Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/03/2025, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6298/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. VECCHIO DANIELE e , elettivamente domiciliato in VIA HONDURAS 8
LICATA, presso il difensore avv. VECCHIO DANIELE
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BECCARIA ALFIO Parte_2 P.IVA_2
GIOVANNI e elettivamente domiciliato in VIA MUSUMECI 160 95128 CATANIA presso lo studio dell'avv. BECCARIA ALFIO GIOVANNI
CONVENUTO
Posta in decisione all'udienza del 02.12.2024, sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica pagina 1 di 9
Con atto di citazione ritualmente notificato la società conveniva in giudizio innanzi a Parte_3
questo Tribunale la società proponendo opposizione avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n°1261/2021 reso dal Tribunale civile di Catania in data 07.04.2021 e notificato in pari data, con il quale veniva ad essa ingiunto il pagamento della somma di € 12.310,06, oltre interessi commerciali e spese del procedimento monitorio, dovuta in virtù di fatture emesse dall'opposta in ragione della sottoscrizione di un contratto di fornitura di servizi pubblicitari.
Invocava l'opponente preliminarmente la nullità del decreto ingiuntivo per inesistenza del contratto, per mancanza di prova del credito nell'an e nel quantum; nel merito formulava eccezione di inadempimento.
Chiedeva pertanto al Giudice adito di :” Nel merito. Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e/o con qualsiasi altra statuizione porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 261/2021 emesso dal
Tribunale di Catania il 07.04.2021.Il tutto con vittoria di spese, lite, onorari, iva, e rimborso spese generali”
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando gli assunti attorei, e chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del D.I.; eccepiva nel merito la fondatezza delle proprie pretese creditorie e l'illegittimità delle eccezioni di parte opponente.
Concludeva chiedendo al Giudice adito di: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, 1) Accertare e dichiarare
l'illegittimità e l'infondatezza della opposizione proposta dalla parte opponente avverso il decreto ingiuntivo n. 1261/2021 reso dal Tribunale di Catania, rigettandola integralmente. 2)
Conseguentemente, con qualunque opportuna statuizione, confermare la condanna al pagamento della parte opponente, di tutto quanto contenuto e statuito nel decreto suindicato, oltre interessi moratori ex
D. Lgs. 192/2012 dalla data di emissione delle singole fatture fino al soddisfo. 3) Dichiarare il decreto ingiuntivo n. 1261/2021 provvisoriamente esecutivo per i motivi di cui in narrativa;
4) Accertare e dichiarare che il credito vantato dalla ammonta a complessivi € 12.310,06, oltre Parte_2
interessi maturati e maturandi e, conseguentemente, condannare la parte opposta al pagamento in favore di dell'importo complessivo di € 12.310,06, o di quell'altro importo Parte_2
maggiore o minore che dovesse essere accertato nel corso del presente giudizio, oltre interessi ex D.
Lgs. 192/2012 maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo. 5) Con vittoria di spese e compensi di giustizia”.
pagina 2 di 9 All'udienza cartolare del 12.10.2021 veniva denegata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e venivano assegnati alle parti, su loro richiesta, i termini di cui all'art.183 comma 6
c.p.c.
Con ordinanza del 25.05.2022 veniva ammesso l'interrogatorio formale deferito dall'opponente al legale rappresentante e la prova testimoniale per come dedotta in seno alla memoria ex art.183 comma
6 n°2 cpc. Veniva ammessa anche la prova testimoniale dedotta dall'opposta, nonché la prova contraria dedotta dall'opponente.
Espletata l'ammessa prova testimoniale, con ordinanza del 12.03.2024 il G.I. rigettava la richiesta di
CTU e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 02.12.20234.
Indi all'udienza del 02.12.2024, sulle conclusioni precisate come in atti, questo G.I. poneva la causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Preliminarmente deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale. Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità. Ad ulteriore conferma va altresì rilevato che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente , il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tali diritti (Cassaz. Civile, Sez.II, ordinanza n.13240 del 16 maggio 2019. Dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti (apparentemente invertite) conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. Pertanto, la prova del fatto costitutivo del credito spetta al creditore;
è invece onere del convenuto (nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente) quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda. È dunque onere del creditore provare l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto;
diversamente, grava sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'adempimento.
Secondo il principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art.2697 c.c.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio [99 c.p.c., 100 c.p.c.] deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento [115 c.p.c.]. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i pagina 3 di 9 fatti su cui l'eccezione si fonda.” L'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi (onus probandi incumbit ei qui dicit): chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine. L'adempimento dell'onere di prova è una condizione necessaria per affermare la sussistenza di un diritto. Dall'altro lato colui che contesta la rilevanza di tali fatti in giudizio ha invece l'onere di dimostrarne l'inefficacia, o provare eventuali altri fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato, chiamati rispettivamente fatti impeditivi, modificativi ed estintivi. Nel caso di osservanza di norme contrattuali il convenuto dovrà dimostrare l'invalidità del contratto (fatto impeditivo), oppure che, ad esempio, è intervenuto un patto di proroga nel termine di adempimento (modificativo), o ancora che è intervenuta una risoluzione consensuale del contratto (estintivo).
Nel caso in esame la società - odierna opposta- sostiene di aver sottoscritto con Parte_2
l'opponente un contratto avente ad oggetto l'esecuzione di prestazioni promo-pubblicitarie in favore di che prevedeva un compenso forfettario di € 7.000,00 +IVA da versare in sei rate Parte_3 bimestrali di pari importo a partire dall'accettazione del mandato.
Tali somme, ad eccezione di un acconto di € 500,00, non erano state pagate dalla e Parte_3
pertanto la chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo oggi opposto. Parte_2
Di contro, parte opponente, eccepisce di non dover procedere ad alcun pagamento nei confronti di in quanto preliminarmente non era stato sottoscritto alcun contratto, vi era una Parte_2
mancanza di prova del credito richiesto e inoltre i servizi sottoscritti non erano mai stati presumibilmente resi.
Preliminarmente l'eccezione di parte opponente relativa alla inesistenza del contratto va rigettata.
Invero, nei fatti è accaduto che la collaborazione fra le due società ha avuto inizio a partire dal
22.07.2019, data in cui le parti hanno sottoscritto un contratto con cui concordavano l'esecuzione delle prestazioni promo pubblicitarie da parte della in favore della .. Parte_2 Parte_3
L'incontro fra i rappresentanti delle due società risulta un fatto acclarato e condiviso da entrambe le parti, così come è stato anche confermato dai testi sia di parte opponente, sia di parte opposta che erano presenti: per la , per la e Testimone_1 Parte_2 CO Parte_3 CP_2
[...]
Durante tale incontro, il rappresentante della dopo aver firmato il contratto per Parte_3
accettazione, ha consegnato lo stesso brevi manu alla rappresentante della Parte_4
, insieme all'acconto di € 500,00. Testimone_1
Assolutamente pretestuose risultano le doglianze di parte opponente, sulla circostanza che il documento sottoscritto in realtà era solo una proposta contrattuale, che avrebbe assunto valore di contratto solo nel pagina 4 di 9 momento del successivo invio tramite PEC all'indirizzo della società opposta, per come indicato all'art.3 del contratto.
Chiaramente il modulo sottoscritto dall'opponente (alleg. in atti comparsa di costituz.) è da considerare a tutti gli effetti un contratto che contiene tutti gli obblighi reciprocamente assunti dalle parti e che ha pieno valore vincolante tra le stesse. In esso si prevedeva esplicitamente l'oggetto dell'incarico, i compensi di agenzia e la durata annuale.
Il fatto che sia mancato l'invio del contratto tramite PEC non dimostra il contrario. La consegna del contratto sottoscritto è stata fatta brevi manu da una parte all'altra e ciò è sufficiente a far nascere l'accordo tra le parti.
Peraltro le argomentazioni difensive dell'opponente risultano del tutto contraddittorie.
Invero dapprima la sostiene che il contratto non esiste e non vi è mai stato alcun incontro Parte_3
fra le parti;
poi, una volta ricevuta la copia del contratto sottoscritto da parte opposta, ritiene che lo stesso sia dapprima da considerarsi solo un preventivo e poi addirittura inesistente per mancanza di causa, stante l'asserito mancato avvio del progetto imprenditoriale della Parte_3
Tale ultima doglianza risulta del tutto inconferente al perfezionarsi dell'accordo contrattuale, stante che in nessuna parte del contratto è previsto che l'efficacia dello stesso fosse legata al progetto imprenditoriale di controparte. L'asserito abbandono del progetto da parte dell'opponente è una scelta volontaria dell'opponente che in alcun modo potrà inficiare la validità del contratto.
Giova rilevare in premessa che il contratto in oggetto è un contratto di pubblicità, contratto atipico del genere do ut facias, che non si esaurisce nello schema del mandato e che va piuttosto assimilato alla figura dell'appalto di servizi, con la conseguenza che l'agente di pubblicità, imprenditore autonomo, non soggiace agli obblighi ed alle limitazioni stabilite per il mandatario (CASS 16-03-1988,
2474/1988).
L'approccio pressochè costante della giurisprudenza di legittimità, in ordine ai contratti che hanno per oggetto l'espletamento di attività pubblicitaria, suole ricondurre i contratti in parola alla nozione di contratto misto la cui causa prevalente viene assimilata al contratto d'appalto di servizi.
In questo senso è ancora attuale la decisione resa da Cassazione civile, sez. III, 25/01/2002, n. 886, secondo cui “il contratto di pubblicità, qualificabile quale appalto di servizi, ha per oggetto un'obbligazione di risultato, il quale non è costituito dall'aumento delle vendite, bensì dal messaggio pubblicitario. Se si assume, di conseguenza, l'unitarietà della prestazione pubblicitaria, la risoluzione ai sensi dell'art. 1668, comma 2, c.c. non può che avere effetto retroattivo tra le parti”.
Pertinente anche Cassazione civile, sez. II, 26/01/2004, n. 1327, secondo cui “il contratto avente ad oggetto lo svolgimento di attività pubblicitaria è riconducibile alla figura dell'appalto di servizi e,
pagina 5 di 9 essendo ad esso applicabili, in quanto compatibili, le norme relative al contratto di appalto ed a quello di somministrazione, il contraente che fruisce di detta attività è obbligato a corrispondere all'altra parte un corrispettivo in danaro, salvo che le parti abbiano convenuto la facoltà di quest'ultimo di eseguire una diversa prestazione e, in questo caso, la pattuizione configura previsione di una datio in solutum, sicché l'obbligazione può ritenersi adempiuta soltanto quando siffatta prestazione sia stata eseguita”.
L'accordo contrattuale, nel caso di specie, si è validamente perfezionato e risulta operante tra le parti.
Proseguendo nell'esame delle eccezioni, parte opponente lamenta la mancanza di prova del credito relativamente all'an e al quantum, sostenendo che la fattura commerciale non può ritenersi sufficiente a dare dimostrazione di quanto verosimilmente dovuto.
Invero, dalla specifica e dettagliata documentazione versata in atti dal creditore opposto, risulta che la non ha mai contestato specificatamente le fatture, se non dopo il ricevimento della diffida Parte_3
e messa in mora, del 15.12.2020, da parte di dopo un anno dell'instaurazione Parte_2
del rapporto contrattuale.
La mancata contestazione tempestiva delle fatture, emesse dalla , appare inverosimile Parte_2
per una società che ritiene di non aver instaurato alcun tipo di rapporto contrattuale. Semplicemente per come risulta dalle conversazioni e-mail prodotte dal creditore, l'opponente ha cercato di rimandare nel tempo il pagamento di quanto dovuto.
Infine parte opponente eccepisce, ex art.1460 c.c, l'inadempimento delle prestazioni, indicate nella proposta contrattuale da parte di la quale non avrebbe eseguito le prestazioni Parte_2
concordate.
Tuttavia, per come emerge dalla documentazione prodotta dall'opposta, la ha da Parte_2 subito realizzato le prestazioni richieste dall'accordo.
Secondo l'art. 1 a dell'accordo, infatti, la ha incaricato di occuparsi della Parte_3 Pt_2
“comunicazione pubblicitaria” e, in particolare, dell'“L'incarico riguarda la comunicazione pubblicitaria della e comprenderà in particolare l'ideazione, progettazione ed CP_3
esecuzione delle campagne pubblicitarie e promozionali in tutti i loro aspetti (restyling logo, selezione prodotti e fornitori, brochure, realizzazione siti intenet vetrina, ricerca canali di vendita ed aree di interesse).
Dalle mail prodotte e scambiate, risulta chiaramente l'attività posta in essere dall'opposta che ha ideato e progettato diverse proposte portandole a conoscenza della Parte_3
Tuttavia, all'art. 1 d ., del contratto era concordato anche che “tutti gli aspetti di ideazione e programmazione delle campagna e tutti i preventivi relativi dovranno essere da Voi approvati prima della fase esecutiva.”
pagina 6 di 9 La come risulta dalla documentazione in atti, ha provveduto a realizzare Controparte_4
numerose prestazioni promo-pubblicitarie in favore della per tutto il periodo di vigenza Parte_3
del contratto.
In particolare, l'odierna opposta ha elaborato numerose e differenti proposte per il restyling del logo proposte grafiche per etichette olio e pasta;
etichette per packaging farina e olio;
brochure Pt_5
nuove proposte packaging farina;
etichetta olio su bottiglia Marasca. Pt_5
Tali proposte risultano tutte inviate alla così come i numerosi solleciti di riscontro ai Parte_3
lavori proposti, ma la committente non ha mostrato un atteggiamento collaborativo e nulla ha prodotto in riscontro alle numerose mail di controparte.
Per questo motivo, non ha potuto dare avvio alla fase esecutiva dei vari progetti. Pt_2
A seguito di numerose richieste di contatto, solo in data 04.01.2021, la è riuscita comunque Pt_2 ad ottenere una risposta dal rappresentante della che ha dichiarato “sopraggiunti impegni Parte_3 personali non mi permettono in questo momento di spostarmi da Licata. (…) Non volendo mancare di rispetto né a te né a sono qui a chiedervi cortesemente di individuare una soluzione e Tes_2 concordarla anche tramite mail o videochiamata. Grazie anticipatamente”.
La era perfettamente consapevole dell'operato della per come anche Parte_3 CP_5
dimostrato dalla mail del 31.03.2020 in cui il rappresentante della informava l'account Parte_3
manager della sul tipo di packaging utilizzato dalla società. Parte_2
L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dalla controparte risulta assolutamente infondata va rigettata.
La documentazione prodotta, infatti, dimostra ampiamente il corretto adempimento di tutte le prestazioni da parte della eseguite con puntualità e, fino a quando è stato Controparte_4
possibile, in sinergia con la committente.
Anche all'esito delle svolte prove orali si è pervenuti alla dimostrazione sia dell'esistenza dell'accordo tra le parti sia dell'adempimento di parte opposta.
La teste , nel confermare che il documento firmato dalla fosse il Testimone_1 Parte_3
contratto di agenzia con il quale la , dietro corrispettivo, si impegnava a realizzare Parte_2
prestazioni promo-pubblicitarie, ha dichiarato :” abbiamo un solo formato di contratto ed è quello che io personalmente ho proposto per conto della alla , chiarendo quindi che Parte_2 Parte_3 non si trattava di semplice preventivo, per come sostenuto dall'opponente. La teste ha aggiunto anche che “all'incontro c'ero io, che per me rappresentava la proprietà della , e CO Pt_3
che era la persona che ci aveva presentati”. ON
pagina 7 di 9 Ha confermato tutti i contenuti pubblicitari creati dalla a favore della nonché Pt_2 Parte_3 la ricezione dell'acconto di euro 500,00 da parte dell'opponente.
Inoltre ha chiarito che era il soggetto indicato dalla quale referente con CO Parte_3
la aggiungendo che si è reso irreperibile, disertando gli Parte_2 CO
appuntamenti o rinviandoli di volta in volta.
Infine con riferimento alle riferite contestazioni e/o lamentele da parte della sull'operato Parte_3
della convenuta, la teste ha confermato che durante la vigenza del contratto non ha ricevuto alcuna lamentela per l'attività dell'opposta: “ a me non risulta alcuna lamentela proposta dalla e poiché Pt_3
io ero la persona con cui si interfacciavano, indubbiamente sarebbe arrivata ame ogni lamentela ove ce ne fossero state.”
Il teste ha confermato l'incontro tra le parti, essendo lui stesso presente insieme a ON
, la sottoscrizione dell'accordo e il versamento della somma di euro 500,00 nelle CO
mani della Tes_1
Infine, il teste ha dichiarato che il modulo sottoscritto non era un contratto di CO
agenzia.
I comportamenti concludenti tenuti dalla parte opponente nel periodo successivo all'iniziale incontro dimostrano peraltro che la avesse accettato il contratto non solo attraverso la sottoscrizione Parte_3
del medesimo, ma anche mediante le richieste di lavoro commissionate alla per Parte_2
come si evince dalle mail in atti.
In definitiva, appare evidente innanzitutto che il contratto tra le parti si era perfezionato, essendo stato sottoscritto e accettato da entrambe, che la ha eseguito le prestazioni contrattuali Pt_2
concordate e che parte opponente con atteggiamento di disinteresse non ha adempiuto agli obblighi contrattuali assunti.
Con riferimento alla doglianza dell'opponente sulla presunta violazione dei doveri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto da parte di , alla luce delle risultanze probatorie Pt_2
appare chiaro che il contratto si è regolarmente perfezionato ed è stato correttamente eseguito dalla
. Parte_2
Parte opponente invece, dal canto suo ha adottato comportamenti palesemente contraddittori, negando inizialmente la stessa esistenza del contratto, poi negandone la causa e poi ancora insistendo per fare accertare un inadempimento infondato.
Alla luce di quanto detto, discende che l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla Parte_3
debba essere rigettata, con conseguente conferma del DI opposto.
pagina 8 di 9 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n.147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
PQM
Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa Vera Marletta, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6298/2021 R.G., così provvede:
1. Rigetta l'opposizione spiegata dalla in persona del legale rappresentante p.t. e per Parte_3
l'effetto:
2. Conferma il D.I. provvisoriamente esecutivo n. 1261/2021 emesso dal Tribunale di Catania il
07.04.2021, che dichiara definitivamente esecutivo;
3. Condanna la società in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere in favore Parte_3
della in persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite che si liquidano in Parte_2
€ 3.200,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania, il 25 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott. Vera Marletta
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