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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/02/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione prima civile
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 14226 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Michele Angelo Lupoi e Tiziana Falvo del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori - ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Desirèe Controparte_1 C.F._2
Giudetti del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
- resistente e con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Conclusioni congiunte delle parti:
“I difensori e le parti di persona fanno presente di aver raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della figlia minore accordo che tiene conto anche delle valutazioni espresse dai servizi sociali nella Per_1
1 relazione depositata il 28 gennaio 2025 e che viene esplicitato nei termini seguenti”:
“ - la figlia viene affidata in via esclusiva alla madre;
- le parti si impegnano a rivalutare tale modalità di affido dietro valutazione positiva rimessa al servizio e rilascio di certificazione da parte del , che dovrà CP_2
attestare l'astinenza del SI. per almeno un anno continuativo;
CP_1
- le comunicazioni tra i genitori riguardanti avverranno tramite e-mail, salvo Per_1
urgenze;
- al Servizio Sociale, territorialmente competente, il Tribunale conferirà mandato al fine di organizzare le visite padre-figlia inizialmente in forma protetta secondo il calendario predisposto dal Servizio stesso;
- fino a quando il servizio non avrà predisposto il predetto calendario, il Sig. potrà vedere la minore una volta a settimana per due ore in presenza della CP_1
madre (o dei familiari materni in caso di impossibilità della madre) nel luogo ad essa più congeniale;
- il Sig. continuerà il percorso al SERT, sottoponendosi a controlli CP_1
bisettimanali per l'accertamento dall'astinenza alcoolica per almeno un anno continuativo;
- il Sig. si impegna ad inviare i relativi referti dei controlli presso il SERT CP_1
al Servizio ogni due mesi. Qualora dietro valutazione rimessa al Servizio e certificazione del Sert, il padre dovesse risultare completamente disintossicato per almeno un anno continuativo, verrà valutata la liberalizzazione degli incontri padre- figlia;
- in ogni caso il padre potrà vedere e sentire tramite videochiamata a giorni alterni Per_1
tra le 18,30 e le 19,15;
- il Sig. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo di mantenimento CP_1 Parte_1
della figlia la somma di € 300,00 euro ogni 2 del mese, rivalutabile annualmente Per_1
secondo gli indici Istat, oltre al 50 % del costo della mensa e al 50% delle spese straordinarie (comprensivo di baby-sitter sino a quando la madre avrà l'affido esclusivo) come da Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Bologna;
2 - il Sig. si impegna a versare gli arretrati per il mantenimento di relativi CP_1 Per_1
al periodo compreso tra ottobre e dicembre 2024, e pari a complessivi € 900,00, entro il 28 febbraio 2025;
- l'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla madre;
- spese di causa compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto”.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso depositato il 14 ottobre 2024, dava conto di aver Parte_1
avuto una relazione sentimentale con dalla quale, in data 16 luglio Controparte_1
2022, era nata La ricorrente proseguiva narrando che il rapporto affettivo con il Per_1
padre della minore si era progressivamente deteriorato, sino al punto di concludersi già nel corso del 2023, con conseguente cessazione della convivenza. Ciò premesso,
chiedeva, in via cautelare, l'adozione inaudita altera parte dei Parte_1
provvedimenti necessari nell'interesse della minore ex art. 473 bis. 15 c.p.c.; preliminarmente, sul presupposto delle condotte di violenza domestica allegate,
l'abbreviazione dei termini di cui agli artt. 473 bis. 40 e ss. c.p.c.; nel merito, l'affido esclusivo di con collocazione della stessa presso di sé; una regolamentazione Per_1
della frequentazione paterna della minore connotata da visite da tenersi solo in forma protetta;
un concorso del al mantenimento ordinario della figlia quantificato CP_1
in complessivi € 500,00 mensili, con concorso al 50% alle spese straordinarie sostenute nel suo interesse;
l'imposizione in capo al padre del divieto di prelevare la minore dall'asilo nido.
Con decreto del 18 ottobre 2024, disattesa l'istanza ex art. 473 bis. 15 c.p.c. proposta dalla ricorrente, veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti, con termini abbreviati, così come richiesto, ed inoltre disposta l'acquisizione di una relazione da parte dei Servizi Sociali in merito alla situazione del nucleo familiare.
Del procedimento era regolarmente notiziato il Pubblico Ministero che, con atto del 22 ottobre 2024, interveniva senza formulare rilievi.
3 Il 22 novembre 2024 si costituiva in giudizio che, pur Controparte_1
convenendo su quanto domandato dalla controparte in merito al collocamento della figlia e alla regolamentazione della frequentazione di quest'ultima da parte del padre, chiedeva, tuttavia, l'affidamento condiviso di come pure una sistemazione Per_1
alternativa dei profili economici, instando al riguardo per un proprio contributo al sostentamento ordinario della figlia, stimato nella minor somma di € 200,00 mensili, incrementabile ad € 300,00 al reperimento da parte del resistente di una occupazione a tempo indeterminato, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le parti depositavano tempestivamente le memorie integrative ex art. 473 bis.17
c.p.c.
All'udienza del 17 dicembre 2024, presenti le parti di persona, veniva prospettata una soluzione conciliativa della vertenza e veniva raggiunto un principio d'accordo, teso alla definizione consensuale della causa. I difensori chiedevano dunque un differimento dell'udienza sia per valutare la possibilità di formulare conclusioni comuni, che per consentire ai Servizi Sociali di depositare la richiesta relazione. Il
Presidente di sezione relatore, in accoglimento della concorde istanza delle parti, rinviava per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 6 febbraio 2025. In quella sede, i difensori delle parti confermavano di essere addivenuti ad un'intesa per la composizione bonaria della lite, i cui termini erano di concerto precisati a verbale. La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti, così come sopra riportate, e ritenuto che le pattuizioni concordate non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della figlia minore della coppia, a cui è garantito un equilibrato apporto di entrambe le figure genitoriali, dispone in conformità.
Le spese processuali si compensano integralmente, così come richiesto concordemente dalle parti.
P. Q. M.
4 il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) omologa l'accordo raggiunto dalle parti, dando atto che la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. la figlia viene affidata in via esclusiva alla madre;
le parti si impegnano a Per_1
rivalutare tale modalità di affido dietro valutazione positiva rimessa al servizio e rilascio di certificazione da parte del , che dovrà attestare l'astinenza del SI. CP_2
per almeno un anno continuativo;
le comunicazioni tra i genitori riguardanti CP_1
avverranno tramite e-mail, salvo urgenze;
Per_1
2. al Servizio Sociale, territorialmente competente, il Tribunale conferirà mandato al fine di organizzare le visite padre-figlia inizialmente in forma protetta secondo il calendario predisposto dal Servizio stesso;
fino a quando il Servizio non avrà predisposto il predetto calendario, il Sig. potrà vedere la minore una volta a settimana per CP_1
due ore in presenza della madre (o familiari materni in caso di impossibilità della madre) nel luogo ad essa più congeniale;
3. il Sig. continuerà il percorso al SERT, sottoponendosi a controlli bisettimanali CP_1
per l'accertamento dall'astinenza alcoolica per almeno un anno continuativo;
il Sig. si impegna ad inviare i relativi referti dei controlli presso il SERT al Servizio CP_1
ogni due mesi. Qualora dietro valutazione rimessa al Servizio e certificazione del
SERT, il padre dovesse risultare completamente disintossicato per almeno un anno continuativo, verrà valutata la liberalizzazione degli incontri padre-figlia;
4. in ogni caso il padre potrà vedere e vedere e sentire tramite videochiamata a Per_1
giorni alterni tra le 18,30 e le 19,15;
5. il Sig. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo di mantenimento CP_1 Parte_1
della figlia la somma di € 300,00 euro ogni 2 del mese, rivalutabile annualmente Per_1
secondo gli indici Istat, oltre al 50% del costo della mensa e al 50% delle spese straordinarie (comprensivo di baby-sitter sino a quando la madre avrà l'affido esclusivo) come da Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Bologna (che di seguito integralmente si riporta: ”I] Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese
5 corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie eSIenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle eSIenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. II] Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. III]
Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del
6 documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie”);
6. il Sig. si impegna a versare gli arretrati per il mantenimento di relativi CP_1 Per_1
al periodo compreso tra ottobre e dicembre 2024, e pari a complessivi € 900,00, entro il 28 febbraio 2025;
7. l'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla madre;
B) compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Si comunichi ai Servizi Sociali territorialmente competenti per quanto demandato al capo A), n. 2.
Così deciso in Bologna, nella camera di conSIlio della prima sezione civile, il 18 febbraio 2025.
Il Presidente est. dott. Stefano Giusberti
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