamento degli oneri Pt_1 afferenti agli strumenti/impianti, utilizzati per la detta raccolta, ma ovviamente nei confronti del comune (o dei comuni) ove le dette strutture sono collocate: luogo/luoghi che NON corrispondono, per quanto dato evincere, con il comune qui convenuto.
Laddove d'altronde la norma fa riferimento ai soggetti “che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione”, la dizione normativa postula, a parere di chi scrive, un rapporto di utilizzazione materiale delle infrastrutture, da parte di soggetto diverso dal concessionario (nel caso di specie, TIM), il che implica però, se si vuol dare un senso al nomen iuris adottato dal legislatore, la fruizione, effettiva, da parte di soggetto altro, rispetto al concessionario, dei manufatti da quest'ultimo collocati e posti in opera. Nel caso in esame, sussiste un rapporto meramente virtuale tra la impiantistica TIM, sita in Castello
D'Annone, e punti di raccolta , situati altrove, il che esclude la applicabilità della norma: al più, Pt_1 come detto, rispondendo Vodafone nei confronti dei comuni, sul cui territorio operano i detti centri di raccolta dati.
La opposizione è dunque fondata.
Spese secondo soccombenza.
PQM
Il tribunale,
definitivamente pronunziando,
Accoglie la domanda attorea;
Dichiara privo di effetto l'atto impugnato, ed inesistente la pretesa creditoria ivi portata;
Condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite attoree, che liquida in € 4,100 per compenso, oltre tutti accessori.
8.3.2025
Il gi dott. Perfetti